La busta paga è il documento necessario per tutti i dipendenti, che attesta la retribuzione netta e lorda del lavoratore e serve per verificare lo stipendio percepito e la sua congruità con quanto stabilito nel contratto di lavoro. Sulla busta paga si possono inoltre verificare i contributi pensionistici versati dal datore di lavoro a vantaggio del dipendente.
In busta paga dovrà essere indicato: nome della società e del dipendente, livello e qualifica in cui questi è inquadrato, periodo di riferimento, assegni per il nucleo familiare, quantità di ferie disponibili e accantonamento per il TRF applicato. Le voci che concorrono alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente sono: stipendio, superminimo, anzianità di servizio, indennità ad personam, premi ed incentivi.
La busta paga è un prospetto che si compone di varie parti: la testata, il corpo e il piede del prospetto.
Vediamo la testata della busta dove sono riportati i dati circa la ragione sociale, la sede e il codice fiscale dell'azienda. L’anagrafica del dipendente e il suo codice fiscale, il numero di matricola Inps e il numero posizione Inail, nonché il numero di cartellino del dipendente e la data di assunzione ed eventuale data di cessazione, nonché la qualifica del lavoratore.
Mentre la parte centrale contiene sei colonne o più, che servono per comprendere nei dettagli i dati riportati nella testata, concernenti lo stipendio e il versamento delle tasse. A sinistra sono menzionati i codici relativi alle singole voci che sono presenti nella colonna a fianco e accanto ad ogni voce compare l'importo base e i giorni o le ore lavorati.
Tutte le voci riguardanti la retribuzione sono riportati nel corpo del cedolino, nella colonna competenze e nella colonna trattenute.
Nella parte inferiore del documento retributivo, vengono riportati nel dettaglio i dati relativi all’ammontare dello stipendio, lordo e netto, l’imponibile Irpef, le detrazioni da lavoro dipendente e quelle per familiari a carico, ed infine tutte le indicazioni relative alle ferie, le ferie residue dell'anno precedente, quelle maturate nell'anno in corso e quelle godute, nonché le ferie restanti.
L’importo tabellare o minimo sindacale è la parte fissa dello stipendio, ossia la parte della retribuzione sancita da precedenti accordi sindacali e inserita nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro CCNL. La parte variabile è quella comprensiva di straordinari, assegni di indennità, assegni familiari, tredicesima e quattordicesima (laddove prevista) mensilità.
Riguardo i contributi, ossia parte dei soldi che vengono versati ogni mese dal dipendente e dal datore di lavoro per finanziare l'INPS, nei casi di dipendenti privati l’istituto di riferimento è l’INPS, mentre per i dipendenti pubblici è l’INPDAP. La differenza è che i contributi versati dal datore di lavoro non sono visibili sulla busta; al contrario, i contributi versati dal lavoratore sono indicati nell’apposita casella.
I contributi costituiscono il finanziamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali, finanziamento che viene attuato mediante l'applicazione di una percentuale sulla retribuzione che il lavoratore percepisce. L’imponibile contributivo sia contributivo che fiscale, è un vero e proprio contenitore di valori che servono esclusivamente allo scopo di poter attuare una corretta tassazione da parte del datore di lavoro.
Il lavoratore è soggetto a due tipologie di trattenute, riconducibili nei contributi che finanziano l'Inps e nell’ Irpef che va allo Stato.
L’addizionale comunale viene fissata entro il 15 dicembre di ogni anno in misura fissa, tuttavia ciascun comune può stabilirla a propria discrezione. Ecco come comprendere quale aliquota è stata applicata al vostro reddito complessivo
La rata addizionale regionale. Riguardo a quale regione fare riferimento per il pagamento delle addizionali, si prenderà in considerazione la regione relativa al domicilio al 31 dicembre dell’anno per cui si versa l’addizionale.
Tra gli elementi variabili della busta paga rientrano: straordinari, indennità: per turni, per notturno, di disagiata sede, trasferta, sussidi e assegni familiari a carico, tredicesima e quattordicesima, lavoro festivo, giorni malattia retribuiti, rimborsi e conguagli, premi.
Per premio di produzione si intende un incentivo offerto ai dipendenti allo scopo di migliorare il servizio e la competitività dell’azienda. Vengono definiti obiettivi e programmi a carattere aziendale, di gruppo o individuali. Gli obiettivi, solitamente annuali, devono essere consegnati in tempo utile affinché si possa predisporre un’adeguata programmazione.
I fringe benefit sono i compensi in natura, cioè quei compensi che non sono di denaro ma di fruizione di un servizio o di un oggetto: si pensi ad esempio alla mensa aziendale, ad un auto, ad un telefonino, al vitto o all'alloggio. Questi valori possono o meno apparire nelle buste paghe, ma di certo non sfuggono alla definizione di retribuzione previdenziale e tributaria viste sopra, anche se con delle eccezioni che verranno trattate nell'apposito capitolo.
La Legge 4/1953 impone al datore di lavoro l’obbligo di consegnare la busta paga, indicando i contenuti obbligatori, tuttavia non ne fornisce un modello, pertanto ogni azienda può utilizzarne uno schema personalizzato. E’ necessario possederla per poter richiedere un mutuo bancario o un finanziamento, per rilevare elementi importanti come la retribuzione spettante al lavoratore e rivendicare eventuali differenze sull’applicazione del CCNL, e per fini pensionistici.
sabato 2 febbraio 2013
Busta paga 2013: come leggere le voci retributive
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lunedì 28 gennaio 2013
In Lombardia si incentiva l'accesso dei giovani al mondo del lavoro
Il progetto “Dote Lavoro – Tirocini per i giovani”, portato avanti dalla Regione Lombardia allo scopo di favorire l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, coinvolge anche la categoria dei consulenti del lavoro Milano, e in generale tutti i consulenti del lavoro operativi sul territorio regionale.
L'intervento fa parte di una serie di politiche legate alla sempre più diffusa necessità di valorizzare i giovani, soprattutto al primo impiego, promuovendo la loro occupazione, sviluppando un'ottica di pari opportunità tra uomini e donne e incentivando le aziende private ad aumentare la domanda di personale nuovo e qualificato.
In questo senso Regione Lombardia e la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione si fanno promotrici di un progetto importante, con al centro una serie di incentivi alle imprese. Un interessante contributo volto all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, per sostenere attivamente il miglioramento della qualità della vita dei giovani cittadini lombardi, l'accesso e la permanenza nel mondo del lavoro.
Il progetto “Dote Lavoro – Tirocini per i giovani”, le cui risorse finanziarie disponibili ammontano a 6 milioni di euro, è rivolto a giovani tra i 18 e i 29 anni, con residenza o domicilio in Lombardia, neolaureati, neodiplomati o neoqualificati e non occupati da almeno 6 mesi.
Il tirocinio formativo prevede una dote di € 1.000 per il soggetto promotore e ha durata pari a 6 mesi ma, qualora l'azienda ospitante scelga di convertirlo in rapporto di lavoro, può concludersi anticipatamente dopo 3 mesi dalla data di inizio. Entro tre mesi dalla conclusione del tirocinio l'azienda può inoltre decidere di assumere il giovane con un contratto di lavoro subordinato di minimo 12 mesi, accedendo così ad un contributo salariale di massimo € 8.000, a seconda che il rapporto sia full-time o part-time.
I consulenti del lavoro Milano e Lombardia possono quindi attivare il tirocinio formativo e di orientamento tramite l'ente accreditato Fondazione Consulenti per il Lavoro, beneficiando di uno strumento utile sia per i giovani che per il mercato.
L'intervento fa parte di una serie di politiche legate alla sempre più diffusa necessità di valorizzare i giovani, soprattutto al primo impiego, promuovendo la loro occupazione, sviluppando un'ottica di pari opportunità tra uomini e donne e incentivando le aziende private ad aumentare la domanda di personale nuovo e qualificato.
In questo senso Regione Lombardia e la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione si fanno promotrici di un progetto importante, con al centro una serie di incentivi alle imprese. Un interessante contributo volto all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, per sostenere attivamente il miglioramento della qualità della vita dei giovani cittadini lombardi, l'accesso e la permanenza nel mondo del lavoro.
Il progetto “Dote Lavoro – Tirocini per i giovani”, le cui risorse finanziarie disponibili ammontano a 6 milioni di euro, è rivolto a giovani tra i 18 e i 29 anni, con residenza o domicilio in Lombardia, neolaureati, neodiplomati o neoqualificati e non occupati da almeno 6 mesi.
Il tirocinio formativo prevede una dote di € 1.000 per il soggetto promotore e ha durata pari a 6 mesi ma, qualora l'azienda ospitante scelga di convertirlo in rapporto di lavoro, può concludersi anticipatamente dopo 3 mesi dalla data di inizio. Entro tre mesi dalla conclusione del tirocinio l'azienda può inoltre decidere di assumere il giovane con un contratto di lavoro subordinato di minimo 12 mesi, accedendo così ad un contributo salariale di massimo € 8.000, a seconda che il rapporto sia full-time o part-time.
I consulenti del lavoro Milano e Lombardia possono quindi attivare il tirocinio formativo e di orientamento tramite l'ente accreditato Fondazione Consulenti per il Lavoro, beneficiando di uno strumento utile sia per i giovani che per il mercato.
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domenica 27 gennaio 2013
Lavoro: tfr, fondi di previdenza, e fondi pensione per il 2013
Ricordiamo che l’istituto del fondo TFR garantisce un fondo finanziato da un contributo pari alla quota maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari.
La normativa TFR differenzia le aziende con meno o più di 50 dipendenti. Per le prime, se il lavoratore sceglie di mantenere la destinazione TFR nella sua forma originaria, nulla cambia. Per le aziende che hanno più di 50 dipendenti, invece, la scelta del dipendente di mantenere la destinazione TFR nella forma di liquidazione comporterà che la quota di TFR non sia più mantenuta all'interno del sistema contabile della azienda, ma venga dalla stessa versata all'INPS che si occuperà di rivalutarlo e renderlo disponibile al lavoratore al momento del suo allontanamento dall'azienda.
Nel caso di TFR silenzio-assenso, nel momento della scelta è stato trasferito per legge alla forma pensionistica complementare di categoria (per i metalmeccanici Fondo Cometa), oppure, nel caso il contratto del lavoratore non preveda un fondo di categoria , presso una forma pensionistica residuale istituita presso l'INPS.
Esiste poi per le aziende la possibilità di stipulare un accordo con i propri dipendenti (direttamente o tramite le rappresentanze sindacali) mediante il quale dare al lavoratore una terza alternativa per la costruzione del proprio piano di integrazione pensionistica, ovvero l'adesione a fondi pensione o fondi TFR (di solito istituiti da società di gestione del risparmio o da società assicurative).
Qualora il dipendente decida di fare confluire il suo “guadagno” ad un fondo pensione, la destinazione a TFR (sia per adesione ad un fondo di categoria che per adesione ad un fondo stabilito da accordo collettivo con il datore di lavoro), oltre che versa al fondo potrà godere del versamento di un contributo obbligatorio da parte del datore di lavoro e decidere poi di versare un contributo volontario.
Rimangono esclusi dall’obbligo contributivo le situazioni inerenti lavoratori con rapporto di lavoro di durata inferiore a 3 mesi, ai lavoratori a domicilio, agli impiegati quadri e dirigenti del settore agricolo nonché ai lavoratori per i quali i Contratti collettivi prevedono la corresponsione periodica delle quote maturate ovvero l’accantonamento TFR delle stesse presso soggetti terzi.
In ogni caso, con la legge TFR (istituzione del fondo TFR), il trattamento di fine rapporto è stato tolto alle imprese con più di 50 dipendenti e trasferito a soggetti esterni.
Il lavoratore dipendente, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, ha diritto a chiedere un'anticipazione del TFR. In quanto credito, il dipendente, con almeno 8 anni di anzianità lavorativa presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere (una sola volta) un'anticipazione del credito maturato, con i vincoli previsti all'art. 2120 C.C., C. 6, C.C.)
L’anticipo TFR può essere richiesto dai lavoratori dipendenti pubblici o privati secondo determinate condizioni e con una richiesta al datore di lavoro:
acquisto prima casa, l'atto può essere intestato alla moglie in regime di comunione dei beni con il coniuge che chiede l'anticipazione;
cure sanitarie ed ospedaliere, sono finanziabili le spese sanitarie necessarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
L’anticipo TFR non può eccedere del 70% della cifra accantonata alla data della richiesta.
I datori di lavoro sono obbligati a soddisfare le richieste di anticipo della liquidazione dei dipendenti entro il 10% degli aventi titolo e comunque nei limiti del 4% del numero totale dei dipendenti. Infine è possibile ottenere l’anticipazione del TFR una sola volta nel corso di uno stesso rapporto di lavoro.
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno al lavoratore dipendente deve essere computato nella retribuzione l'equivalente a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione".
Iscrivendosi ad un fondo pensione si può scegliere il proprio profilo di investimento all'atto della scelta del fondo. Esistono due tipologie di scelta. Una linea più soft di tfr fondi pensioni che è quella dei fondi che investono in obbligazioni, e quella più rischiosa per i guadagni e il capitale investito è la linea fondi che investe in azioni. Ai sottoscrittori di fondi di investimento pensioni che questi sono strumenti finanziari comunque rischiosi, l'entità del guadagno o della perdita dipende dal comportamento delle borse e dei mercati azionari. Quanto più un fondo vi consente di guadagnare (fondo speculativo) tanto più è rischioso per il vostro capitale.
La performance di un fondo pensione dipende dalla capitalizzazione individuale specifica di ciascun lavoratore e dal coefficiente di rendita che viene stabilito contrattualmente (tramite un accordo tra la gestione del fondo e una compagnie assicurativa che deve coprire il rischio).
La posizione individuale di ogni lavoratore sottoscrittore dipende da: contribuzione versata (somma delle quote del datore di lavoro - se negoziale -, del lavoratore e tfr); rendimento del fondo, rendimenti effettivi al netto dei costi di gestione del fondo (se il fondo è senza fini di lucro i costi sono bassi).
La maggior parte delle aziende e le organizzazioni sindacali hanno promosso la costituzione dei fondi pensione negoziali stipulando accordi per destinare a queste istituzioni versamenti paritetici da parte delle imprese e dei lavoratori e quote di TFR dei lavoratori. Aderendo alla previdenza complementare si ha l’opportunità di incrementare la pensione futura evitando un drastico ridimensionamento del reddito pensionistico disponibile al termine dell’attività lavorativa.
Con il 2013 i Piani Previdenziali Individuali rappresentano una vera e propria polizza assicurativa che porta all’erogazione di prestazioni pensionistiche integrative. La peculiarità è di essere a carattere individuale, offrendo al lavoratore maggiore flessibilità di versamenti. Questi possono infatti essere interrotti e poi ripresi senza interruzioni del contratto e senza penalizzazioni. Questi possono infatti essere interrotti e poi ripresi senza interruzioni del contratto e senza penalizzazioni.
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