sabato 26 ottobre 2013

Federconsumatori quanto costa un figlio? da 0 a 18 anni 171 mila euro




Crescere e mantenere un figlio fino alla maggiore età sta diventando un lusso, con una spesa media che si aggira attorno ai 171 mila euro dalla nascita ai 18 anni, senza considerare che anche dopo la maturità in senso anagrafico le spese spesso ampliano. E' quanto ha rilevato uno studio dell'osservatorio nazionale Federconsumatori, che in questi anni ha effettuato numerose rilevazioni i cui risultati sono tutti concordi nel dimostrare quanto sia oneroso per una famiglia mantenere ed educare un figlio.

Come primo elemento si segnala che per un famiglia i costi diretti di mantenimento e crescita di un figlio fino a 18 anni comportano tra il 25% ed il 35% di spese in più rispetto ad una coppia senza figli. Chiaramente la spesa varia molto in base al reddito familiare. Per una famiglia con reddito disponibile netto di 34.000 euro annui crescere un figlio fino alla maggiore età costa mediamente 171.000 euro. Sempre prendendo come riferimento tale reddito familiare, inoltre, la spesa differisce a seconda della zona di residenza: in un'area urbana, ad esempio, il costo medio annuo può variare da 8.900 Euro al Sud e nelle Isole a 12.325 nel Nord Est. Le spese più consistenti riguardano i costi di abitazione, alimentazione e trasporti, rispettivamente pari al 29%, al 16% ed ancora al 16% del totale.

Un costo che, complessivamente, risulta invariato rispetto alla ricerca effettuata lo scorso anno: "E' interessante notare, però, il vero e proprio slalom messo in atto dalle famiglie per contenere il budget anche a fronte dell'aumento dei costi (nel periodo di riferimento vi è stato un incremento dell'Iva)". Aumenta, infatti, la spesa per i trasporti (energia, carburanti, assicurazioni) e quella per l'educazione, mentre i genitori tagliano sempre più quella per l'abbigliamento, per il tempo libero, per i servizi per la casa, intaccando persino la spesa per la salute. "Questo dimostra come oggi - dichiara Rosario Trefiletti, Presidente Federconsumatori - fare un figlio stia diventando un lusso riservato a pochi. Per questo rivendichiamo la necessità di politiche a sostegno della famiglia e della natalità".



Tirocinio per traduttori al Parlamento europeo anno 2013 - 2014



Il Parlamento Europeo offre varie possibilità di tirocinio per traduttori al fine di contribuire alla formazione professionale dei giovani cittadini dell'Unione Europea e far conoscere loro il funzionamento dell'istituzione.

Le condizioni generali sono le seguenti:

possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un paese candidato;
avere oltre 18 anni;
non aver beneficiato di un tirocinio (retribuito o non retribuito) o di un impiego retribuito presso un'istituzione dell'Unione Europea.
I tirocini si svolgeranno a Lussemburgo.
Tirocini Retribuiti per traduttori
I candidati ad un Tirocinio Retribuito per traduttori devono:
- aver completato studi universitari di una durata minima di tre anni;
- possedere una perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, o della lingua ufficiale di un paese candidato, e una conoscenza approfondita di altre due lingue.
La durata dei tirocini retribuiti per traduttori è di tre mesi.

Scade il 15 novembre 2013 il bando per tirocini retribuiti di tre mesi come traduttori in Lussemburgo
Il Parlamento Europeo da la possibilità di svolgere tirocini retribuiti nell’ambito della traduzione ed i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese candidato
• avere compiuto 18 anni alla data d'inizio del tirocinio
• aver completato, entro la data limite per la presentazione dell'atto di candidatura, studi universitari di una durata minima di tre anni, sanciti da un diploma
• avere una perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea o della lingua ufficiale di uno dei paesi candidati e una conoscenza approfondita di altre due lingue ufficiali dell'Unione europea
• non aver usufruito di un tirocinio o di un impiego retribuito di più di quattro settimane consecutive a carico del bilancio dell'Unione europea
Il tirocinio avrà inizio l’1 aprile 2014 e avrà la durata di tre mesi in Lussemburgo.

 Le domande di partecipazione vanno inviate entro il 15 novembre 2013. Per maggiori informazioni, si veda:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/007cecd1cc/Traineeships.html

Date e scadenze dei prossimi tirocini:

1° Gennaio - Periodo per presentare domanda: dal 15 Giugno al 15 Agosto 
1° Aprile - Periodo per presentare domanda: dal 15 Settembre al 15 Novembre 
1° Luglio - Periodo per presentare domanda: dal 15 Dicembre al 15 Febbraio 
1° Ottobre - Periodo per presentare domanda: dal 15 Marzo al 15 Maggio
Tirocini per traduttori Non Retribuiti
I candidati per Tirocini Non Retribuiti devono:
- possedere una perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, o della lingua ufficiale di un paese candidato, e una buona conoscenza di altre due lingue.
Verrà data priorità ai giovani a cui è richiesto un periodo di tirocinio per il completamento del loro corso di studi.
I Tirocini non Retribuiti hanno una durata da uno a tre mesi.

Date e scadenze dei prossimi tirocini:

1° Gennaio - Periodo per presentare domanda: dal 15 Giugno al 15 Agosto
1° Aprile - Periodo per presentare domanda: dal 15 Settembre al 15 Novembre 
1° Luglio - Periodo per presentare domanda: dal 15 Dicembre al 15 Febbraio 
1° Ottobre - Periodo per presentare domanda: dal 15 Marzo al 15 Maggio

domenica 20 ottobre 2013

Aspi e Miniaspi in unica soluzione con la circolare INPS n. 145 del 9 ottobre 2013 per nuove imprese



L’Inps ha chiarito nella circolare n. 145 2013 e ha fornito chiarimenti sulle modalità per la fruizione della liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi del trattamento non ancora percepiti dal lavoratore intenzionato ad dell'intraprendere una attività imprenditoriale.

Sono destinatari dell'intervento i lavoratori beneficiari dell'indennità mensile ASpI o mini-ASpI che intendono:

intraprendere un'attività di lavoro autonomo;- avviare un'attività di auto impresa o di micro impresa;- associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente;

sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI;

intraprendere attività di collaborazione a progetto ovvero di co.co.co svolta con committente diverso dal datore di lavoro con cui è cessato il rapporto di lavoro - che ha determinato il diritto all’indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI – ovvero diverso da eventuali società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del c.c.

Per attività di lavoro autonomo: si intende l’esercizio di arti o professioni che comporti l’assoggettamento all’obbligo di iscrizione ad un regime assicurativo diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti- attività di auto impresa o di micro impresa: si richiamano le disposizioni contenute rispettivamente nel D. lgs. 21 aprile 2000, n. 185 e nel Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005.

Anche in questi casi il beneficiario deve essere assoggettato ad un regime assicurativo obbligatorio diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti.

Con particolare riferimento all’associazione in cooperativa di lavoro, con la quale il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato, si precisa che il presente beneficio è alternativo a quello previsto dall’art. 2, comma 10 bis della legge 92/2012 che prevede un'agevolazione contributiva nel caso di assunzione di percettore di ASPI.

La prestazione consiste nella liquidazione in unica soluzione dell'indennità ASpI o mini-ASpI spettante ma non ancora percepita. Per la liquidazione in unica soluzione della prestazione di ASpI o mini ASpI occorre inoltrare all'INPS specifica domanda entro la fine del periodo di fruizione della prestazione ASpI o mini-ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o parasubordinata o dell'associazione in cooperativa.

Ai fini della presentazione della domanda in particolare si ricorda che in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario della prestazione deve informare l’INPS - a pena di decadenza dall’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI - entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.

Posto quanto sopra, qualora l'attività autonoma, l’attività di auto impresa o di micro impresa o parasubordinata o l'associazione in cooperativa sia iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI, la domanda intesa ad ottenere l’anticipazione delle predette prestazioni deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI.

Il termine dei 60 giorni riconosciuto per la domanda di anticipazione della prestazione non esime dal rispetto del termine previsto a pena di decadenza.
Per coloro che siano già beneficiari della indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI ed abbiano altresì - alla data di pubblicazione della odierna circolare (9/10/2013) - già avviato una attività di lavoro autonomo, un’attività di auto impresa o di micro impresa o un’attività parasubordinata o si siano associati in cooperativa, il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di anticipazione decorrerà dalla data di pubblicazione della circolare.

Si precisa, altresì, che laddove il soggetto interessato sia divenuto beneficiario dell’indennità di disoccupazione ASpI o Mini-ASpI in misura ridotta per un importo pari all’80% dei proventi preventivati per lo svolgimento di attività lavorativa in forma, la prestazione verrà erogata in misura intera.

Per quanto concerne le modalità di presentazione della domanda di anticipazione delle predette prestazioni, si fa presente che detta domanda, recante la specificazione dell’attività da intraprendere o sviluppare, dovrà essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso una delle seguenti modalità:
- via WEB tramite sportello del cittadino accessibile dall’utente nei servizi online dell’Istituto,- tramite Patronato/intermediari dell’Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.- tramite Contact Center Multicanale INPS-INAIL telefonando gratuitamente al numero 803164 da rete fissa o al numero 06 164164 a pagamento da rete mobile secondo il proprio piano tariffario.

Nel corso della trasmissione della domanda di anticipazione:
- ai lavoratori che risultano già beneficiari di prestazione ASpI o mini ASpI verranno richieste le sole informazioni necessarie alla definizione della domanda di anticipazione;
- ai lavoratori che non risultano ancora beneficiari di prestazione ASpI o mini ASpI verrà richiesto in automatico di compilare domanda di indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI; effettuato l’invio della predetta domanda, sarà possibile compilare ed inoltrare la domanda di anticipazione della prestazione richiesta.

Come di consueto, all'istanza è attribuito un numero di protocollo informatico. Nel caso di specie esso si impone anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'ordinamento.

Erogazione della prestazione
Ai fini dell’erogazione della prestazione l'INPS accerta preventivamente la sussistenza in capo ai richiedenti di una indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI oppure del diritto a fruire dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI. Ciò premesso, l'INPS dovrà accertare - basandosi sull’idoneità degli elementi forniti nella domanda mediante dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell’atto di notorietà se i richiedenti abbiano titolo ad ottenere l'anticipazione.

Le Strutture territoriali determinano l'importo da corrispondere a titolo di anticipazione erogando in un'unica soluzione i ratei spettanti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di anticipazione e il termine di spettanza dell’indennità di disoccupazione ASpI o miniASpI, detraendo i ratei già eventualmente pagati nello stesso periodo.

L’erogazione dell’anticipazione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI potrà avvenire:
- mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;- mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.


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