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sabato 6 ottobre 2018

Bonus asili nido: le istruzioni




Il bonus ASILO NIDO /SUPPORTO DOMICILIARE è stato istituito  dalla legge di stabilità 2017 .

Si tratta di un contributo  di 1000 euro annui,   cui ha diritto ogni bambino nato dal 1 gennaio 2016, per tre anni,  senza limitazioni di reddito familiare, per la frequenza dell'asilo nido o per un supporto in famiglia in caso di bambini con particolari patologie.

Non  va confuso :

né con il voucher baby sitting  - anche detto bonus infanzia -  istituito nel 2013 e prorogato fino a fine 2018, né con  Bonus bebe, il supporto  di 80 euro mensili per le famiglie con un certo ISEE

Come detto il Bonus asilo nido puo essere erogato dall'INPS in due forme:

come contributo  mensile  per pagare la retta dell'asilo  nido , oppure
per il supporto presso la propria abitazione per i bambini che soffrono di particolari patologie che impediscono la frequenza al nido.

Nel primo caso gli assegni vengono erogati mensilmente alla famiglia, in 11 rate da 90,91 euro. Il genitore deve presentare copia delle  ricevuta di pagamento delle rette dell'asilo. Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

Nel secondo caso  invece il contributo arriverà  in una unica soluzione, a seguito di presentazione di un’attestazione rilasciata dal pediatra  che dichiari, “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una  grave patologia cronica” per l’intero  anno di riferimento.

CHI HA DIRITTO AL BONUS

I  requisiti generali del soggetto richiedente  sono:

residenza in Italia;

cittadinanza italiana o comunitaria oppure in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

 Per il supporto presso la propria abitazione  è necessario che il genitore richiedente sia convivente con il bambino: 

non è necessario presentare l'ISEE perché non ci sono limiti di reddito;

figlio nato o adottato dal 1.1.2016 al 31.12.2018


Per il 2018  le risorse disponibili sono  250 milioni di euro e vengono accantonate  secondo l’ordine di presentazione della domanda online.

Nel caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate,  venga raggiunto il limite di spesa, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

COME SI RICHIEDE

Il bonus è in vigore anche per il 2018  e le domande vanno presentate dal 29 gennaio al 31 dicembre 2018 con una delle seguenti modalità:

 WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino sul sito www.inps.it (cliccando sul banner  Accedi al Servizio) (il cittadino potrà utilizzare, per l’autenticazione,  anche il  Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
   
Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o  numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);

attraverso gli enti di Patronato

Nel momento in cui viene presentata l’istanza bisogna specificare quale  forma di agevolazione si richiede e per quale anno  e mese scolastico, nel caso degli asili nido.

DOMANDA PER BONUS ASILO

Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus asilo nido dovrà specificare:

se l’asilo nido frequentato dal minore sia pubblico o privato autorizzato e indicare denominazione, codice fiscale della struttura, estremi del provvedimento autorizzativo;

le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2018, per le quali intende ottenere il beneficio.

Alla presentazione della domanda dovrà essere allegata la documentazione che dimostra il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza  oppure la documentazione da cui risulti l’iscrizione o comunque l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.

Le ricevute  di pagamento  delle rette successive dovranno essere allegate entro la fine di ciascun mese di riferimento e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2019. Per i soli frequentanti asili nido pubblici che emettano i bollettini di pagamento dell’ultimo trimestre oltre tale data, la documentazione di spesa potrà essere allegata improrogabilmente entro il 1° aprile dell’anno successivo.

La documentazione di avvenuto pagamento (ricevuta, fattura o attestazione del datore di lavoro per i nidi aziendali) dovrà sempre indicare:

la denominazione e la partita IVA dell’asilo nido;

il codice fiscale del minore;

il mese di riferimento;

gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento;

il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.

Nel caso in cui una delle suddette ricevute sia relativa al pagamento di più mesi di frequenza, il documento, anche cumulativo,  dovrà essere allegato rispetto ogni mese a cui si riferisce.

In ogni caso il rimborso avverrà solo dopo aver inviato la ricevuta di pagamento.

DOMANDA PER SUPPORTO DOMICILIARE

In caso di richiesta del bonus per il supporto a bambini fino a tre anni che non possono frequestare l'asilo, come detto,  va allegata alla domanda una dichiarazione del pediatra di base che attesta tale impossibilità per tutto l'anno di riferimento.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L’INPS provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).

Vengono erogati anche eventuali arretrati tra il momento della richiesta e  quello dell'erogazione ma sempre nel limite di 3 annualità totali.

L’utente che opta per l’accredito su un conto con  IBAN è tenuto a presentare anche il modello SR163, a meno che tale modello non sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande.

CUMULABILITA' DEL BONUS

Il bonus  asilo nido non è cumulabile:

con la detrazione prevista dall'art. 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.

con il cd "voucher baby sitting o bonus infanzia" ma solo per le  mensilità coincidenti . Significa che il nuovo bonus asilo nido è richiedibile per mesi non coperti dal bonus Infanzia

E' sempre cumulabile, invece, con il bonus Mamma Domani (800 euro in un unica soluzione alla mamma al compimento del 7 mese di gravidanza o al momento della nascita o adozione).

DECADENZA DAL DIRITTO AL BONUS ASILO NIDO E CAMBIO INTESTATARIO
L’erogazione del bonus decade in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo. In particolare se si  si verifica uno dei seguenti eventi: 

 perdita della cittadinanza;

 decesso del genitore richiedente;

  decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;

  affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (affidamento del minore a terzi).

L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all'effettiva conoscenza.

E' pero possibile  il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, come l'altro genitore,  se in possesso dei requisiti.

Il cambio di intestatario va richiesto  entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza

mercoledì 7 gennaio 2015

Bonus assunzioni 2015, sgravi contributivi per tre anni



Concessione degli sgravi contributivi (ex legge n. 223, art. 8, co.2 e 25, co. 9 consistenti nell’applicazione dell’aliquota contributiva fissata per gli apprendisti, e pari in generale al 10%, per un periodo di 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato e di 12 mesi per assunzioni a tempo determinato) in caso di assunzione fino al 31.12.2012 di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (entro il limite massimo di 35.550.000 euro) (cosi detta Piccola mobilità).

Previsto in favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, uno sgravio contributivo.

Lo sgravio e' riferito alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (eccetto apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) decorrenti dal 1° gennaio 2015 e relativi a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015. Lo sgravio è riconosciuto
per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL
nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua e fatti salvi i casi in cui comunque la legge lo esclude.

Infatti, il beneficio viene escluso con riferimento
- alle assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro
- a quei lavoratori per i quali il presente beneficio contributivo sia gia' stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

L'esonero, inoltre,
non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate/collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge di Stabilità;
non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dall'ordinamento.

Per ogni nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato effettuata dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, i datori di lavoro privati saranno esonerati, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di 8060 euro su base annua per ciascun lavoratore assunto, dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Il bonus (commi 118-124 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2015 - 190/2014), non spetta:

1) per le assunzioni con contratti di apprendistato e per i contratti di lavoro domestico;

2) per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;

3) con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio in parola sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;

4) per le assunzioni di lavoratori con i quali i datori di lavoro avevano già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di Stabilità in esame (tenuto conto delle società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto).

Le disposizioni in esame (comma 121) sopprimono i benefici contributivi, consistenti nella riduzione del 50% dei contributi previdenziali per tre anni, con riferimento alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o beneficiari di Cigs da almeno 24 mesi decorrenti dal 1° gennaio 2015.

Il Bonus Garanzia giovani per l’anno 2015 è stato introdotto con il decreto 8 agosto 2014 e prevede una serie di incentivi e agevolazioni per i datori di lavoro che assumono giovani tra i 16 anni e i 29 anni, iscritti al programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione, Garanzia Giovani. Tale bonus assunzioni, è fruibile a partire dal 4 ottobre 2014 fino al 30 giugno 2017 ed è riservato alle aziende, imprese e società che assumeranno giovani a contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. La misura degli incentivi erogata dall'INPS, è diversificata a seconda della tipologia di contratto con cui avviene l'assunzione, delle caratteristiche del giovane e delle differenze territoriali, si parte comunque da un minimo di 1.500 euro per il contratto a tempo inferiore a 12 mesi fino ad un massimo di 6.000 euro per chi assume un giovane con contratto a tempo indeterminato. Il requisito fondamentale richiesto alle imprese per fruire dell'incentivo, è quello di assumere un giovane iscritto al programma Garanzia giovani, al quale occorre registrarsi seguendo le istruzioni fornite dal Ministero del lavoro e disponibili presso il sito ufficiale.



domenica 20 ottobre 2013

Aspi e Miniaspi in unica soluzione con la circolare INPS n. 145 del 9 ottobre 2013 per nuove imprese



L’Inps ha chiarito nella circolare n. 145 2013 e ha fornito chiarimenti sulle modalità per la fruizione della liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi del trattamento non ancora percepiti dal lavoratore intenzionato ad dell'intraprendere una attività imprenditoriale.

Sono destinatari dell'intervento i lavoratori beneficiari dell'indennità mensile ASpI o mini-ASpI che intendono:

intraprendere un'attività di lavoro autonomo;- avviare un'attività di auto impresa o di micro impresa;- associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente;

sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI;

intraprendere attività di collaborazione a progetto ovvero di co.co.co svolta con committente diverso dal datore di lavoro con cui è cessato il rapporto di lavoro - che ha determinato il diritto all’indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI – ovvero diverso da eventuali società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del c.c.

Per attività di lavoro autonomo: si intende l’esercizio di arti o professioni che comporti l’assoggettamento all’obbligo di iscrizione ad un regime assicurativo diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti- attività di auto impresa o di micro impresa: si richiamano le disposizioni contenute rispettivamente nel D. lgs. 21 aprile 2000, n. 185 e nel Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005.

Anche in questi casi il beneficiario deve essere assoggettato ad un regime assicurativo obbligatorio diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti.

Con particolare riferimento all’associazione in cooperativa di lavoro, con la quale il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato, si precisa che il presente beneficio è alternativo a quello previsto dall’art. 2, comma 10 bis della legge 92/2012 che prevede un'agevolazione contributiva nel caso di assunzione di percettore di ASPI.

La prestazione consiste nella liquidazione in unica soluzione dell'indennità ASpI o mini-ASpI spettante ma non ancora percepita. Per la liquidazione in unica soluzione della prestazione di ASpI o mini ASpI occorre inoltrare all'INPS specifica domanda entro la fine del periodo di fruizione della prestazione ASpI o mini-ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o parasubordinata o dell'associazione in cooperativa.

Ai fini della presentazione della domanda in particolare si ricorda che in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario della prestazione deve informare l’INPS - a pena di decadenza dall’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI - entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.

Posto quanto sopra, qualora l'attività autonoma, l’attività di auto impresa o di micro impresa o parasubordinata o l'associazione in cooperativa sia iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI, la domanda intesa ad ottenere l’anticipazione delle predette prestazioni deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI.

Il termine dei 60 giorni riconosciuto per la domanda di anticipazione della prestazione non esime dal rispetto del termine previsto a pena di decadenza.
Per coloro che siano già beneficiari della indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI ed abbiano altresì - alla data di pubblicazione della odierna circolare (9/10/2013) - già avviato una attività di lavoro autonomo, un’attività di auto impresa o di micro impresa o un’attività parasubordinata o si siano associati in cooperativa, il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di anticipazione decorrerà dalla data di pubblicazione della circolare.

Si precisa, altresì, che laddove il soggetto interessato sia divenuto beneficiario dell’indennità di disoccupazione ASpI o Mini-ASpI in misura ridotta per un importo pari all’80% dei proventi preventivati per lo svolgimento di attività lavorativa in forma, la prestazione verrà erogata in misura intera.

Per quanto concerne le modalità di presentazione della domanda di anticipazione delle predette prestazioni, si fa presente che detta domanda, recante la specificazione dell’attività da intraprendere o sviluppare, dovrà essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso una delle seguenti modalità:
- via WEB tramite sportello del cittadino accessibile dall’utente nei servizi online dell’Istituto,- tramite Patronato/intermediari dell’Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.- tramite Contact Center Multicanale INPS-INAIL telefonando gratuitamente al numero 803164 da rete fissa o al numero 06 164164 a pagamento da rete mobile secondo il proprio piano tariffario.

Nel corso della trasmissione della domanda di anticipazione:
- ai lavoratori che risultano già beneficiari di prestazione ASpI o mini ASpI verranno richieste le sole informazioni necessarie alla definizione della domanda di anticipazione;
- ai lavoratori che non risultano ancora beneficiari di prestazione ASpI o mini ASpI verrà richiesto in automatico di compilare domanda di indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI; effettuato l’invio della predetta domanda, sarà possibile compilare ed inoltrare la domanda di anticipazione della prestazione richiesta.

Come di consueto, all'istanza è attribuito un numero di protocollo informatico. Nel caso di specie esso si impone anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'ordinamento.

Erogazione della prestazione
Ai fini dell’erogazione della prestazione l'INPS accerta preventivamente la sussistenza in capo ai richiedenti di una indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI oppure del diritto a fruire dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI. Ciò premesso, l'INPS dovrà accertare - basandosi sull’idoneità degli elementi forniti nella domanda mediante dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell’atto di notorietà se i richiedenti abbiano titolo ad ottenere l'anticipazione.

Le Strutture territoriali determinano l'importo da corrispondere a titolo di anticipazione erogando in un'unica soluzione i ratei spettanti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di anticipazione e il termine di spettanza dell’indennità di disoccupazione ASpI o miniASpI, detraendo i ratei già eventualmente pagati nello stesso periodo.

L’erogazione dell’anticipazione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI potrà avvenire:
- mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;- mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.


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