martedì 21 ottobre 2014

Buoni lavoro: le nuove applicazioni con il Jobs Act



La Riforma del mercato del lavoro – L. 92/2012 – ha modificato la regolamentazione delle prestazioni di lavoro di tipo accessorio, confermando all'INPS il ruolo di concessionario del servizio, ed estendendo l’ambito di utilizzo di questa modalità di lavoro.

Per i voucher resta il tetto dei 5mila euro. Il ricorso ai voucher viene esteso ma torna il tetto dei 5mila euro l'anno, elevato nel testo di partenza della delega sul lavoro. E anche il telelavoro, con una revisione della disciplina dei controlli a distanza che apre alle nuove tecnologie per la sorveglianza dei dipendenti, a patto che sia tutelata la dignità e la riservatezza.

Lo Jobs Act, ovvero la Riforma del Lavoro 2014, ha ottenuto all’inizio di ottobre la fiducia al Senato e ora ha iniziato il proprio iter alla Commissione Lavoro della Camera. Tra le novità di maggiore rilievo ci sono le norme sul lavoro occasionale e accessorio, ovvero le regole sull’utilizzo dei voucher lavoro.

Si tratta di modifiche estensive in termini di tetti e modalità di utilizzo dei buoni lavoro per le prestazioni di lavoro accessorio per consentire il ricorso ai voucher anche per le prestazioni di lavoro accessorio relative ad attività lavorative discontinue e occasionali.

In generale i voucher permettono di pagare il singolo lavoratore per ora lavorata, senza bisogno di stipulare alcun contratto. Il loro valore nominale è pari a 10 euro, che comprendono la contribuzione in favore della gestione separata dell’INPS (13%), l’assicurazione all’INAIL (7%) e un compenso all’INPS per la gestione del servizio. Il netto per il lavoratore è quindi di 7,50 euro all’ora.

A cambiare le regole per il lavoro occasionale accessorio è stata nel 2012 la Riforma del Lavoro Fornero prevedendo il pagamento della prestazione attraverso i cosiddetti buoni lavoro (voucher) ed eliminando le causali, oggettive e soggettive che circoscrivevano il ricorso all’istituto introducendo al contempo nuovi limiti di natura economica.

Per quanto riguarda il limite economico, questo è stato portato a 5.050 euro netti (6.740 euro lordi) ma considerato come totale percepito tra tutti i committenti del lavoratore e non più riferito al singolo committente. In caso di prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, il limite per ciascun committente è fissato a 2.020 euro netti (2.690 euro lordi). Per prestatori percettori di misure di sostegno al reddito il limite economico è di 3.000 euro netti (4.000 euro lordi). Da precisare che le prestazioni di lavoro accessorio integrano attività lavorative di natura “meramente occasionale” rese esclusivamente a favore dell’utilizzatore della prestazione, mentre è vietato il loro impiego nell’ambito di contratti di appalto o in somministrazione.

Con lo Jobs Act il sistema dei buoni lavoro INPS si estende ad altri settori produttivi. L’Istituto sarà poi chiamato a definire, con delle norme attuative, gli ulteriori settori produttivi in cui usare i buoni lavoro accessorio.

Il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio avviene attraverso il meccanismo dei 'buoni', il cui valore nominale è pari a 10 euro.

È, inoltre, disponibile un buono 'multiplo’, del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili ed un buono da 20 euro equivalente a due buoni non separabili.

Il periodo di validità dei Buoni Cartacei acquistati presso le sedi Inps dal 1° gennaio 2012 è fissato in 24 mesi.


Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%.

Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento.

Il valore netto del buono 'multiplo’ da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50 euro; quello del buono da 20 euro è pari a 15 euro.

L’acquisto dei buoni-lavoro può avvenire mediante le seguenti procedure:
la distribuzione di voucher cartacei presso le Sedi INPS
la modalità di acquisto telematico
l’acquisto presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati
l'acquisto presso gli sportelli bancari abilitati
l’acquisto presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale




Guida alla domanda online per il congedo del padre lavoratore



Si precisa che il congedo del padre si configura come un diritto autonomo e pertanto la legge istituisce un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni), fruibili dal padre, lavoratore dipendente, anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.

Possono accedere al beneficio:
i padri lavoratori dipendenti anche adottivi e affidatari;
che si trovino in una delle seguenti condizioni:
entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, per eventi parto, adozione e affidamenti avvenuti a partire dal 1°gennaio 2013.

Guida alla compilazione della domanda INPS online per l'indennità di congedo parentale facoltativo spettante al padre lavoratore, con procedura parallela a quella di congedo obbligatorio di paternità.

Vediamo come si compila la domanda di congedo parentale facoltativo per il padre lavoratore, in caso di pagamento INPS dell’indennità, dopo che la Riforma del Lavoro Monti-Fornero (legge 92/2012) ha istituito il congedo obbligatorio di un giorno per i padri nonché uno facoltativo ma alternativo a quello della madre, fruibile dal dipendente entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, per eventi di parto, adozione e affidamento avvenuti da gennaio 2013.

L’Indennità: giornaliera a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione.
Il congedo è fruibile anche in contemporanea all’astensione della madre a fronte di una sua rinuncia di un equivalente periodo o se non si avvale del diritto al congedo di maternità. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro – e successivamente conguagliata, fatti salvi i casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS, come previsto per l’indennità di maternità in generale.

Nei casi di pagamento a conguaglio, ai sensi dell’art.3 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012, per poter usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore dipendente deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno quindici giorni, e ove richiesti in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.

b) Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS, la domanda deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica, attraverso i seguenti canali di trasmissione:
 WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’INPS (www.inps.it Servizi on line);
Contact Center integrato – n. 803164;
Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Così come la domanda di paternità, anche quella di congedo parentale facoltativo deve essere presentata online dai padri lavoratori dipendenti, almeno nei casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS.

Guardiamo i documenti che devono essere allegati:

Copia della dichiarazione della madre di non fruizione di un numero di giorni pari a quelli richiesti dal padre.
Per adozioni o affidamenti nazionali, copia digitalizzata del provvedimento di del Tribunale dei minori e di quello dell’autorità competente (Tribunale o servizi sociali) da cui risulti la data di ingresso del minore in famiglia.

Per adozioni o affidamenti internazionali, autorizzazione all’ingresso del minore in Italia rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI); copia digitalizzata del certificato dell’Ente autorizzato a curare la procedura di adozione da cui risulti la data di ingresso in famiglia; copia del decreto di trascrizione nei registri dello Stato Civile del provvedimento di adozione emesso dallo Stato estero in caso di adozione pronunciata in tale Stato.

In caso di lavoratore sospeso o licenziato, documentazione rilasciata dal datore di lavoro attestante la data della sospensione o cessazione del rapporto.

Per presentare la domanda online dal sito INPS si effettua il percorso: Servizi Online > Servizi per il cittadino > autenticazione con PIN dispositivo > Invio domande di prestazione di sostegno al reddito > Maternità. Cliccando sulla voce di menu “Acquisizione domanda – Congedo facoltativo”, viene specificato che la funzione permette di effettuare l’acquisizione delle sole domande a pagamento diretto.

Cliccando su Avanti, si apre il modello da compilare con i dati anagrafici e di residenza del richiedente. Cliccando ancora su Avanti si accede alla pagine dei dati della madre, comprensivi della sua situazione lavorativa (dipendente o in gestione separata). Nella pagina successiva vengono acquisiti i dati del minore oggetto della domanda di congedo facoltativo. E’ necessario specificare se si tratta di figlio biologico o di adozione/affidamento nazionale o internazionale. I dati relativi all’adozione o affidamento sono necessari solo se il richiedente è genitore adottivo. La sezione successiva riepiloga i dati inseriti.

Il sistema a questo punto mostra in automatico l’inquadramento lavorativo del richiedente (estremi del datore di lavoro, tipo di contratto e qualifica), che dovrà dichiarare obbligatoriamente se è parente o meno del datore di lavoro e l’eventuale grado di parentela. A questo punto è possibile scaricare il modello di dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni pari a quelli richiesti dal padre; la documentazione potrà essere allegata per definire la domanda. Il sistema mostra ora i dati riepilogativi della domanda, che cliccando su “Avanti” viene protocollata, accompagnata da ricevuta e riepilogo dati in pdf.



lunedì 20 ottobre 2014

Bonus 80 per le mamme e per quelle che non lavorano?




Ma chi potrebbe mai lamentarsi di un Premier che vuole dare soldi alle neo-mamme? Qualcuno potrebbe riflettere e portare qualche obiezione. La prima è sul tetto massimo di reddito (90.000 euro) per poter accedere al bonus: perché lo Stato (cioè tutti noi) dovrebbe regalare 80 euro al mese a una famiglia che ha già entrate annuali di 70.000 od 89.000 euro annui?. Non sono pochi.

Il nuovo Bonus bebè 2015 voluto da Renzi sarà destinato a tutte le neomamme di famiglie il cui reddito annuo complessivo non supera i 90 mila euro lordi: un tetto abbastanza alto. Lo stanziamento da parte del Tesoro per questa nuova misura ammonterebbe secondo indiscrezioni a 500 milioni di euro per il 2015, che dovrebbe raddoppiare per il 2016 e triplicare per il 2017.

Sarebbe più sensato fissare un tetto di gran lunga inferiore e aumentare la cifra del Bonus-bebé, in modo tale da offrire un sostegno più concreto e meglio mirato alle famiglie che ne hanno davvero bisogno.

Il principio del governo è quello di dare un premio di consolazione a pioggia, cioè al numero maggiore di italiani possibile, scegliendoli però nelle fasce sociali giuste per consolidare il proprio bacino elettorale. Cioè non a disoccupati o sfortunati di varia specie, quelli probabilmente non  vanno a votare. Bisogna lusingare gli italiani che, nonostante la crisi e alla faccia dei suddetti sfortunati, ancora se la cavano e non hanno interesse a stravolgere lo status quo.

Lo spot pubblicitario annunciato trionfalmente nel salotto di Canale 5 in verità impallidisce nel confronto con i paesi dell'Unione.

Infatti, se si fanno confronti con le politiche assistenziali del resto della comunità europea si evidenzia che non un vero peso sociale. In Francia Ogni famiglia riceve 130 euro al mese per figlio, andando a crescere per ogni ulteriore figlio a carico. Chi ha più di tre figli a carico ottiene ulteriori benefici a partire dall'undicesimo anno di età. In più per il 90 per cento delle mamme francesi è previsto un bonus da quasi mille euro a partire dal settimo mese di gravidanza, per sostenere le prime spese per il nascituro. In totale una famiglia dal reddito medio riceve dallo Stato d'oltralpe circa 7mila euro di sussidi per ogni figlio.

Oltre al sussidio in denaro il vero surplus in Francia è costituito dalle infrastrutture offerte alle famiglie. Si va dal servizio di infermiere a domicilio per le madri che devono affrontare il post parto alla capillare diffusione degli asili nido di cui il governo paga oltre il 66 per cento delle rette. In Italia si deve ancora risolvere il problema delle chilometriche liste di attesa per i rari asili pubblici.

La Francia è agli antipodi rispetto al nostro sistema assistenziale alle famiglie, ma anche nel confronto con paesi meno "organizzati" il nostro paese ne esce malconcio. L'Inghilterra e la Svezia per una famiglia con due figli staccano un assegno di 250 euro. La Germania per incentivare il tasso di natalità più basso d'Europa devolve a ogni famiglia 184 euro per figlio. In Belgio ogni figlio garantisce un bonus minimo di 90 euro mensile cui si aggiunge un "bonus per la nascita" di 1223 euro che diminuisce a 920 euro dal secondo figlio in poi. La Finlandia garantisce un sussidio alle famiglie fino ai 17 anni dei figli.

Con questo bonus bebe non aiuta a chi è già precario nel mondo del lavoro ancora di più quel poco di lavoro che c'è, che non fa nulla per i disoccupati senza reddito. Infatti, il nuovo "bonus" viene elargito a piene mani anche alle mamme che hanno redditi elevati e che conoscono a mala pena il costo dei pannolini e dei biberon perché è un esborso che non incide nel loro lauto budget familiare.

In Italia le donne che hanno un bambino possono ottenere il bonus bebé se lavorano, oppure hanno diritto all'assegno di maternità dei comuni se sono disoccupate. Il premier Renzi, però, promette che ci sarà anche un bonus di 80 euro per le neomamme. E per le altre mamme?

L’Assegno di maternità dei comuni. E’ l’Istituto di previdenza nazionale che informa dell’esistenza di un sussidio di maternità anche per le mamme disoccupate. Si tratta di un assegno che la madre non lavoratrice deve chiedere al proprio Comune di residenza. Vale sia per le mamme naturali, sia per quelle adottive o affidatarie di un minore che non abbia compiuto 6 anni.

La mamma lavoratrice può fare la richiesta anche per questo sussidio a patto che non abbia diritto all’assegno di maternità INPS, oppure ad una retribuzione per il periodo di maternità. Si può chiedere anche l’erogazione del contributo in misura ridotta quando l’importo dell’indennità è inferiore all’assegno.

Questo sussidio è sia per le mamme italiane, sia per le mamme comunitarie residenti in Italia al momento del parto o dell’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. L’assegno ha un importo complessivo di 1545,55 euro per le mamme disoccupate ma devono essere certificati i redditi e i patrimoni, quindi l’ISE alla data di nascita del figlio. Riguardo la tempistica è necessario sapere che va richiesto entro i 6 mesi dalla nascita del bambino o dal suo ingresso in famiglia.

L’assegno è pagato dall’INPS dopo che il Comune ha trasmetto tutti i dati della madre necessari per il pagamento.


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