venerdì 24 ottobre 2014

Invio istanze Garanzia Giovani, INPS GAGI



Dal 10 ottobre i datori di lavoro privati, interessati ad assumere a tempo determinato o indeterminato nell’ambito del Programma Garanzia giovani, possono inoltrare la domanda preliminare di ammissione ai benefici previsti utilizzando il modulo “GAGI”.

Al modulo telematico si accede dal menu Servizi online>Per tipologie di utente>Aziende, consulenti e professionisti>Servizi per aziende e consulenti>(PIN)>DiResCo>modulo GAGI. Nel messaggio n. 7598 del 9 ottobre  l’Istituto fornisce alcune indicazioni in merito all’invio online delle istanze.

Come già indicato nella circolare 118/2014 (par.7), le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 3 e il 9 ottobre 2014 dovranno essere inviate entro sabato 25 ottobre 2014. La verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata per tali istanze secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione mentre, per le istanze relative alle assunzioni effettuate dal  10 ottobre 2014, sarà effettuata per ordine cronologico di presentazione dell’istanza.

Per chiarimenti o segnalazioni i datori di lavoro potranno rivolgersi alla Sede Inps di riferimento, avvalendosi della funzionalità  “Contatti”  del Cassetto previdenziale aziende, accessibile dal Menu Servizi online, ovvero utilizzando l’indirizzo di posta elettronica info.diresco@inps.it per problematiche di carattere giuridico o amministrativo e l’indirizzo supporto.diresco@inps.it  per problematiche di carattere informatico.

Al modulo telematico si accede dal menu Servizi online>Per tipologie di utente>Aziende, consulenti e professionisti>Servizi per aziende e consulenti>(PIN)>DiResCo>modulo GAGI.

L'istituto di previdenza  ricorda che come già indicato nella circolare n. 118/2014 , le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 3 e il 9 ottobre 2014 dovranno essere inviate entro sabato 25 ottobre 2014 e che la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata per tali istanze secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione mentre, per le istanze relative alle assunzioni effettuate dal 10 ottobre 2014, sarà effettuata per ordine cronologico di presentazione dell’istanza.

Per tali istanze la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. Dopo il 25 ottobre 2014 sarà comunque possibile inviare istanze per assunzioni effettuate tra il 3 e il 9 ottobre 2014; per tali istanze la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo il criterio generale, costituito dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza stessa.

Per le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal 10 ottobre 2014 la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo il criterio generale, costituito dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza stessa.



giovedì 23 ottobre 2014

Bonus bebé, sarà mensile ma deve essere fatta domanda all'Inps



Secondo l'ultima versione circolata, si tratta di un contributo esentasse riconosciuto a partire dal 2015 per ciascun figlio (anche adottato) alle famiglie con reddito annuo sotto i 36mila euro ai fini Isee (90mila in termini di reddito complessivo). Il contributo, triennale, sarebbe assicurata a ciascun nucleo familiare con cinque o più figli, senza alcun limite di reddito. In termini pratici, il bonus dovrebbe essere corrisposto con un assegno in un'unica soluzione di 960 euro l’anno. L'effetto del bonus voluto dal premier a sostegno della natalità sarebbe 'sterilizzato' ai fini Irpef. Non aumenta cioè il reddito.

Intanto, sono circolate notizie tratte da nuove bozze della legge sul caso del bonus-bebè che sembrava dovesse essere conferito in un’unica soluzione annua, per un importo non inferiore ai 900 euro, solo alle famiglie con reddito basso, inferiore ai 30 mila euro annui, definiti con il metodo di calcolo dell’Isee. Ma il Tesoro è intervenuto per puntualizzare che il bonus verrà erogato mensilmente, anche per i figli adottati, e spetterà quando il reddito dei coniugi complessivamente al lordo non superi i 90 mila euro. La misura varrà per i bambini nati tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Dunque le coperture riguarderanno un arco di tempo che va dal 2015 al 2020. Intanto si chiarisce la vicenda del pagamento delle pensioni il 10 di ciascun mese che aveva messo in allarme i sindacati.

Il bonus bebè, per esempio: non arriverà in modo automatico, ma per ottenerlo bisognerà fare domanda all'Inps. E’ quanto prevede la bozza finale della legge di Stabilità. Il bonus (960 euro l'anno) sarà erogato ogni mese per i bimbi nati o adottati tra il primo gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 (fino al terzo anno), a famiglie con reddito complessivo entro 90 mila euro.

Chi potrà usufruirne. Il bonus bebè sarà di 80 euro mensili e verrà concesso unicamente ai quei nuclei familiari il cui reddito ISEE non andrà oltre i 30.000 euro, a coloro che hanno un introito non soggetto a imposta, ai figli degli extracomunitari provvisti di un regolare permesso di soggiorno come minimo da 5 anni e che rientrino nei requisiti di reddito richiesti, ne potranno beneficiare anche le mamme di bambini adottati dal momento in cui il piccolo o grande che sia, entra a far parte della famiglia legalmente riconosciuto.

Il bonus bebè sarà a favore dei bambini nati dal 1 gennaio dell'anno 2015 al 31 dicembre 2017 e ne potranno beneficiare fino al terzo anno di età. Un provvedimeto del Ministro dell'Economia stabilito con i Ministri della Salute e del Lavoro fa sì che l'INPS in caso di cambiamenti possa disporre del potere di ricalcolare la somma annuale e il limite delle prospettive reddituali. La spesa che lo Stato dovrà affrontare per il bonus bebè sarà all'incirca di 500 milioni di euro solamente per l'anno 2015, mentre andrà ad aumentare nell'anno 2016, per il semplice motivo che i bambini nati nel 2015 seguiteranno a riscuotere l'incentivo assieme a quelli dell'anno 2016.


martedì 21 ottobre 2014

Buoni lavoro: le nuove applicazioni con il Jobs Act



La Riforma del mercato del lavoro – L. 92/2012 – ha modificato la regolamentazione delle prestazioni di lavoro di tipo accessorio, confermando all'INPS il ruolo di concessionario del servizio, ed estendendo l’ambito di utilizzo di questa modalità di lavoro.

Per i voucher resta il tetto dei 5mila euro. Il ricorso ai voucher viene esteso ma torna il tetto dei 5mila euro l'anno, elevato nel testo di partenza della delega sul lavoro. E anche il telelavoro, con una revisione della disciplina dei controlli a distanza che apre alle nuove tecnologie per la sorveglianza dei dipendenti, a patto che sia tutelata la dignità e la riservatezza.

Lo Jobs Act, ovvero la Riforma del Lavoro 2014, ha ottenuto all’inizio di ottobre la fiducia al Senato e ora ha iniziato il proprio iter alla Commissione Lavoro della Camera. Tra le novità di maggiore rilievo ci sono le norme sul lavoro occasionale e accessorio, ovvero le regole sull’utilizzo dei voucher lavoro.

Si tratta di modifiche estensive in termini di tetti e modalità di utilizzo dei buoni lavoro per le prestazioni di lavoro accessorio per consentire il ricorso ai voucher anche per le prestazioni di lavoro accessorio relative ad attività lavorative discontinue e occasionali.

In generale i voucher permettono di pagare il singolo lavoratore per ora lavorata, senza bisogno di stipulare alcun contratto. Il loro valore nominale è pari a 10 euro, che comprendono la contribuzione in favore della gestione separata dell’INPS (13%), l’assicurazione all’INAIL (7%) e un compenso all’INPS per la gestione del servizio. Il netto per il lavoratore è quindi di 7,50 euro all’ora.

A cambiare le regole per il lavoro occasionale accessorio è stata nel 2012 la Riforma del Lavoro Fornero prevedendo il pagamento della prestazione attraverso i cosiddetti buoni lavoro (voucher) ed eliminando le causali, oggettive e soggettive che circoscrivevano il ricorso all’istituto introducendo al contempo nuovi limiti di natura economica.

Per quanto riguarda il limite economico, questo è stato portato a 5.050 euro netti (6.740 euro lordi) ma considerato come totale percepito tra tutti i committenti del lavoratore e non più riferito al singolo committente. In caso di prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, il limite per ciascun committente è fissato a 2.020 euro netti (2.690 euro lordi). Per prestatori percettori di misure di sostegno al reddito il limite economico è di 3.000 euro netti (4.000 euro lordi). Da precisare che le prestazioni di lavoro accessorio integrano attività lavorative di natura “meramente occasionale” rese esclusivamente a favore dell’utilizzatore della prestazione, mentre è vietato il loro impiego nell’ambito di contratti di appalto o in somministrazione.

Con lo Jobs Act il sistema dei buoni lavoro INPS si estende ad altri settori produttivi. L’Istituto sarà poi chiamato a definire, con delle norme attuative, gli ulteriori settori produttivi in cui usare i buoni lavoro accessorio.

Il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio avviene attraverso il meccanismo dei 'buoni', il cui valore nominale è pari a 10 euro.

È, inoltre, disponibile un buono 'multiplo’, del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili ed un buono da 20 euro equivalente a due buoni non separabili.

Il periodo di validità dei Buoni Cartacei acquistati presso le sedi Inps dal 1° gennaio 2012 è fissato in 24 mesi.


Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%.

Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento.

Il valore netto del buono 'multiplo’ da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50 euro; quello del buono da 20 euro è pari a 15 euro.

L’acquisto dei buoni-lavoro può avvenire mediante le seguenti procedure:
la distribuzione di voucher cartacei presso le Sedi INPS
la modalità di acquisto telematico
l’acquisto presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati
l'acquisto presso gli sportelli bancari abilitati
l’acquisto presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale




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