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venerdì 18 maggio 2018

Assegni familiari, nuovi importi e limiti di reddito



Dal primo luglio 2018 cambiano i livelli di reddito ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare e l'Inps ha pubblicato le nuove tabelle contenenti i nuovi livelli di reddito, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019.

Con la Circolare Inps n. 68/2018, l'ente di previdenza ha adeguato i redditi per il conseguimento degli ANF all'incremento dell’inflazione. Si tratta di un adeguamento che viene effettuato annualmente, come disposto per legge (la n. 153/88), la quale stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare vengano rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.

Stabilite le nuove soglie di reddito per richiedere l'assegno familiare, il contributo economico destinato alle famiglie di alcune categorie di lavoratori aventi un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge. "Dal 1° gennaio 2018 - spiega l'Inps in una nota - sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi".

Per quanto riguarda i limiti di reddito mensili, gli importi da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano così fissati per tutto l'anno 2018: 714,62 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato; 1250,58 euro per due genitori ed equiparati. "I nuovi limiti di reddito - ricorda l'Istituto - valgono anche in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti". Entrando nel concreto, nel 2018 il limite reddituale minimo nei nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, sale a 14.541,59 euro, per 137,5 euro mensili in presenza di un figlio minore. L’importo come è noto aumenta al crescere della numerosità del nucleo familiare o in presenza di un soggetto inabile.

In merito ai limiti di reddito familiare, invece, l'Inps invita a consultare le nuove tabelle pubblicate sul sito e calcolate in base al tasso d'inflazione programmato per il 2017, pari allo 0,9%. Le nuove disposizioni vengono applicate ai soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, ovvero: i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti e i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Ammonta a 141,30 euro nel 2017 l'importo dell'assegno al nucleo familiare (ANF) riconosciuto dall'Inps alle famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente. Si tratta di un sostegno economico che viene corrisposto a nuclei familiari composti da più persone e con un reddito complessivo inferiore a quello determinato ogni anno dalla legge. Per le domande relative a quest'anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a 8.555,99 euro.

L'assegno al nucleo familiare spetta a: lavoratori dipendenti; lavoratori dipendenti agricoli; lavoratori domestici; lavoratori iscritti alla gestione separata; titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS; titolari di prestazioni previdenziali; lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

Gli ANF spettano per nucleo familiare che può essere composto da: il richiedente lavoratore o il titolare della pensione; il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia. Gli stranieri residenti in Italia, poligami nel loro paese, possono includere nel proprio nucleo familiare solo la prima moglie, se residente in Italia; i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno; i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione.

Il nucleo familiare può inoltre essere composto da: i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di 'nuclei numerosi', cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione; i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione; i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione.

Se il richiedente svolge attività lavorativa dipendente, la domanda va presentata al proprio datore di lavoro utilizzando il modello ANF/DIP (SR16). In tal caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto, nel termine di prescrizione di cinque anni.

Nei casi di inclusione di componenti nel nucleo familiare (es. genitori separati, componenti maggiorenni inabili, etc.) o ai fini dell'aumento dei limiti reddituali (es. componente minorenne inabile) è necessario allegare al Mod. ANF/DIP l’Autorizzazione ANF precedentemente richiesta all'INPS.

Se il richiedente è addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata o ha diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali, la domanda va presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite: Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La domanda va presentata per ogni anno a cui si ha diritto. Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

Il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad esempio celebrazione del matrimonio, nascita di figli). La cessazione avviene alla fine del periodo in corso o alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare; ad esempio, nel caso di separazione legale dal coniuge decade per l'ex coniuge, mentre, resta valido per i figli affidati; o nel caso di raggiungimento della maggiore età del figlio non inabile a proficuo lavoro.


mercoledì 4 aprile 2018

Naspi e lavoro, quando è compatibile



L’INPS con Messaggio n. 1162 del 16 marzo 2018 ha fornito chiarimenti sull’indennità di disoccupazione NASPI e sulla compatibilità in caso di titolarità di rapporto di lavoro intermittente o nelle ipotesi di rioccupazione come OTD in agricoltura.

Vediamo alcuni esempi:
Richiesta di NASpI da parte di un lavoratore che, contestualmente al rapporto di lavoro subordinato involontariamente perso, risulti titolare anche di un rapporto di lavoro subordinato di tipo intermittente con indennità di disponibilità o senza indennità di disponibilità. Nell’ipotesi in cui il lavoratore – titolare di un rapporto di lavoro subordinato e di un contratto di lavoro intermittente con obbligo di risposta e, quindi, con indennità di disponibilità – faccia richiesta di NASpI a seguito della cessazione del contratto di lavoro subordinato di tipo non intermittente, la domanda può essere accolta a condizione che il lavoratore stesso comunichi all’INPS, entro trenta giorni dalla domanda di prestazione, il reddito annuo presunto derivante dal suddetto contratto di lavoro intermittente, comprensivo della indennità di disponibilità. In tale ipotesi trova applicazione esclusivamente l’istituto del cumulo della prestazione con il suddetto reddito complessivo, che non deve essere superiore al limite annuo di € 8.000.

Il lavoratore che, dopo aver richiesto la NASpI al termine di un contratto stagionale, viene riassunto dallo stesso datore di lavoro con contratto di lavoro intermittente – con reddito annuale inferiore a quello minimo escluso da imposizione – per le sole giornate in cui risulti necessario ricorrere a ulteriore manodopera. In detta ipotesi non trova applicazione l’istituto del cumulo della prestazione NASpI con il reddito derivante da lavoro intermittente in quanto la condizione richiesta è che il nuovo datore di lavoro sia diverso dal datore di lavoro per il quale il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI.

Qualora, pertanto, il contratto di lavoro intermittente sia di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione della prestazione. In particolare, laddove il rapporto di lavoro intermittente sia con obbligo di risposta alla chiamata, e quindi con indennità di disponibilità, la prestazione sarà sospesa per il periodo di durata del rapporto. Qualora invece il rapporto di lavoro intermittente sia senza obbligo di risposta alla chiamata, e quindi senza indennità di disponibilità, la prestazione sarà sospesa per le giornate di effettiva prestazione lavorativa.

Percettore di NASpI che si rioccupi a tempo determinato come OTD in agricoltura. Laddove la durata del nuovo rapporto di lavoro subordinato come OTD non superi i sei mesi, l’indennità è sospesa d’ufficio, a prescindere dal reddito che l’interessato ricava dall’attività svolta. Ai fini della determinazione del periodo di sospensione, in linea con quanto previsto per istituti analoghi dalla prassi consolidatae avuto riguardo alla previsione contenuta all’ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 9 del D.Lgs. n. 22 del 2015, vanno considerate le sole giornate di effettivo lavoro in agricoltura.

Esiste la possibilità di sommare il sussidio NASpI con un rapporto di lavoro intermittente a determinate condizioni, mentre in altri casi la sussistenza di un nuovo rapporto di lavoro determina la sospensione del trattamento di disoccupazione. Vediamo come funziona la compatibilità del sussidio di disoccupazione con altre forme di reddito, caso per caso, con l’aiuto del nuovo messaggio INPS 1162/2018.

Iniziamo con il caso del lavoro intermittente. Se il rapporto di lavoro interviene successivamente alla NASpI, i termini di compatibilità sono quelli previsti dall’articolo 9 del D.Lgs 22/2015, in base a cui la discriminante è il reddito. La compatibilità fra NASpI e altri redditi deve restare all’interno dei limiti previsti per il mantenimento dello stato di disoccupazione.

Il lavoratore potrebbe essere però già titolare di un rapporto di lavoro intermittente nel momento in cui perde il lavoro da dipendente a tempo indeterminato che da diritto alla NASpI. In questo caso, il lavoratore deve comunicare all’INPS, entro 30 giorni dalla domanda di NASpI, il reddito annuo presunto derivante dal contratto di lavoro intermittente, comprensivo della indennità di disponibilità. Se il cumulo dei due redditi è sotto gli 8mila euro, la prestazione NASpI verrà corrisposta nella misura piena. Altrimenti, verrà sospesa.

Nel caso in cui il lavoratore continui a lavorare a chiamata, si applica la sospensione della NASpI in relazione ai giorni di effettivo lavoro. Non è possibile, invece, cumulare la NASpI con un contratto di lavoro intermittente stipulato con lo stesso datore di lavoro che stipula il nuovo accordo al termine di un contratto stagionale. Il nuovo datore di lavoro deve essere diverso da quello per il quale il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto che ha determinato il diritto alla NASpI.

In generale resta valida la regola in base alla quale la sospensione della NASpI, nel caso di rioccupazione, si può chiedere solo per contratti inferiori a sei mesi: sopra questa soglia temporale, e anche in caso di proroga e rinnovo, la prestazione decade. Ci sono, infine, regole particolari per i percettori di Naspi che trovino un nuovo lavoro come ODT, operaio a tempo determinato, in agricoltura. Se il contratto non raggiunge i sei mesi, la NASpI è sospesa per le giornate di lavoro effettivo. Se il contratto è sopra i sei mesi, e il reddito è superiore al minimo escluso da imposizione, la NASpI si interrompe definitivamente. Se invece il reddito è inferiore, viene percepita in forma ridotta.

Il lavoratore una volta appurato che la somma dell'indennità naspi e dello stipendio del nuovo lavoro da dipendente, è inferiore al suddetto limite reddituale, deve procedere a comunicare all'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto. Inoltre, occorre che il datore di lavoro o l'utilizzatore in caso di contratto di somministrazione, siano diversi da quelli che hanno determinato il diritto alla Naspi a seguito del licenziamento del lavoratore.

Come cambia l'importo della NASpI? A seguito dell'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato compatibile con la disoccupazione, la misura dell'indennità viene ridotta, per tutto il periodo intercorrente tra la data di inizio della nuova attività e la fine della Naspi. Nello specifico, in tale periodo l'importo dell'indennità viene ridotto dell'80% e calcolata d'ufficio in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Quando l'indennità di disoccupazione decade o viene sospesa? Quando il lavoratore non provvede a comunicare all'Inps il reddito annuo previsto, se poi il rapporto di lavoro subordinato ha una durata pari o inferiore a 6 mesi l'Istituto applica la sospensione dell'indennità mentre se la durata è superiore o trattasi di un contratto a tempo indeterminato, vi è la decadenza del beneficio.

La Naspi decade inoltre anche nel caso in cui venga superato il limite reddituale di 8.145 euro, fatta eccezione però in cui la durata del contratto è inferiore a 6 mesi, in tale ipotesi l'INPS applica sulla base delle comunicazioni obbligatorie, la sospensione dell'indennità per tutta la durata del contratto. Una volta concluso, l'erogazione della prestazione riprende per i mesi ancora spettanti.
E' importante ricordare, inoltre, che i contributi versati durante il periodo di sospensione sono utili per determinare la durata della NASPI in caso di una nuova richiesta di disoccupazione.

Comunicazione dei redditi presunti: nell'ipotesi in cui la durata della NASPI superi l'anno solare ed il lavoratore svolga nel frattempo un lavoro autonomo, un'attività parasubordinata, occasionale, oltre che presentare l'autodichiarazione dovrà anche fare la nuova comunicazione del reddito presunto utilizzando il modello NASpI Com, entro il 31 gennaio di ogni nuovo anno in cui si percepisce la prestazione successivamente al primo anno. Tale comunicazione, che serve all'INPS per calcolare la riduzione dell’80% dell'importo perché il lavoratore durante la naspi svolge un lavoro autonomo, se non viene presentata determina la sospensione dell'indennità fino a quando l'INPS non acquisisce il modello.

Cosa succede se il lavoratore in NASpI svolge più attività? In questo caso, l'Inps deve verificare che la somma dei redditi percepiti per ciascuna attività autonoma, parasubordinata o occasionale, non superi il limite massimo consentito dalla normativa vigente per il mantenimento dello stato di disoccupazione.


domenica 19 febbraio 2017

Collaboratori e l‘indennità di disoccupazione ecco le nuove regole



Con la proroga stabilita nell’ambito del Milleproroghe, slitta il termine ultimo per accedere alla Dis-Coll. La copertura ci sarà anche per chi perde il lavoro nel corso dei primi sei mesi del 2017, vale a dire dal 1°gennaio 2017 al 30 giugno 2017.

Attenzione però, la data del 30 giugno non è il termine ultimo per l’invio della domanda, ma la data entro la quale dovrà verificarsi l’evento di disoccupazione. Per presentare richiesta, in base alle regole già previste, ci sarà più tempo. Nel dettaglio, la domanda dovrà essere inviata entro l’inizio di settembre: la norma stabilisce infatti che l’istanza di disoccupazione debba essere trasmessa entro 68 giorni dal termine del rapporto di collaborazione.

La prestazione Dis-Coll era stata istituita con il Jobs act in via sperimentale per gli eventi di disoccupazione verificatesi nel 2015 e prorogata per il 2016.

La misura prevedeva che fosse corrisposta mensilmente per la metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso (con almeno tre mesi di contribuzione accreditata) fino a un massimo di sei mesi. La fruizione dell'indennità Dis-Coll non dava diritto alla contribuzione figurativa.

La misura della prestazione era pari al 75% del reddito medio mensile se inferiore all'importo di 1.195 euro. In ogni caso l'importo dell'indennità non poteva superare la misura massima mensile di 1.300 euro per l'anno 2015, rivalutato annualmente. Ministero: in Milleproroghe misura per proroga Dis-Coll Nel decreto Milleproroghe sarà inserita una disposizione per garantire l'erogazione dell'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi, dopo l'annuncio dell' Inps che la misura istituita in via sperimentale, non sarà prorogata nel 2017.

L’ammortizzatore introdotto in via sperimentale nel 2015, poi prorogato nel 2016, offre una copertura a collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata (anche a progetto, ad eccezione dei titolari di pensione, assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e titolari di partita Iva).

Domande 2017
La domanda deve essere presentata all'INPS, esclusivamente tramite via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

WEB: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;

Contact Center integrato INPS – INAIL: n. 803164 gratuito da rete fissa oppure n. 06164164 da rete mobile;

Enti di Patronato: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Come detto in precedenza, l’istanza deve essere trasmessa, pena la decadenza, entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, che decorrono:

dalla data di cessazione dell'ultimo contratto di collaborazione. Qualora nel corso dei sessantotto giorni si verifichi un evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili, il termine rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento e riprende a decorrere al termine dello stesso per la parte residua;

dalla data di cessazione del periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati, quando l'evento sia insorto nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato e si sia protratto oltre la fine di questo.

Requisiti Inps sono i seguenti:

Il lavoratore deve essere in stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda.

Il lavoratore deve aver reso la Did, la Dichiarazione d’Immediata Disponibilità al lavoro che deve essere trasmessa dall'INPS all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro che può essere inviata insieme alla domanda per la Dis-Coll.

Hanno accesso all’indennità anche i lavoratori subordinati che abbiano svolto un impiego per un periodo di tempo inferiore o pari a 5 giorni e anche i lavoratori autonomi, parasubordinati e accessori che rispettino determinati limiti reddituali:

reddito sino a 8.000 euro per il nuovo lavoro parasubordinato,

reddito sino a 4.800 euro per la nuova attività di lavoro autonomo

reddito sino a 7.000 euro netti (9.333 lordi) per il lavoro accessorio, retribuito con i voucher.

Previsti anche dei requisiti contributivi. Il collaboratore dovrà aver versato 3 mesi di contributi accreditati dal 1°gennaio dell’anno solare precedente al giorno della cessazione del rapporto di lavoro.

Il modulo domanda Dis-Coll 2017 va presentato all’INPS per via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena la non ammissibilità al beneficio.

Per cui la scadenza per inviare il modulo INPS è di 68 giorni dal giorno del licenziamento, altrimenti non si ha più diritto all'indennità.

Per cui i collaboratori devono, in sede di presentazione della domanda di Dis-Coll, rilasciare direttamente all’INPS la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, che l’INPS  successivamente metterà a disposizione dei servizi competenti.

Una volta prestata la domanda e verificato il possesso dei requisiti e le condizioni per accedere alla prestazione, l'INPS provvede ad erogare l'importo dell'indennità di disoccupazione spettante a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Per inviare il modulo INPS direttamente, il collaboratore deve essere in possesso del PIN Dispositivo INPS e accedere al sito ufficiale dell'istituto e seguire le istruzioni per la presentazione della domanda di disoccupazione per via telematica altrimenti può rivolgersi presso i Caf e Patronati o intermediari autorizzati, presentandosi insieme alla documentazione richiesta per il riconoscimento dello stato di disoccupazione: iscrizione al centro per l'impiego e sottoscrizione della DID dichiarazione immediata disponibilità al lavoro che è stata modificata di recente con l'entrata in vigore dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, che ha previsto nuove misure che condizionano la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel mondo del lavoro.

Calcolo importo e contributi
La nota del 21 aprile 2015 del Ministero del Lavoro, ha chiarito che per il calcolo importo indennità Dis-Coll. e per la determinazione della durata della prestazione, l'INPS, deve tener conto in termini di “mesi di contribuzione o frazioni di essi” i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione.

Per cui, il reddito imponibile ai fini previdenziali, che è la base di calcolo della prestazione, va diviso per un numero di mesi, o frazione di essi, corrispondenti alla durata dei rapporti di collaborazione prestati nell'anno solare in cui si è verificata la cessazione del lavoro e quelli nell'anno solare precedente.

La misura indennità Dis-Coll. è quindi determinata in base al reddito medio mensile, ovvero, pari al 75% se tale reddito è uguale o inferiore, all’importo di 1.195 euro, rivalutato ogni anno dall'ISTAT mentre se il reddito medio mensile è superiore a tale soglia, la misura è incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.195 euro.

La indennità Dis-Coll si riduce invece del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del 4° mese di fruizione, ossia, dal 91° giorno di fruizione della prestazione.

Calcolo importo Dis-Coll: Per i collaboratori il cui reddito mensile medio è superiore a predetta soglia  l'importo dell'indennità di disoccupazione spettante è del 75% + 25% della differenza tra il reddito medio e la soglia limite. In questo caso l'importo dell'indennità non può comunque superare per il 2016 i 1300 euro al mese.

A partire poi dal primo giorno del 4° mese di fruizione della Dis-Coll, l'indennità viene ridotta progressivamente del 3% ogni mese.

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venerdì 3 febbraio 2017

Inps: arriva il simulatore Isee online ecco come si compila



E' pienamente operativo il simulatore Isee, l'indicatore della situazione economica equivalente, ovvero la possibilità di calcolare online in linea di massima se si può avere diritto alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate. Ma lo strumento - presentato dal presidente dell’Inps Tito Boeri, non avrà comunque valore certificativo. Lo strumento messo a disposizione sul sito dell’Inps simula a tutti gli effetti il lavoro del Caf, evitando file e disguidi burocratici. Una piccola guida per orientarsi nella compilazione e per capire quali documenti servono per avere il proprio indicatore di situazione economica.

L’ISEE è l’indicatore della situazione economica equivalente. L’attestazione contenente l’indicatore ISEE consente ai cittadini di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità.

L'ISEE è ricavato dal rapporto tra l’indicatore della situazione economica (ISE= valore assoluto dato dalla somma dei redditi e del 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare) e il parametro desunto dalla Scala di Equivalenza di seguito riportata con le maggiorazioni previste.

Mense scolastiche, agevolazioni per i servizi di pubblica utilità come telefono luce o gas, assistenza socio-sanitaria, contributi per gli affitti, assegni familiari, libri, borse di studio, agevolazioni per le tasse universitarie, assegni di maternità: sono tante le cosiddette prestazioni sociali agevolate. Per ottenerle bisogna pensare all'Isee. Una parola che può trasformarsi in un incubo per chi deve barcamenarsi tra dichiarazioni dei redditi, certificazioni di conti correnti, rendita catastale della casa, buoni fruttiferi etc, che servono a testimoniare a quanto ammonta effettivamente il proprio patrimonio. L’errore è dietro l’angolo, e anche l’appuntamento al Caf, da programmare per tempo viste le code, rischia di essere un girone infernale. Tanto più che i tempi di attesa sono spesso lunghi, e l’esito del calcolo può rivelare amare sorprese.

Il simulatore messo a disposizione dall'Inps per cittadini ed Enti erogatori di prestazioni svolge più funzioni: serve ai nuclei familiari o alle persone individuali a sapere se per loro è possibile accedere ad agevolazioni e prestazioni assistenziali, ma serve anche agli Enti erogatori, come i Comuni, per valutare anticipatamente gli effetti sui propri budget della definizione delle soglie Isee di accesso alle prestazioni.

Tra i vantaggi del nuovo strumento su cui, come ha ricordato Boeri, "c'è stato un grande investimento da parte dell'Inps proprio per permettere sempre più persone di utilizzarlo", c'è l'accesso libero, una compilazione fortemente semplificata grazie all'inserimento di voci aggregate per patrimoni e redditi del nucleo, e la velocità, perché il calcolo dell'indicatore viene fatto in tempo reale.

Grazie al simulatore sarà possibile a un maggior numero di famiglie di ottenere la certificazione Isee, che lo scorso anno ha interessato quasi 6 milioni di persone: il 99% ha richiesto un Isee ordinario, il 54% un Isee per minorenni, il 22% per università, il 2% per servizi residenziali o socio sanitari . Il simulatore, ha detto ancora Boeri, «è uno strumento facile che permetterà la programmazione da parte delle famiglie e degli enti erogatori, riducendo i costi di intermediazione perché coloro che si dovevano rivolgere a degli intermediari ora possono ottenere autonomamente una risposta». Risposta, spiegano all’Inps, che arriva nel giro di due giorni ma anche nell’arco della stessa giornata.

La procedura di simulazione dell’Isee si compone di diverse parti. Le sezioni A e B chiedono informazioni al cittadino sulla composizione del nucleo familiare e sul caratteristiche dell’abitazione in cui risiede.

La sezione C è specifica sul patrimonio immobiliare: è necessario per compilarla avere il dato del valore complessivo ai fini Imu e la quota complessiva residua del mutuo eventuale.

La sezione D riguarda il patrimonio mobiliare, ovvero i dati su conti correnti bancari e postali: per ottenere il saldo al 31 dicembre dell’anno precedente e la somma delle giacenze medie dell’anno precedente basta chiedere alla propria banca i documenti relativi. In questa sezione bisogna indicare anche altre forme di patrimonio mobiliare, come azioni o buoni del Tesoro.

La sezione E riguarda i redditi: in questo caso bisogna sommare i redditi netti di ciascun componente il nucleo familiare, sempre riferiti all'anno precedente, e sottraendo tutte le franchigie applicabili.

Facciamo qualche esempio di indicatore calcolato col simulatore Inps. Il primo è quello di un nucleo familiare composto da una sola persona, che vive in una casa in affitto, ha almeno un conto, non possiede alcun immobile e ha percepito redditi da lavoro dipendente o da pensione. In questo caso il cittadino interessato alla dichiarazione dovrà indicare l’importo del canone di locazione, 494 euro: un canone che prevede la detrazione visto che è al di sotto dei 7 mila euro annui. Nella sezione D il soggetto dichiarerà il valore complessivo del saldo del conto in banca: 3735 euro, un dato che viene considerato perché maggiore della somma delle giacenze medie. Nella sezione D il dichiarante invece indicherà come somma dei redditi netti di tutti i componenti il nucleo la cifra di 25.210 euro: l’unico componente il nucleo percepisce infatti 28.210 € ai fini IRPEF, di cui:23.513 €, di redditi da lavoro dipendente e 4.697 € come redditi da pensione. In questo caso ha diritto all'applicazione della franchigia sui redditi da lavoro dipendente e pertanto la somma dei redditi netti del nucleo è pari a: 28.210 € (reddito complessivo ai fini IRPEF) – 3.000 € (applicazione della franchigia del 20% sui redditi da lavoro dipendente fino ad un massimo di 3.000 €) = 25.210 €.

Famiglia numerosa composta dal dichiarante, il coniuge, 3 figli minorenni e un’altra persona. La casa di abitazione non è né di proprietà né in locazione (comodato d’uso); pertanto, il nucleo non beneficerà di alcuna detrazione/franchigia sulla casa di abitazione. In questo caso, entrambi i coniugi hanno un proprio conto corrente, e in entrambi i conti la giacenza media è più alta della somma dei saldi al 31 dicembre, per cui il valore da inserire è pari a 9.664 € (Giacenza media del c/c del dichiarante) + 9.664 € (Giacenza media del c/c dell’altro componente il nucleo familiare), per un totale di 19.328 euro. Il nucleo percepisce complessivamente 36.707 €, così ripartiti: il dichiarante 1.691 € per trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a IRPEF; il coniuge 34.644 € ai fini IRPEF, interamente da lavoro dipendente, più 372 € per trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a IRPEF. In questo caso, il dichiarante ha diritto all’applicazione della franchigia sui redditi da pensione e trattamenti, mentre il coniuge ha diritto all’applicazione della franchigia sui redditi da lavoro dipendente e pertanto la somma dei redditi netti del nucleo è pari a : 36.707 € (reddito complessivo del nucleo) – 338,20 € (applicazione della franchigia del 20% sui trattamenti del dichiarante fino ad un massimo di 1.000 €) – 3.000 € (applicazione della franchigia del 20% sui redditi da lavoro dipendente del coniuge fino ad un massimo di 3.000 €) = 33.368,80 €

Famiglia di 4 persone: il dichiarante, il coniuge disabile, e due figli entrambi minorenni per i quali è stata segnata l’assenza di redditi-trattamenti/patrimoni. Per il dichiarante è stata segnalata inoltre la condizione di convivenza anagrafica (es. Caserma militare). La presenza di un disabile e di un soggetto in convivenza anagrafica danno diritto all’applicazione delle relative maggiorazioni sulla scala di equivalenza. La casa di abitazione, di proprietà, seguirà regole di valorizzazione più favorevoli rispetto agli altri immobili eventualmente posseduti dal nucleo. Il valore complessivo ai fini IMU della casa di abitazione del nucleo ammonta a 16.464 euro, il valore complessivo dei risparmi è pari a 4.765 € (Saldo del c/c del dichiarante) + 4.765 € (Saldo del c/c del coniuge), perché la somma delle giacenze medie è inferiore. Il nucleo percepisce complessivamente 13.083 € di reddito, così ripartiti: il dichiarante 7.326 € ai fini IRPEF, di cui 7.223 € per redditi da lavoro dipendente e 775 € per trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a IRPEF. Il coniuge percepisce 4.982 € ai fini IRPEF, interamente da lavoro dipendente. Nel caso illustrato, il dichiarante e il coniuge hanno diritto all’applicazione della franchigia sui redditi da lavoro dipendente e pertanto la somma dei redditi netti del nucleo è pari a 13.083 € (reddito complessivo del nucleo) meno 1.444,60 € (applicazione della franchigia del 20% sui redditi da lavoro dipendente del dichiarante fino ad un massimo di 3.000 €) meno 996,40 € (applicazione della franchigia del 20% sui redditi da lavoro dipendente del coniuge fino ad un massimo di 3.000 €) = 10.642 €.

L'Isee è ricavato dal rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE= valore assoluto dato dalla somma dei redditi e del 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare) e il numero dei componenti della famiglia. Con l'entrata in vigore della riforma Isee nel 2015 il cittadino non aveva la possibilità di comprendere in anticipo la situazione economica del proprio nucleo familiare senza compilare e trasmettere l'intera Dsu rivolgendosi al Caf o utilizzando la procedura on line sul sito Inps.

domenica 1 gennaio 2017

Assegni familiari e quote pensione per il 2017




L'Inps ha aggiornato i limiti di reddito da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari per l'anno 2017.

La circolare dell’Ente di Previdenza n. 229 del 29 dicembre 2016, comunica sulla rivalutazione sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili ai fini dei diritto agli assegni stessi, a partire dal 1 gennaio 2017.

Le  disposizioni  si applicano nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, (ANF ) e cioè nei confronti di:

coltivatori diretti, coloni,  mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

La circolare ricorda che nei confronti dei predetti soggetti, la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

In particolare gli importi rivalutati delle prestazioni sono:
Euro 8,18 mensili  per coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;

Euro 10,21 mensili  per pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;

Euro 1,21 mensili  per piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

Il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2017 e per l'intero anno  sarà pari a euro 501,89 mensili.

Inoltre, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini  del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano così fissati per tutto l'anno 2017:

Euro 706,82 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;

Euro 1236,94 per due genitori ed equiparati.

Tale prestazione è infatti differente e di importo inferiore rispetto all'assegno al nucleo familiare: il sistema di determinazione della prestazione risulta legato al concetto di capofamiglia al quale vengono riconosciute delle integrazioni per ciascun componente il nucleo familiare per il quale ne ha diritto. L'ammontare complessivo della prestazione risulta, pertanto, determinato, non da un importo complessivo in relazione al numero dei componenti il nucleo, ma dalla moltiplicazione di un importo fisso per il numero dei componenti rilevanti del nucleo parentale (richiedente, coniuge, figli legittimi o adottivi sino al 18° anno di età o sino al 26° anno se iscritti all'università, fratelli e sorelle conviventi minori di età o permanentemente inabili al lavoro, genitori, compresi quelli naturali, a determinate condizioni).

I limiti massimo di reddito previsti per il riconoscimento della prestazione sono determinati in misura fissa dalla legge 41/86 in relazione al numero e dal tipo dei componenti il nucleo familiare. Inoltre è previsto che gli importi indicati devono essere annualmente aggiornati e aumentati del 10% nelle ipotesi in cui il nucleo familiare è composto da un solo genitore figli ed equiparati, ovvero del 50% quando tra i componenti nucleo familiare per i quali si ha diritto alla prestazione di siamo soggetti dichiarati totalmente inabili. Qualora ricorrano entrambe le ipotesi, e cioè nei casi in cui si sia in presenza di un solo genitore e di, almeno, un figlio inabile, la maggiorazione del limite reddituale viene portata al 60%. La tavola seguente indica i limiti di reddito per l'erogazione dell'assegno per il 2017.

Per quanto riguarda l'attribuzione del sostegno, in relazione al nuovo importo del trattamento minimo (501,89€), l’INPS ha precisato che i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risulta fissato in 706,82 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato e in 1.236,94 euro per due genitori ed equiparati.

Il reddito da prendere in considerazione è quello percepito dai componenti il nucleo familiare, escluso il coniuge legalmente ed effettivamente separato, ed è formato dai proventi di qualsiasi natura ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva se superiori a 1.032,91 euro. Resta ovviamente escluso dal suddetto computo quanto viene percepito a titolo di assegno familiare.



mercoledì 1 giugno 2016

Restituzione bonus 80 euro come funziona



Ecco quali saranno i dipendenti chiamati alla restituzione del Bonus erogato nel corso dell'anno 2015. Circa 1,4 milioni di persone che hanno ricevuto il bonus di 80 euro e dovranno restituirlo. La gran parte dovrà restituire tutta o parte della cifra ricevuta perché ha superato la soglia dei 24 mila euro di reddito, oltre la quale il bonus si riduce rapidamente fino a scomparire per i redditi superiori ai 26 mila euro. Ma circa 341 mila contribuenti lo dovranno restituire perché sono risultati “incapienti”, cioè hanno guadagnato meno di 8.000 euro, la soglia sotto la quale si perde il diritto al bonus.

Vediamo quali contribuenti sono interessati dalla restituzione del bonus 80 euro?

Si tratta fondamentalmente di tre tipologie di contribuenti:

coloro che hanno percepito un reddito inferiore alla no tax area ovvero agli 8.000 euro;

coloro che hanno percepito un reddito superiore al limite previsto dalla Legge (ovvero 26.000 euro);

coloro che hanno commesso o addirittura subito (nel senso che è stata l’Agenzia delle Entrate a commettere l’errore) errori nella compilazione della dichiarazione dei redditi modello 730 precompilato.

Il bonus da 80 euro mensili– tecnicamente un credito di imposta sull’IRPEF riservato ai lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi – è stato approvato nell'aprile del 2014, poche settimane prima delle elezioni europee. Il bonus spettava a tutti i lavoratori dipendenti che guadagnavano meno di 26 mila euro, ma –dato di fatto è una detrazione fiscale –non tocca a quei contribuenti che guadagnano meno di 8.000, per i quali è già prevista una riduzione totale dell’IRPEF. È noto dall'inizio che se nel corso dell’anno un contribuente fosse uscito da questi due limiti, superare i 26 mila euro o scendere sotto gli 8.000, sarebbe stato costretto a restituire tutta o parte della cifra che aveva ricevuto.

Il ministero delle Finanze ha pubblicato nei giorni scorsi i dati sulle dichiarazioni dei redditi del 2015, nei quali era presenta anche una tabella riassuntiva sulla distribuzione e sulla restituzione degli 80 euro. Da questi dati risulta che 11,2 milioni di italiani hanno ricevuto il bonus e 1,4 milioni lo dovranno restituire. Di questi, 651 mila contribuenti hanno dovuto restituire parte del bonus, perché sono passati dalla fascia sotto i 24.000 euro di reddito a quella sopra  i 26 mila. Altri 798 mila circa hanno invece dovuto restituirlo interamente. Di questi, circa 341 mila hanno dovuto restituire il bonus perché sono scesi sotto gli 8.000 euro di reddito annuo e sono diventati “incapienti”.

Vediamo chi è diventato incapiente ha diritto comunque a un rimborso delle imposte pagate.

Queste persone si trovano quindi nella situazione paradossale di dover restituire gli 80 euro ricevuti ma essere diventati nel contempo creditori nei confronti dello stato di un’altra somma.
Facciamo un esempio concreto: un lavoratore con un contratto che gli garantisce un reddito di 10 mila euro nel corso dell’anno. Dopo sei mesi in cui ha percepito regolarmente gli 80 euro in busta paga, e in cui ha pagato l’IRPEF sul suo reddito, il lavoratore riceve una riduzione di ore e quindi di stipendio, oppure perde il lavoro: di fatto il suo reddito a fine anno non arriva a 8.000 euro. Il contribuente dovrà restituire il bonus, ma nello stesso tempo, essendo diventato incapiente, ha diritto alla restituzione di tutta l’IRPEF versata nel corso dell’anno, o che avrebbe dovuto versare in sede di dichiarazione.

Si trova in questa situazione il 12,5 per cento di chi ha ricevuto il bonus, un contribuente su otto. La causa del problema è che il governo ha introdotto gli 80 euro sotto forma di bonus mensile e non come conguaglio a fine anno, cosa che avrebbe permesso di evitare gran parte dei casi di restituzioni.

L’aspetto più antipatico della vicenda è che i contribuenti interessati, pur avendo percepito il bonus di 80 euro a rate durante l’anno precedente, dovranno restituire l’importo considerato in un’unica soluzione.



giovedì 5 febbraio 2015

Contributi previdenziali Inps per artigiani e commercianti


Per il 2015 le aliquote dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti salgono di 0,45 punti percentuali, come era stato stabilito dal Decreto salva Italia.

Con la Circolare n. 26 del 4 febbraio 2015, l'Inps ha aggiornato i livelli di contribuzione dovuti per l’anno 2015 da parte di artigiani e commercianti. Si deve ricordare, infatti, che, per effetto del decreto Salva Italia (D.L. n. 201/2011), la contribuzione è ulteriormente incrementata di 0,45 punti percentuali rispetto alle aliquote vigenti alla fine del 2013, raggiungendo il 22,65% per gli artigiani e il 22,74% per i commercianti.

L’aumento sarà effettuato – in egual misura - ogni anno fino a raggiungere il 24% nel 2018. Continua ad applicarsi la riduzione del 50% nei confronti degli autonomi con più di 65 anni di età, già titolari di pensione a carico dell’istituto. Resta fermo, per i commercianti, il versamento aggiuntivo dello 0,09% in più rispetto agli artigiani per l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Per i coadiuvanti e coadiutori di età non superiore a 21 anni l’aliquota è ridotta di 3 punti percentuali.

I contributi previdenziali dovuti da un commerciante iscritto all’Inps vengono calcolati mediante l’applicazione di una percentuale ad un reddito minimo ( attribuito ad ogni singolo soggetto dell'impresa)  + una percentuale sull’eccedenza fino a un massimale, sempre fissato dall'INPS. Il reddito minimo annuo per il 2015 è pari a 15.548,00 euro.

Per periodi inferiori all'anno i contributi dovuti sul minimale devono essere sempre rapportati ai mesi effettivi.

Tali somme vanno versate in 4 rate di pari importo alle scadenze di:
18 maggio 2015
20 agosto 2015
16 novembre 2015
16 febbraio 2016

Nel 2015 vanno anche versati i contributi sul reddito 2014 eccedente il minimo, calcolati con la stessa aliquota  del 22.74%  per redditi fino a 46.123,00 euro , per i titolari di impresa,  mentre per redditi che superano tale soglia  l'aliquota sale al 23,74%.

Il massimale di reddito annuo  ai fini dei contributi IVS per il 2015 è pari a:
76.872,00 per gli iscritti alla gestione e con anzianità contributiva  anteriore al 1996 e  100.324,00 mentre per gli iscritti successivamente.  Queste somme vanno versate  entro i termini previsti dal pagamento delle imposte sui redditi  a titolo di saldo 2014, primo acconto 2015 e secondo acconto 2015.

Qualora il reddito 2015 ecceda il reddito 2014  e quindi quanto versato  in totale tra acconto e saldo,  sia inferire al dovuto, andrà versato un ulteriore  conguaglio.

I contributi previdenziali dovuti da un artigiano iscritto all’Inps vengono calcolati mediante l’applicazione di una percentuale ad un reddito minimo ( attribuito ad ogni singolo soggetto dell'impresa) + una percentuale sull’eccedenza fino a un massimale, sempre fissato dall'INPS. Il reddito minimo annuo per il 2015 è pari a 15.548,00 euro .

Come comunicato dalla Circolare INPS n. 26 del 4 febbraio 2015, l'aliquota per l'anno 2015 dei contributi IVS ( per prestazioni di invalidità, vecchiaia, superstiti) per gli artigiani è salita a

22,65 per i titolari e coadiutori di età superiore a 21 anni e a 19,65% per i coadiutori sotto i 21 anni.

Al contributo IVS va aggiunto il contributo per la maternità pari a 7,44 euro annui.

Di conseguenza i contributi previdenziali minimi ( IVS + maternità) ammontano a:

3.529,06 euro per titolari e coadiutori sopra i 21 anni e a 3,062,62 euro per i coadiutori sotto i 21 anni

 Per periodi inferiori all'anno i contributi dovuti sul minimale devono essere sempre rapportati ai mesi effettivi.

Nel 2015 vanno anche versati i contributi sul reddito 2014 eccedente il minimo , calcolati con la stessa aliquota del 22,65 per redditi fino a 46.123,00 euro, per i titolari di impresa, mentre per redditi che superano tale soglia l'aliquota sale al 23,65%.

Il massimale di reddito annuo ai fini dei contributi IVS per il 2015 è pari a:
 76.872,00 per gli iscritti alla gestione e con anzianità contributiva anteriore al 1996 e 100.324,00 mentre per gli iscritti successivamente

Queste somme vanno versate entro i termini previsti dal pagamento delle imposte sui redditi a titolo di saldo 2014, primo acconto 2015 e secondo acconto 2015.

Qualora il reddito 2015 ecceda il reddito 2014 e quindi quanto versato in totale tra acconto e saldo, sia inferire al dovuto, andrà versato un ulteriore conguaglio.



sabato 29 novembre 2014

Nuovo modello ISEE, al via da gennaio 2015



Firmato il decreto con i modelli DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica) in vigore da gennaio 2015 per il calcolo ISEE. L’indicatore della situazione economica equivalente – per accedere alle prestazioni di Welfare (asilo, università, mense scolastiche…) – diventa più preciso (meno autocertificazioni) e più selettivo: la DSU si compone di un Modello Mini oppure di un Modello integrale per particolari prestazioni o composizioni del nucleo familiare.

L’ISEE misura la situazione economica tenendo conto di reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare. La dichiarazione con modello DSU va presentata nel momento in cui si richiede una prestazione sociale agevolata cioè servizi o aiuti economici rivolti a situazioni di bisogno o necessità (solo a titolo di esempio: dalle prestazioni ai non autosufficienti ai servizi per la prima infanzia, dalle agevolazioni economiche sulle tasse universitarie a quelle per le rette di ricovero in strutture assistenziali, alle eventuali agevolazioni su tributi locali).

Nella nuova DSU il contribuente è chiamato a fornire solo informazioni che il Fisco non conosce, mentre quelle note (es.: reddito) vengono comunicate all’INPS dall’Anagrafe Tributaria. Nel Modello DSU Mini si compilano i campi su immobili, beni di lusso, famiglia e investimenti.

La riforma dell'ISEE è stata attuata per migliorare l’equità sociale e rafforzare la lotta contro gli abusi che hanno comportato una indebita fruizione di prestazioni e agevolazioni, ed adotta una più ampia nozione di reddito, includendovi anche somme fiscalmente esenti;

dà una maggiore valorizzazione alla componente patrimoniale;

considera le caratteristiche dei nuclei familiari con carichi particolarmente gravosi, come le famiglie numerose (con tre o più figli) e quelle con persone con disabilità;

istituisce il cosiddetto "ISEE corrente", riferito cioè ad un periodo di tempo più ravvicinato, in caso di variazioni (in negativo) superiori al 25% dell’indicatore della situazione reddituale dovute a variazioni della situazione lavorativa.

Per calcolare l'ISEE, oltre al reddito complessivo ai fini IRPEF, sono ora rilevanti anche:

tutti i redditi tassati con regimi sostitutivi o a titolo di imposta (ad esempio, contribuenti minimi, cedolare secca sugli affitti, premi di produttività, Tfr, ecc.);

tutti i redditi esenti, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;

i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA (a tal fine, si assume la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato);

gli assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;

i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef;

i redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, non indicati nel reddito complessivo Irpef. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all'estero) non indicati nel reddito complessivo Irpef;

il reddito figurativo delle attività finanziarie;

il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel Paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE).

Dal risultato che si ottiene sommando tutti i sopraelencati redditi, si devono sottrarre, fino a concorrenza:

l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;

l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, ne' legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;

l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA.

Inoltre, per garantire una migliore equità e favorire le persone con redditi più bassi e le persone con disabilità più gravi:

per i redditi da lavoro dipendente, è prevista la sottrazione di una quota pari al 20%, fino ad un massimo di 3.000 euro, per tenere conto dei costi di produzione del reddito, ma anche per evitare il fenomeno noto col nome di “trappola della povertà”, per cui la piena considerazione del reddito nella prova dei mezzi disincentiva l’offerta di lavoro dei soggetti più deboli;

per le pensioni e trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari si sottrae una quota pari al 20%, fino ad un massimo di 1.000 euro, per tenere conto in modo forfettario delle maggiori spese connesse alla vecchiaia e ad altre condizioni di fragilità dei beneficiari di trattamenti fiscalmente esenti;

per tenere conto dei costi dell’abitare viene aumentato (da 5.165 a 7.000 euro all’anno) l’importo massimo della spesa effettivamente sostenuta per l’affitto registrato che può essere portato in deduzione. Tale importo è incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente dal terzo in poi. Con riferimento ai proprietari, si tiene conto dei costi dell’abitare in modo comparabile nella componente patrimoniale;

per tenere conto dei costi sostenuti per persone con disabilità o non autosufficienti, il nuovo indicatore riclassifica le diverse definizioni di disabilità, invalidità e non autosufficienza accorpandole in tre distinte classi (disabilità media, disabilità grave e non autosufficienza) e riconosce un abbattimento diretto del reddito della famiglia in cui è presente una persona con disabilità, articolato in funzione del grado di disabilità (mentre oggi l'abbattimento dell'ISEE avviene indipendentemente dalla gravità del bisogno).

Le nuova franchigie sono:

4.000 euro (5.500 se < 18 anni) Disabilità media

5.500 euro (7.500 se < 18 anni) Disabilità grave

7.000 euro (9.500 se < 18 anni) Non autosufficienza

per le persone non autosufficienti è ammessa la deduzione di tutti i trasferimenti ottenuti nella misura in cui si traducano in spese certificate per l’acquisizione, diretta o indiretta, dei servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero presso strutture residenziali.

Viene, poi, introdotta la possibilità per tutti di sottrarre (fino ad un massimo di 5.000 euro) le spese relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali: spese sanitarie per disabili, spese per l’acquisto di cani guida, spese sostenute per servizi di interpretariato per le persone sorde e spese mediche e di assistenza specifica per i disabili.

La valorizzazione del patrimonio ai fini ISEE

A tal fine, viene considerato anche il patrimonio all’estero (in tal caso, va fatto riferimento alle regole previste per l’IVIE), il valore degli immobili rivalutato ai fini IMU (invece che ICI; il nuovo valore sarà, quindi, più alto di quello presente nei calcoli dell'ISEE attuale) e viene ridotta (da 15.494 euro a 10.000 euro) la franchigia massima sulla componente mobiliare, che però sarà articolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto sale di 1.000 euro per ogni figlio dal terzo in poi.

Con riguardo agli immobili, si considera patrimonio solo il valore della casa che eccede il valore del mutuo ancora in essere.

In più, per tenere conto dei costi dell’abitare, per la prima casa viene previsto un calcolo particolare: il valore IMU è, infatti, calcolato al netto del mutuo e di una franchigia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Il valore residuo dell’abitazione, così calcolato, viene abbattuto a due terzi.



giovedì 23 ottobre 2014

Bonus bebé, sarà mensile ma deve essere fatta domanda all'Inps



Secondo l'ultima versione circolata, si tratta di un contributo esentasse riconosciuto a partire dal 2015 per ciascun figlio (anche adottato) alle famiglie con reddito annuo sotto i 36mila euro ai fini Isee (90mila in termini di reddito complessivo). Il contributo, triennale, sarebbe assicurata a ciascun nucleo familiare con cinque o più figli, senza alcun limite di reddito. In termini pratici, il bonus dovrebbe essere corrisposto con un assegno in un'unica soluzione di 960 euro l’anno. L'effetto del bonus voluto dal premier a sostegno della natalità sarebbe 'sterilizzato' ai fini Irpef. Non aumenta cioè il reddito.

Intanto, sono circolate notizie tratte da nuove bozze della legge sul caso del bonus-bebè che sembrava dovesse essere conferito in un’unica soluzione annua, per un importo non inferiore ai 900 euro, solo alle famiglie con reddito basso, inferiore ai 30 mila euro annui, definiti con il metodo di calcolo dell’Isee. Ma il Tesoro è intervenuto per puntualizzare che il bonus verrà erogato mensilmente, anche per i figli adottati, e spetterà quando il reddito dei coniugi complessivamente al lordo non superi i 90 mila euro. La misura varrà per i bambini nati tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Dunque le coperture riguarderanno un arco di tempo che va dal 2015 al 2020. Intanto si chiarisce la vicenda del pagamento delle pensioni il 10 di ciascun mese che aveva messo in allarme i sindacati.

Il bonus bebè, per esempio: non arriverà in modo automatico, ma per ottenerlo bisognerà fare domanda all'Inps. E’ quanto prevede la bozza finale della legge di Stabilità. Il bonus (960 euro l'anno) sarà erogato ogni mese per i bimbi nati o adottati tra il primo gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 (fino al terzo anno), a famiglie con reddito complessivo entro 90 mila euro.

Chi potrà usufruirne. Il bonus bebè sarà di 80 euro mensili e verrà concesso unicamente ai quei nuclei familiari il cui reddito ISEE non andrà oltre i 30.000 euro, a coloro che hanno un introito non soggetto a imposta, ai figli degli extracomunitari provvisti di un regolare permesso di soggiorno come minimo da 5 anni e che rientrino nei requisiti di reddito richiesti, ne potranno beneficiare anche le mamme di bambini adottati dal momento in cui il piccolo o grande che sia, entra a far parte della famiglia legalmente riconosciuto.

Il bonus bebè sarà a favore dei bambini nati dal 1 gennaio dell'anno 2015 al 31 dicembre 2017 e ne potranno beneficiare fino al terzo anno di età. Un provvedimeto del Ministro dell'Economia stabilito con i Ministri della Salute e del Lavoro fa sì che l'INPS in caso di cambiamenti possa disporre del potere di ricalcolare la somma annuale e il limite delle prospettive reddituali. La spesa che lo Stato dovrà affrontare per il bonus bebè sarà all'incirca di 500 milioni di euro solamente per l'anno 2015, mentre andrà ad aumentare nell'anno 2016, per il semplice motivo che i bambini nati nel 2015 seguiteranno a riscuotere l'incentivo assieme a quelli dell'anno 2016.


domenica 27 aprile 2014

I dettagli del bonus Irpef: a partire da maggio 2014




Il decreto Irpef taglia il traguardo: permetterà ai lavoratori dipendenti con redditi fino a 24mila euro di percepire un bonus di 80 euro al mese fino a dicembre, ma non solo. Il decreto istituisce anche un fondo per rendere strutturale la riduzione del cuneo fiscale, con una dotazione di 2,7 miliardi nel 2015 e di 4,7 miliardi nel 2016. Il provvedimento non riguarda però solo l'Irpef, ma anche le rendite finanziarie, che da luglio saranno soggette a una tassazione più pesante, i debiti della Pa, l'edilizia scolastica, il contrasto all'evasione, e la razionalizzazione della spesa pubblica.

Nel testo è stato confermato il bonus di 80 euro al mese per gli stipendi fino a 24mila euro lordi l’anno, fino a dicembre 2014, per un totale di 640 euro. Restano esclusi gli incapienti, ossia coloro che non pagano l’Irpef perché l’imposta lorda determinata sui redditi è di importo inferiore a quello della detrazione spettante con reddito lordo annuo sotto gli 8mila euro così come restano fuori le Partite IVA, per i quali ci si impegna ad un decreto successivo. Bonus decrescenti, fino a zero previsti per i redditi da 24mila euro a 26mila euro.

Viene quindi riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:
•    640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
•    640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro, in questo caso il credito spetta  per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.

Vediamo come funziona il bonus 2014, il cosiddetto bonus monetario che i lavoratori dipendenti si ritroveranno nelle buste paga a partire da maggio. Il Governo lo definisce impropriamente credito d’imposta (perché operativamente sarà un importo detratto dalle ritenute future operate dai sostituti d’imposta o, se insufficienti, dai contributi dai contributi previdenziali dovuti) e, altrettanto impropriamente, per attuarlo normativamente, interviene sulla disciplina dell’Irpef. Ma in realtà il “bonus” non modifica la struttura dell’Irpef, ed è collegato all’imposta personale unicamente perché il suo ammontare è legato al reddito complessivo a fini Irpef. La soluzione prescelta non è stata dunque quella inizialmente ipotizzata di agire attraverso un rafforzamento della detrazione Irpef da lavoro dipendente. E neppure quella di operare sui contributi sociali introducendo un’aliquota ridotta fino a una certa soglia di reddito e fiscalizzando lo sconto a fini previdenziali.

Il secondo elemento qualificante è la delimitazione della platea dei beneficiari del “bonus”. Sono i lavoratori dipendenti e gli assimilati (come i co.co.pro), ma tra questi sono esclusi i contribuenti con l’imposta lorda Irpef minore o uguale alla sola detrazione da lavoro (cioè quelli che hanno redditi inferiori a 8.145 euro se percepiti per l’intero anno, circa 3 milioni di soggetti. Restano fuori anche i pensionati.

Infine, la scalettatura del beneficio è variabile a seconda del reddito complessivo Irpef del lavoratore dipendente. In particolare, il “bonus” per il 2014 è pari a zero se il reddito complessivo, percepito per l’intero anno, è inferiore a 8.145 euro (la fascia dell’incapienza, come sopra specificato), a 640 euro costanti per i redditi compresi tra 8.145 e 24mila euro (circa 10 milioni di contribuenti); superata tale soglia, il “bonus” decresce in modo lineare e assai repentino fino ad azzerarsi a 26mila euro (circa 1,3 milioni di contribuenti).

Il beneficio massimo in termini di aumento di reddito netto, pertanto, è pari a 640 euro all’anno: sono circa 53 euro mensili, che diventano esattamente 80 se si considera il fatto che il beneficio per il 2014 non vale per tutto il periodo d’imposta, ma solo per i mesi che vanno da maggio a dicembre. Il costo della misura è pari a circa 7 miliardi, non poco se si considera il gettito complessivo Irpef.

Se il “bonus” dovesse essere confermato anche per il 2015, l’andamento del credito per l’anno intero dovrebbe avere l’andamento della linea rossa del grafico 1 con un beneficio annuo massimo pari 960 euro annui (sempre 80 euro mensili). In questo caso, il costo sarebbe un po’ superiore ai 10 miliardi di euro, che salirebbero a circa 13 se il “bonus” dovesse essere esteso nella medesima misura anche ai contribuenti incapienti.

Pregevole è innanzitutto che agli annunci del presidente del Consiglio siano seguiti in tempi brevi i fatti: gli 80 euro in più (su base mensile) sono ora realtà per ben 10 milioni di dipendenti: rispetto alla dispersione in micro-interventi del Governo Letta questa è un cambio di passo riconoscibile. Certo, la promessa è stata mantenuta solo in parte: l’annuncio originario di metà marzo lasciava intendere che i mille euro in più sarebbero stati recapitati a tutti i dipendenti con redditi minori di 25 mila euro, incapienti compresi. Ma la coperta finanziaria era evidentemente troppo stretta per includere anche i redditi più bassi, e si è preferito concentrare le risorse disponibili su un insieme comunque ampio di lavoratori (8-24mila euro).

Positiva è tutto sommato la scelta tecnica di aver veicolato la nuova misura attraverso un“bonus”, e non mediante un intervento sulle detrazioni Irpef. Data l’urgenza dell’intervento e l’indisponibilità di risorse finanziarie per affrontare in modo adeguato la questione degli incapienti, quella di evitare di intaccare in modo frettoloso gli elementi costitutivi dell’Irpef è stata una decisione prudenziale. Peraltro, il provvedimento dichiara apertamente che si tratta di una soluzione temporanea, preannunciando un intervento strutturale da realizzare con la Legge di stabilità per il 2015, quando anche il quadro delle coperture finanziarie sarà, si spera, più solido.

La scelta del “bonus” in luogo del rafforzamento della detrazione per redditi da lavoro, inizialmente ipotizzata, permette poi di includere tra i beneficiari anche alcuni lavoratori incapienti. Potranno infatti ricevere il bonus, anche se incapienti, i lavoratori con redditi superiori a 8.145 euro che non sono incapienti per la sola detrazione da lavoro, ma che lo diventano considerando anche altre tipologie di detrazioni, come quelle per carichi familiari (circa 1,1 milioni di soggetti).

Dall’altra parte, l’introduzione del “bonus” denuncia tutta una serie di criticità, legate soprattutto alla sua natura emergenziale, di misura da adottare a tamburo battente per dare un segno tangibile di cambiamento, che comporteranno la necessità di ritornarci sopra a breve in modo più strutturale.

Per ragioni di compatibilità finanziaria e, non da ultimo, di complessità operative, si è scelto, come detto, di rinviare al futuro l’attribuzione del beneficio anche ai redditi più bassi che per ora restano fuori dal perimetro dei beneficiari. Quello degli incapienti è un problema a lungo dibattuto, la cui mancata soluzione comporta problemi di iniquità fiscale e di indebolimento degli effetti macroeconomici di rilancio della domanda interna, nella misura in cui sono i lavoratori più poveri quelli ad avere la maggiore propensione al consumo.

È poi lo stesso disegno del bonus che desta qualche perplessità; anche se è svincolato dalla struttura dell’Irpef, la variazione di reddito disponibile (cioè tenendo conto sia del bonus sia del prelievo Irpef) al variare del reddito complessivo produce un effetto indesiderato: nella fascia 24-26mila euro: in soli 2mila euro l’ammontare del “bonus” crolla dal suo livello massimo a zero, comportando aliquote marginali effettive (Irpef + “bonus”) pari al 63,5 per cento su base annua con il bonus erogato per otto mesi come sarà effettivamente nel 2014 (ma che sfiorano l’80 per cento su base annua con il bonus erogato per dodici mesi “a regime”), contro un’aliquota Irpef che in questa fascia di reddito è attualmente pari al 31,5 per cento In questa ristretta fascia di reddito, in cui ricadono circa 1,3 milioni di contribuenti, un’ora di straordinario sarà dunque drammaticamente disincentivata. Per contro, in tutte le altre fasce di reddito le aliquote marginali effettive non cambiano.

Infine, c’è da osservare che il bonus è applicato indistintamente, a parità di reddito, a tutti i contribuenti interessati. Per esempio, lo stesso bonus verrà riconosciuto sia a un dipendente single sia, se con eguale reddito, a lavoratore con moglie e figli a carico. Si tratta insomma di una serie di distorsioni che rendono difficile immaginare che il bonus in questa forma avrà lunga vita, e che invece richiedono, superate le urgenze di questa fase, un intervento più strutturale nell’ambito dell’Irpef.


martedì 24 settembre 2013

Politiche del lavoro per il 2014. Ipotesi taglio del cuneo fiscale per un rilancio dell’occupazione



Il cuneo fiscale, ricordiamo, è la differenza tra il costo del lavoro (retribuzione lorda+oneri sociali) a carico dell’azienda e la retribuzione netta percepita dal lavoratore. Ed a tormentare è soprattutto la situazione  attuale del mercato di lavoro che si espone  in modo considerevole ai più giovani: nella fascia under 25, nonostante il calo di oltre un punto in un mese, si contano quasi due disoccupati su cinque (38,5%), anche se nei prossimi mesi l'Italia potrà contare su 1,5 miliardi di fondi Ue da destinare al piano garanzia giovani (youth guarantee)  per agevolare il loro ingresso nel mercato del lavoro.

Il problema principale sono le risorse necessarie per dare il via libera al taglio del costo del lavoro che riguarda tutte le fasce di età e che potrebbe spingere le imprese ad assumere a tempo indeterminato. A riguardo tra gli esperti in materia domina un forte scetticismo.  l governo del premier Letta sta cercando di mettere sul piatto 8 miliardi, anche se la cifra potrebbe essere inferiore e non è detto che alla fine sia sufficiente: il ministro dell’Economia del Lavoro Enrico Giovannini ha ricordato che per tagliare il costo del lavoro il governo Prodi mobilitò 5 miliardi di euro, ma "senza sortire gli effetti sperati".

La legge di Stabilità deve portare un taglio della tassazione su stipendi e pensioni, oppure "saremo costretti a riaprire una nuovo periodo di mobilitazione unitaria" è quanto ha sostenuto il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, : “questo sarà il punto dirimente, la misura di giudizio del provvedimento", ha affermato. "Il dibattito attuale - ha spiegato - non ci convince. Stiamo galleggiando, non ci si sta confrontando con il profilo del Paese e con le reali necessità dei cittadini. Non aggredisce il nodo fondamentale che è l’ingiusta distribuzione del reddito". Se il provvedimento "non cambierà il passo, saremo costretti a declinare", ha puntualizzato chiedendo l’apertura di un confronto tra Governo e parti sociali. "Se non si scioglie questo nodo non si potrebbe che procedere con una mobilitazione con Cisl e Uil. Non vogliamo seguire uno schema di galleggiamento c’è bisogno di risposte differenti".

Il sostegno all’occupazione deve avere come punti partenza. abbassare la pretesa contributiva e sul reddito di chi emergeva dal nero, incentivare i lavori autonomi invece di alzare i loro contributi come è stato fatto fino ad ora. Quello che continua a mancare è la capacità di abbassare le imposte sui lavoro e reddito: abbiamo un cuneo fiscale troppo alto, se ai contributi obbligatori per impresa e dipendente sommiamo Irap, Tfr e Inail, arriviamo al 53,5% della busta paga lorda, solo il Belgio ci supera col 55%.

Il costo del lavoro è una delle voci che più incide in modo significativo sulla competitività di un’azienda. Il direttore generale di Confindustria Marcella Panucci, ha sottolineato che «l’elevato livello del cuneo fiscale e contributivo sul lavoro e del carico fiscale sulle imprese ancora differenzia e penalizza il nostro Paese rispetto ai partner europei». Secondo i dati Ocse 2011, il cuneo fiscale in Italia è pari al 47,6%, un valore che è cresciuto negli anni e che ha subito un’impennata tra il 2010 e l’anno successivo pari al 4,2%. Se ci confrontiamo con gli altri Paesi europei, risultiamo al sesto posto dopo Belgio, Germania, Francia, Ungheria e Austria.

Scomponendo la parte a carico del lavoratore e quella a carico dell’impresa, si osserva che siamo tra quei Paesi in cui gli oneri a carico delle aziende sono maggiori rispetto alle trattenute dei lavoratori. Peggio di noi fa la Francia, ma in un contesto industriale differente, dove ad esempio il costo dell’energia è il 40% in meno rispetto al resto dell’Europa, tale da consentire alle aziende d’Oltralpe di reggere la concorrenza. Se si guarda il paese che sta guidando l’economia in d’Europa, si osserva che il cuneo fiscale è tra i più alti, ma a carico del dipendente. A fronte di 100 euro di retribuzione netta, un’azienda tedesca ne versa 32,9 di tasse mentre le trattenute del lavoratore sono 66,3. Se poi si prende in considerazione l’incidenza del cuneo fiscale sul costo del lavoro negli ultimi undici anni, si constata che in Germania è sceso del 6%, dal 52,9% al 49,8%, consentendo a Berlino di restare competitiva sui mercati mondiali.

Il taglio del cuneo fiscale potrebbe avere un duplice effetto: rilanciare la competitività delle nostre imprese e liberare risorse a vantaggio del lavoratore.

venerdì 31 maggio 2013

Assegni Nucleo Familiare per il 2013 fino 30 giugno 2014. Le nuove tabelle INPS


L'Inps ha diramato i nuovi livelli reddituali e i relativi importi mensili dell'assegno per il nucleo familiare da applicare a partire dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014 (INPS, circ. 23 maggio 2013, n. 84).

Che cosa è l'assegno per il nucleo familiare? E' una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e titolari di prestazione a carico dell'INPS, che hanno un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite per legge.

L'assegno (ANF) il cui importo è calcolato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare. Generalmente è mensile e corrisposto in busta paga ma può essere in alcuni casi anche giornaliero.

L'assegno per nucleo familiare non spetta ai lavoratori autonomi e ai pensionati titolari di pensione con contribuzione nella gestione dei lavoratori autonomi, ai quali compete l'assegno familiare.

L'assegno nucleo familiare, può essere richiesto dal coniuge dell'avente diritto, questi per avere diritto al pagamento non deve svolgere attività lavorativa o essere titolare di prestazione, la domanda dovrà essere presentata al datore di lavoro del coniuge o all'INPS a seconda di chi è tenuto a pagare la prestazione.

La rivalutazione ha effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
Aumentano del 3% i limiti di reddito utili per avere diritto all’assegno per il nucleo familiare. Le tabelle aggiornate sono state pubblicate dall’INPS con la Circolare n. 84 del 23 maggio del 2013.

In base a quanto previsto dalla Legge n. 153/1988, legge istitutiva del cosidetto Anf, anche quest'anno l'istituto di previdenza ha provveduto a elaborare i nuovi importi che si applicheranno nel periodo che va dal 1° giugno 2013 al 30 giugno 2014. La rivalutazione è avvenuta sulla base della variazione dei prezzi al consumo rilevata dall'Istat tra il 2011 e il 2012, pari al 3%.

La legge n. 296/2006 ha modificato la precedente disciplina prevedendo, a far data dal 1° gennaio del 2007: la rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi dell'assegno riferiti ai nuclei familiari con entrambi i genitori o monogenitore e con almeno un figlio minore, in cui non siano presenti familiari inabili (tabelle 11 e 12); un aumento dell'importo dell'assegno pari al 15% per le altre tipologie di nuclei con figli (tabelle 13-19); ai fini della determinazione dell'Anf, in presenza di nuclei familiari con almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni, la rilevanza al pari dei figli minori i figli o equiparati di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti.

Per la loro individuazione occorre tener conto di tutti i figli ed equiparati (ex articolo 38 del dpr n. 818/1957) presenti nel nucleo familiare, di età inferiore a 26 anni, indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dalla qualifica (studente, apprendista, lavoratore, disoccupato).

Le nuove tabelle che indicano l'aumento dei limiti di reddito, valide dal 1° luglio 2013, riguardano le diverse tipologie di nucleo familiare.

In particolare, il limite di reddito annuo minimo della tab. 11, quella che si riferisce alla generalità dei casi, ovvero il nucleo con entrambi i genitori e almeno un figlio e nessun componente inabile, sale a 14.198,48 euro.

Resta invece invariato l'importo mensile dell'assegno: 137,5 per 3 componenti, 258,33, per 4 componenti.

Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l'assegno e dei familiari che concorrono alla composizione del nucleo. I redditi devono essere indicati al lordo delle deduzioni e detrazioni di imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.

Concorrono a formare il reddito del nucleo familiare: redditi complessivi assoggettabili all'Irpef: redditi da lavoro dipendente ed assimilati, da pensione, da prestazione (disoccupazione, malattia, cassa integrazione) percepiti in Italia o all'estero compresi gli arretrati; redditi di qualsiasi natura derivanti da lavoro autonomo, da fabbricati, da terreni al lordo dell'eventuale detrazione dell'abitazione principale.

La domanda deve essere presentata:
al datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP. In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni;

all’Inps, utilizzando gli appositi modelli, nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.



domenica 20 gennaio 2013

Redditometro 2013 ed i lavoratori in pensione


Ricordiamo che il meccanismo del Redditometro per il 2013 prevede l'analisi reddituale del contribuente, o di tutto il suo nucleo familiare, attraverso il confronto tra il reddito dichiarato e una serie di spese che si ritengono effettuate in ogni caso. In sostanza, il «paniere» delle spese familiari verrà rilevato sulla scorta dei dati presenti nella «Banca Dati Tributaria» (che riporta tutti i movimenti verificabili e riconducibili al contribuente); in assenza di tali dati, si applicano, in via presuntiva, parametri base previsti dalla tabella Istat sulle spese medie di un nucleo familiare.
Mentre, "I pensionati, titolari della sola pensione, non saranno mai selezionati dal nuovo redditometro che é uno strumento" per "individuare i finti poveri e l'evasione 'spudorata', ossia quella ritenuta maggiormente deplorevole dal comune sentire". Lo ha dichiarato l'Agenzia delle entrate che fornisce "chiarimenti relativi ad alcune notizie di stampa".

Soltanto per evasione 'spudorata', ha spiegato l'Agenzia, si intendono "i casi in cui alcuni contribuenti, pur evidenziando una elevata capacità di spesa, dichiarano redditi esigui, usufruendo così di agevolazioni dello Stato sociale negate ad altri che magari hanno un tenore di vita più modesto". A conferma di quanto detto, prosegue la nota, "sia il chiarimento fornito nei giorni scorsi, ossia che già in fase di selezione, le posizioni con scostamenti inferiori a 12mila euro non saranno prese in considerazione; sia la convenzione annuale con il Ministero dell'Economia, in base alla quale l'Agenzia delle Entrate dovrà effettuare ogni anno 35mila controlli utilizzando il redditometro".

E' ovvio, ha sottolineato le Agenzia, "che l'azione sarà efficace se diretta a individuare casi eclatanti e non di leggeri scostamenti tra reddito dichiarato e quello speso".

sabato 17 novembre 2012

Legge di stabilità 2013 e detrazioni figli a carico


La legge di stabilità 2013 ha ritoccato al rialzo la detrazioni per carichi di famiglia e in particolare le detrazioni figli a carico. Queste detrazioni si applicano a seconda del reddito dichiarato.

Vediamo in modo analitico cosa è cambiato per le singole professionalità.

Per gli impiegati della pubblica amministrazione (con un reddito più o meno sotto i 30.000 euro), in una famiglia tipo con due figli entrambi sopra i tre anni, gli sconti ammontano a 1.382 euro, 218 in più del 2012. Nel caso di tre figli si sale a 2.166 euro, mentre per un figlio solo la detrazione è calcolata in 650 euro l'anno.

Nel caso di una famiglia con tre bambini, uno sotto i tre anni e gli altri due più grandi, il cui reddito sia compreso tra i 50.000 e i 60.000 euro (quello di un medico pubblico ad esempio) le detrazioni passeranno dagli attuali 1.414 euro ai 1.622 previsti dal prossimo anno, con un guadagno di 208 euro.

Con la stessa composizione famigliare ma con un reddito tra i 25.000 e i 30.000 euro (per esempio quello di un insegnante) la detrazione é invece di 2.371 euro, 304 in più di quella in vigore.

La differenza maggiore tra la vecchia e la nuova normativa la sentiranno le famiglie con un bambino disabile. Per i redditi più bassi, quelli sotto i 20.000 euro, e un figlio sotto i tre anni lo sconto arriva a 1.397 euro, 513 in più dell'attuale. Si passa a 1.304 euro se gli introiti annuali sono di 25.000 euro e a 1.211 se il reddito sale a 30.000. Lo sconto minimo per chi guadagna più di 60.000 euro è di 652 euro (239 in più di oggi). Se il bambino ha più di tre anni, si va invece da una detrazione massima di 1.239 euro per i redditi bassi (434 in più dell'attuale normativa) a 578 euro per i redditi più alti (203 in più rispetto al 2012).

Per calcolare  l’importo della detrazione spettante bisogna utilizzare la funzione inserita nelle istruzioni della dichiarazione dei redditi (con l’aumentare dei figli, ovviamente, cambiano i coefficienti da applicare).

Una famiglia con reddito di 10mila euro e un figlio
figlio con meno di tre anni: 1.220 moltiplicato per 85mila (differenza fra 95mila e reddito), diviso per 95mila, ossia 1.092 euro: + 287 euro rispetto agli 805 euro previsti con la precedente normativa.
figlio con più di tre anni: 950 per 85mila diviso 95mila, ossia 850 euro (+135 euro rispetto ai 715 euro di prima).

Una famiglia con reddito di 10mila euro e due figli
entrambi sotto i tre anni: 2.218 euro (+582 euro rispetto ai precedenti 1.636 euro)
solo uno sotto i tre anni: 1.973 euro da 1.623 euro (+350 euro).

Una famiglia con reddito di 20mila euro
un figlio sotto i tre anni: 963 euro (+273 euro rispetto ai 710 della precedente detrazione)
un figlio sopra i tre anni: 750 euro da 631 euro (quindi +119 euro)
due figli sopra i 3 anni: 1.555 euro contro i precedenti 1.309 (+246 euro)

Una Famiglia con reddito di 30mila euro
un figlio sotto i 3 anni: 835 euro contro i precedenti 615 euro (+220 euro)
un figlio sopra i 3 anni: 650 euro contro i precedenti 547 euro (+103 euro)

Una famiglia con reddito di 40mila euro
un figlio sotto i tre anni: 706 euro contro i precedenti 521 euro (+185 euro)
un figlio con più di tre anni. 550 euro contro i precedenti 463 euro (+87 euro)

domenica 10 giugno 2012

Lavoro, cresce la disoccupazione diminuisce il reddito

Stando ai dati forniti dall'Istat e da Bankitalia disoccupazione giovanile sale del 7,8% e diminuisce il reddito degli operai  meno 3,2%.

Tra il 2008 e il 2011 la disoccupazione giovanile è cresciuta di 7,8 punti percentuali nella fascia tra 15 e 24 anni. È quanto emerge dalle tabelle dell'Istat, contenute nel rapporto 2012. I dati dell'Istituto di statistica evidenziano che sono stati i giovani soprattutto a pagare il difficile momento economico, il tasso di disoccupazione per gli under 24, tra il 2008 e il 2011, è passato dal 21,3% al 29,1%, con un incremento quattro volte superiore rispetto al dato medio, che ha fatto registrare un calo di 1,7 punti percentuali (si è passati dal 6,7% all'8,4%). Secondo le tabelle dell'Istituto di statistica il part time involontario ha registrato addirittura un incremento di quasi 20 punti. Il dato medio ha registrato, dal 2008 al 2011, un incremento di 1,2 punti, passando al 14,3% degli occupati totali al 15,5%; di questi gli involontari erano il 34,1% all'inizio della crisi e sono diventati il 53,3% lo scorso anno (+19,2). Negativi anche i dati che riguardano la trasformazione da lavoro atipico a lavoro standard, che scendono dal 29,2% al 23,4% (-5,8). Secondo l'Istat dall'inizio della crisi al 2011 l'occupazione nella fascia 15-64 anni è scesa di 1,8 punti percentuali, passando dal 58,7% al 56,9%. Ha colpito soprattutto gli uomini, che sono passati dal 70,3% di occupati al 67,5% (-2,8); mentre per le donne il calo è stato più contenuto: dal 47,2% al 46,5% (-0,7). All'interno di questa fascia si è registrato invece un incremento delle donne occupate single (+0,7) che passano dall'81% all'81,7%. Le donne che non hanno figli sono passate da un tasso di occupazione del 69,5% al 67,9% (-1,6), mentre le donne occupate con figli sono passate passati dal 54,9% al 53%. Infine forte il calo di occupazione tra gli stranieri, che passano dal 67,1% del 2008 al 62,3% dello scorso anno (-4,8).

Mentre dalla relazione annuale di Bankitalia emerge che il reddito reale delle famiglie italiane è cresciuto tra il 2000 e il 2010 appena del 6,2% (da 18.358 a 19.495 euro) ma mentre nei nuclei con capofamiglia lavoratore autonomo il reddito è cresciuto del 15,7%, nelle famiglie di operai, apprendisti e commessi il reddito è diminuito nel decennio del 3,2%. Nello stesso periodo il reddito reale equivalente disponibile delle famiglie di dirigenti è cresciuto dell'8% mentre in quelle di pensionati del 9,8%. Se però si guarda al periodo della crisi il calo è consistente non solo per il reddito reale disponibile delle famiglie di operai (da 14.485 euro del 2006 a 13.249 del 2010 con un -8,5%) ma anche per quello delle famiglie di dirigenti (passate da 35.229 euro del 2000 a 43.825 del 2006 e a 38.065 del 2010 con un calo negli ultimi quattro anni considerati del 13,1%) e dei lavoratori autonomi (da 28.721 a 26.136 euro con una riduzione del 9%). Hanno tenuto dal 2006 al 2010 i redditi reali delle famiglie di impiegati, quadri e insegnanti (da 21.344 euro a 21.311) mentre hanno avuto un lieve avanzamento i redditi dei nuclei con capofamiglia pensionato (da 18.579 a 19.194 e un +3,3%). Il reddito medio disponibile delle famiglie era nel 2010 di 22.758 euro in media nel Centro Nord e di 13.321 euro nel Sud e nelle Isole. Se si guarda solo alle retribuzioni reali nette mensili dei lavoratori dipendenti nel 2010 si attestavano su 1.439 euro, sostanzialmente stabili rispetto ai 1.410 euro medi del 2000 e in calo rispetto ai 1.489 euro del 2006. (1.503 euro nel Centro Nord, 1.276 nel Sud e nelle Isole). Lievemente migliore la situazione delle retribuzioni reali nette dei lavoratori dipendenti a tempo pieno passate dai 1.483 euro mensili del 2000 (valori a prezzi 2010) a 1.543 euro nel 2010 (1.606 euro nel Centro Nord, 1.380 nel Sud e nelle Isole). Il dato del totale dei lavoratori dipendenti risente della crescita in questi anni del part time (che abbassa la media delle retribuzioni complessive perchè basate su meno ore di lavoro).
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