lunedì 22 dicembre 2014

Voucher maternità le informazioni necessarie



La riforma del lavoro del 2012 ha introdotto un contributo mensile di 600 euro per le madri lavoratrici dipendenti pubbliche e private e per le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata da fruire al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi, al posto del congedo parentale. Il contributo detto anche Voucher è utilizzabile per il servizio di baby sitting oppure per far fronte alle spese di asilo nido pubblico o privato. La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale, per il periodo residuo.

Il contributo sperimentale per i servizi all'infanzia è stato introdotto dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92 del 2012 (Riforma Fornero).

Con decreto del 28 ottobre 2014, pubblicato nella gazzetta Ufficiale dell’ 11 dicembre 2014 n.287, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha recentemente definito, per il biennio 2014-2015, i criteri di accesso e le modalità di utilizzo di queste misure, nei limiti delle risorse finanziare stanziate per ciascun anno di sperimentazione.

L' INPS ha fornito una serie di informazioni di cui è bene munirsi, da parte delle interessate, prima di accedere alla procedura:

−dati anagrafici del minore per il quale si intende effettuare la domanda (cognome, nome, codice fiscale, sesso, data di nascita, luogo, Provincia e Stato di nascita indirizzo, n° civico, CAP, Comune, Provincia e Stato di residenza);

−in caso di adozione/affidamento nazionale, dati anagrafici del minore per il quale si intende effettuare la domanda, inclusa la data di adozione e di ingresso in famiglia;

−in caso di adozione/affidamento internazionale, dati anagrafici del minore per il quale si intende effettuare la domanda, inclusa la data di adozione/affidamento, data di ingresso in Italia, data di ingresso in famiglia e dati relativi alla trascrizione del provvedimento di adozione internazionale (data, Provincia e Comune dei registri di stato civile).

−data dell'ultimo giorno di congedo di maternità riferito al minore indicato;

−numero di mesi di congedo parentale eventualmente già fruiti per il minore indicato;

−dati del datore di lavoro, inclusi indirizzo PEC/email;

−dati relativi al proprio inquadramento contrattuale (tipo di contratto ed eventuale percentuale di part-time);

− dati anagrafici del padre (cognome, nome, codice fiscale, data di nascita, luogo provincia e stato di nascita indirizzo, numero civico, CAP, comune, provincia e stato di residenza);

−tipo di rapporto di lavoro del padre (lavoratore dipendente - sia del settore pubblico che del settore privato, lavoratore iscritto alla gestione separata INPS, lavoratore autonomo, lavoratore a domicilio, altra situazione lavorativa) e codice fiscale del datore di lavoro del padre;

− periodi di congedo parentale eventualmente fruiti dal padre in relazione al minore per cui si chiede il beneficio con dettaglio del datore di lavoro presso il quale ha fruito dei suddetti periodi.


La domanda va presentata all'INPS per via telematica, tramite PIN o attraverso il supporto dei patronati, accedendo al portale Internet dell'Istituto (www.inps.it - Servizi per il cittadino-Autenticazione con PIN - Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito  -  Invio delle domande per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia).

Le interessate, per la presentazione della domanda, dovranno:
− richiedere preventivamente il PIN "online" e convertirlo in tempo utile in PIN "dispositivo";
− presentare preventivamente ed in tempo utile all'Inps la dichiarazione ISEE (qualora non sia già presente nelle banche dati dell'Inps una dichiarazione ISEE valida). Tale dichiarazione può essere presentata all'Istituto in via telematica o rivolgendosi ad un Caf convenzionato.


La domanda del voucher per servizi all'infanzia 2014-2015



Per l’accesso al beneficio, le madri lavoratrici interessate devono presentare domanda tramite i canali telematici dell’Inps oppure mediante patronato. Nella domanda occorre indicare: a quale delle due opzioni si intende accedere e, con riferimento ai servizi per l’infanzia, la struttura nella quale è stata effettuata l’iscrizione del figlio; il periodo di fruizione del beneficio (specificando il numero dei mesi); dichiarare la rinuncia al congedo parentale per i mesi corrispondenti e di aver presentato la dichiarazione Isee.

La domanda si presenta on line entro il 31 dicembre di ogni anno per ogni anno di sperimentazione la domanda di ammissione per fruire del contributo baby sitting e servizi all'infanzia di quest'anno.

La scelta del beneficio non può essere variata, salvo la presentazione di una nuova domanda entro i limiti temporali di presentazione, che comporta la revoca della precedente.

La domanda va presentata all'INPS per via telematica, tramite PIN o attraverso il supporto dei patronati, accedendo al portale Internet dell'Istituto (www.inps.it - Servizi per il cittadino-Autenticazione con PIN - Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito  -  Invio delle domande per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia).

Le interessate, per la presentazione della domanda, dovranno:
− richiedere preventivamente il PIN "online" e convertirlo in tempo utile in PIN "dispositivo";
− presentare preventivamente ed in tempo utile all'Inps la dichiarazione ISEE (qualora non sia già presente nelle banche dati dell'Inps una dichiarazione ISEE valida). Tale dichiarazione può essere presentata all'Istituto in via telematica o rivolgendosi ad un Caf convenzionato.

Le domande possono essere presentate anche dalle lavoratrici che abbiano già usufruito in parte del congedo parentale e l’accesso al beneficio è concesso per ogni singolo figlio, purché vengano rispettati i limiti temporali indicati nel decreto del ministero.

Sono escluse dalla misura le lavoratrici autonome iscritte ad altre gestioni (coltivatrici dirette, artigiane, colone, ecc.) e le madri che usufruiscono già del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (ex art. 19 comma 3 d.l. n. 223/2006).

Non possono presentare richiesta, inoltre, le madri lavoratrici ancora in fase di gestazione.

Relativamente ai servizi per l’infanzia, pubblici e privati, non possono altresì accedere al contributo le dipendenti che, per il figlio per il quale intendono presentare domanda, risultano totalmente esentate dal pagamento dei servizi stessi, appartenenti alla rete pubblica o privata convenzionata.

Per quanto concerne i soli voucher, una volta ricevuta la comunicazione di accoglimento, le madri lavoratrici dovranno recarsi presso le competenti sedi Inps per ritirarli entro i successivi 120 giorni; la mancata presentazione vale come rinuncia al beneficio.

Adempimenti a carico degli “asili nido” per il pagamento

Per il pagamento del contributo gli asili nido devono inviare alla struttura provinciale Inps territorialmente competente richiesta di pagamento ed allegare i seguenti documenti debitamente compilati e sottoscritti:

delegazione liberatoria di pagamento;

dichiarazione della madre lavoratrice assegnataria del beneficio di fruizione del contributo economico per l’acquisto dei servizi dell’infanzia.

La documentazione sopra citata, è indispensabile per procedere al pagamento delle fatture relative all'erogazione dei servizi all'infanzia.



Erogazione dei buoni (voucher) per l’infanzia



I contributi per i servizi per l'infanzia (o "voucher baby sitting") sono gestiti dall'INPS con voucher alla madre o pagamento diretto all'asilo. Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati viene erogato attraverso pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, e fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.

Il beneficio consiste in un contributo, pari ad un importo massimo di 600 euro mensili erogati complessivamente per un periodo non superiore a 6 mesi (tre per le lavoratrici iscritte alla gestione separata). Per l’acquisto dei servizi di baby sitting il contributo è erogato attraverso i buoni lavoro (1 voucher per ogni mese di congedo parentale al quale la madre rinuncia), mentre per la fruizione dei servizi per l’infanzia, pubblici o privati, consiste nel pagamento diretto da parte dell’Inps alla struttura prescelta (fino alla concorrenza dell’importo di 600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale rinunciato).

Il contributo per il servizio di baby sitting viene erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro (Voucher), mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consiste in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino ad un massimo di 600 euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura della richiesta di pagamento corredata della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio.

Possono accedere al beneficio:

le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro;

le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena) che si trovino al momento di presentazione della domanda ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità, e non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.

Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.

Non sono ammesse al beneficio:

le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250);

le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;

le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

I voucher sono unicamente cartacei e dovranno essere ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente, individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di accesso a tale prestazione. La madre lavoratrice potrà ritirare i voucher in un’unica soluzione oppure scegliere di ritirarne solo una parte o ritirarli con cadenza mensile, indicando espressamente il codice fiscale del figlio per cui è concesso il beneficio.

I voucher dovranno essere ritirati entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici. Il mancato ritiro o il ritiro parziale comporteranno l’automatica rinuncia al beneficio o alla parte di voucher non ritirata nel termine, con il conseguente ripristino della possibilità di utilizzo del periodo di congedo parentale rinunciato nel momento di presentazione della richiesta.

La madre lavoratrice potrà spendere detti voucher entro la scadenza degli stessi purché, prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting, effettui (attraverso i consueti canali INPS/INAIL) la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa.

Per calcolare il periodo di congedo parentale, le frazioni di mese si sommano tra di loro fino a raggiungere trenta giorni, da considerarsi equivalenti ad un mese, mentre i mesi interi si computano come tali, qualunque sia il numero delle giornate di cui sono formati.

Le lavoratrici part-time, in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, potranno accedere al contributo in misura proporzionata in ragione dell’entità della prestazione lavorativa.

Le lavoratrici possono accedere al beneficio, anche per più figli (in tale caso si deve presentare una domanda per ogni figlio), purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati. Per determinare i mesi di congedo parentale ancora spettanti occorre avere presenti i limiti individuali (massimo 6 mesi) e complessivi (tra i due genitori non superiori a 10 mesi, aumentabili a 11). Pertanto, anche ai fini del contributo in questione, è necessario tenere conto dei periodi di congedo parentale fruiti dal padre del minore.



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