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lunedì 22 dicembre 2014

Voucher maternità le informazioni necessarie



La riforma del lavoro del 2012 ha introdotto un contributo mensile di 600 euro per le madri lavoratrici dipendenti pubbliche e private e per le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata da fruire al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi, al posto del congedo parentale. Il contributo detto anche Voucher è utilizzabile per il servizio di baby sitting oppure per far fronte alle spese di asilo nido pubblico o privato. La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale, per il periodo residuo.

Il contributo sperimentale per i servizi all'infanzia è stato introdotto dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92 del 2012 (Riforma Fornero).

Con decreto del 28 ottobre 2014, pubblicato nella gazzetta Ufficiale dell’ 11 dicembre 2014 n.287, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha recentemente definito, per il biennio 2014-2015, i criteri di accesso e le modalità di utilizzo di queste misure, nei limiti delle risorse finanziare stanziate per ciascun anno di sperimentazione.

L' INPS ha fornito una serie di informazioni di cui è bene munirsi, da parte delle interessate, prima di accedere alla procedura:

−dati anagrafici del minore per il quale si intende effettuare la domanda (cognome, nome, codice fiscale, sesso, data di nascita, luogo, Provincia e Stato di nascita indirizzo, n° civico, CAP, Comune, Provincia e Stato di residenza);

−in caso di adozione/affidamento nazionale, dati anagrafici del minore per il quale si intende effettuare la domanda, inclusa la data di adozione e di ingresso in famiglia;

−in caso di adozione/affidamento internazionale, dati anagrafici del minore per il quale si intende effettuare la domanda, inclusa la data di adozione/affidamento, data di ingresso in Italia, data di ingresso in famiglia e dati relativi alla trascrizione del provvedimento di adozione internazionale (data, Provincia e Comune dei registri di stato civile).

−data dell'ultimo giorno di congedo di maternità riferito al minore indicato;

−numero di mesi di congedo parentale eventualmente già fruiti per il minore indicato;

−dati del datore di lavoro, inclusi indirizzo PEC/email;

−dati relativi al proprio inquadramento contrattuale (tipo di contratto ed eventuale percentuale di part-time);

− dati anagrafici del padre (cognome, nome, codice fiscale, data di nascita, luogo provincia e stato di nascita indirizzo, numero civico, CAP, comune, provincia e stato di residenza);

−tipo di rapporto di lavoro del padre (lavoratore dipendente - sia del settore pubblico che del settore privato, lavoratore iscritto alla gestione separata INPS, lavoratore autonomo, lavoratore a domicilio, altra situazione lavorativa) e codice fiscale del datore di lavoro del padre;

− periodi di congedo parentale eventualmente fruiti dal padre in relazione al minore per cui si chiede il beneficio con dettaglio del datore di lavoro presso il quale ha fruito dei suddetti periodi.


La domanda va presentata all'INPS per via telematica, tramite PIN o attraverso il supporto dei patronati, accedendo al portale Internet dell'Istituto (www.inps.it - Servizi per il cittadino-Autenticazione con PIN - Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito  -  Invio delle domande per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia).

Le interessate, per la presentazione della domanda, dovranno:
− richiedere preventivamente il PIN "online" e convertirlo in tempo utile in PIN "dispositivo";
− presentare preventivamente ed in tempo utile all'Inps la dichiarazione ISEE (qualora non sia già presente nelle banche dati dell'Inps una dichiarazione ISEE valida). Tale dichiarazione può essere presentata all'Istituto in via telematica o rivolgendosi ad un Caf convenzionato.


Che cosa è il buono (voucher) per baby sitting?



La riforma del lavoro del 2012 (Legge Fornero ha introdotto un contributo mensile di 600 euro per le madri lavoratrici dipendenti pubbliche e private e per le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata da fruire al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi, al posto del congedo parentale. Il contributo detto anche voucher è utilizzabile per il servizio di baby sitting oppure per far fronte alle spese di asilo nido pubblico o privato. La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale, per il periodo residuo.

Le madri lavoratrici, che rinunciano al congedo parentale, potranno ricevere un buono (voucher) per pagare il servizio di baby-sitting o richiedere la compartecipazione alle spese per i servizi per l'infanzia pubblici o privati accreditati. Il bonus potrà essere erogato al massimo per sei mesi.

Il contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia può essere richiesto in alternativa al congedo parentale ex art. 32 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”. Per maggiori informazioni, anche per valutare la convenienza, vediamo il congedo parentale. I benefici saranno riconosciuti nei limiti delle risorse economiche indicate nell’art.4, comma 26, della legge 28 giungo 2012, n. 92, ossia, come detto, 20 milioni di euro annui.

In analogia alle modalità già in uso nell’utilizzo dei buoni lavoro, prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting, la madre è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:

il contact center Inps/Inail (tel. 803.164, gratuito da telefono fisso, oppure, da cellulare il n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);

il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL;

il sito www.inail.it /Sezione ‘Punto cliente’,

la sede INPS.

In caso di annullamento della prestazione per le date previste o di modifica delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all’INAIL/INPS tramite gli stessi canali sopra indicati.

Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice prima di consegnare al prestatore i voucher, provvede ad intestarli, scrivendo su ciascun buono lavoro, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il periodo della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.

Il prestatore del servizio di baby sitting può riscuotere il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti, intestati e sottoscritti dalla committente, presentandoli all’incasso, dopo averli convalidati con la propria firma, presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento, entro e non oltre i 24 mesi dalla data di emissione del voucher.

La madre lavoratrice può richiedere la riemissione dei voucher a lei consegnati, solamente nel caso di furto o smarrimento degli stessi, presentando presso la sede la denuncia effettuata alle Autorità competenti. I voucher emessi per servizi di baby sitting non possono essere oggetto di richiesta di rimborso in caso di mancato utilizzo.

Le madri lavoratrici, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di aziende private, ovvero iscritte alla gestione separata al termine del periodo del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, possono richiedere voucher da utilizzare per l’acquisto di servizi di baby sitting o un contributo per sostenere le spese dei servizi per l’infanzia (appartenenti alla rete pubblica o a istituti privati accreditati).

L'Inps ha avviato la procedura telematica per richiedere i contributi economici da utilizzare, qualora si rinunci a sfruttare il congedo parentale (la famosa 'maternità facoltativa'), per il servizio di baby sitting o per pagare gli oneri relativi ai servizi per l'infanzia pubblici o privati accreditati. Si tratta del cosiddetto 'voucher maternità' introdotto con la riforma Fornero in via sperimentale per il periodo 2013-2015. La novità per le madri lavoratrici è che il prossimo anno ci sono sul piatto 600 euro al mese, per un massimo di sei mesi, quando in precedenza l'assegno era della metà del valore (300 euro). Nel tempo, la platea è stata estesa anche al settore statale. Qualora si presentino forti di un contratto di lavoro a tempo pieno, il contributo potrebbe arrivare a un massimo di 3.600 euro, in caso - per questo estremo - rinuncino totalmente al congedo parentale.


sabato 25 maggio 2013

Inps: contributo per servizi all’infanzia per gli anni 2013-2015

Da giovedì 16 maggio 2013, le strutture che forniscono servizi per l’infanzia, sia pubbliche sia private accreditate con la rete pubblica, possono presentare domanda di adesione alla misura sperimentale introdotta dalla legge sulla riforma del lavoro che prevede – per gli anni 2013-2015 – la facoltà, per la madre lavoratrice, di chiedere la corresponsione di un contributo da utilizzare per i servizi per l’infanzia offerti dalla rete pubblica o dai servizi privati accreditati.

La domanda deve essere presentata all’Inps dalla struttura o dagli intermediari abilitati (consulenti del lavoro e associazioni di categoria provviste di delega) esclusivamente per via telematica, utilizzando i servizi accessibili dal sito dell’Inps tramite PIN dispositivo, secondo i termini e le modalità contenuti nel bando pubblicato nella sezione Avvisi e Concorsi del portale Inps.

Per una corretta presentazione della domanda, oltre alle informazioni relative alla conformità della struttura ed alla normativa prevista dalla legge, è necessario essere in possesso del PIN per l’accesso ai servizi online e dei dati per ricevere il pagamento del servizio: codice IBAN, nome della banca, indirizzo, numero civico e CAP della filiale della banca, riferimento del titolare del conto corrente (ragione sociale oppure nome e cognome).

Una volta formato l’elenco delle strutture, l’ente di previdenza pubblicherà il bando per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia cui potranno partecipare le madri lavoratrici interessate.

Per il triennio 2013-2015, la norma prevede che la lavoratrice, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, abbia diritto ad un contributo per i servizi di baby sitting o per asili d’infanzia pubblici o privati accreditati.

Possono accedere le madri (anche adottive o affidatarie) lavoratrici dipendenti o iscritte alla gestione separata, per i bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia) o con data presunta del parto entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.

Le iscritte alla gestione separata INPS (quindi, anche le libere professioniste), non devono essere iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria, o pensionate (cioè tenute al versamento della contribuzione in misura piena).

La lavoratrice può accedere al beneficio anche per più figli (una domanda per ciascuno) e come gestante (per gravidanza gemellare, una domanda per ogni nascituro), purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.

Il contributo può essere richiesto anche da chi ha già usufruito in parte del congedo parentale.

Escluse:
lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati.
lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del dl 223/2006, convertito dalla legge 248/2006.

Il contributo è pari a 300 euro mensili. Per le dipendenti, è utilizzabile per un massimo di sei mesi, per le autonome per tre mesi. Va utilizzato negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio. I mesi non devono essere necessariamente continuativi.

Il contributo è un’alternativa al congedo parentale (al quale quindi si rinuncia). La fruizione del beneficio è legata alla disponibilità di giornate di congedo parentale. Il mese non è frazionabile, mentre nel congedo parentale lo è.

Se quindi la lavoratrice usufruisce di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile.

Le lavoratrici con contratto di lavoro a tempo parziale possono fruire del contributo in misura proporzionata alla ridotta prestazione lavorativa.

Il contributo asilo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati viene attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta. Quest’ultima deve presentare la documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 300 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

Il voucher baby sitting viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro (art.72 del Dlgs 276/2003): quindi l’Inps erogherà 300 euro in voucher per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

I voucher, sono cartacei, vanno ritirati presso la sede INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza (clicca per trovare la tua sede Inps). Possono essere ritirati in un’unica soluzione, solo in parte, o con cadenza mensile.

Prima dell’inizio del servizio di baby sitting, la madre deve effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando il proprio codice fiscale, quello della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:
Contact center Inps/Inail, al numero 803164, gratuito da telefono fisso, oppure allo 06164164, da cellulare con tariffazione a carico dell’utenza chiamante.

Numero di fax gratuito INAIL 800657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL.
Il sito web Inail, Sezione Punto cliente. La sede INPS.
Vanno poi comunicate tutte le eventuali variazioni.

Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice consegna i voucher alla baby sitter debitamente compilati e firmati. La baby sitter riscuote il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti, convalidati con la propria firma, presentandoli presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento, entro 24 mesi dalla data di emissione del voucher.

Se rinuncia dopo aver già ritirato i voucher, quelli non ancora fruiti potranno essere restituiti, alla sede INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento.

Siccome il contributo, come detto, è divisibile solo per frazioni mensili, in caso di rinuncia la lavoratrice deve restituire voucher in misura pari a 300 euro o a multipli di 300 euro: significa che, se per esempio la madre ha ottenuto 600 euro di voucher (due mesi), e li ha utilizzati solo per 310 euro, non potrà chiedere di recuperare il secondo mese di congedo parentale, in quanto l’utilizzo di voucher per un importo superiore a 300 euro si colloca nella seconda mensilità che non può essere frazionata in giorni.

La restituzione dei voucher è necessaria, altrimenti non è valida la rinuncia al beneficio (che quindi non si trasforma in ulteriori mesi di congedo parentale). E’ l’Inps che comunica al datore di lavoro la riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio e, in seguito, le eventuali rinunce.

domenica 5 maggio 2013

Inps circolare 48 del 2013, calcolo mensile per il voucher figli


L'Inps ha pubblicato la Circolare n. 48 del 2013 con cui specifica le istruzioni operative per richiedere l’assegnazione dei benefici e dei voucher previsti dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012), nell’ambito degli interventi volti a favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro.

Come già scritto nell’articolo che le mamme possono avere un voucher di 300 euro , il contributo è erogato per un periodo massimo di sei mesi.

Adesso analizziamo il calcolo mensile per l’importo dovuto.
L’importo del contributo è di 300,00 euro mensili. È erogato per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.
Si precisa che per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità.

Ne consegue che se la lavoratrice, a titolo esemplificativo, ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita.

Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi.

È opportuno per datori e lavoratrici interessate, conoscere i dettagli del beneficio e della procedura d'accesso.

L'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 92/2012, introduce per il triennio 2013-2015, la possibilità per la madre lavoratrice di chiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per acquistare servizi di baby sitting, o un contributo per far fronte ai costi della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da usare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi.

Il decreto del 22 dicembre 2012 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Economia, ha definito i criteri di accesso e le modalità d'uso del contributo. L'erogazione terrà conto (articolo 10) del limite di spesa di 20 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015.

La circolare Inps n. 48 del 28 marzo 2013 ha indicato le modalità e la tempistica dell'accesso alla prestazione, che la madre lavoratrice potrà ottenere presentando domanda, esclusivamente con modalità telematiche, allo stesso Istituto di previdenza.

L'aiuto previsto per le madri lavoratrici consiste nella corresponsione di voucher per acquistare servizi di baby-sitting o di un contributo per far fronte ai costi della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. Questi contributi sono utilizzabili in alternativa al congedo parentale previsto dall'articolo 32, comma 1, del Dlgs 151/2011.


Tale contributo può essere richiesto anche se la lavoratrice ha già usufruito in parte del congedo parentale. Per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità.

Ne consegue che se la lavoratrice ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile.

Al beneficio possono accedere solo le madri, anche adottive o affidatarie, sia lavoratrici dipendenti, sia iscritte alla gestione separata, con riferimento ai bambini già nati (o entrati in famiglia, in Italia) o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.

Per quanto riguarda la gestione separata, sono destinatarie della tutela tutte le lavoratrici, comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte a un'altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, e dunque tenute al versamento della contribuzione in misura piena.

Sono escluse le lavoratrici autonome iscritte a un'altra gestione, come coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.

In caso di parto plurimo, la lavoratrice madre può presentare una domanda per ciascun figlio, anche come gestante che, in caso di gravidanza gemellare, potrà presentare domanda per ogni nascituro, purché per ciascun figlio ricorrano i requisiti previsti. Quanto, invece, alla partecipazione alla spesa per l'asilo nido, il contributo è devoluto direttamente alla struttura, pubblica o privata, che intendendo aderire alla misura, sarà iscritta in un registro ad hoc, consultabile dalle lavoratrici interessate. Per l'iscrizione al registro le strutture scolastiche devono accreditarsi presso l'Inps, di Pin dispositivo (che si differenzia dal Pin «online», il cui rilascio avviene senza che l'utente si sia recato in sede per farsi riconoscere di persona o abbia inviato copia del documento di riconoscimento) e presentando la domanda telematica all'Istituto.

martedì 2 aprile 2013

Dal 2013 le mamme possono avere un voucher di 300 euro


L'Inps ha pubblicato Circolare n. 48 del 2013 con cui specifica le istruzioni operative per richiedere l’erogazione dei benefici e dei voucher previsti dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012), nell’ambito degli interventi volti a favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro.

Infatti, per le neo mamme che lavorano arrivano i voucher per pagare nido o baby sitter il voucher sarà pari a 300 euro al mese per un massimo di sei mesi (fino a esaurimento del fondo di 20 milioni).

È prevista la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero un contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, come ha stabilito la Circolare n. 48/2013 che riprende l'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, che possono essere utilizzati negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità ed in alternativa al congedo parentale di cui all’art. 32, co. 1, decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151.

Tale contributo può essere richiesto anche se la lavoratrice ha già usufruito in parte del congedo parentale.
Per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità.

Ne consegue che se la lavoratrice ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile.

Poiché la fruizione del beneficio è legata alla disponibilità di giornate di congedo parentale in da parte della madre, si ricorda che per le controversie in materia di congedo parentale per i lavoratori dipendenti, è possibile proporre, nei termini di legge, ricorso al Comitato Provinciale Inps.

Lo possono chiederlo le lavoratrici dipendenti e quelle iscritte alla gestione separata. Le lavoratrici con contratto di lavoro a tempo parziale - part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata, mentre le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi. Il beneficio consiste in un contributo per il pagamento del servizio di baby sitting o per il pagamento di strutture eroganti servizi per l'infanzia. Nel primo caso il contributo viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro. Nel secondo caso invece attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta.

I voucher consegnati alle beneficiarie sono unicamente quelli cartacei.

I voucher, per l’importo riconosciuto, verranno ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza.

La madre lavoratrice potrà ritirare i voucher in un’unica soluzione oppure scegliere di ritirarne solo una parte o ritirarli con cadenza mensile.

La madre lavoratrice beneficiaria di più contributi per servizi di baby sitting, quando si reca in sede per ritirare i voucher deve indicare espressamente il codice fiscale del figlio per cui è concesso il beneficio.
In analogia alle modalità già in uso nell’utilizzo dei buoni lavoro, prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting la madre è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il  codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:

il contact center Inps/Inail  (tel. 803.164, gratuito da telefono  fisso, oppure, da cellulare il n. 06164164, con tariffazione  a carico dell’utenza chiamante);

il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL;
il sito www.inail.it /Sezione ‘Punto cliente’;

la sede INPS.

In caso di annullamento della prestazione per le date previste o di modifica delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all’INAIL/INPS tramite gli stessi canali.

Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice - prima di consegnare alla prestatrice i voucher – provvede ad intestarli, scrivendo su ciascun buono lavoro, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il periodo della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.

La prestatrice del servizio di baby sitting può riscuotere il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti, intestati e sottoscritti dalla committente, presentandoli all’incasso – dopo averli convalidati con la propria firma - presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento, entro e non oltre i 24 mesi dalla data di emissione del voucher.

La madre lavoratrice può richiedere la riemissione dei voucher a lei consegnati, solamente nel caso di furto o smarrimento degli stessi, presentando la denuncia effettuata alle Autorità competenti. In questo caso la Sede provvederà all’annullamento dei voucher e alla conseguente riemissione di altri voucher, sulla base di quanto previsto dal messaggio INPS n. 12082 del 4 maggio 2010.

Ricordiamo che i voucher emessi per servizi di baby sitting non possono essere oggetto di richiesta di rimborso in caso di mancato utilizzo.
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