mercoledì 4 marzo 2015

Pause dal videoterminale, le mansioni alternative



Il datore di lavoro può sostituire le pause obbligatorie dal videoterminale prescritte dalle norme sulla sicurezza sul lavoro con mansioni alternative senza uso del PC: la sentenza della Cassazione.

Il datore di lavoro può sostituire le pause dal videoterminale, obbligatorie per i dipendenti che trascorrono continuativamente tempo davanti al PC, con mansioni differenti che non prevedano l’uso del computer: lo ha stabilito una sentenza di Cassazione, la numero 2679 dell’11 febbraio 2015, riferita al caso di una dipendente di Telecom Italia. Il punto è il rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro, che prescrivono una pausa di un quarto d’ora ogni 120 minuti (due ore) passati davanti al PC.

L’azienda non aveva riconosciuto queste pause, perché di fatto la dipendente oltre alle mansioni che prevedevano la permanenza davanti al videoterminale, aveva anche compiti di back-office, di tipo amministrativo, che non richiedevano l’utilizzo del PC. La sentenza di primo grado aveva dato ragione alla lavoratrice, stabilendo un indennizzo di circa 4mila euro, così l’azienda ha presentato ricorso. Va segnalato che la vicenda si riferisce alla fine degli anni ’90 e, dunque, la legge di riferimento per quanto riguarda i lavori davanti al videoterminale è l’articolo 54 del Dlgs 626/1994 (oggi sostituito dall’articolo 175 del Dlgs, decreto legislativo, 81/2008). Ebbene, la “vecchia” 626, prevedeva che il lavoratore che svolgeva la sua attività al PC per almeno quattro ore consecutive avesse diritto a un’interruzione «mediante pause ovvero cambiamento di attività».

Modalità da stabilire dalla contrattazione collettiva o aziendale. In mancanza di accordi contrattuali, la norma prescriveva una pausa di 15 minuti ogni 120 trascorsi al videoterminale (come prevede anche la nuova legge). Comunque sia, il punto fondamentale è l’esplicito riferimento alla possibilità di sostituire le pause con diverse mansioni, che rappresentassero un cambiamento di attività.

La Corte, si legge nella sentenza:

«Ha accertato che nella fattispecie non sussisteva la continuità dell’applicazione al videoterminale e che, peraltro, lo svolgimento, seppur in maniera minore, dell’attività amministrativa nella stessa giornata comportava un cambiamento di attività, idonea a integrare la prevista interruzione».

Risultato: la Corte di Cassazione ha dato ragione all’azienda. Il precedente è importante, perché sancisce appunto che una diversa mansione, che non preveda l’uso del PC, possa essere considerata alla stregua delle pause.

Si tratta di un punto sul quale la vecchia e la nuova normativa sono relativamente simili, nel senso che anche il copra citato articolo 175 della legge 81/2008 prevede per il lavoratore il diritto «ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività».

Le modalità delle interruzioni devono essere stabilite dai contratti di lavoro e in caso contrario vale la pausa di 15 minuti ogni due ore davanti al PC. Sottolineiamo che nei tempi di interruzione non sono compresi quelli di attesa della risposta da parte del sistema elettronico (considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro) e che la pausa è considerata parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro.



martedì 3 marzo 2015

Riforma della scuola, tutto rinviato. Renzi: «Le assunzioni non slitteranno», forse



Non c’è nessun rischio che slittino le assunzioni dei precari, non c’è nessun passo indietro del governo. Stiamo cercando di essere il più trasparenti e pronti al confronto". "Vogliamo investire sulla scuola come strumento di crescita del Paese: la crescita non la fa l’Istat. La scuola è lo strumento di crescita del Paese, non l’Istat", ha concluso il premier.

Rinviato di una settimana il disegno di legge sulla riforma della scuola, ma non c’è nessun rischio di slittamento delle assunzioni di 180mila insegnanti precari. Lo ha detto il premier Matteo Renzi, precisando che non ci sono problemi di copertura: un miliardo sarà disponibile subito, 3 miliardi dal 2016. Il disegno di legge in materia slitta.

La parola passa al ministro dell’Istruzione Stefania Giannini che ha illustrato i cardini della riforma. «Abbiamo un obiettivo molto preciso che è quello di dare attuazione reale a un concetto rimasto congelato per 15 anni che è quello dell’autonomia scolastica», ha detto la Giannini.

«Si passa a un sistema di valutazione e di carriera degli insegnanti innovativo e rivoluzionario per il Paese che finora ha visto la progressione di carriera legata solo all'anzianità». Lo ha detto il ministro Giannini confermando che il 70% degli scatti sarà legato al merito.

«Ci sono poi misure fiscali - ha continuato il ministro - sulle quali dobbiamo prendere una decisione, che sono molto interessanti e innovative. In particolare la detrazione per le famiglie di alunni di scuole paritarie. Oltre alla possibilità di destinare il 5 per mille alla scuola, i provvedimenti sulla scuola prevedono sul piano fiscale uno School Bonus per chi investe in progetti legati alla scuola e la detrazione per chi frequenta le scuole paritarie». Tornando sulle assunzioni il ministro ha dichiarato che lo strumento legislativo «lo decideremo martedì prossimo». «Per noi - ha aggiunto - le assunzioni sono una priorità e un’urgenza. Quindi sarà uno strumento che consenta di ottenere questo risultato».

«Per cambiare la scuola bisogna partire da un progetto educativo, potenziando l’autonomia. Una scuola che dia competenze linguistiche (inglese in modalità Clil dalla primaria), musica, arte, educazione motoria con insegnati specialisti». E poi gli altri capisaldi della Buona Scuola targata Renzi-Giannini: l’alternanza scuola- lavoro (400 ore negli istituti tecnici e 200 ore per i licei) e soprattutto la riforma della carriera degli insegnanti. «Si passa a un sistema di valutazione degli insegnanti innovativo e rivoluzionario per il Paese che finora ha visto la progressione di carriera legata solo all’anzianità», ha detto il ministro Giannini confermando che il 70% degli scatti sarà legato al merito. Nel disegno di legge finirà anche la riforma della scuola per l’infanzia , con un ciclo unico 0-6 anni.

«Abbiamo un obiettivo molto preciso che è quello di dare attuazione reale a un concetto rimasto congelato per 15 anni che è quello dell’autonomia scolastica», ha detto la Giannini. «Per cambiare la scuola bisogna partire da un progetto educativo, potenziando l’autonomia. Una scuola che dia competenze linguistiche (inglese in modalità Clil dalla primaria), musica, arte, educazione motoria con insegnati specialisti». E poi gli altri capisaldi della Buona Scuola targata Renzi-Giannini: l’alternanza scuola- lavoro (400 ore negli istituti tecnici e 200 ore per i licei) e soprattutto la riforma della carriera degli insegnanti. «Si passa a un sistema di valutazione degli insegnanti innovativo e rivoluzionario per il Paese che finora ha visto la progressione di carriera legata solo all’anzianità», ha detto il ministro Giannini confermando che il 70% degli scatti sarà legato al merito. Nel disegno di legge finirà anche la riforma della scuola per l’infanzia , con un ciclo unico 0-6 anni. Infine il ministro ha voluto fare un accenno al nodo emerso nelle ultime ore degli sgravi per le scuole private. «Ci sono delle misure fiscali, sulle quali dobbiamo prendere una decisione, che sono molto interessanti e innovative - ha detto -. In particolare la detrazione per le famiglie di alunni di scuole paritarie».

I precari vivono ore di vera angoscia. Parliamo di 120 mila docenti che sperano di poter finalmente dire addio alla lotteria delle supplenze e alla girandola delle scuole e che adesso vedono sfumare all’ultimo la possibilità di un posto fisso. Di questi 105 mila sono iscritti alle Gae, le graduatorie a esaurimento chiuse dal 2007 di cui il premier Renzi aveva promesso lo svuotamento integrale; e 15 mila iscritti alle graduatorie di istituto (principalmente professori di matematica e fisica che scarseggiano nelle graduatorie provinciali) per i quali il decreto prevedeva un contratto-ponte in vista dell’assunzione definitiva (possibile solo dopo il prossimo concorso per 75 mila nel triennio 2016-2018) .




Dubbi di costituzionalità sul contratto di lavoro a tutele crescenti



Con la legge delega sul lavoro n. 183/2014 viene introdotto il contratto a tempo indeterminato  a tutele crescenti per i lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore. Comunque si contesta  appunto la creazione del  dualismo di categorie di lavoratori, quelli che soggiacciono alla nuova disciplina e coloro ai quali continuerà ad applicarsi la vecchia formulazione dell'articolo 18. Un altro problema nasce dal fatto che il decreto attuativo in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti  si applica anche  nei casi di “conversione” - successiva all'entrata in vigore del decreto - di contratti a tempo determinato o di apprendistato a tempo indeterminato ma non è chiaro che  se ciò valga anche per i lavoratori reintegrati in azienda all'esito di un procedimento giudiziale.

Jobs Act e il nuovo contratto a tutele crescenti: quali novità concrete introduce, a chi si applica, cosa comporta per lavoratori e aziende?

Il nuovo contratto a tutele crescenti è il presupposto che il contratto a tempo indeterminato, pur cambiando nome, rimane pressoché invariato rispetto al passato, cambiano sono le tutele rispetto al licenziamento del lavoratore, ovvero le tutele reali ed obbligatorie, che fino ad ora erano garantite per la generalità dei lavoratori dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori L. 300/1970 e dalla L. 604/1966.

Vediamo a chi si applica:
tutti i lavoratori assunti con contratti a tempo indeterminato stipulati a partire dal 1° marzo 2015;

per tutte le stabilizzazioni di apprendistato, ovvero per le trasformazioni di contratti da tempo determinato in indeterminato, avvenute dal 1° marzo 2015;

nel caso in cui una o più assunzioni a tempo indeterminato determinano il superamento in azienda della soglia del numero di 15 dipendenti, la nuova disciplina si applicherà a tutti, anche ai vecchi dipendenti;

come specificato nel testo di legge la nuova normativa dovrà essere applicata anche ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.

Nello specifico, per quanto riguarda i lavoratori, tale contratto sostituisce tutte le forme di contratto di lavoro attualmente vigenti, per cui un’azienda che vuole assumere deve farlo utilizzando o il contratto a tutele crescenti oppure a tempo determinato o con il nuovo apprendistato.

In questa prospettiva, i lavoratori nel 2015 saranno quindi solo dipendenti, a tempo indeterminato o a tempo determinato, oppure, autonomi con partita IVA che svolgeranno la propria attività autonomamente.

Per i neoassunti con questa tipologia non varrà l’articolo 18, quindi il lavoratore non avrà diritto al reintegro nel caso di licenziamento ingiustificato (a meno che non sia discriminatorio o uno dei rari casi di licenziamento disciplinare che saranno individuati nei decreti delegati).

Al posto del reintegro il lavoratore avrà diritto a un indennizzo che cresce con il crescere dell’anzianità lavorativa (appunto un’indennità crescente in funzione agli anni di servizio,  per ogni anno di lavoro oltre al riconoscimento da parte dello Stato dell’indennità di disoccupazione ASpI).

Se, ad esempio, un lavoratore neoassunto con contratto a tutele crescenti e con stipendio da 1.200 euro al mese dovesse lavorare per due anni, potrà poi essere licenziato liberamente dall'azienda dietro il versamento di un’indennità di poco più di 3.000 euro, nel migliore dei casi di quasi 5 mila euro.

I contenuti di larga parte dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella legge delega ha già spinto molti commentatori ad invocare un vaglio di costituzionalità da parte della Corte costituzionale. Il tema si pone, evidentemente, in ragione di quanto previsto dall’art. 76 della Costituzione, il quale ammette la delega dell’esercizio della funzione legislativa al Governo soltanto “con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”.

La Corte ha, in effetti, specificato che “le direttive, i principi ed i criteri servono, da un verso, a circoscrivere il campo della delega, sì da evitare che essa venga esercitata in modo divergente dalle finalità che l’hanno determinata, ma, dall’altro, devono consentire al potere delegato la possibilità di valutare le particolari situazioni giuridiche da regolamentare. In particolare, la norma di delega non deve contenere enunciazioni troppo generiche o troppo generali, riferibili indistintamente ad ambiti vastissimi della normazione oppure enunciazioni di finalità, inidonee o insufficienti ad indirizzare l’attività normativa del legislatore delegato” (così C. Cost., n. 158/1985).

La Corte costituzionale si è più volte mossa verso una censura sulla costituzionalità dei decreti delegati per estraneità della disciplina regolatoria stabilita nel decreto delegato in raffronto con l’oggetto della delega, come pure per l’estraneità dell’oggetto rispetto ai contenuti della delega. In effetti, “l’impossibilità di individuare nella legge di delegazione un’idonea base della normativa impugnata ne comporta quindi la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 76 della Costituzione”, peraltro “il sindacato di costituzionalità sulla delega legislativa si esplica attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l'uno, relativo alle norme che determinano l'oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla delega, tenendo conto del complessivo contesto di norme in cui si collocano e si individuano le ragioni e le finalità poste a fondamento della legge di delegazione; l'altro, relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega”.

D’altro canto, proprio con riguardo alle deleghe volte al riordino e al coordinamento di una specifica disciplina normativa  la Corte ha già avuto modo di pronunciarsi per riconoscere che se la delega volta riordino e al coordinamento della materia non contiene l’enunciazione esplicita di principi ai quali il Governo deve specificamente uniformarsi, l’attività del legislatore delegato resta limitata e la delega va intesa “in senso minimale”, per cui le nuove disposizioni dovranno avere carattere di sostanziale conferma di quelle vigenti prima del riordino.





Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BlogItalia - La directory italiana dei blog