venerdì 3 aprile 2015

ASpI, Mini-ASpI e Naspi istruzioni per la domanda



La richiesta di anticipazione ASpI o Mini-ASpI per nuova attività autonoma dà diritto all'indennità piena, senza eventuale decurtazione in base al reddito presunto: circolare INPS.

L'Inps ha emanato una circolare, la 62/2015, in cui da istruzioni circa la possibilità di incassare il sussidio di disoccupazione Aspi ( in futuro Naspi) in un'unica soluzione. Lo scopo è aiutare i disoccupati ad aprire un'attività imprenditoriale. Ecco i requisiti per effettuare la richiesta e le indicazioni per presentarla. Ricordiamo che fino al 31 di aprile, il sussidio è l'Aspi (o Mini Aspi), mentre a partire dal primo di maggio entrerà in vigore la Naspi.

Il lavoratore che chiede la liquidazione anticipata in un’unica soluzione del trattamento di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI ha diritto all’intera somma ancora non percepita, senza decurtazioni, anche se intraprende un’attività autonoma che resta sotto il limite previsto restare in disoccupazione: lo specifica l’INPS, con la circolare 62/2015, che riguarda sia le modalità operative di richiesta sia la natura giuridica di questo istituto.

Il chiarimento fondamentale è il seguente:

L’erogazione anticipata in un’unica soluzione di ASpI e Mini-ASpI, «non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e non ha più la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale», ma la natura specifica di un «contributo finanziario per lo sviluppo dell’autoimprenditorialità destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività che il lavoratore in disoccupazione svolge».

Fra l’altro, fra le finalità dell’anticipazione ASpI e Mini-ASpI, c’è anche quella di «ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato indirizzando i disoccupati nel settore delle attività autonome e delle cooperative», anche in considerazione della difficoltà di trovare un lavoro come dipendente in un periodo caratterizzato dalla crisi.

L’INPS sottolinea che questo scopo, già in altri casi perseguito dal legislatore, è anche confermato da alcune sentenze di Cassazione sul tema analogo dell’anticipazione dell’indennità di mobilità (Cassazione Sezione Lavoro 9007/2002 e Cassazione sezione lavoro 12746/2010).
Per queste ragioni, l’INPS ritiene che l’anticipazione ASpI e Mini-ASpI si differenzi dall’istituto dell’indennità percepita in forma mensile. Quest’ultima, viene ridotta nel caso in cui il lavoratore intraprenda un’attività autonoma con reddito fino a 4800 euro annui (il limite per conservare lo stato di disoccupazione). In questo caso, il disoccupato è tenuto a effettuare la comunicazione all’INPS entro 30 giorni dall’inizio della nuova attività.

Ebbene, nel caso in cui però si richiesta il trattamento anticipato, questo paletto decade. Il disoccupato ha diritto all’intera quota di ASpI e di Mini-ASpI ancora non goduta, senza il taglio in base al reddito previsto. Attenzione: la domanda di liquidazione anticipata deve però essere inviata da un disoccupato che non sia decaduto dal beneficio. Se quindi è stato comunicato all’INPS il superamento del limite di reddito, o se il beneficio è stato perso per aver omesso le necessarie dichiarazioni, non si può chiedere alcuna anticipazione ASpI e mini Aspi.

Se però, dopo aver aperto un’attività autonoma, il lavoratore non presenta entro 30 giorni la comunicazione sull’apertura della nuova iniziativa e sul reddito presunto, ma entro lo stesso termine presenta invece la richiesta di anticipazione ASpI o Mini-ASpI , quest’ultima viene riconosciuta.

A un lavoratore che apre un’attività autonoma e mantiene i requisiti di reddito per rientrare nello stato di disoccupazione, converrà inviare entro 30 giorni la richiesta di anticipazione ASpI o Mini-ASpI, in luogo della comunicazione sulla nuova iniziativa che è invece obbligatoria nel caso in cui scelga di continuare a percepire l’indennità mensilmente

Anche per il nuovo sussidio di disoccupazione Naspi è prevista la stessa possibilità, ovvero ricevere la somma totale in anticipo rispetto all'ultima scadenza allo scopo di avviare un'attività imprenditoriale. Bisogna però chiarire che il DL sugli ammortizzatori sociali non contiene istruzioni dettagliate in merito, nè queste sono state fornite dall'Inps.



Lavoro: sostegno al reddito e volontariato con copertura assicurativa INAIL



È on line da oggi, sul sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it, che punta a coinvolgere le persone che beneficiano di strumenti di sostegno al reddito in attività di volontariato a fini di utilità sociale, nell'ambito di progetti realizzati congiuntamente da organizzazioni del terzo settore e da comuni o enti locali.

Modalità applicative per la copertura INAIL dei volontari che beneficiano anche di sussidi di sostegno al reddito: la circolare dell'istituto assicurativo.

Chi sono i beneficiari di prestazioni sociali di sostegno al reddito che hanno diritto alla copertura INAIL svolgendo mansioni di volontariato  sociale, attività assicurate, obblighi e adempimenti: è tutto contenuto nella circolare INAIL 45/2015, in applicazione dell‘articolo 12 del Dl 90/2014. La norma ha introdotto, in via sperimentale, per il biennio 2014-2015, la copertura INAIL per chi svolge volontariato nell’ambito di progetti promossi da soggetti del terzo settore mentre prende ammortizzatori sociali.

Le prestazioni ammesse sono:

cassa integrazione ordinaria e straordinaria;

integrazione salariale e contratti di solidarietà;

prestazioni a carico dei Fondi di solidarietà;

altre prestazioni assistenziali nazionali e locali finalizzate a rimuovere e superare condizioni di bisogno e di difficoltà della persona.

Le attività di volontariato che danno diritto all’assicurazione INAIL sono quelle riconducibili alla voce di tariffa 0730 del settore terziario, il cui tasso di rischiosità è stato utilizzato come parametro da assumere per la determinazione del premio speciale unitario da applicare per garantire la copertura assicurativa. Per le attività svolte in favore di Comuni o enti locali, il premio INAIL è pari a 258 euro, frazionabile in relazione alle effettive giornate lavorate (0,86 euro per ognuna).

I soggetti del terzo settore sono le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali ai sensi della legge 266/1991, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali in base alla legge 383/2000, le cooperative sociali.

Il soggetto beneficiario che intende avviare un’attività di volontariato e abbia individuato un progetto di interesse, deve mettersi in contatto con il soggetto promotore e manifestare la propria disponibilità e dichiarare il possesso di una delle misure di sostegno al reddito descritte. Sarà poi il soggetto promotore a richiedere all’INAIL l’attivazione della copertura assicurativa a valere sulle risorse del Fondo nazionale istituito presso il ministero del Lavoro. La richiesta va inoltrata per via telematica, dieci giorni prima dell’inizio dell’attività.

Se il soggetto promotore è già titolare di un codice ditta, può accedere al servizio selezionando dal menù principale del sito INAIL il pulsante “Denuncia di violazione“. Quindi si seleziona “Nuova PAT“, si compila poi il “Quadro B –Sede dei lavori” indicando l’indirizzo della sede legale, si prosegue selezionando “Polizza volontari” e compilando il quadro Q “Assicurazione volontari Polizza speciale volontari – Sezione Progetto/ente locale” e poi il quadro Q1 relativo a “sezione soggetto assicurato/volontario“.

Se invece il soggetto promotore non è titolare di una codice ditta, l’intermediario deve selezionare dal menù principale “Denuncia di iscrizione” e compilare i “Quadri A e A1 – Dati anagrafici” con tutti i dati richiesti. Il soggetto promotore deve comunicare all’INAIL attraverso l’apposito servizio online qualsiasi variazione almeno 10 giorni prima del verificarsi della variazione.

La copertura assicurativa INAIL sarà a carico di un Fondo istituito presso il Ministero del lavoro

Per chi svolgerà attività volontaria nei progetti, l'INAIL attiverà un copertura assicurativa i cui oneri saranno sostenuti da un apposito Fondo, di durata biennale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tenuto conto che attualmente sono assegnati al Fondo 4.900.000 euro per ciascuno dei due anni, si stima di poter assicurare annualmente circa 4.900.000 giornate, equivalenti a circa 19.000 soggetti per un intero anno.

Come funziona

Il decreto prevede che i soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito possano essere invitati a rendersi disponibili, in forma volontaria, per essere coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore della propria comunità, nell'ambito di progetti realizzati congiuntamente da organizzazioni di terzo settore e da comuni o enti locali.

Per avviare concretamente questa iniziativa ed assicurare la verifica dei risultati, è importante che i comuni e le organizzazioni forniscano ai cittadini ogni utile informazione sulle finalità e sulle caratteristiche di questa nuova misura.

Una volta acquisita la disponibilità del soggetto e verificato il possesso dei requisiti, l'organizzazione di terzo settore potrà richiedere all'INAIL l'attivazione della copertura assicurativa a valere sulle risorse dell'apposito Fondo nazionale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Chi può prestare attività volontaria in favore della propria comunità

Il decreto individua le modalità di utilizzo del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, stabilendo anche i requisiti soggettivi per poter beneficiare della copertura assicurativa attivata dall'INAIL.

In concreto, può accedere alla misura sperimentale chi beneficia di una delle seguenti prestazioni di sostegno al reddito:

a) cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, anche in deroga alla vigente normativa;

b) integrazione salariale e contributo a seguito di stipula di contratti di solidarietà;

c) indennità di mobilità, anche in deroga alla vigente normativa, Aspi e mini-Aspi;

d) prestazioni, legate alla cessazione del rapporto di lavoro o alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, anche a carico dei Fondi di solidarietà;

e) altre prestazioni di natura assistenziale finalizzate a rimuovere e superare condizioni di bisogno e di difficoltà della persona, erogate a livello nazionale e locale.


Aumenti retributivi per i bancari dal 2015


I bancari italiani, dopo un anno e mezzo di trattative con l’Abi (Associazione bancaria italiana) hanno raggiunto l’intesa per il rinnovo del contratto nazionale. I 309 mila lavoratori bancari avranno diritto a un aumento retributivo di 85 euro da riparametrare e saranno erogati a tranche con scadenza al primo ottobre 2016, 1° ottobre 2017 e 1° ottobre 2018.

I sindacati dei bancari di otto diverse sigle di categoria e l'Abi hanno raggiunto un'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto, che prevede un aumento medio a regime di 85 euro al mese per 13 mensilità e migliora il salario di ingresso per i nuovi assunti.

"Dopo un anno e mezzo di durissime trattative, i bancari hanno finalmente un loro contratto nazionale", ha detto Lando Maria Sileoni, segretario generale Fabi, tra i firmatari stamani alle 5 dell'ipotesi di contratto per i 309.000 addetti del credito.

Il presidente dell'Abi Antonio Patuelli descrive l'accordo come il "massimo dei risultati possibili" e di un contratto "di equilibrio innovativo". L'associazione ha anche ricordato il contesto macroeconomico "che sta pesando e peserà nel lungo periodo sui livelli di redditività, sulla qualità degli attivi e sui margini di ricavo" degli istituti.

Giulio Romani, segretario della Fiba Cisl, parla di un contratto "non privo di sacrifici, ma che protegge la retribuzione dei lavoratori e lascia inalterate tutte le tutele garantite dal precedente contratto".

L'accordo ribadisce la centralità della contrattazione nazionale, difende le normative sull’area contrattuale, non interviene sugli scatti d`anzianità. Sono stati inseriti strumenti per sostenere la nuova occupazione, la ricollocazione dei lavoratori in esubero e gestire le prossime riorganizzazioni di settore in una prospettiva di solidarietà intergenerazionale.

L'ipotesi di accordo prevede per i neo-assunti un incremento dell'8% del salario di inserimento e la conferma della contribuzione aziendale sulla previdenza integrativa al 4%. Diminuisce, così, il differenziale tra salario d'ingresso e tabelle retributive nazionali.

Viene confermata la validità del Fondo per la nuova occupazione, già istituito nella precedente tornata contrattuale, e la sua validità sarà prorogata fino al 31 dicembre 2018, con le attuali modalità di finanziamento, che coinvolgono anche i top manager, chiamati a contribuire versando una quota del proprio stipendio. Il Fondo servirà a finanziarie nuove assunzioni stabili di giovani. Entro tre mesi le parti costituiranno un gruppo paritetico per la gestione del Fondo stesso.

L'incremento concordato per i bancari è analogo a quello siglato per il contratto del commercio e si applicherà a un contratto che durerà fino a fine 2018. L'aumento sarà in tre tranche: 25 euro dal 1° ottobre 2016, 30 euro dal 1° ottobre 2017 e 30 euro dal 1° ottobre 2018.
Il sistema bancario ha di fronte una nuova stagione di fusioni sia per la spinta della vigilanza unica europea, sia per la riforma del settore delle Popolari, più contendibili con la trasformazione in società per azioni. I sindacati temono nuovi esuberi, che alcune stime hanno quantificato in 20.000 uscite.

Questa ipotesi di accordo è "non modificabile", sottolinea l'Abi, che lo sottoporrà al suo comitato esecutivo e dovrà essere discussa dalle assemblee dei lavoratori entro il 15 giugno per entrare in vigore.

L'intesa prevede che i nuovi assunti abbiano un salario di ingresso incrementato dell'8%. Il fondo per la nuova occupazione è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018 con una contribuzione del 4% delle retribuzioni del top management.

Il contratto garantirà il mantenimento delle condizioni attuali per i lavoratori che dovessero essere oggetto di riorganizzazioni o cessioni di rami di azienda: non verrà quindi applicato loro il nuovo regime a tutele crescenti.

Per chi perde il posto di lavoro: si prevede il mantenimento delle condizioni contrattuali attuali per i lavoratori che confluiscono in nuove società a seguito di processi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale, oppure in casi di cessioni individuali e collettive dei contratti di lavoro, senza che venga, quindi, applicato loro il nuovo contratto a tutele crescenti.

Viene inoltre istituita per la prima volta una piattaforma dei bancari che hanno perso il posto di lavoro, in modo da far incontrare domanda e offerta di occupazione nelle imprese di settore. Inoltre, in caso di nuove assunzioni, le banche valuteranno prioritariamente le posizioni dei dipendenti confluiti nel Fondo emergenziale.



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