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mercoledì 12 settembre 2018

Decreto dignità: ecco cosa cambia per il contratto di somministrazione



Per somministrazione di lavoro si intende la fornitura professionale di lavoratori/trici attuata da un soggetto autorizzato (somministratore) a beneficio di un altro soggetto (utilizzatore). La somministrazione di lavoro coinvolge tre soggetti:

il/la lavoratore/trice

l’utilizzatore = l'azienda o professionista  che utilizza il prestatore di lavoro, può essere un soggetto privato o anche una Pubblica Amministrazione;

il somministratore = agenzie di somministrazione di lavoro.

Il somministratore deve essere registrato presso il Ministero del Lavoro, dove è istituito un apposito albo delle Agenzie per il lavoro. Sul mercato del lavoro possono operare senza la necessità di iscrizione all'albo solamente:

le università pubbliche e private;

le fondazioni universitarie;

enti locali come i Comuni e le Provincie;

gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, pubblici o paritari;

le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative, firmatarie di C.C.N.L.;

gli Enti Bilaterali;

l'Ordine nazionale dei consulenti del lavoro.

I contratti di somministrazione sono applicabili a qualsiasi settore produttivo. La Pubblica Amministrazione può stipulare soltanto contratti di somministrazione a tempo determinato.

La somministrazione, sia a termine che a tempo indeterminato, è inoltre vietata nei seguenti casi:

per sostituire lavoratori in sciopero;

presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi  di lavoratori adibiti alle stesse mansioni  salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;

presso unità produttive nelle quali è operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario, in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;

da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi  per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il contratto di somministrazione di lavoro tra agenzia e utilizzatore va stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:

gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;

il numero dei lavoratori da somministrare;

l’indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;

la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;

le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l’inquadramento dei medesimi;

il luogo, l’orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.

Alla luce dei nuovi cambiamenti, risulta essere più dispendiosa per il datore di lavoro. Il motivo è legato al contributo addizionale di cui si fa carico lo stesso datore e che è pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini dei contributi previdenziali. Nello specifico, le nuove limitazioni prevedono l’applicazione di:

una durata massina di 24 mesi;

un limite massimo di proroghe che è stato fissato a 4;

l’obbligo di indicare, riferendosi all’utilizzatore, una causale dopo 12 mesi e in caso di rinnovo del contratto;

un limite massimo di assunti a tempo determinato che deve essere pari al 30% del totale dell’organico.

Il rinnovo del contratto sarà contemplato tenendo conto di esigenze temporanee e oggettive, o connesse a incrementi di un certo rilievo e non programmabili, o legate a picchi di attività. Se è presente una di queste condizioni si potrà apporre un termine al primo contratto che in questo caso, non deve superare i 24 mesi di lavoro. In definitiva, il termine che viene apposto al contratto di lavoro può dunque ricevere una proroga, ma nei seguenti casi:

tramite un atto scritto;

con il consenso del lavoratore;

secondo le condizioni e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.

È stato reintrodotto anche il reato di somministrazione fraudolenta, ovvero quando la somministrazione di lavoro viene effettuata con lo scopo di raggirare le norme di legge. In questo caso, somministratore e utilizzatore devono pagare 20€ per ogni lavoratore coinvolto e per ogni giornata di somministrazione.

L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. I lavoratori  somministrati hanno diritto a fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli  condizionati alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio. Godono inoltre dei diritti sindacali previsti dalla legge n. 300 del 1970, e successive modificazioni.

Con le novità apportate dal Decreto Dignità 2018, viene stabilito un nuovo limite quantitativo con riferimento al contratto di somministrazione a tempo determinato. Più nel dettaglio dispone che:   il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto. ATTENZIONE nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto.

Sono però fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e il limite del D.Lgs. 81/2015 in materia di numero complessivo dei contratti a tempo determinato.

Rimane esclusa  dai limiti la somministrazione di lavoro relativa ai lavoratori in mobilità, ai soggetti disoccupati che beneficiano, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e ai lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 ottobre 2017.

Alle violazioni del nuovo limite percentuale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 40, comma 1, del D.Lgs. n. 81, ossia la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.



venerdì 3 aprile 2015

Aumenti retributivi per i bancari dal 2015


I bancari italiani, dopo un anno e mezzo di trattative con l’Abi (Associazione bancaria italiana) hanno raggiunto l’intesa per il rinnovo del contratto nazionale. I 309 mila lavoratori bancari avranno diritto a un aumento retributivo di 85 euro da riparametrare e saranno erogati a tranche con scadenza al primo ottobre 2016, 1° ottobre 2017 e 1° ottobre 2018.

I sindacati dei bancari di otto diverse sigle di categoria e l'Abi hanno raggiunto un'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto, che prevede un aumento medio a regime di 85 euro al mese per 13 mensilità e migliora il salario di ingresso per i nuovi assunti.

"Dopo un anno e mezzo di durissime trattative, i bancari hanno finalmente un loro contratto nazionale", ha detto Lando Maria Sileoni, segretario generale Fabi, tra i firmatari stamani alle 5 dell'ipotesi di contratto per i 309.000 addetti del credito.

Il presidente dell'Abi Antonio Patuelli descrive l'accordo come il "massimo dei risultati possibili" e di un contratto "di equilibrio innovativo". L'associazione ha anche ricordato il contesto macroeconomico "che sta pesando e peserà nel lungo periodo sui livelli di redditività, sulla qualità degli attivi e sui margini di ricavo" degli istituti.

Giulio Romani, segretario della Fiba Cisl, parla di un contratto "non privo di sacrifici, ma che protegge la retribuzione dei lavoratori e lascia inalterate tutte le tutele garantite dal precedente contratto".

L'accordo ribadisce la centralità della contrattazione nazionale, difende le normative sull’area contrattuale, non interviene sugli scatti d`anzianità. Sono stati inseriti strumenti per sostenere la nuova occupazione, la ricollocazione dei lavoratori in esubero e gestire le prossime riorganizzazioni di settore in una prospettiva di solidarietà intergenerazionale.

L'ipotesi di accordo prevede per i neo-assunti un incremento dell'8% del salario di inserimento e la conferma della contribuzione aziendale sulla previdenza integrativa al 4%. Diminuisce, così, il differenziale tra salario d'ingresso e tabelle retributive nazionali.

Viene confermata la validità del Fondo per la nuova occupazione, già istituito nella precedente tornata contrattuale, e la sua validità sarà prorogata fino al 31 dicembre 2018, con le attuali modalità di finanziamento, che coinvolgono anche i top manager, chiamati a contribuire versando una quota del proprio stipendio. Il Fondo servirà a finanziarie nuove assunzioni stabili di giovani. Entro tre mesi le parti costituiranno un gruppo paritetico per la gestione del Fondo stesso.

L'incremento concordato per i bancari è analogo a quello siglato per il contratto del commercio e si applicherà a un contratto che durerà fino a fine 2018. L'aumento sarà in tre tranche: 25 euro dal 1° ottobre 2016, 30 euro dal 1° ottobre 2017 e 30 euro dal 1° ottobre 2018.
Il sistema bancario ha di fronte una nuova stagione di fusioni sia per la spinta della vigilanza unica europea, sia per la riforma del settore delle Popolari, più contendibili con la trasformazione in società per azioni. I sindacati temono nuovi esuberi, che alcune stime hanno quantificato in 20.000 uscite.

Questa ipotesi di accordo è "non modificabile", sottolinea l'Abi, che lo sottoporrà al suo comitato esecutivo e dovrà essere discussa dalle assemblee dei lavoratori entro il 15 giugno per entrare in vigore.

L'intesa prevede che i nuovi assunti abbiano un salario di ingresso incrementato dell'8%. Il fondo per la nuova occupazione è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018 con una contribuzione del 4% delle retribuzioni del top management.

Il contratto garantirà il mantenimento delle condizioni attuali per i lavoratori che dovessero essere oggetto di riorganizzazioni o cessioni di rami di azienda: non verrà quindi applicato loro il nuovo regime a tutele crescenti.

Per chi perde il posto di lavoro: si prevede il mantenimento delle condizioni contrattuali attuali per i lavoratori che confluiscono in nuove società a seguito di processi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale, oppure in casi di cessioni individuali e collettive dei contratti di lavoro, senza che venga, quindi, applicato loro il nuovo contratto a tutele crescenti.

Viene inoltre istituita per la prima volta una piattaforma dei bancari che hanno perso il posto di lavoro, in modo da far incontrare domanda e offerta di occupazione nelle imprese di settore. Inoltre, in caso di nuove assunzioni, le banche valuteranno prioritariamente le posizioni dei dipendenti confluiti nel Fondo emergenziale.



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