venerdì 22 luglio 2016
Cos'è il contratto di somministrazione?
Per contratto si somministrazione del lavoro si intende quel rapporto di lavoro tra lavoratore da assumere e agenzia di somministrazione. Successivamente poi tra l’impresa e l’agenzia di somministrazione di lavoro si instaura un altro contratto di servizi per la messa a disposizione del lavoratore. Per tutta la durata del contratto di lavoro di somministrazione il datore di lavoro (impresa) e lavoratori svolgono le attività nell'interesse sotto la direzione del controllo dell’utilizzatore (l’agenzia). Esistono diverse tipologie contrattuali di contratto di somministrazione di lavoro: a tempo determinato e a tempo indeterminato.
Con la sottoscrizione dell'accordo l'agenzia si assume l'obbligo di pagare il lavoratore rispettando le regole stabilite nell'obbligazione aziendale. L'agenzia può stipulare un contratto a tempo determinato part time o full time. Possono avere una validità massima di un anno. Si possono prorogare per non più di quattro volte e con una durata non superiore ai sei mesi per ogni prolungamento.
Le agenzie per la somministrazione sono enti privati, presso le quali i lavoratori possono iscriversi per sottoporre la loro candidatura. Le aziende hanno una doppia funzione, ovvero, da una parte, trovare un lavoro che corrisponda alle richieste dei lavoratori. Dall'altra, fornire alle ditte la figura professionale di cui sono alla ricerca. L'agenzia comunemente detta somministratore ascolta i lavoratori e mette loro a disposizione degli utilizzatori, ovvero le aziende. Queste ultime acquistano dall'agenzia il diritto di usufruire dei lavoratori. Il somministratore manda il lavorante presso l'impresa, pubblica o privata, per svolgere sotto le direttive dell'utilizzatore la sua attività.
Il contratto di somministrazione deve essere stipulato in forma scritta e contenere, a pena di nullità, una serie di indicazioni (tra l'altro, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore, il numero dei lavoratori da somministrare, i casi di ammissibilità che consentono il ricorso alla somministrazione, l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate, nonché la data di inizio e la durata prevista dal contratto di somministrazione).
In mancanza di forma scritta, il lavoratore dovrà necessariamente venir considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore. Inoltre, il somministratore deve comunicare per iscritto al lavoratore, all'atto della stipulazione del contratto di lavoro, tutte le informazioni relative al rapporto di cui egli è oggetto e che sono state sopra menzionate.
Il lavoratore somministrato ha diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte. Il pagamento della retribuzione al lavoratore e il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi sono a carico del somministratore, con il rimborso successivo da parte dell’utilizzatore.
Il lavoratore ha diritto a fruire di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla medesima unità produttiva, ma non viene computato nell'organico dell'utilizzatore. In ogni caso, quando la somministrazione di lavoro avviene al di fuori dei limiti e delle condizioni previste dalla legge, il lavoratore può rivolgersi al Giudice del lavoro per ottenere la formalizzazione del rapporto alle dirette dipendenze dell'utilizzatore.
Il contratto di somministrazione può essere a tempo indeterminato o determinato.
Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato staff leasing può essere applicato a qualsiasi attività e a qualsiasi tipologia di lavoratori. L'unico limite da osservare per le aziende utilizzatrice è di rispettare il limite del 20% tra il numero di lavoratori impiegati in azienda a tempo indeterminato rispetto a quelli inquadrati come staff leasing. Tale limite. va riscontrato alla data del 1° gennaio dell'anno in cui viene stipulato il contratto, e può essere modificato solo se previsto dalla contrattazione collettiva applicabile dall’utilizzatore. Inoltre, ai fini di assunzione di lavoro somministrato, è stato abolito l'obbligo di indicare la causale. Il lavoratore staff leasing assunto come dipendente subordinato dall'agenzia di lavoro, e non dall'utilizzatore come accadeva prima con il contratto di lavoro interinale, spetta una indennità di disponibilità per tutti i periodi in cui non svolge l'attività lavorativa presso un utilizzatore. La misura di tale indennità è calcolata sulla base della contrattazione collettiva comunque non al si sotto dell'importo fissato con decreto del Ministero del lavoro.
Per il contratto di somministrazione a tempo determinato vi è l’obbligo di indicare le ragioni di carattere “tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” per giustificare il ricorso al contratto a termine. Stessa a-causalità anche per i contratti a termine nei rapporti di somministrazione ed eventuali proroghe.
Riguardo agli obblighi previsti, rimangono quelli di indicare e comunicare al lavoratore la durata e l'inizio della missione che deve avvenire in forma scritta in sede di stipula e sottoscrizione del relativo contratto, e la durata contrattuale che non può essere superiore a 36 mesi durante i quali possono essere effettuate al massimo 5 proroghe. Superato predetto termine, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.
Il contratto di somministrazione, sia esso a tempo determinato o indeterminato, è vietato nei seguenti casi:
a) per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
b) presso unità produttive in cui si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni a cui si riferisce il contratto di somministrazione (salvo deroghe sindacali);
c) presso imprese in cui siano in corso sospensioni di rapporti o riduzione dell'orario di lavoro con diritto al trattamento di integrazione salariale (Cassa integrazione guadagni) che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione (salvo deroghe sindacali);
d) da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro.
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giovedì 21 luglio 2016
Inps:fondo di solidarietà per il settore del trasporto
Arrivano le istruzioni dall'Inps per l’operatività e le modalità di presentazione delle domande per accedere al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
L’INPS, ha fornito informazioni sull’operatività e sulle modalità di presentazione delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale, che siano finalizzati a:
a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro integrativa rispetto all’ASpI/NASpI o indennità di mobilità;
b) assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che in costanza di rapporto di lavoro subiscano processi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa per le quali opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale;
c) prevedere assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all’esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
d) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’unione europea.
di)
Il Fondo ha lo scopo di erogare, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese in oggetto, interventi e trattamenti aventi le seguenti finalità:
- assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro integrativa dell'ASpI/NASpI o dell'indennità di mobilità;
- assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che, in costanza di rapporto di lavoro, subiscono la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa per le cause per le quali opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale;
- prevedere assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti per agevolare l’esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.
Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale, di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, che siano finalizzati a:
a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro integrativa rispetto all’ASpI/NASpI o indennità di mobilità;
b) assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che in costanza di rapporto di lavoro subiscano processi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa per le quali opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale;
c) prevedere assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all’esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
d) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’unione europea
Le domande di accesso a tutte le prestazioni del Fondo sono presentate dal datore di lavoro, in via telematica. L’accesso alle prestazioni da parte delle aziende deve essere subordinato al possesso della regolarità contributiva con riferimento alla totalità dei versamenti dovuti all’Istituto, compresi i versamenti dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco. Detta regolarità contributiva verrà verificata anche con riferimento alla normativa prevista in materia di DURC.
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Stage con Greenpeace per giovani ambientalisti
Ti piacerebbe fare un’esperienza a stretto contatto con i militanti di Greenpeace? Ti interessa un’esperienza formativa nella tutela dell’ambiente e del non profit? Greenpeace Italia promuove stage trimestrali a Roma nei suoi uffici Risorse Umane, Stampa e Fundraising.
Per lo stage in Risorse Umane si richiedono questi requisiti: titolo universitario in linea con gli obiettivi del tirocinio, preferibilmente Master in gestione delle risorse umane; conoscenze del pacchetto Office, in particolare di Excel; propensione al lavoro di gruppo; accuratezza e precisione. E' un’opportunità per apprendere e seguire da vicino attività e processi di amministrazione e gestione del personale, attraverso una collaborazione diretta con il dipartimento HR avendo, inoltre, un ruolo partecipe e proattivo nelle varie fasi in cui si articolano i processi di reclutamento e selezione del personale nonché nei processi di revisione delle job description.
Il tirocinante seguirà le attività del dipartimento HR di definizione del fabbisogno formativo di Greenpeace ONLUS, collaborando al fine di permettere l'implementazione dei diversi interventi formativi decisi. Il tirocinio permetterà di seguire e valutare le relazioni che il dipartimento instaura con la comunità globale HR di Greenpeace, relativamente allo sviluppo di progetti globali che riguardano le attività HR e la possibilità di conoscere e monitorare la normativa del lavoro vigente di interesse per il dipartimento HR, per valutarne gli aspetti pragmatici.
Per lo stage presso l’Ufficio Stampa si richiede una formazione in Comunicazione. Il tirocinante sarà impiegato in attività come:
-Rassegna stampa quotidiana su Greenpeace e ambiente
-Traduzione e redazione comunicati stampa
-Recall comunicati
-Redazione newsletter e Greenpeace News
-Stesura testi per testate con cui Greenpeace collabora
-Collaborazione con eventi di campagna
-Gestione contatti con la stampa
-Partecipazione alle riunioni dell'ufficio e collaborazione a conferenze stampa organizzate da Greenpeace e da terzi su temi ambientalisti
Per lo stage nel dipartimento Fundraising si richiedono: laurea in Scienze della Comunicazione, Economia o equivalente; tesi, specializzazione o interesse documentabile su Marketing, Fundraising o Comunicazione; conoscenza di Internet e del pacchetto Office; capacità di lavoro in team; preferibile esperienza precedente di stage e/o volontariato presso organizzazioni non profit. Il tirocinante si occuperà di attività principali quali:
-Supporto alle attività di marketing e fundraising: direct mailing, telemarketing, web marketing, merchandising, eventi di raccolta fondi
-Partecipazione allo sviluppo delle campagne pubblicitarie e ricerca di spazi media gratuiti per la loro diffusione
-Collaborazione alla gestione del programma middle e major donors e fondazioni
-Cura dei rapporti con i fornitori
-Comunicazione con gli uffici esteri di Greenpeace e con i sostenitori dell'associazione
-Gestione dell'archivio cartaceo ed elettronico delle campagne prodotte
-Partecipazione alle riunioni di staff meeting ed elaborazione di timing e meeting report
-Supporto al lancio del programma lasciti
Documenti richiesti: CV e lettera motivazionale con indicate le aspettative e i motivi per i quali si vuole effettuare uno stage a Greenpeace (sarà importante rispondere anche alle domande: cosa mi aspetto di imparare in questo stage? Perché Greenpeace? Cosa penso di dare a Greenpeace durante lo stage?) ed eventuali esperienze pregresse di stage o lavorative
Per candidarsi occorre inviare il Cv e una lettera motivazionale all’indirizzo mail: selezioni.it@greenpeace.org. Per maggiori informazioni consulta il sito: Greenpeace.org.
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