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venerdì 20 ottobre 2017

APe sociale e volontaria domande e requisiti



L'Ape Sociale è un’indennità garantita dallo Stato ed erogata dall’INPS ai lavoratori in stato di bisogno che chiedano di andare in pensione in anticipata. Ricordiamo innanzitutto le regole di base dell’anticipo pensionistico APE: lo possono utilizzare dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi con 63 anni di età a cui mancano tre anni e sette mesi per il raggiungimento della pensione di vecchiaia, con almeno 20 anni di contributi.

L’APe volontaria è utilizzabile da tutte le categorie di lavoratori con 63 anni di età, 20 anni di contributi, al massimo 3 anni e sette mesi alla pensione di vecchiaia, e con un assegno pari ad almeno 1,4 volte il minimo, mentre l’APe sociale è riservato a quattro specifiche tipologie di lavoratori, ovvero:

disoccupati per licenziamento, dimissioni per giusta causa, o procedure di conciliazione ex legge 604/1996 (articolo 7), che abbiamo terminato il sussidio spettante da almeno tre mesi;

caregiver che assistono da almeno sei mesi coniuge, partner in unione civile, o parente di primo grado convivente con handicap grave;

lavoratore disabile almeno al 74%;

addetto a mansioni usuranti.

Come è noto, la fondamentale differenza fra i due trattamenti è che l’APe volontaria è un anticipo pensionistico, finanziato dal sistema bancario, che poi viene restituito con al pensione (pagando rate per 20anni), mentre l’APe sociale è un’indennità pagata interamente dallo Stato. Altro punto importante da sottolineare: l’APe volontario è compatibile con il proseguimento dell‘attività lavorativa, mentre per l’accesso all’Ape sociale bisogna interrompere l’attività lavorativa. E’ possibile sommare solo redditi da lavoro dipendente fino a 8mila euro annui, o da lavoro autonomo fino a 4mila 800 euro annui.

Per quanto riguarda l’APe sociale, sono 25mila 895 le domande rigettate (il 64,89%) e 13mila 601 quelle accolte.

Per quanto riguarda la pensione precoci le domande respinte sono state 18mila 411 domande, ossia ben il 70,13% delle 26mila 251 presentate.

Dunque, anche se venissero riammesse tutte le domande su cui è ripresa l’istruttoria, continuerebbero a essere ampiamente maggioritarie le richieste da parte di lavoratori ai quali in realtà non è stato certificato il requisito.

Questo significa due cose:

tutti coloro che hanno presentato domanda entro il 15 luglio e hanno avuto al certificazione dei requisiti accedono all’APe sociale nel 2017, non si pone il problema dell’esaurimento delle risorse disponibili che avrebbe provocato uno slittamento al 2018;

l’INPS prenderà in considerazione anche le domande presentate dopo il 15 luglio 2017, perché la norma prevede la possibilità di esaminare queste richieste nel caso in cui quelle arrivate nei tempi previsti non esauriscano le risorse. Attenzione: la scadenza non è lontanissima, è il 30 novembre.
Mentre il requisito dei tre anni e sette mesi dalla pensione di vecchiaia, necessario per avere diritto all’APe Volontaria, si riferisce al solo momento in cui viene presentata la domanda: gli eventuali adeguamenti alle aspettative di vita su scelta iniziale del lavoratore possono estendere la durata del prestito con ricalcolo del trattamento e relativa rata di ammortamento.

I requisiti fondamentali per ottenere l’APe volontaria sono 63 anni di età, 20 anni di contributi, una assegno maturato nel momento in cui si richiede l’anticipo pensionistico pari ad almeno 1,4 volte il minimo, e al massimo tre anni e sette mesi dalla pensione di vecchiaia. La legge ha chiarito che il requisito anagrafico che consente la maturazione del  diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi dalla data di domanda di APE tiene conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.

Significa che nel momento in cui si chiede l’accesso all’APe non possono mancare più di tre anni e sette mesi all’età per la pensione e si tiene conto degli adeguamenti alle aspettative di vita scattati fino al momento in cui si chiede l’APe, ma (par di capire) non di quelli che eventualmente sono previsti in periodi successivi. Esempio: richiesta di APe volontaria nel novembre 2017. I tre anni e sette mesi si calcolano in base al requisito per la pensione di vecchiaia relativo al 2017, quindi:

65 anni e sette mesi per le lavoratrici dipendenti;

66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome;

66 anni e sette mesi per i lavoratori dipendenti e autonomi.

In pratica, tutti coloro che hanno 63 anni soddisfano il requisito. Nei prossimi anni, però scatteranno innalzamenti dell’età pensionabile e adeguamenti alle aspettative di vita.

Il lavoratore che chiede l’APe volontaria può scegliere, nel momento in cui presenta la domanda, come comportarsi in relazione ai futuri scatti di adeguamento alle aspettative di vita. Se decide di rideterminare il beneficio, aggiungendo quindi i mesi in più che sono scattati, l’INPS farà i relativi calcoli, basandosi sugli accordi quadro con banche e assicurazioni che regolamentano la concessione del finanziamento e dell’assicurazione sul prestito. Si tratta degli accordi che vanno siglati entro 30 giorni dal decreto attuativo appena entrato in vigore: quello con le banche determina le regole di concessione del prestito, l’APe viene versato al lavoratore dall’INPS, ma è finanziato dalle banche.

Attenzione: il finanziamento supplementare è già incluso nelle valutazioni svolte dalla banca dopo la domanda di APe ai fini dell’accertamento delle cause di mancata accettazione della proposta di finanziamento e di conseguenza è previsto originariamente nel contratto di finanziamento, senza alcuna successiva verifica da parte dell’istituto finanziatore al momento dell’adeguamento.

Per quanto riguarda il lavoratore, la regola comporta che nel momento in cui scatta l’innalzamento delle aspettative di vita, si allunga il periodo di APe volontaria, e si ricalcola di conseguenza l’importo del beneficio, e quello delle rate ventennali di restituzione (che come è noto saranno applicate sulla pensione vera e propria).

Nell’ipotesi in cui invece il lavoratore, nel momento in cui chiede l’APE, dichiara di non voler il finanziamento supplementare in caso di innalzamento delle aspettative di vita, non è ancora chiaro cosa accadrà.

Ricordiamo che l’APe volontaria non è ancora operativa, perché mancano i provvedimenti di prassi e gli accordi quadro con banche e assicurazioni, previsti entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.


giovedì 21 luglio 2016

Inps:fondo di solidarietà per il settore del trasporto



Arrivano le istruzioni dall'Inps per l’operatività e le modalità di presentazione delle domande per accedere al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

L’INPS, ha fornito informazioni sull’operatività e sulle modalità di presentazione delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale, che siano finalizzati a:

a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro integrativa rispetto all’ASpI/NASpI o indennità di mobilità;

b) assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che in costanza di rapporto di lavoro subiscano processi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa per le quali opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale;

c) prevedere assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all’esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

d) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’unione europea.
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Il Fondo ha lo scopo di erogare, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese in oggetto, interventi e trattamenti aventi le seguenti finalità:

- assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro integrativa dell'ASpI/NASpI o dell'indennità di mobilità;

- assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che, in costanza di rapporto di lavoro, subiscono la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa per le cause per le quali opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale;

- prevedere assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti per agevolare l’esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

- contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale, di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, che siano finalizzati a:

a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro integrativa rispetto all’ASpI/NASpI o indennità di mobilità;

b) assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che in costanza di rapporto di lavoro subiscano processi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa per le quali opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale;

c)  prevedere assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all’esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

d) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’unione europea

Le domande di accesso a tutte le prestazioni del Fondo sono presentate dal datore di lavoro, in via telematica. L’accesso alle prestazioni da parte delle aziende deve essere subordinato al possesso della regolarità contributiva con riferimento alla totalità dei versamenti dovuti all’Istituto, compresi i versamenti dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco. Detta regolarità contributiva verrà verificata anche con riferimento alla normativa prevista in materia di DURC.


lunedì 6 giugno 2016

Contratto a progetto: domande e curiosità



Il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:

durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;

descrizione del progetto, specificando il contenuto caratterizzante e il risultato finale che si intende conseguire;

corrispettivo economico e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento, disciplina dei rimborsi spese;

forme di coordinamento del lavoratore a progetto con il committente, che in ogni caso non possono pregiudicarne l'autonomia lavorativa;

eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza.

A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che consistano in:

prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo

e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal datore di lavoro con riguardo ai tempi e al luogo di lavoro stesso.

La disciplina sul contratto a progetto si applica a tutti i rapporti di collaborazione autonoma?

No, il contratto a progetto non si applica in caso di: rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale; prestazioni occasionali, costituite dai rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia inferiore a euro 5 mila.

Un progetto o programma di lavoro simile può essere oggetto di successivi contratti di lavoro?

La proroga o il rinnovo del contratto sono in linea di principio legittimi nel caso in cui il risultato concordato non sia stato raggiunto nel termine fissato ovvero nel caso di progetto totalmente nuovo e diverso. Al contrario, la proroga ingiustificata e il rinnovo per un progetto identico al precedente costituiscono elementi indiziari particolarmente incisivi per dimostrare la natura di un rapporto di lavoro dipendente.

Cosa succede se ci si ammala nel corso del rapporto a progetto? E in caso di maternità?

In caso di gravidanza e di malattia o infortunio del collaboratore, il rapporto di lavoro risulta sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Solo nel primo caso la durata del rapporto è prorogata (per un periodo di 180 giorni), mentre, nel secondo caso, non solo il contratto non è prorogabile, ma il committente può comunque recedervi se la sospensione si protrae per più di un sesto della durata stabilita dal contratto, quando essa sia determinata, oppure superiore a trenta giorni per i contratti a durata determinabile.

Qual è la sanzione nel caso in cui il progetto non ci sia o non sia sufficientemente specifico?

Ciò che caratterizza il lavoro a progetto è la sua riconducibilità ad uno specifico progetto o programma di lavoro o fase di esso e  sia in caso di assenza del progetto (o del programma di lavoro) sia in caso di loro formulazione generica, la conseguenza, che dovrà essere dichiarata dal Giudice del Lavoro, è la conversione del rapporto in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di stipulazione del contratto.

Cosa si può fare se il contratto a progetto, nei fatti, maschera un rapporto di lavoro subordinato?

Ogni volta che le concrete modalità di svolgimento di un rapporto formalmente a progetto sono riconducibili al lavoro subordinato, il lavoratore ha diritto, nel corso o all'esito del rapporto di lavoro, di richiedere l’accertamento giudiziale dell’effettiva natura del rapporto stesso; a fronte di una simile richiesta il Giudice del Lavoro, non essendo vincolato dal contenuto letterale dell’accordo, può esaminare quali siano state, in concreto, le modalità di svolgimento del rapporto lavorativo e se, nel caso di specie, sussistano gli indici della subordinazione.

Nel caso in cui il Giudice accerti che il rapporto, sebbene qualificato come autonomo, ha in realtà natura subordinata, lo notificherà come tale. Il lavoratore potrà quindi rivendicare tutti i diritti conseguenti sia di natura retributiva sia di natura contributiva.

Cosa succede se il contratto a progetto viene interrotto prima della scadenza?

Nel caso in cui il contratto a progetto venga interrotto da una delle parti prima della scadenza, senza giusta causa ed al di fuori delle ipotesi previste nel contratto individuale, la parte che ha subito il recesso avrà diritto ad un risarcimento del danno da quantificarsi o nella misura del preavviso o, in mancanza di questo, in un importo pari al residuo del compenso globale pattuito.

Come devono essere le istruzioni e le direttive del committente?

Il rapporto di lavoro a progetto implica una prestazione che, in quanto coordinata e continuativa, è integrata nell'attività e nell'organizzazione del committente. Il committente può pertanto esercitare un potere di intervento e di coordinazione dell’attività prestata dal collaboratore. Tuttavia, tale potere del datore di lavoro non può in ogni caso essere tale da pregiudicare l’autonomia nell'esecuzione della prestazione lavorativa del collaboratore: saranno quindi legittime verifiche periodiche sull'andamento del lavoro, ma non controlli e direttive più stringenti, che farebbero invece propendere per la natura subordinata del rapporto.

Cosa può fare il collaboratore a progetto qualora ritenga incongruo il suo corrispettivo?

La misura del compenso costituisce un elemento essenziale del contratto a progetto, prevede che lo stesso debba essere specificamente indicato per iscritto. Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. Per questo motivo, il collaboratore che ritenesse inadeguato il compenso pattuito, può sempre ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenere la condanna del suo committente a corrispondergli un corrispettivo adeguato.

In questa prospettiva, il collaboratore può far riferimento alla natura e alla durata del progetto, prendendo come parametro le remunerazioni dei compensi corrisposti per analoghe prestazioni autonome. Inoltre, si può ritenere che il collaboratore possa prendere come parametro anche le retribuzioni previste dal CCNL applicabile al suo committente e che facciano riferimento a personale che svolga mansioni analoghe. Infatti, si deve ritenere che la remunerazione di un collaboratore a progetto non possa essere, almeno di regola, inferiore a quanto percepito da un lavoratore subordinato che svolga mansioni analoghe.

E' sufficientemente dettagliato un progetto che faccia esclusivamente riferimento al tipo di attività da compiere?

Un contratto a progetto che faccia semplicemente riferimento al tipo di attività da compiere, e dunque una formulazione generica del progetto (ad es. inserimento dati), non è pertanto conforme al modello legale; il lavoratore avrà quindi la possibilità di chiedere al Giudice del Lavoro la conversione del rapporto in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Infatti, una simile definizione, lungi dal rappresentare il progetto, si limita a descrivere la mansione attribuita al lavoratore, del tutto svincolata dall'obiettivo che si intende raggiungere e dalle attività preparatorie e funzionali a quell'obiettivo. In buona sostanza, indicare le mansioni senza riferirle a un obiettivo significa consentire al datore di lavoro di utilizzare la prestazione lavorativa per soddisfare proprie esigenze variabili, mutevoli e indeterminate, il che contrasta con la riconducibilità dell'attività lavorativa a un progetto specifico e individuato.



martedì 10 maggio 2016

Contratti di collaborazione: indennità di disoccupazione entro il 12 luglio


Estesa a tutto il 2016 l'operatività dell'indennità di disoccupazione DIS COLL da richiedere entro il 12 luglio 2016 per chi è già disoccupato. Le domande che si riferiscono a cessazione di collaborazioni avvenute tra il 1° gennaio e il 5 maggio 2016 vanno inviate all'Inps entro il 12 luglio. Per gli eventi che si verificano da oggi, invece, la domanda va presentata entro 68 giorni dalla fine del rapporto.

La circolare 74/2016 pubblicata dall’INPS ha fornito le indicazioni applicative  riguardanti la Dis-Coll, ossia l'indennità di disoccupazione a beneficio dei collaboratori, anche a progetto, ma senza partita Iva che perdono involontariamente l'occupazione. Da quest'anno il sussidio viene riconosciuto anche ai collaboratori della pubblica amministrazione, a patto che, come tutti gli altri, siano iscritti alla gestione separata dell'Inps in via esclusiva, mentre, sempre degli iscritti alla gestione separata.

Sono esclusi  dalla categoria dei destinatari gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. Sono altresì esclusi dalla tutela dell’indennità DIS COLL gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio.

L’indennità DIS COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. Ai fini del calcolo della durata della prestazione, non sono computati i “periodi contributivi” che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS COLL .

Per la fruizione dell’indennità DIS COLL i lavoratori con contratto di collaborazione devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto a pena di decadenza di sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione.

L’indennità di disoccupazione DIS COLL spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, la prestazione DIS COLL spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Per poter chiedere il contributo è necessario lo stato di disoccupazione e almeno tre mesi di contribuzione alla gestione separata nel periodo che, per quest'anno, parte dal 1° gennaio 2016 fino al momento in cui è terminata la collaborazione.

La durata della Dis-coll è metà dei mesi di contribuzione validi nel periodo preso in considerazione, tenuto conto anche delle frazioni di mese, ma non può in alcun caso superare i 6 mesi. L'importo, invece, è pari al 75% del reddito medio imponibile ai fini previdenziali derivante dalla collaborazione se il valore che si determina non è superiore a 1.195 euro, altrimenti è pari a 1.195 più il 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.195 euro, ma comunque non può superare i 1.300 euro. In ogni caso, a partire dal quarto mese l'importo si riduce del 3% ogni mese.

Soprattutto in questo secondo anno va ricordato che, in base a una delle regole da rispettare per il calcolo della durata, i periodi di contribuzione già utilizzati per una indennità precedente non sono utili per quella successiva. Così, per esempio, se l'anno scorso si è fruito di una Dis-coll sulla base dei contributi versati nel 2015, il medesimo periodo non è utile quest'anno per calcolare la durata di una eventuale nuova indennità. Se l'anno scorso si sono “valorizzati” i mesi da gennaio a giugno, per ipotesi, poi si è fruito di 3 mesi di Dis-coll e quindi si è ripreso a lavorare, quest'anno il periodo gennaio-giugno 2015 non è valido per calcolare la durata dell'indennità in caso di perdita del lavoro, ma si dovrà tener in considerazione solo i mesi successivi.

Il beneficio decade dall’indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei casi di seguito elencati:

perdita dello stato di disoccupazione;

non regolare partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai centri per l’impiego;

nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;

inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all’INPS entro trenta giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda;

titolarità di trattamenti pensionistici diretti;

acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che non si scelga per l’indennità DIS COLL.


sabato 1 agosto 2015

Sostegno ai giovani talenti domande entro il 21 settembre


Pubblicato sul sito web del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale il bando pubblico per il “Sostegno ai giovani talenti”, ai sensi della legge n. 241/1990, volto a promuovere un piano di azioni di sostegno all'innovazione sociale e tecnologica delle nuove generazioni.

Le azioni progettuali, a pena di esclusione, devono avere come destinatari diretti giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni. Il target di riferimento deve essere precisamente definito nella proposta progettuale attraverso l’indicazione del numero di giovani su cui si intende agire direttamente ed il contesto sociale di intervento.

A chi si rivolge?
Con questo Avviso si intende promuovere e sostenere il talento e la creatività dei giovani, attraverso il finanziamento di iniziative nel campo dell’innovazione tecnologica. L’Avviso è indirizzato ad enti e organizzazioni del Terzo settore, singoli o associati in ATS (Associazione Temporanea di Scopo).

Come e quando presentare i progetti?
La presentazione dei progetti dovrà avvenire telematicamente attraverso una procedura informatizzata già espletata nelle “Linee guida per la presentazione dei progetti” che sono parte integrante del presente Avviso.

I progetti potranno essere presentati a partire dal 20 luglio 2015 e fino alle ore 18,00 del 21 settembre 2015. Per qualsiasi informazione il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale invita a inviare i quesiti all'indirizzo email gestioneavvisi@serviziocivile.it indicando nella voce “Oggetto” l’articolo o gli articoli dell’Avviso sui quali si richiedono chiarimenti. Le risposte a quesiti saranno pubblicate in una apposita sezione FAQ raggiungibile da questa pagina del sito.

Destinatari: l’Avviso è indirizzato ad enti e organizzazioni del Terzo Settore, singoli o associati in ATS (Associazione Temporanea di Scopo).

Modalità di adesione: i progetti devono essere presentati per via telematica, secondo le “Linee guida per la presentazione dei progetti” contenute nell’Avviso pubblico.

In conclusione possono presentare la Proposta di Progetto, in qualità di proponente singolo o di soggetto capofila dell’ATS, esclusivamente le organizzazioni, che si siano costituite, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, da almeno 5 anni, e rientranti in una delle seguenti categorie:

Associazioni di promozione sociale (di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383);

Cooperative sociali (di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381);

Organizzazioni di volontariato (di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266);

Fondazioni;

Enti morali, Enti ecclesiastici e Associazioni la cui ordinaria attività e le cui finalità istituzionali non siano incompatibili con le finalità del presente Avviso.



domenica 14 giugno 2015

Consiglio Europeo: opportunità di tirocinio per 5 mesi UE a partire da febbraio 2016



Il Consiglio dell'Unione Europea offre 100 tirocini retribuiti della durata di 5 mesi nel 2016, le domande devono essere inviate  entro il 31 agosto 2015.

Gli interessati devono - entro il termine di presentazione delle domande - aver completato almeno la prima parte degli studi universitari e avere un certificato di laurea o equivalente.

I tirocini sono divisi in 2 diversi periodi, ciascuna della durata di cinque mesi:
• 1 febbraio - 30 Giugno (primo periodo);
• 1 Settembre - 31 gennaio (secondo periodo).

Viene richiesta la conoscenza del francese o dell’inglese, e una qualifica in una delle seguenti materie: diritto, scienze politiche, relazioni internazionali, studi europei, economia.
Ma l’istituzione europea ricerca anche tirocinanti con qualifiche in altri campi, come ad esempio: traduzione, risorse umane, comunicazione, studi di istruzione, informatica, progettazione grafica, multimedia, tecnologia agraria, ingegneria biochimica, la salute e la sicurezza alimentare, gestione dell'energia, ambiente, ingegneria aerospaziale.

Non saranno accettate domande presentate da persone che hanno già svolto tirocini per più di 8 settimane (retribuito o meno), in una delle istituzioni o degli organi comunitari.

Le candidature per i tirocini retribuiti devono essere presentate per via elettronica tra giugno e agosto dell'anno precedente il tirocinio.

Il modulo di candidatura è disponibile in francese e in inglese. Per presentare la propria candidatura è necessaria una conoscenza approfondita di una delle due lingue.

Tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo indicato nel profilo elettronico. I candidati sono pregati di aggiornare il profilo in caso di modifica dell'indirizzo. Tale indirizzo sarà utilizzato sia nell'offerta di tirocinio sia per il trattamento amministrativo del fascicolo e sarà considerato il luogo di assunzione.

Le e-mail dall’Ufficio tirocini spesso finiscono nella cartella "spam" di Gmail, Hotmail e di vari altri tipi di account di posta elettronica. Si prega di controllare la cartella "spam" regolarmente per i messaggi in arrivo dal "bureau de stages" (stages@consilium.europa.eu). Si prega inoltre di accertarsi di fornire un numero telefonico di contatto nel modulo di candidatura, in modo di permetterci di entrare in contatto in caso di necessità.

Le candidature online convalidate saranno esaminate in ottobre. I candidati selezionati per il primo periodo verranno contattati al più tardi nel mese di dicembre, i candidati selezionati per il secondo periodo verranno contattati in gennaio.

I candidati non prescelti saranno informati per posta elettronica o tramite il loro account EPSO alla fine di gennaio 2016 (per i tirocini con inizio nel febbraio) e alla fine di marzo 2016 (per i tirocini con inizio a settembre).

I candidati prescelti riceveranno un'offerta tramite posta elettronica in cui saranno indicati il periodo del tirocinio e il dipartimento a cui saranno assegnati. Una volta accettata l’offerta, essi saranno invitati a presentare tutti i documenti giustificativi, in particolare:
copia leggibile del passaporto o della carta d'identità;

copia dei diplomi o certificati ufficiali;

una prova o una dichiarazione motivata relativa alla conoscenza delle lingue indicate nel modulo di candidatura e, ove necessario, una prova dell’esperienza professionale,

Dopo la convalida, l’Ufficio tirocini invierà ai candidati prescelti un contratto di tirocinio.

Qualsiasi altro documento facoltativo a sostegno della candidatura per un tirocinio, ad esempio referenze, può essere inviato unitamente ai documenti giustificativi.

I documenti giustificativi non devono essere inviati quando si effettua la candidatura online. Essi saranno richiesti se vi sarà un'offerta di tirocinio. In caso di mancata presentazione del fascicolo completo i candidati prescelti non saranno ammessi. Il candidato dovrà fornire prova di tutte le informazioni indicate nel modulo di candidatura (istruzione, esperienza professionale, conoscenza delle lingue). Occorre pertanto includere nel formulario di candidatura solo le informazioni per cui si dispone di documenti giustificativi.

È opportuno conservare una copia di tutti i documenti inviati all'Ufficio tirocini. I candidati sono pregati di non inviare gli originali dei certificati di laurea.

Tutte le domande devono contenere:
il modulo di candidatura debitamente compilato
il curriculum vitae
una lettera di motivazione
una copia del passaporto o della carta d'identità
un attestato ufficiale dell'istituto d'insegnamento superiore frequentato che certifichi l'obbligo, per il candidato, di effettuare un tirocinio nel quadro del corso di studi o per poter accedere all'esercizio di una professione, o la necessità di effettuare ricerche ai fini della tesi o di un dottorato
copia dei diplomi o certificati ufficiali
prova dell'esperienza professionale (ove richiesta)
una prova o una dichiarazione motivata relativa alla conoscenza delle lingue indicate nel modulo di candidatura.

Nel fascicolo è inoltre possibile includere documenti giustificativi facoltativi quali referenze.

È opportuno conservare una copia di tutti i documenti inviati all'Ufficio tirocini. I candidati sono pregati di non inviare gli originali dei certificati di laurea.
Il fascicolo di candidatura completo deve essere inviato tramite posta elettronica in formato PDF:
Invia la candidatura

Indirizzo indicato nel profilo

Tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo indicato nel modulo di candidatura. I candidati sono pregati di informare l'Ufficio tirocini tramite posta elettronica in caso di modifica dell'indirizzo. Tale indirizzo sarà utilizzato sia nell'offerta di tirocinio sia per il trattamento amministrativo del fascicolo e sarà considerato il luogo di assunzione.

I candidati prescelti riceveranno un'offerta tramite posta elettronica in cui saranno indicati il periodo del tirocinio e il dipartimento in cui questo si svolgerà. Se l'offerta è accettata, l'Ufficio tirocini invierà il contratto.

I candidati esclusi verranno informati tramite posta elettronica al termine della procedura di selezione. È possibile presentare una nuova candidatura nel corso del periodo di assunzione successivo.




domenica 10 maggio 2015

Lavoro stagionale 2015 via alle domande



Via libera all'ingresso in Italia di 13 mila stagionali extracomunitari, che verranno impiegati in agricoltura o nel settore turistico alberghiero. Gli ingressi previsti dal Decreto flussi 2015 e i paesi di provenienza. Invio delle domande da oggi 8 maggio 2015  fino alle 24 del 31 dicembre, i datori di lavoro possono presentare le domande di assunzione.

Secondo il decreto flussi pubblicato in Gazzetta Ufficiale, i lavoratori potranno arrivare da: Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea del Sud, Egitto, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia.  Indipendentemente dalla cittadinanza, potranno però arrivare anche lavoratori che sono stati qui negli anni passati.

Per 1500 lavoratori che in passato sono già entrati in Italia per almeno due anni consecutivi,  è previsto anche il rilascio di un nulla osta all'ingresso pluriennale. Questo permetterà loro, nei prossimi anni, di essere chiamati in Italia appena servono, senza aspettare la pubblicazione del decreto flussi. In una circolare congiunta dei ministeri dell'Interno e del Lavoro ci sono ulteriori dettagli.

Le domande di assunzione si presentano online, attraverso il sito del ministero dell’Interno https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/. I datori di lavoro possono rivolgersi alle associazioni di categoria,  oppure fare da soli.

Rispetto all'anno passato ci sono 2.000 quote in meno disponibili, riduzione motivata “sulla base dei dati relativi agli ingressi per motivi di lavoro stagionale registrati nel 2014, che hanno evidenziato una differenza tra la quota autorizzata e la sua effettiva utilizzazione”.

Nell'ambito della quota di 13.000 unità, 1.500 ingressi sono riservati ai nulla osta stagionali pluriennali, per i lavoratori che abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro può presentare richiesta di nulla osta pluriennale.

I periodi di lavoro pregresso non devono essere necessariamente quelli precedenti la presentazione della domanda.

Il datore di lavoro deve richiedere allo Sportello Unico per l'Immigrazione il rilascio del nullaosta al lavoro pluriennale, utilizzando il modulo appositamente predisposto.. Uno dei principali vantaggi  è quello di consentire al lavoratore  di fare ingresso in Italia l’anno successivo indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche collegandosi al sito al sito internet del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it), registrandosi e compilando il modulo di domanda C –stag.

Vediamo le offerte di lavoro

Ormai stiamo entrando nel periodo di boom delle offerte di lavoro per l'estate 2015! Visto che mancano pochi mesi all'inizio dell'estate i datori di lavoro si stanno mobilitando sempre di più per cercare personale per la stagione estiva 2015.

Come ogni anno le assunzioni avvengono soprattutto nel settore turistico, alberghiero e della ristorazione.

Le figure più richieste? Certamente gli animatori e il personale per la gestione dei villaggi turistici, ma non solo.

- School Vacation cerca 60 accompagnatori per vacanze studio negli Stati Uniti, in Canada, in Gran Bretagna, in Irlanda e a Malta.

- Valtur cerca centinaia di cuochi, istruttori sportivi, receptionist, baristi e pasticceri per villaggi turistici in tutta Italia! Per vedere le posizioni aperte visitate il sito dell'azienda.

- Animation Tourism Service cerca 150 animatori turistici, bagnini, istruttori, ballerini, cantanti e animatori polivalenti per villaggi in Italia e all'estero. E' possibile candidarsi entro il 31 maggio. Per tutte le info su questa opportunità leggere l'annuncio di lavoro.

- StarSwiss ricerca 900 figure per villaggi turistici Alpitour alle Maldive, Caraibi, Tanzania; Tunisia, Grecia, Spagna e in altre località del mondo. Si cercano animatori, istruttori sportivi, chef, responsabili dell'assistenza ai clienti, fotografi, intrattenitori e altro ancora. Per saperne di più leggi l'articolo su questa opportunità di lavoro.

- Bluserenza S.p.a. cerca responsabili e personale per tutti i reparti in villaggi turistici 4 stelle situati in Abruzzo, Calabria, Sicilia, Sardegna, Puglia e Piemonte. Per  candidarsi visitare la pagina Lavora con noi sul sito dell'azienda.

- Personale villaggi turistici: l’azienda I Grandi Viaggi cerca giovani fra i 18 e i 32 anni, con cittadinanza di uno stato membro dell’UE e con la disponibilità a viaggiare e a lavorare per un periodo di almeno 3 mesi. Si cercano ragazzi e ragazze per ricoprire i ruoli di animatori, tecnici dello spettacolo, istruttori e responsabili sportivi, e addetti e responsabili boutique ed escursioni. Potete trovare tutti i dettagli dell’offerta e le info per candidarvi sul sito di I Grandi Viaggi.

- Club Med cerca animatori, cuochi, camerieri, baristi, addetti alla reception, istruttori sportivi e tecnici dello spettacolo per villaggi turistici e strutture alberghiere. E’ stato organizzato un tour di selezioni per i prossimi mesi. Se siete interessati potete trovare maggiori informazioni sulle figure ricercate e su come partecipare ai recruitment days sulla pagina delle offerte di lavoro per l’estate 2015 di Club Med.



domenica 10 agosto 2014

Assunzioni agevolate di disoccupati in base alla circolare INPS 98/2014



Agevolazioni INPS per assunzioni, stabilizzazioni o proroghe effettuate nel 2012 per particolari tipologie di disoccupati che versino in situazioni particolari ossia fra coloro che hanno più di 50 anni - relative all’anno 2012. Si tratta del beneficio contributivo previsto nel 2010 (commi 134, 135 e 151, articolo 2, legge 191/2009), prorogato per il 2011 e 2012 (legge 183/2011).

Quest’ultima proroga è diventata operativa nel gennaio 2014, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo del Ministero del Lavoro (n. 75866 del 2 settembre 2013).

Ebbene, ora la nuova circolare INPS n. 98 del 6 agosto 2014 comunica alle aziende beneficiarie che devono presentare domanda entro il 30 settembre, fornendo le regole per le diverse tipologie di assunzioni agevolate.

In modo particolare le agevolazioni riguardano:

Le assunzioni di cittadini ultra cinquantenni beneficiari di indennità di disoccupazione o le trasformazioni a tempo indeterminato che hanno generato un incentivo contributivo con una aliquota pari a quella prevista per gli apprendisti (10%). L’agevolazione non è erogabile oltre il 31 dicembre 2012 e la durata massima del bonus in caso di proroga del contratto a termine è stata calcolata per un massimo di 12 mesi. Gli euro disponibili sono 769.453.

La prosecuzione di rapporti già instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o disoccupati (il requisito previsto era di essere un “over 50 con almeno 35 anni di contributi) generava un incentivo contributivo fino al diritto al pensionamento e comunque non oltre il 2012. L’agevolazione consisteva nella contribuzione pari a quella prevista per gli apprendisti (10%). Gli euro disponibili sono 37.506.

Le assunzioni a tempo indeterminato di beneficiari di indennità di disoccupazione o di disoccupazione edile generavano, semprefino al 31 dicembre 2012, una agevolazione mensile pari all’indennità che sarebbe spettata al lavoratore per ogni mensilità residua a quelle già percepite, con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa.

Il beneficio spetta per l’assunzione, trasformazione del contratto da determinato a indeterminato o per la proroga del determinato. Se il contratto è stata stipulato dopo il 18 luglio 2012 (entrata in vigore della legge 92/2012 di riforma del lavoro), l’agevolazione spetta solo se vengono rispettate le norme relative al diritto di precedenza del lavoratore assunto o di un altro. In caso di proroga a tempo determinato di un contratto già agevolato, il beneficio spetta per 12 mesi. Lo stanziamento 2012 per coprire la misura rivolta agli over 50 è pari a 769mila 453,38 euro.

Prolungamento della riduzione contributiva (con quota da apprendista) per i datori di lavoro che prorogano il rapporto di lavoro con dipendenti già in forze, precedentemente assunti dalle liste di mobilità o mentre percepivano l’indennità di disoccupazione, che abbiano almeno 50 anni di età e 35 di contributi.

Se il lavoratore è stato assunto dalle liste di mobilità l’agevolazione spetta: se è meramente proseguito nel 2012 un rapporto per il quale il beneficio era scaduto a fine 2011 o nel 2012; se è stato prorogato nel 2012 un contratto a termine oltre i 12 mesi previsti dall’articolo 8, comma 2, della legge 223/1991.

Se la proroga riguarda un lavoratore assunto nel 2010 o 2011, titolare di indennità di disoccupazione, il beneficio spetta se: è meramente proseguito nel 2012 un rapporto per il quale il beneficio era scaduto a fine 2011; se è stato prorogato, con decorrenza 1 gennaio 2012, un rapporto per il quale il 31 dicembre 2011 erano scadute le riduzioni contributive; se è stato trasformato a tempo indeterminato, con decorrenza 1 gennaio 2012, un contratto a termine instaurato nel 2010 o nel 2011 per il quale l’agevolazione era scaduto il 31 dicembre 2011.

In tutti questi casi, il prolungamento della riduzione contributiva spetta oltre la scadenza originaria (18 mensilità), fino alla maturazione del diritto alla pensione oppure fino al 31 dicembre 2012. Risorse stanziate: 37mila 506,17 euro.

Contributo mensile previsto dalla finanziaria 2010 (legge 191/2009, articolo 2, comma 151), per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari o del trattamento speciale di disoccupazione edile. Il beneficio consiste in un incentivo pari all’indennità residua (e comunque non oltre il 31 dicembre 2012) ed è erogato come conguaglio con le somme dovute dalle imprese a titolo di contributi previdenziali e assistenziali. Spetta per le assunzioni a tempo indeterminato nel 2012 e per la trasformazione a tempo indeterminato nel 2012 di un contratto a termine. Se l’assunzione o proroga è successiva al 18 luglio 2012 bisogna rispettare i diritti di precedenza per la riassunzione. Risorse stanziate: 794mila 629 euro.

Presentazione domande

Allo scopo di accedere ai benefici, i datori di lavoro interessati dovranno presentare la domanda, contenente una dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” disponibile sul sito Inps seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

L’invio dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo alla data di pubblicazione della presente circolare (30 settembre 2014); è necessario che i datori di lavoro presentino le domande nel termine indicato, anche qualora le stesse fossero già state erroneamente presentate.

In tutti i casi, l’INPS verifica che le risorse stanziate siano sufficienti a coprire tutte le richieste. Nel caso in cui non lo siano, l’agevolazione viene concessa con precedenza in base all’ordine cronologico di assunzione, proroga, o trasformazione del contratto. In caso di mera prosecuzione del contratto si fa riferimento alla scadenza dell’agevolazione originaria o, se più recente, alla maturazione dei 35 anni di contributi. Le graduatorie verranno pubblicate entro il 31 ottobre 2014.

giovedì 22 agosto 2013

Lavorare nei Servizi segreti domande fino al 31 ottobre 2013




La corsa per lavorare nei Servizi segreti italiani si è aperta il 1 luglio 2013 e si chiuderà il 21 ottobre prossimo, a due mesi dalla scadenza sono già tantissimi i curricula inviati al sito web del Comparto intelligence.

Si è aperta la possibilità per i giovani di entrare nei Servizi segreti italiani e difendere la Repubblica.

Al sito del Comparto intelligence si può inviare il proprio curriculum online cliccando sulla sezione 'Lavora con noi'. Dopo aver inserito i dati personali, e confermato l'indirizzo di posta elettronica per le eventuali comunicazioni, il candidato riceve una mail con la password necessaria per completare la registrazione.

I Servizi di sicurezza sono alla ricerca di specialisti soprattutto nei settori cyber defence, intelligence economico-finanziaria e intelligence energetica. Ma sono anche tanti coloro che hanno inviato il proprio curriculum provenendo non dal bacino delle Università (giovani laureati) ma da quello della pubblica amministrazione, non solo forze dell’ordine e di polizia. Una volta inseriti i dati personali, e confermato l’indirizzo di posta elettronica per le eventuali comunicazioni, il candidato riceve una mail con la password necessaria per completare la registrazione. Le domande saranno prese in considerazione fino al 31 ottobre.

Il nuovo portale dei Servizi Segreti, è stato presentato il 18 giugno scorso. Nel 2009, quando l'esperimento fu lanciato, alla sezione 'Lavora con noi' dell'intelligence arrivarono 20.000 richieste di giovani motivati a lavorare in diversi contesti per garantire la sicurezza dello Stato e per difendere gli interessi vitali della Repubblica dalle minacce globali interne ed esterne.

«Sono arrivati a 20.000 – dicono fonti dell’intelligence italiana- i click degli utenti che ogni giorno navigano sul nuovo portale» dei Servizi Segreti 2.0, presentato il 18 giugno scorso. ''Questa procedura non è un concorso pubblico, ma ha l’obiettivo di creare di un bacino di professionisti tra i quali attingere per future selezioni'.


sabato 25 maggio 2013

Inps: contributo per servizi all’infanzia per gli anni 2013-2015

Da giovedì 16 maggio 2013, le strutture che forniscono servizi per l’infanzia, sia pubbliche sia private accreditate con la rete pubblica, possono presentare domanda di adesione alla misura sperimentale introdotta dalla legge sulla riforma del lavoro che prevede – per gli anni 2013-2015 – la facoltà, per la madre lavoratrice, di chiedere la corresponsione di un contributo da utilizzare per i servizi per l’infanzia offerti dalla rete pubblica o dai servizi privati accreditati.

La domanda deve essere presentata all’Inps dalla struttura o dagli intermediari abilitati (consulenti del lavoro e associazioni di categoria provviste di delega) esclusivamente per via telematica, utilizzando i servizi accessibili dal sito dell’Inps tramite PIN dispositivo, secondo i termini e le modalità contenuti nel bando pubblicato nella sezione Avvisi e Concorsi del portale Inps.

Per una corretta presentazione della domanda, oltre alle informazioni relative alla conformità della struttura ed alla normativa prevista dalla legge, è necessario essere in possesso del PIN per l’accesso ai servizi online e dei dati per ricevere il pagamento del servizio: codice IBAN, nome della banca, indirizzo, numero civico e CAP della filiale della banca, riferimento del titolare del conto corrente (ragione sociale oppure nome e cognome).

Una volta formato l’elenco delle strutture, l’ente di previdenza pubblicherà il bando per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia cui potranno partecipare le madri lavoratrici interessate.

Per il triennio 2013-2015, la norma prevede che la lavoratrice, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, abbia diritto ad un contributo per i servizi di baby sitting o per asili d’infanzia pubblici o privati accreditati.

Possono accedere le madri (anche adottive o affidatarie) lavoratrici dipendenti o iscritte alla gestione separata, per i bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia) o con data presunta del parto entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.

Le iscritte alla gestione separata INPS (quindi, anche le libere professioniste), non devono essere iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria, o pensionate (cioè tenute al versamento della contribuzione in misura piena).

La lavoratrice può accedere al beneficio anche per più figli (una domanda per ciascuno) e come gestante (per gravidanza gemellare, una domanda per ogni nascituro), purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.

Il contributo può essere richiesto anche da chi ha già usufruito in parte del congedo parentale.

Escluse:
lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati.
lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del dl 223/2006, convertito dalla legge 248/2006.

Il contributo è pari a 300 euro mensili. Per le dipendenti, è utilizzabile per un massimo di sei mesi, per le autonome per tre mesi. Va utilizzato negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio. I mesi non devono essere necessariamente continuativi.

Il contributo è un’alternativa al congedo parentale (al quale quindi si rinuncia). La fruizione del beneficio è legata alla disponibilità di giornate di congedo parentale. Il mese non è frazionabile, mentre nel congedo parentale lo è.

Se quindi la lavoratrice usufruisce di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile.

Le lavoratrici con contratto di lavoro a tempo parziale possono fruire del contributo in misura proporzionata alla ridotta prestazione lavorativa.

Il contributo asilo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati viene attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta. Quest’ultima deve presentare la documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 300 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

Il voucher baby sitting viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro (art.72 del Dlgs 276/2003): quindi l’Inps erogherà 300 euro in voucher per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

I voucher, sono cartacei, vanno ritirati presso la sede INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza (clicca per trovare la tua sede Inps). Possono essere ritirati in un’unica soluzione, solo in parte, o con cadenza mensile.

Prima dell’inizio del servizio di baby sitting, la madre deve effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando il proprio codice fiscale, quello della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:
Contact center Inps/Inail, al numero 803164, gratuito da telefono fisso, oppure allo 06164164, da cellulare con tariffazione a carico dell’utenza chiamante.

Numero di fax gratuito INAIL 800657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL.
Il sito web Inail, Sezione Punto cliente. La sede INPS.
Vanno poi comunicate tutte le eventuali variazioni.

Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice consegna i voucher alla baby sitter debitamente compilati e firmati. La baby sitter riscuote il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti, convalidati con la propria firma, presentandoli presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento, entro 24 mesi dalla data di emissione del voucher.

Se rinuncia dopo aver già ritirato i voucher, quelli non ancora fruiti potranno essere restituiti, alla sede INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento.

Siccome il contributo, come detto, è divisibile solo per frazioni mensili, in caso di rinuncia la lavoratrice deve restituire voucher in misura pari a 300 euro o a multipli di 300 euro: significa che, se per esempio la madre ha ottenuto 600 euro di voucher (due mesi), e li ha utilizzati solo per 310 euro, non potrà chiedere di recuperare il secondo mese di congedo parentale, in quanto l’utilizzo di voucher per un importo superiore a 300 euro si colloca nella seconda mensilità che non può essere frazionata in giorni.

La restituzione dei voucher è necessaria, altrimenti non è valida la rinuncia al beneficio (che quindi non si trasforma in ulteriori mesi di congedo parentale). E’ l’Inps che comunica al datore di lavoro la riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio e, in seguito, le eventuali rinunce.

domenica 5 maggio 2013

Inps circolare 48 del 2013, calcolo mensile per il voucher figli


L'Inps ha pubblicato la Circolare n. 48 del 2013 con cui specifica le istruzioni operative per richiedere l’assegnazione dei benefici e dei voucher previsti dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012), nell’ambito degli interventi volti a favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro.

Come già scritto nell’articolo che le mamme possono avere un voucher di 300 euro , il contributo è erogato per un periodo massimo di sei mesi.

Adesso analizziamo il calcolo mensile per l’importo dovuto.
L’importo del contributo è di 300,00 euro mensili. È erogato per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.
Si precisa che per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità.

Ne consegue che se la lavoratrice, a titolo esemplificativo, ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita.

Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi.

È opportuno per datori e lavoratrici interessate, conoscere i dettagli del beneficio e della procedura d'accesso.

L'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 92/2012, introduce per il triennio 2013-2015, la possibilità per la madre lavoratrice di chiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per acquistare servizi di baby sitting, o un contributo per far fronte ai costi della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da usare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi.

Il decreto del 22 dicembre 2012 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Economia, ha definito i criteri di accesso e le modalità d'uso del contributo. L'erogazione terrà conto (articolo 10) del limite di spesa di 20 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015.

La circolare Inps n. 48 del 28 marzo 2013 ha indicato le modalità e la tempistica dell'accesso alla prestazione, che la madre lavoratrice potrà ottenere presentando domanda, esclusivamente con modalità telematiche, allo stesso Istituto di previdenza.

L'aiuto previsto per le madri lavoratrici consiste nella corresponsione di voucher per acquistare servizi di baby-sitting o di un contributo per far fronte ai costi della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. Questi contributi sono utilizzabili in alternativa al congedo parentale previsto dall'articolo 32, comma 1, del Dlgs 151/2011.


Tale contributo può essere richiesto anche se la lavoratrice ha già usufruito in parte del congedo parentale. Per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità.

Ne consegue che se la lavoratrice ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile.

Al beneficio possono accedere solo le madri, anche adottive o affidatarie, sia lavoratrici dipendenti, sia iscritte alla gestione separata, con riferimento ai bambini già nati (o entrati in famiglia, in Italia) o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.

Per quanto riguarda la gestione separata, sono destinatarie della tutela tutte le lavoratrici, comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte a un'altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, e dunque tenute al versamento della contribuzione in misura piena.

Sono escluse le lavoratrici autonome iscritte a un'altra gestione, come coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.

In caso di parto plurimo, la lavoratrice madre può presentare una domanda per ciascun figlio, anche come gestante che, in caso di gravidanza gemellare, potrà presentare domanda per ogni nascituro, purché per ciascun figlio ricorrano i requisiti previsti. Quanto, invece, alla partecipazione alla spesa per l'asilo nido, il contributo è devoluto direttamente alla struttura, pubblica o privata, che intendendo aderire alla misura, sarà iscritta in un registro ad hoc, consultabile dalle lavoratrici interessate. Per l'iscrizione al registro le strutture scolastiche devono accreditarsi presso l'Inps, di Pin dispositivo (che si differenzia dal Pin «online», il cui rilascio avviene senza che l'utente si sia recato in sede per farsi riconoscere di persona o abbia inviato copia del documento di riconoscimento) e presentando la domanda telematica all'Istituto.

martedì 2 aprile 2013

Dal 2013 le mamme possono avere un voucher di 300 euro


L'Inps ha pubblicato Circolare n. 48 del 2013 con cui specifica le istruzioni operative per richiedere l’erogazione dei benefici e dei voucher previsti dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012), nell’ambito degli interventi volti a favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro.

Infatti, per le neo mamme che lavorano arrivano i voucher per pagare nido o baby sitter il voucher sarà pari a 300 euro al mese per un massimo di sei mesi (fino a esaurimento del fondo di 20 milioni).

È prevista la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero un contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, come ha stabilito la Circolare n. 48/2013 che riprende l'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, che possono essere utilizzati negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità ed in alternativa al congedo parentale di cui all’art. 32, co. 1, decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151.

Tale contributo può essere richiesto anche se la lavoratrice ha già usufruito in parte del congedo parentale.
Per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità.

Ne consegue che se la lavoratrice ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile.

Poiché la fruizione del beneficio è legata alla disponibilità di giornate di congedo parentale in da parte della madre, si ricorda che per le controversie in materia di congedo parentale per i lavoratori dipendenti, è possibile proporre, nei termini di legge, ricorso al Comitato Provinciale Inps.

Lo possono chiederlo le lavoratrici dipendenti e quelle iscritte alla gestione separata. Le lavoratrici con contratto di lavoro a tempo parziale - part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata, mentre le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi. Il beneficio consiste in un contributo per il pagamento del servizio di baby sitting o per il pagamento di strutture eroganti servizi per l'infanzia. Nel primo caso il contributo viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro. Nel secondo caso invece attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta.

I voucher consegnati alle beneficiarie sono unicamente quelli cartacei.

I voucher, per l’importo riconosciuto, verranno ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza.

La madre lavoratrice potrà ritirare i voucher in un’unica soluzione oppure scegliere di ritirarne solo una parte o ritirarli con cadenza mensile.

La madre lavoratrice beneficiaria di più contributi per servizi di baby sitting, quando si reca in sede per ritirare i voucher deve indicare espressamente il codice fiscale del figlio per cui è concesso il beneficio.
In analogia alle modalità già in uso nell’utilizzo dei buoni lavoro, prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting la madre è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il  codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:

il contact center Inps/Inail  (tel. 803.164, gratuito da telefono  fisso, oppure, da cellulare il n. 06164164, con tariffazione  a carico dell’utenza chiamante);

il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL;
il sito www.inail.it /Sezione ‘Punto cliente’;

la sede INPS.

In caso di annullamento della prestazione per le date previste o di modifica delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all’INAIL/INPS tramite gli stessi canali.

Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice - prima di consegnare alla prestatrice i voucher – provvede ad intestarli, scrivendo su ciascun buono lavoro, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il periodo della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.

La prestatrice del servizio di baby sitting può riscuotere il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti, intestati e sottoscritti dalla committente, presentandoli all’incasso – dopo averli convalidati con la propria firma - presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento, entro e non oltre i 24 mesi dalla data di emissione del voucher.

La madre lavoratrice può richiedere la riemissione dei voucher a lei consegnati, solamente nel caso di furto o smarrimento degli stessi, presentando la denuncia effettuata alle Autorità competenti. In questo caso la Sede provvederà all’annullamento dei voucher e alla conseguente riemissione di altri voucher, sulla base di quanto previsto dal messaggio INPS n. 12082 del 4 maggio 2010.

Ricordiamo che i voucher emessi per servizi di baby sitting non possono essere oggetto di richiesta di rimborso in caso di mancato utilizzo.
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