mercoledì 21 settembre 2016

Chi ha diritto alla qualifica di dirigente?



È dirigente chi può influenzare la gestione d’impresa. La Corte di cassazione ha affermato con la sentenza 18165/2015 che il riconoscimento della qualifica dirigenziale a un funzionario che abbia svolto, in concreto, mansioni di contenuto apicale non può essere condizionato a una formale investitura da parte dei vertici aziendali. Una conclusione differente, infatti, comporterebbe violazione del principio per cui deve esservi corrispondenza tra le mansioni effettivamente svolte dal dipendente e la categoria di inquadramento.

Ha precisato la Corte che, ai fini del riconoscimento della qualifica dirigenziale, deve essere dimostrato, da parte del lavoratore, lo svolgimento di mansioni caratterizzate dalla preposizione, con ampia autonomia decisionale, a uno o più servizi che pongono il dirigente in condizione di influenzare l’attività dell’intera impresa o di una sua area rilevante. Aggiungendo che la qualifica di dirigente compete al lavoratore che, come «alter ego» dell’imprenditore, viene preposto alla direzione dell’intera organizzazione aziendale o, quantomeno, a una branca o settore autonomo di essa ed è investito di responsabilità che, in ragione dei poteri di iniziativa e discrezionalità che ne discendono, gli consente di imprimere un orientamento alla gestione complessiva dell’impresa, sia pure nell'ambito delle direttive programmatiche definite dal datore di lavoro.

In questo contesto, aggiunge la Cassazione, la figura del dirigente si differenzia dalla posizione dell’impiegato con funzioni direttive, in quanto quest’ultimo è preposto a un singolo ramo di servizio, ufficio o reparto, con poteri di iniziativa circoscritti e più limitati, dai quali derivano un corrispondente minor grado di responsabilità e la soggezione al potere di controllo del datore stesso o di un dirigente aziendale.

In tema di riconoscimento di mansioni superiori e in particolare ai fini del riconoscimento della qualifica dirigenziale, è necessario e sufficiente che sia dimostrato lo svolgimento di fatto delle relative mansioni, caratterizzate dalla preposizione ad uno o più servizi con ampia autonomia decisionale, senza che occorra una formale investitura trasfusa in una procura speciale: la richiesta di tale requisito significherebbe subordinare il riconoscimento della qualifica ad un atto discrezionale del datore di lavoro, di per sé insindacabile, con conseguente violazione del principio della corrispondenza della qualifica alle mansioni svolte.

In via teorica è valida la "clausola di riconoscimento formale" o di "investitura" aziendale, finalizzata da parte datoriale a far sì che il conferimento della qualifica di dirigente, a prescindere dalla qualità e responsabilità immanenti alle mansioni disimpegnate dal lavoratore, sia sottoposto al gradimento aziendale, infatti la qualifica non scatta se l'azienda non la riconosce all'aspirante alla categoria dirigenziale con un provvedimento formale (comunicazione, lettera o equipollente), come già sottolineato è necessario e sufficiente che sia dimostrato l'espletamento di fatto delle relative mansioni, caratterizzate dalla preposizione ad uno o più servizi con ampia autonomia decisionale e non occorre anche una formale investitura trasfusa in una procura speciale.

Il dirigente è il lavoratore che si configuri come alter ego dell'imprenditore e che sia preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale, o di una branca o di un settore autonomo di essa. Inoltre, è necessario che, ai fini del riconoscimento della qualifica in questione, il lavoratore abbia in concreto una serie di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i conseguenti poteri di iniziativa e discrezionalità, gli consentano di imprimere un indirizzo e un orientamento al governo complessivo dell'azienda e alla scelta dei mezzi produttivi. In altre parole il dirigente ha una responsabilità ad alto livello, che gli deriva appunto da quel potere di indirizzo di cui si è appena detto, ed è unicamente sottoposto all'osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro. Quindi un dirigente non può essere sottoposto a vincoli di subordinazione gerarchica nei confronti di altri dirigenti. Più precisamente, è stato affermato che vi è incompatibilità tra la qualifica di dirigente e l'esercizio di mansioni con vincolo di dipendenza gerarchica, e ciò anche nei casi di aziende caratterizzate da una complessa organizzazione e da una pluralità di dirigenti con graduazione di compiti: per la sussistenza di funzioni dirigenziali, occorre che le mansioni, per il loro corretto svolgimento, siano coordinate con quelle degli altri dirigenti e non già subordinate ad altre.

Tale affermazione preclude la strada a molti lavoratori che intendono ottenere la qualifica di dirigente, può tornare utile a quei lavoratori che, di fatto, hanno ottenuto la qualifica di dirigente, pur senza ricoprire un ruolo apicale nell'ambito della gerarchia aziendale. Infatti, costoro, in caso di licenziamento, potrebbero invocare il principio della incompatibilità tra la qualifica dirigenziale e la subordinazione ad altri dirigenti, e ciò al fine di rivendicare, nei propri confronti, l'applicabilità delle norme di legge che tutelano i licenziamenti privi di giusta causa o giustificato motivo che, come è noto, non si applicano ai dirigenti. Oppure potrebbero lamentare una dequalificazione, con conseguente richiesta di risarcimento del danno professionale.


martedì 20 settembre 2016

Agenzia per l’Occupazione (ANPAL)



L’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) è il nuovo ente che da giugno 2016 si occupa di predisporre nuove politiche di lavoro attivo per la collazione di lavoratori in cerca della prima occupazione e per la ricollocazione dei disoccupati in NASPI, in DIS-COLL per collaboratori e precari o in ASDI. link

In realtà l’Anpal gestirà il personale di Italia Lavoro e Isfol, mentre i Centri per l’impiego rimarranno assegnati alle Regioni. I programmi delle politiche attive saranno finanziati dall’FSE (Fondo Sociale Europeo). L’iscrizione all’Anpal verrà effettuata dai centri per l’impiego, durante un colloquio con il disoccupato durante il quale verrà sottoscritto anche il Patto di Servizio Personalizzato. A partire dalla data di licenziamento, o dimissioni per giusta causa, il Centro per l’Impiego ha 2 mesi di tempo per convocare il lavoratore, quindi il disoccupato ha tempo 15 giorni per presentarsi al centro per l’impiego, pena la perdita di un quarto dell’assegno di disoccupazione.

Italia Lavoro S.p.A. dovrà ora adottare il nuovo statuto che la porrà sotto il controllo dell’ANPAL quale “struttura in house” e inserirà a pieno titolo la società nella Rete nazionale dei servizi per le politiche attive del lavoro, istituita con i decreti attuativi del Jobs Act, quale suo braccio operativo a livello nazionale.

Il D.Lgs. 150/15 attuativo del Jobs Act, ha istituito, con il suo articolo 1, comma 2, la “Rete dei servizi per le politiche del lavoro” composta dai seguenti soggetti, pubblici o privati:

l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) costituita dal decreto stesso;

le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro (anch’esse istituite dal D.Lgs. 150/15);

l'INPS (relativamente alle sue competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito);

l’INAIL, per quanto attiene alle sue competenze in materia di reinserimento ed integrazione lavorativa dei disabili;

le Agenzie per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ne mercato del lavoro;

i fondi interprofessionali per la formazione continua;

i fondi bilaterali;

l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e Italia Lavoro

L’ANPAL ha le seguenti funzioni:

a. Coordinamento della gestione dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego: ciò significa che l’ANPAL avrà il compito di gestire i servizi per il lavoro, il collocamento dei disabili, le politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati, in particolare di chi beneficia di indennità di prestazioni di sostegno del reddito erogate a seguito di licenziamento involontario;

b. Definire gli standard di servizio relative alle misure introdotte dall'articolo 18 del suddetto decreto;

c. Definire le modalità operative e la misura del nuova assegno di ricollocazione e di altre misure per coinvolgere i privati accreditati;
d. Coordinamento dell'attività della rete Eures;

e. Definire nuove modalità di profilazione dei lavoratori, al fine determinarne un profilo personale di occupabilità, più in linea agli standard internazionali, costi standard per i servizi e le misure offerti;

f. Promuovere e coordinare, con l’aiuto dell’Agenzia per la coesione territoriale, programmi del Fondo Sociale Europeo e i fondi nazionali;

g. Sviluppare e gestire il sistema informativo delle politiche del lavoro, anche attraverso nuovi strumenti tecnologici atti a favorire una maggiore attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e comunicazione anche con gli altri soggetti pubblici e privati;

h. Gestire l'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro;

i. Gestione dei programmi operativi nazionali e dei progetti cofinanziati dai Fondi comunitari;

j. Definire e gestire i programmi per riallineare, qualora non siano rispettati o siano a rischio, i livelli delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro;

k. Definire nuovi incentivi per la mobilità territoriale;

l. Vigilare sui fondi interprofessionali per la formazione continua e dei fondi bilaterali;

m. Assistere le imprese nella gestione delle crisi di aziende che hanno unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni;

n. Gestire programmi di reimpiego e ricollocazione di lavoratori alle dipendenze di aziende in crisi, attraverso programmi del Fondo Europeo o sperimentali di politica attiva del lavoro;

o. Gestire il Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione.

Ciò che rileva per i cittadini è che solo con l’iscrizione all’ANPAL il disoccupato (che sia stato licenziato o che abbia rassegnato le dimissioni per giusta causa) può aver diritto alla Naspi.

L’iscrizione all’ANPAL viene effettuata dai Centri per l’Impiego, durante un colloquio con il disoccupato : dalla data di licenziamento (o dimissioni per giusta causa) il Centro per l’Impiego ha 2 mesi di tempo per convocare il lavoratore, dalla convocazione il disoccupato ha tempo 15 giorni per presentarsi al Centro per l’Impiego, pena la perdita di un quarto dell’assegno di disoccupazione.

Nel corso del colloquio al Centro per l’Impiego, il disoccupato dovrà anche sottoscrivere un patto di servizio, cioè un programma che mira al ricollocamento dello stesso nel mondo del lavoro. Fino a che il disoccupato non troverà un nuovo impiego, il suo impegno nella formazione e ricollocazione professionale viene monitorato da un tutor.

Il presidente, Maurizio Del Conte, rivelando quelle che saranno a partire da giugno le strategie sulle politiche del lavoro della nuova agenzia, a partire dalla maggiore sinergia con l’INPS, che eroga e gestisce le informazioni relative alla NASpI. Del Conte spiega che l’Anpal di preoccuperà di verificare: «Che i servizi che vengono resi ai disoccupati rispettino gli standard. Abbiamo il potere di monitoraggio e valutazione. La nostra missione più importante comunque è quella sull’assegno di ricollocazione, una vera e propria presa in carico del disoccupato. Il nostro obiettivo è fare sì che le persone si rivolgano ai centri per l’impiego perché sono utili. Deve esserci un sistema che accolga il disoccupato e lo accompagni. Una delle prime cose da fare è mettere in funzione un sistema informativo per far incontrare domanda e offerta».



lunedì 19 settembre 2016

Alternanza scuola-lavoro: come iscriversi al Registro nazionale



Il sistema duale in apprendistato, uno degli strumenti attuativi del Jobs Act pensato per promuovere la formazione dei giovani finalizzata al loro ingresso nel mondo del lavoro. Per sistema duale si intende la formazione alternata per il 50% a scuola e il restante 50% nell'ambiente di lavoro,  con l’obiettivo di rafforzare l’offerta educativa per i giovani, affinché raggiungano un maggior livello di qualificazione.

L'alternanza scuola-lavoro è prevista durante il secondo ciclo di istruzione che:

inserisce organicamente percorsi obbligatori nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado a partire dall'anno scolastico 2015/2016, indicando la durata complessiva di almeno 400 ore per gli istituiti tecnici e professionali e di almeno 200 ore per i licei;

istituisce il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, a cui si devono iscrivere le imprese, i professionisti, gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere studenti.

L'alternanza scuola-lavoro diventa così una strategia educativa dove il contesto lavorativo è chiamato ad assumere un ruolo complementare all'aula e al laboratorio scolastico nel percorso di istruzione degli studenti in modo da contribuire alla realizzazione di un collegamento organico tra istituzioni scolastiche e formative e il mondo del lavoro.

I datori di lavoro che vogliono ospitare presso le proprie strutture giovani studenti per percorsi formativi on the job devono iscriversi al Registro Nazionale per l'alternanza scuola-lavoro con modalità on-line attraverso la sezione “Profilo e compilando le informazioni richieste. Il Registro consente agli studenti della scuola di secondo grado (istituti tecnici, professionali e licei) di ricercare le imprese che offrono percorsi di alternanza scuola-lavoro ed apprendistato, con specifico riferimento sia all'attività economica prevalente, indicata con il codice Ateco, sia alla figura professionale che il datore di lavoro è disposto a formare.

La riforma scolastica prevede che ogni anno almeno 200 ore per i licei e 400 ore per gli istituti tecnici debbano essere svolte in un contesto lavorativo.

Il Registro è costituito delle seguenti componenti:

c) un’area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli Enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o Ente il Registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell’anno in cui è possibile svolgere l’attività di alternanza;

d)  una sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile a cui devono iscriversi le imprese per l’alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano i percorsi di alternanza.

I datori di lavoro disponibili ad accogliere studenti per lo svolgimento dello stage o per la stipula di un contratto di apprendistato di primo livello devono iscriversi al Registro Nazionale per l'alternanza scuola-lavoro tramite il portale www.scuolalavoro.registroimprese.it .

Quadro normativo

Il registro è stato istituito dalla legge 13 luglio 2015, n.107 (c. d. “La buona suola”) che, all'articolo 1, commi da 33 a 43 interviene sulle previgenti disposizioni e, oltre ad istituire detto registro, inserisce a regime percorsi obbligatori nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado a partire dall'anno scolastico 2015/2016, indicando la durata complessiva di almeno 400 ore per gli istituiti tecnici e professionali e di almeno 200 ore per i licei e autorizza la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Il nuovo apprendistato si basa su un modello innovativo che passa innanzitutto attraverso la ristrutturazione dell’apprendistato e delle sue caratteristiche (requisiti di accesso e modalità di regolazione della formazione): si punta così ad agire direttamente sul fronte delle imprese tramite la definizione di una nuova unione di vincoli e benefici, in grado di bilanciare meglio l’onere formativo che esse assumono.

L’altro versante è quello della riorganizzazione dei percorsi formativi nell'ambito del Sistema regionale di Istruzione e formazione professionale (IeFP) e il potenziamento delle reti di servizi interne alle strutture formative, l progetto prevede la qualificazione dei servizi di placement dei centri di formazione professionale e la sperimentazione nel biennio 2015-2017 del contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale (IeFP) o del diploma professionale nei centri di formazione professionale.






Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BlogItalia - La directory italiana dei blog