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mercoledì 28 marzo 2018

Assegno di ricollocazione dal 3 aprile 2018



Entra a regime dal 3 aprile l’assegno di ricollocazione, il contributo economico che va da 250 a 5.000 euro per i servizi per il lavoro che offrono un’opportunità di impiego ad un disoccupato che sia almeno da quattro mesi percettore di Naspi, la nuova indennità di disoccupazione, ma anche a chi rientra nelle politiche di contrasto alla povertà (nel Rei) o è in cassa integrazione straordinaria.

Si chiama  Assegno di ricollocazione  (AdR) ed è  un finanziamento che ogni disoccupato può richiedere  all'ANPAL (Agenzia nazionale delle politiche attive per il lavoro)  per avere aiuto nella ricerca di un nuovo lavoro. L'assistenza consiste in un  progetto personalizzato, sulla base del suo profilo,  che viene effettuata sia  direttamente dai Centri per l'impiego (CPI ) che da  enti privati come le Agenzie per il lavoro accreditate.

L'ANPAL ha una funzione di coordinamento dei centri per l'impiego territoriali e di gestione del sistema informativo unitario SIU ma l'erogazione dell'assegno è gestita dai Centri per l'impiego.

Il contributo non viene versato al soggetto disoccupato bensì all'ente , ma  solo se il progetto raggiunge effettivamente  l'obiettivo di una nuova occupazione.

Dal 2017 è stata attiva una sperimentazione su un campione di 30mila soggetti (non del tutto  utilizzata) e adesso si apre la possibilità di richiederlo per tutti gli aventi diritto, L assegno di ricollocazione è indirizzato alle persone disoccupate che percepiscono la Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI) da almeno quattro mesi, purché non siano:

impegnate in analoghe misure di politica attiva erogate dalle Regioni e Province autonome (solitamente tali misure sono denominate contratto/assegno di ricollocazione, accompagnamento al lavoro o dote lavoro);

coinvolte in misure di politica attiva finanziate da un soggetto pubblico (quali corsi di formazione per l'inserimento lavorativo, corsi di formazione per l'adempimento dell'obbligo formativo, tirocini extracurriculari, servizio civile);

destinatarie di un finanziamento pubblico per l'avvio di un'attività di lavoro.

A chi ci si deve rivolgere per utilizzare l'assegno di ricollocazione ? Allo scadere del 4 mese di percezione della NASPI il sistema informativo unitario dell' ANPAL dovrebbe inviare via al potenziale destinatario una comunicazione che descrive il funzionamento dell' ADR .

La persona è  libera di decidere se usufruire di questo strumento e  può fare domanda di assegno di ricollocazione:

sul sito dell'ANPAL www.anpal.gov.it  oppure al Centro per l'impiego competente (quello del domicilio del percettore indicato nella domanda NASPI ) dove può scegliere l'ente da cui farsi seguire per il progetto di ricollocazione:  può essere il Centro stesso o le agenzie del lavoro accreditate dal Ministero o la Fondazione Consulenti del lavoro.  Non è indispensabile scegliere per il progetto un ente accreditato della propria zona di residenza.

Dopo  la domanda il CPI ha 15 giorni di tempo per definire l'assegno che viene destinato al lavoratore e fissare un primo appuntamento 

In caso affermativo, il cittadino deve recarsi all'appuntamento. In questo caso, sarà sospeso il Patto di servizio Personalizzato eventualmente sottoscritto dal destinatario con il CPI al momento della dichiarazione DID.
Il progetto di ricollocazione prevede iniziative di orientamento e formazione e contatti con aziende, fino all'offerta di un lavoro coerente con la figura del lavoratore.

I passaggi  previsti sono:

primo incontro e assegnazione di un tutor;

definizione e firma del  programma di ricerca di un lavoro con la collaborazione attiva della persona disoccupata;

eventuali corsi di formazione per migliorare l'occupabilità del soggetto.

Il soggetto disoccupato è tenuto a partecipare agli incontri concordati e ad accettare l'offerta congrua di lavoro; in caso contrario verranno applicate le dovute sanzioni che vanno da una prima riduzione fino alla perdita totale della prestazione di sostegno al reddito.

Il programma dura al massimo 6 mesi, prorogabili di altri sei  per ogni periodo di fruizione della NASPI.

Per dare diritto all'effettiva erogazione dell'assegno alle agenzie per il lavoro , la ricerca di lavoro deve portare:

a un contratto a tempo indeterminato , anche in apprendistato, o a un contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi, (anche 3 mesi nelle regioni meridionali in via di sviluppo ).

Una volta che il disoccupato presenta domanda, sceglie chi eroga il servizio di assistenza: può essere un centro per l’impiego o un ente accreditato ai servizi per il lavoro. La richiesta dell’assegno è volontaria e si può presentare anche in via telematica. Il centro per l’impiego, entro 15 giorni, deve decidere se rilasciare o meno l’assegno dopo le verifiche. Se viene accettato si deve quindi elaborare il Patto di servizio personalizzato e il programma di ricerca intensivo. A quel punto il disoccupato deve ,può andare incontro a sanzioni che partono da una prima riduzione dell’assegno e arrivano alla sua perdita totale.

La somma viene intascata dal Centro per l’impiego o dall'agenzia privata per il lavoro “a risultato raggiunto”, cioè alla firma del contratto subordinato. Il disoccupato, per ottenere l’assegno, deve presentare al servizio pubblico (una novità è il coinvolgimento anche dei patronati) la dichiarazione di immediata disponibilità a lavorare, la “Did”, e richiedere la somma. Il servizio si conclude dopo 180 giorni, con una possibile proroga di altri 180 giorni in caso di assunzione con contratto di almeno sei mesi.



martedì 20 settembre 2016

Agenzia per l’Occupazione (ANPAL)



L’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) è il nuovo ente che da giugno 2016 si occupa di predisporre nuove politiche di lavoro attivo per la collazione di lavoratori in cerca della prima occupazione e per la ricollocazione dei disoccupati in NASPI, in DIS-COLL per collaboratori e precari o in ASDI. link

In realtà l’Anpal gestirà il personale di Italia Lavoro e Isfol, mentre i Centri per l’impiego rimarranno assegnati alle Regioni. I programmi delle politiche attive saranno finanziati dall’FSE (Fondo Sociale Europeo). L’iscrizione all’Anpal verrà effettuata dai centri per l’impiego, durante un colloquio con il disoccupato durante il quale verrà sottoscritto anche il Patto di Servizio Personalizzato. A partire dalla data di licenziamento, o dimissioni per giusta causa, il Centro per l’Impiego ha 2 mesi di tempo per convocare il lavoratore, quindi il disoccupato ha tempo 15 giorni per presentarsi al centro per l’impiego, pena la perdita di un quarto dell’assegno di disoccupazione.

Italia Lavoro S.p.A. dovrà ora adottare il nuovo statuto che la porrà sotto il controllo dell’ANPAL quale “struttura in house” e inserirà a pieno titolo la società nella Rete nazionale dei servizi per le politiche attive del lavoro, istituita con i decreti attuativi del Jobs Act, quale suo braccio operativo a livello nazionale.

Il D.Lgs. 150/15 attuativo del Jobs Act, ha istituito, con il suo articolo 1, comma 2, la “Rete dei servizi per le politiche del lavoro” composta dai seguenti soggetti, pubblici o privati:

l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) costituita dal decreto stesso;

le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro (anch’esse istituite dal D.Lgs. 150/15);

l'INPS (relativamente alle sue competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito);

l’INAIL, per quanto attiene alle sue competenze in materia di reinserimento ed integrazione lavorativa dei disabili;

le Agenzie per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ne mercato del lavoro;

i fondi interprofessionali per la formazione continua;

i fondi bilaterali;

l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e Italia Lavoro

L’ANPAL ha le seguenti funzioni:

a. Coordinamento della gestione dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego: ciò significa che l’ANPAL avrà il compito di gestire i servizi per il lavoro, il collocamento dei disabili, le politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati, in particolare di chi beneficia di indennità di prestazioni di sostegno del reddito erogate a seguito di licenziamento involontario;

b. Definire gli standard di servizio relative alle misure introdotte dall'articolo 18 del suddetto decreto;

c. Definire le modalità operative e la misura del nuova assegno di ricollocazione e di altre misure per coinvolgere i privati accreditati;
d. Coordinamento dell'attività della rete Eures;

e. Definire nuove modalità di profilazione dei lavoratori, al fine determinarne un profilo personale di occupabilità, più in linea agli standard internazionali, costi standard per i servizi e le misure offerti;

f. Promuovere e coordinare, con l’aiuto dell’Agenzia per la coesione territoriale, programmi del Fondo Sociale Europeo e i fondi nazionali;

g. Sviluppare e gestire il sistema informativo delle politiche del lavoro, anche attraverso nuovi strumenti tecnologici atti a favorire una maggiore attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e comunicazione anche con gli altri soggetti pubblici e privati;

h. Gestire l'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro;

i. Gestione dei programmi operativi nazionali e dei progetti cofinanziati dai Fondi comunitari;

j. Definire e gestire i programmi per riallineare, qualora non siano rispettati o siano a rischio, i livelli delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro;

k. Definire nuovi incentivi per la mobilità territoriale;

l. Vigilare sui fondi interprofessionali per la formazione continua e dei fondi bilaterali;

m. Assistere le imprese nella gestione delle crisi di aziende che hanno unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni;

n. Gestire programmi di reimpiego e ricollocazione di lavoratori alle dipendenze di aziende in crisi, attraverso programmi del Fondo Europeo o sperimentali di politica attiva del lavoro;

o. Gestire il Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione.

Ciò che rileva per i cittadini è che solo con l’iscrizione all’ANPAL il disoccupato (che sia stato licenziato o che abbia rassegnato le dimissioni per giusta causa) può aver diritto alla Naspi.

L’iscrizione all’ANPAL viene effettuata dai Centri per l’Impiego, durante un colloquio con il disoccupato : dalla data di licenziamento (o dimissioni per giusta causa) il Centro per l’Impiego ha 2 mesi di tempo per convocare il lavoratore, dalla convocazione il disoccupato ha tempo 15 giorni per presentarsi al Centro per l’Impiego, pena la perdita di un quarto dell’assegno di disoccupazione.

Nel corso del colloquio al Centro per l’Impiego, il disoccupato dovrà anche sottoscrivere un patto di servizio, cioè un programma che mira al ricollocamento dello stesso nel mondo del lavoro. Fino a che il disoccupato non troverà un nuovo impiego, il suo impegno nella formazione e ricollocazione professionale viene monitorato da un tutor.

Il presidente, Maurizio Del Conte, rivelando quelle che saranno a partire da giugno le strategie sulle politiche del lavoro della nuova agenzia, a partire dalla maggiore sinergia con l’INPS, che eroga e gestisce le informazioni relative alla NASpI. Del Conte spiega che l’Anpal di preoccuperà di verificare: «Che i servizi che vengono resi ai disoccupati rispettino gli standard. Abbiamo il potere di monitoraggio e valutazione. La nostra missione più importante comunque è quella sull’assegno di ricollocazione, una vera e propria presa in carico del disoccupato. Il nostro obiettivo è fare sì che le persone si rivolgano ai centri per l’impiego perché sono utili. Deve esserci un sistema che accolga il disoccupato e lo accompagni. Una delle prime cose da fare è mettere in funzione un sistema informativo per far incontrare domanda e offerta».



venerdì 8 gennaio 2016

Agenzia del lavoro: approvato lo statuto


Prende forma la nuova Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro istituita dal Jobs Act.

L’ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive), sono stati fatti accordi con le Regioni per il rafforzamento dei centri per l’impiego con tanto di assegno di ricollocamento, riconosciuto a chi dopo quattro mesi di NASPI non ha ancora trovato lavoro, per aiutare a trovare una nuova occupazione.

L’ANPAL coordina la nuova Rete Nazionale dei Servizi per le Politiche Attive del Territorio e coinvolge i principali enti impegnati nell’erogazione degli ammortizzatori sociali, come INPS, INAIL, le Camere di Commercio, ma anche soggetti operanti come intermediatori nel mondo del lavoro, quali scuole e università e sarà strutturata su base regionale e coadiuvata dall’INPS e INAIL, dalle Agenzie per il Lavoro e da tutti i soggetti attualmente accreditati alle attività di intermediazione, dagli enti di formazione, da Italia Lavoro e ISFOL.

Fra i compiti dell’ANPAL ci sono quello di stabilire i programmi delle politiche attive, finanziati dall’FSE (Fondo Sociale Europeo), supervisionare la Rete Nazionale, archiviare tutti i fascicoli personali dei lavoratori e tenere un albo delle agenzie private del lavoro.

Ciò che rileva per i cittadini è che solo con l’iscrizione all’ANPAL il disoccupato (che sia stato licenziato o che abbia rassegnato le dimissioni per giusta causa) può aver diritto alla Naspi.

L’iscrizione all’ANPAL viene effettuata dai Centri per l’Impiego, durante un colloquio con il disoccupato : dalla data di licenziamento (o dimissioni per giusta causa) il Centro per l’Impiego ha 2 mesi di tempo per convocare il lavoratore, dalla convocazione il disoccupato ha tempo 15 giorni per presentarsi al Centro per l’Impiego, pena la perdita di un quarto dell’assegno di disoccupazione.

Nel corso del colloquio al Centro per l’Impiego, il disoccupato dovrà anche sottoscrivere un patto di servizio, cioè un programma che mira al ricollocamento dello stesso nel mondo del lavoro. Fino a che il disoccupato non troverà un nuovo impiego, il suo impegno nella formazione e ricollocazione professionale viene monitorato da un tutor.

Nello specifico lo schema di statuto disciplina il funzionamento e definisce le competenze dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Agenzia unica per le ispezioni del lavoro), la cui istituzione è prevista dal decreto legislativo 149 del 14 settembre 2015 al fine di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva. L' Agenzia avrà la funzione di coordinare, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, svolgendo le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’INPS e dall’INAIL. L’Ispettorato ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa e contabile. Gli organi dell’Ispettorato sono: il direttore; il consiglio di amministrazione; il collegio dei revisori. Restano in carica tre anni, e sono rinnovabili per una sola volta.

Lo schema di statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro disciplina il funzionamento e definisce le competenze dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro che avrà il compito di coordinare la rete dei servizi per le politiche attive del lavoro, attuando le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali in materia di politiche attive, nonché la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale così come stabiliti dal Ministero del lavoro.

L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio.

Gli organi dell’Agenzia che restano in carica tre anni rinnovabili per una sola volta, sono:
- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Consiglio di vigilanza;
- il Collegio dei revisori.

sabato 4 gennaio 2014

Disoccupazione ASPI: nuovi moduli e le novità del messaggio 18702 del 2013



E’ una prestazione economica istituita dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola requisiti normali. E’ una prestazione a domanda erogata, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2013, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.

Spetta in presenza di uno stato di disoccupazione involontario.

L’interessato deve rendere, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

L’indennità quindi non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale.

Per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ASpI la domanda deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’INPS;
Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
Patronati/intermediari dell’Ente di Previdenza - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.

La domanda deve essere presentata entro il termine di due mesi che decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile così individuato:
a) ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro;
b) data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria;
c) data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
d) ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
e) ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
f) trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa

L'INPS ha aggiornato i moduli INPS per i lavoratori disoccupati che devono presentare la dichiarazione di immediata disponibilità necessaria per ottenere l’indennità ASpI o mini ASpI, sussidio di disoccupazione introdotto dalla Riforma Fornero (articolo 4, comma 38, legge 92/2912).

La Dichiarazione disponibilità si invia contestualmente alla richiesta di assegno e i nuovi moduli – disponibili sul sito web dell’INPS – consentono di avviare la procedura telematica anche recandosi fisicamente presso il centro per l’impiego competente per il suo domicilio. In alternativa si dichiara la propria disponibilità compilando gli appositi campi nella domanda telematica di ASpI e mini ASpI.

I centri per l’impiego si accreditano con PIN alla banca dati INPS, accedono al Sistema Informativo dei Percettori, consultano le dichiarazioni rilasciate dai beneficiari della prestazione domiciliati nel territorio di propria competenza e attuano le disposizioni in materia di accertamento e conservazione dello status di disoccupazione. Se rilevano eventi che determinano la decadenza della prestazione (in base alla legge 92/2012, articolo 2, comma 40, lettera a, combinato con l’articolo 4, commi 41-44), lo comunicano tramite i servizi presenti nella banca dati Percettori, a cui accedono anche Ministero del Lavoro, Regioni e soggetti istituzionali in base alle relative competenze.

La dichiarazione di immediata disponibilità resa dal lavoratore all’INPS nell’ambito della domanda ASPI viene comunicata ai centri per l’impiego tramite Sistema Informativo dei Percettori o Cooperazione Applicativa (per soggetti che abbiano stipulato protocollo di cooperazione con l’Istituto).

Anche i centri già accreditati con PIN, devono chiedere un aggiornamento del proprio stato, inviando una mail a dichiarazioni.DCPrestazioni@inps.it completa delle seguenti informazioni: denominazione del Centro per l’Impiego, indirizzo, contatti (telefono, e-mail presso cui saranno inviate le notifiche), lista dei codici fiscali del Centro per l’Impiego in possesso di PIN da aggiornare. Per semplificare le operazioni l’INPS mette a disposizione tutte le informazioni

Per i servizi che scelgono la Cooperazione applicativa, la dichiarazione viene rilasciata nel pacchetto di Dati di Sintesi del Percettore, con delle voci in aggiunta allo standard già definito, in particolare relativi alle autodichiarazioni: domicilio eletto, contatti, dichiarazioni svolgimento eventuale attività lavorativa in corso, reddito presunto, estratti dalla domanda di indennità ASpI, data inizio eventuale attività lavorativa subordinata in corso (e fine se a tempo determinato), estratta dagli archivi INPS. Per garantire un supporto qualificato alla corretta implementazione della procedura, è stata istituita la casella di posta  dichiarazioni.DCPrestazioni@inps.it, dove potranno essere inviate comunicazioni e/o richieste di informazioni. Il rilascio degli aggiornamenti procedurali, imminente, sarà oggetto di apposito messaggio Inps.

Importante: per garantire un’adeguata fase di passaggio alla nuova procedura, è sospesa la decorrenza dei termini di presentazione delle domande ASpI e mini ASpI dal 28 ottobre al 30 novembre 2013.

Tuttavia, già con la precedente circolare, ovvero la 154/2013, l’Inps si era premurata di comunicare di aver predisposto la nuova procedura per la richiesta dell’assicurazione sociale per l’impiego (questo, il nome per esteso della sigla Aspi). A essere aggiornati, però, erano sì la procedura stessa e i necessari moduli per la richiesta, ma non ancora i relativi servizi internet. Un aggiornamento che è avvenuto nei giorni scorsi, ed è stato comunicato proprio ieri.

Un passaggio soprattutto formale, quindi, ma che riguarda il requisito fondamentale per accedere ad Aspi e mini Aspi, ovverosia lo stato di disoccupazione così come previsto dal dlgs n. 181/2000, che ne stabilisce la necessaria comprovazione tramite presentazione dell’interessato di una dichiarazione attestante non solo la professione precedente, ma anche l’immediata disponibilità a svolgere una nuova attività lavorativa. Non ci sono novità, invece, per gli altri requisiti richiesti (in particolare quelli relativi agli anni di contribuzione e di iscrizione all’Inps), e si rimanda, per tutti i chiarimenti necessari, alla solita circolare n. 154/2003. In quella comunicazione, infatti, già si presentavano i nuovi moduli predisposti per le richieste di Aspi (SR134) e mini Aspi (SR133), e si spiegava inoltre di aver allestito la procedura per presentare le domande in via telematica.

Con il messaggio n. 18702 del 2013 si è voluto comunicare ufficialmente di aver portato a termine l’aggiornamento di tutte le prassi necessarie, con particolare riferimento alla specifica procedura telematica DsWeb, pienamente operativa fin dal 18 novembre, e implementata al fine di consentire la corretta trattazione delle domande di indennità di disoccupazione Aspi e mini Aspi.


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