mercoledì 12 aprile 2017

TFR: quando l’Inps paga al posto del datore di lavoro





L’INPS paga il TFR al lavoratore al posto dell’azienda se quest’ultima, pur non avendo avviato procedure fallimentari, sia comunque insolvente: lo stabilisce una nuova sentenza della Corte di Cassazione (numero 7924/2017). Il caso riguarda la liquidazione da un’impresa chiusa, con amministratori irreperibili (esecuzione forzata infruttuosa). Per accedere al Fondo di garanzia presso l'INPS, ex lege 297/1982, se il datore è assoggettabile a fallimento sono necessari tre requisiti: la cessazione del rapporto di lavoro, l'inadempimento integrale del datore e la sua insolvenza.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 7924/2017 pronunciatasi sulla vicenda di alcune lavoratrici che avevano chiesto condannarsi il Fondo di garanzia dell'Inps a corrispondere loro il trattamento di fine rapporto, dovuto in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro con una società.

In, generale, i lavoratori hanno diritto al trattamento di fine rapporto dal Fondo di garanzia INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro. La legge (297/1982), tuttavia, prevede due casi:

impresa sottoposta a procedure concorsuali

inadempimento del datore di lavoro (anche in misura parziale).

In caso di fallimento devono sussistere altre condizioni:

avvenuta cessazione del rapporto di lavoro;

mancato pagamento del TFR (o pagamento parziale);

insolvenza del datore di lavoro.

Se l’insolvenza è accertata anche in sede diversa da quella fallimentare, secondo la nuova sentenza di Cassazione, il lavoratore accede alle prestazione del Fondo di Garanzia, quindi riceve il TFR dall’INPS: «secondo una ragionevole interpretazione», il diritto spetta anche nel caso in cui «l’imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l’esecuzione forzata si riveli infruttuosa».

L'azienda era rimasta inadempiente, il tentativo di esperimento di esecuzione forzata era rimasto infruttuoso per irreperibilità della società e dei suoi amministratori e il Tribunale a cui era stata avanzata istanza di fallimento si era dichiarato incompetente.

Tribunale e Corte d'Appello accolgono la richiesta delle lavoratrici, ritenendo sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 2 della L. 29 maggio 1982, n. 297, sul rilievo che la società aveva cessato l'attività quanto meno dal 2003, che non risultavano sue sedi o domicili o dei suoi amministratori realmente reperibili, che pertanto era improbabile sia una procedura concorsuale sia una effettiva e fruttuosa esecuzione, attesa la materiale irreperibilità di questi soggetti.

Le legge distingue distingue a seconda che il datore di lavoro sia stato sottoposto a una procedura concorsuale ovvero che il medesimo non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale.

Nel primo caso, relativo a datore di lavoro che sia un imprenditore commerciale soggetto alle procedure esecutive concorsuali, il pagamento da parte del Fondo è subordinato a tre requisiti: l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro; l'inadempimento del datore di lavoro per l'intero credito inerente al trattamento di fine rapporto o per una sua parte; l'insolvenza del medesimo datore di lavoro.

Per la giurisprudenza, l'ingresso a un'azione nei confronti del Fondo è consentita anche quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento,  vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo, e l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa.

Ove pertanto l'accertamento del credito in sede fallimentare sia stato impedito a causa della chiusura anticipata della procedura per insufficienza dell'attivo, il credito stesso può essere accertato anche in sede diversa da quella fallimentare e il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia.

Pertanto, secondo il meccanismo configurato dalla legge, la dichiarazione di insolvenza e la verifica sulla esistenza e misura del credito in sede fallimentare fungono da presupposti del diritto verso il Fondo di garanzia.

Solo nel caso in cui l'imprenditore non sia assoggettabile alla procedura concorsuale, è possibile l'intervento del fondo di garanzia a patto che il lavoratore dimostri, attraverso l'esperimento di "un'azione esecutiva, che deve conformarsi all'ordinaria diligenza e che sia esercitata in modo serio ed adeguato", l'insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro inadempiente, coerentemente con il disposto dell'art. 2740 c.c.

Nel caso di specie, alla data di presentazione della domanda all'Inps da parte delle lavoratrici, la società risultava ancora iscritta al registro delle imprese, ed era pertanto assoggettabile al fallimento, giacché ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale può essere dichiarato il fallimento di un'impresa svolta in forma societaria, occorre far riferimento solo alla data di cancellazione dal registro delle imprese.

Non può dirsi esclusa l'assoggettabilità a fallimento per il sol fatto che la società era sconosciuta alla sede risultante dai pubblici registri, ben avendo potuto la procedura fallimentare avviarsi, attraverso la notifica della convocazione del fallendo con il rito degli irreperibili, ex art. 143 c.p.c., ovvero attraverso la notifica sussidiaria al legale rappresentante presso la residenza anagrafica.

Parimenti insufficiente, secondo la Corte, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza e, quindi, dell'intervento del Fondo di garanzia, è la sentenza declinatoria della competenza pronunciata dal Tribunale, contro la quale i lavoratori avrebbero potuto proporre impugnazione oppure riassumere in giudizio dinanzi al tribunale indicato come competente e qui ottenere la sentenza dichiarativa di fallimento o la sua chiusura per assoluta insufficienza dell'attivo.

Il lavoratore ha diritto al TFR dall’INPS anche con azienda non assoggettabile a fallimento, purché un’azione esecutiva dimostri l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro inadempiente ( nel caso in esame, infatti, la società era stata erroneamente – secondo la Cassazione – ritenuta non assoggettabile al fallimento, per irreperibilità degli imprenditori e mancanza di un domicilio fiscale dell’impresa).

La Corte stabilisce che comunque sarebbe stato possibile avviare le procedure concorsuali (attraverso specifica procedura prevista per gli irreperibili, oppure notifica sussidiaria al legale rappresentante). Mentre era chiaramente insolvente, era cessato il rapporto di lavoro e non era stato pagato il TFR. Di conseguenza, le lavoratrici hanno diritto al pagamento del trattamento di fine rapporto da parte dell’istituto di previdenza.


lunedì 10 aprile 2017

Cedolino pensione: funzioni INPS



Il servizio permette di consultare il cedolino della pensione, verificare l'importo dei trattamenti liquidati dall'INPS ogni mese, conoscere le ragioni per cui tale importo può variare, accedere ad altri servizi di consultazione, certificazione e variazione dati.

L'Inps offre a tutti i pensionati che intendono verificare mensilmente l'inporto dei trattamenti pensionistici, un nuovo servizio garantito tramite il proprio portale istituzionale, che consente la consultazione del cedolino pensioni e l'ottenimento di altri servizi collegati.

E’ anche possibile cliccare dal menu di destra in home page, che elenca le varie categorie di utenti, scegliendo “pensionati“. A questo punto si arriva a una pagina con tutte le schede relative alle varie prestazioni che interessano i pensionati.

Si clicca su “Prestazioni e servizi” e si naviga (in basso c’è una barra per proseguire all’interno delle pagine), fino a quando non si raggiunge la scheda sul cedolino pensione. Questo metodo di navigazione prevede più passaggi ma ha il vantaggio di consentire una panoramica di tutte le prestazioni e servizi online dedicati ai pensionati.

Partendo invece dal pulsante Trova il servizio, si arriva su una pagina dalla quale selezionare l’icona pensionati (una volta selezionata, da azzurra diventa blu) e da qui “I temi di tuo interesse“. Appare un elenco filtrato di servizi, all’interno del quale bisogna selezionare la voce pensioni e poi cliccare sul bottone in basso “Trova prestazioni e servizi“. La pagina che risulta elenca tutti i servizi trovati, con le relative schede di presentazione.

Altra opzione: si parte dal pulsante “Tutti i servizi” presente nella barra della parte bassa della home page. Si arriva su una pagina che consente di proseguire la navigazione guidata per tipologia di utente o per tema, oppure di inserire il testo libero nello spazio  dedicato alla query (si digiterà cedolino pensione), o ancora di selezionare la lettera dell’alfabeto corrispondente al servizio (in questo caso, la c). A questo punto si sceglie se entrare nel servizio relativo al cedolino pensione dipendenti pubblici, dipendenti privati, o ai servizi collegati.

Tutti i percorsi sopra descritti portano alla pagina da cui bisogna effettuare l’accesso tramite credenziali. Una volta all’interno, si naviga selezionando le varie domande a cui si vuole dare una risposta (ad esempio: vuoi consultare gli ultimi due cedolini?). Le funzionalità a disposizione:

Cedolino pensione
Ultimo cedolino
Confronta cedolini
Visualizza cedolini
Visualizza elenco prospetti di liquidazione (Modelli TE08)
Elenco deleghe sindacali
Gestione deleghe sindacali su trattamenti pensionistici
Comunicazioni
Dettaglio recapiti
Modifica dati personali
Riepilogo dati anagrafici
Riepilogo dati anagrafici e di pagamento
Informazioni Posta Elettronica Certificata
Visualizzazione e modifica dati anagrafici, indirizzo e recapiti
Recupero Certificazione Unica
Stampa Certificazione Unica

Fra i servizi collegati:

Certificato di pensione: riporta dati anagrafici del pensionato, sede INPS di competenza, categoria, numero di certificato, eventuale tutore o rappresentante legale;

Modello OBIS/M: viene consegnato ogni anno al pensionato, riassume le informazioni sulla pensione (rivalutazione, importi mensili lordi e netti, tredicesima, ritenute, detrazioni, eventuali quote associative, contributo di solidarietà, trattenute);Variazione istituto di credito: il pensionato può comunicare all’INPS, in qualsiasi momento, eventuali variazioni relative al conto su cui desidera ricevere l’accredito della pensione.

Il servizio online consente di scaricare i moduli per comunicare la variazione (AP03 o AP04), che bisognerà poi far timbrare dal nuovo ufficio pagatore, scansionare e caricare il modulo, confermare l’invio della domanda, scaricare la ricevuta e stampare la domanda di variazione.





sabato 8 aprile 2017

Contratto di sviluppo le regole per accedere alle agevolazioni



Il Contratto di sviluppo, operativo dal 2011, è il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di investimenti produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.

Il Decreto del Ministero del sviluppo economico dell’8 novembre 2016 ha apportato alcune modifiche alle procedure. Due le novità più importanti:

Fast Track: la riduzione dei tempi necessari per ottenere le agevolazioni. Avvio del programma di sviluppo entro 6 mesi dalla determina, completamento del programma di investimenti entro 36 mesi.

Accordo di Sviluppo: l’introduzione di una nuova procedura a favore dei progetti strategici di grandi dimensioni.

I contratti di sviluppo hanno per oggetto la realizzazione di:

programmi di sviluppo industriali, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

programmi di sviluppo per la tutela ambientale;

programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali.

Nell’ambito dei programmi di sviluppo possono essere previsti anche programmi di ricerca, sviluppo ed innovazione strettamente connessi e funzionali tra di loro.

I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, anche mediante il ricorso al contratto di rete.

I beneficiari delle agevolazioni sono:

il soggetto proponente, l’impresa che promuove il programma di sviluppo ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma medesimo;

le imprese aderenti, le eventuali altre imprese che realizzano progetti di investimento nell’ambito del programma.

Il contratto di sviluppo, strumento di agevolazione a sostegno di programmi strategici e innovativi di rilevanti dimensione, si rinnova con una serie di importanti novità dirette ad assicurare una più efficiente gestione delle fasi procedimentali. La nuova disciplina si caratterizza in particolare per un iter più veloce ed una corsia preferenziale per i progetti strategici coerenti con Industria 4.0.

Quali sono le nuove regole e le caratteristiche del nuovo contratto di sviluppo? Chi può presentare la proposta di progetto?

Agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:

finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili;

contributo in conto interessi;

contributo in conto impianti;

contributo diretto alla spesa.

Dalla data di ammissione alle agevolazioni, i programmi di sviluppo devono essere avviati entro il termine massimo di sei mesi e devono essere conclusi entro 36 mesi, fatti salvi tempi eventualmente più ristretti.

Il contratto di sviluppo è uno strumento di politica industriale a sostegno di investimenti strategici e innovativi di grandi dimensioni.

L’intervento agevolativo, operativo dal 2011, si è recentemente rinnovato, diventando una leva per la modernizzazione del tessuto industriale, in armonia e coerenza con quanto disposto dal Piano Industria 4.0.

Caratteristiche principali del contratto di sviluppo

Il contratto di sviluppo finanzia programmi nel settore industriale, turistico e per la tutela ambientale, di importo complessivo non inferiore a 20 milioni di euro oppure a 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

L’iniziativa imprenditoriale può essere presentata da una o più imprese italiane o estere, anche mediante il ricorso al contratto di rete, e può articolarsi in uno o più progetti di investimento, e prevedere la realizzazione di eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, connessi e funzionali tra loro nonché di opere infrastrutturali, materiali ed immateriali.

L’agevolazione consiste in un mix tra finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma dedicata disponibile sul sito di Invitalia, soggetto gestore.

Cosa è cambiato con le nuove regole?

Le novità apportate alla disciplina hanno l’obiettivo di assicurare una più efficiente gestione delle fasi procedimentali, al fine di rendere il contratto di sviluppo uno strumento utile e di rapida attuazione.

Le nuove regole hanno infatti definito tempistiche più stringenti sia nella fase di realizzazione dei progetti che nella fase di valutazione.

Altra novità riguarda i programmi che rivestono una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale di riferimento, a cui Invitalia darà priorità di valutazione se gli investimenti sono coerenti con il Piano Industria 4.0 o prevedono un rilevante incremento occupazionale o sono promossi da imprese straniere.

Con la nuova disciplina inoltre è stata resa più facile la partecipazione delle imprese riunite in rete.

Nell’ambito del contratto di sviluppo, è stato istituito un regime di aiuto ad hoc per il finanziamento di programmi che consentano la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti riguardanti unità locali localizzate nelle Regioni del Mezzogiorno.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BlogItalia - La directory italiana dei blog