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lunedì 1 gennaio 2018
Sgravio per assunzione apprendisti
La legge di bilancio 2018 presenta importanti nuove misure per il lavoro e in particolare gli sgravi contributivi per le assunzioni dei giovani, già annunciati nelle scorse settimane.
Le novità piu importanti sono due:
Ampliamento dell’età su cui applicare la decontribuzione del 50% triennale per l’assunzione di soggetti fino a 35 anni, finora si era parlato di un limite a 29 anni. Questa misura sarebbe valida però solo per il 2018.
Agevolate sia le assunzioni a tempo indeterminato che le conversioni da contratto a termine a contratto a tutele crescenti.
Sgravio totale triennale per l’assunzione di giovani assunti entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio, se avevano svolto apprendistato o alternanza scuola lavoro presso la stessa azienda.
Stessa agevolazione, cioè decontribuzione al 100% anche per altri due casi particolari:
giovani del Sud e
NEET (giovani che non studiano e non lavorano , iscritti al programma Garanzia Giovani)
In sostanza si prorogherebbe il Bonus sud e lo sgravio del programma europeo Garanzia giovani. Questi due incentivi sarebbero gestiti da ANPAL . C’è da dire che l’ampliamento dell’età da 29 al 35 anni avrà bisogno dell’ok di Bruxelles perché contrasta con la normativa comunitaria.
Va anche specificato che tutti questi sgravi riguardano i contributi previdenziali, mentre resta escluso il contributo per l’assicurazione INAIL.
Le altre misure per il lavoro previste sono:
incentivi per la ricollocazione dei lavoratori interessati da licenziamenti collettivi per crisi aziendale
Rifinanziamento dell’apprendistato duale per gli istituti di istruzione e formazione professionale
Rifinanziamento per gli ITS scuole di specializzazione tecnologica a livello universitario.
La legge ha l’indubbio pregio di sottrarre gli incentivi per l’assunzione dei giovani alla precarietà dei rinnovi annuali e introduce a regime una riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro del settore privato che assumono a tempo indeterminato giovani che non hanno ancora compiuto i 30 anni d’età, elevati a 35 per il solo anno 2018.
La riduzione contributiva è pari al 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (premi INAIL esclusi) per i primi tre anni di contratto, con un tetto massimo di 3.000 euro ed opera a condizione che alla data della prima assunzione incentivata il giovane non sia stato occupato a tempo indeterminato con il datore di lavoro che assume o con altro datore. Non sono, però, ostativi al riconoscimento del beneficio gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il bonus per assumere lavoratori fino a 35 anni di età sarà in vigore esclusivamente per il 2018; a partire dal 1° gennaio 2019 l’agevolazione sarà rivolta soltanto alle assunzioni di under 30.
Le imprese che assumeranno con contratto a tempo indeterminato potranno beneficiare di uno sgravio contributivo del 50% sui contributi previdenziali, ad esclusione di contributi e premi Inail, per un importo massimo di 3.250 euro all’anno e per una durata complessiva di tre anni, pari a 36 mesi.
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lunedì 19 giugno 2017
Imprenditoria femminile: i finanziamenti agevolabili
Le donne rappresentano un traguardo importante per lo sviluppo di nuova imprenditorialità. In Italia, vuoi per la crisi economica che per le reali difficoltà nel trovare un posto di lavoro, cresce sempre di più la voglia di mettersi in proprio e trasformare un'idea di impresa in una start up di successo. Ed è a questo target che oggi vogliamo dedicare una guida facile e pratica ai finanziamenti agevolati per le donne, ai requisiti di accesso richiesti, ai tipi di incentivi riservati all'imprenditoria femminile e dove e a chi rivolgersi per presentare la domanda.
La legge 215 del 1992 è lo strumento principale di agevolazione attraverso il quale il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione dell’imprenditoria femminile erogazioni, sotto forma di contributi in conto capitale, distribuiti a fronte di investimenti.
L’imprenditoria femminile si rivolge a:
società cooperative o di persone costituite per almeno il 60% da donne;
società di capitali le cui quote di partecipazione siano, per almeno 2/3, in possesso di donne;
imprese individuali gestite da donne;
imprese, consorzi, associazioni, enti di formazione e ordini professionali promotori di corsi di formazione imprenditoriale, servizi di consulenza e assistenza, la cui quote siano possedute per almeno il 70% da donne.
I soggetti beneficiari devono inoltre rientrare nella definizione di “piccola impresa”, determinata in base ai seguenti parametri:
meno di 50 dipendenti;
fatturato inferiore a 7 milioni di Euro o totale di bilancio inferiore a 5 milioni di Euro;
indipendenza da imprese “partecipanti”.
I finanziamenti per l’imprenditoria femminile possono essere concessi nei settori industria, artigianato, agricoltura, commercio, servizi e turismo, per i seguenti motivi:
avvio di nuove attività;
acquisizione di attività preesistenti;
progetti aziendali innovativi;
acquisizione di servizi reali.
Le spese ammesse dalla legge possono essere acquisite tramite acquisto diretto o tramite il sistema della locazione finanziaria e sono inerenti a:
studi di fattibilità e piani d’impresa (2% dell’investimento ammesso);
progettazione e direzione dei lavori (5% dell’importo per opere murarie);
macchinari ed attrezzature;
impianti generali;
opere murarie (25% dei macchinari ed impianti);
beni usati (solo per acquisto di attività preesistenti);
software;
brevetti;
attività preesistenti;
servizi reali.
L’imprenditoria femminile non ammette le seguenti tipologie di spese:
acquisto di minuterie ed utensili di uso manuale comune;
spese per manutenzione ordinaria;
acquisto di beni di uso promiscuo (ad es. personal computer portatili, autovetture, cellulari, ecc);
scorte di materie prime, semilavorati e materiali di consumo; acquisto di terreni e fabbricati;
beni usati (ad eccezione del caso di acquisto di attività preesistente; avviamento; mezzi targati di trasporto merci.
I tipi di agevolazioni che spettano alle donne che costituiscono imprese femminili, ossia, che rientrano nei requisiti sopra elencati, a seconda del bando a cui partecipano e al tipo di Ente a cui si rivolgono spettano:
Contributi a fondo perduto: sono incentivi che servono ad avviare l'impresa femminile, per cui sono costituiti da una parte di capitale che non deve essere restituito, generalmente il 50% dei fondi sono a fondo perduto e il resto è rimborsato in rate mensili a tasso agevolato.
Agevolazioni per avviare l'attività imprenditoriale, realizzare nuovi progetti aziendali, acquistare nuovi prodotti e servizi ecc;
Fondo di Garanzia: non è un contributo economico, ma permette di richiedere un finanziamento garantito dallo Stato. Il Fondo non interviene nei rapporti tra il beneficiario e la banca né tantomeno sui tassi di interessi applicati ma sulle garanzie reali, assicurative e bancarie. Le domande per la concessione della Garanzia dello Stato possono essere presentate sia dalle imprese femminili che dalle professioniste, direttamente alla banca e al Fondo.
Microcredito: anche questo tipo di agevolazione prevede non un contributo economico ma la garanzia sull'eventuale prestito richiesto da imprese femminili già costituite o da professioniste con Partita IVA da almeno 5 anni.
Per accedere al microcredito le imprese e le professioniste non devono avere più di 5 dipendenti e 10 in caso di Società di persone, SRL semplificate e cooperative.
Come e dove si presenta la domanda? Le donne interessate ad accedere ai finanziamenti a fondo perduto e alle agevolazioni legge 205/1992 devono verificare l'uscita dei bandi sul sito del MISE o della propria regione. Tali bandi, sono infatti periodicamente pubblicati, di volta in volta, specificando le risorse disponibili, le modalità di finanziamento a fondo perduto e delle agevolazioni per l'Imprenditoria femminile.
Una volta uscito il bando, e verificato il possesso dei requisiti, è possibile poi presentare la domanda, utilizzando i moduli pubblicati sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Successivamente all'invio della domanda, l'Ente gestore, provvede alla pubblicazione della graduatoria sulla base di criteri bene precisi quali: occupazione, fattibilità dell'idea di impresa, partecipazione femminile, business plan, certificazioni ambientali e di qualità.
Per vedere i bandi finanziamento aperti o di prossima apertura bisogna fa riferimento a:
IF imprenditorialità femminile UnionCamere;
Imprenditoria femminile e lavoro autonomo bando ABI
MISE finanziamenti giovani e donne 2017: è stato da poco pubblicato in GU il decreto che prevede la concessione di finanziamenti e agevolazioni per promuovere e sostenere la nuova imprenditorialità in Italia attraverso la creazioni di micro e piccole imprese costituite in prevalenza da donne e giovani.
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sabato 8 aprile 2017
Contratto di sviluppo le regole per accedere alle agevolazioni
Il Contratto di sviluppo, operativo dal 2011, è il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di investimenti produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.
Il Decreto del Ministero del sviluppo economico dell’8 novembre 2016 ha apportato alcune modifiche alle procedure. Due le novità più importanti:
Fast Track: la riduzione dei tempi necessari per ottenere le agevolazioni. Avvio del programma di sviluppo entro 6 mesi dalla determina, completamento del programma di investimenti entro 36 mesi.
Accordo di Sviluppo: l’introduzione di una nuova procedura a favore dei progetti strategici di grandi dimensioni.
I contratti di sviluppo hanno per oggetto la realizzazione di:
programmi di sviluppo industriali, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali.
Nell’ambito dei programmi di sviluppo possono essere previsti anche programmi di ricerca, sviluppo ed innovazione strettamente connessi e funzionali tra di loro.
I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, anche mediante il ricorso al contratto di rete.
I beneficiari delle agevolazioni sono:
il soggetto proponente, l’impresa che promuove il programma di sviluppo ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma medesimo;
le imprese aderenti, le eventuali altre imprese che realizzano progetti di investimento nell’ambito del programma.
Il contratto di sviluppo, strumento di agevolazione a sostegno di programmi strategici e innovativi di rilevanti dimensione, si rinnova con una serie di importanti novità dirette ad assicurare una più efficiente gestione delle fasi procedimentali. La nuova disciplina si caratterizza in particolare per un iter più veloce ed una corsia preferenziale per i progetti strategici coerenti con Industria 4.0.
Quali sono le nuove regole e le caratteristiche del nuovo contratto di sviluppo? Chi può presentare la proposta di progetto?
Agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:
finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili;
contributo in conto interessi;
contributo in conto impianti;
contributo diretto alla spesa.
Dalla data di ammissione alle agevolazioni, i programmi di sviluppo devono essere avviati entro il termine massimo di sei mesi e devono essere conclusi entro 36 mesi, fatti salvi tempi eventualmente più ristretti.
Il contratto di sviluppo è uno strumento di politica industriale a sostegno di investimenti strategici e innovativi di grandi dimensioni.
L’intervento agevolativo, operativo dal 2011, si è recentemente rinnovato, diventando una leva per la modernizzazione del tessuto industriale, in armonia e coerenza con quanto disposto dal Piano Industria 4.0.
Caratteristiche principali del contratto di sviluppo
Il contratto di sviluppo finanzia programmi nel settore industriale, turistico e per la tutela ambientale, di importo complessivo non inferiore a 20 milioni di euro oppure a 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
L’iniziativa imprenditoriale può essere presentata da una o più imprese italiane o estere, anche mediante il ricorso al contratto di rete, e può articolarsi in uno o più progetti di investimento, e prevedere la realizzazione di eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, connessi e funzionali tra loro nonché di opere infrastrutturali, materiali ed immateriali.
L’agevolazione consiste in un mix tra finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa.
Le domande devono essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma dedicata disponibile sul sito di Invitalia, soggetto gestore.
Cosa è cambiato con le nuove regole?
Le novità apportate alla disciplina hanno l’obiettivo di assicurare una più efficiente gestione delle fasi procedimentali, al fine di rendere il contratto di sviluppo uno strumento utile e di rapida attuazione.
Le nuove regole hanno infatti definito tempistiche più stringenti sia nella fase di realizzazione dei progetti che nella fase di valutazione.
Altra novità riguarda i programmi che rivestono una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale di riferimento, a cui Invitalia darà priorità di valutazione se gli investimenti sono coerenti con il Piano Industria 4.0 o prevedono un rilevante incremento occupazionale o sono promossi da imprese straniere.
Con la nuova disciplina inoltre è stata resa più facile la partecipazione delle imprese riunite in rete.
Nell’ambito del contratto di sviluppo, è stato istituito un regime di aiuto ad hoc per il finanziamento di programmi che consentano la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti riguardanti unità locali localizzate nelle Regioni del Mezzogiorno.
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domenica 12 febbraio 2017
Agevolazioni assunzioni per il 2017: donne, apprendisti, garanzia giovani e disabili
Le agevolazioni sugli sgravi contributivi che le imprese e i datori di lavoro possono richiedere nel 2017 sono molteplici e di varia natura.
In base a quanto previsto dalla nuova Legge di Bilancio 2017, per i datori di lavoro ed imprese private che decidono di assumere personale 2017, possono fruire di alcune importanti agevolazioni fiscali.
Bonus assunzioni donne
Il bonus assunzioni donne e over 50, che prevede la riduzione del 50% dei contributi per 12 mesi, ossia, quello per le assunzioni a tempo determinato, può essere prolungato di 6 mesi in caso di stabilizzazione e di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.
Hanno diritto all'agevolazione inoltre, i contratti subordinati, di somministrazione e part time, sono invece esclusi il lavoro domestico, accessorio, intermittente e ripartito.
Tra gli incentivi all’assunzione previsti dalla Legge di Stabilità 2017 è stato confermato e prorogato anche il bonus per i datori di lavoro del settore privato che diano occupazione a donne di qualsiasi età disoccupate, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.
Requisito che scende a sei mesi nel caso in cui l’assunzione riguardi donne disoccupate residenti in aree svantaggiate individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020 (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e alcune zone specifiche di Emilia Romagna, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, Abruzzo, Molise, Lazio, Liguria, Lombardia), oppure se l’assunzione avviene in particolari settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere.
L’agevolazione spettante al datore di lavoro del settore privato si traduce in uno sgravio contributivo pari al 50%:
per 12 mesi in caso di contratto tempo determinato;
per 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato;
fino al 18° mese dalla data di assunzione in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato.
Per fruire del beneficio è necessario presentare apposita domanda di ammissione compilando ed inviando per via telematica, prima della denuncia contributiva, il modulo disponibile nel “Cassetto previdenziale aziendale” presente sul sito INPS. L’Istituto, una volta ricevuta la domanda, verificherà la presenza dei requisiti e quindi concederà il bonus
Bonus assunzioni Sud
E’ è un'agevolazione che prevede per i datori di lavoro e le imprese aventi sede in una delle Regioni del Mezzogiorno, uno sgravio contributivo per chi assume a tempo indeterminato giovani tra i 15 e i 24 anni e over 25 disoccupati da almeno 6 mesi.
I datori di lavoro per fruire degli sgravi contributivi fino ad 8.060 euro, devono avere la sede lavorativa ubicata in una delle regioni meno sviluppate del Sud: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, oppure in quelle definite in transizione, Sardegna, Abruzzo e Molise.
Inoltre, l'assunzione del giovane o del disoccupato a tempo indeterminato o in apprendistato, deve avvenire tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2017.
Bonus assunzioni apprendisti
Ai datori di lavoro che nel corso dell'anno 2017 assumono apprendisti con qualsiasi contratto di apprendistato possono usufruire delle seguenti agevolazioni:
la possibilità di usufruire di in un’aliquota contributiva agevolata pari al 10% che può essere mantenuta per un altro anno, in caso di trasformazione dell’apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
per i contratti di apprendistato per la qualifica, il diploma o la specializzazione tecnica superiore, stipulati tra il 24 settembre 2015 e il 31 dicembre 2017, il bonus è ancora più conveniente, dal momento che gli è stata riconosciuta un’ulteriore riduzione dell’aliquota, pari al 5% + l'esenzione dai contributi di finanziamento dell'ASpI e da quello per il licenziamento.
per i contratti di apprendistato stipulati tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2017, se il datore di lavoro ha al massimo 9 dipendenti, lo sgravio contributivo è pari al 100% nei primi 3 anni di contratto, e deve solo l’aliquota NASPI all’1,6%.
gli apprendisti assunti, non rientrano nel computo del numero di disabili da assumere obbligatoriamente.
l'apprendista può essere inquadrato con un una posizione retributiva più bassa di 2 livelli rispetto a quella prevista per la stessa mansione.
Oltre a tutti questi vantaggi, il datore di lavoro che assume apprendisti, ha diritto anche ad ulteriori incentivi, come ad esempio la Garanzia Giovani o la partecipazione a bandi ad hoc, quali il programma FIxO di ANPAL, che eroga ai datori di lavoro privati che assumono full time, a tempo indeterminato o a termine per almeno 12 mesi, dottori di ricerca tra i 30 e 35 anni non compiuti, un contributo economico per ciascun lavoratore assunto + l'attività di assistenza didattica, o per chi assume apprendisti di alta formazione e ricerca, in quest'ultimo caso le imprese ricevono un contributo economico variabile a seconda del tipo di contratto se full time o part time per almeno 24 ore a settimana.
Bonus assunzioni Garanzia Giovani
Questo è un pacchetto di incentivi e vantaggi rivolto sia alle aziende che ai giovani in cerca di occupazione comulabili con quelli previsti per l'apprendistato e per i contratti part-time, a patto che l'orario sia superiore al 60%.
Nello specifico i datori di lavoro che assumono giovani iscritti al programma Garanzia Giovani spetta:
Bonus assunzioni da 1.500 a 6.000 euro per le assunzioni a tempo indeterminato;
Bonus assunzione da 1.500 a 4.000 euro Assunzioni a tempo determinato o in somministrazione;
Bonus assunzioni tra 2.000 e 3.000 euro per le aziende che assumono giovani con contratto di Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (I livello);
Bonus fino a 6.000 euro per l'Apprendistato per l'Alta formazione e la Ricerca (III livello);
Bonus Tirocinio garanzia Giovani: riconosciuto contributo economico di un minimo di 300 euro pagati dalle Regioni o eventualmente rimborsato all'azienda. Nel caso in cui poi, il tirocinio dovesse essere trasformato in un contratto di lavoro, all'azienda spetta un bonus da 1.500 a 6.000 euro erogato dall'INPS.
Autoimprenditorialità o Autoimpiego: incentivi per giovani che vogliono fare e creare un'impresa. Il beneficio, è sotto forma di microcredito.
Bonus assunzioni disabili
Questo è un incentivo che spetta ai datori di lavoro che assumono disabili nel corso del 2017. Tale agevolazione spetta un:
bonus assunzioni pari al 35% della retribuzione lorda mensile per 36 mesi se l'assunzione riguarda un disabile con capacità lavorativa ridotta tra il 67 e 79%
bonus assunzione pari al 70% per 36 mesi se la ridotta capacità lavorativa è superiore al 79%;
bonus assunzioni pari al 70% per 60 mesi in caso di disabilità psichica o intellettiva superiore al 45% se l'assunzione è a tempo indeterminato o superiore a 12 mesi in caso di contratto a tempo.
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sabato 23 luglio 2016
Start-up innovative: benefici ed una guida per accedere alle agevolazioni
Il nuovo decreto in materia di incentivi su Start-up innovative, aggiorna la disciplina delle agevolazioni e autorizza gli incentivi anche per il 2016.
Il decreto prevede che i nuovi incentivi fiscali possono essere fruiti da persone fisiche in qualità di soggetti passivi che scontano l’IRPEF e società in qualità di soggetti passivi dell’imposta IRES che, nel 2016, investono nel capitale sociale di una o più start-up innovative
L’incentivo fiscale consiste in una detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19% dei conferimenti rilevanti effettuati nei confronti di start-up innovative, fino ad un importo massimo di 500 mila euro, per ciascun periodo di imposta agevolato con un vincolo di destinazione di almeno 2 anni (a pena di decadenza).
Le startup innovative, quelle ad alto contenuto tecnologico per le quali sono state definite agevolazioni (di costi e procedure) che incidono sull'intero ciclo di vita dell’azienda, dall'avvio alle fasi di crescita, sviluppo e maturazione.
Vediamo i principali benefici di cui possono usufruire:
costituzione e successive modifiche mediante modello standard tipizzato con firma digitale (cioè online senza ricorrere al notaio);
esonero da diritti camerali e imposte di bollo;
deroghe alla disciplina societaria ordinaria;
proroga del termine per la copertura delle perdite;
deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica (no imputazione di reddito minimo);
esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA, ottenendo benefici in termini di liquidità durante la fase degli investimenti;
disciplina del lavoro tagliata su misura;
facoltà di remunerare il personale in modo flessibile;
remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale (come le stock option);
incentivi per l’assunzione di personale altamente qualificato;
incentivi fiscali per investimenti in startup innovative provenienti da persone fisiche (detrazione Irpef del 19% dell’investimento fino a un massimo investito pari a 500mila euro) e giuridiche (deduzione dall’imponibile Ires del 20% dell’investimento fino a un massimo investito pari a 1,8 milioni di euro);
possibilità di raccogliere capitali con campagne di equity crowdfunding su portali online autorizzati;
intervento semplificato, gratuito e diretto al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese;
sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione da parte dell’Agenzia ICE.
Ricordiamo che un'impresa, per potersi qualificare come “Startup Innovativa”, deve possedere una serie di requisiti ovvero:
deve assumere la forma della società di capitali: vale a dire che è possibile costituire una “Startup Innovativa” nella forma di Srl, Spa, Sapa, oppure di società cooperativa;
deve avere oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
deve avere sede principale in Italia o in uno Stato Ue o Eea (spazio economico europeo), purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
deve essere stata costituita da non più di 60 mesi;
il totale del valore della produzione annua della società, a partire dal secondo anno, non deve essere superiore a 5 milioni di euro;
non deve distribuire utili per tutta la durata del regime agevolativo;
non nascere da fusione, scissione o da cessione azienda/ di ramo di azienda.
La società deve inoltre avere almeno una di queste caratteristiche:
deve sostenere spese in ricerca e sviluppo sostenute in misura superiore al 15 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
deve impiegare come dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, alternativamente: o personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca, in misura pari o superiore ad 1/3 della propria forza lavoro, o personale in possesso di laurea magistrale in misura pari o superiore a 2/3 della propria forza lavoro.
deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale.
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sabato 1 agosto 2015
Sostegno ai giovani talenti domande entro il 21 settembre
Pubblicato sul sito web del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale il bando pubblico per il “Sostegno ai giovani talenti”, ai sensi della legge n. 241/1990, volto a promuovere un piano di azioni di sostegno all'innovazione sociale e tecnologica delle nuove generazioni.
Le azioni progettuali, a pena di esclusione, devono avere come destinatari diretti giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni. Il target di riferimento deve essere precisamente definito nella proposta progettuale attraverso l’indicazione del numero di giovani su cui si intende agire direttamente ed il contesto sociale di intervento.
A chi si rivolge?
Con questo Avviso si intende promuovere e sostenere il talento e la creatività dei giovani, attraverso il finanziamento di iniziative nel campo dell’innovazione tecnologica. L’Avviso è indirizzato ad enti e organizzazioni del Terzo settore, singoli o associati in ATS (Associazione Temporanea di Scopo).
Come e quando presentare i progetti?
La presentazione dei progetti dovrà avvenire telematicamente attraverso una procedura informatizzata già espletata nelle “Linee guida per la presentazione dei progetti” che sono parte integrante del presente Avviso.
I progetti potranno essere presentati a partire dal 20 luglio 2015 e fino alle ore 18,00 del 21 settembre 2015. Per qualsiasi informazione il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale invita a inviare i quesiti all'indirizzo email gestioneavvisi@serviziocivile.it indicando nella voce “Oggetto” l’articolo o gli articoli dell’Avviso sui quali si richiedono chiarimenti. Le risposte a quesiti saranno pubblicate in una apposita sezione FAQ raggiungibile da questa pagina del sito.
Destinatari: l’Avviso è indirizzato ad enti e organizzazioni del Terzo Settore, singoli o associati in ATS (Associazione Temporanea di Scopo).
Modalità di adesione: i progetti devono essere presentati per via telematica, secondo le “Linee guida per la presentazione dei progetti” contenute nell’Avviso pubblico.
In conclusione possono presentare la Proposta di Progetto, in qualità di proponente singolo o di soggetto capofila dell’ATS, esclusivamente le organizzazioni, che si siano costituite, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, da almeno 5 anni, e rientranti in una delle seguenti categorie:
• Associazioni di promozione sociale (di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383);
• Cooperative sociali (di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381);
• Organizzazioni di volontariato (di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266);
• Fondazioni;
• Enti morali, Enti ecclesiastici e Associazioni la cui ordinaria attività e le cui finalità istituzionali non siano incompatibili con le finalità del presente Avviso.
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martedì 1 luglio 2014
Agevolazioni e benefici per il reimpiego di lavoratori licenziati
I datori di lavoro che nel 2013 hanno assunto lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo - connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro - possono essere ammessi ad un beneficio mensile di € 190 per sei mesi - per rapporti a tempo determinato - ovvero per dodici mesi – per rapporti a tempo indeterminato.
L’incentivo è autorizzato dall’Inps nei limiti delle risorse appositamente stanziate dal decreto.
L’Inps, con Messaggio del 27 giugno 2014 n. 5658, rende noti gli adempimenti dei datori di lavoro le cui istanze finalizzate ad ottenere il beneficio per il reimpiego di lavoratori licenziati siano state accolte. Si ricorda che le stesse potevano essere inviate fino al 12 aprile 2014. A seguire con la circolare n. 32 del 13 marzo 2014 è stato illustrato il beneficio previsto dai Decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013.
L’ammissione al beneficio è stata determinata dall’ordine cronologico dell’assunzione, della proroga e della trasformazione, in relazione alla risorsa complessivamente stanziata.
Il beneficio può essere riconosciuto anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato nel 2013 e già agevolabile ai sensi del decreto.
Il beneficio può altresì essere riconosciuto in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato - effettuata nel 2013 - di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta “piccola mobilità”, secondo quanto prevedeva l'articolo 4, comma 1, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni; l’ammissione al beneficio presuppone che il lavoratore sia stato oggetto di licenziamento nei 12 mesi precedenti l’originaria assunzione.
Dopo una prima assunzione a termine, il lavoratore non perde i requisiti per essere nuovamente oggetto di un’altra assunzione agevolata, se – alla data della seconda o successiva assunzione – non sono ancora decorsi 12 mesi dal licenziamento (es.: Tizio è licenziato il 01.05.2012; Alfa assume Tizio a tempo determinato dal 01.02.2013 al 31.03.2013; se Beta – o lo stesso Alfa – assume Tizio il 01.05.2013 per tre mesi, può spettare il beneficio per entrambi i rapporti; se invece Beta – o lo stesso Alfa – assume Tizio il 01.06.2013, il beneficio può spettare solo per il primo rapporto).
Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato, si precisa che il beneficio spetta anche per rapporti di durata inferiore a sei mesi.
In caso di assunzione e trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione spetta il beneficio per 12 mesi in favore dell’agenzia, eventualmente diminuito per evitare che il singolo utilizzatore ne fruisca per un periodo complessivo superiore a dodici mesi, in conseguenza di precedenti godimenti diretti o indiretti dell’incentivo.
In considerazione della circostanza che il beneficio – come indicato nel preambolo del decreto – è finalizzato a promuovere la ricollocazione di lavoratori per i quali – in passato - era previsto un altro incentivo, il beneficio non si applica qualora sia comunque applicabile un diverso incentivo, previsto dalla normativa statale o regionale.
Il beneficio è subordinato alle condizioni di regolarità contributiva, di rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro, di rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il decreto subordina i benefici al rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione e degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»). I benefici sono altresì subordinati alla circostanza che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà.
Per i Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, ovvero le posizioni contributive dei datori di lavoro ammessi al beneficio i sistemi informativi centrali hanno attribuito il Codice Autorizzazione “4N”, avente il significato di “Datore di lavoro ammesso al bonus previsto dai decreti direttoriali del Ministero del lavoro n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013”.
Il codice di autorizzazione 4N è attribuito per i mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto 2014, al fine di consentire la fruizione del beneficio mediante le denunce contributive UniEmens dei corrispondenti mesi.
I datori di lavoro autorizzati dovranno verificare – accedendo al Cassetto previdenziale - che le posizioni contributive interessate siano state effettivamente aggiornate con l’attribuzione del Codice Autorizzazione 4N; qualora il Codice Autorizzazione “4N” non sia stato attribuito, il datore di lavoro dovrà inviare una segnalazione alla Sede mediante la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale.
La Sede verificherà se il datore di lavoro rientri tra coloro che sono stati ammessi all’incentivo consultando l’esito apposto in calce al modulo LICE, visibile all’interno del fascicolo elettronico aziendale; in caso positivo – e qualora non ritenga che ricorrano ragioni ostative del beneficio - la Sede attribuirà manualmente il codice di autorizzazione 4N per i periodi di giugno, luglio ed agosto 2014 e ne darà comunicazione al datore di lavoro; qualora, invece, la Sede ritenga che il beneficio non spetti, informerà il datore di lavoro mediante il “Cassetto previdenziale” e la Direzione centrale entrate, mediante l’indirizzo di posta elettronica info.diresco@inps.it.
La Sede dovrà attribuire manualmente il Codice Autorizzazione - secondo l’iter descritto - anche nell’ipotesi in cui, alla data di autorizzazione, la posizione contributiva del datore di lavoro risulti sospesa o cessata.
I datori di lavoro autorizzati, che operano con il sistema UniEmens, potranno fruire del beneficio mediante conguaglio con i contributi previdenziali dovuti per i mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto 2014, esponendo l’importo a credito secondo le modalità già indicate nella circolare 32/2014.
Un datore di lavoro che ha effettuato un’assunzione a tempo determinato di 4 mesi ed una proroga di altri 4 mesi; sono state accolte le istanze di bonus relative ad entrambi i rapporti; a prescindere dagli importi indicati nei piani di fruizione allegati alle due istanze, il datore di lavoro avrà cura di fruire del bonus per un importo complessivo non superiore a € 1140 (€190 per sei mesi).
Un datore di lavoro ha effettuato un’assunzione a tempo determinato di 4 mesi e poi ha trasformato il rapporto a tempo indeterminato; sono state accolte le istanze relative ad entrambi i rapporti; a prescindere dagli importi indicati nei piani di fruizione allegati alle due istanze, il datore di lavoro avrà cura di fruire del bonus per un importo complessivo non superiore a € 2280 (€190 per dodici mesi).
In ogni caso, nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro rispetto a quanto originariamente denunciato sul modulo LICE – compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part time – il datore di lavoro è tenuto autonomamente a ridurre in misura proporzionale l’importo del bonus spettante; analogamente, sarà cura del datore di lavoro fruire del beneficio in una misura inferiore rispetto a quanto concesso, nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro cessi prima della data di scadenza indicata nell’istanza.
In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio è proporzionalmente ridotto.
Nelle ipotesi di aumento della percentuale oraria di lavoro – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno - il bonus mensile rimane fissato in proporzione alla percentuale dichiarata al momento dell’assunzione (il bonus mensile non può superare la misura originariamente autorizzata dall’Inps perché è intrinsecamente connesso alla graduatoria dei datori di lavoro ammessi al beneficio, formata in relazione alla complessiva risorsa disponibile); nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro – compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part time - il datore di lavoro è tenuto a ridurre proporzionalmente il bonus (es.: Tizio è assunto dal 01.02.2013 al 30.04.2013 con orario pieno; a decorrere dal 01.03.2013 il rapporto è trasformato in part time al 50%; spetta il bonus di € 190 per febbraio, € 95 per marzo ed € 95 per aprile).
Il beneficio previsto dal decreto non è applicabile ai rapporti di apprendistato, perché a questi si applica un regime contributo agevolato previsto da altre disposizioni dell’ordinamento.
Per quanto concerne i rapporti di apprendistato instaurati nel 2013, ex art. 7, comma 4, d.l.vo 167/2011, con lavoratori precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo e comunque iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa quanto segue.
A prescindere dalla circostanza se – a seguito mancata proroga delle disposizioni concernenti la cosiddetta piccola mobilità – tali rapporti possano essere qualificati come apprendistato,– d’intesa con il Ministero del lavoro e a parziale scioglimento della riserva formulata con la circolare 150/2013 - si chiarisce che non è possibile riconoscere il regime contributivo agevolato di cui alla legge 223/1991, richiamato dall’articolo 7, comma 4, citato.
Pertanto, poiché il beneficio previsto dal decreto direttoriale è destinato a compensare parzialmente le conseguenze della mancata proroga delle disposizioni concernenti la cosiddetta piccola mobilità, qualora ne ricorrono le condizioni, è possibile riconoscere il beneficio previsto dal decreto; il beneficio spetta per 12 mesi.
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domenica 29 settembre 2013
Inps: clic day bonus assunzioni il 1 ottobre 2013
Conto alla rovescia per il bonus assunzioni degli under 30. L’Inps ha infatti appena reso noto che dalle ore 15.00 del 1° ottobre 2013 sarà accessibile sul sito istituzionale dell’Istituto (www.inps.it) il modulo telematico per inoltrare le domande preliminari di ammissione al beneficio dell’incentivo sperimentale per promuovere l’assunzione a tempo indeterminato di giovani fino a 29 anni d’età.
Quindi martedì primo ottobre 2013 alle 15.00 sarà il ''clic day'' per chiedere le agevolazioni per l'assunzione dei giovani under 30.
Per queste assunzioni sono previsti fino al 2016 794 milioni di euro. Per il 2013 sono a disposizione 148 milioni. E quanto si legge in una circolare dell'Inps si legge in una nota diffusa dall'istituto - sarà accessibile sul sito istituzionale dell'Inps (www.inps.it) il modulo telematico per inoltrare le domande preliminari di ammissione al beneficio dell'incentivo sperimentale per promuovere l'assunzione a tempo indeterminato di giovani fino a 29 anni d'età''.
L'obiettivo è l'assunzione di 100.000 giovani.
L’incentivo si applica a fronte dell’assunzione a tempo indeterminato di un giovane di età compresa tra 18 e 29 anni o della trasformazione a tempo indeterminato di un contratto già esistente. Nel primo caso il beneficio ha una durata di 18 mesi, nel secondo di 12. Il datore di lavoro può contare su un contributo pari a un terzo della retribuzione mensile lorda, con un tetto massimo di 650 euro al mese. Qualora si tratti di un’assunzione con contratto di apprendistato o altra forma incentivata, il beneficio non può superare i contributi effettivamente versati.
L’appuntamento del 1 ottobre è da non mancare per le imprese che hanno già assunto giovani dal 7 agosto scorso e per quelle che ne intendono effettuare ancora. Le domande ricevute verranno infatti “processate” per ordine cronologico dall’Istituto e tutti saranno trattati allo stesso modo senza precedenze. Il Ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, ha affermato nei giorni scorsi che verrà osservato con particolare attenzione l’andamento di questo click day, perché anche dal numero di domande inviate si potrà comprendere come i primi segnali di fiducia delle imprese si starebbero traducendo in fatti concreti. Da qui a fine anno, secondo le prime stime, le assunzioni pronte a beneficiare dell’agevolazione sarebbero 15-20mila.
La procedura è regolata sulla base di una circolare Inps (n. 131) pubblicata il 17 settembre con le indicazioni operative per l'accesso all'incentivo previsto dal decreto lavoro (76/2013) del 28 giugno. Si conferma in quel testo che verrà riconosciuto l'incentivo «in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto».
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domenica 28 luglio 2013
Circolare Inps luglio 2013: agevolazioni assunzioni sopra i 50 anni
Incentivi all’assunzione di over 50anni, previsti dalla legge Fornero, la n. 92/2012 e oggetto di istruzioni da parte dell’Inps con la circolare n. 111 del 24 luglio 2013.
Con la circolare n. 111/2013, l’Inps illustra l’applicazione dell’incentivo in relazione agli uomini e alle donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupati da oltre dodici mesi, specificando innanzitutto che, in relazione a questa categoria di lavoratori, si prescinde dalla residenza, dalla professione esercitata e dal settore economico di impiego, l’età deve essere considerata al momento di decorrenza dell’originaria assunzione.
La legge n. 92 del 2012 a prevede, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, un incentivo all’assunzione di specifiche categorie di soggetti, ossia:
• uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;
• donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
• donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
• donne dl qualsiasi età, ovunque residenti e“prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.
L'agevolazione – consistente nell'abbattimento del 50% della contribuzione datoriale – ha durata 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e di massimo 12 mesi per quelle a termine. L'incentivo – che riguarda sia i rapporti full time che part time – trova spazio anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine agevolato. In quest'ultimo caso, secondo l'Inps, la trasformazione deve avvenire entro la scadenza del beneficio. Ad esempio, in caso di assunzione a termine per 15 mesi di un lavoratore il cui rapporto viene trasformato al decimo mese (entro, quindi, i dodici mesi agevolati previsti per il contratto a tempo determinato), l'incentivo trova applicazione per 18 mesi complessivi.
Restano fuori dalla facilitazione, sempre secondo le indicazioni dell'Inps, i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio. Oltre che alle norme interne (tra cui regolarità contributiva, rispetto dei contratti, osservanza delle regole a tutela delle condizioni di lavoro, principi generali in materia di agevolazioni ex lege 92/12), l'incentivo è subordinato al rispetto del regolamento comunitario 800/2008.
Di conseguenza, l'assunzione, la proroga e la trasformazione sono premiate laddove realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti; sono escluse le dimissioni del lavoratore, la sua sopravvenuta invalidità, il pensionamento, la riduzione volontaria dell'orario di lavoro e i licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Ai fini della valutazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in unità di lavoro annuo. Per agevolare aziende e intermediari nell'applicazione della normativa che, globalmente, appare complessa, la circolare è arricchita di molti esempi e di diversi allegati esplicativi. È così possibile apprezzare alcune aperture e qualche spunto di flessibilità. Tra questi quello più interessante riguarda la continuità nei rapporti di lavoro agevolati in favore dello stesso soggetto. In tali, casi, infatti, le condizioni di accesso al beneficio (anzianità di disoccupazione e il rispetto delle regole generali di cui alla legge 92/12) sono valutate, per lo più, solo in relazione alla decorrenza originaria del primo rapporto. Per richiedere l'incentivo va inoltrata all'Inps una comunicazione telematica, il cui modulo,denominato "92-2012", sarà a breve reperibile all'interno del Cassetto previdenziale aziende. La richiesta deve essere trasmessa prima dell'invio della denuncia contributiva con cui viene indicata l'agevolazione. Entro il giorno successivo, esperiti alcuni controlli formali, le aziende riceveranno la risposta circa l'esito dell'istanza. Il lavoratore agevolato dovrà essere indicato nel flusso Uniemens con il codice "55".
L'incentivo riguarda le assunzioni intervenute a decorrere da gennaio 2013. Per i rapporti instaurati fino al mese di luglio 2013, le cui istanze avranno ricevuto esito positivo dall'Inps, i datori di lavoro potranno recuperare le differenze a credito con una delle denunce riferite ai periodi fino a ottobre 2013.
L’incentivo previsto dalla legge n. 92 del 2012, spetta per:
• le assunzioni a tempo indeterminato;
• le assunzioni a tempo determinato;
• le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
Esso consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. In caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per diciotto mesi, mentre in caso di assunzione a tempo determinato la riduzione spetta fino a dodici mesi. Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi diciotto mesi.
Gli incentivi all’assunzione di over 50enni sono subordinati alla verifica della:
regolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi,
osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro,
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012,
condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.
Sempre nella circolare del 24 luglio 2013, l’Inps precisa che l’incentivo all’assunzione di over 50 anni previsto dalla riforma Fornero, spetta anche se l’assunzione, la proroga e la trasformazione del rapporto di lavoro da determinato a indeterminato degli over 50enni, realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.
L’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per:
• dimissioni volontarie del lavoratore;
• invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
• pensionamento per raggiunti limiti di età;
• riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
• licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio; devono essere considerati anche i lavoratori che sono somministrati nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l’agenzia. Il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non si computa; si computa il lavoratore sostituito.
Per ciò che riguarda le indicazioni operative, la circolare Inps detta le istruzioni anche per ciò che concerne gli adempimenti dei datori di lavoro. Per fruire dell’incentivo tutti i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all’INPS; la comunicazione deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza on-line “92-2012″, che verrà messo a breve a disposizione all’interno del Cassetto previdenziale Aziende, presso il sito dell’Inps. La comunicazione deve essere presentata prima dell’invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata. Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettuano alcuni controlli formali e attribuiscono un esito positivo o negativo alla comunicazione. L’Inps effettuerà a posteriori, in sede di verifica amministrativa, i necessari controlli circa la sussistenza effettiva dei presupposti dell’incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi con successive disposizioni interne.
Per quei datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, la loro posizione contributiva sarà contraddistinta dal codice di autorizzazione “2H” che, a decorrere da 01.01.2013, assume il nuovo significato di “datore di lavoro ammesso all’incentivo di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”; il codice autorizzazione è attribuito automaticamente dai sistemi informativi centrali contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo al modulo di istanza “92-2012”, indicato al paragrafo precedente. I datori di lavoro ammessi all’incentivo, denunceranno il lavoratore valorizzando nell’elemento individuale <TipoContribuzione> il codice “55” che assume il nuovo significato di “ lavoratore assunto ai sensi dell’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”.
Con la circolare n. 111/2013, l’Inps illustra l’applicazione dell’incentivo in relazione agli uomini e alle donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupati da oltre dodici mesi, specificando innanzitutto che, in relazione a questa categoria di lavoratori, si prescinde dalla residenza, dalla professione esercitata e dal settore economico di impiego, l’età deve essere considerata al momento di decorrenza dell’originaria assunzione.
La legge n. 92 del 2012 a prevede, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, un incentivo all’assunzione di specifiche categorie di soggetti, ossia:
• uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;
• donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
• donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
• donne dl qualsiasi età, ovunque residenti e“prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.
L'agevolazione – consistente nell'abbattimento del 50% della contribuzione datoriale – ha durata 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e di massimo 12 mesi per quelle a termine. L'incentivo – che riguarda sia i rapporti full time che part time – trova spazio anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine agevolato. In quest'ultimo caso, secondo l'Inps, la trasformazione deve avvenire entro la scadenza del beneficio. Ad esempio, in caso di assunzione a termine per 15 mesi di un lavoratore il cui rapporto viene trasformato al decimo mese (entro, quindi, i dodici mesi agevolati previsti per il contratto a tempo determinato), l'incentivo trova applicazione per 18 mesi complessivi.
Restano fuori dalla facilitazione, sempre secondo le indicazioni dell'Inps, i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio. Oltre che alle norme interne (tra cui regolarità contributiva, rispetto dei contratti, osservanza delle regole a tutela delle condizioni di lavoro, principi generali in materia di agevolazioni ex lege 92/12), l'incentivo è subordinato al rispetto del regolamento comunitario 800/2008.
Di conseguenza, l'assunzione, la proroga e la trasformazione sono premiate laddove realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti; sono escluse le dimissioni del lavoratore, la sua sopravvenuta invalidità, il pensionamento, la riduzione volontaria dell'orario di lavoro e i licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Ai fini della valutazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in unità di lavoro annuo. Per agevolare aziende e intermediari nell'applicazione della normativa che, globalmente, appare complessa, la circolare è arricchita di molti esempi e di diversi allegati esplicativi. È così possibile apprezzare alcune aperture e qualche spunto di flessibilità. Tra questi quello più interessante riguarda la continuità nei rapporti di lavoro agevolati in favore dello stesso soggetto. In tali, casi, infatti, le condizioni di accesso al beneficio (anzianità di disoccupazione e il rispetto delle regole generali di cui alla legge 92/12) sono valutate, per lo più, solo in relazione alla decorrenza originaria del primo rapporto. Per richiedere l'incentivo va inoltrata all'Inps una comunicazione telematica, il cui modulo,denominato "92-2012", sarà a breve reperibile all'interno del Cassetto previdenziale aziende. La richiesta deve essere trasmessa prima dell'invio della denuncia contributiva con cui viene indicata l'agevolazione. Entro il giorno successivo, esperiti alcuni controlli formali, le aziende riceveranno la risposta circa l'esito dell'istanza. Il lavoratore agevolato dovrà essere indicato nel flusso Uniemens con il codice "55".
L'incentivo riguarda le assunzioni intervenute a decorrere da gennaio 2013. Per i rapporti instaurati fino al mese di luglio 2013, le cui istanze avranno ricevuto esito positivo dall'Inps, i datori di lavoro potranno recuperare le differenze a credito con una delle denunce riferite ai periodi fino a ottobre 2013.
L’incentivo previsto dalla legge n. 92 del 2012, spetta per:
• le assunzioni a tempo indeterminato;
• le assunzioni a tempo determinato;
• le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
Esso consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. In caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per diciotto mesi, mentre in caso di assunzione a tempo determinato la riduzione spetta fino a dodici mesi. Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi diciotto mesi.
Gli incentivi all’assunzione di over 50enni sono subordinati alla verifica della:
regolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi,
osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro,
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012,
condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.
Sempre nella circolare del 24 luglio 2013, l’Inps precisa che l’incentivo all’assunzione di over 50 anni previsto dalla riforma Fornero, spetta anche se l’assunzione, la proroga e la trasformazione del rapporto di lavoro da determinato a indeterminato degli over 50enni, realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.
L’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per:
• dimissioni volontarie del lavoratore;
• invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
• pensionamento per raggiunti limiti di età;
• riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
• licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio; devono essere considerati anche i lavoratori che sono somministrati nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l’agenzia. Il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non si computa; si computa il lavoratore sostituito.
Per ciò che riguarda le indicazioni operative, la circolare Inps detta le istruzioni anche per ciò che concerne gli adempimenti dei datori di lavoro. Per fruire dell’incentivo tutti i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all’INPS; la comunicazione deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza on-line “92-2012″, che verrà messo a breve a disposizione all’interno del Cassetto previdenziale Aziende, presso il sito dell’Inps. La comunicazione deve essere presentata prima dell’invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata. Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettuano alcuni controlli formali e attribuiscono un esito positivo o negativo alla comunicazione. L’Inps effettuerà a posteriori, in sede di verifica amministrativa, i necessari controlli circa la sussistenza effettiva dei presupposti dell’incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi con successive disposizioni interne.
Per quei datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, la loro posizione contributiva sarà contraddistinta dal codice di autorizzazione “2H” che, a decorrere da 01.01.2013, assume il nuovo significato di “datore di lavoro ammesso all’incentivo di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”; il codice autorizzazione è attribuito automaticamente dai sistemi informativi centrali contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo al modulo di istanza “92-2012”, indicato al paragrafo precedente. I datori di lavoro ammessi all’incentivo, denunceranno il lavoratore valorizzando nell’elemento individuale <TipoContribuzione> il codice “55” che assume il nuovo significato di “ lavoratore assunto ai sensi dell’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”.
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sabato 16 marzo 2013
Imprenditoria femminile fondo perduto per il 2013
I contributi a fondo perduto sono somme che, una volta ricevute, non devono essere restituite da coloro che ne hanno beneficiato. Sono finanziamenti erogati generalmente da enti pubblici (Unione Europea, Ministeri, Regioni, ecc.) a favore delle nuove imprese o delle imprese già attive. Normalmente non sono necessarie garanzie per ottenere il contributo, tranne nei casi in cui è prevista l’erogazione di un anticipo.
Il contributo a fondo perduto viene concesso a fronte di un investimento dell’imprenditore per la realizzazione di opere o l’acquisto di beni strumentali che abbiano effetti durevoli sull’impresa ed è calcolato in percentuale sul totale dell’investimento. Il contributo viene erogato solo a fronte della presentazione di documentazione di spese (ovvero fatture dei fornitori quietanzate).
Il nuovo momento sociale, la crisi economica e ovviamente la mancanza di lavoro, hanno negli ultimi anni ingenerato un forte aumento dell’interesse verso l’imprenditoria femminile e i finanziamenti a fondo perduto. Sicuramente, l’idea di aprire un’impresa è un’ottima opportunità per mettersi in gioco e lavorare di creatività, consentendo di innovarsi su più fronti.
Vediamo come si può partecipare al bando finanziamenti imprenditoria femminile.
Richiedere la partecipazione ai bandi è possibile presentando un business plan fornito di descrizione del progetto che si intende realizzare e di una sezione più dettagliata inerente a requisiti di fattibilità finanziaria del progetto. Le spese ammissibili per le agevolazioni riguardano solitamente l’acquisto di terreni, di impianti e macchinari, consulenze e corsi di formazione.
Per ottenere i vantaggi dedicati all’imprenditoria femminile con finanziamenti a fondo perduto occorre possedere alcuni requisiti di ammissibilità. Sarà pertanto possibile ricevere le agevolazioni finanziarie nei casi di:
imprese individuali in cui il titolare sia una donna;
società di persone costituite in maggioranza, sia numerica che di capitale, da donne;
società di capitali costituite in maggioranza, sia numerica che di capitale da donne, e in cui l’organo di amministrazione sia costituito prevalentemente al femminile.
Possono essere erogate diverse tipologie di contributi a fondo perduto, si tratta di contributi in conto impianti (il cui valore massimo può ammontare per le micro e piccole imprese fino al 50% delle spese), contributo in conto interessi, il cui valore massimo del finanziamento può arrivare al 75% dell’investimento per micro e piccole imprese.
Inoltre vi è la possibilità di richiedere una combinazione di contributi Per accedere ai finanziamenti a fondo perduto le imprese devono operare nei settori dell’industria, del commercio e dei servizi.
Per vedersi agevolati nell’imprenditoria al femminile e poter usufruire dei finanziamenti a fondo perduto, è necessario rientrare in alcuni settori. Tra i settori ammessi vi sono quello manifatturiero e il settore dei servizi, mentre tra i settori esclusi emergono l’industria carboniera, il settore siderurgico e quello delle fibre sintetiche.
Come trovare i finanziamenti a fondo perduto attualmente a disposizione? Considerato che l’elenco di tutti i finanziamenti a fondo perduto esistenti attualmente in disponibilità sul territorio italiano sarebbe troppo lungo, cerchiamo di tracciare un percorso per consentirvi di individuare il finanziamento a fondo perduto più conforme alle proprie esigenze.
Una prima strada porta indubbiamente alle istituzioni comunitarie (Unione Europea – europa.eu) e a quelle statali (Governo – governo.it). Molti finanziamenti a fondo perduto vengono tuttavia erogati da parte delle Regioni su stanziamenti comunitari. Di conseguenza, è certamente buona norma consultare il sito internet della vostra regione (es. regione.nomeregione.it). Si consiglia inopltre di consultare il sito internet dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell’impresa (invitalia.it) e quello della Camera di Commercio più vicino alla sede della vostra impresa.
Il contributo a fondo perduto viene concesso a fronte di un investimento dell’imprenditore per la realizzazione di opere o l’acquisto di beni strumentali che abbiano effetti durevoli sull’impresa ed è calcolato in percentuale sul totale dell’investimento. Il contributo viene erogato solo a fronte della presentazione di documentazione di spese (ovvero fatture dei fornitori quietanzate).
Il nuovo momento sociale, la crisi economica e ovviamente la mancanza di lavoro, hanno negli ultimi anni ingenerato un forte aumento dell’interesse verso l’imprenditoria femminile e i finanziamenti a fondo perduto. Sicuramente, l’idea di aprire un’impresa è un’ottima opportunità per mettersi in gioco e lavorare di creatività, consentendo di innovarsi su più fronti.
Vediamo come si può partecipare al bando finanziamenti imprenditoria femminile.
Richiedere la partecipazione ai bandi è possibile presentando un business plan fornito di descrizione del progetto che si intende realizzare e di una sezione più dettagliata inerente a requisiti di fattibilità finanziaria del progetto. Le spese ammissibili per le agevolazioni riguardano solitamente l’acquisto di terreni, di impianti e macchinari, consulenze e corsi di formazione.
Per ottenere i vantaggi dedicati all’imprenditoria femminile con finanziamenti a fondo perduto occorre possedere alcuni requisiti di ammissibilità. Sarà pertanto possibile ricevere le agevolazioni finanziarie nei casi di:
imprese individuali in cui il titolare sia una donna;
società di persone costituite in maggioranza, sia numerica che di capitale, da donne;
società di capitali costituite in maggioranza, sia numerica che di capitale da donne, e in cui l’organo di amministrazione sia costituito prevalentemente al femminile.
Possono essere erogate diverse tipologie di contributi a fondo perduto, si tratta di contributi in conto impianti (il cui valore massimo può ammontare per le micro e piccole imprese fino al 50% delle spese), contributo in conto interessi, il cui valore massimo del finanziamento può arrivare al 75% dell’investimento per micro e piccole imprese.
Inoltre vi è la possibilità di richiedere una combinazione di contributi Per accedere ai finanziamenti a fondo perduto le imprese devono operare nei settori dell’industria, del commercio e dei servizi.
Per vedersi agevolati nell’imprenditoria al femminile e poter usufruire dei finanziamenti a fondo perduto, è necessario rientrare in alcuni settori. Tra i settori ammessi vi sono quello manifatturiero e il settore dei servizi, mentre tra i settori esclusi emergono l’industria carboniera, il settore siderurgico e quello delle fibre sintetiche.
Come trovare i finanziamenti a fondo perduto attualmente a disposizione? Considerato che l’elenco di tutti i finanziamenti a fondo perduto esistenti attualmente in disponibilità sul territorio italiano sarebbe troppo lungo, cerchiamo di tracciare un percorso per consentirvi di individuare il finanziamento a fondo perduto più conforme alle proprie esigenze.
Una prima strada porta indubbiamente alle istituzioni comunitarie (Unione Europea – europa.eu) e a quelle statali (Governo – governo.it). Molti finanziamenti a fondo perduto vengono tuttavia erogati da parte delle Regioni su stanziamenti comunitari. Di conseguenza, è certamente buona norma consultare il sito internet della vostra regione (es. regione.nomeregione.it). Si consiglia inopltre di consultare il sito internet dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell’impresa (invitalia.it) e quello della Camera di Commercio più vicino alla sede della vostra impresa.
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domenica 3 marzo 2013
Contratto sostituzione maternità per il 2013
Nell'ambito degli strumenti volti alla creazione di nuove opportunità di lavoro particolare importanza rivestono le agevolazioni concesse al datore di lavoro in caso di assunzione a tempo determinato per sostituzione di lavoratrici o lavoratori in maternità.
Il Ministero del lavoro ha chiarito che il contratto a termine stipulato per la sostituzione di lavoratrici in congedo di maternità può essere rinnovato senza l’intervallo dei 60 o 90 giorni previsto dalla riforma Fornero. Pertanto, in base al chiarimento ministeriale per il rinnovo del contratto sostituzione, il Testo unico sulla maternità prevale sulla normativa relativa al contratto a termine. L’intervallo è il lasso di tempo che deve passare tra la scadenza di un contratto a termine e il rinnovo del rapporto tra le parti attraverso la stipula di un altro contratto, sempre a tempo determinato. Quindi niente intervalli per le sostituzioni per maternità.
In caso di assunzione a tempo determinato (anche con contratto a tempo parziale) per sostituzione di maternità è previsto uno sgravio contributivo - limitatamente alla quota a carico del datore di lavoro - e dei premi assicurativi INAIL del 50%.
Ricordiamo che questo beneficio si applica a favore delle aziende:
con meno di 20 dipendenti che assumono per sostituire lavoratori subordinati in maternità (congedo di maternità o di paternità, congedo parentale e congedo per malattia del figlio). In tal caso l'agevolazione si applica fino al compimento di un anno di età del figlio del lavoratore o della lavoratrice in congedo o, nel caso di minore adottato o in affidamento, per un anno dal suo ingresso nel nucleo familiare;
in cui operano lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali) in astensione dal lavoro per maternità.
È infatti possibile assumere lavoratori a tempo determinato in sostituzione di tali lavoratrici per un periodo massimo di 12 mesi e, comunque, entro il primo anno di vita del bambino o, nel caso di minore adottato o in affidamento, per un anno dal suo ingresso nel nucleo familiare.
Comunque una delle causali più diffuse della stipula dei contratti a termine è quella riguardante la sostituzione di lavoratrici assenti per maternità, assenti da lavoro per il congedo obbligatorio di 5 mesi. Data la frequenza dell’evento maternità per le lavoratrici italiane, molte aziende ricorrono al contratto a termine per ragioni giustificative per assumere a tempo determinato lavoratori in loro sostituzione. Possibilità che è prevista dal Decreto Legislativo n. 368 del 2001.
La riforma del mercato del lavoro ha introdotto importanti novità per i contratti a termine: gli intervalli per il rinnovo del contratto sono stati elevati a 60 e 90 giorni, provocando non pochi problemi ai lavoratori col contratto scaduto ed alle imprese che glielo devono rinnovare. Prima della riforma gli intervalli erano rispettivamente di 20 giorni, per i contratti scaduti fino a 6 mesi, e di 30 giorni per i contratti superiori a 6 mesi. Dal 18 luglio 2012 in poi gli intervalli passano a 60 giorni per i contratti fino a 6 mesi e 90 giorni per i contratti superiori a 6 mesi. Vediamo cosa succede ai contratti a termine per ragioni giustificative.
I contratti a termine per espressa previsione del Decreto Legislativo n. 151 del 2001 possono essere stipulati anche per ragioni sostitutive, che vanno dalla sostituzione per lavoratore destinato ad una trasferta o distaccato, alla sostituzione per inidoneità temporanea al lavoro, dalla sostituzione dei lavoratori per sciopero alla sostituzione più diffusa, ossia quella per l’assenza da lavoro per maternità.
Ed è proprio su quest’ultimo caso che si è reso necessario un chiarimento ministeriale sul rispetto degli intervalli per il rinnovo del contratto a termine. Era importante capire, data la particolarità del contratto, che si esaurisce al rientro della lavoratrice madre, se le società che hanno assunto un lavoratore per ragioni sostitutive possono utilizzare lo stesso lavoratore per ulteriori sostituzioni per maternità, senza rispettare gli intervalli.
In buona sostanza, essendo sorto il contratto per specifiche ragioni giustificative, alla data dell’effettivo rientro della lavoratrice in maternità, il contratto si esaurisce senza possibilità di proroga (che è senza intervalli). Per questa ragione, le parti, datore di lavoro e lavoratore, possono stipulare un nuovo contratto di lavoro liberamente, senza intervalli, riguardando lo stesso ulteriori eventuali ragioni giustificative, come ad esempio la sostituzione di un’altra lavoratrice in congedo di maternità.
Il Ministero del lavoro ha chiarito che il contratto a termine stipulato per la sostituzione di lavoratrici in congedo di maternità può essere rinnovato senza l’intervallo dei 60 o 90 giorni previsto dalla riforma Fornero. Pertanto, in base al chiarimento ministeriale per il rinnovo del contratto sostituzione, il Testo unico sulla maternità prevale sulla normativa relativa al contratto a termine. L’intervallo è il lasso di tempo che deve passare tra la scadenza di un contratto a termine e il rinnovo del rapporto tra le parti attraverso la stipula di un altro contratto, sempre a tempo determinato. Quindi niente intervalli per le sostituzioni per maternità.
In caso di assunzione a tempo determinato (anche con contratto a tempo parziale) per sostituzione di maternità è previsto uno sgravio contributivo - limitatamente alla quota a carico del datore di lavoro - e dei premi assicurativi INAIL del 50%.
Ricordiamo che questo beneficio si applica a favore delle aziende:
con meno di 20 dipendenti che assumono per sostituire lavoratori subordinati in maternità (congedo di maternità o di paternità, congedo parentale e congedo per malattia del figlio). In tal caso l'agevolazione si applica fino al compimento di un anno di età del figlio del lavoratore o della lavoratrice in congedo o, nel caso di minore adottato o in affidamento, per un anno dal suo ingresso nel nucleo familiare;
in cui operano lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali) in astensione dal lavoro per maternità.
È infatti possibile assumere lavoratori a tempo determinato in sostituzione di tali lavoratrici per un periodo massimo di 12 mesi e, comunque, entro il primo anno di vita del bambino o, nel caso di minore adottato o in affidamento, per un anno dal suo ingresso nel nucleo familiare.
Comunque una delle causali più diffuse della stipula dei contratti a termine è quella riguardante la sostituzione di lavoratrici assenti per maternità, assenti da lavoro per il congedo obbligatorio di 5 mesi. Data la frequenza dell’evento maternità per le lavoratrici italiane, molte aziende ricorrono al contratto a termine per ragioni giustificative per assumere a tempo determinato lavoratori in loro sostituzione. Possibilità che è prevista dal Decreto Legislativo n. 368 del 2001.
La riforma del mercato del lavoro ha introdotto importanti novità per i contratti a termine: gli intervalli per il rinnovo del contratto sono stati elevati a 60 e 90 giorni, provocando non pochi problemi ai lavoratori col contratto scaduto ed alle imprese che glielo devono rinnovare. Prima della riforma gli intervalli erano rispettivamente di 20 giorni, per i contratti scaduti fino a 6 mesi, e di 30 giorni per i contratti superiori a 6 mesi. Dal 18 luglio 2012 in poi gli intervalli passano a 60 giorni per i contratti fino a 6 mesi e 90 giorni per i contratti superiori a 6 mesi. Vediamo cosa succede ai contratti a termine per ragioni giustificative.
I contratti a termine per espressa previsione del Decreto Legislativo n. 151 del 2001 possono essere stipulati anche per ragioni sostitutive, che vanno dalla sostituzione per lavoratore destinato ad una trasferta o distaccato, alla sostituzione per inidoneità temporanea al lavoro, dalla sostituzione dei lavoratori per sciopero alla sostituzione più diffusa, ossia quella per l’assenza da lavoro per maternità.
Ed è proprio su quest’ultimo caso che si è reso necessario un chiarimento ministeriale sul rispetto degli intervalli per il rinnovo del contratto a termine. Era importante capire, data la particolarità del contratto, che si esaurisce al rientro della lavoratrice madre, se le società che hanno assunto un lavoratore per ragioni sostitutive possono utilizzare lo stesso lavoratore per ulteriori sostituzioni per maternità, senza rispettare gli intervalli.
In buona sostanza, essendo sorto il contratto per specifiche ragioni giustificative, alla data dell’effettivo rientro della lavoratrice in maternità, il contratto si esaurisce senza possibilità di proroga (che è senza intervalli). Per questa ragione, le parti, datore di lavoro e lavoratore, possono stipulare un nuovo contratto di lavoro liberamente, senza intervalli, riguardando lo stesso ulteriori eventuali ragioni giustificative, come ad esempio la sostituzione di un’altra lavoratrice in congedo di maternità.
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domenica 16 dicembre 2012
Inps circolare 127 del 2012: assunzioni incentivi ed agevolazioni
Le aziende che operano sul territorio nazionale con diverse unità produttive, in caso di assunzione o di utilizzo in somministrazione di lavoratori a cui si applicano riduzioni contributive, dovranno verificare che, all'interno della propria struttura, non vi siano in essere obblighi di riassunzione o diritti di precedenza alla riassunzione o, se esistenti, che siano stati rispettati.
È questa una delle novità che emerge dalla circolare Inps 137 del 2012. Nella circolare, l'Istituto passa in rassegna le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 92 del 2012. Si tratta di principi generali che si propongono di realizzare una più razionale disciplina delle assunzioni agevolate. Per fruire delle riduzioni contributive collegate a un soggetto, il datore di lavoro non deve aver violato il diritto di precedenza di un altro ex dipendente. Questo principio vale anche in caso di somministrazione. Ne deriva che – prima di eseguire la nuova assunzione o di consentire l'ingresso in azienda del somministrato – si deve verificare che non vi siano altri che vantano diritti di precedenza. Se vi sono, si deve dimostrare che l'opzione è stata regolarmente offerta all'avente diritto, mediante comunicazione scritta, eventualmente contenente un termine entro cui esprimersi. Ciò che rende più complicato il tutto è l'assenza di un limite territoriale. Questo obbligherà le aziende a un capillare controllo per essere certe della liceità degli incentivi.
Quindi bilancino sulle agevolazioni anche se l'assunzione viene effettuata in ottemperanza a un preesistente obbligo di legge, contratto collettivo o accordo individuale: in sostanza, quando non si rileva la volontarietà nell'instaurazione del rapporto di lavoro. Nella circolare vengono richiamate alcune norme che originano dei diritti di precedenza a favore dei lavoratori. Il ricorso alla somministrazione non consente il superamento di questi vincoli.
Sempre sul fronte del contratto di somministrazione si rileva un'interessante puntualizzazione dell'Inps: nel rispetto dell'articolo 21 della legge Biagi, si ricorda che l'utilizzatore deve rimborsare al somministratore gli oneri previdenziali «effettivamente sostenuti». Con ciò, dunque, si afferma che l'utilizzatore fruisce indirettamente delle agevolazione contributive applicabili all'agenzia di somministrazione.
Su questo principio si basa la teoria dell'equivalenza tra lavoratore diretto e indiretto che assume un significato determinante quando si tratta di beneficiare delle agevolazioni. Nel senso che, tra utilizzo diretto e indiretto, non si può mai superare il periodo massimo di fruizione degli incentivi, previsti dalle norme di riferimento. Tuttavia, se da un lato il principio del cumulo appare stringente, dall'altro introduce una flessibilità che, applicata alle assunzioni effettuate, ai sensi dell'articolo 8 della legge 407/90 (disoccupati e cassaintegrati di lungo periodo), si rivela positivo. Viene, infatti, riconosciuto il beneficio anche in caso di una trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine che, avendo avuto una durata inferiore a sei mesi, consente al lavoratore di mantenere l'anzianità di disoccupazione di 24 mesi, utile per l'incentivo previsto.
Tornando alla somministrazione, va osservato che, a indorare la pillola per le imprese, soccorre la previsione dell'articolo 4, che rende possibile il superamento del cumulo delle prestazioni lavorative effettuate dallo stesso lavoratore con più utilizzatori. Ciò consentirà alle agenzie di somministrazione di stipulare più contratti agevolati a tempo determinato di 12 mesi con lo stesso lavoratore, durante la sua permanenza nelle liste di mobilità, purché la somministrazione sia effettuata in favore di utilizzatori diversi e non collegati tra loro.
È questa una delle novità che emerge dalla circolare Inps 137 del 2012. Nella circolare, l'Istituto passa in rassegna le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 92 del 2012. Si tratta di principi generali che si propongono di realizzare una più razionale disciplina delle assunzioni agevolate. Per fruire delle riduzioni contributive collegate a un soggetto, il datore di lavoro non deve aver violato il diritto di precedenza di un altro ex dipendente. Questo principio vale anche in caso di somministrazione. Ne deriva che – prima di eseguire la nuova assunzione o di consentire l'ingresso in azienda del somministrato – si deve verificare che non vi siano altri che vantano diritti di precedenza. Se vi sono, si deve dimostrare che l'opzione è stata regolarmente offerta all'avente diritto, mediante comunicazione scritta, eventualmente contenente un termine entro cui esprimersi. Ciò che rende più complicato il tutto è l'assenza di un limite territoriale. Questo obbligherà le aziende a un capillare controllo per essere certe della liceità degli incentivi.
Quindi bilancino sulle agevolazioni anche se l'assunzione viene effettuata in ottemperanza a un preesistente obbligo di legge, contratto collettivo o accordo individuale: in sostanza, quando non si rileva la volontarietà nell'instaurazione del rapporto di lavoro. Nella circolare vengono richiamate alcune norme che originano dei diritti di precedenza a favore dei lavoratori. Il ricorso alla somministrazione non consente il superamento di questi vincoli.
Sempre sul fronte del contratto di somministrazione si rileva un'interessante puntualizzazione dell'Inps: nel rispetto dell'articolo 21 della legge Biagi, si ricorda che l'utilizzatore deve rimborsare al somministratore gli oneri previdenziali «effettivamente sostenuti». Con ciò, dunque, si afferma che l'utilizzatore fruisce indirettamente delle agevolazione contributive applicabili all'agenzia di somministrazione.
Su questo principio si basa la teoria dell'equivalenza tra lavoratore diretto e indiretto che assume un significato determinante quando si tratta di beneficiare delle agevolazioni. Nel senso che, tra utilizzo diretto e indiretto, non si può mai superare il periodo massimo di fruizione degli incentivi, previsti dalle norme di riferimento. Tuttavia, se da un lato il principio del cumulo appare stringente, dall'altro introduce una flessibilità che, applicata alle assunzioni effettuate, ai sensi dell'articolo 8 della legge 407/90 (disoccupati e cassaintegrati di lungo periodo), si rivela positivo. Viene, infatti, riconosciuto il beneficio anche in caso di una trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine che, avendo avuto una durata inferiore a sei mesi, consente al lavoratore di mantenere l'anzianità di disoccupazione di 24 mesi, utile per l'incentivo previsto.
Tornando alla somministrazione, va osservato che, a indorare la pillola per le imprese, soccorre la previsione dell'articolo 4, che rende possibile il superamento del cumulo delle prestazioni lavorative effettuate dallo stesso lavoratore con più utilizzatori. Ciò consentirà alle agenzie di somministrazione di stipulare più contratti agevolati a tempo determinato di 12 mesi con lo stesso lavoratore, durante la sua permanenza nelle liste di mobilità, purché la somministrazione sia effettuata in favore di utilizzatori diversi e non collegati tra loro.
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venerdì 22 giugno 2012
Imprenditoria femminile 2012 come reperire i fondi
I fondi per l’Imprenditoria femminile vengono erogati in base ad una graduatoria che viene stabilità secondo criteri prestabiliti che riguardano non solo il tipo di progetto imprenditoriale, ma anche in riferimento alla zona di pertinenza dove si ha intenzione di fare impresa, la somma richiesta, l’eventuale collegamento con progetti di sviluppo territoriali, o ancora rispetto al settore nel quale si è deciso di fare investimento.
I bandi per accedere ai fondi non sono esclusivamente nazionali, ma sono spesse le regioni o gli enti provinciali che determinano una serie di condizioni al fine di promuovere nuove imprese sul loro territorio, ogni comune ha le sue esigenze e i propri progetti di sviluppo, grazie ai quali offre nuove opportunità per chi vuol fare impresa al femminile nel proprio territorio.
Le scadenze quindi per i fondi dell’Imprenditoria femminile nel 2012 sono diverse e variano a seconda delle regioni, si suggerisce come strumento di riferimento di guardare alla Gazzetta Ufficiale, rivolgersi agli addetti per le attività imprenditoriali presenti in ogni Ente locale per conoscere eventuali agevolazioni legate al proprio territorio, o ancora di consultare il sito di Confidustria e dello stesso Ministero per lo Sviluppo Economico che sono sempre aggiornati.
I finanziamenti per l'imprenditoria femminile sono previsti per i settori dell’industria, artigianato, agricoltura, commercio, servizi e turismo che esercitano attività economica nel territorio regionale.
Possono presentare un progetto per ottenere le agevolazioni previste:
le ditte individuali gestite da donne;
società cooperative o di persone costituite per almeno il 60% da donne;
società di capitali le cui quote di partecipazione siano, per almeno 2/3, in possesso di donne,
imprese, consorzi, associazioni, enti di formazione e ordini professionali promotori di corsi di formazione imprenditoriale, servizi di consulenza e assistenza, le cui quote siano possedute per almeno il 70% da donne.
Le imprese debbono essere di piccola entità con un fatturato annuo: non più di 5 milioni di euro; e uno stato patrimoniale: non più di 2 milioni di euro;
L’agevolazione per l’imprenditoria femminile è corrisposta per il 50% attraverso il contributo in conto capitale e per l’altra metà attraverso il finanziamento con tasso agevolato al 0,50%. Tale finanziamento non può avere una durata superiore ai 10 anni.
Le spese ammesse sono: impianti generali, comprese l’impianto elettrico, antifurto, riscaldamento, ecc.; macchinari ed attrezzature; tra essi rientrano anche gli impianti specifici di produzione, compresi gli arredi connessi allo svolgimento delle attività e le strutture; brevetti; software; opere murarie e relativi oneri di progettazione e direzione lavori, nel limite del 25% delle voci di spesa relative ai primi due punti.
Le spese finanziabili possono variare in base alle tipologie delle imprese e alle Regioni.
Non sono invece finanziabili le spese relative a: affitti dei locali; i costi per i salari e gli stipendi; acquisto di minuterie ed utensili di uso manuale comune; spese per manutenzione ordinaria; acquisto di beni di uso promiscuo (ad es. personal computer portatili, autovetture, cellulari, ecc); scorte di materie prime, semilavorati e materiali di consumo;- acquisto di terreni e fabbricati.
Imprenditoria femminile 2012 aspetto giuridico
Dal punto di vista della forma giuridica, l’impresa può essere costituita come: società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni, società cooperativa, sono escluse le società di fatto.
I parametri relativi alla componente femminile dovranno essere mantenuti per almeno 5 anni.
L’imprenditoria femminile accede a fondi speciali erogati dal Ministero per lo Sviluppo Economico ed enti territoriali locali che predispongono ogni anno bandi di concorso appositi per aiutare l’Italia che lavora a crescere e ad aumentare, la capacità di creare imprenditoria per le donne.
Le caratteristiche principali che deve avere una azienda che vuol richiedere fondi per l’Imprenditoria femminile devono essere in primo luogo la partecipazione di donne per almeno 2/3 dell’impresa, che il progetto riguardi determinati settori di sviluppo, ancor meglio se legati ad un progetto innovativo magari promosso dalla stessa regione in cui appartiene l'azienda o sia di supporto al mondo femminile di interesse.
Hanno accesso a tali fondi le cosiddette piccole imprese cioè quelle con meno di 50 dipendenti, la richiesta di fondi per l’Imprenditoria femminile può essere diversa chiaramente a seconda dello scopo. I tipi di agevolazioni previsti sono tre: contributo a fondo perduto, credito d’imposta e finanziamento agevolato.
Fondo perduto: varia in base alle spese effettuate ed alla zona in cui l'impresa opera.
Fino al 60% delle spese ritenute ammissibili nelle zone svantaggiate
Fino al 50% delle spese ritenute ammissibili nelle altre zone
La copertura della spesa ammessa nelle misura di cui sopra, sarà possibile solo se: l'importo ottenuto non superi i 100.000 ECU nell'arco del triennio (de minimis) eventuali altri aiuti finanziari concessi alla stessa impresa a titolo di de minimis, sommati a quello richiesto ai sensi della presente legge, non eccedono il suddetto limite.
Nel caso in cui l'importo di 100.000 ECU venga superato nel triennio, i benefici non potranno superare i limiti massimi stabiliti dall'Unione Europea, calcolati in ESL (equivalente sovvenzione lorda) e relativi all'investimento ammesso; i limiti sono:
Del 40%, 55% o 65% per le aree Ob. 1 (Mezzogiorno)
Del 20% per le zone in deroga all'art. 92.3 c) del Trattato CEE (zone depresse del Centro Nord)
Del 15% per le altre zone.
Credito d’imposta: viene concesso in alternativa al finanziamento a fondo perduto (viene previsto che, su determinato tipo di costi, l’impresa possa usufruire di un credito detraibile dall’imposta lorda nella dichiarazione dei redditi).
Finanziamento agevolato (finanziamento a medio e lungo termine ad un tasso di interesse inferiore a quello di mercato): le agevolazioni riconosciute all’imprenditoria femminile promuovono progetti con un investimento totale tra i € 60.000 e € 400.000.
L’agevolazione per l’imprenditoria femminile è corrisposta per il 50% attraverso il contributo in conto capitale e per l’altra metà attraverso il finanziamento con tasso agevolato al 0,50%. Tale finanziamento non può avere una durata superiore ai 10 anni.
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domenica 20 novembre 2011
Promozione imprenditoria femminile e le agevolazioni per le imprenditrici
Per gli aiuti e le agevolazioni all'imprenditoria femminile bisogna far riferimento al Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 ovvero il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna che contiene le disposizioni vigenti in materia di pari opportunità tra uomo e donna.
Mentre la legge che disciplina i finanziamenti all’imprenditoria femminile è la legge n. 215 del 1992. Lo scopo della legge relativa ai finanziamenti imprenditoria femminile consiste nell'incrementare l’imprenditoria in rosa garantendo le pari opportunità e migliorando l’economia di un territorio. E riconosce ai progetti selezionati dei finanziamenti all'imprenditoria attraverso contributi in conto capitale, erogati a fronte di investimenti e stabilisce lo stanziamento di un Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile.
Come acquisire i finanziamenti?
Per ottenere i finanziamenti imprenditoria femminile si deve presentare richiesta nel momento di apertura dei bandi di gara le cui modalità e termini sono definiti ogni volta attraverso decreti ministeriali , e sono così organizzati:
si presenta la domanda per i finanziamenti imprenditoria femminile in un determinato periodo di tempo, tale domanda entra in graduatorie basate su criteri quali: l'occupazione, la partecipazione femminile all’impresa, la presenza di programmi finalizzati al commercio elettronico e certificazioni ambientali e di qualità.
Chi può far richiesta per acquisire i finanziamenti per l’imprenditoria femminile?
Può presentare domanda per ottener un finanziamento per l’imprenditoria femminile uno dei seguenti soggetti giuridici:
cooperative e società di persone composte almeno per il 60% da donne;
società di capitali in cui almeno due terzi del capitale e degli organi di amministrazione siano controllati da donne;
imprese individuali in cui il responsabile è una donna;
tutti gli enti ossia associazioni, imprese, società di promozione imprenditoriale, centri di formazione che nel loro operare e nel loro indirizzo economico favoriscono corsi di formazione imprenditoriale e consulenza manageriale a gruppi che per almeno il 70% sono composti da donne.
I finanziamenti all’imprenditoria femminile includono i contributi, vediamo come in conto capitale:
per l’avvio dell’impresa imprenditoriale, l’acquisto di attività già esistenti oppure il rilevamento di un’area aziendale con affitto per almeno cinque anni, la realizzazione di progetti aziendali innovativi, l’acquisizione di servizi reali;
agevolazioni per l’acquisto di servizi destinati ad aumentare la produttività, sviluppare l'innovazione organizzativa attraverso nuove tecnologie e nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché lo sviluppo di sistemi di qualità.
Mentre l’importo del finanziamento dell’imprenditoria femminile corrisponde a delle agevolazioni per le imprese che promuovono progetti con un investimento totale tra i € 60.000 e € 400.000.
Vediamo le agevolazioni per le imprenditrici.
L’agevolazione per l’imprenditoria femminile è corrisposta per il 50% attraverso il contributo in conto capitale e per l’altra metà attraverso il finanziamento con tasso agevolato al 0,50%. Tale finanziamento non può avere una durata superiore ai 10 anni. Le agevolazioni per l’imprenditoria femminile sono corrisposte attraverso una somma di denaro che varia in base al luogo in cui l’impresa è ubicata. Le imprenditrici possono richiedere un finanziamento per il loro progetto manageriale in base alla regola de minimis ossia si intendono agevolazioni concesse entro importi regolamentati e predefiniti che prevede un finanziamento massimo di € 100.000 in tre anni e un’agevolazione pari al 60% nelle aree svantaggiate o al 50% in aree non svantaggiate.
Una volta ottenuta l’agevolazione di imprenditoria femminile, il proposito di investimenti deve essere realizzato entro 2 anni dalla data di concessione dell'agevolazione. Ed il prospetto di investimento può comprendere i costi relativi a: impianti, macchinari e attrezzature, brevetti, software, oneri di progettazione e direzione dei lavori.
Mentre la legge che disciplina i finanziamenti all’imprenditoria femminile è la legge n. 215 del 1992. Lo scopo della legge relativa ai finanziamenti imprenditoria femminile consiste nell'incrementare l’imprenditoria in rosa garantendo le pari opportunità e migliorando l’economia di un territorio. E riconosce ai progetti selezionati dei finanziamenti all'imprenditoria attraverso contributi in conto capitale, erogati a fronte di investimenti e stabilisce lo stanziamento di un Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile.
Come acquisire i finanziamenti?
Per ottenere i finanziamenti imprenditoria femminile si deve presentare richiesta nel momento di apertura dei bandi di gara le cui modalità e termini sono definiti ogni volta attraverso decreti ministeriali , e sono così organizzati:
si presenta la domanda per i finanziamenti imprenditoria femminile in un determinato periodo di tempo, tale domanda entra in graduatorie basate su criteri quali: l'occupazione, la partecipazione femminile all’impresa, la presenza di programmi finalizzati al commercio elettronico e certificazioni ambientali e di qualità.
Chi può far richiesta per acquisire i finanziamenti per l’imprenditoria femminile?
Può presentare domanda per ottener un finanziamento per l’imprenditoria femminile uno dei seguenti soggetti giuridici:
cooperative e società di persone composte almeno per il 60% da donne;
società di capitali in cui almeno due terzi del capitale e degli organi di amministrazione siano controllati da donne;
imprese individuali in cui il responsabile è una donna;
tutti gli enti ossia associazioni, imprese, società di promozione imprenditoriale, centri di formazione che nel loro operare e nel loro indirizzo economico favoriscono corsi di formazione imprenditoriale e consulenza manageriale a gruppi che per almeno il 70% sono composti da donne.
I finanziamenti all’imprenditoria femminile includono i contributi, vediamo come in conto capitale:
per l’avvio dell’impresa imprenditoriale, l’acquisto di attività già esistenti oppure il rilevamento di un’area aziendale con affitto per almeno cinque anni, la realizzazione di progetti aziendali innovativi, l’acquisizione di servizi reali;
agevolazioni per l’acquisto di servizi destinati ad aumentare la produttività, sviluppare l'innovazione organizzativa attraverso nuove tecnologie e nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché lo sviluppo di sistemi di qualità.
Mentre l’importo del finanziamento dell’imprenditoria femminile corrisponde a delle agevolazioni per le imprese che promuovono progetti con un investimento totale tra i € 60.000 e € 400.000.
Vediamo le agevolazioni per le imprenditrici.
L’agevolazione per l’imprenditoria femminile è corrisposta per il 50% attraverso il contributo in conto capitale e per l’altra metà attraverso il finanziamento con tasso agevolato al 0,50%. Tale finanziamento non può avere una durata superiore ai 10 anni. Le agevolazioni per l’imprenditoria femminile sono corrisposte attraverso una somma di denaro che varia in base al luogo in cui l’impresa è ubicata. Le imprenditrici possono richiedere un finanziamento per il loro progetto manageriale in base alla regola de minimis ossia si intendono agevolazioni concesse entro importi regolamentati e predefiniti che prevede un finanziamento massimo di € 100.000 in tre anni e un’agevolazione pari al 60% nelle aree svantaggiate o al 50% in aree non svantaggiate.
Una volta ottenuta l’agevolazione di imprenditoria femminile, il proposito di investimenti deve essere realizzato entro 2 anni dalla data di concessione dell'agevolazione. Ed il prospetto di investimento può comprendere i costi relativi a: impianti, macchinari e attrezzature, brevetti, software, oneri di progettazione e direzione dei lavori.
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