mercoledì 14 febbraio 2018

APE Volontaria una guida al simulatore online e alla domanda di certificazione



Sul sito dell'INPS sono finalmente  disponibili  online i  servizi per richiedere l’APE Volontario - Anticipo finanziario a garanzia pensionistica, il prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia.

I primi a poterne usufruire saranno i soggetti che hanno maturato i prescritti requisiti nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 18 ottobre 2017,  i quali al fine di ottenere  tutti i ratei arretrati maturati dalla data di entrata in vigore  dell’APE, devono presentare la  domanda entro il 18 aprile 2018.

Il Simulatore è un servizio online  con il quale i  i cittadini con l’inserimento dei  propri dati   possono ottenere in via indicativa  l'importo mensile, la durata  dell'APE e la rata di rimborso  che al termine del periodo di anticipo, sarà   decurtato  dalla pensione  definitiva in rate ventennali.

Il simulatore è distinto in 4 sezioni :

Accesso

Sezione dedicata all’inserimento dei principali dati anagrafici e all’importo di pensione lorda mensile.

La simulazione dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica presuppone il requisito contributivo minimo per l’accesso all’APE pari a 20 anni, che sarà verificato in fase di certificazione e domanda APE.

I Tuoi Dati

Sezione dedicata all’inserimento dei principali dati personali e di eventuali rate mensili che concorrono alla stima indicativa dell’importo massimo di APE (ad esempio rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata del periodo di erogazione dell’APE; rate per debiti erariali; eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli o assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi).

Questa sezione è inoltre dedicata alla possibile scelta dei ratei arretrati e del finanziamento supplementare, in base ai requisiti anagrafici del soggetto richiedente e alla data di presentazione della domanda APE prevista. Tali informazioni sono utili per la stima della data di decorrenza APE e della durata di erogazione APE.

Il Tuo Importo APE

Sezione dedicata alla scelta dell’importo APE da percepire durante la fase di erogazione APE.

Tale importo sarà necessariamente compreso tra l’importo di APE minimo e l’importo di APE massimo visualizzati all’interno della sezione stessa.

La Tua Simulazione

Sezione dedicata al risultato di dettaglio della simulazione, comprensiva del piano di accumulo relativo alla fase di erogazione APE, e del piano di ammortamento relativo alla fase di rimborso APE.

La domanda di certificazione del diritto all’APE dev’essere presentata all’INPS dall’interessato o dagli intermediari autorizzati attraverso l’uso dell’identità digitale SPID o il PIN dell’INPS e serve anche a conoscere l'importo minimo e massimo del prestito ottenibile dall'istituto , sulla base della contribuzione versata.

Dopo avere avuto dall'INPS la certificazione dei requisiti si potrà procedere alla domanda di erogazione dell'APE  vera e propria.

Va ricordato che il prestito è erogato dalla banca in quote mensili  per il periodo che intercorre dal compimento dei 63 anni (età minima per la richiesta ) fino all'età pensionabile (67 anni dal 2019);   per richiederlo non occorre cessare l’attività lavorativa,  ma è necessario  aver maturato un’anzianità contributiva non inferiore a 20 anni.

Il Simulatore è un servizio online aperto a tutti i cittadini che, mediante l’inserimento di dati e informazioni da parte del soggetto interessato, consente di calcolare, in particolare, l’importo mensile, la durata dell’APE e la rata di rimborso mensile che sarà decurtata dall’importo di pensione.

La domanda di certificazione del diritto all’APE dev’essere presentata all’INPS dall’interessato o dagli intermediari autorizzati attraverso l’uso dell’identità digitale SPID o il PIN dell’INPS. Pertanto, l’Istituto verifica il possesso dei requisiti di legge, certifica il diritto all’APE e comunica al richiedente l’importo minimo e massimo del prestito ottenibile.

Vediamo come funziona il simulatore online dell’INPS per l’APE Volontaria, disponibile sul sito dell’istituto di previdenza. Consente, a coloro che hanno i requisiti per chiedere l’anticipo pensionistico (63 anni di età, 20 anni di contributi, al massimo tre anni e sette mesi alla pensione di vecchiaia, un assegno maturato pari ad almeno 1,4 volte il minimo), di stimare l’ammontare del trattamento mensile e di quello del rimborso ventennale. Uno strumento fondamentale per decidere se e quando presentare la domanda, la cui procedura è già online.

Il simulatore INPS online è accessibile senza bisogno di credenziali. In breve: si inseriscono i dati su pensione maturata, eventuali finanziamenti in corso o assegni di mantenimento, si sceglie la percentuale di anticipo che si desidera e si ottiene il dettaglio del piano di accumulo e di quello di ammortamento.

Nella prima schermata si inseriscono i dati anagrafici fondamentali (data e luogo di nascita), la gestione previdenziale di appartenenza e l’importo della pensione lorda mensile maturata (che si può calcolare utilizzando un altro strumento INPS online, il simulatore di pensione).

Cliccando su avanti, il simulatore procede a verificare il possesso dei requisiti fondamentali (data di nascita, pensione minima richiesta).

Ricordiamo che per chiedere l’APe volontaria sono necessari 20 anni di contributi, informazione di cui però non si richiede l’inserimento (sarà verificata dall’INPS in sede di istruttoria).

Il secondo passaggio prevede l’inserimento dei dati relativi alla residenza e alla situazione finanziaria. Bisogna segnalare eventuali assegni di mantenimento del coniuge divorziato, rate relative a debiti erariali, prestiti in corso.

Sullo schermo apparirà anche un riquadro che segnala la data di maturazione della pensione di vecchiaia e la prima decorrenza dell’APE, a partire dal primo maggio 2017.

Prima di procedere, bisogna segnalare l’intenzione di chiedere anche gli arretrati a cui si ha diritto (come previsto dal decreto, è un’opzione, che va esercitata entro il 18 aprile 2018). Si inserisce anche la data in cui si prevede di chiedere l’APE.

Proseguendo, si arriva a una schermata che segnala l’importo di APE minima e massima richiedibile, in base alle informazioni inserite, e lo spazio per inserire la cifra che si intende richiedere. Il riquadro sulla destra riepiloga tutte le informazioni precedentemente inserite.

Si inserisce la cifra: apparirà la schermata finale che riepiloga le condizioni dell’APE a cui si ha diritto: numero di rate, importo della rata di restituzione mensile che verrà applicata sulla pensione, credito d’imposta applicabile, rata netta sulla pensione. Ecco un esempio che riporta una richiesta di APE pari a 1200 euro al mese.

Come si vede, nella parte bassa della pagina ci sono due pulsanti che consentono di consultare il dettagli del piano di finanziamento e del piano di ammortamento relativi all’Ape richiesta. E’ quindi possibile conoscere con precisione tutti i costi dell’operazione(tassi applicati, credito d’imposta, numero e importo dell’anticipo e delle rate di restituzione).




Pensioni: al via il simulatore INPS per l'Ape volontaria



Il nuovo portale dell'INPS, mette al centro l'utente consentendogli di trovare con maggiore velocità e semplicità le informazioni ricercate. I contenuti, inoltre, possono essere salvati nell'area personalizzata "MyInps" che offre ulteriori strumenti per arricchire l'esperienza degli utenti.

Più immediato anche l'accesso ai servizi Inps, possibile direttamente dalla scheda delle relative prestazioni, unitamente ai moduli necessari per presentare le necessarie domande.

Social, capace di adattarsi ad ogni dispositivo tecnologico e al passo con i tempi, a partire dalla veste grafica più moderna, il portale consente di visualizzare infatti direttamente in homepage gli strumenti di ricerca avanzata, sulla base dei principali temi e categorie che interessano gli utenti.

Ad annunciare ufficialmente la partenza dell’Anticipo pensionistico volontario, dopo un anno di gestazione faticosa, sarà il presidente dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale Tito Boeri.

La misura è rivolta in particolare ai lavoratori che hanno già raggiunto i 63 anni di età e almeno 20 anni di anzianità contributiva maturati fin dal 1° maggio 2017, ed è un "prestito finanziario con garanzia pensionistica" che consentirà a chi avrà almeno 63 anni nel 2018 (o almeno 63 anni e 5 mesi nel 2019) di uscire in anticipo dal lavoro. Per verificare la propria posizione personale ogni lavoratore potrà collegarsi sul sito dell’Inps e accedere al simulatore online che sarà presentato nei dettagli da Boeri martedì prossimo. Bisogna sapere che più si anticipa l’uscita dal lavoro maggiori saranno le rate del prestito da restituire in 20 anni e da sottrarre dunque alla pensione di vecchiaia.

L'APe volontaria 2018 è una nuova misura sperimentale, in vigore in Italia dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, inserita nella Legge di Bilancio al fine di garantire la pensione anticipata a diverse categorie di lavoratori.

In pratica, l'Ape volontaria si fonda sulla possibilità di andare in pensione in anticipo rispetto ai requisiti ordinari della pensione di vecchiaia, grazie ad un prestito garantito dalla futura pensione.

Ciò significa che chi è in possesso dei requisiti Ape volontaria, può lasciare il lavoro in anticipo solo se tramite l'INPS, richiede un prestito alla banca, a copertura di tutto il periodo che intercorre tra l'Ape e l'erogazione della pensione vera e propria.

L'Ape volontaria funziona così:

Il soggetto in possesso dei requisiti ape volontaria, fa domanda all'Inps;

L'Inps, richiede alla banca o all'impresa assicurativa, scelti tra quelli che aderiscono agli accordi stipulati tra Mef, Ministero del Lavoro, ABI e Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e le altre imprese assicurative primarie, l'erogazione del prestito Ape volontaria.

Una volta erogate le somme, il prestito Ape va restituito in 260 rate in 20 anni attraverso una trattenuta operata dall'INPS sull'assegno pensionistico, inclusa la tredicesima.

La restituzione del prestito parte, invece, dal primo pagamento della pensione di vecchiaia e termina dopo 20 anni dal pensionamento.

Terminato il prestito, la pensione di vecchiaia è pagata per intero senza subire riduzioni e penalizzazioni APE.

Prevista anche la possibilità di estinzione anticipata del prestito Ape, secondo le modalità fissate dal successivo decreto.

Il prestito APe, è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di morte che possa coprire il finanziamento in caso di decesso prematuro dell’interessato.

Il prestito ha una durata minima di 6 mesi.

L'importo minimo (150 euro al mese) e massimo del prestito APe volontaria, è deciso dal decreto ma le somme erogate, non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF ma si applicano:

tasso di interesse, e polizza assicurativa sul rischio di premorienza. Sia per gli interessi applicati al finanziamento che alla polizza assicurativa, è riconosciuto un credito di imposta fino al 50% dell’importo.

Il prestito si restituisce in 20 anni con una decurtazione della pensione: le rate sono mensili (nel complesso 240) ed è esclusa la tredicesima che quindi non ha la decurtazione. Per ottenere il prestito la rata di ammortamento mensile, sommata ad eventuali rate per prestiti ancora aperti, non deve superare il 30% del trattamento pensionistico (al netto di eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni divorzili o di mantenimento dei figli).

La domanda all'INPS con Spid: si sceglie l'istituto finanziatore del prestito e l'assicurazione che farà un contratto contro il rischio di premorienza e si fa domanda di Ape contestualmente alla richiesta per la pensione di vecchiaia. Nella domanda il lavoratore indicherà la quota di Ape chiesta e se vorrà o meno accedere al finanziamento supplementare per avere l'Ape fino all'effettiva età di pensionamento qualora nella fase di erogazione del prestito intervenga l'adeguamento dei requisiti pensionistici. La domanda viene trasmessa all'ente finanziatore che può rigettarla.







venerdì 9 febbraio 2018

Legge n. 104: i permessi non sono ferie



L'azienda non può togliere dalle ferie i permessi 104 di chi assiste familiari con handicap, a differenza dei congedi parentali: sentenza di Cassazione, ovvero niente decurtazione dalle ferie dei giorni di permesso chiesti dal dipendente per assistere, ai sensi della legge 104, un familiare affetto da handicap.

I permessi per chi presta cure e assistenza ai familiari con handicap grave e previsti dalla legge 104/1992 non possono essere scalati dalle ferie a meno che non si sommino a periodi di congedo parentale: lo ha chiarito la Corte di Cassazione. In materia di permessi 104, la Cassazione ha di recente definito che chi si prende cura del familiare disabile non ha l’obbligo di fornire un’assistenza continuativa; in più, non è necessario che l’assistenza coincida con gli orari del lavoro. L’importante è dedicare la parte prevalente della giornata al familiare disabile, ma ciò non toglie che si possa anche approfittare per fare la spesa o – perché no – di sdraiarsi sul divano e riposarti. La ragione è presto detta: chi si prende in carico l’assistenza di un portatore di handicap è più “usurato” e impegnato dei colleghi di lavoro i quali, invece, dopo l’orario di servizio, possono dedicarsi ai loro svaghi. Ad avviso della Cassazione, l’assistenza al familiare disabile va inquadrata come un’attività pensate e onerosa, ma anche avente una funzione sociale che è quella della cura dei disabili, tutelata dalla stessa Costituzione. Così come tutelato dalla stessa Costituzione è il diritto alle ferie. Si parla quindi di due diritti sacrosanti che non possono essere calpestati. Proprio per tale ragione è giusto pretendere che anche i giorni di permesso ai sensi della legge 104 siano da considerare come normali giorni di lavoro e, come tali, computabili ai fini della maturazione delle ferie.

Si tratta di permessi retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, riconosciuti a coniuge, parenti e affini entro il secondo grado, oppure entro il terzo grado se i genitori o il coniuge della persone con handicap grave hanno più di 65 anni, oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano mancanti. Prevedono la possibilità di assentarsi dal lavoro per tre giorni al mese anche in via continuativa. La Corte chiarisce che questi tre giorni di permesso mensile non possono in alcun modo essere sottratti alle ferie.

Diverso è il caso dei congedi parentali ordinari e di quelli per malattia del figlio di età inferiore a tre anni previsti dalla legge 151/2011: questi congedi possono determinare una significativa sospensione della prestazione lavorativa, che giustifica un diverso trattamento.

I permessi di tre giorni previsti per i portatori di handicap, fra l’altro: si inseriscono nell’ambito della tutela dei disabili predisposta dalla normativa interna (in primis, dagli articoli 2, 3, e 38 della Costituzione) e internazionale.

Ad esempio la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 18/2009.

La Convenzione ONU, prosegue la sentenza:

prevede il sostegno e la protezione da parte della società e degli Stati non solo per i disabili, ma anche per le loro famiglie, ritenute strumento indispensabile per contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità.

Quindi, l’interpretazione della norma a favore di chi assiste familiari deve evitare:

che l’aggravio dei congiunti di portatori di handicap nella fruizione dei permessi possa vanificare le esigenze di tutela» e «scongiurare qualsiasi incidenza negativa sull’utilizzo dei permessi medesimi.

Non è quindi legittimo decurtare dalle ferie i giorni di permesso chiesti dal dipendente per assistere, ai sensi della legge “104”, un familiare affetto da handicap.

Del resto, non calcolare i giorni di permesso della 104 ai fini delle ferie significa discriminare i dipendenti che hanno la sfortuna di avere un familiare disabile con quelli che invece non ce l’hanno: i primi, infatti, oltre a dover rinunciare a una parte delle ferie, sono soggetti tre volte al mese a una cura e assistenza tutt’altro che leggera.

Resta ferma la non commutabilità dei permessi quando debbano cumularsi effettivamente con il congedo parentale ordinario – che può determinare una significativa sospensione della prestazione lavorativa – e con il congedo per malattia del figlio, per i quali compete un’indennità inferiore alla retribuzione normale.


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