lunedì 27 agosto 2018

Bonus assunzioni: sgravi under 35 over 35



Il nuovo bonus assunzioni Under 35 consiste in uno sgravio parziale pari al 50% dei contributi previdenziali a carico delle imprese della durata di 36 mesi. Il nuovo bonus ricalca nella quasi totalità la disciplina introdotta dall’ultima legge di bilancio, ma introduce alcune sostanziali novità.

L’emendamento di fatto non abroga il bonus assunzioni giovani, ma va a prorogare il limite di età di 35 anni fino al 2020.

L’esonero contributivo, previsto dalla Legge di Bilancio 2018, consiste in una riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico dell’azienda, nel limite massimo di 3 mila euro annui per dipendente assunto con alcuni requisiti anagrafici e lavorativi. Lo sgravio può essere richiesto anche per le stabilizzazioni di lavoro flessibile di giovani fino a 30 anni (35 anni per il 2018).

Il Bonus Assunzione è valido nel caso in cui i lavoratori assunti o passati a un contratto a tempo indeterminato rientrino in specifici requisiti:

siano giovani che non hanno ancora compiuto 35 anni e che non sono stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro o con un altro. Fa eccezione il caso in cui ci sia una trasformazione del contratto a tempo indeterminato e la possibilità di usufruire dell’esonero residuo, nell’ipotesi in cui ci sia un’assunzione da parte del nuovo datore, successiva alla prima con agevolazione. L’esonero è valido per le assunzioni fino al 31 dicembre 2020 anche se ci sono stati in precedenza contratti di apprendistato con un altro datore di lavoro e che non si sono trasformati in tempo indeterminato;

siano giovani che non hanno compiuto i 30 anni: in questo caso sono valide le stesse condizioni degli under 35.

L’agevolazione viene riconosciuta ai datori di lavoro che operano nel settore privato e che non hanno effettuato nei 6 mesi precedenti l’assunzione, dei licenziamenti per motivi giustificati o licenziamenti collettivi. È valida dal 1° gennaio 2018 per le imprese di qualsiasi settore economico che decidono di assumere con un contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti e può essere applicata ai contratti trasformati in tempo indeterminato.

Sgravi assunzioni over 35
In arrivo anche una correzione dell’articolo 3 che introduca per gli over 35 una forma di sgravio in caso di stabilizzazione, ovvero che conceda al datore di lavoro che assuma l’ultratrentacinquenne dopo aver rinnovato un contratto a termine un importo pari a ciascun aumento sostenuto in occasione di ciascun rinnovo. Si tratta in sostanza della restituzione della maggiorazione dello 0,5% sui contributi.

Voucher lavoro
Tornano inoltre i voucher lavoro, utilizzabili non solo nel settore agricolo. come richiesto dal ministro Gian Marco Centinaio, ma anche in quello turistico e negli enti locali, perlopiù con le stesse regole in vigore appena prima della loro soppressione. Sul punto Di Maio dichiara:

La norma sui voucher, per come l’abbiamo scritta non punta ad alcuno sfruttamento ma devono essere utilizzati solo in un determinato periodo in cui c’è bisogno di un numero di persone più alto. E’ impensabile che una volta si pagavano con i voucher gli ingegneri, gli avvocati e persino i giornalisti.

Lo sconto del 50% non riguarda i premi e contributi dovuti all’Inail.

Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, è riconosciuto il beneficio residuo spettante: in pratica, il bonus assunzione funziona come una “dote” in capo al lavoratore.

Bonus assunzione per i contratti di apprendistato
L’esonero al 50% del bonus assunzione giovani si applica, per un periodo massimo di 12 mesi, fermo restando il limite massimo d’importo pari a 3mila euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato. In questi casi, il bonus può essere fruito se il lavoratore non ha compiuto 30 anni alla data della prosecuzione.
L’esonero per gli apprendisti è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza dei benefici contributivi del contratto di apprendistato.

Bonus assunzione per gli studenti
L’esonero contributivo si applica nella misura del 100%, fermo restante il limite di 3mila euro annui e il requisito anagrafico, ai datori di lavoro che assumono, con contratto subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo:

studenti che hanno svolto presso lo stesso datore attività di alternanza scuola-lavoro, pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste;

studenti che hanno svolto, presso lo stesso datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Quali contratti beneficiano dell’incentivo assunzione garanzia giovani?
L’incentivo è riconosciuto per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, ad eccezione:

dei contratti di apprendistato non professionalizzante;

dei nuovi voucher, o contratti di prestazioni occasionale;

dei contratti a chiamata, o intermittenti;

dei contratti di lavoro domestico.

È possibile beneficiare dell’incentivo anche per gli assunti con contratto part time, per gli assunti con contratto di somministrazione a tempo indeterminato e per i soci lavoratori di cooperative.




giovedì 16 agosto 2018

Contratti a termine nuove regole



Le modifiche su tempi e causali dei contratti a termine alla luce della legge di conversione del decreto dignità.

Il decreto n. 87 2018 CD. "Decreto Dignità" ha introdotto nuove regole sul contratto a tempo determinato:

abbreviato il periodo di  utilizzo massimo complessivo da 36 a 24 mesi, con massimo 5 proroghe;

reintroduzione delle causali a partire dal 1 rinnovo o proroga che facciano superare i 12 mesi di utilizzo del lavoratore;

aumento, dal 1 rinnovo, del contributo addizionale dello 0,5%.

Il problema è che le norme iniziali sono state scritte  senza prendere in dovuta  considerazione l'applicazione, in particolare in tema di proroghe e rinnovi, che sono all'ordine del giorno per questa modalità di rapporto, flessibile per definizione.

Ora la legge di conversione che dovrebbe essere approvata definitivamente questa settimana dal Senato, per sanare il problema ha introdotto un regime transitorio dal 14 luglio al 31 ottobre 2018 per cui  l'entrata in vigore piena  delle novità normative è fissata al 1 novembre 2018.

Di fatto dunque in questa estate- autunno  2018 saranno in vigore ben quattro regimi diversi:

Quello previgente  definito dal Jobs act con il d.lgs 81  2015 per i contratti stipulati e rinnovati prima dell' entrata in vigore del  D.L. 87 2018 (nessuna causale durata massima 36 mesi massimo di 6 proroghe);

uno successivo al 14 luglio per i contratti stipulati successivamente o in corso, fino all'entrata in  vigore della legge di conversione (forse  entro il 10 agosto);

uno normato dalla legge di conversione del dl 87  solo per proroghe e rinnovi intervenuti dal 14 luglio al 31 ottobre 2018;

quello definitivo applicabile a tutti i contratti stipulati dopo la data in entrata in vigore della legge di conversione.

Il periodo transitorio vedrà dunque due binari di applicazione per i contratti sulla base dell'esistenza o meno di proroghe o rinnovi all'interno del periodo transitorio.

Il provvedimento, attualmente all’esame del Parlamento per la conversione in legge, prevede una stretta sui contratti a termine che reintroduce il causalone dopo i primi 12 mesi. Uno strumento,ha rilevato Confindustria, che aumenta il rischio di contenzioso, sgradito alle imprese, senza rappresentare una reale tutela per il lavoratore. Il testo in ogni caso è rimasto immutato nel corso del passaggio alla Camera, escludendo però dall’applicazione i contratti che scadono fino al prossimo 31 ottobre.

C’è in pratica un periodo cuscinetto per i rinnovi e le proroghe (non per i nuovi contratti, che invece non possono prevedere la causale oltre i 12 mesi). I rinnovi sono al massimo quattro, nell'arco di due anni. Il decreto incentiva le assunzioni a tempo indeterminato prolungamento al 2020 lo sgravio contributivo del 50% per i lavoratori fino a 35 anni (a regime, la misura copre solo i giovani entro i 30 anni), e le trasformazioni dei contratti.


sabato 28 luglio 2018

Assegno di ricollocazione in CIGS: come fare richiesta



Dal 24 luglio 2018, i lavoratori coinvolti nella cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per riorganizzazione aziendale o crisi , per i quali l'azienda abbia firmato un accordo con le rappresentanze sindacali possono effettuare la prenotazione dell'assegno di ricollocazione online. ANPAL ne ha dato comunicazione sul proprio sito e fornisce anche alcune istruzioni operative.

La nuova procedura informatica, che si aggiunge a quella attivata negli scorsi mesi per i lavoratori in NASpI, prevede l’accesso tramite il portale ANPAL, direttamente dalla home page, oppure tramite il seguente indirizzo: http://adrcigs.anpal.gov.it. Per effettuare correttamente la procedura, sul sito dell’Anpal è disponibile un manuale utente con tutte le indicazioni.

Va ricordato innanzitutto che l'assegno di ricollocazione può essere richiesto solo ai lavoratori in CIGS i cui profili e ambiti siano previsti dall'accordo di ricollocazione, firmato dalla loro azienda e dalle organizzazioni sindacali. L'assegno consiste in un importo da utilizzare per avere servizi di assistenza alla ricerca di lavoro da Centri per l'Impiego o altri enti accreditati.

La normativa prevede che i lavoratori debbano fare richiesta dell'assegno entro trenta giorni dalla data dell'accordo aziendale, ma si può fare richiesta anche prima della firma effettiva dell'accordo per prenotare i fondi; in quel caso la domanda risulterà sospesa per 30 giorni.

Vediamo come fare per la richiesta dell'Assegno di ricollocazione:

Adempimenti del lavoratore

Accesso al portale ANPAL e registrazione del lavoratore per ottenere  un codice identificativo univoco;

Inserimento dati e informazioni ulteriori:

Codice fiscale dell’azienda;

Numero di telefono cellulare del lavoratore;

Conferma o modifica dell’ indirizzo e-mail a cui si vuole ricevere la conferma da ANPAL

Il sistema informativo da conferma che l'operazione è avvenuta e fornisce una comunicazione stampabile contenente il numero di prenotazione dell’assegno, nonché la data e l’ora della stessa. (E' disponibile anche, sul sito ANPAL, alla sezione Cittadini/Servizi/Assegno di ricollocazione, un manuale utente per la registrazione e la presentazione delle  prenotazioni di assegno di ricollocazione).

Una volta effettuato l’accesso, si inseriscono una serie di informazioni preliminari, ovvero codice fiscale azienda, numero di telefono del lavoratore, conferma dell’indirizzo email, adesione all'informativa sul trattamento dei dati personali. Questa operazione va effettuata entro 30 giorni dalla firma dell’accordo di ricollocazione.

Il sistema, dopo l’inserimento dei dati, fornisce un numero di prenotazione dell’assegno, con data e ora. A questo punto l’Anpal effettua le verifiche necessarie (validità dell’accordo, dati relativi alla cigs) e, in caso di esito positivo, attiva la possibilità di completare la richiesta, entro i successivi 30 giorni.

Il lavoratore deve scegliere il soggetto erogatore, ossia l’agenzia per il lavoro o il centro per l’impiego da cui farsi assistere, e prenotare il primo appuntamento oppure ricevere i dati dell’ente erogatore dal quale verrà contattato.

Se invece l’istruttoria ha esito negativo, il sistema invia una comunicazione in cui specifica la motivazione, compresa fra le seguenti: il richiedente non risulta fra i destinatari della domanda di cassa integrazione, è stato superato il termine dei 30 giorni, la prenotazione è avvenuta successivamente al numero massimo di richieste previste dall’accordo di ricollocazione.

Comunicazione dell'esito esclusivamente mediante posta elettronica all’indirizzo fornito in fase di registrazione. Avviene allo scadere dei 30 giorni dopo la sottoscrizione dell’accordo, e dopo la verifica  che siano presenti i seguenti dati:

Accordo di ricollocazione stipulato;

Dati relativi alla domanda di integrazione salariale straordinaria pervenuti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In caso di esito positivo della richiesta, il lavoratore, entro i successivi 30 giorni, potrà inserire nella procedura i dati utili alla propria profilazione e scegliere il soggetto erogatore da cui farsi assistere nel percorso di ricollocazione . Potrà essere possibile già prenotare il primo colloquio oppure se l'agenzia non ha predisposto l'agenda online, riceverà, i dati dell’ente erogatore, che provvederà a contattare il lavoratore.

L'esito potrebbe essere negativo nei seguenti casi:

il richiedente non risulti tra i lavoratori interessati dalla domanda di integrazione salariale;

prenotazione effettuata oltre i trenta giorni dalla stipula dell’accordo;

prenotazione avvenuta successivamente al raggiungimento del numero massimo di richieste previste, seppur eseguita nei termini previsti.

Dopo trenta giorni dalla prenotazione dell’assegno, se manca ancora nel sistema la registrazione dell' accordo di ricollocazione il lavoratore riceverà una comunicazione via e-mail di sospensione della prenotazione.

Adempimenti del datore di lavoro

La trasmissione dell'accordo di ricollocazione deve avvenire a cura del datore di lavoro entro sette giorni dalla stipula.

Inoltre i datori di lavoro, oltre all’accordo, dovranno inviare, un prospetto, in formato excel, con i dati dei lavoratori coinvolti.

Si ricorda che l'assegno di ricollocazione viene materialmente erogato al Centro per  l'impiego o all'agenzia accreditata solo al termine del percorso che abbia esito positivo, cioè al momento dell'assunzione del lavoratore nel nuovo posto di lavoro.

La quantificazione della somma dipende dal profilo di occupabilità, il percorso può prevedere attività di formazione, tutoring, advisoring. In estrema sintesi, l’importo del voucher può variare da mille a 5mila euro se il disoccupato firma un contratto a tempo indeterminato anche in apprendistato, da 500 a 2mila 500 euro in caso di contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi, da 250 a 1250 euro per contratti a termine da tre a sei mesi (solo in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia).

Il percorso può durare sei mesi, prorogabili di altre sei nel caso in cui non sia stato esaurito l’importo assegnato.



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