Visualizzazione post con etichetta proroghe. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta proroghe. Mostra tutti i post
giovedì 16 agosto 2018
Contratti a termine nuove regole
Le modifiche su tempi e causali dei contratti a termine alla luce della legge di conversione del decreto dignità.
Il decreto n. 87 2018 CD. "Decreto Dignità" ha introdotto nuove regole sul contratto a tempo determinato:
abbreviato il periodo di utilizzo massimo complessivo da 36 a 24 mesi, con massimo 5 proroghe;
reintroduzione delle causali a partire dal 1 rinnovo o proroga che facciano superare i 12 mesi di utilizzo del lavoratore;
aumento, dal 1 rinnovo, del contributo addizionale dello 0,5%.
Il problema è che le norme iniziali sono state scritte senza prendere in dovuta considerazione l'applicazione, in particolare in tema di proroghe e rinnovi, che sono all'ordine del giorno per questa modalità di rapporto, flessibile per definizione.
Ora la legge di conversione che dovrebbe essere approvata definitivamente questa settimana dal Senato, per sanare il problema ha introdotto un regime transitorio dal 14 luglio al 31 ottobre 2018 per cui l'entrata in vigore piena delle novità normative è fissata al 1 novembre 2018.
Di fatto dunque in questa estate- autunno 2018 saranno in vigore ben quattro regimi diversi:
Quello previgente definito dal Jobs act con il d.lgs 81 2015 per i contratti stipulati e rinnovati prima dell' entrata in vigore del D.L. 87 2018 (nessuna causale durata massima 36 mesi massimo di 6 proroghe);
uno successivo al 14 luglio per i contratti stipulati successivamente o in corso, fino all'entrata in vigore della legge di conversione (forse entro il 10 agosto);
uno normato dalla legge di conversione del dl 87 solo per proroghe e rinnovi intervenuti dal 14 luglio al 31 ottobre 2018;
quello definitivo applicabile a tutti i contratti stipulati dopo la data in entrata in vigore della legge di conversione.
Il periodo transitorio vedrà dunque due binari di applicazione per i contratti sulla base dell'esistenza o meno di proroghe o rinnovi all'interno del periodo transitorio.
Il provvedimento, attualmente all’esame del Parlamento per la conversione in legge, prevede una stretta sui contratti a termine che reintroduce il causalone dopo i primi 12 mesi. Uno strumento,ha rilevato Confindustria, che aumenta il rischio di contenzioso, sgradito alle imprese, senza rappresentare una reale tutela per il lavoratore. Il testo in ogni caso è rimasto immutato nel corso del passaggio alla Camera, escludendo però dall’applicazione i contratti che scadono fino al prossimo 31 ottobre.
C’è in pratica un periodo cuscinetto per i rinnovi e le proroghe (non per i nuovi contratti, che invece non possono prevedere la causale oltre i 12 mesi). I rinnovi sono al massimo quattro, nell'arco di due anni. Il decreto incentiva le assunzioni a tempo indeterminato prolungamento al 2020 lo sgravio contributivo del 50% per i lavoratori fino a 35 anni (a regime, la misura copre solo i giovani entro i 30 anni), e le trasformazioni dei contratti.
mercoledì 19 marzo 2014
Contratto di lavoro a termine, otto proroghe
Fino ad otto rinnovi nell’arco di 36 mesi. E tutti senza necessità di motivare la causale.
Il contratto a termine nell’arco dei tre anni (36 mesi) per i quali non è più necessario il causalone è prorogabile fino a un massimo di otto volte: è una delle precisazioni che arrivano dal ministero del Lavoro dopo la presentazione del decreto legge approvato dal Cdm dello scorso 12 marzo, che ha previsto una sostanziale marcia indietro sul contratto a tempo determinato (e non solo, anche sull’apprendistato), rispetto a quanto previsto due anni fa dalla riforma Fornero.
Le imprese sono ora libere di applicare il contratto a termine senza dover spiegare, per iscritto, le esigenze produttive che richiedono il tempo determinato in luogo del contratto a tempo indeterminato) per tre anni (non più uno solo) nell’arco dei quali sono consentite fino a otto proroghe, che si riferiscano alla stessa attività lavorativa del contratto iniziale.
Requisiti di contratto. Ogni azienda non può avere più del 20% di contratti a termine rispetto al totale dell’organico aziendale. Questo, specifica il ministero, nel rispetto delle precedenti leggi, in particolare dell’articolo 10, comma 7, del Dlgs 368/2001, in base al quale i contratti nazionali possono prevedere limiti diversi e sono comunque esclusi dai vincoli di tetto massimo una serie di tipologie contrattuali (start-up, stagionali). Di contro, le PMI fino a 5 dipendenti non hanno nessun vincolo e possono sempre stipulare un contratto a termine.
Il governo, sottolinea il ministero, con queste modifiche vuole offrire «la risposta ritenuta più efficace alle attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo del Paese». Ricordiamo che si tratta di un decreto legge, che quindi andrà convertito in legge dal Parlamento, che potrà apportare eventuali modifiche.
Il decreto, lo ricordiamo, conterrà anche le modifiche sull’apprendistato e sulla smaterializzazione del DURC mentre le altre misure annunciate del Jobs Act saranno contenute in diversi provvedimenti: uno, di cui sono state tratteggiate le linee guida, relativo al taglio del cuneo fiscale (con l’aumento da maggio di circa 80 euro al mese per 10 milioni di lavoratori), e un disegno di legge con una più corposa riforma di contratti di lavoro e ammortizzatori.
La nota è esplicita: «Il datore può sempre instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato senza causale, nel limite di durata di trentasei mesi. Viene così superata la precedente disciplina che limitava tale possibilità solo al primo rapporto di lavoro a tempo determinato». Ci sarà comunque un tetto massimo di proroghe, ma è un tetto molto alto: «La possibilità di prorogare un contratto a termine in corso di svolgimento è sempre ammessa, fino ad un massimo di 8 volte nei trentasei mesi». Unica condizione: le proroghe devono riferirsi «alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato». Da badare bene: «stessa attività lavorativa» è cosa ben diversa dalla causale che si riferisce invece a «motivazioni oggettive». Tra un rinnovo e un altro non ci sarà più bisogno di intervalli.
Etichette:
36 mesi,
contratto a tempo determinato,
contratto di lavoro,
Jobs act,
lavoro a termine,
proroghe,
rinnovi
Iscriviti a:
Post (Atom)