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lunedì 27 agosto 2018

Bonus assunzioni: sgravi under 35 over 35



Il nuovo bonus assunzioni Under 35 consiste in uno sgravio parziale pari al 50% dei contributi previdenziali a carico delle imprese della durata di 36 mesi. Il nuovo bonus ricalca nella quasi totalità la disciplina introdotta dall’ultima legge di bilancio, ma introduce alcune sostanziali novità.

L’emendamento di fatto non abroga il bonus assunzioni giovani, ma va a prorogare il limite di età di 35 anni fino al 2020.

L’esonero contributivo, previsto dalla Legge di Bilancio 2018, consiste in una riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico dell’azienda, nel limite massimo di 3 mila euro annui per dipendente assunto con alcuni requisiti anagrafici e lavorativi. Lo sgravio può essere richiesto anche per le stabilizzazioni di lavoro flessibile di giovani fino a 30 anni (35 anni per il 2018).

Il Bonus Assunzione è valido nel caso in cui i lavoratori assunti o passati a un contratto a tempo indeterminato rientrino in specifici requisiti:

siano giovani che non hanno ancora compiuto 35 anni e che non sono stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro o con un altro. Fa eccezione il caso in cui ci sia una trasformazione del contratto a tempo indeterminato e la possibilità di usufruire dell’esonero residuo, nell’ipotesi in cui ci sia un’assunzione da parte del nuovo datore, successiva alla prima con agevolazione. L’esonero è valido per le assunzioni fino al 31 dicembre 2020 anche se ci sono stati in precedenza contratti di apprendistato con un altro datore di lavoro e che non si sono trasformati in tempo indeterminato;

siano giovani che non hanno compiuto i 30 anni: in questo caso sono valide le stesse condizioni degli under 35.

L’agevolazione viene riconosciuta ai datori di lavoro che operano nel settore privato e che non hanno effettuato nei 6 mesi precedenti l’assunzione, dei licenziamenti per motivi giustificati o licenziamenti collettivi. È valida dal 1° gennaio 2018 per le imprese di qualsiasi settore economico che decidono di assumere con un contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti e può essere applicata ai contratti trasformati in tempo indeterminato.

Sgravi assunzioni over 35
In arrivo anche una correzione dell’articolo 3 che introduca per gli over 35 una forma di sgravio in caso di stabilizzazione, ovvero che conceda al datore di lavoro che assuma l’ultratrentacinquenne dopo aver rinnovato un contratto a termine un importo pari a ciascun aumento sostenuto in occasione di ciascun rinnovo. Si tratta in sostanza della restituzione della maggiorazione dello 0,5% sui contributi.

Voucher lavoro
Tornano inoltre i voucher lavoro, utilizzabili non solo nel settore agricolo. come richiesto dal ministro Gian Marco Centinaio, ma anche in quello turistico e negli enti locali, perlopiù con le stesse regole in vigore appena prima della loro soppressione. Sul punto Di Maio dichiara:

La norma sui voucher, per come l’abbiamo scritta non punta ad alcuno sfruttamento ma devono essere utilizzati solo in un determinato periodo in cui c’è bisogno di un numero di persone più alto. E’ impensabile che una volta si pagavano con i voucher gli ingegneri, gli avvocati e persino i giornalisti.

Lo sconto del 50% non riguarda i premi e contributi dovuti all’Inail.

Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, è riconosciuto il beneficio residuo spettante: in pratica, il bonus assunzione funziona come una “dote” in capo al lavoratore.

Bonus assunzione per i contratti di apprendistato
L’esonero al 50% del bonus assunzione giovani si applica, per un periodo massimo di 12 mesi, fermo restando il limite massimo d’importo pari a 3mila euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato. In questi casi, il bonus può essere fruito se il lavoratore non ha compiuto 30 anni alla data della prosecuzione.
L’esonero per gli apprendisti è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza dei benefici contributivi del contratto di apprendistato.

Bonus assunzione per gli studenti
L’esonero contributivo si applica nella misura del 100%, fermo restante il limite di 3mila euro annui e il requisito anagrafico, ai datori di lavoro che assumono, con contratto subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo:

studenti che hanno svolto presso lo stesso datore attività di alternanza scuola-lavoro, pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste;

studenti che hanno svolto, presso lo stesso datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Quali contratti beneficiano dell’incentivo assunzione garanzia giovani?
L’incentivo è riconosciuto per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, ad eccezione:

dei contratti di apprendistato non professionalizzante;

dei nuovi voucher, o contratti di prestazioni occasionale;

dei contratti a chiamata, o intermittenti;

dei contratti di lavoro domestico.

È possibile beneficiare dell’incentivo anche per gli assunti con contratto part time, per gli assunti con contratto di somministrazione a tempo indeterminato e per i soci lavoratori di cooperative.




domenica 12 febbraio 2017

Agevolazioni assunzioni per il 2017: donne, apprendisti, garanzia giovani e disabili



Le agevolazioni sugli sgravi contributivi che le imprese e i datori di lavoro possono richiedere nel 2017 sono molteplici e di varia natura.

In base a quanto previsto dalla nuova Legge di Bilancio 2017, per i datori di lavoro ed imprese private che decidono di assumere personale 2017, possono fruire di alcune importanti agevolazioni fiscali.

Bonus assunzioni donne
Il bonus assunzioni donne e over 50, che prevede la riduzione del 50% dei contributi per 12 mesi, ossia, quello per le assunzioni a tempo determinato, può essere prolungato di 6 mesi in caso di stabilizzazione e di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.

Hanno diritto all'agevolazione inoltre, i contratti subordinati, di somministrazione e part time, sono invece esclusi il lavoro domestico, accessorio, intermittente e ripartito.

Tra gli incentivi all’assunzione previsti dalla Legge di Stabilità 2017 è stato confermato e prorogato anche il bonus per i datori di lavoro del settore privato che diano occupazione a donne di qualsiasi età disoccupate, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

Requisito che scende a sei mesi nel caso in cui l’assunzione riguardi donne disoccupate residenti in aree svantaggiate individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020 (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e alcune zone specifiche di Emilia Romagna, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, Abruzzo, Molise, Lazio, Liguria, Lombardia), oppure se l’assunzione avviene in particolari settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere.

L’agevolazione spettante al datore di lavoro del settore privato si traduce in uno sgravio contributivo pari al 50%:

per 12 mesi in caso di contratto tempo determinato;

per 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato;

fino al 18° mese dalla data di assunzione in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato.

Per fruire del beneficio è necessario presentare apposita domanda di ammissione compilando ed inviando per via telematica, prima della denuncia contributiva, il modulo disponibile nel “Cassetto previdenziale aziendale” presente sul sito INPS. L’Istituto, una volta ricevuta la domanda, verificherà la presenza dei requisiti e quindi concederà il bonus

Bonus assunzioni Sud
E’ è un'agevolazione che prevede per i datori di lavoro e le imprese aventi sede in una delle Regioni del Mezzogiorno, uno sgravio contributivo per chi assume a tempo indeterminato giovani tra i 15 e i 24 anni e over 25 disoccupati da almeno 6 mesi.

I datori di lavoro per fruire degli sgravi contributivi fino ad 8.060 euro, devono avere la sede lavorativa ubicata in una delle regioni meno sviluppate del Sud: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, oppure in quelle definite in transizione, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Inoltre, l'assunzione del giovane o del disoccupato a tempo indeterminato o in apprendistato, deve avvenire tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2017.

Bonus assunzioni apprendisti
Ai datori di lavoro che nel corso dell'anno 2017 assumono apprendisti con qualsiasi contratto di apprendistato possono usufruire delle seguenti agevolazioni:

la possibilità di usufruire di in un’aliquota contributiva agevolata pari al 10% che può essere mantenuta per un altro anno, in caso di trasformazione dell’apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

per i contratti di apprendistato per la qualifica, il diploma o la specializzazione tecnica superiore, stipulati tra il 24 settembre 2015 e il 31 dicembre 2017, il bonus è ancora più conveniente, dal momento che gli è stata riconosciuta un’ulteriore riduzione dell’aliquota, pari al 5% + l'esenzione dai contributi di finanziamento dell'ASpI e da quello per il licenziamento.

per i contratti di apprendistato stipulati tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2017, se il datore di lavoro ha al massimo 9 dipendenti, lo sgravio contributivo è pari al 100% nei primi 3 anni di contratto, e deve solo l’aliquota NASPI all’1,6%.

gli apprendisti assunti, non rientrano nel computo del numero di disabili da assumere obbligatoriamente.

l'apprendista può essere inquadrato con un una posizione retributiva più bassa di 2 livelli rispetto a quella prevista per la stessa mansione.

Oltre a tutti questi vantaggi, il datore di lavoro che assume apprendisti, ha diritto anche ad ulteriori incentivi, come ad esempio la Garanzia Giovani o la partecipazione a bandi ad hoc, quali il programma FIxO di ANPAL, che eroga ai datori di lavoro privati che assumono full time, a tempo indeterminato o a termine per almeno 12 mesi, dottori di ricerca tra i 30 e 35 anni non compiuti, un contributo economico per ciascun lavoratore assunto + l'attività di assistenza didattica, o per chi assume apprendisti di alta formazione e ricerca, in quest'ultimo caso le imprese ricevono un contributo economico variabile a seconda del tipo di contratto se full time o part time per almeno 24 ore a settimana.

Bonus assunzioni Garanzia Giovani
Questo è un pacchetto di incentivi e vantaggi rivolto sia alle aziende che ai giovani in cerca di occupazione comulabili con quelli previsti per l'apprendistato e per i contratti part-time, a patto che l'orario sia superiore al 60%.

Nello specifico i datori di lavoro che assumono giovani iscritti al programma Garanzia Giovani spetta:

Bonus assunzioni da 1.500 a 6.000 euro per le assunzioni a tempo indeterminato;

Bonus assunzione da 1.500 a 4.000 euro Assunzioni a tempo determinato o in somministrazione;

Bonus assunzioni tra 2.000 e 3.000 euro per le aziende che assumono giovani con contratto di Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (I livello);

Bonus fino a 6.000 euro per l'Apprendistato per l'Alta formazione e la Ricerca (III livello);

Bonus Tirocinio garanzia Giovani: riconosciuto contributo economico di un minimo di 300 euro pagati dalle Regioni o eventualmente rimborsato all'azienda. Nel caso in cui poi, il tirocinio dovesse essere trasformato in un contratto di lavoro, all'azienda spetta un bonus da 1.500 a 6.000 euro erogato dall'INPS.

Autoimprenditorialità o Autoimpiego: incentivi per  giovani che vogliono fare e creare un'impresa. Il beneficio, è sotto forma di microcredito.

Bonus assunzioni disabili
Questo è un incentivo che spetta ai datori di lavoro che assumono disabili nel corso del 2017. Tale agevolazione spetta un:

bonus assunzioni pari al 35% della retribuzione lorda mensile per 36 mesi se l'assunzione riguarda un disabile con capacità lavorativa ridotta tra il 67 e 79%

bonus assunzione pari al 70% per 36 mesi se la ridotta capacità lavorativa è superiore al 79%;

bonus assunzioni pari al 70% per 60 mesi in caso di disabilità psichica o intellettiva superiore al 45% se l'assunzione è a tempo indeterminato o superiore a 12 mesi in caso di contratto a tempo.




mercoledì 7 gennaio 2015

Bonus assunzioni 2015, sgravi contributivi per tre anni



Concessione degli sgravi contributivi (ex legge n. 223, art. 8, co.2 e 25, co. 9 consistenti nell’applicazione dell’aliquota contributiva fissata per gli apprendisti, e pari in generale al 10%, per un periodo di 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato e di 12 mesi per assunzioni a tempo determinato) in caso di assunzione fino al 31.12.2012 di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (entro il limite massimo di 35.550.000 euro) (cosi detta Piccola mobilità).

Previsto in favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, uno sgravio contributivo.

Lo sgravio e' riferito alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (eccetto apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) decorrenti dal 1° gennaio 2015 e relativi a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015. Lo sgravio è riconosciuto
per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL
nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua e fatti salvi i casi in cui comunque la legge lo esclude.

Infatti, il beneficio viene escluso con riferimento
- alle assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro
- a quei lavoratori per i quali il presente beneficio contributivo sia gia' stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

L'esonero, inoltre,
non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate/collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge di Stabilità;
non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dall'ordinamento.

Per ogni nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato effettuata dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, i datori di lavoro privati saranno esonerati, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di 8060 euro su base annua per ciascun lavoratore assunto, dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Il bonus (commi 118-124 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2015 - 190/2014), non spetta:

1) per le assunzioni con contratti di apprendistato e per i contratti di lavoro domestico;

2) per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;

3) con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio in parola sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;

4) per le assunzioni di lavoratori con i quali i datori di lavoro avevano già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di Stabilità in esame (tenuto conto delle società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto).

Le disposizioni in esame (comma 121) sopprimono i benefici contributivi, consistenti nella riduzione del 50% dei contributi previdenziali per tre anni, con riferimento alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o beneficiari di Cigs da almeno 24 mesi decorrenti dal 1° gennaio 2015.

Il Bonus Garanzia giovani per l’anno 2015 è stato introdotto con il decreto 8 agosto 2014 e prevede una serie di incentivi e agevolazioni per i datori di lavoro che assumono giovani tra i 16 anni e i 29 anni, iscritti al programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione, Garanzia Giovani. Tale bonus assunzioni, è fruibile a partire dal 4 ottobre 2014 fino al 30 giugno 2017 ed è riservato alle aziende, imprese e società che assumeranno giovani a contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. La misura degli incentivi erogata dall'INPS, è diversificata a seconda della tipologia di contratto con cui avviene l'assunzione, delle caratteristiche del giovane e delle differenze territoriali, si parte comunque da un minimo di 1.500 euro per il contratto a tempo inferiore a 12 mesi fino ad un massimo di 6.000 euro per chi assume un giovane con contratto a tempo indeterminato. Il requisito fondamentale richiesto alle imprese per fruire dell'incentivo, è quello di assumere un giovane iscritto al programma Garanzia giovani, al quale occorre registrarsi seguendo le istruzioni fornite dal Ministero del lavoro e disponibili presso il sito ufficiale.



sabato 9 novembre 2013

Giovani e lavoro e l’ormai famoso flop del bonus assunzioni



Vediamo cosa era il bonus assunzioni a giugno del 2013. Erano previste assunzioni di giovani a tempo indeterminato con la defiscalizzazione per le imprese, anche contributiva in forma di crediti di imposta e di sgravi contributivi. Il Piano Lavoro era così articolato incentivi all'assunzione stabile di giovani tra i 18 ed i 29 anni. E' confermato il tetto di 650 euro al mese: gli sgravi saranno di 18 mesi per le nuove assunzioni e di 12 per le trasformazioni con contratto a tempo indeterminato.

Il bonus viene creato, si legge, "al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani" e "in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020".

“Contiamo di attivare potenzialmente 200 mila soggetti, 100 mila con la decontribuzione e 100 mila con tutte le altre misure». Con questa previsione il ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, presentò alla stampa il 26 giugno il decreto legge sul bonus assunzione giovani.

Il bonus assunzione giovani doveva creare 100mila posti di lavoro in tre anni ma al 31 ottobre le richieste delle aziende erano ferme e 13.770. Dopo l’entusiasmo dei primissimi giorni, il ritmo si è rallentato drasticamente, quelle confermate sono ancora meno: 9.284.

Fulcro del provvedimento era lo stanziamento di 794 milioni di euro nel quadriennio 2013-2016 per incentivare l’assunzione di giovani tra i 18 e i 29 anni “svantaggiati”, cioè con almeno una di queste condizioni: privi di impiego da almeno sei mesi; senza un diploma di scuola media superiore o professionale; single con una o più persone a carico.

In fin dei conti l’intervento era indirizzato a chi ha più bisogno di lavorare e anche le risorse erano territorialmente ripartire a favore del Mezzogiorno (500 dei 794 milioni) dove maggiore è l’emergenza occupazionale. L’incentivo per l’azienda che avesse assunto non era trascurabile: un bonus contributivo fino a 650 euro per 18 mesi (11.700 euro in tutto) per ogni giovane preso con contratto a tempo indeterminato, oppure fino a 12 mesi (7.800) in caso di stabilizzazione di un contratto a termine.

Non basta un bonus a convincere un imprenditore ad assumere, tanto più a tempo indeterminato, infatti, è normale che un imprenditore assume un giovane se gli serve, cioè se ha lavoro, ma se per fare questo supera la soglia dei 15 dipendenti e finisce sotto i vincoli dello Statuto dei lavoratori in materia di rapporti sindacali e licenziamenti ci pensa su due volte.

La delusione è palpabile anche al ministero del Lavoro, dove il sottosegretario Carlo Dell’Aringa, con un’intervista al quotidiano «Avvenire» ha ammesso: «I primi incentivi stanziati a giugno sono stati poco utilizzati e sulle assunzioni dei giovani le imprese vanno con i piedi di piombo. Senza una ripresa dei consumi, le aziende non investono. Per questo dobbiamo cercare di dare alle famiglie qualche soldo di più da spendere». Insomma: creare domanda, consumi, cioè lavoro per le imprese che, a quel punto, assumeranno anche senza incentivi.

La crisi è talmente nera che Dell’Aringa ha rivelato: «Abbiamo segnali sul fatto che, nel Mezzogiorno, è in crisi anche il sommerso. E se il “nero” manda a casa i lavoratori non c’è deregolamentazione o incentivo che tenga. Come dire: il rubinetto è aperto, ma il cavallo non beve». Più chiaro di così... Lo ha riscontrato anche la Fondazione studi dei consulenti del lavoro che, dopo un’indagine sul campo, ha concluso: «In assenza di nuovo lavoro risulta assolutamente privo di efficacia qualsiasi provvedimento che incentiva nuove assunzioni».

Più promettente sembra la strada delle cosiddette politiche attive del lavoro. Significa: formazione e apprendistato; una via che si trova tra scuola e lavoro anche attraverso tirocini e stage; collocamento e ricollocamento al lavoro con percorsi individuali di assistenza e con il potenziamento e l’interconnessione delle banche dati di domanda e offerta di lavoro. In questo campo la maggiore opportunità è offerta dal programma europeo Youth Guarantee, «Garanzia Giovani», che metterà a disposizione dell’Italia 1,5 miliardi da spendere tra il 2014 e il 2015 per assicurare ai giovani fra 15 e 24 anni un’offerta di lavoro, apprendistato o tirocinio entro 4 mesi dalla fine del percorso scolastico o dalla perdita di una precedente occupazione.

Il rischio è che le risorse vengano disperse in una filiera di iniziative più simboliche che reali, tanto per dire: il colloquio personale è stato fatto, l’opportunità di formazione è stata offerta, e così via. Con un beneficio più per le strutture di gestione del programma che per i destinatari, i giovani. Un po’ come accade per la formazione, fatta più per i formatori che per chi cerca lavoro.

Il 2014 andrà poco meglio del 2013: diminuirà infatti la percentuale delle piccole e medie imprese  che programmeranno licenziamenti, ma la ripresa dell’occupazione resta lontana. E’ il dato che emerge da un’indagine AdnKronos sul lavoro nelle piccole e medie imprese, che conferma quanto la crisi stia avendo il peggiore impatto sui giovani.

Secondo i consulenti del lavoro, l’inefficacia del provvedimento si riferisce alla sua formulazione (limite di età di 29 anni troppo basso, scarsa risonanza per le imprese del Mezzogiorno che hanno a disposizione altre agevolazioni) ma è anche strutturale: «le imprese gradirebbero una riduzione del cuneo fiscale e contributivo anziché incentivi a termine» (e qui almeno in parte risponde la Legge di Stabilità, che però prevede un taglio di entità largamente inferiore alle richieste delle imprese). Inoltre, «il problema attuale non è come assumere con incentivi, ma tornare a produrre e a creare sviluppo. In assenza di nuovo lavoro risulta infatti assolutamente privo di efficacia qualsiasi provvedimento che incentiva nuove assunzioni».

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domenica 29 settembre 2013

Inps: clic day bonus assunzioni il 1 ottobre 2013



Conto alla rovescia per il bonus assunzioni degli under 30. L’Inps ha infatti appena reso noto che dalle ore 15.00 del 1° ottobre 2013 sarà accessibile sul sito istituzionale dell’Istituto (www.inps.it) il modulo telematico per inoltrare le domande preliminari di ammissione al beneficio dell’incentivo sperimentale per promuovere l’assunzione a tempo indeterminato di giovani fino a 29 anni d’età.

Quindi martedì primo ottobre 2013 alle 15.00 sarà il ''clic day'' per chiedere le agevolazioni per l'assunzione dei giovani under 30.

Per queste assunzioni sono previsti fino al 2016 794 milioni di euro. Per il 2013 sono a disposizione 148 milioni. E quanto si legge in una circolare dell'Inps si legge in una nota diffusa dall'istituto - sarà accessibile sul sito istituzionale dell'Inps (www.inps.it) il modulo telematico per inoltrare le domande preliminari di ammissione al beneficio dell'incentivo sperimentale per promuovere l'assunzione a tempo indeterminato di giovani fino a 29 anni d'età''.

L'obiettivo è l'assunzione di 100.000 giovani.

L’incentivo si applica a fronte dell’assunzione a tempo indeterminato di un giovane di età compresa tra 18 e 29 anni o della trasformazione a tempo indeterminato di un contratto già esistente. Nel primo caso il beneficio ha una durata di 18 mesi, nel secondo di 12. Il datore di lavoro può contare su un contributo pari a un terzo della retribuzione mensile lorda, con un tetto massimo di 650 euro al mese. Qualora si tratti di un’assunzione con contratto di apprendistato o altra forma incentivata, il beneficio non può superare i contributi effettivamente versati.

L’appuntamento del 1 ottobre è da non mancare per le imprese che hanno già assunto giovani dal 7 agosto scorso e per quelle che ne intendono effettuare ancora. Le domande ricevute verranno infatti “processate” per ordine cronologico dall’Istituto e tutti saranno trattati allo stesso modo senza precedenze. Il Ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, ha affermato nei giorni scorsi che verrà osservato con particolare attenzione l’andamento di questo click day, perché anche dal numero di domande inviate si potrà comprendere come i primi segnali di fiducia delle imprese si starebbero traducendo in fatti concreti. Da qui a fine anno, secondo le prime stime, le assunzioni pronte a beneficiare dell’agevolazione sarebbero 15-20mila.

La procedura è regolata sulla base di una circolare Inps (n. 131) pubblicata il 17 settembre con le indicazioni operative per l'accesso all'incentivo previsto dal decreto lavoro (76/2013) del 28 giugno. Si conferma in quel testo che verrà riconosciuto l'incentivo «in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto».


domenica 22 settembre 2013

Bonus assunzioni le novità dopo la circolare INPS di settembre 2013



Finalmente è stata pubblicata la circolare Inps con tutte le istruzioni per fruire del bonus per l'assunzione di giovani under 30 anni disoccupati e senza diploma previsto dal decreto occupazione ed inoltre le ultime indicazioni per i datori di lavoro ammessi al beneficio contributivo previsto dalla Riforma del Lavoro, per le assunzioni di lavoratori disoccupati, over 50 e donne svantaggiate.

Dopo le istruzioni per fruire del bonus fiscale destinato ai datori di lavoro che assumono disoccupati, over 50 e donne, l’INPS fornisce la procedura e i codici contabili per la denuncia contributiva (messaggio n. 14.773 del 13 settembre 2013, facente seguito alla circolare n. 111 del 24 luglio scorso). L’incentivo per l’assunzione di lavoratori svantaggiati è previsto dalla Riforma del Lavoro (articolo 4, commi 8-11 della legge 92/2013), si applica per i contratti stipulati da gennaio 2013 e consiste in una decontribuzione del 50% per 18 mesi (12 mesi per quelli a tempo determinato).

I datori di lavoro che utilizzano il sistema Uniemens e che hanno già inviato all’INPS la richiesta di agevolazione tramite modulo 92-2012 (ricevendo in risposta il codice di autorizzazione “2H”, ossia «datore di lavoro ammesso all’incentivo di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012» ), devono indicare l’assunzione nel campo “Tipo di contribuzione” con il codice “55″, ossia «lavoratore assunto ai sensi dell’articolo 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012».

Per recuperare la contribuzione già versata (calcolando la differenza per i periodi di spettanza dell’agevolazione gennaio – luglio 2013), il datore di lavoro deve inserire nella denuncia contributiva il codice “L431″, che significa «Rec. Contr. art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012». Il percorso: “denuncia individuale”- “Dati retributivi” – “AltreACredito” – “CausaleACredito”. Per entrambi i casi le procedure di rilevazione contabile sono quelle previste dalla nettizzazione de contributi (di cui alla circolare n. 115 del 10 novembre 2005).

Uomini e donne con almeno 50 anni di età, disoccupati da oltre 12 mesi, donne che rientrino in una delle seguenti casistiche:

di ogni età, residenti in aree svantaggiate e privi di impiego da almeno 6 mesi,
prive di impiego da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
appartenenti a professioni o settori a forte gap di genere e prive di impiego da almeno 6 mesi,

E’ arrivata quindi la circolare Inps che fornisce le istruzioni per fruire del bonus assunzione, l’incentivo alle assunzione di giovani under 30 anni disoccupati e senza un diploma previsto dal recente decreto occupazione del Governo Letta. La circolare in questione è la  n. 131 del 17 settembre scorso.

Nella circolare si determinano in primis i soggetti che possono ricevere il bonus assunzione, quindi possono essere assunti da un datore che gode del bonus in questione pari a 650 euro al mese. I lavoratori fruitori del bonus sono lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, privi d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale.

L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001, per l’assunzione degli apprendisti, per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo indeterminato che  determinato. L’incentivo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, ma solo per i lavoratori maggiorenni che non abbiano ancora compiuto trent’anni al momento della decorrenza della trasformazione; se, alla scadenza originaria del rapporto a termine il lavoratore superasse il limite di età, la trasformazione può essere anticipata per garantire la spettanza del beneficio.

L’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali; il valore mensile dell’incentivo non può comunque superare l’importo di 650 euro per lavoratore. In caso di assunzione  a tempo indeterminato l’incentivo spetta per 18 mesi; in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine l’incentivo spetta per 12 mesi.

Per poter fruire del bonus assunzione, occorre verificare la sussistenza di specifici requisiti come:

regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:
l’adempimento degli obblighi contributivi;
l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro  e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012;
alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione ovvero la trasformazione (art. 1, commi da 4 a 7, dl 76/2013);
alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.


martedì 31 luglio 2012

Riforma del lavoro 2012 incentivi assunzioni

Le nuove agevolazioni per le aziende che assumono donne o lavoratori over 50, come previsto dalla riforma del in vigore dal 18 luglio ha introdotto una serie di regole per la corretta applicazione di incentivi e bonus assunzioni. Che probabilmente resta nella teoria.

Il governo e gli incentivi per i giovani: assunti 11mila under 35, ma i disoccupati sono oltre gli 836 mila.
Tra i numerosi interventi di stimolo, o tentato  all'economia e al mercato del lavoro, il governo dei tecnici ha introdotto, nel dicembre 2011, aiuti fiscali alle imprese che avrebbero assunto giovani under 35. Sembrava un intervento volto al la deducibilità integrale delle imposte dirette dell’Irap, relativa alla quota imponibile per le spese per il personale. In pratica si voleva cercare di dare una spinta all'occupazione giovanile riducendo in modo consistente, sia le tasse che il costo del lavoro per chi assumeva gli under 35. Passati  sette mesi dalla disposizione legislativa, secondo i dati forniti dal ministero del Lavoro, solo 3.085 aziende hanno richiesto (e ottenuto) il beneficio per un numero totale di assunzioni pari a 11 mila 442. Una goccia nell'oceano se si pensa che i disoccupati dai 25 ai 34 anni, secondo l'Istat, nel primo trimestre 2012 si sono attestati a 836 mila unità.

E per di più nel bel mezzo di una recessione non sono gli incentivi sui contributi o sulle imposte il solo elemento che induce le aziende ad assumere. Certamente, però, la creazione di nuovi posti di lavoro resta una priorità, alla quale la riforma del mercato del lavoro appena entrata in vigore non sembra riservate la
giusta attenzione.

Sul fronte del sostegno alle assunzioni, infatti, sembra che sia stata persa un'occasione: escono di scena il contratto di inserimento e una serie di incentivi legati alla reintroduzione nel mercato del lavoro dei percettori di ammortizzatori sociali.

Quali potrebbero essere i benefici
Una deducibilità che riguarda solo i lavoratori di età inferiore a 35 anni assunti a tempo indeterminato. «Questi sgravi non sono sufficienti – ha commentato Maurizio Del Conte, professore di diritto del lavoro all'Università Bocconi - e questi dati lo dimostrano. Per sbloccare l'occupazione giovanile ci vuole una manovra decisiva, uno sgravio del costo del lavoro del 22% per arrivare a un'aliquota secca per tutti del 10%. Dal 2008 al 2011 – HA aggiunto il professore - sono spariti dalla dichiarazione dei redditi 200 mila giovani. È necessario un intervento choc per invertire la rotta e rendere veramente vantaggiosa l'assunzione dei giovani. Qualsiasi altro timido intervento non produrrà risultati. Il rischio, oggi, è che si perda una generazione che non troverà chance occupazionali in tutti questi anni».
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