giovedì 26 marzo 2020

Cura Italia: bonus ai dipendenti che lavorano in azienda



Stipendio di marzo più pesante per alcuni lavoratori costretti a continuare a lavorare nonostante l’epidemia dilagante di coronavirus. Infatti, per venire incontro ai lavoratori dipendenti che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa in sede, il governo ha introdotto nel Decreto-Legge 18/2020 del 17 marzo una misura ad hoc volta ad aiutare tale categoria di lavoratori.

L’aiuto, in particolare, è di tipo economico e consiste nell’erogazione di una somma una tantum pari a 100 euro netti. L’importo sarà corrisposto direttamente nella busta paga di marzo ed è da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese in quanto non era possibile svolgere lo smart working. Ad esempio chi ha continuato a lavorare nel mese di marzo, ma ha preso 10 giorni di ferie riceverà circa 66 euro netti in più.

Il decreto Cura Italia prevede l’erogazione di un bonus di 100 euro per i lavoratori dipendenti che non possono utilizzare lo smart working durante l'emergenza Coronavirus

Il nuovo D.l. "Cura Italia" prevede per il mese di marzo 2020, a favore:

dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati , purché con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro,  che, durante il periodo di emergenza sanitaria per il Coronavirus, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro.

Le misure di prevenzione del contagio da COVID 19 finora messe in campo dal Governo hanno infatti puntato sulla promozione dello smart working e sull'utilizzo di ferie, permessi o addirittura di chiusura dei reparti aziendali non a rischio , ma è chiaro che probabilmente un grandissimo numero di lavoratori dipendenti è comunque costretto a recarsi nella sede aziendale , con tutti i rischi che ne conseguono. Probabilmente nel confronto con i sindacati è stato deciso di dare questo riconoscimento ai lavoratori , in primis coloro che lavorano ai servizi essenziali:  sanita, trasporti, forze di polizia, commercio al dettaglio.

L'importo del bonus  di 100 euro è  mensile cioè riferito al mese di marzo 2020 e va   quindi ragguagliato ai giorni  effettivi di presenza al lavoro nella sede aziendale .

Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette.

Il premio  sarà  attribuito in via automatica dal datore di lavoro, che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile,  oppure,  comunque,  entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione, di cui all’art.17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

il bonus è una tantum e spetta, al momento, unicamente per il mese di marzo 2020. Da notare, inoltre, che l’aiuto economico spetta solamente per chi ha continuato a lavorare nonostante l’emergenza epidemiologica che sta colpendo l’Italia. Ma non solo: i 100 euro sono da rapportare anche al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Dunque, l’importo intero spetta a tutti ma in base ai giorni di lavoro effettivamente svolti.

Quindi le 100 euro devono essere proporzionate ai giorni lavoratori svolti a marzo.
È importante specificare, altresì, che dal punto di vista fiscale il bonus non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, in quanto si tratta di un importo esentasse. Pertanto, possiamo affermare che il dipendente non deve pagarci l’IRPEF poiché è un importo netto e non lordo.

Per coloro che si chiedono come fare per ricevere il bonus 100 euro, la risposta è molto semplice: niente. Infatti, i sostituti d’imposta – ossia i datori di lavoro – riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Da notare che i 100 euro non gravano sulle tasche del datore di lavoro, il quale è chiamato soltanto a anticipare l’importo, così come accade per l’assegno per il nucleo familiare. Infatti, al co. 3 dell’art. 63 del Dl 18/2020 è previsto che i sostituti d’imposta possono compensare l’incentivo erogato in busta paga mediante l’istituto di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997.



sabato 21 marzo 2020

Lavoro: quarantena retribuita come malattia



Per i lavoratori dipendenti la quarantena per COVID-19 è equiparata alla malattia, ci vuole il certificato medico: norme, definizioni e procedure.

Era una precisazione ce è arrivata con il decreto Cura Italia: i lavoratori che sono in quarantena per evitare il contagio hanno diritto alla malattia. E i giorni trascorsi a casa non si calcolano ai fini del superamento del periodo di comporto. Il riferimento è l’articolo 26, comma 1, del decreto 18/2020.

Riguarda il periodo trascorso in isolamento con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dei lavoratori dipendenti. Innanzitutto, le relative definizioni di legge:

quarantena con sorveglianza attiva: persone che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva (articolo 1, comma 2, lettera h, dl 6/2020).

permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva: persone che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio (lettera i, dello stesso articolo).

La seconda definizione resta valida e si applica anche declinata in base a specifiche ordinanze locali legate al rischio di contagio.

In ogni caso, è il Dipartimento di prevenzione della Asl a disporre il provvedimento di quarantena o sorveglianza in base alle indicazioni che possono arrivare dalla persone stessa, dall’azienda o dai medici di base.

Questi ultimi compilano il certificato, specificando gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare. Il provvedimento può venire emesso dall’ASL in relazione a una delle notizie sopra riportate.

Un lavoratore segnala di avere avuto un contatto stretto con un caso confermato di Covid 19. L’azienda provvede ad avvisare l’ASL (ci sono appositi numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal ministero della Salute). che a sua volta prende le contromisure indicate.

I medici di base hanno precise indicazioni da parte delle autorità e di conseguenza sanno esattamente quando prescrivere la quarantena. Ricordiamo che l’indicazione del ministero è quella di rivolgersi al medico di base, chiamandolo al telefono, evitando invece di andare in pronto soccorso o in ambulatorio. La quarantena, come è noto, dura 15 giorni.

Attenzione: sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore del decreto Cura Italia (quindi, prima del 17 marzo), anche in assenza dell’indicazione del provvedimento in base al quale si dispone la quarantena.

La quarantena equivale a un periodo di malattia. Ed è quindi retribuita di conseguenza. E non vale ai fini del periodo di comporto (il numero massimo di giorni in cui un lavoratore può stare a casa per malattia mantenendo il diritto al posto di lavoro).

Contatti a rischio

Per contatto stretto, in base alle indicazioni del Ministero della Salute:

persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;

una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);

persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;

persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;

operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;

persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

C’è una precisazione per i datori di lavoro: gli oneri connessi alla quarantena, per i quali si presenta domanda agli enti previdenziali, sono a carico dello Stato.

Sono diverse le regole che si applicano ai dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità grave (articolo 3, comma 3, legge 104/1992), nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita: in questi casi, fino al 30 aprile, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.



sabato 15 febbraio 2020

Assunzioni agevolate 2020



Tutti gli sgravi contributivi 2020 per le imprese che effettuano nuove assunzioni: bonus under 35, Sud, eccellenze e apprendisti: panoramica degli incentivi nuovi o prorogati dalla legge di Bilancio.

La proroga 2020 dell’incentivo sulle assunzioni giovanili risolve una serie di questioni applicative determinate dalla sovrapposizione di normative diverse, affiancandosi a nuovi bonus per attrarre eccellenze e apprendisti: sono le novità inserite in Manovra in materia di assunzioni agevolate di giovani. Vediamo tutto.

L’Anpal ha introdotto un nuovo incentivo di cui potranno usufruire i datori di lavoro privati che assumono stabilmente giovani e disoccupati. Il nuovo incentivo si chiama “IncentivO Lavoro” (in breve ”IO Lavoro”) ed è stato ufficializzato col decreto 44/2020 del 6 febbraio 2020.

Si tratta di un bonus all’assunzione per i giovani tra 16 e 24 anni o per disoccupati da almeno 6 mesi, senza limite di età. Sono interessati i datori di lavoro privati in tutto il territorio nazionale, tranne la Provincia di Bolzano.

Bonus IO Lavoro, a chi è rivolto
Il bonus IO Lavoro è riconosciuto alle imprese che effettuano nuove assunzioni tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020 con questi contratti:

contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
contratto di apprendistato professionalizzante.
Il nuovo bonus Anpal sarà riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale, così come nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato. In quel caso, non è richiesto il requisito della disoccupazione. L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

Bonus IO Lavoro, l’importo dell’incentivo
L’importo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, ad eccezione dei premi e contributi Inail, per un periodo di massimo 12 mesi e con un limite di 8.060 euro per anno e per lavoratore. In caso di lavoro a tempo parziale anche l’importo dell’incentivo viene ricalcolato. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022.

Bonus IO lavoro, i requisiti
I datori di lavoro privati devono assumere persone con le seguenti caratteristiche:

lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 24 anni;
lavoratori con 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. del 17 ottobre 2017;

che non hanno avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro;

con sede di lavoro ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.
Bonus IO Lavoro, quando è cumulabile

La nuova misura è cumulabile:

con l’incentivo previsto per chi assume percettori di Reddito di Cittadinanza;

con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua;

con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni.

Bonus IO Lavoro, come si richiede

Per accedere al bonus IO Lavoro, le imprese dovranno presentare domanda preliminare di ammissione all’Inps in modalità telematica, avvalendosi della modulistica che verrà messa a disposizione dall’Istituto.
Una volta ottenuto l’ok dall’Istituto di previdenza, il datore di lavoro ha dieci giorni per effettuare l’assunzione e, successivamente, confermare la prenotazione del bonus. L’incentivo sarà fruibile mediante conguaglio sulle denunce contributive Uniemens.

Assunzione giovani
L’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 35 è contenuto nel comma 10 della Legge di Bilancio (legge 146/2019) e incentiva i contratti siglati fino al 31 dicembre 2020.

E’ uno sgravio al 50% per tre anni, fino a un tetto di 3mila euro, per l’assunzione di giovani fino a 35 anni che non abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Di fatto, sottolineano i Consulenti del Lavoro con Circolare 1/2020, vengono risolti i problemi applicativi causati dalla sovrapposizione della disciplina dell’esonero contributivo triennale inizialmente previsto dalla Manovra 2018 (legge 205/2017), con quanto successivamente previsto dal Decreto Dignità (dl 87/2018).

La Legge di Bilancio 2018 ha infatti introdotto l’agevolazione rendendola però strutturale solo per assunzioni di under 30 anni e applicandola per quel solo anno anche gli under 35. Successivamente, il Decreto Dignità ha introdotto un’analoga misura per il 2019 e 2020, prevedendo però un decreto applicativo mai emanato.

La manovra 2020 semplifica il tutto rendendo applicabile fino al 2020 l’agevolazione originaria: tecnicamente viene modificato il comma 102 della legge 205/2017, disponendo che lo sgravio contributivo si possa applicare alle assunzioni degli under 35 fino al prossimo 31 dicembre. In mancanza di nuove proroghe, dal 2021 l’incentivo si potrà utilizzare solo per assumere giovani fino a 30 anni.

Bonus Sud
Resta l’esonero al 100%, fino a un massimo di 8.060 euro, se l’assunzione avviene in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Personale altamente qualificato
Sulla norma relativa al bonus eccellenze ci sono dei dubbi applicativi: è un esonero previdenziale, per un anno, fino a un massimo di 8mila euro, per l’assunzione di personale altamente qualificato (laurea magistrale con 110 e lode e media minima 108/110, o dottorato di ricerca), introdotto dalla Manovra 2019 ma rimasto inapplicato per mancanza di provvedimenti attuativi.

Il comma 11 della legge 160/2019 rende immediatamente applicabile l’agevolazione, disponendo che dal primo gennaio 2020 valgono le procedure già previste per l’esonero contributivo per occupazione giovanile. Ma non ha modificato la parte della legge in base alla quale l’incentivo si può utilizzare per le assunzioni effettuate nel 2019. In pratica, sottolineano sempre i Consulenti del Lavoro, non si capisce se si tratti di una misura attuativa (che rende applicabile il vecchio incentivo) o di una proroga al 2020.

Infine, segnaliamo il nuovo incentivo per le assunzioni di apprendisti di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore: anche in questo caso si tratta di un esonero contributivo triennale, pari al 100%, per i contratti stipulati nel 2020 e nei primi tre anni di contratto.

E’ riservato alle PMI fino a 9 dipendenti e prevede un’aliquota al 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. E’ contenuto nel comma 8 della manovra.



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