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giovedì 26 marzo 2020

Cura Italia: bonus ai dipendenti che lavorano in azienda



Stipendio di marzo più pesante per alcuni lavoratori costretti a continuare a lavorare nonostante l’epidemia dilagante di coronavirus. Infatti, per venire incontro ai lavoratori dipendenti che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa in sede, il governo ha introdotto nel Decreto-Legge 18/2020 del 17 marzo una misura ad hoc volta ad aiutare tale categoria di lavoratori.

L’aiuto, in particolare, è di tipo economico e consiste nell’erogazione di una somma una tantum pari a 100 euro netti. L’importo sarà corrisposto direttamente nella busta paga di marzo ed è da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese in quanto non era possibile svolgere lo smart working. Ad esempio chi ha continuato a lavorare nel mese di marzo, ma ha preso 10 giorni di ferie riceverà circa 66 euro netti in più.

Il decreto Cura Italia prevede l’erogazione di un bonus di 100 euro per i lavoratori dipendenti che non possono utilizzare lo smart working durante l'emergenza Coronavirus

Il nuovo D.l. "Cura Italia" prevede per il mese di marzo 2020, a favore:

dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati , purché con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro,  che, durante il periodo di emergenza sanitaria per il Coronavirus, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro.

Le misure di prevenzione del contagio da COVID 19 finora messe in campo dal Governo hanno infatti puntato sulla promozione dello smart working e sull'utilizzo di ferie, permessi o addirittura di chiusura dei reparti aziendali non a rischio , ma è chiaro che probabilmente un grandissimo numero di lavoratori dipendenti è comunque costretto a recarsi nella sede aziendale , con tutti i rischi che ne conseguono. Probabilmente nel confronto con i sindacati è stato deciso di dare questo riconoscimento ai lavoratori , in primis coloro che lavorano ai servizi essenziali:  sanita, trasporti, forze di polizia, commercio al dettaglio.

L'importo del bonus  di 100 euro è  mensile cioè riferito al mese di marzo 2020 e va   quindi ragguagliato ai giorni  effettivi di presenza al lavoro nella sede aziendale .

Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette.

Il premio  sarà  attribuito in via automatica dal datore di lavoro, che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile,  oppure,  comunque,  entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione, di cui all’art.17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

il bonus è una tantum e spetta, al momento, unicamente per il mese di marzo 2020. Da notare, inoltre, che l’aiuto economico spetta solamente per chi ha continuato a lavorare nonostante l’emergenza epidemiologica che sta colpendo l’Italia. Ma non solo: i 100 euro sono da rapportare anche al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Dunque, l’importo intero spetta a tutti ma in base ai giorni di lavoro effettivamente svolti.

Quindi le 100 euro devono essere proporzionate ai giorni lavoratori svolti a marzo.
È importante specificare, altresì, che dal punto di vista fiscale il bonus non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, in quanto si tratta di un importo esentasse. Pertanto, possiamo affermare che il dipendente non deve pagarci l’IRPEF poiché è un importo netto e non lordo.

Per coloro che si chiedono come fare per ricevere il bonus 100 euro, la risposta è molto semplice: niente. Infatti, i sostituti d’imposta – ossia i datori di lavoro – riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Da notare che i 100 euro non gravano sulle tasche del datore di lavoro, il quale è chiamato soltanto a anticipare l’importo, così come accade per l’assegno per il nucleo familiare. Infatti, al co. 3 dell’art. 63 del Dl 18/2020 è previsto che i sostituti d’imposta possono compensare l’incentivo erogato in busta paga mediante l’istituto di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997.



sabato 5 gennaio 2019

Pensioni finestre di uscita con Quota 100 e la Isopensione



Per chi deciderà di utilizzare quota 100 non ci saranno penalizzazioni, salvo il fatto che l’assegno pensionistico sarà inferiore in virtù del minore numero di anni di contribuzione. La norma conterrà però una serie di paletti. In pratica, una volta raggiunta quota 100 il primo assegno con la pensione verrà percepito dopo tre mesi se il numero delle domande per anticipare l’uscita dal lavoro dovesse essere superiore alle stime. Nel caso dei dipendenti pubblici la finestra è comunque di sei mesi, per effetto del preavviso che è di tre mesi. Un ulteriore vincolo consiste nel divieto di cumulo, ossia l’impossibilità di sommare alla pensione altri redditi da lavoro che superino il valore di 5 mila euro lordi annui. Tale divieto avrà durata pari agli anni di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia a 67 anni.

La pensione Quota 100 prevede i seguenti requisiti: 62 anni di età e 38 anni di contributi, la domanda potrà essere inviata a febbraio 2019 e si prevede la prima finestra di uscita ad aprile 2019, per chi ha maturato i requisiti al 31 dicembre 2018. Sono state previste 4 finestre di uscita per i dipendenti del settore privato, una ogni tre mesi, mentre per i dipendenti pubblici sono state previste due finestre di uscita una ogni sei mesi. Quindi, se la misura, per il momento ancora allo studio, dovesse mantenere queste ipotesi di finestre di uscita, in base al suo settore lavorativo (pubblico o privato), non potrà aderire alla prima finestra con uscita il 1° aprile 2019, in quanto matura i requisiti nel 2019. Bisogna attendere, che la riforma pensioni diventi ufficiale per sapere esattamente quando e come si potrà aderire alla nuova misura pensionistica.

La quota 100 per anticipare la pensione e avviare il superamento della legge Fornero si avvicina. L’apposito decreto dovrebbe essere approvato tra il 10 e il 12 gennaio: sarà quindi quella la data in cui avremo informazioni precise sulle norme per l’accesso alla quota 100. Nel frattempo, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, cerca di mettere a tacere le polemiche sulla parziale indicizzazione delle pensioni sopra i 1.522 euro, assicurando che “nessun pensionato italiano prenderà di meno nel 2019 rispetto al 2018”. Non ci saranno effettivamente riduzioni, ma un mancato – in realtà parziale – aumento rispetto all'inflazione sì.

Il decreto per le regole sull'anticipo pensionistico arriverà quindi a gennaio. Ma per l’introduzione della quota 100 i lavoratori che hanno almeno 62 anni di età e 38 di contributi dovranno aspettare ancora: la pensione non dovrebbe arrivare prima di marzo-aprile. Si potrebbe quindi anticipare o posticipare di qualche giorno l’entrata in vigore rispetto al 1° aprile, ma in linea di massima i tempi non cambiano. Ciò che si dovrà invece capire riguarda le finestre temporali che permetteranno effettivamente ai lavoratori di andare in pensione. Una delle certezze della quota 100 è che verrà erogata sulla base di finestre diverse per i dipendenti statali e per i lavoratori nel settore privato. Per questi ultimi le finestre dovrebbero essere trimestrali. Ogni tre mesi, dunque, ma solamente se le domande ricevute non saranno troppe. Il governo ipotizza per il 2019 una platea di 315mila potenziali beneficiari. Se le richieste in un determinato periodo dovessero essere più del previsto, però, la finestra potrebbe diventare semestrale. Facendo così slittare la pensione per alcuni dei lavoratori di tre mesi. Ma anche su questo punto di certezze ce ne sono poche e bisognerà aspettare quanto meno il decreto.

Per i dipendenti statali le regole saranno sicuramente diverse. Le finestre sono semestrali e l’uscita anticipata verrà quindi rinviata di qualche mese. Una decisione presa per garantire la continuità amministrativa e permettere alla pubblica amministrazione di bandire nuovi concorsi e trovare i sostituti di chi lascerà il lavoro.

Sono previsti fondi di solidarietà aziendali, ovvero incentivi per le imprese che assumono al posto di chi va in pensione anticipata. Questi fondi, con finanziamenti ad hoc delle aziende interessate alla staffetta generazionale, potranno erogare un assegno previdenziale ai lavoratori cui manchino non più di tre anni al raggiungimento di quota 100, che abbiano cioè almeno 59 anni di età e 35 di contributi, a patto che ciò avvenga con accordi sindacali che prevedano l’assunzione d lavoratori in sostituzione di quelli prepensionati.

Questa tecnicamente si chiama Isopensione e riguarda le imprese private con più di 15 dipendenti che hanno lavoratori in esubero: con un accordo sindacale si può prevedere l’accesso alla pensione fino a 7 anni di anticipo rispetto ai normali requisiti per la pensione di vecchiaia (67 anni d’età con 20 di contributi) e per quella d’anzianità (43 anni e 3 mesi di contributi, uno in meno per le donne, indipendentemente dall'età).I lavoratori ricevono un assegno equivalente alla pensione per l’intero periodo di anticipo.


domenica 18 marzo 2018

Visite mediche fiscali: i casi di esonero dalla reperibilità



In caso di malattia il dipendente pubblico o privato deve farsi rilasciare il certificato medico e rendersi reperibile presso l’indirizzo indicato per la visita fiscale.

Sarà poi obbligo del medico curante inviare, in modo telematico, l’attestato medico all’Istituto di Previdenza.

Solo nel caso in cui la trasmissione per via telematica non sarà possibile il certificato medico sarà rilasciato in modalità cartacea.

Il dipendente avrà quindi due giorni di tempo, dal verificarsi della malattia, per presentare il certificato medico all'ufficio INPS di competenza e una copia al datore di lavoro.

Per visita fiscale si intende l’accertamento sanitario, cioè una visita medica, che viene effettuata da parte di un medico dell’Inps nei confronti del lavoratore, quando è assente per malattia.

La visita fiscale può essere effettuata:

su richiesta del datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio attraverso il canale telematico messo a disposizione dall’INPS;

su disposizione dell’INPS.

La richiesta può essere presentata fin dal primo giorno di assenza del lavoratore.

Il lavoratore è tenuto a rendersi reperibile, per la visita fiscale, in determinati orari; in particolare, le fasce di reperibilità per la visita fiscale sono le seguenti: dipendenti statali e degli enti locali devono essere reperibili per l’intera settimana, festivi compresi, nelle fasce orarie dalle 9 alle 13, e dalle 15 alle 18.

Anche i lavoratori del settore privato devono essere reperibili tutta la settimana, compresi sabati e domeniche, ma le fasce orarie sono differenti e vanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Durante le fasce di reperibilità, sin dal primo giorno in cui si ammala, il lavoratore in malattia deve restare a disposizione del medico fiscale. Al verificarsi della malattia, il dipendente è tenuto a comunicare la malattia al datore di lavoro e a recarsi dal proprio medico curante perché rediga ed invii all’Inps in tempo reale il certificato telematico.

Se il lavoratore si reca dal medico il giorno successivo alla malattia e la visita è ambulatoriale, perde il primo giorno di malattia; lo stesso accade nel caso in cui la visita non sia ambulatoriale, ma il lavoratore si presenti alla visita medica con oltre un giorno di ritardo dal verificarsi della patologia. Dunque il dipendente in malattia dovrà  dimostrare che queste prestazioni non potevano essere effettuate in un momento diverso, in modo da poter essere presente nel proprio domicilio di malattia durante le fasce orarie di reperibilità.

L’INPS ha fornito chiarimenti in merito al campo di applicazione della normativa che prevede le esclusioni dall’obbligo di reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato.

Si ricorda che, sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con:

patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;

stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

I lavoratori interessati dall’esenzione, sono quelli con contratto di lavoro subordinato appartenenti al settore privato, sono esclusi quindi i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps.

In base al nuovo art. 4 del DM 206/17:
Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti cause di esclusione:

patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto: la novità riguarda il riferimento ad una norma ed a tabelle specifiche. Per leggere il decreto: Tabella causa di servizio 2018 esclusione visite fiscali.

stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%: la novità introdotta riguarda solo la precisazione che la percentuale minima di invalidità che dà diritto all'esenzione dalle visite fiscali, è un'invalidità pari o superiore al 67%.

Per cui nelle patologie gravi che richiedono terapie salvavita, rientrano malattia molto gravi come per esempio tumori con terapie chemioterapiche o dialisi per il malfunzionamento dei reni, per malattie professionali INAIL e infortunio già accertate dall'amministrazione e comprovate dall'istituto come malattia causa di servizio.

Riassumendo, le esclusioni dall'obbligo di reperibilità per la visita fiscale, vi sono solo se la malattia è connessa ad una delle condizioni sopra elencate e solo se l'amministrazione si già in possesso della documentazione formale sanitaria che certifichi la patologia che causa l'esclusione dal suddetto obbligo, pertanto, nel caso in cui il dipendente che rientra nel regime di esenzione non fosse trovato presso il proprio domicilio in occasione della visita fiscale, non andrebbe incontro a responsabilità e all'applicazione di alcuna sanzioni.





mercoledì 1 febbraio 2017

Per il 2017 l'età per andare in pensione



Importanti novità sull'età per andare in pensione , prima fra tutte le possibilità di anticipare fino a un massimo di tre anni e 7 mesi l'uscita dal mondo del lavoro, rispetto all'età prevista normalmente per la pensione di vecchiaia.

Nel 2017 tutte le prestazioni pensionistiche saranno pagate il 1° giorno bancabile del mese, con la sola eccezione della rata di gennaio, il cui pagamento è stabilito al 2° giorno bancabile del mese).

Gli interessati al nuovo meccanismo detto APE saranno i lavoratori che compiono 63 anni a partire da maggio 2017.

La norma riguarda sia i dipendenti pubblici che privati che i lavoratori autonomi.

Va fatta una premessa: attualmente per il 2017  l'età per andare in pensione e ricevere la pensione di vecchiaia è fissata a :

66 anni e sette mesi  per gli uomini ( sia autonomi che dipendenti , pubblici e privati) e le donne che lavorano nel settore pubblico;

65 anni e 7 mesi per le donne dipendenti del settore privato;

66 anni e 1 mese per le donne lavoratrici autonome.

Dal 2018,  per tutti , l'età è stata unificata dalla riforma Fornero e sarà  a 66 anni e 7 mesi

Da ricordare che alla pensione di vecchiaia hanno diritto tutti i lavoratori assicurati con la previdenza obbligatoria  e che all'età stabilita abbiano un anzianità contributiva di almeno 20 anni.

Per la pensione di anzianità , invece, cui si accedeva a prescindere dall'età  ma avendo un requisito contributivo piu alto,  la riforma Monti- Fornero ha alzato i paletti e, definendola " pensione anticipata"a partire dal 2012  sono necessari almeno:

41 anni e 10 mesi di contributi  per le donne e

42 anni e 10 mesi per gli uomini sia nel pubblico che nel privato  con almeno 35 anni di  contribuzione effettiva (questa ultima norma non vale per ex Inpdap ed Ipost ed ex FS).

Per chi sceglieva di andare in pensione prima era anche previsto un meccanismo di penalizzazione  dell'assegno . Per ogni anno mancante   dal momento in cui si sceglieva di andare in pensione e l'eta minima per la pensione di vecchiaia , il montante calcolato con il metodo retributivo era  ridotto dell'1 percento (2% per gli anni prima dei 60 di età).

Con la legge di bilancio appena approvata a partire da maggio 2017 , è stato introdotto un nuovo meccanismo per anticipare l'eta per andare in pensione detto "APE" , anticipo pensionistico , destinato a tutti i lavoratori  , con la  possibilità di anticipare  l'età della pensione   fino  ad un massimo di 3 anni e sette mesi.  Data le difficoltà della finanza pubblica  ovviamente  si potrà però incassare un assegno  ridotto rispetto a quello che  si sarebbe avuto alla fine della carriera.

La pensione viene infatti   pagata in anticipo grazie ad un prestito da istituti finanziari privati  e controllato/ gestito dall'INPS  sulla base della nuova legislazione.

Dall'assegno di pensione "regolare" viene detratta la rata di restituzione del prestito , della durata di vent'anni,  e con tassi controllati sempre dallo Stato .

Il taglio della pensione dovrebbe aggirarsi intorno al 4/5%  dell’importo mensile , per tutto il periodo del prestito. Si attende  su questa materia un accordo tra ABI e ministero dell'Economia e il conseguente decreto ministeriale  che definisca il tetto massimo dei tassi in interesse per tale prestito.

La norma specifica anche che potranno accedere i lavoratori con una pensione non inferiore a 1,4 volte la pensione minima,  conteggiando il taglio per la restituzione del prestito. L'importo dell'a pensione  al netto della rata del prestito, dovrà dunque essere superiore a 702,65 euro .

Avrà diritto all'APE anche chi soddisfa i requisiti tramite il cumulo contributivo,  ossia la ricongiunzione non onerosa dei contributi versati a casse diverse,  prevista sempre dalla legge di stabilità 2017.

L'età per la pensione nei lavori usuranti

Alle norme esposte sopra fanno eccezione i lavoratori che hanno svolto lavori detti usuranti (miniere, cave ,alte temperature,  settore vetro e dell'amianto, addetti alla catena di montaggio,  lavoro per turni, lavoro notturno, conducenti mezzi pubblici, come definiti dal d.lgs 67 2011)  che possono andare in pensione dal 1° gennaio 2016:

con una anzianità contributiva minima di 35 anni e  una età minima pari a 61 anni e 7 mesi  oppure con 41 anni di contributi versati , indipendentemente dall'età .

Con la Legge di stabilità 2017 tali lavoratori non devono più attendere 12 mesi (18 mesi per i lavoratori autonomi) per la cd."finestra" di accesso  introdotta dalla riforma Fornero per le pensioni anticipate, ma potranno andare in pensione  il primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti.

Inoltre la stessa norma ha sospeso , solo per questi lavoratori, i futuri adeguamenti al meccanismo della  speranza di vita sino al 31 dicembre 2027.

Quindi, l’età per la pensione di vecchiaia 2017 è pari a:

66 anni e 7 mesi per lavoratori dipendenti del privato,

66 anni e 7 mesi per lavoratori autonomi,

66 anni e 7 mesi per lavoratrici del pubblico impiego,

66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome,

65 anni e 7 mesi per lavoratrici del privato.

Per quanto riguarda la pensione anticipata, invece, il requisito 2017 è pari a 42 anni e dieci mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne.

C’è poi il caso particolare della pensione contributiva, applicabile sia ai trattamenti di vecchiaia sia alle pensioni anticipate. La pensione di vecchiaia contributiva riguarda lavoratori che quando raggiungono l’età pensionabile sopra riportata non hanno perfezionato i requisiti contributivi (20 anni di contributi versati, e un assegno pari ad almeno 1,5 volte il minimo). Se hanno cinque anni di contributivi versati, nel 2017 accedono comunque a una pensione di vecchiaia con 70 anni e sette mesi di età. La pensione anticipata contributiva è invece riservata a coloro che hanno 20 anni di contributi e un assegno pari ad almeno 2,8 volte il minimo: il requisito anagrafico 2017 è pari a 63 anni e sette mesi.

E veniamo alle tipologie per le quali la manovra 2017 ha eliminato l’aspettativa di vita. Aboliti del tutto per la pensione anticipata lavori usuranti.

Per quanto riguarda i lavoratori precoci (con almeno un anno di contributi entro i 19 anni), sono stati eliminati gli adeguamenti 2013 e 2016, e il requisito 2017 per la pensione anticipata è stato fissato in 41 anni di contributi (bisogna comunque rientrare in una serie di categorie, elencate dalla legge). I prossimi adeguamenti alle aspettative di vita però, dal 2019 in poi saranno calcolati.

L’adeguamento alle speranze di vita si applica anche all’Opzione Donna, forma di pensione anticipata su cui la Legge di Stabilità 2017 ha introdotto nuove forme di flessibilità, aprendo alle lavoratrici nate nell'ultimo trimestre dell’anno. Accedono all’Opzione Donna le lavoratrici che hanno almeno 35 anni di contributi. L’età anagrafica comprensiva di aspettativa di vita, è pari a 57 anni e sette mesi per le dipendenti e 58 anni e sette mesi per le autonome.

Infine, ricordiamo che gli adeguamenti alle aspettative di vita non riguardano gli autonomi iscritti alla gestione separata e alle casse previdenziali dei professionisti. Per quanto riguarda i prossimi adeguamenti, sono previsti nel 2019 e poi ogni due anni (quindi 2021, 2023, 2025 e così via). L’entità degli aumenti è decisa di volta in volta, in base ai dati Istat. L’adeguamento 2019 sarà stabilito alla fine del 2017: secondo l’analisi della Ragioneria Generale dello Stato, l’adeguamento potrebbe essere inferiore a quelli precedenti, e non si esclude che sia pari a zero, nel qual caso, i requisiti resterebbero immutati fino al 2021.



lunedì 25 luglio 2016

INPS: domanda di pensione unificato il servizio online


L'Inps ha informato che è stato unificato il servizio online per la domanda di pensione diretta per dipendenti pubblici e privati (pensione di vecchiaia o anticipata o di anzianità per i casi eccezionali attualmente previsti quali le pensioni in salvaguardia). Nel messaggio si sottolinea che anche i dipendenti pubblici dovranno inviare all'Istituto la domanda di pensione diretta utilizzando il servizio “Domanda di Prestazioni Previdenziali: Pensione, Ricostituzione, Ratei ecc.".

E’ stata unificata la procedura online per dipendenti pubblici e privati per la presentazione della domanda di pensione. Il servizio online riguarda la presentazione delle domande di pensione dirette.

In particolare, anche i dipendenti pubblici dovranno inviare all'Istituto la domanda di pensione diretta utilizzando il servizio “Domanda di Prestazioni Previdenziali: Pensione, Ricostituzione, Ratei ecc.” accessibile dal percorso Servizi OnLine > Accedi ai servizi>Servizi per il Cittadino.

L’INPS ha spiegato  inoltre che dopo la procedura di compilazione del pannello Anagrafica è possibile selezionare il tipo pensione (vecchiaia, anticipata, di anzianità per i casi eccezionali attualmente previsti quali le pensioni in salvaguardia) e scegliere la gestione e il fondo di appartenenza.

La procedura prevede poi la compilazione delle dichiarazioni di responsabilità relative a:


l’ultimo datore di lavoro

la data di cessazione del rapporto di lavoro

l’eventuale titolarità di altre prestazioni pensionistiche e/o assistenziali.

Il servizio consente ai lavoratori iscritti alle gestioni private amministrate dall’Inps di inviare online la domanda per richiedere le prestazioni previdenziali sotto elencate.

Con questo servizio il lavoratore in possesso dei requisiti previsti dalla legge può compilare e inviare online la domanda di prestazione alla quale ha diritto tra le seguenti:

pensione di vecchiaia (anche per gli iscritti alle gestioni pubbliche);

pensione anticipata (anche per gli iscritti alle gestioni pubbliche);

pensione di inabilità;

assegno di invalidità;

pensione ai superstiti (reversibilità/indirette);

pensione di anzianità (anche per gli iscritti alle gestioni pubbliche);

ricostituzione della pensione;

ratei maturati e non riscossi (anche per gli iscritti alle gestioni pubbliche);

estratto conto certificativo (anche per gli iscritti alle gestioni pubbliche).

Nel caso in cui venga richiesto, unitamente alla pensione, anche l’Assegno al Nucleo Familiare, è necessario indicare il reddito presunto.


Per altri servizi online dell’INPS si consiglia di visitare la seguente pagina del blog.




domenica 22 febbraio 2015

Lavoro: congedi e permessi per cure termali



Hanno diritto ai permessi per cure termali i lavoratori (dipendenti ed autonomi) iscritti all'INPS, eccetto i titolari di pensione in via definitiva e i familiari a carico. I permessi per cure termali spettano solitamente ai lavoratori durante il periodo di ferie fatta eccezione per i casi in cui tali cure sono necessarie a fini terapeutici o per la riabilitazione di affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante, un tempestivo trattamento termale.

Il periodo di cure termali deve essere fruito dal lavoratore entro 30 giorni dalla richiesta medica e tra la concessione del periodo per cure termali e il godimento di un periodo di ferie deve obbligatoriamente trascorrere un periodo di almeno 15 giorni.

Le cure termali possono essere effettuate solo in relazione a malattie individuate appositamente dal ministro del Lavoro relativamente a patologie:

reumatiche;

delle vie respiratorie;

dermatologiche;

ginecologiche;

dell'apparato urinario;

vascolari;

dell'apparato gastroenterico;

Rientrano nel novero delle cure termali le terapie per il trattamento di determinate patologie effettuate mediante: bagni in acque termali, fanghi,inalazioni di vapori, sabbiature, ecc.

I periodi di cure, per essere retribuiti, non possono superare i 15 giorni l'anno e tra i periodi concessi a qualsiasi titolo per le cure termali e le ferie annuali deve trascorrere un intervallo di almeno quindici giorni.

Per avere diritto al trattamento economico di malattia il lavoratore deve:

presentare all'ASL di residenza la proposta-richiesta del medico curante, entro cinque giorni dal rilascio;

sottoporsi alla visita del medico specialista dell'ASL, che rilascia l'autorizzazione comunicare al datore di lavoro il periodo prescelto per le cure, trasmettendo la proposta-richiesta del medico curante;

farsi rilasciare dal datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti che durante il periodo suddetto, non possono essere fruite ferie o congedi ordinari, in quanto sono già state programmate ferie collettive in altro periodo, ovvero non residua nell'anno un numero di giorni di ferie sufficiente per il completamento del ciclo di cure;

inviare all'INPS entro due giorni dall'inizio delle cure da effettuare al di fuori dei periodi di ferie, la copia della proposta-richiesta del medico curante e copia della dichiarazione di cui sopra del datore di lavoro;

inviare al datore di lavoro, sempre entro due giorni dall'inizio delle cure, copia della documentazione in possesso;

effettuare le cure prescritte senza interruzioni presso uno stabilimento termale convenzionato con il SSN;

inviare all'INPS e al datore di lavoro, al termine delle cure, l'apposito modello compilato dallo stabilimento termale.

I permessi per cure termali fruiti durante il periodo di ferie sono invece una prestazione facoltativa dell'INPS, erogata solo in presenza di malattie reumo-artropatiche e bronco-catarrali, la cui concessione è finalizzata ad evitare, ritardare o rimuovere uno stato d'invalidità.

La fruizione delle prestazioni da parte degli assicurati dell'Istituto può dunque avvenire solo in periodo feriale.

L'INPS concede le cure termali ai lavoratori che possiedono almeno 5 anni di anzianità assicurativa e almeno 3 anni di contribuzione nei 5 anni precedenti la domanda: i lavoratori non devono aver usufruito nello stesso anno di altre prestazioni termali.

Per quanto riguarda le spese, le cure termali sono a carico del servizio sanitario nazionale, mentre le spese di soggiorno sono a carico dell'INPS. L'assicurato è invece tenuto al pagamento del ticket nella misura prevista dalla legge

Durante il congedo per le cure, il lavoratore invalido ha diritto ad un trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. I giorni di congedo, però, non si calcolano ai fini del periodo di comporto (cioè il termine di conservazione del posto di lavoro per i lavoratori in malattia, stabilito dai singoli contratti collettivi).

In via ordinaria, il trattamento termale non contempla una prestazione a favore del lavoratore, dovendo la cura essere effettuata durante i periodi di ferie o di congedi. I permessi per cure termali fruiti durante tali periodi sono una prestazione facoltativa dell’Inps, erogata in presenza di malattie reumo-artropatiche e bronco-catarrali, volta ad evitare/ritardare uno stato d’invalidità.

Tuttavia, in casi straordinari – motivi di urgenza, esaurimento delle ferie – si attiva una specifica tutela: la legislazione prevede che i lavoratori dipendenti, nel pubblico o nel privato, possano usufruire di trattamenti idrotermali a carico dell’Inps fuori dai periodi di congedo ordinario e di ferie annuali, per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, su richiesta del medico curante dell’Inail.

Al fine di usufruire dei trattamenti termali “straordinari” è necessario essere in possesso di alcuni requisiti quali l’aver perfezionato almeno 5 anni di anzianità assicurativa, 3 anni di contributi nei 5 anni precedenti la domanda (che – giova ricordarlo – va trasmessa unitamente al correlato referto medico in modalità telematica) e non devono inoltre essere state effettuate prestazioni termali a carico della Asl o di altro Ente nello stesso anno.

Per avere diritto al trattamento economico di malattia il lavoratore deve effettuare alcune operazioni quali presentare all’Asl di appartenenza la richiesta medica entro cinque giorni dal rilascio, sottoporsi alla visita del medico dell’Asl, la cui autorizzazione rilasciata deve essere comunicata al proprio datore, il quale a sua volta rilascerà una dichiarazione, da inviare, insieme alla prescrizione del medico curante, all’Inps entro due giorni dall’inizio delle cure. Le cure devono essere praticate entro 30 giorni dalla proposta medica. Per quanto attiene la durata delle cure termali, essa non può essere superiore a 15 giorni all’anno (con i primi 3 giorni indennizzati come carenza) e tra i periodi di cure ed i congedi/le ferie deve intercorrere un intervallo di almeno 15 giorni.



giovedì 22 gennaio 2015

Lavoratori pubblici: come evitare i licenziamenti a pioggia


Innanzitutto bisogna assicurarsi di avere a portata di mano:

certificazione necessaria al fine di impugnare il licenziamento;

consulenza legale (facoltativa);

modulistica per i ricorsi.

Nel caso in cui un lavoratore dipendente ritenga di aver subito un ingiusto licenziamento deve rivolgersi ad un Avvocato del Lavoro per esercitare il diritto al ricorso e veder riconosciute le proprie ragioni.

La prima fase viene svolta davanti ad una commissione di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro a cui il licenziamento deve comunque essere comunicato in breve tempo dal datore di lavoro. In tale fase il lavoratore può farsi assistere da un legale, essa è di preparazione alla seconda fase, eventuale, davanti al giudice del lavoro e tende ad evitare l’ingorgo giudiziale e allo stesso tempo a fornire una tutela adeguata al lavoratore. Solo dopo aver esperito questa fase, se le parti non accettano la proposta del conciliatore, si può passare alla fase giudiziale vera e propria.

Se il licenziamento resta il grande svantaggio per i neoassunti del settore privato con il contratto a tutele crescenti previsto dal Jobs Act, poiché sarà più facile rispetto al vecchio contratto a tempo indeterminato, nel settore pubblico gli statali attendono per capire quali saranno le loro regole a riguardo.

Il Ministro Madia ha già rassicurato gli animi di molti: gli statali godranno sempre e comunque del reintegro nei casi di licenziamento illegittimo, perché "si licenzia con i soldi di tutti".

La Madia ha dichiarato che tra il settore pubblico e privato esistono delle differenze oggettive, ma è giusto scavare un solco così profondo tra le due categorie di dipendenti?

Un altro esempio: per il dipendente pubblico, a differenza del privato, non può essere previsto il licenziamento individuale per motivi economici, al massimo possono configurarsi modalità di esubero collettive, come il caso delle Province.

La spina nel fianco dei dipendenti pubblici sarà invece il licenziamento per scarso rendimento.

Il licenziamento per i cosiddetti «fannulloni» esiste già dal 2009, in base a quanto disposto dalla Riforma Brunetta, per cui un dipendente pubblico può essere licenziato, tra le altre cose, per:

assenza ingiustificata per oltre 3 giorni nell'arco di 2 anni o per una settimana negli ultimi 10 anni;

presentazione di un certificato medico falso;

scarso rendimento, secondo i criteri stabiliti dalla legge;

falsa attestazione della presenza in servizio.

Quanto vengono applicate queste regole? Quasi per niente, poiché nel caso di un licenziamento illegittimo di un dipendente pubblico, sarebbe il dirigente il responsabile del danno erariale, dunque la persona su cui graverebbe l’onere del risarcimento.

E’ difficile che un dirigente sia disposto a rischiare i risparmi di famiglia per licenziare un dipendente: meglio il consueto patto di reciproco riconoscimento del diritto all’inefficienza, per cui il dirigente non mette sotto stress i dipendenti e questi non mettono sotto stress lui.

La prassi è dimostrata dai numeri riportati: ogni anno vengono licenziati poco più di 100 dipendenti pubblici l’anno, su 3,5 milioni, contro i 40.000 dipendenti privati, su 11.000, sulla questione tecnica è intervenuto Ichino, da giuslavorista d’esperienza, è entrato nei dettagli:

«Il testo unico dell’impiego pubblico stabilisce che, salve le materie delle assunzioni e delle promozioni, che sono soggette al principio costituzionale del concorso, per ogni altro aspetto il rapporto di impiego pubblico è soggetto alle stesse regole che si applicano nel settore privato».

Ma c’è chi, come il ministro per la Pubblica amministrazione Marianna Madia sostiene che gli statali sono esclusi, perché entrano per concorso e quindi seguono regole diverse: «Qualche volta anche i ministri sbagliano, concorso non significa inamovibilità. E sbaglia chi voleva l’espressa esclusione dei dipendenti pubblici. Non si rendono conto che il contratto a tutele crescenti costituisce l’unica soluzione possibile per il problema del precariato, anche nel settore pubblico.

Il dipendente statale è uguale al dipendente privato. In realtà in Italia non è così,dipendente privato e dipendente pubblico non hanno le stesse difese, quest’ultimo può essere licenziato solo in casi eccezionali, estremi direi: omicidio del capoufficio e successivo stupro della di lui moglie così, per ulteriore sfregio.

Nel pubblico c’è una clamorosa zona grigia che nessun governo negli anni è riuscito a rischiarare (solo la Fornero all’epoca disse qualcosa di impegnativo sull’argomento). Il punto è questo: una delle ragioni più diffuse per cui l’imprenditore privato lascia a casa un dipendente, sono i conti dell’azienda che non vanno bene. Qui s’impone una prima riflessione, che riguarda le responsabilità dello stato (inteso come struttura sociale che comprende politica e magistratura).

Compito dello stato è vigilare perché gli imprenditori non licenzino ingiustificato, con la scusa di conti in disordine che in realtà nascondono ben altro. E questo compito non è affatto semplice, non è facile trovare un punto di sintesi virtuosa tra esigenze così diverse, se non opposte. (È del tutto inutile sottolineare che gli imprenditori seri non si privano dei dipendenti che lavorano seriamente).

Adesso ribaltiamo la prospettiva e trasferiamo la ragione principale di licenziamento nel campo privato all'interno del campo statale. La domanda che ne sorge è una sola: come si fa stabilire che “i conti sono in disordine” se un ministero, un ente parco, insomma queste robe mesozoiche qui, non producono una mazza, non vendono nulla, non esportano alcunché?

Come si fa a stabilire che un ministero dovrebbe dimagrire in termini di personale? È necessario trovare una chiave diversa, quindi, che non sia la produttività privata, decisamente più facile da riconoscere. E la chiave è compresa nella storia italiana, in quella storia che ci racconta come il mezzo secolo democristiano abbia gonfiato a dismisura quella burocrazia, ingozzandone furiosamente le fila di amici degli amici, di parenti, di cugini, di raccomandati dal prete del paese e chi più ne ha più ne metta. Un’eterna implosione.

In caso di licenziamento ingiusto dobbiamo ora distinguere diverse ipotesi e le stesse hanno una diversa conseguenza. Se si stratta di licenziamento discriminatorio ovvero basato su opinioni politiche, religiose, razza o sesso, il giudice dichiarerà nullo il licenziamento e disporrà il reintegro del lavoratore nel posto di lavoro e potrà essere riconosciuto il diritto al risarcimento e ciò a prescindere dal numero di lavoratori dipendenti.

Nel caso invece di licenziamento per giusta causa rivelatosi però illegittimo perché il fatto contestato non sussiste o non poteva essere punito con il licenziamento, il giudice può reintegrare il lavoratore nel suo posto se si tratta di un’azienda con più di 15 lavoratori o 5 lavoratori nel caso di azienda di tipo agricolo. Può inoltre disporre la condanna al risarcimento danni il cui ammontare può arrivare alla cifra corrispondente a 12 mensilità.

Nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ovvero nel caso in cui il datore di lavoro motivi il licenziamento con problemi economici dell’azienda, se il giudice ritiene che il licenziamento è illegittimo, non potrà condannare il datore a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, ma dovrà pronunciare l’illegittimità dello stesso e condannare il datore di lavoro al risarcimento in forma pecuniaria per un ammontare massimo corrispondente a 24 mensilità. Il datore di lavoro può comunque procedere al reintegro.

Poniamo una domanda se le norme del Jobs Act si applicano ai dipendenti pubblici?. Come ricorda un recente studio Adapt sui decreti attuativi del Jobs Act , le fattispecie di licenziamento per giustificato motivo soggettivo e oggettivo per il dipendente pubblico – ovvero per scarso rendimento e situazione finanziaria dell’ente – sono già presenti nella normativa (decreti legislativi 165 del 2001 e 150 del 2009).

Il problema, a parte il licenziamento discriminatorio, sarebbe il licenziamento illegittimo, sulle cui conseguenze è intervenuto il Jobs Act e che, per il pubblico, sostiene il Ministro Madia, richiederebbe il reintegro in luogo della semplice indennità. Il punto, quindi, non è la maggiore o minore facilità nel licenziare, ma della tipologia di rimedi successivi al licenziamento.



domenica 4 gennaio 2015

Inps: malattie per i dipendenti pubblici e privati, pronto il ruolo di controllore unico




Ricordiamo che I lavoratori statali della PA, sono soggetti a controlli medici da parte delle singole Asl, mentre quelli del privato vengono monitorati da camici bianchi contrattualizzati dall'INPS. Mentre per evitare che i primi (3,5 milioni il loro totale) facciano i «furbetti» si spendono circa 70 milioni all'anno, l'istituto di previdenza sociale destina solo 13 milioni ai controlli di oltre 22 milioni di dipendenti privati. La differenza di costo non deve sorprendere: le Asl, si sa, sono più care e gli statali ne escogitano una più del diavolo per stare a casa (il profluvio di certificati dei pizzardoni romani lo testimonia). Nel privato l'assenteismo, prima o poi, viene punito e, dunque, i lavoratori tendono ad autolimitarsi.

Dopo la bufera di Capodanno sui presunti assenteisti del pubblico impiego, le polemiche rilanciano il piano del governo per l'aggiornamento del sistema dei controlli sulle assenze per malattia nella Pa. Accertamenti affidati alle Asl, ma che presto potrebbe passare nelle mani dell'INPS. L'istituto è pronto, assicurano fonti interne: «Per i controlli nell'ambito del pubblico impiego il sistema delle Asl ha a bilancio 70 milioni, noi siamo pronti a farlo alla metà del costo». Risparmio garantito, grazie «ad un sistema di data mining e all'archivio dei certificati online di cui l'Istituto ha la gestione».

In tempi di revisione della spesa, la posta in gioco fa evidentemente gola all'istituto nazionale di previdenza. Ma poter “scippare” le visite fiscali alla Sanità pubblica che potrebbe avvenire nell'ambito del ddl Madia di riforma della Pubblica amministrazione, spiega la fonte interna, «occorre una modifica anche delle altre regole, per omogeneizzare il sistema di controlli nel pubblico e nel privato», dando spazio al know how Inps che già oggi si occupa delle assenze nel settore privato. L'adozione di un sistema di “data mining” (letteralmente estrazione di informazioni da una banca dati) permette di ottenere la scelta dei soggetti da sottoporre a visita di controllo attraverso un “sistema informatico esperto”, che garantisce oggettività, conservazione e riproducibilità delle azioni effettuate.

«I tempi sembrano ormai maturi - si legge nella relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva «sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia» - per l'individuazione di un solo soggetto cui affidare lo svolgimento della funzione di controllo in merito alle assenze per motivi di salute, da individuarsi necessariamente nell'Inps. Tale scelta richiede alcune modifiche della normativa vigente che andranno meglio precisate con appositi atti».

Il costo del servizio reso dall'Inps nel settore del pubblico impiego «potrebbe trovare risposta nelle cifre già ora stanziate per il medesimo scopo. Si potrebbe valutare un budget annuo complessivo e tale da coprire una quota predefinita di visite di controllo per la Pa, lasciando ad ogni amministrazione la possibilità di integrare tale quota ove risultasse necessario procedere ad un numero maggiore di controlli», prosegue il documento della Camera. «Tale ipotesi consentirebbe di evitare che ragioni di risparmio immediato con conseguente riduzione del numero dei controlli lasci trasparire l'idea di un rallentamento della lotta all'assenteismo», conclude il documento.

Ad oggi non si può chiudere gli occhi dinanzi alla spending review dell'INPS che, per quadrare i bilanci, ha tagliato un pò su tutto. A partire dalle visite «d'ufficio» (quelle richieste dalle aziende sono pagate dalle medesime) scese dalle 789mila del 2009 alle 345mila del 2013 il cui costo si è ridotto a 12 milioni. Inoltre dei 1.400 medici impiegati dall'Inps, solo 300 hanno un rapporto di esclusiva con l'istituto. Se il regime cambiasse, lo Stato sarebbe solerte come un'azienda nell'effettuare i controlli? E i 1.100 medici senza esclusiva sarebbero inflessibili? In Italia dubitare è un obbligo.



sabato 13 settembre 2014

Ferie solidali a favore dei genitori in difficoltà



L'idea è semplice e a costo zero per lo Stato: permettere ai dipendenti pubblici e privati di cedere, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali e alle ferie annuali retribuite, «tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute».

"Ferie solidali” ovvero la possibilità di cedere parte delle proprie ferie a colleghi con figli minori malati. Il testo dell'emendamento prevede il "riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali e alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore con necessità di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute".

"Una bella pagina di condivisione, un'opportunità di solidarietà per i lavoratori - dicono gli autori della proposta. Ora lavoriamo per tutelare anche i lavoratori malati gravi che oggi, a causa delle loro condizioni di salute, rischiano di perdere il lavoro. In Francia l'esperienza della cessione delle ferie ha dato ottimi risultati. Siamo sicuri che nelle fabbriche e nelle aziende i nostri lavoratori non mancheranno di mostrare, con gesti concreti, la propria vicinanza ai colleghi con figli malati".

Quindi il collega potrà cedere i giorni di riposo in più (eccedenti quelle previste dal contratto nazionale) al collega - mamma o papà - che ha un figlio minore che "necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute".

La norma è ispirata alla Legge Mathis, approvata a maggio dal Senato francese dopo la morte di un bambino malato di tumore, Mathis Germain, il cui padre ha ottenuto in dono dai colleghi giorni di permesso retribuito per potergli stare vicino fino alla fine. A maggio un caso simile, come raccontato da Il Tirreno, si è verificato in Toscana,nell’azienda di trasporto pubblico delle province di Pisa, Livorno e Lucca Ctt Nord.

Le giornate potranno per esempio essere cedute al genitore con un figlio affetto da grave patologia o handicap, si legge nel testo dell’emendamento. La norma vale per dipendenti pubblici e privati.


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