Visualizzazione post con etichetta assunzioni agevolate. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta assunzioni agevolate. Mostra tutti i post

sabato 15 febbraio 2020

Assunzioni agevolate 2020



Tutti gli sgravi contributivi 2020 per le imprese che effettuano nuove assunzioni: bonus under 35, Sud, eccellenze e apprendisti: panoramica degli incentivi nuovi o prorogati dalla legge di Bilancio.

La proroga 2020 dell’incentivo sulle assunzioni giovanili risolve una serie di questioni applicative determinate dalla sovrapposizione di normative diverse, affiancandosi a nuovi bonus per attrarre eccellenze e apprendisti: sono le novità inserite in Manovra in materia di assunzioni agevolate di giovani. Vediamo tutto.

L’Anpal ha introdotto un nuovo incentivo di cui potranno usufruire i datori di lavoro privati che assumono stabilmente giovani e disoccupati. Il nuovo incentivo si chiama “IncentivO Lavoro” (in breve ”IO Lavoro”) ed è stato ufficializzato col decreto 44/2020 del 6 febbraio 2020.

Si tratta di un bonus all’assunzione per i giovani tra 16 e 24 anni o per disoccupati da almeno 6 mesi, senza limite di età. Sono interessati i datori di lavoro privati in tutto il territorio nazionale, tranne la Provincia di Bolzano.

Bonus IO Lavoro, a chi è rivolto
Il bonus IO Lavoro è riconosciuto alle imprese che effettuano nuove assunzioni tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020 con questi contratti:

contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
contratto di apprendistato professionalizzante.
Il nuovo bonus Anpal sarà riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale, così come nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato. In quel caso, non è richiesto il requisito della disoccupazione. L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

Bonus IO Lavoro, l’importo dell’incentivo
L’importo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, ad eccezione dei premi e contributi Inail, per un periodo di massimo 12 mesi e con un limite di 8.060 euro per anno e per lavoratore. In caso di lavoro a tempo parziale anche l’importo dell’incentivo viene ricalcolato. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022.

Bonus IO lavoro, i requisiti
I datori di lavoro privati devono assumere persone con le seguenti caratteristiche:

lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 24 anni;
lavoratori con 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. del 17 ottobre 2017;

che non hanno avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro;

con sede di lavoro ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.
Bonus IO Lavoro, quando è cumulabile

La nuova misura è cumulabile:

con l’incentivo previsto per chi assume percettori di Reddito di Cittadinanza;

con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua;

con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni.

Bonus IO Lavoro, come si richiede

Per accedere al bonus IO Lavoro, le imprese dovranno presentare domanda preliminare di ammissione all’Inps in modalità telematica, avvalendosi della modulistica che verrà messa a disposizione dall’Istituto.
Una volta ottenuto l’ok dall’Istituto di previdenza, il datore di lavoro ha dieci giorni per effettuare l’assunzione e, successivamente, confermare la prenotazione del bonus. L’incentivo sarà fruibile mediante conguaglio sulle denunce contributive Uniemens.

Assunzione giovani
L’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 35 è contenuto nel comma 10 della Legge di Bilancio (legge 146/2019) e incentiva i contratti siglati fino al 31 dicembre 2020.

E’ uno sgravio al 50% per tre anni, fino a un tetto di 3mila euro, per l’assunzione di giovani fino a 35 anni che non abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Di fatto, sottolineano i Consulenti del Lavoro con Circolare 1/2020, vengono risolti i problemi applicativi causati dalla sovrapposizione della disciplina dell’esonero contributivo triennale inizialmente previsto dalla Manovra 2018 (legge 205/2017), con quanto successivamente previsto dal Decreto Dignità (dl 87/2018).

La Legge di Bilancio 2018 ha infatti introdotto l’agevolazione rendendola però strutturale solo per assunzioni di under 30 anni e applicandola per quel solo anno anche gli under 35. Successivamente, il Decreto Dignità ha introdotto un’analoga misura per il 2019 e 2020, prevedendo però un decreto applicativo mai emanato.

La manovra 2020 semplifica il tutto rendendo applicabile fino al 2020 l’agevolazione originaria: tecnicamente viene modificato il comma 102 della legge 205/2017, disponendo che lo sgravio contributivo si possa applicare alle assunzioni degli under 35 fino al prossimo 31 dicembre. In mancanza di nuove proroghe, dal 2021 l’incentivo si potrà utilizzare solo per assumere giovani fino a 30 anni.

Bonus Sud
Resta l’esonero al 100%, fino a un massimo di 8.060 euro, se l’assunzione avviene in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Personale altamente qualificato
Sulla norma relativa al bonus eccellenze ci sono dei dubbi applicativi: è un esonero previdenziale, per un anno, fino a un massimo di 8mila euro, per l’assunzione di personale altamente qualificato (laurea magistrale con 110 e lode e media minima 108/110, o dottorato di ricerca), introdotto dalla Manovra 2019 ma rimasto inapplicato per mancanza di provvedimenti attuativi.

Il comma 11 della legge 160/2019 rende immediatamente applicabile l’agevolazione, disponendo che dal primo gennaio 2020 valgono le procedure già previste per l’esonero contributivo per occupazione giovanile. Ma non ha modificato la parte della legge in base alla quale l’incentivo si può utilizzare per le assunzioni effettuate nel 2019. In pratica, sottolineano sempre i Consulenti del Lavoro, non si capisce se si tratti di una misura attuativa (che rende applicabile il vecchio incentivo) o di una proroga al 2020.

Infine, segnaliamo il nuovo incentivo per le assunzioni di apprendisti di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore: anche in questo caso si tratta di un esonero contributivo triennale, pari al 100%, per i contratti stipulati nel 2020 e nei primi tre anni di contratto.

E’ riservato alle PMI fino a 9 dipendenti e prevede un’aliquota al 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. E’ contenuto nel comma 8 della manovra.



mercoledì 3 gennaio 2018

Incentivi assunzioni over 50


Resta in piedi, nel 2018, l’esonero contributivo introdotto dalla legge Fornero di riforma del mercato del lavoro  per l’assunzione di:

donne disoccupate da almeno 6 mesi, residenti in regioni svantaggiate o occupate in settori lavorativi caratterizzati da una forte disparità occupazionale di genere;

donne disoccupate da almeno 24 mesi;

lavoratori che abbiano compiuto almeno 50 anni di età, disoccupati da almeno 12 mesi.

L’esonero è pari al 50% dei contributi dovuti all’Inps e dei premi dovuti all’Inail ed ha una durata:

sino a 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato;

sino a 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione del contratto a termine in tempo indeterminato.

Vediamo come applicare gli sgravi contributivi del 50% per chi assume disoccupati ultracinquantenni.

Contribuzione al 50% per i datori di lavoro che assumono disoccupati ultracinquantenni: si tratta dell’incentivo introdotto dalla Riforma Lavoro 2012, che continua ad essere applicabile dalle imprese anche nel 2018.

Vediamo una breve guida al beneficio contributivo assunzioni over 50, il cui riferimento normativo sono i commi da 8 a 11 dell’articolo 4 della legge 92/2012, mentre le regole applicative sono contenute nella circolare INPS 111/2013.

Dal 1° gennaio 2013, per effetto della Riforma del Lavoro Fornero, sono previsti i nuovi bonus fiscali per le aziende che assumono lavoratori con oltre 50 anni, disoccupati da almeno un anno.

Per questi nuovi contratti – a tempo determinato (anche in somministrazione) o a tempo indeterminato – sono previste assunzioni agevolate sotto forma di sconti contributivi.
Lo sconto sul costo del lavoro – previsto dall’articolo 4, commi 8-10, della Legge 92/2012 (Riforma Fornero) – consiste in una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

Con un contratto a tempo determinato l’agevolazione avrà durata di 12 mesi, con un indeterminato (anche con trasformazione da assunzione a termine) l’agevolazione durerà per 18 mesi.

Tuttavia, come chiarito dalla circolare INPS n. 13 del 28 gennaio 2013,  mancano ancora le regole operative per far partire tali agevolazioni: “le misure agevolate verranno illustrate con apposita circolare, dopo gli opportuni chiarimenti e le necessarie determinazioni del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Contratti intermittenti
Un’altra novità interessante per le aziende che intendono assumere lavoratori con età superiore ai 55 anni è quella di poter stipulare contratti di lavoro intermittenti, nella stessa modalità con la quale vengono regolate le prestazioni di lavoro di tipo discontinuo e occasionale con chi ha meno di 24 anni di età.

Ecco come si fa il calcolo nel caso della trasformazione. La regola è che la trasformazione debba avvenire entro la scadenza del precedente beneficio. Quindi, ad esempio, nel caso di trasformazione di un contratto a termine incentivato, con trasformazione al termine del precedente contratto, non spetta nessun incentivo. Se invece la trasformazione è effettuata prima della fine del contratto, allora si applica l’incentivo. Supponiamo che il precedente rapporto fosse di 15 mesi e la trasformazione sia avvenuta nel decimo mese, l’incentivo si applica fino al 18 mese del complessivo rapporto (ovvero calcolando anche i dieci mesi del contratto a termine).

L’incentivo spetta anche nel caso in cui la stessa azienda riassuma un disoccupato che precedentemente era stato un proprio dipendente, purché sussista il requisito dei 12 mesi di disoccupazione.

E’ invece escluso nel caso in cui sia effettuata in attuazione di un obbligo preesistente, derivante dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

L’incentivo è subordinato a una serie di prerequisiti da parte dell’azienda: degli obblighi contributivi, osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, condizioni generali di compatibilità con il mercato interno.




domenica 24 gennaio 2016

Assunzioni agevolate per il 2016: guida ai nuovi incentivi


Le assunzioni agevolate sono state confermate anche per il 2016 ma solo in modo parziale. Infatti è stato prorogato lo sgravio contributivo per i datori di lavoro che intendono assumere nuovo personale nell'anno 2016 con una riduzione del 40% dell’agevolazione massima contributiva annua e una diminuzione della durata dell’incentivo, che passa da 36 mesi a 24 mesi.

Non possono accedere ai bonus previsti per le assunzioni agevolate i datori di lavoro che assumano per via di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dal contratto collettivo.

In caso di sospensioni dal lavoro in atto, connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale è possibile usufruire degli incentivi solo se i nuovi lavoratori sono inquadrati in un livello diverso rispetto ai lavoratori sospesi, o sono impiegati in diverse unità produttive. Esclusi dalle assunzioni agevolate anche i datori di lavoro con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’azienda che ha licenziato il dipendente nei 6 mesi precedenti, oppure in rapporti di collegamento o controllo.

Per i datori di lavoro che assumano disoccupati da almeno 6 mesi lo sgravio contributivo è stato ridotto, rispetto al 2015, per effetto della Legge di Stabilità 2016, al 40% dei contributi a carico del datore, il tetto massimo è sceso a 3.250 euro annui e l’operatività del bonus a 2 anni.

Per chi assume apprendisti sono previsti vantaggi contributivi pari a:
all’11,61% a carico del datore di lavoro e il 5,84% a carico dell’apprendista;
al 100% per le imprese con meno di 9 dipendenti, ad essere dovuta è la sola aliquota NASpI dell’1,61%.

Nel caso si voglia formare un lavoratore questa rimane la tipologia di assunzione più conveniente per il datore di lavoro. Per l’apprendistato professionalizzante il datore di lavoro può godere dell’aliquota agevolata per i primi 3 anni pari al 11,61% ed al sotto delle 9 unità di organico, dal 01.01.2012 al 31.12.2016, lo sgravio contributivo è pari al 100% (si versa solo l’aliquota Aspi del 1,61%). Per le assunzioni di apprendisti per “la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale” è stata prevista la riduzione dell’aliquota al 5% (prima era del 10%). Sarà possibile goderne per gli apprendisti assunti dal 24.09.2015 al 31.12.2016, anche se si attende comunque una circolare di istruzioni da parte dell’Inps sulle modalità di applicazione.

Donne e Over 50
E’ confermata per il 2016 lo sgravio contributivo del 50% per le seguenti casistiche di lavoratori: - Uomini o donne con almeno 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi - Donne di qualsiasi età, disoccupate da almeno 6 mesi che devono risiedere in aree svantaggiate - Donne di qualsiasi età prive di impiego da almeno 24 mesi, ovunque residenti. Le assunzioni potranno avvenire: - a tempo indeterminato e si potrà godere dello sgravio per 18 mesi - a tempo determinato e si potrà godere dello sgravio per 12 mesi - in caso di trasformazione a tempo indeterminato lo sgravio è riconosciuto per totali 18 mesi. Lo stesso vale per le proroghe del tempo determinato fino al limite complessivo di sgravio di 12 mesi.

Per l’assunzione, anche con contratto a tempo determinato, di donne residenti in aree svantaggiate o operanti in settori con elevata disparità occupazionale uomo-donna disoccupate da oltre 6 mesi, donne ovunque residenti disoccupate da oltre 24 mesi e ultracinquantenni disoccupati da oltre 12 mesi sono previsti:

sgravi contributivi pari al 50% dei contributi INPS e INAIL, per un massimo di 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato;

sgravi contributivi pari al 50% dei contributi INPS e INAI, per un massimo di 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato, o di trasformazione del contratto.

Il tutto a patto che l’azienda, con la nuova assunzione, realizzi un effettivo incremento occupazionale.

Il programma Garanzia Giovani prevede vantaggi non solo per i giovani, ma anche per le aziende.

Nel dettaglio sono previsti i seguenti incentivi il bonus legato all'assunzione degli iscritti al programma prevede, a favore di aziende e professionisti, i seguenti incentivi::
• 2.000 euro per i giovani con profilazione molto alta assunti con contratto a tempo determinato di durata dai 6 ai 12 mesi;
• 1.500 euro per i giovani con profilazione alta assunti con contratto a tempo determinato di durata dai 6 ai 12 mesi;
• 4.000 euro per i giovani con profilazione molto alta assunti a tempo determinato oltre i 12 mesi;
• 3.000 euro per i giovani con profilazione alta assunti a tempo determinato oltre i 12 mesi;
• 6.000 euro per i giovani con profilazione molto alta assunti a tempo indeterminato;
• 4.500 euro per i giovani con profilazione alta assunti a tempo indeterminato;
• 3.000 euro per i giovani con profilazione media assunti a tempo indeterminato;
• 1.500 euro per i giovani con profilazione bassa assunti a tempo indeterminato.

Circa le assunzioni che verranno effettuate dal 1° marzo al 31 dicembre 2016, i bonus previsti risultano raddoppiati, solo però se i soggetti inseriti risultano aver svolto un tirocinio nell’ambito del programma Garanzia Giovani.

Questo perché, il raddoppio dei benefici è volto a tramutare la maggior parte dei tirocini svolti durante la prima fase del programma in posti di lavoro veri e propri.

Vantaggi che sono cumulabili con quelli previsti dalla normativa per i contratti di apprendistato e sono fruibili anche per i contratti part-time, purché l’orario sia superiore al 60%.
Cigs o in Mobilità
Agevolazioni sono previste anche caso di assunzione a tempo indeterminato di dipendenti con in seguenti requisiti:
• lavoratori collocati in Cigs per almeno 3 mesi, anche non continuativi;
• essere collocati in Cassa integrazione da un’azienda che si trovi in Cigs da almeno 6 mesi.

Gli incentivi si traducono in:
• uno sgravio contributivo pari a quello previsto per gli apprendisti (a favore del solo datore), per 12 mesi;
• un contributo mensile pari alla metà dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore, sino ad un massimo di 36 mesi, per lavoratori over 50 residenti nel Sud Italia e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione.

I datori di lavoro che assumono percettori di disoccupazione NASpI possono fruire di un incentivo pari al 20% dei sussidi ancora spettanti al neoassunto.

Chi assume disabili può fruire per 36 mesi di un contributo :

pari al 70% dell’imponibile previdenziale, se l’assunzione a tempo indeterminato riguarda un lavoratore con invalidità superiore al 79% o con minorazioni dalla prima alla terza categoria;

pari al 35% dell’imponibile previdenziale, per lavoratori con invalidità tra il 67% ed il 79% o con minorazioni comprese tra la quarta e la sesta categoria;

pari al 70% dell’imponibile per assunzioni di disabili intellettivi o psichici con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (l’agevolazione in questo caso spetta per 60 mesi).

In caso di assunzioni a termine di durata pari ad almeno 12 mesi, le agevolazioni spettano per tutta la durata del contratto.

Per la sostituzione di lavoratrici in congedo di maternità obbligatorio, o di lavoratrici e lavoratori in congedo parentale, i datori di lavoro possono fruire di uno sgravio del 50% dei contributi INPS e INAIL per un massimo di 12 mesi.

lunedì 27 ottobre 2014

Assunzioni agevolate solo nel 2015 e sgravi per i datori di lavoro



La Legge di Stabilità da una parte introduce nuove assunzioni agevolate, con uno sgravio triennale per le assunzioni effettuate nel 2015, dall’altra prevederà una rimodulazione degli sgravi contributivi già previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato. L’articolo 1 comma 4 del disegno di legge delega sul Jobs Act affida infatti al Governo anche la razionalizzazione degli incentivi all’assunzione esistenti.

Il testo ufficiale della Legge di Stabilità 2015 conferma, all’articolo 12 “Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato” la soppressione dal prossimo anno delle assunzioni agevolate previste dalla Legge 407/1990 e la definizione di nuove agevolazioni volte a promuovere forme di occupazione stabile.

Più in particolare ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che avvieranno nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, a partire dal 1° gennaio 2015 verrà riconosciuto l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali per un massimo di 36 mesi. Confermata l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e il limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. La novità è che tale beneficio spetta solo con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015.

L’esonero spetta ai datori di lavoro a patto che si tratti di nuove assunzioni di lavoratori:

che nei sei mesi precedenti non siano stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;

per i quali tale beneficio non sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato.

L’esonero non può inoltre essere cumulato con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Nessun vincolo invece per quanto riguarda eventuali riduzioni di organici, anche le imprese che lo abbiano fatto negli ultimi anni o mesi potranno accedere all’incentivo.

Ogni mese l’INPS consegnerà al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché al Ministero dell’Economia e delle Finanze, un report contenente il monitoraggio del numero dei contratti incentivati attivati e il calcolo delle conseguenti minori entrate contributive.

Per il finanziamento delle nuove assunzioni agevolate la Legge di Stabilità 2015 stanzia 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e 500 milioni per il 2018, a valer e sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che , dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.

Invero l’articolo 12, comma 1, della Legge di Stabilità 2015 prevede uno sgravio triennale (36 mesi) dei contributi per i datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo e del lavoro domestico, relativamente alle sole assunzioni effettuate nel 2015 a beneficio di soggetti che risultino inoccupati a tempo indeterminato presso qualsiasi altro datore di lavoro.

L’inoccupabilità dovrà essere verificata anche considerando società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Le assunzioni dovranno avvenire esclusivamente con contratto a tempo indeterminato, quindi niente incentivi per i contratti di apprendistato, e gli sgravi riguardano esclusivamente i contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Il limite annuo è fissato inoltre a 6.200 euro. L’incentivo potrà essere fruito una sola volta per ciascun lavoratore, ovvero se un soggetto è già stato assunto con lo sgravio, nel caso in cui un datore di lavoro lo voglia riassumere non potrà usufruire dell’agevolazione neanche nel caso in cui il lavoratore sia sta licenziato per non aver superato il periodo di prova. Lo sgravio contributivo non potrà inoltre essere cumulato con altre agevolazioni, esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

I commi 2 e 3 dello stesso articolo 12 della Legge di Stabilità vanno invece ad eliminare due incentivi operativi da ormai oltre 20 anni: gli incentivi per le assunzioni di lavoratori disoccupati di lunga durata e quelli per la stabilizzazione degli apprendisti.

I benefici contributivi per le assunzioni di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un analogo periodo sono attualmente regolati dall’articolo 8, comma 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Dal 2015 è prevista l’abrogazione dell’agevolazione che prevede uno sconto per i datori di lavoro pari al 50% (100% per le imprese residenti nelle aree svantaggiate e per le imprese artigiane ovunque ubicate) dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’INAIL, per un periodo di 36 mesi.

L’incentivo per la stabilizzazione degli apprendisti è regolato dall’articolo 7, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 4 settembre 2011, n. 167. Anche in questo caso l’abrogazione del beneficio opererà a partire dal 2015, quando i datori di lavoro non potranno più mantenere i benefici in materia di previdenza ed assistenza sociale per un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Per la decontribuzione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2015 il Governo stima di spendere un miliardo nel triennio 2015-2017 (e 500 milioni nel 2018). Lo prevede il comma 3, articolo 12 della Legge di Stabilità 2015. Ma dal momento che l’agevolazione sul contratto a tempo indeterminato fa decadere altre due misure di incentivi (stabilizzazione apprendisti e assunzione di disoccupati di lunga durata), di fatto se ne accaparra altri 900 milioni.



domenica 10 agosto 2014

Assunzioni agevolate di disoccupati in base alla circolare INPS 98/2014



Agevolazioni INPS per assunzioni, stabilizzazioni o proroghe effettuate nel 2012 per particolari tipologie di disoccupati che versino in situazioni particolari ossia fra coloro che hanno più di 50 anni - relative all’anno 2012. Si tratta del beneficio contributivo previsto nel 2010 (commi 134, 135 e 151, articolo 2, legge 191/2009), prorogato per il 2011 e 2012 (legge 183/2011).

Quest’ultima proroga è diventata operativa nel gennaio 2014, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo del Ministero del Lavoro (n. 75866 del 2 settembre 2013).

Ebbene, ora la nuova circolare INPS n. 98 del 6 agosto 2014 comunica alle aziende beneficiarie che devono presentare domanda entro il 30 settembre, fornendo le regole per le diverse tipologie di assunzioni agevolate.

In modo particolare le agevolazioni riguardano:

Le assunzioni di cittadini ultra cinquantenni beneficiari di indennità di disoccupazione o le trasformazioni a tempo indeterminato che hanno generato un incentivo contributivo con una aliquota pari a quella prevista per gli apprendisti (10%). L’agevolazione non è erogabile oltre il 31 dicembre 2012 e la durata massima del bonus in caso di proroga del contratto a termine è stata calcolata per un massimo di 12 mesi. Gli euro disponibili sono 769.453.

La prosecuzione di rapporti già instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o disoccupati (il requisito previsto era di essere un “over 50 con almeno 35 anni di contributi) generava un incentivo contributivo fino al diritto al pensionamento e comunque non oltre il 2012. L’agevolazione consisteva nella contribuzione pari a quella prevista per gli apprendisti (10%). Gli euro disponibili sono 37.506.

Le assunzioni a tempo indeterminato di beneficiari di indennità di disoccupazione o di disoccupazione edile generavano, semprefino al 31 dicembre 2012, una agevolazione mensile pari all’indennità che sarebbe spettata al lavoratore per ogni mensilità residua a quelle già percepite, con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa.

Il beneficio spetta per l’assunzione, trasformazione del contratto da determinato a indeterminato o per la proroga del determinato. Se il contratto è stata stipulato dopo il 18 luglio 2012 (entrata in vigore della legge 92/2012 di riforma del lavoro), l’agevolazione spetta solo se vengono rispettate le norme relative al diritto di precedenza del lavoratore assunto o di un altro. In caso di proroga a tempo determinato di un contratto già agevolato, il beneficio spetta per 12 mesi. Lo stanziamento 2012 per coprire la misura rivolta agli over 50 è pari a 769mila 453,38 euro.

Prolungamento della riduzione contributiva (con quota da apprendista) per i datori di lavoro che prorogano il rapporto di lavoro con dipendenti già in forze, precedentemente assunti dalle liste di mobilità o mentre percepivano l’indennità di disoccupazione, che abbiano almeno 50 anni di età e 35 di contributi.

Se il lavoratore è stato assunto dalle liste di mobilità l’agevolazione spetta: se è meramente proseguito nel 2012 un rapporto per il quale il beneficio era scaduto a fine 2011 o nel 2012; se è stato prorogato nel 2012 un contratto a termine oltre i 12 mesi previsti dall’articolo 8, comma 2, della legge 223/1991.

Se la proroga riguarda un lavoratore assunto nel 2010 o 2011, titolare di indennità di disoccupazione, il beneficio spetta se: è meramente proseguito nel 2012 un rapporto per il quale il beneficio era scaduto a fine 2011; se è stato prorogato, con decorrenza 1 gennaio 2012, un rapporto per il quale il 31 dicembre 2011 erano scadute le riduzioni contributive; se è stato trasformato a tempo indeterminato, con decorrenza 1 gennaio 2012, un contratto a termine instaurato nel 2010 o nel 2011 per il quale l’agevolazione era scaduto il 31 dicembre 2011.

In tutti questi casi, il prolungamento della riduzione contributiva spetta oltre la scadenza originaria (18 mensilità), fino alla maturazione del diritto alla pensione oppure fino al 31 dicembre 2012. Risorse stanziate: 37mila 506,17 euro.

Contributo mensile previsto dalla finanziaria 2010 (legge 191/2009, articolo 2, comma 151), per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari o del trattamento speciale di disoccupazione edile. Il beneficio consiste in un incentivo pari all’indennità residua (e comunque non oltre il 31 dicembre 2012) ed è erogato come conguaglio con le somme dovute dalle imprese a titolo di contributi previdenziali e assistenziali. Spetta per le assunzioni a tempo indeterminato nel 2012 e per la trasformazione a tempo indeterminato nel 2012 di un contratto a termine. Se l’assunzione o proroga è successiva al 18 luglio 2012 bisogna rispettare i diritti di precedenza per la riassunzione. Risorse stanziate: 794mila 629 euro.

Presentazione domande

Allo scopo di accedere ai benefici, i datori di lavoro interessati dovranno presentare la domanda, contenente una dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” disponibile sul sito Inps seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

L’invio dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo alla data di pubblicazione della presente circolare (30 settembre 2014); è necessario che i datori di lavoro presentino le domande nel termine indicato, anche qualora le stesse fossero già state erroneamente presentate.

In tutti i casi, l’INPS verifica che le risorse stanziate siano sufficienti a coprire tutte le richieste. Nel caso in cui non lo siano, l’agevolazione viene concessa con precedenza in base all’ordine cronologico di assunzione, proroga, o trasformazione del contratto. In caso di mera prosecuzione del contratto si fa riferimento alla scadenza dell’agevolazione originaria o, se più recente, alla maturazione dei 35 anni di contributi. Le graduatorie verranno pubblicate entro il 31 ottobre 2014.

martedì 1 ottobre 2013

Assunzioni agevolate per i lavoratori non occupati: i moduli di domanda



Sul sito INPS i moduli per le imprese che hanno diritto allo sconto sui contributi dei lavoratori disoccupati di lunga durata assunti nel 2013: procedura e adempimenti.

A decorrere dal primo gennaio 2013 è in vigore un nuovo incentivo per l’assunzione delle seguenti categorie di lavoratori:

uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;

donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;

donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito  da almeno sei mesi”;

donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

L’incentivo spetta per:
     le assunzioni a tempo indeterminato;
     le assunzioni a tempo determinato;
     le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
L’incentivo spetta anche in caso di part-time ed è altresì espressamente previsto per l’assunzione a scopo di somministrazione (su cui vedi le precisazioni esposte di seguito, nei paragrafi 2.2 e 2.3).
L’incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001.
In considerazione della loro specialità, l’incentivo non spetta – tra l’altro - per i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito, accessorio.

L’incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

In caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per diciotto mesi.
In caso di assunzione a tempo determinato la riduzione spetta fino a dodici mesi.
Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi diciotto mesi.
L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto – effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a  tempo determinato -, fino al limite complessivo di dodici mesi.

Sono disponibili Sul sito Inps nel cassetto previdenziale per imprese e aziende agricole i moduli per i datori di lavoro che chiedono le agevolazioni per l’assunzione di disoccupati di lunga durata: il modello “92-2012” dà diritto allo sconto del 50% sui contributi a suo carico, per un periodo di tempo proporzionale alla lunghezza del contratto. Lo sgravio per assunzioni agevolate è previsto dalla Riforma del Lavoro Fornero (legge 92/2012 ) all‘articolo 4, commi da 8 a 11 (leggi come accedere agli incentivi). Nella compilazione del modello va indicato il tipo di assunzione (tempo indeterminato, determinato, trasformazione del contratto, somministrazione, part-time e così via) e le caratteristiche del lavoratore (leggi le istruzioni).

Il datore di lavoro presenta la comunicazione prima dell’invio della denuncia contributiva, dove viene indicata la contribuzione agevolata. Entro un giorno riceve l’esito positivo o negativo sulla richiesta. Per chi opera con sistema Uniemens, le posizioni contributive dei lavoratori assunti con le agevolazioni saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “2H“, che da gennaio 2013 significa “datore di lavoro ammesso all’incentivo di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012“: viene attribuito automaticamente con l’esito positivo dell’istanza presentata con il modello 92-2012. I datori di lavoro ammessi all’incentivo denunceranno il lavoratore valorizzando nell’elemento individuale “TipoContribuzione” il codice “55“ che assume il nuovo significato di “lavoratore assunto ai sensi dell’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012“.

Per i periodi compresi tra gennaio e luglio 2013, il datore di lavoro potrà recuperare la differenza tra la contribuzione versata in misura intera e quella agevolata valorizzando all’interno dell’elemento “Denuncia individuale“, “Dati retributivi“, “AltreACredito“, “CausaleACredito” il nuovo codice “L431″ avente il significato di “Rec. Contr. art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012” e nell’elemento “ImportoACredito” il relativo importo.

Il recupero potrà essere effettuato mediante esposizione nella denuncia Uniemens entro tre mesi a decorrere dal periodo di paga di agosto 2013. I dati relativi al recupero, esposti nell’UniEmens, saranno riportati, nel DM2013 virtuale ricostruito dalla procedura, con il corrispondente nuovo codice a credito “L431″.

Per i lavoratori non più in forza alla data del riconoscimento dell’agevolazione i datori di lavoro, per il relativo recupero contributivo riferito ai mesi precedenti, provvederanno ad inviare, per ogni lavoratore, un flusso regolarizzativo riferito all’ultimo mese di attività del lavoratore, utilizzando il codice “L431″.


martedì 26 giugno 2012

Squinzi: per la crescita e l'occupazione. Cambiare fisco e credito, sono «mannaie che bloccano la crescita»


Fisco e credito sono «le due mannaie che ci impediscono di crescere come vorremmo». Il giudizio arriva dal neo presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, che lo ha espresso intervenendo all'assemblea di Sistema Moda Italia. Se vogliamo ritrovare la via della crescita, spiega, «è assolutamente necessaria una riduzione della pressione fiscale su lavoro e imprese, e soprattutto abbiamo bisogno di stabilità e certezza su tutto il complesso delle norme tributarie recuperando anche un rapporto equilibrato tra amministrazione finanziaria e contribuenti».
Sulla delega fiscale, Squinzi ha ricordato la priorità assegnata dalla confederazione all'attuazione della delega in materia fiscale. In questo momento, precisa Squinzi, «stiamo monitorando che nella delega venga chiarito come la condotta del contribuente sia da considerarsi abusiva solo quando faccia un uso distorto delle norme fiscali». La scelta del contribuente per la norma fiscalmente meno onerosa, poi, non dovrebbe «essere censurabile se giustificata da ragioni extra fiscali non marginali».

Nel suo discorso, Squinzi ha quindi sollecitato una revisione del sistema sanzionatorio fiscale «con senso di proporzionalità». L'economia italiana, ha concluso, «ha bisogno di certezze, semplicità e stabilità su tutto il complesso delle norme tributarie».
«Le imprese stanno soffrendo, non so quanto potremo resistere e i dati sul Pil che pubblicheremo a breve sono al di sotto di tutte le previsioni». Il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi lancia al Governo l'ennesimo segnale di allarme e chiede interventi urgenti per arginare al crisi. È seduto di fianco a Corrado Passera, all'assemblea degli industriali di Como, in un dibattito in cui la prospettiva comune è quella di ritrovare la strada dello sviluppo. Prospettiva non facile, tuttavia, perché come ricorda Passera «non ci sono soldi per macroincentivi sul mercato interno».
Niente scorciatoie, dunque, nessuna deviazione dalla linea del rigore che «ci consente ora di poter battere i pugni in Europa e chiedere ad altri Paesi più impegno sulla crescita».
La strada del rigore è condivisa da Squinzi che tuttavia osserva le difficoltà del Paese, con l'edilizia in calo del 30%, il credito che non arriva alle imprese, i consumi interni bloccati. «E sul fisco – prosegue – siamo stati più rigorosi di altri, forse con uno sforzo al di là delle nostre capacità reali».
Passera difende l'azione del Governo, la spending review, i primi passi per incentivare la ricerca attraverso assunzioni agevolate da sgravi contributivi e ricorda i tempi limitati per agire. «Il vertice a quattro della scorsa settimana a Roma – osserva – sarebbe stato impensabile solo pochi mesi fa, il Paese stava per essere commissariato e non è avvenuto. E anche sulla spending review abbiamo messo a posto il capitolo principale, cioè le pensioni.
Il dialogo è sereno, senza tensioni e Squinzi elogia Passera: «Sono un suo tifoso - spiega - è il primo ministro dello Sviluppo che si concentra sui problemi veri. Certo, vedremo l'applicazione concreta dei provvedimenti, visti i condizionamenti che ha». «Il Governo tecnico va bene – prosegue – ma nel medio termine ci serve la buona politica, la politica vera che guardi al bene comune».
In vista del vertice gli imprenditori alzano il pressing sui politici e Squinzi ha anticipato una lettera che mercoledì verrà pubblicata sui maggiori quotidiani dal Cefic, l'associaizone dei chimici europei. «Le maggiori 20 aziende, e 7-8 di queste sono tedesche – ha ricordato Squinzi – lanciano un appello alla politica europea. Tra noi imprenditori c'è grande condivisione su questi temi».
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BlogItalia - La directory italiana dei blog