sabato 22 dicembre 2012

Pensioni 2013 i piani previdenziali per i lavoratori

In questo periodo di preoccupazioni per le pensioni gli italiani si dimostrano sempre più propensi a sottoscrivere dei fondi pensione, che attualmente sembra essere una forma di previdenza complementare davvero vantaggiosa per i lavoratori.

Si tratta di una pensione integrativa, composta da contributi versati volontariamente dai lavoratori che andranno ad aggiungersi a quelli versati e poi, una volta maturati i requisiti richiesti, erogati dagli Enti pensionistici obbligatori.

Dal primo gennaio 2013 scende la rivalutazione pensionistica del 3% e sarà necessario mettere mano ad un piano pensionistico. Di quanto? Per chi si avvia ad andare in pensione a 65anni il nuovo balzello impone un incremento del risparmio previdenziale di circa 320 euro, in modo da colmare la differenza che scatta a gennaio del 2013. Ma se giustamente ci si pone l'obiettivo di costruire una pensione dignitosa – ottenendo una rendita pari a quella che percepiva chi smetteva di lavorare nel 1995 – bisognerà innalzare la contribuzione previdenziale a 1.588 euro l'anno.

Diverse sono le possibilità di pensioni integrative, che sono: i fondi, negoziali o aperti; i Piani Previdenziali Individuali.

I fondi negoziali, vengono definiti anche chiusi perché riservati a specifiche categorie di lavoratori sulla base di accordi tra le organizzazioni sindacali e quelle imprenditoriali dei settori di riferimento.

I fondi aperti vengono invece creati e gestiti da banche, assicurazioni, per poi essere collocati presso il pubblico.

Dal 2013 l'età per raggiungere la pensione sarà calcolata in base alle aspettative di vita, secondo quanto previsto dalla riforma Monti-Fornero. Non solo: anche l'ammontare viene adeguato alla speranza di vita attesa. Ciò comporta una periodica revisione dei coefficienti di trasformazione. Quest’ultimi sono i valori con cui si convertono in rendita i contributi accumulati e rivalutati nel tempo. Se si riducono, calano le stime delle rendite future. Esempi per incidere in misura differente a seconda dell'età del pensionamento: per chi andrà in pensione a 65 anni il coefficiente passa dal 5,62% al 5,44%, il che si traduce in una prestazione ridotta del 3,2%; ma che sale per chi lascerà il lavoro a 70 anni del 4,41%.

Vediamo il caso di un impiegato che accumuli una quota di 250mila euro, frutto di 40 anni di contributi (33% di prelievo su un reddito medio di 20mila euro). Per chi andrà in pensione a 65 anni l'assegno cala di 450 ero da 14.050 a 13.600; per chi si ritira a 70 anni cala di 750 da 17mila a 16.250 euro. Ma la differenza è decisamente maggiore se si considera la differenza con le prestazioni calcolate in occasione della riforma Dini, nel 1995: il taglio è di 1.740 euro l'anno, pari all'11,34% per chi va in pensione a 65 anni.

Comunque i Piani Previdenziali Individuali rappresentano una vera e propria polizza assicurativa che porta all’erogazione di prestazioni pensionistiche integrative. La peculiarità è di essere a carattere individuale, offrendo al lavoratore maggiore flessibilità di versamenti. Questi possono infatti essere interrotti e poi ripresi senza interruzioni del contratto e senza penalizzazioni.  E sembra che investire nella previdenza complementare sia davvero conveniente: i fondi chiusi nei primi 9 mesi del 2012 hanno offerto rendimenti pari al 6,1%. Cometa, il fondo dei metalmeccanici, ha avuto un rendimento del 12,2%, la bilanciata-azionaria di Alifond (industria alimentare) del 10,8%, e la bilanciata di Cooperlavoro (coop produzione e lavoro) del 10,3%.

mercoledì 19 dicembre 2012

Assegni per il nucleo familiare: i quesiti più frequenti

Gli assegni per il nucleo familiare sono degli aiuti per le famiglie dei lavoratori dipendenti e titolari di prestazione a carico delle Ente di previdenza, le tipologie di famiglie che possono usufruire di questo beneficio devono avere un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite annualmente per legge. E’ significativo ricordare che il godimento in busta paga ha effetto dal 1° luglio di ciascun anno fino al 30 giugno dell’anno successivo, “in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie, calcolato dall’ISTAT” come citato dalle circolari INPS.

L'importo per ottenere questa competenza sul cedolino varia a secondo della situazione personale del dipendente, la quale viene calcolata in base a diversi parametri ossia: il numero dei componenti della famiglia; il reddito complessivo; la tipologia della famiglia, misure che sono pubblicate dall’Ente di previdenza ogni anno nel mese di maggio.

Gran parte dei dipendenti hanno delle domande che possiamo definire di routine che rivolgono al datore di lavoro come compilare il modello ANF/DIP che è composto di otto pagine che possiamo riassumere così: bisogna sottoscriverle tutte? quali sono i redditi che devo considerare? mio figlio non ha retribuzione ma ha più di 26 anni e sta studiando? se sono convivente con figlio/i a carico ma non sono coniugata devo considerare il padre?

Quale tipologia di nucleo familiare devo considerare?
Le normative Inps indicano in modo chiaro che: il nucleo familiare deve essere composto dal lavoratore che ne fa richiesta; il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli minori di età; i figli maggiorenni inabili; i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori; i figli, apprendisti o studenti, di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, purché appartenenti ad un nucleo familiare numeroso (nuclei composti da almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni). Queste frasi sono spesso ripetute dal datore di lavoro e in modo più preciso da chi deve preparare i cedolini dei dipendenti.

Quali sono i redditi da sottoscrivere?
Il reddito deve essere costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare dello stesso. Il reddito da prendere in considerazione è quello prodotto dalla dichiarazione dei redditi (modello 730) o dal Cud dell’anno precedente alla richiesta. Concorrono a formare il reddito, come deliberato dall’Ente di previdenza e visibile nelle note del modello ANF/DIP, i redditi complessivi assoggettabili all'Irpef ossia: redditi da lavoro dipendente ed assimilati, da pensione, da prestazione (disoccupazione, malattia, cassa integrazione) percepiti in Italia o all'estero compresi gli arretrati; redditi di qualsiasi natura derivanti da lavoro autonomo, da fabbricati, da terreni al lordo dell'eventuale detrazione dell'abitazione principale.

Le pagine devono essere compilate e firmate tutte?
Chi ha la possibilità di usufruire di questa competenza deve firmare la domanda in tutte le 8 pagine e consegnare copia di un documento del coniuge, il quale per legge deve controfirmare il documento, all’Ufficio contabilità del personale, che provvederà ad erogare l'assegno mensilmente con la busta paga. Ricordiamo che gli arretrati, in mancanza di consegna nei tempi prestabiliti, sono comunque di spettanza per il richiedente.

Quando inizia il pagamento in busta paga?
Questo sostegno per le famiglie, anticipato dal datore di lavoro e pagato dall’INPS, ha competenza dal primo giorno del mese in cui si verifica la nascita di un figlio fino alla fine del mese in cui si verifica l'evento che determina il venir meno dei requisiti.

Generalmente, come definito dall’Inps, il datore di lavoro deve pagare l’assegno su richiesta del lavoratore che dimostri di averne diritto. Esistono alcune eccezioni, ossia il datore di lavoro è tenuto a pagare solo se il lavoratore è stato autorizzato dall’Inps. L’autorizzazione, infatti, è richiesta per il pagamento dell’assegno per i seguenti casi: i figli di separati, di divorziati, i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, i fratelli, le sorelle, i nipoti, i familiari inabili per i quali non sia già documentata l’invalidità al 100%, i familiari residenti all’estero.

domenica 16 dicembre 2012

Collaborazioni a progetto chiarimenti operativi del Ministero del lavoro

La circolare si sofferma in particolare sui requisiti di ammissibilità di una co.co.pro., quali il risultato finale da raggiungere e la non coincidenza con l’oggetto sociale del committente, fornendo al contempo indicazioni al personale ispettivo su come impostare la vigilanza su tale tipologia contrattuale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato la circolare n. 29 dell'11 dicembre 2012 con i chiarimenti interpretativi, al proprio personale ispettivo, volti ad un corretto svolgimento dell'attività di vigilanza nei confronti delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto, in relazione alle novità introdotte dai commi 23-24-25, dell'articolo 1, della Riforma del Lavoro (Legge n. 92/2012.

Il ministero con la circolare ha elencato una serie di attività che sulla base di orientamenti giurisprudenziali già esistenti appaino difficilmente inquadrabili nell'ambito di "un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto".

L'elenco comprende: addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici; addetti alle agenzie ippiche; addetti alle pulizie; autisti e autotrasportatori; baristi e camerieri; commessi e addetti alle vendite; custodi e portieri; estetiste e parrucchieri; facchini; istruttori di autoscuola; letturisti di contatori; magazzinieri; manutentori; muratori e qualifiche operaie dell'edilizia; piloti e assistenti di volo; prestatori di manodopera del settore agricolo; addetti alle attività di segreteria e terminalisti; addetti alla somministrazione di cibi o bevande; prestazioni rese nell'ambito di call center per servizi cosiddetti inbound.

La circolare afferma che non solo la mancata presenza del progetto porta al disconoscimento del rapporto di collaborazione ed alla costituzione, in capo al committente, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma anche la carenza, all’interno del progetto, dei seguenti requisiti:
- autonomia gestionale;
- collegamento ad un determinato risultato finale;
- autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del committente;
- non coincidenza con l’oggetto sociale del committente;
- svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi.
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