mercoledì 7 settembre 2016

Sostegno per l'inclusione attiva: come si presenta la domanda



Il Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) è una misura a contrasto della povertà che prevede un sussidio economico alle famiglie economicamente svantaggiate nelle quali siano presenti minorenni, figli disabili o donne in stato di gravidanza accertata. Dal 2 settembre 2016 si possono inviare le domande per richiedere il Sia. direttamente al proprio Comune di appartenenza che, successivamente, provvederà ad inoltrarle all’Inps, ai fini della verifica automatica delle condizioni previste dal Decreto 26 maggio 2016 (ISEE, presenza di eventuali altre prestazioni di natura assistenziale, situazione lavorativa ecc.) e della conseguente disposizione dei benefici economici, che saranno erogati dal Gestore del servizio attraverso una Carta precaricata.

Il sostegno prevede 80 euro mensili per persona e massimo 400 euro per nucleo familiare che saranno accreditati su una carta prepagata. Chi ottiene il Sia dovrà partecipare attivamente ai progetti di collaborazione predisposti dai Comuni a cui spetta la gestione operativa delle domande; l’Inps è chiamato ad effettuare i controlli delle posizioni dei soggetti richiedenti per verificare il possesso dei requisiti richiesti. L'erogazione del beneficio viene attivata dal bimestre successivo a quello di presentazione della domanda; pertanto, per potervi accedere già dal primo bimestre (novembre-dicembre 2016), i cittadini avranno tempo fino al 31 ottobre 2016 per presentare la domanda, secondo le modalità stabilite dal proprio Comune di residenza (anche sulla base di indirizzi regionali). Non è comunque prevista una scadenza per la presentazione delle domande, che potranno quindi essere presentate anche nei bimestri successivi.

Questo sussidio è subordinato ad un progetto di collaborazione che viene predisposto dai servizi sociali dei Comuni, in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e le scuole nonché con soggetti privati ed enti no profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e minori sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni. L’obiettivo è quello di aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l’autonomia.

Sul fronte economico, si deve avere un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 3mila euro ed eventuali altri aiuti economici devono essere di importo inferiore a 600 euro mensili. E ancora, nel nucleo familiare non ci devono essere percettori di strumenti di sostegno al reddito per i disoccupati quali Naspi e Asdi, e non si devono aver acquistato auto o moto nel recente passato.

La misura è rivolta delle famiglie in condizioni di particolare disagio economico o fragilità sociale nelle quali almeno un componente sia minorenne oppure siano presenti un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertata. A caratterizzare il disagio economico, si considera un ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro, oltre all'assenza di altri trattamenti economici rilevanti (ovvero di valore complessivo superiore a 600 euro mensili) o di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati. La fragilità sociale è definita da una scala di valutazione multidimensionale (si considera, con opportuni punteggi, il numero di figli, la presenza di un solo genitore, di bambini con meno di 3 anni, di una persona con disabilità grave o non autosufficiente, ecc.: è richiesto un punteggio della scala di 45 o più).

La domanda per beneficiare del SIA potrà essere presentata  secondo le modalità stabilite dal Comune di residenza utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'INPS.

Nel modulo, oltre a richiedere il beneficio, si deve dichiarare il possesso di alcuni requisiti necessari per accedere al programma. Nella valutazione della domanda, inoltre, si tiene conto delle informazioni già fornite nella Dichiarazione Sostitutiva Unica utilizzata ai fini ISEE. È quindi importante che chi richiede il beneficio sia già in possesso di un'attestazione dell'ISEE in corso di validità al momento in cui presenta la domanda per il SIA.

I Comuni avranno la possibilità di presentare le proposte per finanziare interventi volti a rafforzare la rete dei servizi per la presa in carico e l'attivazione dei nuclei familiari beneficiari del Sia, come definiti nelle Linee Guida per l'attuazione del SIA. Il bando, pubblicato il 3 agosto 2016, stanzia a questo scopo 486.943.523,00 euro per il primo triennio. Sono le risorse del PON Inclusione, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo che nei prossimi sette anni, con oltre 1 miliardo di euro, andrà a supportare il potenziamento della rete dei servizi sociali e la loro collaborazione con i servizi per l'impiego e con gli altri attori territoriali (Asl, scuola, ecc.).

Le proposte progettuali dovranno essere riconducibili allo svolgimento di funzioni quali:

servizi di segretariato sociale;

servizio sociale professionale per la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare e la presa in carico;

interventi per l'inclusione attiva;

promozione di accordi di collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà ed enti non profit.

L'avviso individua, inoltre, tre macro-aree per le azioni ammissibili a finanziamento:

Azione A, dedicata al rafforzamento dei servizi sociali (servizi di segretariato sociale e per la presa in carico, nonché servizi informativi all'utenza)

Azione B, riguardante gli interventi socio educativi e di attivazione lavorativa (tirocini, borse lavoro, orientamento, consulenza e informazione per l'accesso al mercato del lavoro, formazione per il lavoro)

Azione C, finalizzata alla promozione di accordi di collaborazione in rete, nella quale rientrano tutte le attività destinate agli operatori degli ambiti territoriali, dei centri per l'impiego, dei servizi per la salute, l'istruzione e la formazione, così come le azioni di networking connesse al Sia (accesso, presa in carico, progettazione).

Modalità di trasmissione delle domande dei Comuni all'Inps 

L’ente di previdenza ha precisato le modalità per l'invio delle domande da parte dei Comuni, che potranno collegarsi alla procedura SIA disponibile nella apposita sezione del portale Inps, che prevede i seguenti canali:

invio tramite file in formato xml, secondo la struttura (schema xsd) già pubblicata in allegato al messaggio n. 3275. L’invio va effettuato in modalità https, collegandosi online alla procedura “SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva)” resa disponibile nella sezione “Servizi Online” - “Enti pubblici e previdenziali” del portale dell’Istituto;

acquisizione manuale online, collegandosi alla procedura “SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva)” resa disponibile nella sezione “Servizi Online” - “Enti pubblici e previdenziali” del portale Inps;

invio in cooperazione applicativa, dalla porta di dominio o sistema dell’Ente in grado di colloquiare con la porta di dominio Inps secondo le regole del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), vale a dire con un formato basato sulla busta e-Gov e le medesime specifiche relative al formato xml di cui al citato messaggio Inps 3275;

invio attraverso la piattaforma SGAte. In quest’ultimo caso l’acquisizione delle domande può avvenire da parte degli Enti regolarmente accreditati e delegati dai Comuni su SGAte.




martedì 6 settembre 2016

Legge stabilità 2017: le riforma delle pensioni le ipotesi al vaglio






Parliamo dei possibili variazioni che potrebbero essere introdotti con la prossima legge di stabilità 2017 e che riguarda la riforma delle pensioni 2017, come sappiamo il cantiere delle Pensioni è sempre aperto e non chiude mai, infatti Governo e Sindacati s’incontrano quasi tutti i giorni per mettere a punto la manovra sulle pensioni del prossimo anno, da questi incontri qualcosa filtra e in questo proponiamo una panoramica generale su tutti i temi che sono oggetto di dibattito e che subiranno con tutta probabilità delle modifiche.

La riforma pensioni che sarà presentata il 21 settembre ai sindacati si basa in primis sull’APE (il prestito pensionistico che prevede un anticipo sugli attuali requisiti anagrafici per il pensionamento grazie all’intermediazione di banche e assicurazioni e che il contribuente è tenuto a rimborsare in 20 anni).

Focus anche su precoci e lavoratori che compiono attività usuranti, due categorie che necessitano di tutela particolare e che, dalle precedenti riforme previdenziali, sono state ignorate o trascurate. L’idea per chi ha iniziato a lavorare prima di compiere 18 anni, è quella di riconoscere una maggiore convenzionale dell’anzianità contributiva dai tre ai sei mesi per ogni anno. Un bonus che, secondo i calcoli, nella migliore delle ipotesi potrebbe garantire una pensione anticipata di ben due anni.

Allargamento della platea dei pensionati destinatari della quattordicesima oppure un assegno più alto per chi già la percepisce, mentre alle misure per la flessibilità in uscita, il governo studia anche una serie di nuovi strumenti a favore delle pensioni minime

Un’opzione numero uno per rafforzare le pensioni più basse resta quella di un’estensione della platea di chi oggi prende la cosiddetta “quattordicesima” Inps.

Sulle pensioni minime, l’ipotesi che continua ad essere indicata come più probabile è quella di un’estensione della platea di pensionati che attualmente prende la la quattordicesima (il nome vero è in realtà “somma aggiuntiva”, è pagata a luglio e al momento, secondo dati Inps, è erogata a circa 2,2 milioni di pensionati con un reddito personale complessivo non superiore ai 750 euro, cioè 1,5 volte la minima). L’operazione potrebbe consistere nell’aumento a 2 volte il minimo del limite di reddito per incassare l’assegno extra. Il reddito del quale si tiene conto è quello pensionistico.

Estendendo il limite di reddito a circa 1.000 euro al mese otterrebbero il beneficio, secondo elaborazioni della Uil su dati Inps, altri 1,15 milioni di pensionati. Nel complesso le risorse da stanziare per le misure previdenziali dovrebbero aggirarsi sui 2 miliardi, con 5-600 milioni destinati al finanziamento dell’Ape, l’anticipo pensionistico sostenuto da un finanziamento bancario assicurato rimborsabile (per chi lo richiede volontariamente) con un rateo ventennale.

Il capitolo quattordicesima: al momento, è riconosciuta ai pensionati over 64enni, con reddito inferiore a 9mila 786,86 euro lordi (1,5 volte il trattamento minimo) e una pensione intorno ai 750 euro al mese. Due gli interventi allo studio: alzare la soglia di reddito entro la quale sussiste il diritto alla quattordicesima, portandola a quota 12-13mila euro l’anno oppure raddoppiandola a 15-16mila euro.

In questo modo, verrebbe estesa la platea dei beneficiari: al momento, secondo i dati INPS, sono circa 2,2 milioni di pensionati, a cui se ne aggiungerebbe almeno un milione portando il limite di reddito a mille euro al mese.

La seconda ipotesi è invece quella di aumentare la quattordicesima per coloro che già la percepiscono. In questo caso, si punta a raddoppiare il valore del bonus, che arriverebbe quindi intorno ai mille euro. Attualmente la quattordicesima oscilla tra 336 e 504 euro: 336 euro fino a 15 anni di contributi, 420 tra i 15 e i 25 anni, 504 auro sopra questa soglia (tutti limiti contributivi elevati di tre anni per i lavoratori autonomi).

Ma non c'è solo l'anticipo pensionistico. Il Governo ha infatti ventilato anche le seguenti ipotesi:

rendere più economica la ricongiunzione di contributi versati a casse diverse,

benefici contributivi per il lavoratori precoci  (6 mesi di contributi figurativi garantiti per ogni anno di lavoro in minore età)

agevolazioni anche per i cosiddetti lavori usuranti (che potrebbero ricomprendere operai edili e inferimeri di sala operatoria)

aumenti per le pensioni "minime" attraverso innalzamento della no tax area o ampliamento dell'assegno di quattordicesima

domenica 4 settembre 2016

NASpI e attività di lavoro quando possono coincidere



La NASPI è un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque ha perso il lavoro a partire dal 1° 2015, ha diritto ad un assegno di disoccupazione se ha lavorato almeno 3 mesi. Con la Naspi dal 2016 per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato, gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che hanno aderito o instaurato dopo l'associazione, un rapporto di lavoro in forma subordinata, per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato mentre per i precari e co.co.co. che hanno versato almeno tre mesi di contributi, hanno diritto, a partire sempre dal 1° maggio 2015.

Ci sono una serie di casi in cui è possibile percepire l’indennità di disoccupazione NASpI e svolgere un’attività lavorativa, sia autonoma sia subordinata: la discriminante in genere è il reddito, ma ci sono una serie di regole diverse a seconda della tipologia di attività. Vediamo una breve guida alla compatibilità fra la NASpI l’attività lavorativa.

Lavoro subordinato

Si può sommare alla NASpI se il reddito annuo è inferiore agli 8mila euro. Ci sono una serie di procedure da rispettare: bisogna comunicare all’INPS l’inizio del rapporto di lavoro entro un mese, indicando anche il reddito annuo previsto. Il datore di lavoro deve essere diverso da quello con il quale si è interrotto il rapporto che ha provocato la disoccupazione. Attenzione: il trattamento (come in tutti gli altri casi) è ampiamente ridotto di un importo pari all’80% del reddito da lavoro. In caso di mancata comunicazione del reddito, si decade dal beneficio: se il contratto di lavoro è inferiore ai sei mesi, la NASPI viene sospesa per il periodo corrispondente, se invece il rapporto di lavoro è più lungo, si perde l’ammortizzatore sociale.

Se il reddito da lavoro è più alto, decade la NASPI. Unica eccezione, un rapporto di lavoro subordinato a termine entro i sei mesi, caso in cui la NASPI è sospesa per il periodo corrispondente e poi riprende con trattamento pieno. Ecco in tabella tutte le casistiche appena descritte.


Rapporto di lavoro
NASPI con reddito inferiore a 8 mila euro
NASPI con reddito sopra 8 mila euro
 Dipendente a tempo indeterminato o determinato con durata superiore ai sei mesi
 Importo ridotto dell’80% del reddito
 No
 Dipendente a tempo determinato con durata fino a sei mesi
 Importo ridotto dell’80% del reddito
 Sospeso per la durata del contratto
 Autonomo o parasubordinato
 Importo ridotto dell’80% del reddito
 No

Se il lavoratore cessa da uno solo di due diversi rapporti di lavoro part-time, e ha un reddito inferiore a  8 mila euro, può mantenere il lavoro part-time e chiedere la NASpI, che anche in questo caso sarà ridotta dell’80% del reddito. Devono essere rispettati tutti i requisiti di accesso alla NASpI, la domanda va presentata all’INPS, bisogna comunicare il reddito annuo previsto per la prestazione lavorativa in essere.

Lavoro autonomo
Un’attività autonoma può essere svolta da chi percepisce la NASpI se il reddito non supera i 4 mila 800 euro, che diventano 8mila nel caso del lavoro parasubordinato. Bisogna informare l’INPS dell’inizio della nuova attività entro un mese. Obbligatoria è un'autodichiarazione sul reddito ricavato dall'attività lavorativa entro il 31 marzo dell’anno successivo alla percezione della prestazione. La NASPI sarà ridotta dell’80% del reddito previsto.

Se il lavoratore in disoccupazione svolge diverse attività, l’INPS dovrà verificar e il reddito complessivo, riducendo poi di conseguenza il trattamento.

In conclusione possiamo affermare che qualora il disoccupato faccia domanda per la NASPI  e  l'INPS accetti la sua richiesta, questi può svolgere attività di lavoro autonomo o parasubordinato o d'impresa individuale e continuare a ricevere il sussidio di disoccupazione se il reddito lordo annuo  percepito dall'attività nell'anno solare non è superiore a 4.800, questo è l'unico vincolo imposto per continuare a incassare la NASPI e anche per i contratti di lavoro parasubordinato o di collaborazioni professionali non rileva la durata.

Diverso è il caso di lavoro occasionale accessorio pagato con i voucher, che non è lavoro autonomo nè da dipendente o parasubordinato: entro i 3.000 euro netti l'anno (4.000 euro lordi) la NASPI non subisce decurtazioni e non si deve comunicare nulla, oltre i 3.000 euro netti l'anno viene ridotta in proporzione a quanto si percepisce ed in questo caso è obbligatorio comunicare all'INPS entro un mese dall'inizio del lavoro accessorio occasionale o dalla domanda di naspi se fatta dopo l'inizio del  lavoro accessorio occasionale o dalla domanda di NASPI se fatta dopo l'inizio del  lavoro e comunque prima che si superino i 3.000 euro altrimenti la NASPI va annullata



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