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venerdì 3 febbraio 2017

Inps: arriva il simulatore Isee online ecco come si compila



E' pienamente operativo il simulatore Isee, l'indicatore della situazione economica equivalente, ovvero la possibilità di calcolare online in linea di massima se si può avere diritto alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate. Ma lo strumento - presentato dal presidente dell’Inps Tito Boeri, non avrà comunque valore certificativo. Lo strumento messo a disposizione sul sito dell’Inps simula a tutti gli effetti il lavoro del Caf, evitando file e disguidi burocratici. Una piccola guida per orientarsi nella compilazione e per capire quali documenti servono per avere il proprio indicatore di situazione economica.

L’ISEE è l’indicatore della situazione economica equivalente. L’attestazione contenente l’indicatore ISEE consente ai cittadini di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità.

L'ISEE è ricavato dal rapporto tra l’indicatore della situazione economica (ISE= valore assoluto dato dalla somma dei redditi e del 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare) e il parametro desunto dalla Scala di Equivalenza di seguito riportata con le maggiorazioni previste.

Mense scolastiche, agevolazioni per i servizi di pubblica utilità come telefono luce o gas, assistenza socio-sanitaria, contributi per gli affitti, assegni familiari, libri, borse di studio, agevolazioni per le tasse universitarie, assegni di maternità: sono tante le cosiddette prestazioni sociali agevolate. Per ottenerle bisogna pensare all'Isee. Una parola che può trasformarsi in un incubo per chi deve barcamenarsi tra dichiarazioni dei redditi, certificazioni di conti correnti, rendita catastale della casa, buoni fruttiferi etc, che servono a testimoniare a quanto ammonta effettivamente il proprio patrimonio. L’errore è dietro l’angolo, e anche l’appuntamento al Caf, da programmare per tempo viste le code, rischia di essere un girone infernale. Tanto più che i tempi di attesa sono spesso lunghi, e l’esito del calcolo può rivelare amare sorprese.

Il simulatore messo a disposizione dall'Inps per cittadini ed Enti erogatori di prestazioni svolge più funzioni: serve ai nuclei familiari o alle persone individuali a sapere se per loro è possibile accedere ad agevolazioni e prestazioni assistenziali, ma serve anche agli Enti erogatori, come i Comuni, per valutare anticipatamente gli effetti sui propri budget della definizione delle soglie Isee di accesso alle prestazioni.

Tra i vantaggi del nuovo strumento su cui, come ha ricordato Boeri, "c'è stato un grande investimento da parte dell'Inps proprio per permettere sempre più persone di utilizzarlo", c'è l'accesso libero, una compilazione fortemente semplificata grazie all'inserimento di voci aggregate per patrimoni e redditi del nucleo, e la velocità, perché il calcolo dell'indicatore viene fatto in tempo reale.

Grazie al simulatore sarà possibile a un maggior numero di famiglie di ottenere la certificazione Isee, che lo scorso anno ha interessato quasi 6 milioni di persone: il 99% ha richiesto un Isee ordinario, il 54% un Isee per minorenni, il 22% per università, il 2% per servizi residenziali o socio sanitari . Il simulatore, ha detto ancora Boeri, «è uno strumento facile che permetterà la programmazione da parte delle famiglie e degli enti erogatori, riducendo i costi di intermediazione perché coloro che si dovevano rivolgere a degli intermediari ora possono ottenere autonomamente una risposta». Risposta, spiegano all’Inps, che arriva nel giro di due giorni ma anche nell’arco della stessa giornata.

La procedura di simulazione dell’Isee si compone di diverse parti. Le sezioni A e B chiedono informazioni al cittadino sulla composizione del nucleo familiare e sul caratteristiche dell’abitazione in cui risiede.

La sezione C è specifica sul patrimonio immobiliare: è necessario per compilarla avere il dato del valore complessivo ai fini Imu e la quota complessiva residua del mutuo eventuale.

La sezione D riguarda il patrimonio mobiliare, ovvero i dati su conti correnti bancari e postali: per ottenere il saldo al 31 dicembre dell’anno precedente e la somma delle giacenze medie dell’anno precedente basta chiedere alla propria banca i documenti relativi. In questa sezione bisogna indicare anche altre forme di patrimonio mobiliare, come azioni o buoni del Tesoro.

La sezione E riguarda i redditi: in questo caso bisogna sommare i redditi netti di ciascun componente il nucleo familiare, sempre riferiti all'anno precedente, e sottraendo tutte le franchigie applicabili.

Facciamo qualche esempio di indicatore calcolato col simulatore Inps. Il primo è quello di un nucleo familiare composto da una sola persona, che vive in una casa in affitto, ha almeno un conto, non possiede alcun immobile e ha percepito redditi da lavoro dipendente o da pensione. In questo caso il cittadino interessato alla dichiarazione dovrà indicare l’importo del canone di locazione, 494 euro: un canone che prevede la detrazione visto che è al di sotto dei 7 mila euro annui. Nella sezione D il soggetto dichiarerà il valore complessivo del saldo del conto in banca: 3735 euro, un dato che viene considerato perché maggiore della somma delle giacenze medie. Nella sezione D il dichiarante invece indicherà come somma dei redditi netti di tutti i componenti il nucleo la cifra di 25.210 euro: l’unico componente il nucleo percepisce infatti 28.210 € ai fini IRPEF, di cui:23.513 €, di redditi da lavoro dipendente e 4.697 € come redditi da pensione. In questo caso ha diritto all'applicazione della franchigia sui redditi da lavoro dipendente e pertanto la somma dei redditi netti del nucleo è pari a: 28.210 € (reddito complessivo ai fini IRPEF) – 3.000 € (applicazione della franchigia del 20% sui redditi da lavoro dipendente fino ad un massimo di 3.000 €) = 25.210 €.

Famiglia numerosa composta dal dichiarante, il coniuge, 3 figli minorenni e un’altra persona. La casa di abitazione non è né di proprietà né in locazione (comodato d’uso); pertanto, il nucleo non beneficerà di alcuna detrazione/franchigia sulla casa di abitazione. In questo caso, entrambi i coniugi hanno un proprio conto corrente, e in entrambi i conti la giacenza media è più alta della somma dei saldi al 31 dicembre, per cui il valore da inserire è pari a 9.664 € (Giacenza media del c/c del dichiarante) + 9.664 € (Giacenza media del c/c dell’altro componente il nucleo familiare), per un totale di 19.328 euro. Il nucleo percepisce complessivamente 36.707 €, così ripartiti: il dichiarante 1.691 € per trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a IRPEF; il coniuge 34.644 € ai fini IRPEF, interamente da lavoro dipendente, più 372 € per trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a IRPEF. In questo caso, il dichiarante ha diritto all’applicazione della franchigia sui redditi da pensione e trattamenti, mentre il coniuge ha diritto all’applicazione della franchigia sui redditi da lavoro dipendente e pertanto la somma dei redditi netti del nucleo è pari a : 36.707 € (reddito complessivo del nucleo) – 338,20 € (applicazione della franchigia del 20% sui trattamenti del dichiarante fino ad un massimo di 1.000 €) – 3.000 € (applicazione della franchigia del 20% sui redditi da lavoro dipendente del coniuge fino ad un massimo di 3.000 €) = 33.368,80 €

Famiglia di 4 persone: il dichiarante, il coniuge disabile, e due figli entrambi minorenni per i quali è stata segnata l’assenza di redditi-trattamenti/patrimoni. Per il dichiarante è stata segnalata inoltre la condizione di convivenza anagrafica (es. Caserma militare). La presenza di un disabile e di un soggetto in convivenza anagrafica danno diritto all’applicazione delle relative maggiorazioni sulla scala di equivalenza. La casa di abitazione, di proprietà, seguirà regole di valorizzazione più favorevoli rispetto agli altri immobili eventualmente posseduti dal nucleo. Il valore complessivo ai fini IMU della casa di abitazione del nucleo ammonta a 16.464 euro, il valore complessivo dei risparmi è pari a 4.765 € (Saldo del c/c del dichiarante) + 4.765 € (Saldo del c/c del coniuge), perché la somma delle giacenze medie è inferiore. Il nucleo percepisce complessivamente 13.083 € di reddito, così ripartiti: il dichiarante 7.326 € ai fini IRPEF, di cui 7.223 € per redditi da lavoro dipendente e 775 € per trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a IRPEF. Il coniuge percepisce 4.982 € ai fini IRPEF, interamente da lavoro dipendente. Nel caso illustrato, il dichiarante e il coniuge hanno diritto all’applicazione della franchigia sui redditi da lavoro dipendente e pertanto la somma dei redditi netti del nucleo è pari a 13.083 € (reddito complessivo del nucleo) meno 1.444,60 € (applicazione della franchigia del 20% sui redditi da lavoro dipendente del dichiarante fino ad un massimo di 3.000 €) meno 996,40 € (applicazione della franchigia del 20% sui redditi da lavoro dipendente del coniuge fino ad un massimo di 3.000 €) = 10.642 €.

L'Isee è ricavato dal rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE= valore assoluto dato dalla somma dei redditi e del 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare) e il numero dei componenti della famiglia. Con l'entrata in vigore della riforma Isee nel 2015 il cittadino non aveva la possibilità di comprendere in anticipo la situazione economica del proprio nucleo familiare senza compilare e trasmettere l'intera Dsu rivolgendosi al Caf o utilizzando la procedura on line sul sito Inps.

mercoledì 7 settembre 2016

Sostegno per l'inclusione attiva: come si presenta la domanda



Il Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) è una misura a contrasto della povertà che prevede un sussidio economico alle famiglie economicamente svantaggiate nelle quali siano presenti minorenni, figli disabili o donne in stato di gravidanza accertata. Dal 2 settembre 2016 si possono inviare le domande per richiedere il Sia. direttamente al proprio Comune di appartenenza che, successivamente, provvederà ad inoltrarle all’Inps, ai fini della verifica automatica delle condizioni previste dal Decreto 26 maggio 2016 (ISEE, presenza di eventuali altre prestazioni di natura assistenziale, situazione lavorativa ecc.) e della conseguente disposizione dei benefici economici, che saranno erogati dal Gestore del servizio attraverso una Carta precaricata.

Il sostegno prevede 80 euro mensili per persona e massimo 400 euro per nucleo familiare che saranno accreditati su una carta prepagata. Chi ottiene il Sia dovrà partecipare attivamente ai progetti di collaborazione predisposti dai Comuni a cui spetta la gestione operativa delle domande; l’Inps è chiamato ad effettuare i controlli delle posizioni dei soggetti richiedenti per verificare il possesso dei requisiti richiesti. L'erogazione del beneficio viene attivata dal bimestre successivo a quello di presentazione della domanda; pertanto, per potervi accedere già dal primo bimestre (novembre-dicembre 2016), i cittadini avranno tempo fino al 31 ottobre 2016 per presentare la domanda, secondo le modalità stabilite dal proprio Comune di residenza (anche sulla base di indirizzi regionali). Non è comunque prevista una scadenza per la presentazione delle domande, che potranno quindi essere presentate anche nei bimestri successivi.

Questo sussidio è subordinato ad un progetto di collaborazione che viene predisposto dai servizi sociali dei Comuni, in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e le scuole nonché con soggetti privati ed enti no profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e minori sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni. L’obiettivo è quello di aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l’autonomia.

Sul fronte economico, si deve avere un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 3mila euro ed eventuali altri aiuti economici devono essere di importo inferiore a 600 euro mensili. E ancora, nel nucleo familiare non ci devono essere percettori di strumenti di sostegno al reddito per i disoccupati quali Naspi e Asdi, e non si devono aver acquistato auto o moto nel recente passato.

La misura è rivolta delle famiglie in condizioni di particolare disagio economico o fragilità sociale nelle quali almeno un componente sia minorenne oppure siano presenti un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertata. A caratterizzare il disagio economico, si considera un ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro, oltre all'assenza di altri trattamenti economici rilevanti (ovvero di valore complessivo superiore a 600 euro mensili) o di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati. La fragilità sociale è definita da una scala di valutazione multidimensionale (si considera, con opportuni punteggi, il numero di figli, la presenza di un solo genitore, di bambini con meno di 3 anni, di una persona con disabilità grave o non autosufficiente, ecc.: è richiesto un punteggio della scala di 45 o più).

La domanda per beneficiare del SIA potrà essere presentata  secondo le modalità stabilite dal Comune di residenza utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'INPS.

Nel modulo, oltre a richiedere il beneficio, si deve dichiarare il possesso di alcuni requisiti necessari per accedere al programma. Nella valutazione della domanda, inoltre, si tiene conto delle informazioni già fornite nella Dichiarazione Sostitutiva Unica utilizzata ai fini ISEE. È quindi importante che chi richiede il beneficio sia già in possesso di un'attestazione dell'ISEE in corso di validità al momento in cui presenta la domanda per il SIA.

I Comuni avranno la possibilità di presentare le proposte per finanziare interventi volti a rafforzare la rete dei servizi per la presa in carico e l'attivazione dei nuclei familiari beneficiari del Sia, come definiti nelle Linee Guida per l'attuazione del SIA. Il bando, pubblicato il 3 agosto 2016, stanzia a questo scopo 486.943.523,00 euro per il primo triennio. Sono le risorse del PON Inclusione, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo che nei prossimi sette anni, con oltre 1 miliardo di euro, andrà a supportare il potenziamento della rete dei servizi sociali e la loro collaborazione con i servizi per l'impiego e con gli altri attori territoriali (Asl, scuola, ecc.).

Le proposte progettuali dovranno essere riconducibili allo svolgimento di funzioni quali:

servizi di segretariato sociale;

servizio sociale professionale per la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare e la presa in carico;

interventi per l'inclusione attiva;

promozione di accordi di collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà ed enti non profit.

L'avviso individua, inoltre, tre macro-aree per le azioni ammissibili a finanziamento:

Azione A, dedicata al rafforzamento dei servizi sociali (servizi di segretariato sociale e per la presa in carico, nonché servizi informativi all'utenza)

Azione B, riguardante gli interventi socio educativi e di attivazione lavorativa (tirocini, borse lavoro, orientamento, consulenza e informazione per l'accesso al mercato del lavoro, formazione per il lavoro)

Azione C, finalizzata alla promozione di accordi di collaborazione in rete, nella quale rientrano tutte le attività destinate agli operatori degli ambiti territoriali, dei centri per l'impiego, dei servizi per la salute, l'istruzione e la formazione, così come le azioni di networking connesse al Sia (accesso, presa in carico, progettazione).

Modalità di trasmissione delle domande dei Comuni all'Inps 

L’ente di previdenza ha precisato le modalità per l'invio delle domande da parte dei Comuni, che potranno collegarsi alla procedura SIA disponibile nella apposita sezione del portale Inps, che prevede i seguenti canali:

invio tramite file in formato xml, secondo la struttura (schema xsd) già pubblicata in allegato al messaggio n. 3275. L’invio va effettuato in modalità https, collegandosi online alla procedura “SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva)” resa disponibile nella sezione “Servizi Online” - “Enti pubblici e previdenziali” del portale dell’Istituto;

acquisizione manuale online, collegandosi alla procedura “SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva)” resa disponibile nella sezione “Servizi Online” - “Enti pubblici e previdenziali” del portale Inps;

invio in cooperazione applicativa, dalla porta di dominio o sistema dell’Ente in grado di colloquiare con la porta di dominio Inps secondo le regole del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), vale a dire con un formato basato sulla busta e-Gov e le medesime specifiche relative al formato xml di cui al citato messaggio Inps 3275;

invio attraverso la piattaforma SGAte. In quest’ultimo caso l’acquisizione delle domande può avvenire da parte degli Enti regolarmente accreditati e delegati dai Comuni su SGAte.




giovedì 21 luglio 2016

INPS: assegno di 500 euro per i nuclei familiari con 4 figli



L’INPS ha pubblicato la Circolare n. 70 del 29 aprile 2016 con oggetto «Beneficio in favore di nuclei familiari con almeno quattro figli minori per il 2015, ovvero bonus famiglie con quarto figlio.

Il bonus, previsto nella Legge di stabilità 2015, è una misura a sostegno del reddito riconosciuto alle famiglie già beneficiarie degli assegni familiari concessi dai Comuni con almeno 4 figli ed è pari a 500 euro.

Nell'ambito degli interventi a sostegno del reddito delle famiglie ed al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, si prevede il riconoscimento di buoni per l’acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente ad un valore dell’ISEE non superiore a 8.500 euro l’anno.

Ai fini dell’erogazione del bonus quarto figlio si è ritenuto opportuno utilizzare, lo strumento dell’assegno al nucleo familiare con tre figli minori.

Infatti, entrambe le prestazioni sono concesse in presenza di una situazione economica delle famiglie rappresentata dal valore dell’indicatore ISEE.  In particolare per l’anno 2015, il valore dell’ISEE che determina il limite entro il quale è consentito l’accesso all’assegno concesso dal Comune è stato fissato in euro 8.555,99.

Il beneficio è riconosciuto ai nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro, già beneficiari, relativamente all’annualità 2015, con un ISEE non superiore a 8.500 euro.

Non è prevista un’apposita domanda dell’interessato, essendo sufficiente la domanda già presentata per la concessione dell’assegno per i tre figli minori relativo all'annualità 2015. Necessario per poter usufruire del bonus famiglie quarto figlio è però che gli uffici comunali di competenza inseriscano celermente entro e non oltre il 31 maggio 2016 le richieste di pagamento relative alle domande dell’assegno con tre figli minori per l’anno 2015 nella procedura prestazioni sociali.

Altra importante novità resa dall’INPS nella circolare riguarda il fatto che è stato prorogato al 31 maggio 2016 la presentazione della DSU aggiornata con l’indicazione del quarto figlio minore nel nucleo. La DSU per il bonus famiglie quarto figlio non è necessaria qualora, successivamente alla domanda di assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, è stata già presentata una DSU nell’anno 2015 o 2016 in cui siano presenti almeno quattro figli minori.

L’importo del beneficio è pari a 500 euro, che viene corrisposto ai beneficiari dell’assegno per il nucleo con tre figli minori, con le stesse modalità di accredito di tale assegno ed in corrispondenza del primo accredito utile corrispondente al pagamento della prima rata di luglio 2016.

Se il requisito della presenza di quattro figli minori è soddisfatto per parte dell’anno 2015 (ad es. nascita del quarto figlio o compimento della maggiore età di uno dei figli minori nel corso dell’anno 2015) il beneficio sarà concesso per i mesi nei quali risulti soddisfatto, considerando l’eventuale frazione di mese come intero (esempio nascita del quarto figlio il 30 settembre 2015, la prestazione spetta da settembre a dicembre 2015, per complessivi quattro mesi).

Se il requisito della presenza di 4 figli minori non sussiste per tutto il 2015, potrebbe verificarsi ad esempio che il 4° figlio è nato nell'anno o ancora un figlio minorenne ha compiuto 18 anni, in questi casi il bonus famiglie quarto figlio è concesso solo in rapporto ai mesi nei quali i requisiti risultano soddisfatti.

Ricordiamo infine che ogni frazione di mese è considerata come mese intero, ad esempio se il 4° figlio nasce a dicembre spetterà solo un mese.

E’ prevista inoltre l’integrazione della misura del bonus famiglie quarto figlio dopo 90 giorni dal termine per la presentazione della domanda con i 3 figli minori per l’anno 2015.

Si ribadisce comunque che il beneficio spetta solo se entro il 31 maggio 2016 risulti già presentata una DSU con quattro minorenni e dalla quale risulti un ISEE non superiore ad euro 8.500 annui.



venerdì 20 maggio 2016

Lavoro: bonus quarto figlio da presentare entro maggio 2016



Per la fruizione del bonus quarto figlio è necessario presentare una DSU aggiornata . Se non è già stata presentata il termine è il 31 maggio 2016. Per ricevere il beneficio non occorre presentare alcuna domanda: l’INPS utilizzerà, in automatico, la domanda già presentata dai beneficiari dell’assegno per i tre figli minori di cui art. 65 della legge n. 448 del 1998, relativo al 2015.

È  necessario, però, che nell’anno 2015 o 2016, sia stata presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) dalla quale risultino almeno quattro figli minori, di cui il quarto figlio sia nato o adottato nel 2015.

L’INPS ricorda che l'assegno - di massimo 500 euro - arriverà entro luglio. L'istituto previdenziale ha reso  noto che a seguito del è possibile fruire del cd "bonus quarto figlio che consiste in un  contributo di 500 euro , solo per l’anno 2015, per i nuclei familiari con quattro o più figli minori e con un valore ISEE non superiore a 8.500 euro l’anno.

Il primo pagamento da parte dell’Istituto verrà effettuato nel mese di luglio . Per ricevere il beneficio non occorre presentare alcuna domanda poiché l’Inps utilizzerà, in automatico, la domanda già presentata dai beneficiari dell’assegno per i tre figli minori di cui art. 65 della legge n. 448 del 1998, relativo al 2015.

È necessario, però, che nell’anno 2015 o 2016, sia stata presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) dalla quale risultino almeno quattro figli minori, di cui il quarto figlio sia nato o adottato nel 2015. In assenza di una DSU con queste caratteristiche, occorre presentare una nuova DSU entro il 31 maggio 2016.Qualora le domande di assegno per i tre figli minori già presentate per il 2015 non siano inserite dai Comuni entro il prossimo 31 maggio, i pagamenti del bonus quarto figlio subiranno un ritardo tecnico e l’erogazione da parte dell’Istituto verrà effettuata solo nel mese di dicembre 2016.

L'Inps pagherà nel mese di luglio il bonus per il quarto figlio. L'istituto ricorda che il sostegno - di massimo 500 euro - andrà alle famiglie con quattro o più figli minori che hanno un valore Isee non superiore agli 8500 euro annui.

Per ricevere il bonus, "non occorre presentare alcuna domanda poiché l'Inps utilizzerà, in automatico, la domanda già presentata dai beneficiari dell'assegno per i tre figli minori". È necessario, però, la famiglia abbia presentato una Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) per il 2015 o il 2016 dalla quale risultino almeno quattro figli minori. Il quarto deve essere arrivato - per nascita o adozione - nel 2015. Chi non ha ancora presentato la Dsu dovrà farlo entro il 31 maggio 2016.

Aleggia però il rischio di un ritardo tecnico. Può capitare che i Comuni non inseriscano "entro
il 31 maggio" le domande di assegno per i tre figli minori già presentate per il 2015. In questo caso,  "i pagamenti del bonus quarto figlio subiranno un ritardo tecnico e l'erogazione da parte dell'Istituto verrà effettuata solo a dicembre 2016".

A luglio il "bonus quarto figlio" per chi ha un Isee sotto 8.500 euro „È necessario, però, che "nell'anno 2015 o 2016, sia stata presentata una dichiarazione sostitutiva unica dalla quale risultino almeno quattro figli minori, di cui il quarto figlio sia nato o adottato nel 2015. In assenza di una Dsu con queste caratteristiche, occorre presentare una nuova Dsu entro il 31 maggio 2016".“

L’INPS fa presente che per corrispondere il bonus è importante che gli Uffici comunali completino l’inserimento, nella procedura prestazioni sociali, delle richieste di pagamento relative alle domande di cui al citato articolo 65, già presentate dagli utenti per il 2015 e non ancora inserite da parte dei Comuni nella predetta procedura prestazioni sociali.

Qualora le domande di assegno per i tre figli minori già presentate per il 2015 non saranno inserite dai Comuni entro il prossimo 31 maggio, i pagamenti del bonus quarto figlio subiranno un ritardo tecnico e l’erogazione da parte dell’Istituto verrà effettuata solo nel mese di dicembre 2016.




martedì 16 febbraio 2016

Pensione di reversibilità 2016 che accadrà?



Ricordammo che in caso di morte di un pensionato viene erogata ai familiari di quest'ultimo (e su loro richiesta) una prestazione economica detta pensione di reversibilità (che invece prende il nome di pensione indiretta quando il decesso colpisce un lavoratore non pensionato).

L'importo della pensione di reversibilità viene stabilito in una percentuale della pensione a suo tempo goduta dal defunto.

L’avvertimento che è stato lanciato da Ivan Pedretti, segretario generale dello Spi-Cgil: in Commissione Lavoro alla Camera è arrivato un disegno di legge delega che contiene un punto gravissimo. In pratica, la pensione di reversibilità verrà considerata una prestazione assistenziale e non previdenziale, il governo prevede un intervento sulle pensioni di reversibilità. Sono le prestazioni di cui godono il coniuge o gli eredi alla morte del pensionato o del lavoratore che ha versato i contributi.

Con l’indicatore Isee possibili tagli ai nuovi assegni destinati a coniugi ed eredi in vita.

Leggendo le direttive del governo si capisce che le pensioni di reversibilità diventano «prestazione assistenziale», e che per poterne beneficiare in futuro bisognerà non superare certi parametri economici e si intende ancorare la reversibilità (ma anche assegno sociale, integrazione al minimo, maggiorazione sociale del minimo, assegno per il nucleo con tre figli minori) al reddito calcolato con il meccanismo dell’Isee.

L’Isee, l’“indicatore della situazione economica equivalente”, tiene conto anche di eventuali patrimoni finanziari e immobiliari. In altre parole, la vedova che ha fatto per una vita la casalinga - ma cui il coniuge ha lasciato in eredità qualche immobile e un pacchetto di Btp - rischia di dover dire addio all’assegno. In teoria: tutto deriverebbe da dove verrà posta l’asticella del parametro Isee. A sentire alcuni consulenti del governo, invece, non cambierebbe nulla, perché in questo caso non si considererebbe l’elemento patrimoniale dell’Isee. Vero è che nell'articolato due volte si parla di «razionalizzazione delle prestazioni», termine inquietante. Ed è vero anche che finora la pensione di reversibilità era appunto una misura «previdenziale», dovuta perché costruita con i contributi versati dal lavoratore nel corso degli anni; d’ora in poi sarà «assistenziale», e correlata ai mezzi di cui dispone il beneficiario.

Quindi rispetto al passato (l’assegno di reversibilità da strumento previdenziale diventa assistenziale), il disegno di legge introduce il concetto di “universalismo selettivo” per l’accesso alle prestazione che, dopo l’entrata in vigore delle nuove norme, saranno agganciate ai parametri Isee. Ed è qui che si è scatenata la polemica perché, attualmente, l’entità dell’assegno di reversibilità è legata soprattutto al numero dei superstiti e, in maniera minore, al loro reddito. Se le prestazioni saranno legate alla situazione economica complessiva, è probabile che la platea dei beneficiari delle pensioni di reversibilità possa ridursi. Non solo, collegando la pensione di reversibilità all’Isee, è prevedibile un taglio per tutti i nuovi assegni.

Cosa accadrà? La nuova normativa considera le reversibilità come prestazioni assistenziali e non più previdenziali e quindi lega la possibilità di accedervi o la percentuale dell'assegno all'Isee, l' indicatore della situazione economica equivalente. Il problema è che questo indicatore viene calcolato con riferimento al nucleo familiare del richiedente e non al reddito personale.

I beneficiari di pensioni di reversibilità sono più di 3 milioni (3.052.482) e la spesa totale nel 2015 è stata pari ad oltre 24,1 miliardi di euro (24.152.946.974). Quasi 3,5 milioni (3.469.254), per una spesa di oltre 20 miliardi di euro (20.500.376.967) sempre nel 2015, risultano invece i beneficiari di integrazione al minimo (quando la pensione derivante dai contributi versati è di importo molto basso, al di sotto del minimo 'vitale'). Sono i dati contenuti nell'analisi dell'impatto della regolamentazione che accompagna il ddl delega sulle norme di contrasto alla povertà, sul riordino delle prestazioni e sul sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla stabilità). Nel testo si fa riferimento alle "principali prestazioni di natura assistenziale, ovvero di natura previdenziale ma comunque sottoposte alla prova dei mezzi" che sono, oltre la pensione di reversibilità, "assegno sociale, integrazione al minimo, maggiorazione sociale del minimo, assegno per il nucleo con tre o più figli minori".

A fronte di queste decisioni a piangere saranno molte vedove, visto che numeri alla mano la reversibilità tocca soprattutto alle donne. Il provvedimento non è retroattivo, ma per dare un' idea di cosa stiamo parlando basterà ricordare che a oggi godono di questa prestazione 3 milioni 52 mila e 482 italiani.

Con l' Isee non si fa più riferimento al reddito personale ma a quello della famiglia: potrebbe succedere che una vedova con un reddito molto basso rischi di vedersi tagliare o addirittura di perdere il diritto alla pensione del marito solo perché vive ancora con il figlio che vanta una retribuzione minima da lavoro. Non solo. Perché c' è anche il discorso degli immobili. Nel calcolo del nuovo Isee, infatti, ha un peso fondamentale la casa di proprietà. Tanto che il rischio del paradosso non è affatto campato in aria: una vedova che ha un reddito minimo ma un tetto sicuro sotto il quale vivere si veda perdere la pensione.

Sul 2016 sappiamo che la soglia limite fissata per non subire la riduzione della prestazione è di 19.573 euro l' anno, e la speranza, a oggi decisamente meno solida rispetto a ieri, è che questi numeri e paletti resistano anche per gli anni a venire.



venerdì 8 maggio 2015

Bonus bebè: ecco le istruzioni dell’Inps



L’Inps ha pubblicato la circolare numero 93 del 8 maggio 2015 contenente le istruzioni operative su come richiedere il bonus bebè 2015. L’assegno è riconosciuto, a beneficio dei nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 fino ai tre anni di vita del bambino oppure fino ai tre anni dall'ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

La domanda può essere presentata da uno dei genitori che siano cittadini italiani o comunitari oppure cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. Al momento della domanda il richiedente deve essere residente in Italia e convivente con il figlio per il quale si richiede l’assegno. Una condizione essenziale per accedere all’assegno è il possesso di un Isee, in corso di validità con un valore non superiore a 25mila euro annui.

Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS direttamente al richiedente. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate.

Esempio 1: bambino nato il 31 agosto 2015 – domanda presentata ad ottobre 2015 – il primo pagamento – che, nell’esempio, è effettuato a novembre 2015 - comprende le rate di agosto, settembre ed ottobre 2015.

Esempio 2: bambino nato il 1° ottobre 2016 (compimento dei tre anni di vita il 1° ottobre 2019) - ISEE inferiore a 7.000 euro - assegno annuo pari ad euro 1.920 (quota mensile pari ad 160 euro) – domanda presentata nei termini - l’assegno, in presenza dei requisiti di legge, e con ISEE costante, è pagato per tre mensilità nel 2016 (da ottobre a dicembre 2016),  per 12 mensilità nel 2017, per 12 mensilità nel 2018, per 9 mensilità nel 2019 (da gennaio a settembre 2019).

L’erogazione del beneficio, cessa – oltre che per il raggiungimento dei tre anni previsti dalla legge (terzo anno di vita del bambino oppure terzo anno dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo) - al verificarsi di una delle cause di decadenza:

decesso del figlio;

revoca dell’adozione;

decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;

affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;

affidamento del minore a terzi.

L’assegno termina anche nel caso di raggiungimento della maggiore età del figlio adottato.

Il bonus decorre dalla data di nascita o di ingresso in famiglia ed è corrisposto in rate mensili da 80 euro dall’Inps fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato o in affido preadottivo. Per i nuclei familiari con un Isee non superiore a 7mila euro annui, l’importo è corrisposto in rate mensili di 160 euro con le stesse decorrenze e durate.

La domanda per accedere al bonus bebé può essere presentata dal genitore, anche affidatario, in presenza dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria:

- residenza in Italia;

- convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune;

- ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, non superiore ai 25.000 euro all’anno.

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.

Nel caso in cui il genitore fosse minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace. I predetti requisiti devono essere comunque posseduti dal genitore minorenne o incapace.

Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario. Si precisa che l’assegno è concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola a beneficio del nucleo familiare presso cui il minore è collocato temporaneamente.

La domanda per ricevere il bonus bebè deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

- WEB - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it - Servizi on line);

- Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);

- Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Per inviare la domanda, occorrerà seguire il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità – Bonus bebè.

Sul sito dell’INPS, nella sezione moduli, è presente anche un modulo facsimile che ripropone le maschere del servizio on line.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda è consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso al proprio profilo dello sportello virtuale attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità – Bonus bebè -> Consultazione domande -> Documenti correlati.

La domanda per accedere all’assegni può essere presentata, una sola volta, per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017.

I richiedenti dovranno inoltre presentare annualmente la Dichiarazione Sostituiva Unica.

L’INPS elenca alcuni casi particolari in cui può essere presentata più di una domanda di assegno per lo stesso minore:

1) Nel caso di figlio nato o adottato o in affido preadottivo, la domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. Come già anticipato, in tale caso l’assegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

2) Qualora l’assegno sia stato già concesso ad uno dei genitori e, successivamente, il figlio venga affidato in via esclusiva all'altro genitore, o adottato solo dall'altro genitore, il primo decade dal diritto all'assegno, e quindi il genitore affidatario o adottivo può presentare una nuova domanda entro i 90 giorni dall'emanazione del provvedimento giudiziario di affido o di adozione. In tale caso, l’assegno spetta al genitore affidatario dal mese successivo a quello di emanazione del citato provvedimento.

3) Nel caso di provvedimento di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del genitore che ha ottenuto il beneficio, l’altro genitore può presentare una nuova domanda entro il termine di 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice. In tale caso, l’assegno spetta a tale genitore a decorrere dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.

4) Qualora il minore venga affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall'affidatario entro il termine di 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare. In tale caso l’assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del Tribunale oppure del provvedimento di affido emanato dai servizi sociali (reso esecutivo dal giudice).

5) In caso di rinuncia al beneficio a favore dell’altro genitore, quest’ultimo può presentare una nuova domanda di assegno entro 90 giorni dalla rinuncia espressa. L’erogazione dell’assegno, verificati i requisiti di legge in capo al nuovo richiedente, riprenderà secondo la durata complessivamente già concessa e nelle modalità indicate nella nuova domanda.

6) In caso di decesso del genitore richiedente, l’erogazione dell’assegno prosegue a favore dell’altro genitore convivente col figlio. A tale fine quest’ultimo, fornirà all'Istituto gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell’assegno secondo le modalità prescelte, entro 90 giorni dalla data del decesso.

Qualora la domanda sia presentata oltre i predetti termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.




mercoledì 1 gennaio 2014

Lavoro le novità per il 2014: Aspi over 55, ammortizzatori in deroga e contributo solidarietà



Riduzione delle pressione fiscale sul lavoro dipendente, stretta sulla cassa integrazione in deroga e fine del blocco per le pensioni superiori a tre volte il minimo, prelievo di solidarietà sulle prestazioni più alte: sono alcune delle novità principali sul fronte del lavoro che arriveranno nel 2014.

Proviamo a fare una sintesi su cosa cambierà da gennaio 2014.

Esodati. Grazie a 950 milioni di euro verranno salvaguardati altri 23.000 esodati;

Assunzioni è prevista la possibilità di dedurre l’IRAP ai neoassunti: fino a 15.000 euro annui per ogni dipendente.

Detrazione lavoro dipendente. Sono state previste nuove modalità di calcolo per la detrazione d'imposta IRPEF: per redditi fino a 8.000 euro lordi l’anno, la detrazione sarà pari a 1.880 euro (rispetto ai 1840 precedenti), per i redditi da 8.000 a 28.000 euro la detrazione sarà di 978 euro a cui si aggiunge una quota di 902 euro.

Borse di studio. Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie viene incrementato di 50 milioni di euro.

La legge di stabilità istituisce il Fondo per la riduzione della pressione fiscale utilizzando le risorse derivanti dai risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica e per il biennio 2014-2015,e dalle risorse che si stima di incassare come maggiori entrate rispetto alle previsioni di bilancio grazie alla lotta all’evasione fiscale. Per i redditi tra gli 8mila e i 55mila aumentano le detrazioni per i lavoratori dipendenti. La modulazione dei benefici farà sì che le detrazioni saranno maggiori per i redditi più bassi per scendere gradualmente fino ad azzerarsi a 55mila euro annui.

Con il nuovo anno ci sarà una stretta sulla durata degli ammortizzatori in deroga, ovvero la cassa integrazione in deroga (che si esauriranno a fine 2016). La cig in deroga potrà essere concessa per un periodo non superiore a 8 mesi nell'arco di un anno. Dal 2015 e fino a fine 2016 il sussidio potrà essere concesso fino a 6 mesi nell'arco di un anno e a 12 mesi nell'arco di un biennio mobile. Per il 2014 la mobilità in deroga potrà essere concessa per un massimo di 7 mesi (10 al Sud) per chi ha beneficiato di meno di 3 anni del sussidio e per un massimo di 5 mesi (8 al Sud) per chi ha già usufruito del sussidio per tre anni o più. Le aziende con più di 15 dipendenti che non hanno cigo e cigs (e che quindi non versano contributi per questi ammortizzatori sociali) e che non abbiano per il loro settore costituito un fondo di solidarietà dovranno dal 2014 versare lo 0,5% delle retribuzioni a un fondo di solidarietà residuale presso l'Inps.

Rivalutazione pensione: dopo i due anni di blocco per le prestazioni superiori a tre volte il minimo (circa 1.500 euro di reddito da pensione mensile) prevista dal Governo Monti torna la rivalutazione anche se differenziata. Per i trattamenti pensionistici tra 3 e 4 volte il minimo la rivalutazione sarà al 95% dell'inflazione; tra 4 e 5 volte il minimo la rivalutazione sarà al 75%; per quelli tra 5 e 6 volte il minimo la rivalutazione sarà del 50%; per quanto riguarda i trattamenti pensionistici superiori a 6 volte il trattamento minimo per il 2014 ci sarà una rivalutazione del 40%.

Contributo solidarietà pensioni alte: La legge di stabilità introduce un contributo di solidarietà, per il triennio 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti le 14 volte il minimo (circa 7.000 euro al mese).

L'Aspi, assicurazione per l'impiego introdotta dalla riforma del lavoro Fornero a partire dal 2013 prevede un aumento della durata del sussidio per gli over 55. Dal 2014 passa da 12 a 14 mesi. Resta invariata l'indennità normale (8 mesi) e quella per i disoccupati tra i 50 e i 55 anni (12 mesi). Nel 2015 l'Aspi passa a 10 mesi per gli under 50, 12 mesi per coloro che hanno tra i 50 e i 55 anni e a 16 mesi per gli over 55.

Dal 2014 cambiano le regole sull'Isee, l'indicatore della situazione economica da produrre per avere accesso a prestazioni legate al reddito (rette per l'università, mense ecc) per evitare che siano favoriti gli evasori. Il nuovo indicatore considera tutte le forme di reddito, comprese quelle fiscalmente esenti. Aumenta il peso della componente patrimoniale considerando il valore degli immobili rivalutati ai fini Imu. Si tiene conto delle famiglie numerose e della presenza nel nucleo di disabili.

domenica 22 settembre 2013

Dal 2013 sostegno per l'Inclusione Attiva: salario minimo per il sostegno al reddito



Il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) è il nuovo strumento di contrasto alla povertà per garantire il sostegno al reddito a tutti coloro che si trovano in condizione di povertà e risiedono stabilmente sul territorio nazionale da almeno due anni. L'accesso è condizionato ad una «prova dei mezzi effettuata secondo criteri articolati e omogenei a livello nazionale», con soglie patrimoniali che fanno riferimento alla disciplina della componente dell'Isee mentre il controllo dei criteri di ammissibilità verrà affidato all’INPS.

L’obiettivo è di colmare una carenza nel sistema di protezione sociale italiano, attraverso uno strumento universale di contrasto alla povertà.

Il ministro del lavoro Enrico Giovannini ha precisato che non si tratta di «un reddito di cittadinanza universale incondizionato», bensì di «un programma di inserimento sociale e lavorativo». In pratica il beneficiario per fruire del sussidio deve stipulare un patto di inserimento con i servizi sociali locali, da rispettare pena l’annullamento del sussidio.

L’obiettivo del Sostegno per l’Inclusione Attiva, si legge nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali «è quello di permettere a tutti l’acquisto di un paniere di beni e servizi ritenuto decoroso sulla base degli stili di vita prevalenti. Il sostegno economico non è però incondizionato. Il beneficiario s’impegna a perseguire concreti obiettivi di inclusione sociale e lavorativa. Si tratta innanzitutto di consentire, e richiedere ai beneficiari, quei comportamenti che ci si aspetta da ogni buon cittadino. È comunque un patto di reciproca responsabilità tra il beneficiario e l’amministrazione pubblica, che si impegna a offrire adeguati servizi di accesso e di sostegno». Si tratta di una misura «che ci chiede l’Europa. Nel 2008 la Commissione Europea ha emanato una Raccomandazione a tutti i Paesi per l’adozione di una strategia d’inclusione attiva», prosegue il Ministero. Il sussidio, che potrà essere erogato sotto forma di carta di debito, sarà pari alla differenza tra la misura delle risorse economiche familiari e il livello di riferimento per la soglia di povertà stabilito per legge.

Il Ministero del lavoro ha stimato che in totale il costo a regime del SIA potrà essere di 7-8 miliardi di euro, ma è necessaria «una specificazione dettagliata di tutti i suoi aspetti e tempi più lunghi di quelli di elaborazione del documento». In ogni caso il suo costo è destinato a decrescere con la ripresa economica, quando sarà ipotizzabile un calo dei livelli di povertà, e con la razionalizzazione delle misure di sostegno alla famiglia, con «l’introduzione dell’assegno unico per i figli in sostituzione delle detrazioni per familiari a carico e dell’assegno al nucleo familiare superando il problema dell’incapienza che caratterizza i programmi vigenti», ha spiegato il  Ministro.

Parte delle risorse per finanziare il SIA (2-3 miliardi di euro) potranno essere reperite per mezzo di una riforma delle attuali forme di contrasto della povertà. Le rimanenti risorse (4 miliardi di euro) potrebbero arrivare con il riordino delle pensioni di guerra indirette, da un contributo di solidarietà dalle pensioni elevate, dal riordino delle agevolazioni fiscali, dalle maggiori imposizioni su concorsi a premio, lotto, lotterie che hanno una potenzialità di finanziamento di almeno 4 miliardi.

Il Sia può essere finanziato con una riforma delle attuali forme di contrasto della povertà (assegni sociali e pensioni integrate al minimo), che riduca la quota delle prestazioni destinate a nuclei familiari che appartengono ai due/tre decili superiori della distribuzione della condizione economica misurata dall'Isee. Queste risorse sono valutabili in 2-3 miliardi, a seconda che ci si riferisca ai due o ai tre decili più elevati di Isee, cioè a nuclei con Isee superiore a 26,8 e 33,7 mila euro. Altre risorse possono essere reperite dall'area della protezione sociale: con il riordino pensioni di guerra indirette, un contributo di solidarietà da parte di percettori di pensioni elevate, il riordino delle agevolazioni fiscali, inasprimento imposizione sui concorsi a premio, lotto, lotterie che hanno una potenzialità di finanziamento di almeno 4 miliardi. Va anche considerato che i Comuni impegnano già circa 800 milioni di euro in programmi di contrasto della povertà.

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