La NASPI è un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque ha perso il lavoro a partire dal 1° 2015, ha diritto ad un assegno di disoccupazione se ha lavorato almeno 3 mesi. Con la Naspi dal 2016 per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato, gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che hanno aderito o instaurato dopo l'associazione, un rapporto di lavoro in forma subordinata, per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato mentre per i precari e co.co.co. che hanno versato almeno tre mesi di contributi, hanno diritto, a partire sempre dal 1° maggio 2015.
Ci sono una serie di casi in cui è possibile percepire l’indennità di disoccupazione NASpI e svolgere un’attività lavorativa, sia autonoma sia subordinata: la discriminante in genere è il reddito, ma ci sono una serie di regole diverse a seconda della tipologia di attività. Vediamo una breve guida alla compatibilità fra la NASpI l’attività lavorativa.
Lavoro subordinato
Si può sommare alla NASpI se il reddito annuo è inferiore agli 8mila euro. Ci sono una serie di procedure da rispettare: bisogna comunicare all’INPS l’inizio del rapporto di lavoro entro un mese, indicando anche il reddito annuo previsto. Il datore di lavoro deve essere diverso da quello con il quale si è interrotto il rapporto che ha provocato la disoccupazione. Attenzione: il trattamento (come in tutti gli altri casi) è ampiamente ridotto di un importo pari all’80% del reddito da lavoro. In caso di mancata comunicazione del reddito, si decade dal beneficio: se il contratto di lavoro è inferiore ai sei mesi, la NASPI viene sospesa per il periodo corrispondente, se invece il rapporto di lavoro è più lungo, si perde l’ammortizzatore sociale.
Se il reddito da lavoro è più alto, decade la NASPI. Unica eccezione, un rapporto di lavoro subordinato a termine entro i sei mesi, caso in cui la NASPI è sospesa per il periodo corrispondente e poi riprende con trattamento pieno. Ecco in tabella tutte le casistiche appena descritte.
Rapporto
di lavoro |
NASPI
con reddito inferiore a 8 mila euro |
NASPI
con reddito sopra 8 mila euro |
Dipendente a tempo indeterminato o determinato con durata
superiore ai sei mesi |
Importo ridotto dell’80% del reddito |
No |
Dipendente a tempo determinato con durata fino a sei mesi |
Importo ridotto dell’80% del reddito |
Sospeso per la durata del contratto |
Autonomo o parasubordinato |
Importo ridotto dell’80% del reddito |
No |
Se il lavoratore cessa da uno solo di due diversi rapporti di lavoro part-time, e ha un reddito inferiore a 8 mila euro, può mantenere il lavoro part-time e chiedere la NASpI, che anche in questo caso sarà ridotta dell’80% del reddito. Devono essere rispettati tutti i requisiti di accesso alla NASpI, la domanda va presentata all’INPS, bisogna comunicare il reddito annuo previsto per la prestazione lavorativa in essere.
Lavoro autonomo
Un’attività autonoma può essere svolta da chi percepisce la NASpI se il reddito non supera i 4 mila 800 euro, che diventano 8mila nel caso del lavoro parasubordinato. Bisogna informare l’INPS dell’inizio della nuova attività entro un mese. Obbligatoria è un'autodichiarazione sul reddito ricavato dall'attività lavorativa entro il 31 marzo dell’anno successivo alla percezione della prestazione. La NASPI sarà ridotta dell’80% del reddito previsto.
Se il lavoratore in disoccupazione svolge diverse attività, l’INPS dovrà verificar e il reddito complessivo, riducendo poi di conseguenza il trattamento.
In conclusione possiamo affermare che qualora il disoccupato faccia domanda per la NASPI e l'INPS accetti la sua richiesta, questi può svolgere attività di lavoro autonomo o parasubordinato o d'impresa individuale e continuare a ricevere il sussidio di disoccupazione se il reddito lordo annuo percepito dall'attività nell'anno solare non è superiore a 4.800, questo è l'unico vincolo imposto per continuare a incassare la NASPI e anche per i contratti di lavoro parasubordinato o di collaborazioni professionali non rileva la durata.
Diverso è il caso di lavoro occasionale accessorio pagato con i voucher, che non è lavoro autonomo nè da dipendente o parasubordinato: entro i 3.000 euro netti l'anno (4.000 euro lordi) la NASPI non subisce decurtazioni e non si deve comunicare nulla, oltre i 3.000 euro netti l'anno viene ridotta in proporzione a quanto si percepisce ed in questo caso è obbligatorio comunicare all'INPS entro un mese dall'inizio del lavoro accessorio occasionale o dalla domanda di naspi se fatta dopo l'inizio del lavoro accessorio occasionale o dalla domanda di NASPI se fatta dopo l'inizio del lavoro e comunque prima che si superino i 3.000 euro altrimenti la NASPI va annullata