domenica 15 gennaio 2017

Trasferimento o cessione d’azienda: quando si configura



Si ha il la cessione ramo d'azienda o trasferimento d'azienda quando, in seguito a operazioni quali cessione contrattuale, fusione, affitto, usufrutto, cambia il titolare della azienda stessa.

La Corte di Cassazione ha chiarito con una recente sentenza (24972/2016) che il solo trasferimento del personale da un datore di lavoro all'altro in caso di cambio di appalto non basta a definire un trasferimento d’azienda, che si configura invece se l’assunzione di lavoratori in caso di cambio di soggetto appaltatore viene accompagnata anche da un passaggio di beni di non trascurabile entità, ovvero tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa.

La cessione di azienda comprende cose materiali (mobili ed immobili) e immateriali, compreso l’avviamento, i rapporti di lavoro con il personale, crediti e debiti con la clientela: elementi tutti unificati in senso funzionale dalla volontà del titolare, con riguardo alla loro destinazione al comune fine dell’intrapresa attività imprenditoriale. L’azienda può sussistere anche se, essendo di nuova formazione, non abbia ancora iniziato a funzionare come organismo aziendale o, se essendo già in esercizio, abbia temporaneamente cessato di funzionare. La mancanza dell’esercizio esclude l’esistenza dell’impresa non dell’azienda. L’azienda, infatti, esiste nel momento in cui il complesso dei beni organizzati è idoneo al fine cui è destinato: l’esercizio dell’impresa.

Con il contratto di cessione d’azienda il cedente trasferisce il complesso aziendale ad un acquirente, il cessionario, dietro corrispettivo. L’azienda viene ceduta unitariamente, con debiti e crediti (a meno che non sia contrariamente convenuto), e con subentro nei rapporti contrattuali in essere. Nel contratto può essere disposto il divieto di concorrenza in capo all'alienante affinché chi vende l’azienda (l’alienante) non eserciti una concorrenza sleale nei confronti dell’acquirente. Il divieto in genere è stabilito per un periodo di cinque anni. Formalmente, la cessione dell’azienda richiede l’autenticazione delle firme, secondo quanto dispone la legge n. 310/1993: il contratto è quindi effettuato necessariamente in forma scritta.

Ma quali sono gli elementi che deve contenere il contratto di cessione di azienda? Proviamo a schematizzarli. Nelle premesse del contratto si dovrà indicare che:

il cedente  deve dichiararsi titolare del complesso dei beni organizzati in azienda, specificando anche il tipo di attività che svolge l’azienda;

il cedente deve dichiarare di voler cessare l’attività e di avere interesse a reperire chi è disponibile ad acquistare tale azienda;

il cessionario deve, a sua volta, dichiararsi disponibile ad acquistare la predetta azienda.

Fondamentalmente la Corte di Cassazione ha chiarito che un’azienda è sicuramente fatta anche di beni immateriali, ma non può certamente essere ridotta solo ad essi a fronte dell’articolo 2555 del Codice Civile che nella stessa nozione di azienda richiama la necessità anche di beni materiali organizzati tra loro in funzione dell’esercizio dell’impresa, organizzazione di fatto impraticabile in caso di strutture fisiche di trascurabile entità o mancanti del tutto, giacché organizzare significa coordinare tra loro i fattori della produzione (capitale, beni naturali e lavoro) e non uno solo.

Alcune precedenti sentenze della Corte di Cassazione sono arrivate tuttavia a sperimentare la massima dilatazione possibile di nozione di trasferimento d’azienda fino a estenderla alla cessione avente ad oggetto solo un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, la cui autonoma capacità operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare know how.

Nel caso specifico analizzato dalla Corte, ad essere trasferito non era stato certamente un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro.

In più, ricordano i giudici supremi ,l’art. 29 co. 3 0 d.lgs. n. 276/03 prevede che:

“L’acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda”.

Dunque la mera assunzione, da parte del subentrante nell'appalto, non integra di per sé trasferimento d’azienda ove non si accompagni alla cessione dell’azienda o di un suo ramo autonomo intesi nei sensi di cui sopra.

Quando vi è la cessione dell'azienda (o di un ramo di essa) cambia il titolare dell'attività e quindi cambia il datore di lavoro. La legge tutela il lavoratore con alcune disposizioni specifiche e prevede che:

il rapporto di lavoro non si estingue, ma continua con il nuovo titolare dell'azienda; il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano; il lavoratore può chiedere al nuovo datore di lavoro il pagamento dei crediti da lavoro che aveva maturato al momento del trasferimento; il nuovo datore di lavoro è pertanto obbligato in solido con il vecchio titolare per la soddisfazione di tali crediti; nel caso di stipulazione di un contratto d'appalto tra azienda d'origine e ramo trasferito, il lavoratore dipendente di questo ultimo può agire in giudizio direttamente nei confronti dell'azienda di origine per obbligarla al pagamento dei debiti che questa ha contratto con il ramo trasferito;

il nuovo titolare deve continuare ad applicare il contratto collettivo nazionale, in vigore al momento del trasferimento, fino alla sua scadenza;

la cessione o trasferimento d'azienda non costituisce motivo di licenziamento;

se la cessione si verifica in imprese che occupano più di 15 dipendenti, è obbligatorio per il datore di lavoro avvertire con comunicazione scritta, almeno 25 giorni prima dell'atto di cessione, le rappresentanze sindacali che avviano procedure di analisi e verifica necessarie alla tutela dei lavoratori , per evitare che il mancato rispetto della normativa potrebbe eludere altri istituti contrattuali e di legge, come le norme sullo Statuto del lavoratori, il collocamento dei disabili.



mercoledì 11 gennaio 2017

Email di lavoro ed offerte: sempre più vittime, come funziona la truffa



Aumenta il numero di imprese vittime di truffe informatiche. Una di quelle in forte crescita è la cosiddetta "business email compromise" (Bec), una finta mail di lavoro che - in virtù dell'apparente conoscenza di chi l'ha inviata - porta il dipendente ad aprire con fiducia un allegato o un link che ne infetta il sistema. Attraverso questa operazione di adescamento (detta anche "phishing") i truffatori hanno accesso al computer della vittima e con esso a una importante mole di informazioni riservate: comunicazioni verso l'esterno o l'interno, fornitori, responsabili del settore commerciale. Una volta capito con chi si relaziona l'azienda e come funziona, i cyber criminali fingono con una nuova email di essere i destinatari di un pagamento, magari un fornitore. Forniscono un nuovo Iban, giustificandolo con un cambio di conto o con un'altra ragione, e il gioco è fatto.

Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) degli Stati Uniti ha emesso un avviso in cui ha elencato i numeri del fenomeno. Da ottobre del 2013 a febbraio di quest'anno solo più di 2,3 i miliardi di dollari rubati dai cyber criminali attraverso questo meccanismo. Ad essere coinvolte in base alle segnalazioni ricevute e alle informazioni raccolte, ha detto l'ente investigativo di polizia federale Usa, sarebbero 17.642 aziende di ogni dimensione sparse in almeno 79 Paesi. Da gennaio 2015 l'Fbi ha registrato un aumento del 270 per cento delle vittime identificate ed esposte a perdite attraverso questo tipo di truffa. Secondo l'Fbi la grandezza delle perdite varia da caso a caso (ad esempio in Arizona la perdita media per truffa è compresa tra i 25mila e i 75mila dollari). Fonte Cyber Affairs Aer.

Per chi avesse ricevuto una truffa via mail e volesse contattare la polizia postale per segnalarla, ed entrare sul sito della Polizia di Stato, con tutti i contatti telefonici e di posta elettronica per contattare gli uffici di ogni provincia.

Ricordiamo che per effettuare una denuncia, quando si hanno abbastanza prove, non è sufficiente effettuarla via internet, ma bisogna presentarsi all'ufficio della Polizia Postale più vicino affinché si possa procedere.

Segnaliamo anche il GAT – Nucleo Speciali Frodi Telematiche della Guardia di Finanza, che risponde al sito www.gat.gdf.it/sito_php/ e alla mail sos@gat.gdf.it, a cui potete inviare le vostre segnalazioni di truffe.

Se ne  leggono di annunci di lavoro, la maggior parte sul web: centinaia di pagine e bacheche visitate, ogni giorno, per cercare lavoro, molte volte senza successo. Gli annunci così detti “fake”, in altre parole fasulli-finti, sono sempre esistiti, ma sicuramente l’avvento delle nuove tecnologie e la grande diffusione delle informazioni tramite il web ha accentuato l’ascesa.

Si tratta di false offerte di lavoro che ricorrono a precise strategie comunicative per presentare impieghi molto allettanti: pubblicate principalmente sul Web, fanno spesso cadere in trappola proprio i più giovani.

Ecco una lista dei casi più frequenti e dei consigli da seguire per evitare di essere raggirati.

Frodi più frequenti

Lavoro a domicilio. Si chiede di assemblare o confezionare prodotti dietro un lauto compenso, ma si pretende il pagamento delle spese d’invio del materiale da utilizzare - materiale che non arriva mai.

Vendite porta a porta. Per poter iniziare a lavorare si chiedono versamenti cui non segue alcun invio di prodotti da vendere né la stipula di alcun contratto di lavoro.

Corsi di formazione e borse di studio. L’ottenimento del posto di lavoro è subordinato all’iscrizione a corsi di formazione o al conseguimento di borse di studio che coprono solo una parte del costo del corso. Il resto è a carico del candidato e i titoli rilasciati non hanno alcun valore.

Altri tipi di frodi riguardano l’invito a realizzare book fotografici, la firma di contratti di associazione in partecipazione, falsi periodi di prova, l’invito a mettere a disposizione il proprio conto corrente per effettuare trasferimenti di denaro, la firma di documenti in cui si rinuncia ai propri diritti o future rivendicazioni.

Consigli per non essere raggirati

Fate affidamento solo su annunci di lavoro pubblicati su fonti sicure: quotidiani nazionali o portali e siti Web noti.

Affidatevi possibilmente a società specializzate nella ricerca di lavoro.

Verificate che l’annuncio presenti la chiara indicazione dell’azienda selezionatrice: deve esserne indicata ragione sociale e partita IVA. Diffidate degli annunci di lavoro anonimi.

Contattate telefonicamente la sede legale della società a cui è riconducibile l’annuncio;

Affidatevi solo ad annunci che indicano chiaramente il tipo di lavoro offerto, i requisiti e le competenze richieste e, soprattutto, annunci che chiedono il vostro curriculum.

Evitate annunci che chiedono contributi economici di qualunque tipo per avviare il rapporto di lavoro: pagamento di corsi di formazione o invio di materiali per avviare l’attività lavorativa.



martedì 10 gennaio 2017

Lavoro: assenze e retribuzione causa neve e maltempo




Nei giorni di maltempo, con mezza Italia stretta nella morsa del gelo, sono molti gli Italiani bloccati in casa costretti ad assenze dal lavoro causa neve e maltempo. Ma come bisogna comportarsi in questi casi? Cosa dice la legge?

In linea generale nel caso in cui il lavoratore sia bloccato da eventi meteorologici straordinari, l’impossibilità sopravvenuta esonererebbe il lavoratore dall'obbligo di effettuare la prestazione e allo stesso tempo libererebbe il datore di lavoro dall'obbligo di pagare la retribuzione.

In linea di principio questa dovrebbe essere la conclusione, tuttavia i contratti collettivi di lavoro, generalmente disciplinano proprio questi casi specifici, evitando quindi che i lavoratori rimangano senza paga, andando quindi a prevedere un monte ore di congedi e/o di permessi straordinari, da cui attingere proprio in caso di eventi meteorologici eccezionali.

La paga non sarà dunque sospesa, a condizione comunque che il lavoratore comunichi tempestivamente all’azienda l’assenza dal lavoro e le motivazioni. Inoltre il lavoratore costretto all’assenza dal lavoro causa neve e maltempo, dovrà in qualche modo provare al proprio datore di lavoro che ad esempio è rimasto bloccato dalla neve o dal ghiaccio. E’ importante quindi che chi è rimasto intrappolato in casa in questi giorni presti massima attenzione a quanto prevede il proprio contratto collettivo di riferimento.

Il lavoratore deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro che non riesce ad arrivare al lavoro causa maltempo, e può usare il monte permessi, o monte ore per scalare l’assenza improvvisa: sono le regole generali da applicare per le assenze da lavoro causate da eventi metereologici, come la neve e il freddo.

I riferimenti normativi per regolarsi in questi casi sono fondamentalmente due: il codice civile, e i CCNL. Tutti i contratti prevedono, oltre alla ferie, un monte ore per permessi.

A differenza delle ferie che devono essere concordate prima, si tratta di ore che il lavoratore può prendersi se ha l’esigenza di assentarsi dal lavoro, ma non obbligatoriamente (le ferie vanno smaltite entro fine anno, e nel caso contrarie vanno pagate, mentre i permessi se non vengono utilizzati si azzerano a fine anno). Un evento come il maltempo è motivo valido per chiedere un permesso. Il dipendente ha sempre l’obbligo di comunicare tempestivamente all’azienda il motivo dell’impossibilità a recarsi al lavoro, perché non presentarsi al lavoro senza motivazione può invece essere causa di licenziamento.

Come detto, si tratta in genere di regole disciplinate da contratti di lavoro, che devono sempre rappresentare in questi casi il primo riferimento a cui attenersi. I riferimenti del codice civile da tener presente sono invece gli articoli 1218 e 2104. Il primo stabilisce l’obbligo di motivare ritardi o danni derivanti da responsabilità contrattuale (riguarda quindi specificamente l’onere della prova, che in questo caso è del lavoratore, e consiste appunto nella comunicazione tempestiva dell’impossibilità di recarsi al lavoro), il secondo comporta l’obbligo da parte del lavoratore alla diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta.

Un interessante riferimento di prassi è rappresentato dal Ministero del Lavoro che riguarda proprio il mancato svolgimento della prestazione lavorativa causa neve. Innanzitutto, il ministero fa una distinzione fra settore pubblico e privato. Nel caso concreto esaminato (gennaio e febbraio 2012), le autorità pubbliche avevano emanato specifiche disposizioni contro il maltempo (chiusura uffici pubblici, obbligo catene per la circolazione dei mezzi private).

Ebbene, in questo caso, il dipendente pubblico non lavora per una causa che non è imputabile al lavoratore, visto che è disposta la chiusura degli uffici pubblici. Il datore di lavoro ha l’obbligo di retribuire comunque le giornate perse, utilizzando i permessi. nel settore privati, invece, l’obbligo di catene alle auto non è un impedimento, quindi per il lavoratore resta l’obbligo di recarsi in ufficio. Ma comunque, la mancata  esecuzione della prestazione contrattuale, in presenza di tempestiva comunicazione del lavoratore all'azienda, supportata da idonea motivazione non è qualificabile come inadempimento a lui imputabile.

La legge prevede i casi in cui sia il datore di lavoro a non adempiere alla prestazione lavorativa nonostante il lavoratore ha raggiunto il luogo di lavoro. Nel caso in cui la prestazione, pur offerta dal lavoratore, non può svolgersi per impossibilità del datore di lavora bisogna capire le cause effettive da cui scaturisce questa mancanza. Si potrà infatti parlare di impossibilità sopravvenuta solo quando la causa è in tutta evidenza estranea alla volontà del datore di lavoro ed è allo stesso tempo estranea a ragioni produttive e all'organizzazione del lavoro.

In questo caso la legislazione sociale prevede forme di ammortizzatori sociali quali, ad esempio, la cassa integrazione per eventi non evitabili. Sarà l’INPS quindi a pagare la giornata di lavoro e a corrispondere la contribuzione nei casi in cui a causa della neve ad esempio il cantiere edile dovrà rimanere fermo.

Non c’è quindi inadempimento da parte del datore di lavoro quando la prestazione è impossibile per un evento eccezionale, esterno, imprevedibile e indipendente dalla sua volontà, anche se il lavoratore ha messo a disposizione la propria prestazione.


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