Vediamo il decreto ministeriale del 20 settembre 2011(che indica le modalità operative per l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
Il testo contiene le semplificazioni procedurali che erano state chieste dalle aziende e dalle organizzazioni sindacali prevedendo, tra l'altro, l'utilizzo di un solo modello informatico, disponibile sul sito del ministero del Lavoro, da utilizzare per registrare sia le comunicazioni obbligatorie e sanzionabili sia le comunicazioni necessarie per la procedura di monitoraggio e rilevazione dei lavoratori che svolgono attività usurante.
Il testo pubblicato oggi prevede poi la possibilità di introdurre, tramite convenzioni da stipulare con gli enti previdenziali, ulteriori elementi di semplificazione delle incombenze di comunicazione utilizzando la comunicazione per via informatica.
Con il messaggio n. 22647 dell’ INPS sono state illustrate le tipologie di lavori particolarmente faticosi e pesanti e il periodo minimo di svolgimento delle suddette lavorazioni richiesto ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico in questione; è stata altresì precisata la misura del suddetto beneficio pensionistico sia per il periodo transitorio fino al 2013 che da tale anno in poi. Sono state precisate le modalità di presentazione della domanda di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti per coloro che hanno maturato o maturino i requisiti pensionistici agevolati entro il 31 dicembre 2011.
Il datore di lavoro dovrà rispettare il termine di trenta giorni per mettere a disposizione una copia della documentazione necessaria per la presentazione della domanda di pensionamento del lavoratore. Il pensionamento anticipato per gli usuranti, a regime dal 2013, prevede un ritiro con un'età anagrafica inferiore di tre anni rispetto ai lavoratori ordinari.
Per il periodo di maturazione dei requisiti che va dal 2008 al 2012, l'anticipo rispetto a quanto previsto per i lavoratori dipendenti in via ordinaria, varia invece tra uno e tre anni in riferimento all'età anagrafica e tra uno e due in relazione al valore della quota pensione.
Solo con riferimento ai lavoratori che svolgono impieghi notturni è prevista una graduazione del beneficio in base alle notti effettive lavorate nel corso dell'anno. È stabilito che la riduzione del requisito dell'età anagrafica non può comunque superare l'anno per i lavoratori che prestano lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui da 64 a 71 e i due anni per coloro che svolgono lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui da 72 a 77. Il beneficio pieno dei tre anni di anticipo è dunque accordato solo a coloro che svolgono almeno 78 notti di lavoro all'anno.
In particolare la domanda, presentata all'ente previdenziale presso il quale il lavoratore interessato è iscritto, deve secondo il decreto legislativo del 21 aprile 2011 n. 67:
indicare la volontà di avvalersi, per l'accesso al pensionamento, del beneficio;
specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività lavorative.
Quali sono le attività usuranti secondo l’INPS .
Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti sono:
Lavoratori dipendenti notturni decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 che possano far valere una permanenza minima nel periodo notturno.
Lavoratori addetti alla cosiddetta linea catena che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità.
Conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.
Con riguardo ai lavoratori che sono stati impegnati in “lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale” nonché in “lavori in galleria cava o miniera: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità”, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 25 del 2011, ha chiarito che i lavoratori di segheria del marmo possono farsi rientrare nelle predette categorie purché dette attività siano state svolte comunque nell’ambito del ciclo produttivo all’interno delle cave.
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