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mercoledì 20 settembre 2017

Pensione anticipata lavori usuranti: come fare domanda



Si definiscono lavoratori impegnati in mansioni usuranti, i lavoratori che svolgono le seguenti attività:

"Lavori in galleria, cava o miniera”: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;

“lavori nelle cave”, mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
“lavori nelle gallerie”, mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;

“lavori in cassoni ad aria compressa”;

“lavori svolti dai palombari”;

“lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;

“lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;

“lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuamente all’interno di spazi ristetti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

“lavori di asportazione dell’amianto”: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
lavoratori notturni che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno, con le seguenti modalità:

lavoratori a turni, che prestano la loro attività di notte per almeno 6 ore, comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi annui non inferiore a 78 per coloro che perfezionano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 30 giugno 2009, e non inferiore a 64, per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;

lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

Ad essi vengono associati ai fini del trattamento pensionistico, anche:

lavoratori addetti alla c.d. “linea catena”, ovvero i lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gestita dall’Inail, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, con ritmo determinato da misurazione di tempi, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee;

conducenti di veicoli pesanti, di capienza complessiva non inferiore ai nove posti compreso il conducente, adibiti a servizi pubblici di trasporto.

I lavoratori impegnati in mansioni usuranti sono stati esclusi dalla possibilità di accedere all’anticipo pensionistico a carico dello Stato, l’APe Social, ma per loro la legge prevede comunque delle possibilità di accesso alla pensione con requisiti agevolati. Si tratta di lavoratori pubblici o privati che svolgono attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, definite usuranti e indicate nel decreto legislativo 67/2011.

Tra i requisiti viene richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente e l’aver svolto l’attività usurante per almeno sette anni negli ultimi dieci anni di lavoro o per almeno metà della vita lavorativa complessiva.

Dal 2016 al 2026, i requisiti agevolati per accedere al trattamento pensionistico anticipato sono di avere almeno 35 anni di contributi e rientrare in una certa quota, pari alla somma tra età anagrafica e anzianità contributiva, differente a seconda della tipologia di lavoro usurante svolto:

per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti e notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all’anno o per lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo:

dipendenti: quota 97,6con età minima di 61 anni e 7 mesi;

autonomi: quota 98,6 con età minima di 62 anni e 7 mesi;

per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno:
dipendenti: quota 98,6 con età minima di 62 anni e 7 mesi;

autonomi: quota 99,6 con età minima di 63 anni e 7 mesi;

per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno:

dipendenti: quota 99,6 con età minima di 63 anni e 7 mesi;

autonomi: quota 100,6 con età minima di 64 anni e 7 mesi.

Si tratta di requisiti validi fino al 2015, poiché ad essi non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025. In più per l’accesso alla pensione anticipata riservata ai lavori usuranti, dal 1° gennaio 2017, non si applicano le cosiddette “finestre mobili”, ovvero il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico di 12 mesi, per i lavoratori dipendenti, o di 18 mesi, per i lavoratori autonomi, dal perfezionamento dei requisiti.

Domanda INPS

Per accedere al beneficio è necessario presentare apposita domanda – online sul portale INPS oppure presso la sede territorialmente competente, allegando la relativa documentazione – entro il 1º maggio dell’anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1º gennaio 2018.

Per ottenere la pensione anticipata con i requisiti agevolati, è necessario che venga riconosciuto il beneficio per lavoratori addetti ad attività lavorative particolarmente faticose e pesanti.

Ricordiamo poi che la Legge di Stabilità 2017 ha previsto per i lavoratori che hanno svolto lavori usuranti e che rientrano tra i cosiddetti “precoci”, ovvero con almeno un anno di contributi entro il 19esimo anno di età, la possibilità di accedere alla pensione anticipata con la quota 41, ovvero con dopo aver raggiunto i 41 anni di contributi versati, purché abbiano svolto le mansioni usuranti per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, oppure per la metà della vita lavorativa.

Tale misura è stata prevista in via permanente (e non sperimentale per gli anni 2017-2018 come l’APe Social) e la domanda di accesso alla pensione anticipata precoci con quota 41 va presentata entro il 1° marzo per via telematica, direttamente o rivolgendosi a un patronato.



mercoledì 1 febbraio 2017

Per il 2017 l'età per andare in pensione



Importanti novità sull'età per andare in pensione , prima fra tutte le possibilità di anticipare fino a un massimo di tre anni e 7 mesi l'uscita dal mondo del lavoro, rispetto all'età prevista normalmente per la pensione di vecchiaia.

Nel 2017 tutte le prestazioni pensionistiche saranno pagate il 1° giorno bancabile del mese, con la sola eccezione della rata di gennaio, il cui pagamento è stabilito al 2° giorno bancabile del mese).

Gli interessati al nuovo meccanismo detto APE saranno i lavoratori che compiono 63 anni a partire da maggio 2017.

La norma riguarda sia i dipendenti pubblici che privati che i lavoratori autonomi.

Va fatta una premessa: attualmente per il 2017  l'età per andare in pensione e ricevere la pensione di vecchiaia è fissata a :

66 anni e sette mesi  per gli uomini ( sia autonomi che dipendenti , pubblici e privati) e le donne che lavorano nel settore pubblico;

65 anni e 7 mesi per le donne dipendenti del settore privato;

66 anni e 1 mese per le donne lavoratrici autonome.

Dal 2018,  per tutti , l'età è stata unificata dalla riforma Fornero e sarà  a 66 anni e 7 mesi

Da ricordare che alla pensione di vecchiaia hanno diritto tutti i lavoratori assicurati con la previdenza obbligatoria  e che all'età stabilita abbiano un anzianità contributiva di almeno 20 anni.

Per la pensione di anzianità , invece, cui si accedeva a prescindere dall'età  ma avendo un requisito contributivo piu alto,  la riforma Monti- Fornero ha alzato i paletti e, definendola " pensione anticipata"a partire dal 2012  sono necessari almeno:

41 anni e 10 mesi di contributi  per le donne e

42 anni e 10 mesi per gli uomini sia nel pubblico che nel privato  con almeno 35 anni di  contribuzione effettiva (questa ultima norma non vale per ex Inpdap ed Ipost ed ex FS).

Per chi sceglieva di andare in pensione prima era anche previsto un meccanismo di penalizzazione  dell'assegno . Per ogni anno mancante   dal momento in cui si sceglieva di andare in pensione e l'eta minima per la pensione di vecchiaia , il montante calcolato con il metodo retributivo era  ridotto dell'1 percento (2% per gli anni prima dei 60 di età).

Con la legge di bilancio appena approvata a partire da maggio 2017 , è stato introdotto un nuovo meccanismo per anticipare l'eta per andare in pensione detto "APE" , anticipo pensionistico , destinato a tutti i lavoratori  , con la  possibilità di anticipare  l'età della pensione   fino  ad un massimo di 3 anni e sette mesi.  Data le difficoltà della finanza pubblica  ovviamente  si potrà però incassare un assegno  ridotto rispetto a quello che  si sarebbe avuto alla fine della carriera.

La pensione viene infatti   pagata in anticipo grazie ad un prestito da istituti finanziari privati  e controllato/ gestito dall'INPS  sulla base della nuova legislazione.

Dall'assegno di pensione "regolare" viene detratta la rata di restituzione del prestito , della durata di vent'anni,  e con tassi controllati sempre dallo Stato .

Il taglio della pensione dovrebbe aggirarsi intorno al 4/5%  dell’importo mensile , per tutto il periodo del prestito. Si attende  su questa materia un accordo tra ABI e ministero dell'Economia e il conseguente decreto ministeriale  che definisca il tetto massimo dei tassi in interesse per tale prestito.

La norma specifica anche che potranno accedere i lavoratori con una pensione non inferiore a 1,4 volte la pensione minima,  conteggiando il taglio per la restituzione del prestito. L'importo dell'a pensione  al netto della rata del prestito, dovrà dunque essere superiore a 702,65 euro .

Avrà diritto all'APE anche chi soddisfa i requisiti tramite il cumulo contributivo,  ossia la ricongiunzione non onerosa dei contributi versati a casse diverse,  prevista sempre dalla legge di stabilità 2017.

L'età per la pensione nei lavori usuranti

Alle norme esposte sopra fanno eccezione i lavoratori che hanno svolto lavori detti usuranti (miniere, cave ,alte temperature,  settore vetro e dell'amianto, addetti alla catena di montaggio,  lavoro per turni, lavoro notturno, conducenti mezzi pubblici, come definiti dal d.lgs 67 2011)  che possono andare in pensione dal 1° gennaio 2016:

con una anzianità contributiva minima di 35 anni e  una età minima pari a 61 anni e 7 mesi  oppure con 41 anni di contributi versati , indipendentemente dall'età .

Con la Legge di stabilità 2017 tali lavoratori non devono più attendere 12 mesi (18 mesi per i lavoratori autonomi) per la cd."finestra" di accesso  introdotta dalla riforma Fornero per le pensioni anticipate, ma potranno andare in pensione  il primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti.

Inoltre la stessa norma ha sospeso , solo per questi lavoratori, i futuri adeguamenti al meccanismo della  speranza di vita sino al 31 dicembre 2027.

Quindi, l’età per la pensione di vecchiaia 2017 è pari a:

66 anni e 7 mesi per lavoratori dipendenti del privato,

66 anni e 7 mesi per lavoratori autonomi,

66 anni e 7 mesi per lavoratrici del pubblico impiego,

66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome,

65 anni e 7 mesi per lavoratrici del privato.

Per quanto riguarda la pensione anticipata, invece, il requisito 2017 è pari a 42 anni e dieci mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne.

C’è poi il caso particolare della pensione contributiva, applicabile sia ai trattamenti di vecchiaia sia alle pensioni anticipate. La pensione di vecchiaia contributiva riguarda lavoratori che quando raggiungono l’età pensionabile sopra riportata non hanno perfezionato i requisiti contributivi (20 anni di contributi versati, e un assegno pari ad almeno 1,5 volte il minimo). Se hanno cinque anni di contributivi versati, nel 2017 accedono comunque a una pensione di vecchiaia con 70 anni e sette mesi di età. La pensione anticipata contributiva è invece riservata a coloro che hanno 20 anni di contributi e un assegno pari ad almeno 2,8 volte il minimo: il requisito anagrafico 2017 è pari a 63 anni e sette mesi.

E veniamo alle tipologie per le quali la manovra 2017 ha eliminato l’aspettativa di vita. Aboliti del tutto per la pensione anticipata lavori usuranti.

Per quanto riguarda i lavoratori precoci (con almeno un anno di contributi entro i 19 anni), sono stati eliminati gli adeguamenti 2013 e 2016, e il requisito 2017 per la pensione anticipata è stato fissato in 41 anni di contributi (bisogna comunque rientrare in una serie di categorie, elencate dalla legge). I prossimi adeguamenti alle aspettative di vita però, dal 2019 in poi saranno calcolati.

L’adeguamento alle speranze di vita si applica anche all’Opzione Donna, forma di pensione anticipata su cui la Legge di Stabilità 2017 ha introdotto nuove forme di flessibilità, aprendo alle lavoratrici nate nell'ultimo trimestre dell’anno. Accedono all’Opzione Donna le lavoratrici che hanno almeno 35 anni di contributi. L’età anagrafica comprensiva di aspettativa di vita, è pari a 57 anni e sette mesi per le dipendenti e 58 anni e sette mesi per le autonome.

Infine, ricordiamo che gli adeguamenti alle aspettative di vita non riguardano gli autonomi iscritti alla gestione separata e alle casse previdenziali dei professionisti. Per quanto riguarda i prossimi adeguamenti, sono previsti nel 2019 e poi ogni due anni (quindi 2021, 2023, 2025 e così via). L’entità degli aumenti è decisa di volta in volta, in base ai dati Istat. L’adeguamento 2019 sarà stabilito alla fine del 2017: secondo l’analisi della Ragioneria Generale dello Stato, l’adeguamento potrebbe essere inferiore a quelli precedenti, e non si esclude che sia pari a zero, nel qual caso, i requisiti resterebbero immutati fino al 2021.



sabato 10 dicembre 2011

Lavori usuranti, modello per il pensionamento per le aziende

Vediamo il decreto ministeriale del 20 settembre 2011(che indica le modalità operative per l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
Il testo contiene le semplificazioni procedurali che erano state chieste dalle aziende e dalle organizzazioni sindacali prevedendo, tra l'altro, l'utilizzo di un solo modello informatico, disponibile sul sito del ministero del Lavoro, da utilizzare per registrare sia le comunicazioni obbligatorie e sanzionabili sia le comunicazioni necessarie per la procedura di monitoraggio e rilevazione dei lavoratori che svolgono attività usurante.
Il testo pubblicato oggi prevede poi la possibilità di introdurre, tramite convenzioni da stipulare con gli enti previdenziali, ulteriori elementi di semplificazione delle incombenze di comunicazione utilizzando la comunicazione per via informatica.
Con il messaggio  n. 22647 dell’ INPS  sono state illustrate le tipologie di lavori particolarmente faticosi e pesanti e il periodo minimo di svolgimento delle suddette lavorazioni richiesto ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico in questione; è stata altresì precisata la misura del suddetto beneficio pensionistico sia per il periodo transitorio fino al 2013 che da tale anno in poi. Sono state precisate le modalità di presentazione della domanda di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti per coloro che hanno maturato o maturino i requisiti pensionistici agevolati entro il 31 dicembre 2011.
Il datore di lavoro dovrà rispettare il termine di trenta giorni per mettere a disposizione una copia della documentazione necessaria per la presentazione della domanda di pensionamento del lavoratore. Il pensionamento anticipato per gli usuranti, a regime dal 2013, prevede un ritiro con un'età anagrafica inferiore di tre anni rispetto ai lavoratori ordinari.
Per il periodo di maturazione dei requisiti che va dal 2008 al 2012, l'anticipo rispetto a quanto previsto per i lavoratori dipendenti in via ordinaria, varia invece tra uno e tre anni in riferimento all'età anagrafica e tra uno e due in relazione al valore della quota pensione.
Solo con riferimento ai lavoratori che svolgono impieghi notturni è prevista una graduazione del beneficio in base alle notti effettive lavorate nel corso dell'anno. È stabilito che la riduzione del requisito dell'età anagrafica non può comunque superare l'anno per i lavoratori che prestano lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui da 64 a 71 e i due anni per coloro che svolgono lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui da 72 a 77. Il beneficio pieno dei tre anni di anticipo è dunque accordato solo a coloro che svolgono almeno 78 notti di lavoro all'anno.
In particolare la domanda, presentata all'ente previdenziale presso il quale il lavoratore interessato è iscritto, deve secondo il decreto legislativo del 21 aprile 2011 n. 67:
indicare la volontà di avvalersi, per l'accesso al pensionamento, del beneficio;
specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività lavorative.
Quali sono le attività usuranti secondo l’INPS .
Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti sono:
Lavoratori dipendenti notturni decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66  che possano far valere una permanenza minima nel periodo notturno.
Lavoratori addetti alla cosiddetta linea catena che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità.
Conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.
Con riguardo ai lavoratori che sono stati impegnati in “lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale” nonché in “lavori in galleria cava o miniera: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità”, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 25 del 2011, ha chiarito che i lavoratori di segheria del marmo possono farsi rientrare nelle predette categorie purché dette attività siano state svolte comunque nell’ambito del ciclo produttivo all’interno delle cave.
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