domenica 4 novembre 2012

Lavoro: agevolazioni fiscali per gli apprendisti 2012 al 2016


L'Inps con la circolare n. 128  del 2 novembre 2012  ha precisato che, secondo orientamenti del ministero del lavoro, lo sgravio può essere concesso in conformità alla regola comunitaria degli aiuti «de minimis».

I datori di lavoro (piccole imprese) che occupano fino a nove addetti, e che dal 2012 al 2016 assumono apprendisti, hanno diritto allo sgravio del 100% dei contributi Inps per la durata di tre anni.

L'agevolazione interessa esclusivamente i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove. Lo spiega l'Inps nella circolare n. 128/2012 di ieri illustrando le novità del Tu dell'apprendistato (dlgs n. 167/2011) in vigore dal 25 ottobre 2011.

Al fine di incentivare la diffusione dell’apprendistato, la legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità per il 2012, ha previsto all'art.22, comma 1 - a far data dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 - lo sgravio contributivo totale per le assunzioni di apprendisti effettuate da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove per i primi tre anni di svolgimento del contratto. Per gli anni successivi, il datore di lavoro è invece tenuto a versare l’aliquota del 10%, ordinariamente prevista per tutti i contratti di apprendistato.

L'Inps con questa circolare ha sdoganato in modo definitivo il contratto di lavoro con l' apprendistato, Infatti l'istituto di previdenza rende operativi gli sgravi contributivi per le assunzioni degli apprendisti nel periodo 2012-2016. E un passo rilevante nell'ambito della riforma del lavoro ci si attende che questa forma contrattuale diventi lo strumento principale per l'ingresso nel settore produttivo.

Due sono gli aspetti più importanti per quanto riguarda gli sgravi contributivi previsti dalla legge 183/2011, cioè l'azzeramento degli oneri a carico del datore di lavoro nel periodo 1 gennaio 2012-31 dicembre 2016, l'Inps ha precisato che la misura si applica solo alle aziende con al massimo nove dipendenti e purché siano rispettate le disposizioni comunitarie in materia di aiuti minori (cosiddetto "de minimis"). Per accedere al beneficio gli imprenditori dovranno dichiarare all'Inps di averne diritto. La dichiarazione deve essere presentata da chi ha già effettuato assunzioni e applicato sgravi, anche se non erano ancora state diffuse indicazioni precise in merito.

Le imprese devono presentare una dichiarazione sugli aiuti «de minimis» (dpr n. 445/2000). Una dichiarazione che deve attestare che, nell'anno di stipula dell'apprendistato e nei due esercizi precedenti, non sono stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti «de minimis» e deve contenere la quantificazione degli incentivi «de minimis» eventualmente già fruiti nel triennio alla data della richiesta. Con la questa presentazione l'Inps dà la possibilità all'impresa di partecipare all'agevolazione attribuendo all'azienda il codice «4R», mediante il quale è possibile fruire dello sgravio anche per eventuali periodi pregressi (in caso di assunzioni effettuate dal 1° gennaio).

L'assunzione di apprendisti iscritti alle liste di mobilità, con al massimo 29 anni, è subordinata all'inserimento del contratto di lavoro una clausola con cui le due parti rinunciano alla facoltà di recesso al termine del periodo di formazione. In caso contrario si applicherà la regolamentazione ordinaria, senza riduzione della contribuzione a carico del datore di lavoro. Un "accorgimento" che spinge affinché il contratto di apprendistato sia utilizzato veramente per inserire nuove persone in ambito lavorativo e non solo per agevolare degli sgravi.

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