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martedì 30 aprile 2019

Assegni familiari, domande via web



Domanda di assegni familiari online: con la circolare 45 del 2019 l’INPS ha introdotto una piccola rivoluzione in ambito di ANF. Dal 1° aprile 2019 infatti la domanda di assegno per il nucleo familiare non può più essere presentata in modalità cartacea al datore di lavoro, ma direttamente all’INPS in modalità telematica.

Si tratta di una novità di assoluto rilievo, dato che la domanda cartacea di assegni familiari, viene superata da una più snella domanda telematica da presentare online o tramite patronato. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa prevede la circolare INPS 45/2019 partendo dalla disciplina di riferimento per passare poi alle indicazioni operative per lavoratori e datori di lavoro.

Entro fine giugno chi ne usufruirà, dovrà presentare la domanda per l’assegno al nucleo familiare, ma stavolta non potrà farlo riempiendo un modulo cartaceo in azienda, come è avvenuto finora. Le uniche possibilità per continuare a percepire in busta paga la somma, legata a reddito e numerosità della famiglia, sono munirsi di credenziali dell’istituto con Pin dispositivo (o di Spid) e accedere alla procedura sul sito, oppure in alternativa rivolgersi a un patronato.

A decorrere dal 1° aprile 2019, la domanda di Assegno per il Nucleo Familiare dei dipendenti privati di aziende non agricole deve essere presentata direttamente all’INPS esclusivamente in modalità telematica.

La domanda di Assegno per il Nucleo Familiare deve essere presentata dal lavoratore all’INPS attraverso il servizio online dedicato o tramite i servizi telematici offerti dagli enti di patronato.

Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti è necessario inoltrare anche la domanda di Autorizzazione ANF all’Istituto.

La domanda di Assegno per il Nucleo Familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) deve essere presentata al datore di lavoro con il modello ANF/DIP (SR16) cartaceo. Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti è necessario allegare alla stessa l’Autorizzazione ANF (ANF43) rilasciata dall’Istituto.

Modalità di presentazione della domanda per lavoratori di ditte cessate e fallite

In caso di domanda di Assegno per il Nucleo Familiare da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite, la prestazione familiare viene erogata direttamente dall’Istituto.

La relativa domanda telematica (cfr. la circolare INPS 30 ottobre 2014, n. 136) deve essere presentata all’Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale, attraverso il servizio online dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
enti di patronato attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Domanda di Autorizzazione all’Assegno per il Nucleo Familiare

La domanda di Autorizzazione ANF deve essere presentata attraverso la procedura telematica, corredata della prevista documentazione, nei seguenti casi:

nel caso in cui venga richiesta l’inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, figli di separati o divorziati, sciolti da unioni civili, figli naturali, familiari residenti all’estero, etc.);
nei casi di possibile duplicazione del pagamento (figli di genitori separati/divorziati o sciolti da unione civile, figli naturali, etc.);

per applicare l’aumento dei livelli reddituali (familiari minorenni con difficoltà a compiere le funzioni proprie della loro età o maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a svolgere proficuo lavoro).

Sono tre le motivazioni che hanno spinto l’ Ente di previdenza a questo importante mutamento: le prime due sono a tutela del lavoratore, mentre la terza nasce dai casi di abuso o uso scorretto dello strumento. L’Anf infatti, come ricorda l’istituto nella sua circolare, è una prestazione che spetta per legge al dipendente anche se erogata insieme allo stipendio dal datore di lavoro, indipendentemente quindi da eventuali errori o omissioni di quest’ultimo. Con la nuova procedura l’Inps determinerà gli importi teorici mentre l’azienda, prima di inserirli in busta paga, si limiterà a “parametrarli” al contratto applicato e all’effettivo orario di lavoro, riservandosi poi di recuperare le somme dall’Inps attraverso il consueto scambio di flussi con l’istituto. Su questo versante quindi i lavoratori saranno maggiormente tutelati.

E anche le esigenze di salvaguardia della privacy su dati sensibili potranno avere una salvaguardia più efficace. Allo stesso tempo però l’Inps, ricevendo direttamente le domande dei lavoratori, avrà la possibilità di controllarne in modo più facile la veridicità, attraverso l’incrocio con i dati già in proprio possesso ed anche con quelli di Comuni e Agenzia delle Entrate. Verranno quindi individuate con più facilità situazioni irregolari. Uno dei casi è quello dei genitori che presentano entrambi la domanda per lo stesso nucleo, ma ci sono anche le attestazioni non veritiere o non aggiornate sulla composizione della famiglia o sui redditi da capitale che vanno conteggiati insieme a quelli Irpef. Resta il fatto che i dipendenti interessati per poter percepire l’assegno da luglio dovranno ricordarsi per tempo di provvedere, attrezzandosi per farlo direttamente oppure affidandosi ai CAF.





lunedì 27 febbraio 2017

Dichiarazione dei redditi le voci a rischio di errore nei modelli 2017



Ultime ore per presentare la dichiarazione IVA per il 2016, la scadenza è martedì 28 febbraio 2017: si tratta di una fondamentale novità fiscale, che vede la separazione rispetto alla dichiarazione dei redditi. Il termine vale solo per questo primo anno di applicazione: dal 2018 la dichiarazione si trasmetterà dal primo febbraio al 30 aprile. La platea degli interessati non cambia: l’adempimento riguarda tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, artistiche, professionali.

L'operazione 730 precompilato anche quest’anno parte all’insegna della sperimentazione. Del resto il meccanismo, con oltre 30 milioni di contribuenti coinvolti e migliaia di dati trasmessi ed elaborati, è inevitabilmente complesso: pur essendo al terzo anno di applicazione, anche questa volta si aggiungono nuove informazioni, con nuovi soggetti chiamati a trasmetterle, e dunque nuove criticità. Domani, martedì 28 febbraio, sarà la volta, tra gli altri, di banche e assicurazioni, mentre gli amministratori di condominio hanno ottenuto una proroga al 7 marzo.

Dai farmaci ai mutui, ecco tutte le informazioni che troverete nella precompilata
Peraltro, il legislatore era consapevole fin dall’inizio della difficoltà dell’operazione, visto che ha dichiarato la «sperimentalità» della precompilata all’articolo 1 del Dlgs 175/2014. Anche quest’anno, infatti, tutti i soggetti coinvolti dovranno approcciare le procedure armandosi di pazienza e di attenzione, verificando sul campo la conferma delle soluzioni ai problemi emersi negli scorsi anni e le problematiche che porranno i nuovi dati, su cui devono concentrarsi in misura ancora maggiore i controlli.

Le novità
Quest’anno fanno il loro debutto nel modello precompilato i dati trasmessi da:

•esercizi commerciali che svolgono attività di distribuzione al pubblico di farmaci;

•iscritti agli albi degli psicologi;

•iscritti agli albi professionali degli infermieri;

•iscritti agli albi professionali delle ostetriche;

•iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;

•ottici;

•iscritti agli albi professionali dei veterinari;

•soggetti che erogano rimborsi delle spese universitarie;

•amministratori di condominio per interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica, acquisto mobili e grandi elettrodomestici eseguiti nel 2016

L’esperienza dei primi due anni insegna che la prima trasmissione è sempre difficoltosa, caratterizzata da dati che poi risultano grezzi o incompleti, anche per via delle difficoltà interpretative non ancora risolte. Prima di confermarli, quindi, occorre particolare attenzione.

Le ciriticità
In linea generale, le difficoltà si possono suddividere in tre categorie.

Gli oneri e redditi da inserire. Alla prima fanno riferimento gli oneri che, pur essendo deducibili o detraibili, non sono ancora entrati nel sistema della dichiarazione precompilata, che pertanto andrà, giocoforza, integrata. Si tratta, ad esempio, delle detrazioni per spese scolastiche, di quella collegata della frequenza dei figli all’asilo, delle erogazioni liberali a soggetti qualificati, dei versamenti ai consorzi di bonifica e così via.

Del resto la necessità di effettuare un’integrazione può riguardare anche i redditi: ad esempio, se il sostituto d’imposta ha trasmesso più certificazioni uniche (Cu), oppure risultano più Cu conguagliate o con conguagli non corretti, il dato non risulterà “caricato” dal sistema nella precompilata, con obbligo di intervento da parte del contribuente.

Oneri da rettificare. La seconda casistica riguarda gli oneri che compaiono nella precompilata, ma che possono essere suddivisi in maniera differente tra i contribuenti. Si pensi alle spese sostenute per i familiari a carico (circolare 11/E/2007) o a quelle trasmesse dagli amministratori di condominio in relazione agli interventi condominiali meritevoli del 50-65% (circolare 122 del 1999, risposta 4.7).

Senza dimenticare che, anche in questi casi, se i dati presenti nella precompilata sono errati (ad esempio relativi a un familiare non più a carico oppure a una spesa sostenuta da altro soggetto) l’amministrazione ha sempre affermato l’obbligo del contribuente alla correzione.

I requisiti soggettivi. Infine, va ricordata la casistica degli oneri che sono presenti nella precompilata (o nel foglio integrativo aggiuntivo) ma che, per essere deducibili o detraibili, devono osservare determinati requisiti che solo il contribuente può conoscere.

Le complicazioni
Nel complesso si ha la netta sensazione che, nonostante gli sforzi compiuti dall'amministrazione e da tutti i soggetti coinvolti, il risultato sia sempre condizionato dalla complicazione insita nel nostro sistema tributario.È arduo far coesistere una dichiarazione precompilata con un sistema che necessita di 111 pagine di istruzioni per il solo 730 (che è il modello più semplice). Anche perché le istruzioni sono solo una traccia per la compilazione e, per ogni caso particolare, la risposta va cercata altrove. Procedure semplici richiedono, alla base, adempimenti concettualmente semplici e, su questo, l’impressione è che ci sia ancora molto da lavorare.

La dichiarazione IVA si presenta esclusivamente online, direttamente o tramite intermediari. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili i software di compilazione e controllo e le specifiche tecniche. La presentazione si intende effettuata nel momento di cui l’Agenzia attesta l’avvenuta presentazione attraverso la specifica ricevuta. La presentazione in ritardo, ma entro i successivi 90 giorni (quindi entro il 29 maggio) prevede il pagamento della sanzione di 250 euro, riducibili a 25 euro mediante ravvedimento operoso. Superati i tempi supplementari, per il fisco la dichiarazione è omessa, anche se l’imposta risultante dal modello “ritardatario” fa titolo ai fini della riscossione. È possibile, prima della scadenza ordinaria di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già inoltrata, compilando un nuovo modello, barrando la casella “Correttiva nei termini”.

Per quanto riguarda infine il pagamento dell’imposta, versamento entro il 16 marzo 2017 (in unica soluzione o in rate mensili, al massimo fino a novembre) oppure, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, rispettando i termini previsti per il pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (30 giugno ovvero, con la maggiorazione dello 0,40%, 31 luglio).

Casi di esonero
Contribuenti che nel 2016 hanno registrato soltanto operazioni esenti (articolo 10, Dpr 633/1972) o si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione (articolo 36-bis, Dpr 633/1972) compiendo esclusivamente operazioni per le quali è prevista l’esenzione. L’esonero non è applicabile in caso di registrazione di operazioni intracomunitarie, di rettifiche e di acquisti per i quali è previsto il pagamento dell’Iva da parte del cessionario (per esempio, acquisti di oro, argento puro e rottami);

contribuenti che hanno aderito al regime dei minimi o al regime forfetario per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“nuovi minimi”);

produttori agricoli dispensati dagli adempimenti Iva;

organizzatori di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno scelto di applicare l’Iva ordinaria;

imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti ai fini del tributo;

i contribuenti Iva, residenti in altri stati Ue, se hanno eseguito nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o, comunque, senza obbligo al pagamento dell’imposta;

chi ha optato per l’applicazione delle disposizioni riguardanti l’attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i ricavi provenienti dall’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

contribuenti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva in Italia per gli obblighi riguardanti i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

venerdì 3 febbraio 2017

Inps: arriva il simulatore Isee online ecco come si compila



E' pienamente operativo il simulatore Isee, l'indicatore della situazione economica equivalente, ovvero la possibilità di calcolare online in linea di massima se si può avere diritto alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate. Ma lo strumento - presentato dal presidente dell’Inps Tito Boeri, non avrà comunque valore certificativo. Lo strumento messo a disposizione sul sito dell’Inps simula a tutti gli effetti il lavoro del Caf, evitando file e disguidi burocratici. Una piccola guida per orientarsi nella compilazione e per capire quali documenti servono per avere il proprio indicatore di situazione economica.

L’ISEE è l’indicatore della situazione economica equivalente. L’attestazione contenente l’indicatore ISEE consente ai cittadini di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità.

L'ISEE è ricavato dal rapporto tra l’indicatore della situazione economica (ISE= valore assoluto dato dalla somma dei redditi e del 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare) e il parametro desunto dalla Scala di Equivalenza di seguito riportata con le maggiorazioni previste.

Mense scolastiche, agevolazioni per i servizi di pubblica utilità come telefono luce o gas, assistenza socio-sanitaria, contributi per gli affitti, assegni familiari, libri, borse di studio, agevolazioni per le tasse universitarie, assegni di maternità: sono tante le cosiddette prestazioni sociali agevolate. Per ottenerle bisogna pensare all'Isee. Una parola che può trasformarsi in un incubo per chi deve barcamenarsi tra dichiarazioni dei redditi, certificazioni di conti correnti, rendita catastale della casa, buoni fruttiferi etc, che servono a testimoniare a quanto ammonta effettivamente il proprio patrimonio. L’errore è dietro l’angolo, e anche l’appuntamento al Caf, da programmare per tempo viste le code, rischia di essere un girone infernale. Tanto più che i tempi di attesa sono spesso lunghi, e l’esito del calcolo può rivelare amare sorprese.

Il simulatore messo a disposizione dall'Inps per cittadini ed Enti erogatori di prestazioni svolge più funzioni: serve ai nuclei familiari o alle persone individuali a sapere se per loro è possibile accedere ad agevolazioni e prestazioni assistenziali, ma serve anche agli Enti erogatori, come i Comuni, per valutare anticipatamente gli effetti sui propri budget della definizione delle soglie Isee di accesso alle prestazioni.

Tra i vantaggi del nuovo strumento su cui, come ha ricordato Boeri, "c'è stato un grande investimento da parte dell'Inps proprio per permettere sempre più persone di utilizzarlo", c'è l'accesso libero, una compilazione fortemente semplificata grazie all'inserimento di voci aggregate per patrimoni e redditi del nucleo, e la velocità, perché il calcolo dell'indicatore viene fatto in tempo reale.

Grazie al simulatore sarà possibile a un maggior numero di famiglie di ottenere la certificazione Isee, che lo scorso anno ha interessato quasi 6 milioni di persone: il 99% ha richiesto un Isee ordinario, il 54% un Isee per minorenni, il 22% per università, il 2% per servizi residenziali o socio sanitari . Il simulatore, ha detto ancora Boeri, «è uno strumento facile che permetterà la programmazione da parte delle famiglie e degli enti erogatori, riducendo i costi di intermediazione perché coloro che si dovevano rivolgere a degli intermediari ora possono ottenere autonomamente una risposta». Risposta, spiegano all’Inps, che arriva nel giro di due giorni ma anche nell’arco della stessa giornata.

La procedura di simulazione dell’Isee si compone di diverse parti. Le sezioni A e B chiedono informazioni al cittadino sulla composizione del nucleo familiare e sul caratteristiche dell’abitazione in cui risiede.

La sezione C è specifica sul patrimonio immobiliare: è necessario per compilarla avere il dato del valore complessivo ai fini Imu e la quota complessiva residua del mutuo eventuale.

La sezione D riguarda il patrimonio mobiliare, ovvero i dati su conti correnti bancari e postali: per ottenere il saldo al 31 dicembre dell’anno precedente e la somma delle giacenze medie dell’anno precedente basta chiedere alla propria banca i documenti relativi. In questa sezione bisogna indicare anche altre forme di patrimonio mobiliare, come azioni o buoni del Tesoro.

La sezione E riguarda i redditi: in questo caso bisogna sommare i redditi netti di ciascun componente il nucleo familiare, sempre riferiti all'anno precedente, e sottraendo tutte le franchigie applicabili.

Facciamo qualche esempio di indicatore calcolato col simulatore Inps. Il primo è quello di un nucleo familiare composto da una sola persona, che vive in una casa in affitto, ha almeno un conto, non possiede alcun immobile e ha percepito redditi da lavoro dipendente o da pensione. In questo caso il cittadino interessato alla dichiarazione dovrà indicare l’importo del canone di locazione, 494 euro: un canone che prevede la detrazione visto che è al di sotto dei 7 mila euro annui. Nella sezione D il soggetto dichiarerà il valore complessivo del saldo del conto in banca: 3735 euro, un dato che viene considerato perché maggiore della somma delle giacenze medie. Nella sezione D il dichiarante invece indicherà come somma dei redditi netti di tutti i componenti il nucleo la cifra di 25.210 euro: l’unico componente il nucleo percepisce infatti 28.210 € ai fini IRPEF, di cui:23.513 €, di redditi da lavoro dipendente e 4.697 € come redditi da pensione. In questo caso ha diritto all'applicazione della franchigia sui redditi da lavoro dipendente e pertanto la somma dei redditi netti del nucleo è pari a: 28.210 € (reddito complessivo ai fini IRPEF) – 3.000 € (applicazione della franchigia del 20% sui redditi da lavoro dipendente fino ad un massimo di 3.000 €) = 25.210 €.

Famiglia numerosa composta dal dichiarante, il coniuge, 3 figli minorenni e un’altra persona. La casa di abitazione non è né di proprietà né in locazione (comodato d’uso); pertanto, il nucleo non beneficerà di alcuna detrazione/franchigia sulla casa di abitazione. In questo caso, entrambi i coniugi hanno un proprio conto corrente, e in entrambi i conti la giacenza media è più alta della somma dei saldi al 31 dicembre, per cui il valore da inserire è pari a 9.664 € (Giacenza media del c/c del dichiarante) + 9.664 € (Giacenza media del c/c dell’altro componente il nucleo familiare), per un totale di 19.328 euro. Il nucleo percepisce complessivamente 36.707 €, così ripartiti: il dichiarante 1.691 € per trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a IRPEF; il coniuge 34.644 € ai fini IRPEF, interamente da lavoro dipendente, più 372 € per trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a IRPEF. In questo caso, il dichiarante ha diritto all’applicazione della franchigia sui redditi da pensione e trattamenti, mentre il coniuge ha diritto all’applicazione della franchigia sui redditi da lavoro dipendente e pertanto la somma dei redditi netti del nucleo è pari a : 36.707 € (reddito complessivo del nucleo) – 338,20 € (applicazione della franchigia del 20% sui trattamenti del dichiarante fino ad un massimo di 1.000 €) – 3.000 € (applicazione della franchigia del 20% sui redditi da lavoro dipendente del coniuge fino ad un massimo di 3.000 €) = 33.368,80 €

Famiglia di 4 persone: il dichiarante, il coniuge disabile, e due figli entrambi minorenni per i quali è stata segnata l’assenza di redditi-trattamenti/patrimoni. Per il dichiarante è stata segnalata inoltre la condizione di convivenza anagrafica (es. Caserma militare). La presenza di un disabile e di un soggetto in convivenza anagrafica danno diritto all’applicazione delle relative maggiorazioni sulla scala di equivalenza. La casa di abitazione, di proprietà, seguirà regole di valorizzazione più favorevoli rispetto agli altri immobili eventualmente posseduti dal nucleo. Il valore complessivo ai fini IMU della casa di abitazione del nucleo ammonta a 16.464 euro, il valore complessivo dei risparmi è pari a 4.765 € (Saldo del c/c del dichiarante) + 4.765 € (Saldo del c/c del coniuge), perché la somma delle giacenze medie è inferiore. Il nucleo percepisce complessivamente 13.083 € di reddito, così ripartiti: il dichiarante 7.326 € ai fini IRPEF, di cui 7.223 € per redditi da lavoro dipendente e 775 € per trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a IRPEF. Il coniuge percepisce 4.982 € ai fini IRPEF, interamente da lavoro dipendente. Nel caso illustrato, il dichiarante e il coniuge hanno diritto all’applicazione della franchigia sui redditi da lavoro dipendente e pertanto la somma dei redditi netti del nucleo è pari a 13.083 € (reddito complessivo del nucleo) meno 1.444,60 € (applicazione della franchigia del 20% sui redditi da lavoro dipendente del dichiarante fino ad un massimo di 3.000 €) meno 996,40 € (applicazione della franchigia del 20% sui redditi da lavoro dipendente del coniuge fino ad un massimo di 3.000 €) = 10.642 €.

L'Isee è ricavato dal rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE= valore assoluto dato dalla somma dei redditi e del 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare) e il numero dei componenti della famiglia. Con l'entrata in vigore della riforma Isee nel 2015 il cittadino non aveva la possibilità di comprendere in anticipo la situazione economica del proprio nucleo familiare senza compilare e trasmettere l'intera Dsu rivolgendosi al Caf o utilizzando la procedura on line sul sito Inps.

domenica 24 luglio 2016

Startup innovativa: come aprirla online



Sarà possibile aprire una start up innovativa on line con una semplice firma digitale, è quanto prevede un decreto e una circolare del Ministero dello Sviluppo Economico. Esisterà l’opzione di aprire una società gratuitamente online, con risparmi che a seconda delle zone possono arrivare oltre i 2 mila euro.

Quindi diventerà più facile ed economico costituire una startup innovativa in forma di società a responsabilità limitata. Basta collegarsi alla piattaforma startup.registroimprese.it, realizzata da Unioncamere e InfoCamere, per compilare e firmare digitalmente l’atto di costituzione “standard”, da oggi disponibile online.

Il modello standard può essere redatto attraverso software disponibile sul mercato, oppure con il servizio “base” delle Camere di commercio, secondo la normativa vigente. Il servizio consente di predisporre per via telematica un atto costitutivo startup in forma di S.R.L. in modo semplice e guidato. Il documento informatico firmato digitalmente deve essere presentato per l’iscrizione al registro delle imprese dell’ufficio territorialmente competente, entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione.

Un servizio di assistenza online attivo nel periodo iniziale supporterà i futuri startupper nella fase di registrazione dell’atto, compilazione e trasmissione della pratica di Comunicazione Unica al registro delle imprese. Informazioni e supporto alla costituzione della propria startup si potranno comunque ottenere presso ogni Camera di Commercio.

Dal sito del Registro Imprese, cliccando su “Scopri come diventare una startup innovativa” e poi su “Crea la tua startup”, si accede al servizio Atti startup che consente la compilazione guidata dell’atto costitutivo. Il modello standard può essere redatto anche attraverso software disponibili sul mercato.

L’atto costitutivo informatico compilato online va firmato digitalmente e poi presentato al Registro Imprese,  sul sito dedicato è attivo, fino al 30 settembre, un servizio di assistenza online che supporta i futuri imprenditori nella fase di registrazione, compilazione e trasmissione della pratica, mentre per qualsiasi altra informazione o supporto ci si può rivolgere alle Camere di Commercio.

Al termine della compilazione, vengono prodotti due file in formato XML che costituiscono rispettivamente la sezione atto costitutivo e statuto del modello informatico standard definito nel decreto ministeriale del 17 febbraio 2016. I due file vanno registrati fiscalmente attraverso la funzione di Registrazione presente nella piattaforma. Ottenuta la ricevuta dall'Agenzia delle Entrate si provvede all'iscrizione della startup al Registro Imprese con pratica di Comunicazione Unica corredata da:

modulistica del Registro Imprese o altri eventuali enti;

i due file XML firmati digitalmente dai contraenti;

ricevuta di registrazione fiscale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Il Registro Imprese effettua i controlli previsti,  in caso di esito positivo delle verifiche, l’ufficio procede all'iscrizione provvisoria – entro 10 giorni dalla data di protocollo – nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva “start-up costituita a norma dell’art. 4, comma 10 bis, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione nella sezione speciale”.

Questa iscrizione costituisce il presupposto per poter avviare il procedimento di iscrizione della società della sezione speciale prevista per le startup.  L’ufficio procederà ad eliminare la dicitura “iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione nella sezione speciale”, nel momento in cui la società startup innovativa viene iscritta nella sezione speciale.

Gli aspiranti imprenditori possono scegliere anche il tradizionale atto pubblico con assistenza di un professionista.







venerdì 15 aprile 2016

Il 730 precompilato è online una guida




Da oggi  l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il modello 730 precompilato. Il modello precompilato è online: dalla tarda mattinata, - ricorda l'Agenzia delle Entrate - 30 milioni di contribuenti possono accedere e visualizzare la propria dichiarazione dei redditi con tutti i dati già inseriti dal fisco.

Dal prossimo 2 maggio sarà invece possibile inviarla, integrarla o modificarla. Quest'anno i cittadini troveranno già incluse anche le spese sanitarie: 520 milioni di nuovi dati per un controvalore di 14,5 miliardi di euro, cui si aggiungono altri oneri come le spese universitarie, il bonus ristrutturazioni ed energia, i contributi per la previdenza complementare, per un ulteriore controvalore di 37,4 miliardi di euro. In totale, si tratta di 700 milioni di informazioni aggiuntive confluite nei server dell'Agenzia e di Sogei. Si tratta delle voci di spesa più frequentemente riportate in dichiarazione che ampliano potenzialmente la platea di contribuenti che quest'anno potranno accettare direttamente il modello come predisposto dal Fisco, tenendosi così anche al riparo da eventuali controlli.

La precompilata 2016 – ha spiegato  l'Agenzia delle Entrate - non si rivolge solo ai circa 20 milioni di contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, assimilati, o di pensione, ma anche a circa 10 milioni di soggetti che utilizzano il modello Unico persone fisiche. Saranno i cittadini stessi a optare per l'uno o l'altro modello grazie un semplice menù che li indirizzerà verso quello più adatto in base alle loro caratteristiche.

Entrano in dichiarazione 700 milioni di dati in più. Così l'Agenzia ritiene che: in prospettiva si allarga la fetta di cittadini che quest'anno potrebbe decidere di accettare direttamente la dichiarazione predisposta dal Fisco, con notevoli benefici sia in termini di semplificazioni sia di controlli. In caso di dichiarazione 730 accettata senza modifiche, infatti, è l'Agenzia delle Entrate a certificare la correttezza dei dati riportati. Beneficio che si estende anche a coloro che inviano il modello tramite Caf e professionisti.

Come fare? Un apposito collegamento disponibile sul sito dell'Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, conduce direttamente all'area di autenticazione. Per entrare nel modello è possibile scegliere tra diverse chiavi di accesso: il codice Pin per i servizi telematici dell'Agenzia, che può essere richiesto sullo stesso sito, presso gli uffici territoriali o utilizzando l'app "AgenziaEntrate"; in alternativa, possono essere utilizzati anche la Carta Nazionale dei Servizi, il Pin dispositivo rilasciato dall'Inps e Spid, il nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale, che consente di utilizzare le stesse credenziali per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti. In alternativa, per il modello 730 il contribuente può sempre scegliere di delegare un intermediario (Caf, professionisti abilitati e sostituti d'imposta).

Per ogni voce del menu “Visualizza i dati” è possibile si vede il dettaglio delle voci considerate dal fisco. In questo caso il contribuente ha acquistato una casa entro il 1° settembre 2015 e il dato – ricavato dalla banca dati catastale – è già inserito nel 730. Ma bisognerà completare la dichiarazione aggiungendo il “codice utilizzo” dell'immobile (abitazione principale, seconda casa, eccetera). La stessa verifica va fatta anche per i fabbricati già posseduti fin dall'inizio del 2015.

Cliccando su “Visualizza i dati” si accede a una serie di menu a tendina che mostrano i dati a disposizione del fisco e la fonte da cui sono stati tratti, precisando se sono stati inseriti o no nella dichiarazione. Si tratta delle informazioni su: Certificazione Unica, familiari a carico, redditi dei fabbricati e da lavoro dipendente, oneri, spese e altri redditi relativi ai familiari a carico. Il dettaglio delle spese sanitarie può essere visualizzato con un altro click.

Sempre nella sezione “Visualizza i dati”, cliccando su “Oneri e spese propri” si vede il dettaglio delle detrazioni e deduzioni che il fisco ha già inserito nel 730. Qui il contribuente ha sostenuto delle spese sanitarie (divise tra ricevute mediche e ticket per farmaci) e detrazioni per ristrutturazioni, risparmio energetico e bonus mobili, tutte pagate prima del 2015 e già inserite nella precompilata. In più viene segnalato un bonifico per ristrutturazione edilizia eseguito nel 2015 e non inserito nella precompilata.

Rispondendo a un delle semplici domande, il sistema guida alla scelta del modello più adeguato al proprio caso , cliccando sotto l'icona del modello e poi su “Conferma la scelta”.

Una volta esaminati i dati inseriti, si accede a una sezione da cui è possibile visualizzare il file pdf del modello 730 predisposto dal fisco.

mercoledì 30 marzo 2016

Dichiarazione precompilata: dichiarazioni tra 730 e UNICO 2016


L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che dal 15 aprile saranno messe a disposizione via web 30 milioni di dichiarazioni precompilate tra 730 e Unico. Dal 2 maggio, poi, i contribuenti interessati potranno procedere a modificarle o accettarle con la modalità «fai-da-te» o delegando un Caf o un professionista abilitato.

Quest’anno l’operazione precompilata 2016 interesserà una platea potenziale di 20 milioni di pensionati, lavoratori dipendenti e assimilati, cui si aggiungono 10 milioni di contribuenti che compilano il modello Unico. Dunque, con le informazioni disponibili saranno di fatto predisposti circa 20 milioni di 730 e 10 milioni di Unico tutti precompilati. Un applicativo guiderà il contribuente fin dal primo accesso al sistema orientandolo sul modello che maggiormente risponde al suo profilo. Per far questo, saranno posti anche alcuni quesiti specifici al contribuente in modo d’aver ben chiaro a quale dichiarazione corrispondono maggiormente le sue caratteristiche.

Un dato significativo, da cui restano escluse le sole spese sanitarie per i farmaci da banco, privi della prescrizione medica. Il varo del nuovo sistema, però, merita alcune spiegazione e qualche «istruzione per l’uso».

Che cosa succede il 15 aprile? Allo scoccare della data fatidica saranno disponibili online i due modelli in versione precompilata. Il lavoratore dipendente o il pensionato può accettare il modello 730 così com’è oppure può agevolmente modificarlo o integrarlo e trasmetterlo al Fisco, dal 2 maggio al 7 luglio, direttamente dal proprio PC o delegando il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, un Caf o un professionista. Se il 730 precompilato viene accettato direttamente così com’è o modificato tramite un Caf o un professionista abilitato, si chiude così la partita con il Fisco.

E per chi compila l’Unico? Il contribuente che presenta il modello Unico precompilato può modificarlo o integrarlo e trasmetterlo al Fisco, direttamente dal proprio computer, dal 2 maggio al 30 settembre.

Come si accede al modulo? Occorre utilizzare le credenziali rilasciate per i servizi telematici dell’Agenzia compreso il codice Pin. Le credenziali possono essere richieste sul sito www.agenziaentrate.gov.it, presso gli uffici territoriali delle Entrate o mediante l’App dell’Agenzia.

E per chi ha già il pin dell’Inps? In quel caso è previsto un accesso attraverso il sito dell’Istituto. Ma esiste un’altra opzione che rappresenta una novità assoluta. Si tratta di Spid, il nuovo «Sistema Pubblico di Identità Digitale», che permette ai cittadini di accedere con credenziali uniche a tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti.

E per i farmaci? In farmacia, esistono scontrini parlanti (con indicazione del farmaco) e scontrini muti. Per non far trasmettere i dati sull’acquisto di un farmaco, sarà sufficiente non comunicare il proprio codice fiscale (presente sulla tessera sanitaria) al momento dell’emissione dello scontrino. Ma ciò non darà al contribuente il diritto alla detrazione.

Il lavoratore dipendente o il pensionato potrà accettare il modello 730 precompilato così come è oppure potrà modificarlo o integrarlo e trasmetterlo al Fisco dal 2 maggio al 7 luglio, direttamente dal proprio pc o delegando il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, un Caf o un professionista.

In quest'ultimo caso il contribuente chiuderà la sua partita con il Fisco: infatti, i controlli documentali saranno effettuati direttamente nei confronti dei Caf e dei professionisti ai quali i cittadini si è affidato.

I coniugi possono unire le proprie dichiarazioni precompilate e presentare il modello 730 congiunto direttamente online. Il contribuente che presenterà il modello Unico precompilato potrà modificarlo o integrarlo e trasmetterlo al Fisco, direttamente dal proprio pc dal 2 maggio al 30 settembre.

La dichiarazione precompilata si basa sulle certificazioni dei sostituti d'imposta per redditi di lavoro dipendente e assimilati, pensioni e compensi per attività occasionali di lavoro autonomo. Il modello contiene, inoltre, le informazioni presenti in Anagrafe tributaria relative alle spese di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico, ai versamenti effettuati con il modello F24, alle compravendite immobiliari, ai contratti di locazione registrati e alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.

Sono, inoltre, disponibili anche i dati trasmessi da altri soggetti, che riguardano alcuni oneri detraibili e deducibili sostenuti dai contribuenti, come, ad esempio, gli interessi passivi sui mutui, i premi assicurativi, i contributi previdenziali, le spese funebri, quelle mediche e universitarie.

Per accedere al modello occorre utilizzare le credenziali rilasciate per i servizi telematici dell'Agenzia compreso il codice Pin. Le credenziali possono essere richieste sul sito www.agenziaentrate.gov.it, presso gli uffici territoriali delle Entrate o mediante l'App dell'Agenzia. A queste possibilità va anche aggiunto un quarto percorso semplificato per i possessori di Smart Card / Cns. In questo caso, infatti, basta inserire la carta nel lettore e, previa registrazione, il sistema fornisce immediatamente al contribuente il Pin e la password di accesso a Fisconline. Inoltre, anche quest'anno, per agevolare i cittadini che già dispongono del Pin dispositivo dell'Inps è previsto un accesso attraverso il sito dell'Istituto.

La quinta opzione è una novità assoluta. Si tratta di Spid, il nuovo Sistema pubblico di identità digitale, che permette ai cittadini di accedere con credenziali uniche a tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti. L'agenzia delle Entrate è tra le prime amministrazioni che hanno scelto di aderire. Coloro che volessero optare per questo nuovo sistema dal 15 marzo scorso possono richiedere l'identità digitale Spid agli Identity Provider accreditati presso Agid. Inoltre, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che hanno aderito al sistema Noipa possono accedere con le credenziali dispositive tramite il portale Noipa. In alternativa a questa griglia di opzioni predisposte per accedere direttamente è comunque sempre possibile delegare il proprio sostituto di imposta disponibile ad effettuare l'assistenza fiscale, un Caf o un professionista abilitato.

martedì 14 luglio 2015

Facile.it ricerca di personale



Facile.it è il sito di comparazione più importante d’Italia, nato nel 2011 dopo il successo dei siti di comparazione Assicurazione.it, Mutui.it e Prestiti.it. Facile.it confronta le migliori offerte di Assicurazioni, Mutui, Prestiti, Conti Correnti e Deposito, ADSL, Pay TV, Gas e Luce. Sono 1,5 milioni gli italiani che ogni mese scelgono di risparmiare su spese di casa e finanza personale.

Ecco le posizioni aperte da Facile.it nello specifico le posizioni aperte riguardano:

Sviluppatore PHP senior

Sviluppatore PHP junior

Web Designer

Sviluppatore Mobile

Web Marketing assistant

Web Content Specialist junior

SEM Specialist

SEO Specialist

Account Manager

Consulenti Telefonici

Il candidato ricercato di occuperà di:

Gestire le chiamate in ingresso dei potenziali clienti;

Effettuare chiamate in uscita agli utenti che hanno già calcolato online un preventivo per la polizza auto e moto;

Fornire informazioni sui prodotti, comprendendo le esigenze del cliente;

Completare il processo di vendita o rinnovo della polizza auto o moto.

Ecco i requisiti richiesti:

6 mesi di esperienza lavorativa in un contact center outbound o nella vendita di prodotti assicurativi o finanziari, anche su reti fisiche

Diploma o laurea, da massimo 1 anno (specificare la votazione conseguita)

Residenza nella provincia di Milano

Età massima 28 anni

Completano il profilo una spiccata attitudine commerciale, un`ottima capacità relazionale e comunicativa e l`attitudine a lavorare in team e per obbiettivi.

Facile.it offre un contratto a tempo determinato di 6 mesi, finalizzato all'assunzione. Si offre contratto CCNL commercio V livello con bonus, buoni pasto e benefit sul luogo di lavoro.

Facile.it ricerca un neolaureato/a da inserire all’interno di diverse Business Unit in qualità di Junior Business Analyst, con diretto riporto ai Direttori della Funzione. Il candidato selezionato si occuperà, in affiancamento al Responsabile, delle seguenti attività:

Analisi delle principali dinamiche e metriche di mercato;

Analisi dei KPI (economici e di processo) della struttura;

Analisi e definizione delle opportunità di miglioramento / crescita della struttura;

Collaborazione con team IT per l’implementazione delle opportunità di miglioramento / crescita identificate;

Supporto alle attività commerciali e di marketing (on-line e TV)

Requisiti richiesti:

Laurea Specialistica in Ingegneria, Economia o scientifica con una votazione non inferiore a 108/110 o equivalente (meglio se con Lode);

Ottime capacità analitiche;
Preferibili esperienze di studio e/o lavoro all'estero.

Addetti al Telemarketing

I candidati selezionati dovranno occuparsi della ricerca attiva di clienti, nello specifico di medici specialisti, della negoziazione e chiusura di accordi commerciali. La modalità della ricerca prevede la ricerca di contatti, un contatto telefonico con il cliente volto a concludere la trattativa direttamente telefonicamente.

Requisiti minimi richiesti:

Una spiccata attitudine commerciale e propensione alla vendita telefonica;

Spirito di squadra e rapida comprensione delle logiche competitive del mercato;

Un forte spirito di iniziativa per scoprire nuove opportunità commerciali e trasformarle in vendite;

Uno spiccato orientamento al raggiungimento degli obiettivi di vendita e la capacità di mantenere dei ritmi sostenuti di lavoro;

6 mesi di esperienza lavorativa nella vendita telefonica, preferibilmente outbound

Età massima 29 anni.

Programmatore PHP
Facile.it ricerca programmatori PHP con le seguenti competenze:

Dimestichezza con programmazione ad oggetti

Conoscenza del linguaggio Php5

Conoscenza linguaggio SQL (in particolare MySql)

Conoscenza del framework Javascript Jquery

Conoscenza approfondita ambiente LAMP

Capacità di gestire cospicui flussi di dati (XML, JSON, webservices, etc)

Conoscenza lingua inglese

Conoscenza principali design pattern

Conoscenza metodologie sviluppo Agile

Abilità con le espressioni regolari

E’ richiesta una certa familiarità con:

Conoscenza framework PHP (es: Symfony / Zend)

Doti sistemistiche ambiente Linux

Abitudine all’utilizzo di sistemi di “versionamento” del codice (es: GIT)

La tipologia di contratto sarà stabilita in base all'esperienza del candidato selezionato.

Come candidarsi
E’ possibile inviare la propria candidatura online tramite la pagina “lavora con noi” del portale Facile.it dove è possibile visualizzare le singole offerte di lavoro ed allegare il proprio curriculum vitae.

Infine, l’azienda ricerca un brillante neolaureato da inserire all'interno di diverse Business Unit in qualità di Junior Business Analyst, tramite un contratto di stage. Il candidato ideale deve essere in possesso di una Laurea Specialistica in Ingegneria, Economia o scientifica.

Per ulteriori informazioni: http://jobs.facile.it




sabato 30 maggio 2015

Contratto a tutele crescenti: dal 1 giugno offerta di conciliazione online



Con nota del 27 maggio 2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso operativa la comunicazione obbligatoria in caso di intervenuta conciliazione a posteriore di un licenziamento comminato ad un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Sarà possibile inviare con Unilav-conciliazione la comunicazione obbligatoria integrativa prevista dal nuovo contratto a tutele crescenti del Jobs Act per la risoluzione stragiudiziale dei licenziamenti.

Con la nuova procedura digitale  i datori di lavoro   potranno comunicare le informazioni necessarie relative al procedimento di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi. La nota ricorda che " Tale conciliazione prevede che il datore di lavoro possa offrire una somma predeterminata al lavoratore in cambio della rinuncia all'impugnazione del licenziamento , somma che non rientra nel reddito imponibile ai fini fiscali. La norma si applica ai lavoratori assunti con il nuovo contratto a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015"

Ad integrazione della comunicazione telematica di cessazione, il datore di lavoro dovrà comunicare i dati relativi all'offerta di conciliazione entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, come previsto dal decreto legislativo sul contratto a tutele crescenti attuativo del Jobs Act. Dal 1° giugno 2015, nella sezione "Adempimenti" del portale cliclavoro, sarà disponibile un' applicazione "UNILAV_Conciliazione" utilizzabile dai datori di lavoro - previa registrazione al portale - per comunicare le informazioni relative al procedimento di conciliazione. i datori di lavoro potranno inviare gli esiti dell'offerta di conciliazione intervenuta con il lavoratore. La mancata comunicazione integrativa è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500 per ogni lavoratore interessato.

Il Jobs Act introduce un nuovo istituto di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi, che consente al datore di lavoro di offrire una somma predeterminata e certa al lavoratore in cambio della rinuncia alla impugnazione del licenziamento, somma che per il lavoratore non rientra nel reddito imponibile ai fini fiscali.

La legge ha disposto che:
la comunicazione telematica di cessazione del rapporto di lavoro dev'essere integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi, da parte del datore di lavoro, entro sessantacinque giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale dev'essere indicata l’avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione, di cui alla norma in commento.

Per effettuare tale comunicazione i datori di lavoro dovranno registrarsi al portale cliclavoro e accedere all'applicazione inserendo il codice di comunicazione rilasciato al momento della comunicazione di cessazione. Questo dato serve ad collegare l’offerta di conciliazione al rapporto di lavoro cessato.

Sanzioni
Sempre il terzo comma dell’art.6 in questione prevede che l’omissione di detta comunicazione integrativa sia assoggettata alla stessa sanzione prevista per l’omissione della comunicazione, di cui al predetto art.4-bis, ovverosia con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 per ogni lavoratore interessato.



venerdì 8 maggio 2015

Bonus bebè: ecco le istruzioni dell’Inps



L’Inps ha pubblicato la circolare numero 93 del 8 maggio 2015 contenente le istruzioni operative su come richiedere il bonus bebè 2015. L’assegno è riconosciuto, a beneficio dei nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 fino ai tre anni di vita del bambino oppure fino ai tre anni dall'ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

La domanda può essere presentata da uno dei genitori che siano cittadini italiani o comunitari oppure cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. Al momento della domanda il richiedente deve essere residente in Italia e convivente con il figlio per il quale si richiede l’assegno. Una condizione essenziale per accedere all’assegno è il possesso di un Isee, in corso di validità con un valore non superiore a 25mila euro annui.

Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS direttamente al richiedente. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate.

Esempio 1: bambino nato il 31 agosto 2015 – domanda presentata ad ottobre 2015 – il primo pagamento – che, nell’esempio, è effettuato a novembre 2015 - comprende le rate di agosto, settembre ed ottobre 2015.

Esempio 2: bambino nato il 1° ottobre 2016 (compimento dei tre anni di vita il 1° ottobre 2019) - ISEE inferiore a 7.000 euro - assegno annuo pari ad euro 1.920 (quota mensile pari ad 160 euro) – domanda presentata nei termini - l’assegno, in presenza dei requisiti di legge, e con ISEE costante, è pagato per tre mensilità nel 2016 (da ottobre a dicembre 2016),  per 12 mensilità nel 2017, per 12 mensilità nel 2018, per 9 mensilità nel 2019 (da gennaio a settembre 2019).

L’erogazione del beneficio, cessa – oltre che per il raggiungimento dei tre anni previsti dalla legge (terzo anno di vita del bambino oppure terzo anno dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo) - al verificarsi di una delle cause di decadenza:

decesso del figlio;

revoca dell’adozione;

decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;

affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;

affidamento del minore a terzi.

L’assegno termina anche nel caso di raggiungimento della maggiore età del figlio adottato.

Il bonus decorre dalla data di nascita o di ingresso in famiglia ed è corrisposto in rate mensili da 80 euro dall’Inps fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato o in affido preadottivo. Per i nuclei familiari con un Isee non superiore a 7mila euro annui, l’importo è corrisposto in rate mensili di 160 euro con le stesse decorrenze e durate.

La domanda per accedere al bonus bebé può essere presentata dal genitore, anche affidatario, in presenza dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria:

- residenza in Italia;

- convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune;

- ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, non superiore ai 25.000 euro all’anno.

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.

Nel caso in cui il genitore fosse minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace. I predetti requisiti devono essere comunque posseduti dal genitore minorenne o incapace.

Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario. Si precisa che l’assegno è concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola a beneficio del nucleo familiare presso cui il minore è collocato temporaneamente.

La domanda per ricevere il bonus bebè deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

- WEB - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it - Servizi on line);

- Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);

- Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Per inviare la domanda, occorrerà seguire il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità – Bonus bebè.

Sul sito dell’INPS, nella sezione moduli, è presente anche un modulo facsimile che ripropone le maschere del servizio on line.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda è consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso al proprio profilo dello sportello virtuale attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità – Bonus bebè -> Consultazione domande -> Documenti correlati.

La domanda per accedere all’assegni può essere presentata, una sola volta, per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017.

I richiedenti dovranno inoltre presentare annualmente la Dichiarazione Sostituiva Unica.

L’INPS elenca alcuni casi particolari in cui può essere presentata più di una domanda di assegno per lo stesso minore:

1) Nel caso di figlio nato o adottato o in affido preadottivo, la domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. Come già anticipato, in tale caso l’assegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

2) Qualora l’assegno sia stato già concesso ad uno dei genitori e, successivamente, il figlio venga affidato in via esclusiva all'altro genitore, o adottato solo dall'altro genitore, il primo decade dal diritto all'assegno, e quindi il genitore affidatario o adottivo può presentare una nuova domanda entro i 90 giorni dall'emanazione del provvedimento giudiziario di affido o di adozione. In tale caso, l’assegno spetta al genitore affidatario dal mese successivo a quello di emanazione del citato provvedimento.

3) Nel caso di provvedimento di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del genitore che ha ottenuto il beneficio, l’altro genitore può presentare una nuova domanda entro il termine di 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice. In tale caso, l’assegno spetta a tale genitore a decorrere dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.

4) Qualora il minore venga affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall'affidatario entro il termine di 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare. In tale caso l’assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del Tribunale oppure del provvedimento di affido emanato dai servizi sociali (reso esecutivo dal giudice).

5) In caso di rinuncia al beneficio a favore dell’altro genitore, quest’ultimo può presentare una nuova domanda di assegno entro 90 giorni dalla rinuncia espressa. L’erogazione dell’assegno, verificati i requisiti di legge in capo al nuovo richiedente, riprenderà secondo la durata complessivamente già concessa e nelle modalità indicate nella nuova domanda.

6) In caso di decesso del genitore richiedente, l’erogazione dell’assegno prosegue a favore dell’altro genitore convivente col figlio. A tale fine quest’ultimo, fornirà all'Istituto gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell’assegno secondo le modalità prescelte, entro 90 giorni dalla data del decesso.

Qualora la domanda sia presentata oltre i predetti termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.




martedì 14 aprile 2015

730 precompilato online dal 15 aprile si parte



Pronti, via. Mercoledì 15 aprile è il grande giorno del 730 precompilato. Il fisco metterà a disposizione la dichiarazione precompilata a circa 20 milioni di contribuenti italiani. Si accede solo online e quindi non arriverà niente a casa o per posta.

Dal 15 aprile 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il modello 730 precompilato. Modello che può essere accettato o modificato.

La dichiarazione dei redditi, per 20 milioni di contribuenti tra lavoratori dipendenti e pensionati, sarà facilitata dalla novità del Modello 730 precompilato. Il nuovo modello è infatti disponibile online da oggi. L’Agenzia delle Entrate consente infatti di consultare un cassetto fiscale dedicato, la cui chiave d’accesso è una password personalizzata, un Pin individuale (solo 4 milioni hanno già l’accesso diretto al sistema telematico). Si potrà scegliere anche di presentare il modello ordinario. E' stato sgombrato il campo sulle informazioni che vi saranno contenute - come le spese sanitarie - e sulle scadenze, sia per quanto riguarda il modello precompilato che quello ordinario.

Il vantaggio fondamentale per il contribuente (oltre a quello relativo all'ulteriore semplificazione nella compilazione del modello) è legato ai controlli. Infatti, se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche, direttamente oppure al sostituto d’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sulle spese comunicate all'Agenzia dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali). Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di questi ultimi.

Quindi entro il 15 aprile 2015 sarà inviato a pensionati, dipendenti pubblici e privati il 730/2015 compilato con i dati forniti dal sostituto d'imposta (stipendio o pensione), dall'anagrafe tributaria (familiari a carico e rendite immobiliari) e soggetti terzi (banche, assicurazioni, ecc.). Dal 2016 saranno indicate anche le spese sanitarie note. Entro il 7 luglio 2015 il contribuente potrà accettare la dichiarazione così come gli perviene oppure integrarla presentandola tramite CAF e intermediari.

In casi particolari è necessario presentare le dichiarazioni con il Modello Unico: questo vale per coloro che possiedono, oltre al reddito di lavoro dipendente, anche redditi di impresa e derivanti dall’esercizio di arti o professioni. Inoltre, non tutti i soggetti sopra citati sono tenuti a presentare tale dichiarazione.

Sono invece del tutto esonerati dalla dichiarazione dei redditi coloro che possiedono esclusivamente i redditi derivanti da:

Abitazione principale;
Lavoro dipendente o pensione;
Lavoro dipendente o pensione con abitazione principale;
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

Alcuni redditi esenti (ad esempio, pensioni di guerra, alcune borse di studio, ecc…).
Oppure possiedono esclusivamente redditi soggetti a:
imposta sostitutiva
ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

In tutti i casi sopra indicati, l’esenzione scatta soltanto alle seguenti condizioni:
Redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto oppure corrisposti da più sostituti, purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio;
Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale

L’esenzione può scattare anche per motivi di minimo reddituale, ossia per tutti coloro che possiedono esclusivamente determinati redditi, entro specifiche soglie, e sempre solo a particolari condizioni. Il reddito da lavoro, pensione, terreni o mantenimento, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, deve essere inferiore a:

8.000 euro per chi ha meno di 75 anni;

7.750 euro per chi ha più di 75 anni a condizione che il periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni;

7.500 euro per i pensionati a condizione che il periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni;

4.800 euro per attività non esercitate abitualmente o da lavoratori autonomi (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro.);
500 euro per i redditi di terreni e fabbricati a condizione che il periodo di lavoro non sia inferiore a 365 giorni;

7.500 (pensione) + 185,92 (terreni) a condizione che il periodo di lavoro/pensione non sia inferiore a 365 giorni;

7.500 euro per l’assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (è escluso l’assegno per il mantenimento dei figli)

28.158,28 euro di compensi per attività sportive.

Istruzioni: che cosa si deve fare
Una volta stabilito a chi spetta o meno presentare tale modulo, il Modello 730 può essere consegnato a due soggetti distinti:

Al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), solo se questi ha comunicato di prestare assistenza fiscale per quell'anno. In questo caso, il modello 730 deve essere già stato compilato e il 730-1 (relativo alla scelta per la destinazione dell’Otto per mille e del Cinque per Mille dell’Irpef) va consegnato in busta chiusa.

Al CAF o ai professionisti iscritti all’albo dei commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro. Il modulo può essere loro consegnato già compilato oppure se ne chiede assistenza per la compilazione, sotto compenso. In busta chiusa va sempre consegnato anche il modello 730-1 per la scelta (o meno) della destinazione dell’8 e del 5 per mille.

Una volta completata questa procedura, non è necessario che il contribuente consegni il modulo all’Agenzia delle Entrate poiché questo adempimento spetta o al datore di lavoro, all'ente pensionistico o al CAF (e gli altri intermediari abilitati). In caso di rimborso dell’imposta o di saldo a debito da parte del contribuente, le somme rinvenute vengono versate o trattenute a luglio direttamente dalla busta paga o dalla pensione, a meno che non si richieda esplicitamente che il corrispettivo venga inviato direttamente al contribuente dall'Agenzia delle Entrate. Se, in caso di verifica, dovesse essere riscontrato un errore nel Modello 730 consegnato, è possibile rettificare con un modulo integrativo e rivolgendosi a un intermediario (CAF, professionista), anche se nella compilazione precedente ci si era rivolti ad un altro soggetto. Oppure si può presentare un Modello Unico per persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Scadenza
Il Modello 730/2015 si potrà consegnare integrato entro il 7 luglio. In attesa di istruzioni precise, si consiglia, in ogni caso, di monitorare le scadenze fiscali divise per mese sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

l modello 730 precompilato è a disposizione di lavoratori e pensionati che abbiano presentato il 730 2014 per i redditi 2013 e che abbiano ricevuto dal sostituto di imposta il modello CU che sostituisce il CUD. Il modello è compilato direttamente dall'Agenzia delle entrate, che utilizza i dati contenuti nel CU, i dati degli interessi passivi sui mutui, dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali, oltre ad alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e presenti nell'anagrafe tributaria.

Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie (730 ordinario o modello Unico PF).



domenica 27 ottobre 2013

Aspi come presentare domanda all’Inps



L’indennità di disoccupazione ASPI è una prestazione economica istituita dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola. E’ un servizio a domanda erogata, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2013, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto in modo involontario l’occupazione.

Ricordiamo che ASPI e mini ASPI sono regolamentate dall’art. 2 della Legge 92/2012: la circolare INPS n.140 del 14 dicembre 2012 fornisce alle aziende le indicazioni operative per l’applicazione dell’ASPI, dal primo gennaio 2013.

L’indennità spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione compresi:
•    gli apprendisti;
•    i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
•    il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
•    i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.

Mentre non sono destinatari della indennità di disoccupazione ASPI:
•    i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
•    gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
•    i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.

I  requisiti per poter fare domanda dello stato di disoccupazione involontario sono i seguenti:
l’interessato deve presentare, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

L’indennità quindi non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale.

Il lavoratore ha diritto all’indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ovvero di dimissioni per giusta causa.

Inoltre, la risoluzione consensuale non impedisce il riconoscimento della prestazione se intervenuta:
•    nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità previste all’art. 7 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall’art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92);
•    a seguito di trasferimento del dipendente ad altra sede distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.

La domanda dell'assegno ASPI o mini ASPI di disoccupazione 2013 va presentata via web, tramite contact center o attraverso i patronati: le istruzioni INPS per ricevere le nuove indennità introdotte dalla Riforma del Lavoro.

Domanda online

La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla perdita dell’occupazione.

Ecco le procedure online per chiedere l’ASPI, il nuovo sussidio di disoccupazione INPS dal 2013: le domande vanno presentate dal lavoratore rimasto senza impiego per via telematica, utilizzando uno dei seguenti canali:
•Web - Servizio INPS online accessibile tramite PIN e codice fiscale
•Contact Center multicanale – al numero verde 803164
•Patronati e intermediari – che a loro volta utilizzeranno i servizi telematici INPS

Presentazione domande

Dal portale web INPS (www.inps.it) bisogna entrare nell’area Servizi per il cittadino ed effettuare il seguente percorso: “invio domande di prestazioni a sostegno del reddito“, “ASPI, Disoccupazione, Mobilità e Trattamenti speciali edili”, “Indennità ASPI”. Per l’autenticazione serve il PIN Dispositivo diverso dal normale PIN online: per il suo rilascio è infatti prevista una procedura più complessa (per i dettagli: circolare INPS numero 50 del 15 marzo 2011). Senza il PIN dispositivo la domanda resta in attesa ma viene comunque protocollata, facendo quindi salva la data di presentazione (ai fini del rispetto del termine di 60 giorni). La domanda si compone di diverse sezioni: anagrafica, altri recapiti, ultima posizione lavorativa, dati domanda, dichiarazioni, attestazione dello status di disoccupato, riepilogo dati e invio della domanda. C’è un manuale accessibile direttamente dalla procedura e scaricabile tramite apposito pulsante collocato nella parte superiore di ogni schermata dell’applicazione.

Presentazione come intermediari i patronati
I patronati comunicano con l’INPS telematicamente, ma i cittadini possono compilare la domanda offline, per inserirla successivamente e inviarla all’istituto. E’ stato aggiornato anche il programma di acquisizione offline per consentire l’invio delle domande di indennità di disoccupazione ASPI, mini-ASPI e mini-ASPI 2012 dal 1 gennaio 2013. Per le domande online, invece, esiste apposita applicazione web a disposizione dei patronati (Patronati e Servizi per i patronati) andando su “Disoccupazione e Mobilità“, che per inviare la domanda devono avere la delega del lavoratore patrocinato opportunamente registrata nel menù “Gestione” (presente tra i servizi per il Patronato).

Presentazione tramite contact center
Anche questo è un servizio disponibile solo per i lavoratori già in possesso di PIN dispositivo. Bisogna telefonare al numero gratuito 803 164 e l’operatore fornirà tutte le indicazioni per l’invio della domanda, ed eventualmente anche per convertire il PIN online in dispositivo (vedi sopra); gli operatori possono anche fonire le istruzioni necessarie per richiedere il PIN ex novo e presentare domanda di ASPI, mini ASPI e mini ASPI 2012.

L’indennità di disoccupazione ASPI decorre:

•    dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
•    dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia stata presentata dopo l’ottavo giorno;
•    dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata all’INPS ma al centro per l’impiego e sia successiva alla presentazione della domanda;
•    dalle date di cui alle lett. c), d), e), f) del precedente paragrafo “la domanda” , qualora la domanda sia stata presentata prima di tali date o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora presentata successivamente ma, comunque, nei termini di legge.

La misura della prestazione è pari:
•    al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2013 pari ad € 1.180,00). L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.

•    al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2013 pari ad € 1.180,00) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.180,00 (per l’anno 2013), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.


domenica 20 ottobre 2013

Professionisti sul web offerte di lavoro per freelance



La svolta del mondo di internet e del web ha cambiato non solo le abitudini ma anche il modo di lavorare e di produrre.

Adesso è fondamentale avere le condizioni per creare senza limiti, aprire nuove prospettive, lanciare nuove idee e  al tempo stesso sono necessarie una solida formazione e specializzazioni sempre più pertinenti. In questo contesto si muovono e aumentano sempre di più gli esperti e i professionisti del lavoro freelance sul web. Infatti, scegliere un freelance significa poter affidare un importante progetto della propria azienda ad un esperto che conosce perfettamente la materia, che si tratti di un web designer, di un programmatore, di un traduttore o di un copywriter. scegliere un freelance significa poter "assumere" temporaneamente un professionista senza dover coprire i costi aggiuntivi tipici dell'impiego fisso.

Vediamo come funzionano le offerte di lavoro per i freelance sul web.

Un esperto autonomo può dedicarsi a diversi clienti, ottimizzando il proprio profilo professionale e aggiornando in continuazione le proprie capacità. E’ questo il nuovo modo di produrre che permette di liberare le potenzialità della web economy, dell'e-commerce e di tutta la realtà digitale proponendo e cercando i progetti che le aziende offrono per tagliare i costi. Il lavoro di freelance funziona su due livelli: uno è una proposta del proprio progetto o individuare il progetto presentato dall’aziende che si avvicini alle proprie caratteristiche lavorative, specializzazione.

Chi sono i freelance? sono risorse specializzate nel proprio settore di competenza, elementi sempre più rilevanti per far fronte alle esigenze aziendali su progetti a breve o medio termine; il più delle volte sono figure di alto profilo, che possono  quindi affidabili, di grande qualità e a prezzi competitivi. Un mercato da cui le aziende possono “attingere” selezionando al meglio secondo le proprie necessità. In generale i professionisti maggiormente ricercati dalle aziende fanno capo al mondo tecnologico e dell’online, così come quello della grafica e del copywriting.

Innanzitutto questa tipologia di lavoro si può chiamare cloudworking, crowdsearching oppure semplicemente collaborazione a distanza. Ormai è fatto noto che copywriter, ingegneri, designer, giornalisti, architetti, assistenti virtuali frequentano i grandi mercati online che incrociano domanda e offerta di lavoro in outsearching in cerca di opportunità globali.

I datori di lavoro italiani iscritti a Freelancer sono 6.500 e finora hanno messo in Rete oltre 33.000 progetti da realizzare in tutto il mondo. Dove? L'Asia è in pole position: quasi il 30% sono affidati in India (immaginate, basta un click e sei in contatto con un abile ed economico programmatore di Bangalore), seguono Pakistan e Bangladesh (8 e 7%). I vantaggi sono presto detti: con 350-400 euro cominci il tuo e-commerce e risparmi sul costo del lavoro di una o più persone a contratto e comunque dai lavoro.

I portali di riferimento tra la domanda e l’offerta di lavoro in questa specifica modalità sono numerosi e rappresentano un punto di riferimento per i tanti professionisti sparpagliati in tutto il mondo. Tra le piattaforme di outsearching più interessanti troviamo:

odesk.com;
elance.com ;
freelancer.com;.
twago.it

Secondo i dati di freelancer.com, i 10 campi di lavoro in maggiore crescita nel primo trimestre dell’anno sono: BPO - Business Process Outsourcing, Article Submission, Technical Writing, 3D Modeling, Email Marketing, Android, PowerPoint, Wordpress, HTML5 consulting, Illustrator design

sabato 14 settembre 2013

Certificato di gravidanza online con il decreto del fare


Il decreto del fare ha introdotto novità importanti anche per quanto riguarda la comunicazione telematica all’INPS dei certificati di maternità. Il certificato di gravidanza, necessario per fruire del congedo di maternità, verrà inviato online.

E’ stato il decreto del fare, il D.L. n. 69 del 2013 a prevedere la telematizzazione dei certificati medici da inviare all’Inps, ricomprendendovi anche il certificato di gravidanza quello che attesta lo stato di gravidanza e che indica la data presunta del parto insieme alla documentazione relativa alla nascita del figlio. Il certificato di gravidanza è necessario per godere del congedo di maternità

Adesso è più semplice con la trasmissione da parte del medico del servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato. Si dovrà attendere un apposito decreto interministeriale attuativo Lavoro-Salute-Economia, da emanare entro il 21 dicembre 2013.

Il decreto interministeriale attuativo Lavoro-Salute-Economia definirà le modalità applicative. Queste decorreranno dal novantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore. Sempre in base al Dl «del fare» (che ha aggiunto il comma 2-bis, all'articolo 21, del Dlgs 151/2011), le stesse modalità riguarderanno anche il certificato di interruzione della gravidanza, che dovrà essere trasmesso dalla struttura sanitaria all'Inps, in via telematica.

In entrambi i casi, sarà l'Inps a mettere a disposizione del datore di lavoro la documentazione sanitaria in questione, con il sistema in uso per i certificati di malattia.

Nel frattempo, la consegna dei certificati deve avvenire con le vecchie regole: la lavoratrice trasmette all'Inps, oltre che al datore di lavoro, i certificati di gravidanza, di parto e di interruzione della gravidanza.

Oltre all'intervento del decreto legge 69/2013, già il Dl 179/2012, nel solco della telematizzazione delle certificazioni di malattia, ha semplificato la gestione operativa dei certificati medici per l'assenza del lavoratore a causa della malattia del figlio (articoli 47 e 51 del Dlgs 151/2001), che dovrà essere inviata per via telematica all'Inps direttamente dal medico del Ssn che ha in cura il minore, per poi essere inoltrata ai datori di lavoro interessati – con il sistema già attivo per la trasmissioni dei certificati medici di malattia dei dipendenti – e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.

Certificato di gravidanza necessario per fruire del congedo di maternità da inviare on line in seguito alla conversione in legge del decreto n. 69/2013. Così come gli altri certificati medici, anche quello che attesta lo stato di gravidanza deve essere trasmesso sia all’Inps che al datore di lavoro on line direttamente dal medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale.

domenica 24 marzo 2013

Pensionati 2013: il Cud può essere consegnato dal commercialista


Anche i commercialisti, i ragionieri e, a certe condizioni, i periti tributari possono rilasciare il Cud ai pensionati. Dopo avere comunicato che i pensionati possono avere una stampa della Certificazione unica dei redditi presso i professionisti abilitati all'assistenza fiscale, l'Istituto – con messaggio 4909 del 22 marzo _ ha precisato che sono autorizzati i soggetti indicati nell'articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998 in possesso di certificato Entratel. E cioè: gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commercialisti, dei consulenti del lavoro; gli iscritti, al 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi; le associazioni sindacali di categoria indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b), c) del Dlgs 241/1997.


Rientrano in questo gruppo Confindustria, Confartigianato eccetera, nonché le associazioni aderenti; le associazioni che riuniscono soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; i Caf e altri soggetti individuati con decreto del ministro delle Finanze.

Finora, ha affermato il direttore generale dell'Inps Mauro Nori a «Salvadanaio» su Radio24, i canali preferiti dai cittadini sono stati il sito internet con 1,75 milioni di certificati, le sedi territoriali dell'istituto (500mila), il call center (450mila), oltre ai Caf.

Mentre prima di questo messaggio i pensionati che non riuscivano ad ottenere il Cud tramite internet dovevano andare in un ufficio postale e farselo stampare. Con un costo di 3,27 euro (2,70 più Iva). Era  una delle opzioni messe a disposizione dall'Inps.

Poi una una notizia fresca che il certificato dei reddiri può essere rilasciato anche dai professionisti abilitati all'assistenza fiscale che hanno sottoscritto con l'Inps la convenzione per la trasmissione dei modelli Red, quali consulenti del lavoro e commercialisti.
I nuovi canali si aggiungono agli otto già attivati dall'istituto di previdenza, dato che da quest'anno, come detto, la modalità principale di recapito deve essere quella telematica, mentre fino all'anno scorso il documento veniva inviato per posta al domicilio dei pensionati. Una novità rilevante, tenuto conto che la maggior parte dei destinatari non ha grande dimestichezza con i computer e internet.
In base a quanto previsto dalla legge di stabilità, l'invio cartaceo del Cud dovrebbe costituire una modalità residuale che i pensionati possono richiedere chiamando il numero dedicato 800.43.43.20.

Oltre alle modalità annunciate ieri, il certificato è disponibile nella sezione "servizi al cittadino" del sito Inps a cui si accede tramite codice Pin.

Può inoltre essere richiesto e ricevuto tramite una casella di posta elettronica certificata. Viene rilasciato gratuitamente dalle sedi territoriali dell'Inps, dallo sportello mobile per gli utenti ultraottantacinquenni e dai Caf (gratuitamente per chi già si avvale dei servizi dei centri di assistenza fiscale). Inoltre può essere consegnato anche a una persona delegata dal diretto interessato.

venerdì 15 febbraio 2013

Denuncia infortuni sul lavoro la nuova procedura 2013

E bene ricordare che alla data del 1° luglio 2013 l'invio telematico sarà obbligatorio, oltre che per i datori di lavoro titolari di posizione assicurativa presso l'Istituto già abilitati attualmente, anche per le pubbliche amministrazioni assicurate con la speciale forma della gestione per conto dello Stato, per gli imprenditori agricoli, nonché per i privati cittadini (in qualità di datori di lavoro di collaboratori domestici, badanti o lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio).

L'obiettivo è semplificare la gestione dei rapporti assicurativi in vista della scadenza del primo luglio 2013, quando lo scambio di informazioni e documenti con l’utenza dovrà avvenire esclusivamente online, e il miglioramento della raccolta dei dati a fini statistici. E acquisire informazioni più complete circa la dinamica, la causa e gli agenti materiali coinvolti, il modello richiede una più attenta descrizione dell'infortunio.

L'Istituto fornisce all'utenza il modello cartaceo e l'applicativo web, informando che l'inoltro online diventerà obbligatorio dal 1° luglio 2013. Il tracciato del modello richiede un maggior dettaglio delle informazioni che il datore di lavoro deve fornire in sede di compilazione della denuncia/comunicazione.

In vista di tale scadenza quando lo scambio di informazioni e documenti tra le imprese e le amministrazioni pubbliche dovrà avvenire esclusivamente in via telematica, nel Punto Cliente del portale Inail è già in vigore la nuova procedura per l’invio della denuncia, che sarà utilizzata anche per la comunicazione degli infortuni con prognosi inferiore a tre giorni ed è destinata a migliorare la gestione dei rapporti assicurativi, con l'obiettivo di ridurre i tempi di istruttoria delle pratiche e di raccogliere dati più puntuali per l’analisi del fenomeno.

Gli interventi come sensibilizzato dall'INAIL hanno l'obiettivo di:

consentire gradualmente l'utilizzo esclusivo della modalità telematica per la corrispondenza con i datori di lavoro e, ove possibile, anche per quella con i lavoratori (acquisendo in via sistematica gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata per i primi e in via facoltativa per i secondi);

recepire in modo strutturato direttamente dal datore di lavoro informazioni aggiuntive, attinenti sia lo specifico rapporto assicurativo in essere (tipo polizza e voce di tariffa), sia l'eventuale utilizzo di forme contrattuali di lavoro introdotte o rivisitate di recente dal legislatore (ad esempio, con la previsione di una apposita evidenza per gli eventi lesivi occorsi a lavoratori occasionali di tipo accessorio);

sistematizzare, in linea con le recenti disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni9, le opzioni a disposizione del datore di lavoro per le modalità di rimborso delle somme erogate da quest'ultimo a titolo di anticipazione ai propri dipendenti infortunati, della indennità per inabilità temporanea assoluta, ai sensi dell'art. 70 del t. u. infortuni (ad esempio, con l'inserimento del campo relativo al codice IBAN);

acquisire i dati finalizzati alla gestione del rapporto assicurativo secondo linguaggi e codifiche omogenee con quelle utilizzate all'esterno. A tal fine sono state adottate le classificazioni predisposte dall'ISTAT (voce professionale), dal CNEL (settore lavorativo e categoria) e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (tipologia di lavoratore);

introdurre in fase di denuncia il concetto di unità produttiva10, quale sede di lavoro abituale del lavoratore (definita come lo "stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale"); lo stesso concetto viene utilizzato anche ai fini della implementazione del costituendo Registro infortuni aziendale telematico11;

acquisire informazioni sui fenomeni infortunistici e tecnopatici finalizzate a verifiche sulla frequenza di manifestazione degli eventi lesivi, in una ottica di studio e prevenzione dei rischi in ambiente di lavoro (ad esempio, al fine di identificare gli infortuni occorsi durante lo svolgimento di attività per conto terzi in regime di appalto, subappalto o altra forma di esternalizzazione);

integrare le informazioni riguardanti il luogo dell'evento ed introdurre, a fini statistici, specifici indicatori in relazione agli infortuni occorsi con un mezzo di trasporto.

Quindi ci saranno più informazioni sul luogo e la tipologia dell'evento. La partenza della nuova procedura è stata preceduta da incontri informativi con le associazioni di categoria che fanno riferimento ai datori di lavoro e gli ordini professionali per presentare le tante novità introdotte nella nuova denuncia, a partire dalla sezione dedicata alla descrizione dell'infortunio, che è stata integrata con maggiori informazioni utili sia per individuare l'ubicazione esatta dell'evento, sia per definire in modo più puntuale i diversi tipi di incidente avvenuti con mezzi di trasporto. Nella stessa sezione sono stati inseriti campi specifici per acquisire, ad esempio, informazioni in merito all'esistenza di contratti di appalto, subappalto o altre forme di esternalizzazione del lavoro, che rispondono a esigenze formulate anche da interlocutori esterni.

Tra le novità rileviamo la necessità di indicare, dopo aver scelto la Pat, anche la polizza e la voce di tariffa (scelta tra quelle presenti negli archivi) da associare all'infortunio denunciato. Si vuole con ciò agevolare la corretta imputazione degli oneri per infortuni e malattie professionali, nell'ottica di una conforme determinazione dei tassi specifici aziendali.

Trovano posto nella comunicazione/denuncia i dati relativi all'Unità produttiva (stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale); verrà altresì implementato il Registro infortuni aziendale telematico, in via di costituzione. Ricordiamo che nel descrivere l'evento sono previste ulteriori informazioni, al fine di individuare il luogo esatto dell'infortunio, le modalità con cui lo stesso è avvenuto (in itinere, utilizzando un mezzo di locomozione, eccetera). Si deve altresì dare notizia dell'eventuale regime di appalto, subappalto o altra forma di lavoro per conto di terzi dell'azienda.

Le informazioni relative all'infortunio devono essere rese – entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico – alla sede dell'istituto competente per territorio in base al domicilio dell'infortunato. La certificazione medica va allegata solo alla denuncia cartacea mentre si può omettere in caso di inoltro tramite web (l'Inail può chiederla successivamente). Nel caso di infortuni con prognosi iniziale inferiore a tre giorni, successivamente prolungata, l'obbligo di trasmettere la denuncia/comunicazione, entro le successive 48 ore, sorge dal momento della ricezione del nuovo certificato medico. Resta confermata la necessità di trasmettere copia delle denuncia/comunicazione di infortunio all'Autorità locale di pubblica sicurezza, se la prognosi è superiore a tre giorni (escluso quello dell'evento).
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