mercoledì 4 aprile 2018
Naspi e lavoro, quando è compatibile
L’INPS con Messaggio n. 1162 del 16 marzo 2018 ha fornito chiarimenti sull’indennità di disoccupazione NASPI e sulla compatibilità in caso di titolarità di rapporto di lavoro intermittente o nelle ipotesi di rioccupazione come OTD in agricoltura.
Vediamo alcuni esempi:
Richiesta di NASpI da parte di un lavoratore che, contestualmente al rapporto di lavoro subordinato involontariamente perso, risulti titolare anche di un rapporto di lavoro subordinato di tipo intermittente con indennità di disponibilità o senza indennità di disponibilità. Nell’ipotesi in cui il lavoratore – titolare di un rapporto di lavoro subordinato e di un contratto di lavoro intermittente con obbligo di risposta e, quindi, con indennità di disponibilità – faccia richiesta di NASpI a seguito della cessazione del contratto di lavoro subordinato di tipo non intermittente, la domanda può essere accolta a condizione che il lavoratore stesso comunichi all’INPS, entro trenta giorni dalla domanda di prestazione, il reddito annuo presunto derivante dal suddetto contratto di lavoro intermittente, comprensivo della indennità di disponibilità. In tale ipotesi trova applicazione esclusivamente l’istituto del cumulo della prestazione con il suddetto reddito complessivo, che non deve essere superiore al limite annuo di € 8.000.
Il lavoratore che, dopo aver richiesto la NASpI al termine di un contratto stagionale, viene riassunto dallo stesso datore di lavoro con contratto di lavoro intermittente – con reddito annuale inferiore a quello minimo escluso da imposizione – per le sole giornate in cui risulti necessario ricorrere a ulteriore manodopera. In detta ipotesi non trova applicazione l’istituto del cumulo della prestazione NASpI con il reddito derivante da lavoro intermittente in quanto la condizione richiesta è che il nuovo datore di lavoro sia diverso dal datore di lavoro per il quale il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI.
Qualora, pertanto, il contratto di lavoro intermittente sia di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione della prestazione. In particolare, laddove il rapporto di lavoro intermittente sia con obbligo di risposta alla chiamata, e quindi con indennità di disponibilità, la prestazione sarà sospesa per il periodo di durata del rapporto. Qualora invece il rapporto di lavoro intermittente sia senza obbligo di risposta alla chiamata, e quindi senza indennità di disponibilità, la prestazione sarà sospesa per le giornate di effettiva prestazione lavorativa.
Percettore di NASpI che si rioccupi a tempo determinato come OTD in agricoltura. Laddove la durata del nuovo rapporto di lavoro subordinato come OTD non superi i sei mesi, l’indennità è sospesa d’ufficio, a prescindere dal reddito che l’interessato ricava dall’attività svolta. Ai fini della determinazione del periodo di sospensione, in linea con quanto previsto per istituti analoghi dalla prassi consolidatae avuto riguardo alla previsione contenuta all’ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 9 del D.Lgs. n. 22 del 2015, vanno considerate le sole giornate di effettivo lavoro in agricoltura.
Esiste la possibilità di sommare il sussidio NASpI con un rapporto di lavoro intermittente a determinate condizioni, mentre in altri casi la sussistenza di un nuovo rapporto di lavoro determina la sospensione del trattamento di disoccupazione. Vediamo come funziona la compatibilità del sussidio di disoccupazione con altre forme di reddito, caso per caso, con l’aiuto del nuovo messaggio INPS 1162/2018.
Iniziamo con il caso del lavoro intermittente. Se il rapporto di lavoro interviene successivamente alla NASpI, i termini di compatibilità sono quelli previsti dall’articolo 9 del D.Lgs 22/2015, in base a cui la discriminante è il reddito. La compatibilità fra NASpI e altri redditi deve restare all’interno dei limiti previsti per il mantenimento dello stato di disoccupazione.
Il lavoratore potrebbe essere però già titolare di un rapporto di lavoro intermittente nel momento in cui perde il lavoro da dipendente a tempo indeterminato che da diritto alla NASpI. In questo caso, il lavoratore deve comunicare all’INPS, entro 30 giorni dalla domanda di NASpI, il reddito annuo presunto derivante dal contratto di lavoro intermittente, comprensivo della indennità di disponibilità. Se il cumulo dei due redditi è sotto gli 8mila euro, la prestazione NASpI verrà corrisposta nella misura piena. Altrimenti, verrà sospesa.
Nel caso in cui il lavoratore continui a lavorare a chiamata, si applica la sospensione della NASpI in relazione ai giorni di effettivo lavoro. Non è possibile, invece, cumulare la NASpI con un contratto di lavoro intermittente stipulato con lo stesso datore di lavoro che stipula il nuovo accordo al termine di un contratto stagionale. Il nuovo datore di lavoro deve essere diverso da quello per il quale il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto che ha determinato il diritto alla NASpI.
In generale resta valida la regola in base alla quale la sospensione della NASpI, nel caso di rioccupazione, si può chiedere solo per contratti inferiori a sei mesi: sopra questa soglia temporale, e anche in caso di proroga e rinnovo, la prestazione decade. Ci sono, infine, regole particolari per i percettori di Naspi che trovino un nuovo lavoro come ODT, operaio a tempo determinato, in agricoltura. Se il contratto non raggiunge i sei mesi, la NASpI è sospesa per le giornate di lavoro effettivo. Se il contratto è sopra i sei mesi, e il reddito è superiore al minimo escluso da imposizione, la NASpI si interrompe definitivamente. Se invece il reddito è inferiore, viene percepita in forma ridotta.
Il lavoratore una volta appurato che la somma dell'indennità naspi e dello stipendio del nuovo lavoro da dipendente, è inferiore al suddetto limite reddituale, deve procedere a comunicare all'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto. Inoltre, occorre che il datore di lavoro o l'utilizzatore in caso di contratto di somministrazione, siano diversi da quelli che hanno determinato il diritto alla Naspi a seguito del licenziamento del lavoratore.
Come cambia l'importo della NASpI? A seguito dell'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato compatibile con la disoccupazione, la misura dell'indennità viene ridotta, per tutto il periodo intercorrente tra la data di inizio della nuova attività e la fine della Naspi. Nello specifico, in tale periodo l'importo dell'indennità viene ridotto dell'80% e calcolata d'ufficio in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Quando l'indennità di disoccupazione decade o viene sospesa? Quando il lavoratore non provvede a comunicare all'Inps il reddito annuo previsto, se poi il rapporto di lavoro subordinato ha una durata pari o inferiore a 6 mesi l'Istituto applica la sospensione dell'indennità mentre se la durata è superiore o trattasi di un contratto a tempo indeterminato, vi è la decadenza del beneficio.
La Naspi decade inoltre anche nel caso in cui venga superato il limite reddituale di 8.145 euro, fatta eccezione però in cui la durata del contratto è inferiore a 6 mesi, in tale ipotesi l'INPS applica sulla base delle comunicazioni obbligatorie, la sospensione dell'indennità per tutta la durata del contratto. Una volta concluso, l'erogazione della prestazione riprende per i mesi ancora spettanti.
E' importante ricordare, inoltre, che i contributi versati durante il periodo di sospensione sono utili per determinare la durata della NASPI in caso di una nuova richiesta di disoccupazione.
Comunicazione dei redditi presunti: nell'ipotesi in cui la durata della NASPI superi l'anno solare ed il lavoratore svolga nel frattempo un lavoro autonomo, un'attività parasubordinata, occasionale, oltre che presentare l'autodichiarazione dovrà anche fare la nuova comunicazione del reddito presunto utilizzando il modello NASpI Com, entro il 31 gennaio di ogni nuovo anno in cui si percepisce la prestazione successivamente al primo anno. Tale comunicazione, che serve all'INPS per calcolare la riduzione dell’80% dell'importo perché il lavoratore durante la naspi svolge un lavoro autonomo, se non viene presentata determina la sospensione dell'indennità fino a quando l'INPS non acquisisce il modello.
Cosa succede se il lavoratore in NASpI svolge più attività? In questo caso, l'Inps deve verificare che la somma dei redditi percepiti per ciascuna attività autonoma, parasubordinata o occasionale, non superi il limite massimo consentito dalla normativa vigente per il mantenimento dello stato di disoccupazione.
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