mercoledì 28 marzo 2018

Assegno di ricollocazione dal 3 aprile 2018



Entra a regime dal 3 aprile l’assegno di ricollocazione, il contributo economico che va da 250 a 5.000 euro per i servizi per il lavoro che offrono un’opportunità di impiego ad un disoccupato che sia almeno da quattro mesi percettore di Naspi, la nuova indennità di disoccupazione, ma anche a chi rientra nelle politiche di contrasto alla povertà (nel Rei) o è in cassa integrazione straordinaria.

Si chiama  Assegno di ricollocazione  (AdR) ed è  un finanziamento che ogni disoccupato può richiedere  all'ANPAL (Agenzia nazionale delle politiche attive per il lavoro)  per avere aiuto nella ricerca di un nuovo lavoro. L'assistenza consiste in un  progetto personalizzato, sulla base del suo profilo,  che viene effettuata sia  direttamente dai Centri per l'impiego (CPI ) che da  enti privati come le Agenzie per il lavoro accreditate.

L'ANPAL ha una funzione di coordinamento dei centri per l'impiego territoriali e di gestione del sistema informativo unitario SIU ma l'erogazione dell'assegno è gestita dai Centri per l'impiego.

Il contributo non viene versato al soggetto disoccupato bensì all'ente , ma  solo se il progetto raggiunge effettivamente  l'obiettivo di una nuova occupazione.

Dal 2017 è stata attiva una sperimentazione su un campione di 30mila soggetti (non del tutto  utilizzata) e adesso si apre la possibilità di richiederlo per tutti gli aventi diritto, L assegno di ricollocazione è indirizzato alle persone disoccupate che percepiscono la Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI) da almeno quattro mesi, purché non siano:

impegnate in analoghe misure di politica attiva erogate dalle Regioni e Province autonome (solitamente tali misure sono denominate contratto/assegno di ricollocazione, accompagnamento al lavoro o dote lavoro);

coinvolte in misure di politica attiva finanziate da un soggetto pubblico (quali corsi di formazione per l'inserimento lavorativo, corsi di formazione per l'adempimento dell'obbligo formativo, tirocini extracurriculari, servizio civile);

destinatarie di un finanziamento pubblico per l'avvio di un'attività di lavoro.

A chi ci si deve rivolgere per utilizzare l'assegno di ricollocazione ? Allo scadere del 4 mese di percezione della NASPI il sistema informativo unitario dell' ANPAL dovrebbe inviare via al potenziale destinatario una comunicazione che descrive il funzionamento dell' ADR .

La persona è  libera di decidere se usufruire di questo strumento e  può fare domanda di assegno di ricollocazione:

sul sito dell'ANPAL www.anpal.gov.it  oppure al Centro per l'impiego competente (quello del domicilio del percettore indicato nella domanda NASPI ) dove può scegliere l'ente da cui farsi seguire per il progetto di ricollocazione:  può essere il Centro stesso o le agenzie del lavoro accreditate dal Ministero o la Fondazione Consulenti del lavoro.  Non è indispensabile scegliere per il progetto un ente accreditato della propria zona di residenza.

Dopo  la domanda il CPI ha 15 giorni di tempo per definire l'assegno che viene destinato al lavoratore e fissare un primo appuntamento 

In caso affermativo, il cittadino deve recarsi all'appuntamento. In questo caso, sarà sospeso il Patto di servizio Personalizzato eventualmente sottoscritto dal destinatario con il CPI al momento della dichiarazione DID.
Il progetto di ricollocazione prevede iniziative di orientamento e formazione e contatti con aziende, fino all'offerta di un lavoro coerente con la figura del lavoratore.

I passaggi  previsti sono:

primo incontro e assegnazione di un tutor;

definizione e firma del  programma di ricerca di un lavoro con la collaborazione attiva della persona disoccupata;

eventuali corsi di formazione per migliorare l'occupabilità del soggetto.

Il soggetto disoccupato è tenuto a partecipare agli incontri concordati e ad accettare l'offerta congrua di lavoro; in caso contrario verranno applicate le dovute sanzioni che vanno da una prima riduzione fino alla perdita totale della prestazione di sostegno al reddito.

Il programma dura al massimo 6 mesi, prorogabili di altri sei  per ogni periodo di fruizione della NASPI.

Per dare diritto all'effettiva erogazione dell'assegno alle agenzie per il lavoro , la ricerca di lavoro deve portare:

a un contratto a tempo indeterminato , anche in apprendistato, o a un contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi, (anche 3 mesi nelle regioni meridionali in via di sviluppo ).

Una volta che il disoccupato presenta domanda, sceglie chi eroga il servizio di assistenza: può essere un centro per l’impiego o un ente accreditato ai servizi per il lavoro. La richiesta dell’assegno è volontaria e si può presentare anche in via telematica. Il centro per l’impiego, entro 15 giorni, deve decidere se rilasciare o meno l’assegno dopo le verifiche. Se viene accettato si deve quindi elaborare il Patto di servizio personalizzato e il programma di ricerca intensivo. A quel punto il disoccupato deve ,può andare incontro a sanzioni che partono da una prima riduzione dell’assegno e arrivano alla sua perdita totale.

La somma viene intascata dal Centro per l’impiego o dall'agenzia privata per il lavoro “a risultato raggiunto”, cioè alla firma del contratto subordinato. Il disoccupato, per ottenere l’assegno, deve presentare al servizio pubblico (una novità è il coinvolgimento anche dei patronati) la dichiarazione di immediata disponibilità a lavorare, la “Did”, e richiedere la somma. Il servizio si conclude dopo 180 giorni, con una possibile proroga di altri 180 giorni in caso di assunzione con contratto di almeno sei mesi.



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