martedì 26 marzo 2019
Inps sulle pensioni: ecco a chi sarà tagliato l’assegno
Con la circolare n.44 del 2019, l’INPS ha illustrato i criteri e le modalità̀ di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2019 in applicazione delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2019. L’Istituto dettaglia anche quali sono i trattamenti che restano esclusi dal meccanismo di perequazione e specifica la misura da applicare, diversificata in base alla misura della prestazione spettante.
Novità in arrivo per 5,6 milioni di pensioni: dal 1° aprile gli assegni superiori a tre volte l’importo minimo (oltre i 1.522, 26 euro al mese) saranno ricalcolati per applicare quanto previsto dalla legge di Bilancio, che ha introdotto un meccanismo di adeguamento all'inflazione meno generoso rispetto al passato (legge 388/2000) per gli assegni più alti. Lo chiarisce l’Inps in una circolare appena pubblicata (44/2019). L’Istituto di previdenza precisa anche che per circa 2,6 milioni delle posizioni interessate, la riduzione media mensile dell'importo lordo sarà di 28 centesimi.
Vediamo cosa prevede la legge di Bilancio: per le pensioni fino a tre volte il minimo l’adeguamento all'inflazione è piena al 100%, mentre per tutti gli altri assegni la rivalutazione è compresa tra un massimo del 97% e un minimo del 40 per cento. Il 97% per le pensioni tra le tre e le quattro volte l’importo minimo (da 1.522 a 2.029 euro al mese); il 40% per quelle superiori a 4.569 euro.
La Manovra 2019 - che ha introdotto sette scaglioni per il triennio 2019-2021 - nel dettaglio prevede che per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o superiori a tre volte l’assegno minimo Inps e con riferimento all’importo complessivo la rivalutazione è:
del 97% per gli assegni tra 1.522 e 2.029 euro al mese;
del 77% per gli assegni tra 2.029 e 2.538 euro al mese;
del 52% per gli assegni tra 2.537 e 3.046 euro al mese;
del 47% per gli assegni tra 3.046 e 4.061 euro al mese;
del 45% per gli assegni tra 4.061 e 4.569 euro al mese;
del 40% per gli assegni oltre 4.569 euro al mese.
Tutte queste percentuali vanno applicate all’inflazione che per il 2019 è stata stimata all’1,1 per cento. Di fatto, quindi, se le pensioni fino a 1.522 euro avranno un incremento dell’1,1% quelle oltre le nove volte il minimo (superiori a 4.569 euro al mese) recupereranno solo lo 0,44 per cento.
Nei prossimi mesi l’Inps chiederà il conguaglio di quanto indebitamente erogato nei primi tre mesi dell’anno (la nuova perequazione andava applicata già dal 1° gennaio, ma l’approvazione della Manovra in extremis ha reso di fatto impossibile far scattare gli adeguamenti).
A quanto ammontano i conguagli
Vediamo, con qualche esempio, a quanto potrebbero ammontare i conguagli, posto che per gli importi fino a 1.522,26 euro non ci sarà alcun “taglio”.
Una pensione di 2.300 euro (lordi) nel 2018 è passata a 2.324, 44 euro da gennaio a marzo: ad aprile scenderà a 2.319, 48 euro per effetto delle novità previste dalla legge di Bilancio 2019. L’importo da “restituire” sarà di circa 5 euro al mese, 15 euro per il trimestre gennaio-marzo 2019.
Una pensione di 2.800 euro (lordi) nel 2018 è passata a 2.828,96 euro da gennaio a marzo: ad aprile si abbasserà a 2.816, 02 euro. L’importo da “restituire” sarà di 12,94 euro al mese, 39 euro per il trimestre gennaio-marzo 2019.
Una pensione di 4.700 euro (lordi) nel 2018 è passata a 4.744,64 euro da gennaio a marzo: ad aprile scenderà a 4.720,68 euro per effetto delle novità. In questo caso l’importo complessivo da conguagliare sarà di circa 72 euro.
L’Inps in una nota precisa che «per importo complessivo lordo si intende la somma di tutte le pensioni di cui un soggetto è titolare, erogate sia dall’Inps che dagli altri enti presenti nel Casellario centrale, assoggettabili al regime della perequazione cumulata».
Non sono interessate dalla rimodulazione della perequazione i seguenti trattamenti:
le pensioni erogate alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice;
i trattamenti assistenziali e a carattere risarcitorio, quali le pensioni sociali e assegni sociali, prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti;
l’indennità integrativa speciale;
le indennità e gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle amministrazioni pubbliche.
Meccanismo di perequazione
Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta:
per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS;
Le misure previste sono le seguenti:
97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS;
77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS;
52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;
47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;
45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS;
40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.
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sabato 16 marzo 2019
Cud 2019 istruzioni e scadenze
La certificazione unica (CU) è il documento fiscale che i sostituti d’imposta devono produrre per certificare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
La Certificazione Unica deve essere rilasciata al lavoratore dipendente o autonomo percipiente - percettore delle somme -, utilizzando il modello sintetico e trasmessa all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello ordinario entro il 7 marzo, in via telematica.
Quest’anno il 31 marzo cade di domenica; di conseguenza per quest’anno la data di scadenza della consegna delle certificazioni uniche da parte del datore di lavoro è il prossimo 1° aprile 2019.
La trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche dei compensi degli autonomi, non interessati dal modello 730 precompilato, potrà essere predisposta entro la scadenza prevista per il modello 770/2019 ovvero prossimo il 31 ottobre.
Scadenza certificazione Unica 2019 dipendenti e autonomi: scadenza e sanzioni diverse
Anche per il periodo d’imposta 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che rimane valida la differenza tra scadenza e sanzioni delle due diverse configurazioni di certificazione unica:
certificazione unica 2019 dipendenti;
certificazione unica 2019 autonomi.
Per la certificazione unica 2019 dipendenti, il termine di scadenza per l’invio telematico del 7 marzo 2019 deve considerarsi perentorio.
Finora il Cud ha certificato i redditi di lavoro dipendente, assimilati (per esempio, compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, remunerazioni dei sacerdoti, assegni periodici corrisposti al coniuge) e di pensione che il datore di lavoro, o l'ente pensionistico, rilascia ai propri dipendenti o pensionati per attestare le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate all'Erario. Con il debutto della dichiarazione precompilata, il Cud è destinato ad arricchirsi dei dati e non verrà più consegnato al contribuente ma sarà inviato entro alle Entrate entro il 7 marzo
Ciò in quanto i dati contenuti nella certificazione unica 2019 devono confluire nel modello 730 precompilato entro i termini previsti dalla normativa fiscale.
Per la scadenza delle certificazioni uniche 2019 autonomi, invece, il termine di scadenza del 7 marzo - quest’anno, così come negli anni scorsi - non è perentorio, salvo che queste certificazioni non dovessero poi confluire nel modello 730/2019 precompilato.
Di conseguenza, per le certificazioni uniche 2019 autonomi l’invio telematico potrà essere effettuato - senza l’aggravio di sanzioni- entro la data di scadenza prevista per il modello 770/2019 ovvero il prossimo 31 ottobre.
Chi deve ricevere la certificazione unica 2019 ex CUD e perché?
La certificazione unica ex CUD viene quindi emessa e inviata dal soggetto che ha effettuato il pagamento. Ovviamente si tratta del datore di lavoro (sostituto d’imposta) nel caso dei lavoratori dipendenti (sostituiti). Sono quindi i lavoratori dipendenti a dover ricevere la certificazione unica. Per quale motivo?
Per i lavoratori dipendenti la certificazione unica ex CUD è fondamentale perché attesta il regolare versamento delle ritenute fiscali e previdenziali da parte del datore di lavoro; la certificazione unica ex CUD assume particolare importanza anche perché i relativi dati sono fondamentali per la compilazione del modello 730 ordinario o precompilato che sia.
In altre parole, con la certificazione unica ex CUD l’Agenzia delle Entrate può disporre di tutti i dati relativi ai redditi da lavoro dipendente che verranno inseriti nel modello 730 precompilato del lavoratore.
Scadenza certificazione unica 2019: cosa succede se il datore di lavoro non consegna la certificazione unica al lavoratore?
La scadenza della certificazione unica ex CUD è il 31 marzo di ogni anno (era il 28 febbraio fino al 2016). Quest’anno il 31 marzo cade di domenica, quindi la scadenza slitta al successivo lunedì 1° aprile 2019.
Entro tale data datore di lavoro e azienda devono consegnare la certificazione unica ai lavoratori dipendenti e autonomi.
Il datore di lavoro può consegnare la certificazione unica ex CUD al lavoratore in due diverse modalità:
in forma cartacea;
via mail.
La certificazione unica ex CUD cartacea si compone di due fogli:
nel primo foglio sono riportati tutti i dati anagrafici di chi ha percepito il reddito, oltre alla firma da parte del datore di lavoro;
nel secondo foglio sono riportati i dati fiscali tipici della certificazione unica ovvero i redditi erogati e le detrazioni effettuate, distinte per tipologia.
I lavoratori dipendenti e autonomi devono conservare la certificazione unica ex CUD in vista della successiva compilazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 per i lavoratori dipendenti o modello UNICO per i lavoratori autonomi).
Ove il contribuente si accorga che i dati riportati nella certificazione unica ex CUD non sono corretti deve darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro/committente che ha emesso il documento, al fine di farne comunicare la correzione all’Agenzia delle Entrate.
Allo stesso modo il lavoratore dipendente deve segnalare all’Agenzia delle Entrate l’eventuale scorrettezza del datore di lavoro inadempiente, soprattutto in caso di mancata consegna della certificazione unica ex CUD nei tempi e con le modalità previste. L’Agenzia delle Entrate deve, infatti, sanzionare tale comportamento.
La Certificazione Unica (modello CU 2019, ex-CUD), in Italia è l’attestazione cumulativa dei redditi di lavoro autonomo, dipendente, da pensione e assimilati che il datore di lavoro o l’Ente pensionistico rilasciano ai lavoratori o pensionati per certificare le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate allo Stato. Il CU – Certificazione Unica si distingue per il fatto che vengono certificati anche i dati relativi agli imponibili previdenziali, ovvero i contributi trattenuti ai fini della pensione. Riepiloga, dunque, tutti i redditi corrisposti dal datore di lavoro o dall’Ente pensionistico nell’arco di un anno solare. Al modello, inoltre, sono allegate le schede per il versamento del Cinque per Mille e dell’Otto per Mille.
Istruzioni: che cosa si deve fare
Il datore di lavoro o l’Ente pensionistico trasmettono il modello ordinario all’Amministrazione finanziaria entro il 7 marzo, oltre a consegnare il modello sintetico di CU al contribuente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono stati conseguiti i redditi certificati, oppure entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Tale documento può essere consegnato in due modalità:
Cartacea (obbligatorio per eredi o per dipendenti che hanno cessato il rapporto) da parte del datore di lavoro o recandosi presso gli sportelli territoriali dell’Inps, dell’ex Enpals o ex Inpdap (per i pensionati); rivolgendosi ai Caf in modo gratuito o ad altri professionisti abilitati; recandosi presso un ufficio postale e facendone richiesta allo sportello Amico.
Telematica (a patto che il destinatario abbia gli strumenti necessari per riceverlo e stamparlo) recandosi sul portale ufficiale dell’Inps seguendo la procedura automatica e inserendo il proprio codice fiscale e il codice identificativo PIN.
Il contribuente che nell’anno ha percepito soltanto i redditi riportati nella CU o è titolare di uno o più trattamenti pensionistici (per i quali si applica “il casellario delle pensioni”), è esonerato dalla presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi utilizzando il Modello 730 o il Modello Redditi (ex-UNICO), a condizione che il datore di lavoro abbia eseguito correttamente il conguaglio delle imposte.
Il contribuente esonerato può scegliere di presentare ugualmente la dichiarazione dei redditi se, per esempio, nell’anno ha sostenuto oneri che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall’imposta (per esempio, spese mediche, interessi sui mutui, ecc.).
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