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venerdì 31 maggio 2013
Assegni Nucleo Familiare per il 2013 fino 30 giugno 2014. Le nuove tabelle INPS
L'Inps ha diramato i nuovi livelli reddituali e i relativi importi mensili dell'assegno per il nucleo familiare da applicare a partire dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014 (INPS, circ. 23 maggio 2013, n. 84).
Che cosa è l'assegno per il nucleo familiare? E' una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e titolari di prestazione a carico dell'INPS, che hanno un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite per legge.
L'assegno (ANF) il cui importo è calcolato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare. Generalmente è mensile e corrisposto in busta paga ma può essere in alcuni casi anche giornaliero.
L'assegno per nucleo familiare non spetta ai lavoratori autonomi e ai pensionati titolari di pensione con contribuzione nella gestione dei lavoratori autonomi, ai quali compete l'assegno familiare.
L'assegno nucleo familiare, può essere richiesto dal coniuge dell'avente diritto, questi per avere diritto al pagamento non deve svolgere attività lavorativa o essere titolare di prestazione, la domanda dovrà essere presentata al datore di lavoro del coniuge o all'INPS a seconda di chi è tenuto a pagare la prestazione.
La rivalutazione ha effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
Aumentano del 3% i limiti di reddito utili per avere diritto all’assegno per il nucleo familiare. Le tabelle aggiornate sono state pubblicate dall’INPS con la Circolare n. 84 del 23 maggio del 2013.
In base a quanto previsto dalla Legge n. 153/1988, legge istitutiva del cosidetto Anf, anche quest'anno l'istituto di previdenza ha provveduto a elaborare i nuovi importi che si applicheranno nel periodo che va dal 1° giugno 2013 al 30 giugno 2014. La rivalutazione è avvenuta sulla base della variazione dei prezzi al consumo rilevata dall'Istat tra il 2011 e il 2012, pari al 3%.
La legge n. 296/2006 ha modificato la precedente disciplina prevedendo, a far data dal 1° gennaio del 2007: la rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi dell'assegno riferiti ai nuclei familiari con entrambi i genitori o monogenitore e con almeno un figlio minore, in cui non siano presenti familiari inabili (tabelle 11 e 12); un aumento dell'importo dell'assegno pari al 15% per le altre tipologie di nuclei con figli (tabelle 13-19); ai fini della determinazione dell'Anf, in presenza di nuclei familiari con almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni, la rilevanza al pari dei figli minori i figli o equiparati di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti.
Per la loro individuazione occorre tener conto di tutti i figli ed equiparati (ex articolo 38 del dpr n. 818/1957) presenti nel nucleo familiare, di età inferiore a 26 anni, indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dalla qualifica (studente, apprendista, lavoratore, disoccupato).
Le nuove tabelle che indicano l'aumento dei limiti di reddito, valide dal 1° luglio 2013, riguardano le diverse tipologie di nucleo familiare.
In particolare, il limite di reddito annuo minimo della tab. 11, quella che si riferisce alla generalità dei casi, ovvero il nucleo con entrambi i genitori e almeno un figlio e nessun componente inabile, sale a 14.198,48 euro.
Resta invece invariato l'importo mensile dell'assegno: 137,5 per 3 componenti, 258,33, per 4 componenti.
Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l'assegno e dei familiari che concorrono alla composizione del nucleo. I redditi devono essere indicati al lordo delle deduzioni e detrazioni di imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.
Concorrono a formare il reddito del nucleo familiare: redditi complessivi assoggettabili all'Irpef: redditi da lavoro dipendente ed assimilati, da pensione, da prestazione (disoccupazione, malattia, cassa integrazione) percepiti in Italia o all'estero compresi gli arretrati; redditi di qualsiasi natura derivanti da lavoro autonomo, da fabbricati, da terreni al lordo dell'eventuale detrazione dell'abitazione principale.
La domanda deve essere presentata:
al datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP. In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni;
all’Inps, utilizzando gli appositi modelli, nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.
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