Visualizzazione post con etichetta ANF. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta ANF. Mostra tutti i post

martedì 30 aprile 2019

Assegni familiari, domande via web



Domanda di assegni familiari online: con la circolare 45 del 2019 l’INPS ha introdotto una piccola rivoluzione in ambito di ANF. Dal 1° aprile 2019 infatti la domanda di assegno per il nucleo familiare non può più essere presentata in modalità cartacea al datore di lavoro, ma direttamente all’INPS in modalità telematica.

Si tratta di una novità di assoluto rilievo, dato che la domanda cartacea di assegni familiari, viene superata da una più snella domanda telematica da presentare online o tramite patronato. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa prevede la circolare INPS 45/2019 partendo dalla disciplina di riferimento per passare poi alle indicazioni operative per lavoratori e datori di lavoro.

Entro fine giugno chi ne usufruirà, dovrà presentare la domanda per l’assegno al nucleo familiare, ma stavolta non potrà farlo riempiendo un modulo cartaceo in azienda, come è avvenuto finora. Le uniche possibilità per continuare a percepire in busta paga la somma, legata a reddito e numerosità della famiglia, sono munirsi di credenziali dell’istituto con Pin dispositivo (o di Spid) e accedere alla procedura sul sito, oppure in alternativa rivolgersi a un patronato.

A decorrere dal 1° aprile 2019, la domanda di Assegno per il Nucleo Familiare dei dipendenti privati di aziende non agricole deve essere presentata direttamente all’INPS esclusivamente in modalità telematica.

La domanda di Assegno per il Nucleo Familiare deve essere presentata dal lavoratore all’INPS attraverso il servizio online dedicato o tramite i servizi telematici offerti dagli enti di patronato.

Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti è necessario inoltrare anche la domanda di Autorizzazione ANF all’Istituto.

La domanda di Assegno per il Nucleo Familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) deve essere presentata al datore di lavoro con il modello ANF/DIP (SR16) cartaceo. Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti è necessario allegare alla stessa l’Autorizzazione ANF (ANF43) rilasciata dall’Istituto.

Modalità di presentazione della domanda per lavoratori di ditte cessate e fallite

In caso di domanda di Assegno per il Nucleo Familiare da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite, la prestazione familiare viene erogata direttamente dall’Istituto.

La relativa domanda telematica (cfr. la circolare INPS 30 ottobre 2014, n. 136) deve essere presentata all’Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale, attraverso il servizio online dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
enti di patronato attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Domanda di Autorizzazione all’Assegno per il Nucleo Familiare

La domanda di Autorizzazione ANF deve essere presentata attraverso la procedura telematica, corredata della prevista documentazione, nei seguenti casi:

nel caso in cui venga richiesta l’inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, figli di separati o divorziati, sciolti da unioni civili, figli naturali, familiari residenti all’estero, etc.);
nei casi di possibile duplicazione del pagamento (figli di genitori separati/divorziati o sciolti da unione civile, figli naturali, etc.);

per applicare l’aumento dei livelli reddituali (familiari minorenni con difficoltà a compiere le funzioni proprie della loro età o maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a svolgere proficuo lavoro).

Sono tre le motivazioni che hanno spinto l’ Ente di previdenza a questo importante mutamento: le prime due sono a tutela del lavoratore, mentre la terza nasce dai casi di abuso o uso scorretto dello strumento. L’Anf infatti, come ricorda l’istituto nella sua circolare, è una prestazione che spetta per legge al dipendente anche se erogata insieme allo stipendio dal datore di lavoro, indipendentemente quindi da eventuali errori o omissioni di quest’ultimo. Con la nuova procedura l’Inps determinerà gli importi teorici mentre l’azienda, prima di inserirli in busta paga, si limiterà a “parametrarli” al contratto applicato e all’effettivo orario di lavoro, riservandosi poi di recuperare le somme dall’Inps attraverso il consueto scambio di flussi con l’istituto. Su questo versante quindi i lavoratori saranno maggiormente tutelati.

E anche le esigenze di salvaguardia della privacy su dati sensibili potranno avere una salvaguardia più efficace. Allo stesso tempo però l’Inps, ricevendo direttamente le domande dei lavoratori, avrà la possibilità di controllarne in modo più facile la veridicità, attraverso l’incrocio con i dati già in proprio possesso ed anche con quelli di Comuni e Agenzia delle Entrate. Verranno quindi individuate con più facilità situazioni irregolari. Uno dei casi è quello dei genitori che presentano entrambi la domanda per lo stesso nucleo, ma ci sono anche le attestazioni non veritiere o non aggiornate sulla composizione della famiglia o sui redditi da capitale che vanno conteggiati insieme a quelli Irpef. Resta il fatto che i dipendenti interessati per poter percepire l’assegno da luglio dovranno ricordarsi per tempo di provvedere, attrezzandosi per farlo direttamente oppure affidandosi ai CAF.





domenica 1 gennaio 2017

Assegni familiari e quote pensione per il 2017




L'Inps ha aggiornato i limiti di reddito da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari per l'anno 2017.

La circolare dell’Ente di Previdenza n. 229 del 29 dicembre 2016, comunica sulla rivalutazione sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili ai fini dei diritto agli assegni stessi, a partire dal 1 gennaio 2017.

Le  disposizioni  si applicano nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, (ANF ) e cioè nei confronti di:

coltivatori diretti, coloni,  mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

La circolare ricorda che nei confronti dei predetti soggetti, la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

In particolare gli importi rivalutati delle prestazioni sono:
Euro 8,18 mensili  per coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;

Euro 10,21 mensili  per pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;

Euro 1,21 mensili  per piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

Il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2017 e per l'intero anno  sarà pari a euro 501,89 mensili.

Inoltre, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini  del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano così fissati per tutto l'anno 2017:

Euro 706,82 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;

Euro 1236,94 per due genitori ed equiparati.

Tale prestazione è infatti differente e di importo inferiore rispetto all'assegno al nucleo familiare: il sistema di determinazione della prestazione risulta legato al concetto di capofamiglia al quale vengono riconosciute delle integrazioni per ciascun componente il nucleo familiare per il quale ne ha diritto. L'ammontare complessivo della prestazione risulta, pertanto, determinato, non da un importo complessivo in relazione al numero dei componenti il nucleo, ma dalla moltiplicazione di un importo fisso per il numero dei componenti rilevanti del nucleo parentale (richiedente, coniuge, figli legittimi o adottivi sino al 18° anno di età o sino al 26° anno se iscritti all'università, fratelli e sorelle conviventi minori di età o permanentemente inabili al lavoro, genitori, compresi quelli naturali, a determinate condizioni).

I limiti massimo di reddito previsti per il riconoscimento della prestazione sono determinati in misura fissa dalla legge 41/86 in relazione al numero e dal tipo dei componenti il nucleo familiare. Inoltre è previsto che gli importi indicati devono essere annualmente aggiornati e aumentati del 10% nelle ipotesi in cui il nucleo familiare è composto da un solo genitore figli ed equiparati, ovvero del 50% quando tra i componenti nucleo familiare per i quali si ha diritto alla prestazione di siamo soggetti dichiarati totalmente inabili. Qualora ricorrano entrambe le ipotesi, e cioè nei casi in cui si sia in presenza di un solo genitore e di, almeno, un figlio inabile, la maggiorazione del limite reddituale viene portata al 60%. La tavola seguente indica i limiti di reddito per l'erogazione dell'assegno per il 2017.

Per quanto riguarda l'attribuzione del sostegno, in relazione al nuovo importo del trattamento minimo (501,89€), l’INPS ha precisato che i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risulta fissato in 706,82 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato e in 1.236,94 euro per due genitori ed equiparati.

Il reddito da prendere in considerazione è quello percepito dai componenti il nucleo familiare, escluso il coniuge legalmente ed effettivamente separato, ed è formato dai proventi di qualsiasi natura ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva se superiori a 1.032,91 euro. Resta ovviamente escluso dal suddetto computo quanto viene percepito a titolo di assegno familiare.



giovedì 21 luglio 2016

INPS: assegno di 500 euro per i nuclei familiari con 4 figli



L’INPS ha pubblicato la Circolare n. 70 del 29 aprile 2016 con oggetto «Beneficio in favore di nuclei familiari con almeno quattro figli minori per il 2015, ovvero bonus famiglie con quarto figlio.

Il bonus, previsto nella Legge di stabilità 2015, è una misura a sostegno del reddito riconosciuto alle famiglie già beneficiarie degli assegni familiari concessi dai Comuni con almeno 4 figli ed è pari a 500 euro.

Nell'ambito degli interventi a sostegno del reddito delle famiglie ed al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, si prevede il riconoscimento di buoni per l’acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente ad un valore dell’ISEE non superiore a 8.500 euro l’anno.

Ai fini dell’erogazione del bonus quarto figlio si è ritenuto opportuno utilizzare, lo strumento dell’assegno al nucleo familiare con tre figli minori.

Infatti, entrambe le prestazioni sono concesse in presenza di una situazione economica delle famiglie rappresentata dal valore dell’indicatore ISEE.  In particolare per l’anno 2015, il valore dell’ISEE che determina il limite entro il quale è consentito l’accesso all’assegno concesso dal Comune è stato fissato in euro 8.555,99.

Il beneficio è riconosciuto ai nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro, già beneficiari, relativamente all’annualità 2015, con un ISEE non superiore a 8.500 euro.

Non è prevista un’apposita domanda dell’interessato, essendo sufficiente la domanda già presentata per la concessione dell’assegno per i tre figli minori relativo all'annualità 2015. Necessario per poter usufruire del bonus famiglie quarto figlio è però che gli uffici comunali di competenza inseriscano celermente entro e non oltre il 31 maggio 2016 le richieste di pagamento relative alle domande dell’assegno con tre figli minori per l’anno 2015 nella procedura prestazioni sociali.

Altra importante novità resa dall’INPS nella circolare riguarda il fatto che è stato prorogato al 31 maggio 2016 la presentazione della DSU aggiornata con l’indicazione del quarto figlio minore nel nucleo. La DSU per il bonus famiglie quarto figlio non è necessaria qualora, successivamente alla domanda di assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, è stata già presentata una DSU nell’anno 2015 o 2016 in cui siano presenti almeno quattro figli minori.

L’importo del beneficio è pari a 500 euro, che viene corrisposto ai beneficiari dell’assegno per il nucleo con tre figli minori, con le stesse modalità di accredito di tale assegno ed in corrispondenza del primo accredito utile corrispondente al pagamento della prima rata di luglio 2016.

Se il requisito della presenza di quattro figli minori è soddisfatto per parte dell’anno 2015 (ad es. nascita del quarto figlio o compimento della maggiore età di uno dei figli minori nel corso dell’anno 2015) il beneficio sarà concesso per i mesi nei quali risulti soddisfatto, considerando l’eventuale frazione di mese come intero (esempio nascita del quarto figlio il 30 settembre 2015, la prestazione spetta da settembre a dicembre 2015, per complessivi quattro mesi).

Se il requisito della presenza di 4 figli minori non sussiste per tutto il 2015, potrebbe verificarsi ad esempio che il 4° figlio è nato nell'anno o ancora un figlio minorenne ha compiuto 18 anni, in questi casi il bonus famiglie quarto figlio è concesso solo in rapporto ai mesi nei quali i requisiti risultano soddisfatti.

Ricordiamo infine che ogni frazione di mese è considerata come mese intero, ad esempio se il 4° figlio nasce a dicembre spetterà solo un mese.

E’ prevista inoltre l’integrazione della misura del bonus famiglie quarto figlio dopo 90 giorni dal termine per la presentazione della domanda con i 3 figli minori per l’anno 2015.

Si ribadisce comunque che il beneficio spetta solo se entro il 31 maggio 2016 risulti già presentata una DSU con quattro minorenni e dalla quale risulti un ISEE non superiore ad euro 8.500 annui.



lunedì 23 maggio 2016

Assegno nucleo familiare 2016- 2017 :gli importi dell’INPS



Gli  Assegni Familiari 2016 sono una forma di prestazione a sostegno  del reddito delle famiglie di lavoratori dipendenti e pensionati a carico dell’INPS  che hanno un reddito complessivo al di sotto di determinate fasce stabilite ogni anno per legge.  Il diritto e l’importo dell’assegno dipendono dal numero dei componenti, dal reddito e dalla tipologia del nucleo familiare.

L’Assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori dipendenti agricoli, ai lavoratori domestici, ai lavoratori iscritti alla gestione separata, ai titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals), ai titolari di prestazioni previdenziali ed ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

Gli ANF spettano per nucleo familiare che può essere composto da:

il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;

il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);

i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;

i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione. Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro;

i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;

i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione.

i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione;

Il nucleo per i titolari di pensione ai superstiti ha diritto all’ANF se composto dal coniuge superstite che ha titolo alla pensione e dai figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili titolari o contitolari della pensione. Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona se il diritto alla pensione ai superstiti è riconosciuto a orfano minorenne, vedova minorenne o maggiorenne inabile.
 
La domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto:al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP (SR16).

In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni;

all’Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali, attraverso uno dei seguenti canali:

WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”;

Contact Center - attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico

Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

Se la domanda viene presentata per uno o per   più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale).

Se l'erogazione degli ANF è effettuata dal datore di lavoro  è necessaria l'autorizzazione nei casi in cui:

venga richiesta l’inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, etc.)

nei casi di possibile duplicazione di pagamento (separazione, figli naturali, etc.)

per applicare l’aumento dei livelli reddituali (nuclei monoparentali, nuclei che comprendono familiari inabili a proficuo lavoro)

nei casi in cui il coniuge non sottoscriva la dichiarazione di responsabilità nel modello ANF/DIP

In tali casi l’utente deve presentare domanda di autorizzazione all’Inps, allegando la documentazione necessaria (ovvero relativa dichiarazione sostitutiva), utilizzando uno dei seguenti canali:

WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito – funzione Autorizzazioni Anf”;

Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

Contact - Center attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico.

In seguito l’Inps rilascia all’utente il modello di autorizzazione ANF43 e l’utente presenta la domanda (ANF/DIP) al datore di lavoro con allegato il modello ANF43.

 
Per gli iscritti alla Gestione separata l’assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, relativi a tutto il nucleo familiare, è inferiore al 70% del reddito familiare complessivo considerando anche i redditi derivanti dalle attività indicate all’art. 2, c. 26, L.335/95). In questa  categoria di redditi rientrano, pertanto:

redditi da lavoro dipendente od assimilati assoggettabili all’IRPEF, compresi quelli a tassazione separata

redditi conseguiti all’estero o presso Enti internazionali residenti nel territorio della Repubblica, non soggetti alla normativa tributaria italiana
redditi da lavoro dipendente esenti da IRPEF ma non superi nel complesso il limite di Euro 1.032,91

pensioni sociali e le pensioni ed assegni agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti, in quanto detti trattamenti sono da considerare, ai sensi dell’art. 46, secondo comma, del citato D.P.R. 917/1986, redditi da lavoro dipendente pur non essendo assoggettati all’IRPEF in virtù di specifiche disposizioni

pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi in quanto anch’esse da considerare redditi da lavoro dipendente ai sensi del predetto art. 46, secondo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

assegni periodici corrisposti dall’altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, se dal provvedimento giudiziale non risulta la ripartizione della somma destinata al mantenimento del coniuge e dei figli, tali assegni, a norma   dell’art. 3, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, essi costituiscono reddito nella misura del 50%.

L'ANF deve essere liquidato al richiedente dall'azienda, che verifica la spettanza e, rima di procedere all'elaborazione delle  retribuzioni  di luglio,  calcola l'importo dell'assegno, il quale spetta per intero

se permane la continuità del  rapporto di lavoro  - per:

ogni mese (26 giornate) di lavoro, se ha effettuato 104 ore se operaio e 130 se impiegato;

ogni settimana (6 giornate) se, in caso di mancato raggiungimento delle 104 o 130 ore mensili, ha effettuato almeno 24 ore settimanali di lavoro se operaio e 30 ore se impiegato;

ogni giornata lavorata, in caso di mancato raggiungimento delle 24 o 30 ore settimanali.

In sostanza, si riceve anche se in alcune settimane non ha raggiunto le ore ma le ha cumulate nel mese. Se invece nella settimana non si effettuano almeno 24 o 30 ore, il lavoratore ha diritto a tanti assegni giornalieri quanti sono i giorni di effettivo lavoro prestato, nelle settimane o frazioni di esse in cui non sia stato raggiunto il minimo di ore lavorative.




mercoledì 28 gennaio 2015

Assegno nucleo familiare a chi spetta: diritti, requisiti e domande



Che cosa è l'assegno per il nucleo familiare? E' una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e titolari di prestazione a carico dell'INPS, che hanno un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite per legge. E’ un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno.

L'assegno (ANF) il cui importo è calcolato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare. Generalmente è mensile e corrisposto in busta paga ma può essere in alcuni casi anche giornaliero.

L'assegno per nucleo familiare non spetta ai lavoratori autonomi e ai pensionati titolari di pensione con contribuzione nella gestione dei lavoratori autonomi, ai quali compete l'assegno familiare.

L'assegno al nucleo familiare (ANF) costituisce dalla Legge, ed è disciplinato  dal D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modifiche nella legge  maggio 1988, n. 153

Per Assegno nucleo familiare (ANF) la convivenza è un requisito necessario?

L'assegno per il nucleo familiare anche in caso di genitori e figli non conviventi

No, la convivenza non è richiesta quale presupposto perché sorga il diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare (composto dai coniugi e dai figli, compresi quelli naturali legalmente riconosciuti), ma rappresenta soltanto un elemento di fatto idoneo a comprovare presuntivamente  che i figli vivono a carico del genitore. Infatti per il diritto al beneficio ,  sensibilmente diverso da quello agli assegni familiari, è sufficiente che  il genitore cui spetta l'assegno, provveda abitualmente al mantenimento dei figli.

Non è di ostacolo neppure l'ipotesi  di due nuclei familiari in caso di genitori  non coniugati ,  dato che anche per il figlio naturale non riconosciuto opera la prescrizione posta dall'art. 2, comma 8 bis, D.L. 13 marzo 1988, n. 69, secondo cui, per i componenti del nucleo familiare al quale la prestazione è corrisposta, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.

L’ ANF spetta ai lavoratori in mobilità?

Sì; l'ANF (assegno per il nucleo familiare,) è dovuto anche ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità,. Esso va determinato, in considerazione della specialità della normativa che lo prevede, su base giornaliera e cioè secondo il criterio proprio dell'indennità di mobilità.

A chi spetta l'ANF in caso di separazione dei coniugi?

In caso di separazione legale dei coniugi, l'assegno familiare spetta al coniuge cui sono stati affidati i figli e si calcola sul reddito del suo nucleo familiare.

Ciò vale anche qualora sia l'ex coniuge, in base alla sua posizione lavorativa, ad essere titolare dell'assegno sia che ne abbia diritto in virtù di un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge, non affidatario. La Corte d'appello, in quel caso,  ha male interpretato le norme in materia, creando una terza figura di titolare del diritto all'assegno e cioè il nucleo familiare. Questi in realtà è solo il beneficiario dell'assegno, la cui titolarità spetta al coniuge affidatario o  per trasmissione del diritto da parte del titolare.

La titolarità infatti è legata al rapporto di lavoro dipendente anche se viene trasferito al coniuge affidatario. Da nessuna norma emerge la titolarità del nucleo familiare, che è solo il beneficiario finale; da qui la conseguenza che se titolare dell'assegno è il coniuge non affidatario si deve avere riguardo al suo reddito per determinare la spettanza e l'ammontare. Infatti la separazione dei coniugi non fa venire meno l'obbligo del mantenimento a carico del coniuge non affidatario e quindi il suo diritto alla percezione dell'assegno, anche se lo stesso viene poi trasferito all'altro coniuge.

l reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l'assegno e dei familiari che concorrono alla composizione del nucleo. I redditi devono essere indicati al lordo delle deduzioni e detrazioni di imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.

Concorrono a formare il reddito del nucleo familiare: redditi complessivi assoggettabili all'Irpef: redditi da lavoro dipendente ed assimilati, da pensione, da prestazione (disoccupazione, malattia, cassa integrazione) percepiti in Italia o all'estero compresi gli arretrati; redditi di qualsiasi natura derivanti da lavoro autonomo, da fabbricati, da terreni al lordo dell'eventuale detrazione dell'abitazione principale.

La domanda deve essere presentata:
al datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP. In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni;

all’Inps, utilizzando gli appositi modelli, nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.



venerdì 31 maggio 2013

Assegni Nucleo Familiare per il 2013 fino 30 giugno 2014. Le nuove tabelle INPS


L'Inps ha diramato i nuovi livelli reddituali e i relativi importi mensili dell'assegno per il nucleo familiare da applicare a partire dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014 (INPS, circ. 23 maggio 2013, n. 84).

Che cosa è l'assegno per il nucleo familiare? E' una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e titolari di prestazione a carico dell'INPS, che hanno un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite per legge.

L'assegno (ANF) il cui importo è calcolato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare. Generalmente è mensile e corrisposto in busta paga ma può essere in alcuni casi anche giornaliero.

L'assegno per nucleo familiare non spetta ai lavoratori autonomi e ai pensionati titolari di pensione con contribuzione nella gestione dei lavoratori autonomi, ai quali compete l'assegno familiare.

L'assegno nucleo familiare, può essere richiesto dal coniuge dell'avente diritto, questi per avere diritto al pagamento non deve svolgere attività lavorativa o essere titolare di prestazione, la domanda dovrà essere presentata al datore di lavoro del coniuge o all'INPS a seconda di chi è tenuto a pagare la prestazione.

La rivalutazione ha effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
Aumentano del 3% i limiti di reddito utili per avere diritto all’assegno per il nucleo familiare. Le tabelle aggiornate sono state pubblicate dall’INPS con la Circolare n. 84 del 23 maggio del 2013.

In base a quanto previsto dalla Legge n. 153/1988, legge istitutiva del cosidetto Anf, anche quest'anno l'istituto di previdenza ha provveduto a elaborare i nuovi importi che si applicheranno nel periodo che va dal 1° giugno 2013 al 30 giugno 2014. La rivalutazione è avvenuta sulla base della variazione dei prezzi al consumo rilevata dall'Istat tra il 2011 e il 2012, pari al 3%.

La legge n. 296/2006 ha modificato la precedente disciplina prevedendo, a far data dal 1° gennaio del 2007: la rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi dell'assegno riferiti ai nuclei familiari con entrambi i genitori o monogenitore e con almeno un figlio minore, in cui non siano presenti familiari inabili (tabelle 11 e 12); un aumento dell'importo dell'assegno pari al 15% per le altre tipologie di nuclei con figli (tabelle 13-19); ai fini della determinazione dell'Anf, in presenza di nuclei familiari con almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni, la rilevanza al pari dei figli minori i figli o equiparati di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti.

Per la loro individuazione occorre tener conto di tutti i figli ed equiparati (ex articolo 38 del dpr n. 818/1957) presenti nel nucleo familiare, di età inferiore a 26 anni, indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dalla qualifica (studente, apprendista, lavoratore, disoccupato).

Le nuove tabelle che indicano l'aumento dei limiti di reddito, valide dal 1° luglio 2013, riguardano le diverse tipologie di nucleo familiare.

In particolare, il limite di reddito annuo minimo della tab. 11, quella che si riferisce alla generalità dei casi, ovvero il nucleo con entrambi i genitori e almeno un figlio e nessun componente inabile, sale a 14.198,48 euro.

Resta invece invariato l'importo mensile dell'assegno: 137,5 per 3 componenti, 258,33, per 4 componenti.

Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l'assegno e dei familiari che concorrono alla composizione del nucleo. I redditi devono essere indicati al lordo delle deduzioni e detrazioni di imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.

Concorrono a formare il reddito del nucleo familiare: redditi complessivi assoggettabili all'Irpef: redditi da lavoro dipendente ed assimilati, da pensione, da prestazione (disoccupazione, malattia, cassa integrazione) percepiti in Italia o all'estero compresi gli arretrati; redditi di qualsiasi natura derivanti da lavoro autonomo, da fabbricati, da terreni al lordo dell'eventuale detrazione dell'abitazione principale.

La domanda deve essere presentata:
al datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP. In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni;

all’Inps, utilizzando gli appositi modelli, nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BlogItalia - La directory italiana dei blog