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domenica 24 luglio 2016

Startup innovativa: come aprirla online



Sarà possibile aprire una start up innovativa on line con una semplice firma digitale, è quanto prevede un decreto e una circolare del Ministero dello Sviluppo Economico. Esisterà l’opzione di aprire una società gratuitamente online, con risparmi che a seconda delle zone possono arrivare oltre i 2 mila euro.

Quindi diventerà più facile ed economico costituire una startup innovativa in forma di società a responsabilità limitata. Basta collegarsi alla piattaforma startup.registroimprese.it, realizzata da Unioncamere e InfoCamere, per compilare e firmare digitalmente l’atto di costituzione “standard”, da oggi disponibile online.

Il modello standard può essere redatto attraverso software disponibile sul mercato, oppure con il servizio “base” delle Camere di commercio, secondo la normativa vigente. Il servizio consente di predisporre per via telematica un atto costitutivo startup in forma di S.R.L. in modo semplice e guidato. Il documento informatico firmato digitalmente deve essere presentato per l’iscrizione al registro delle imprese dell’ufficio territorialmente competente, entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione.

Un servizio di assistenza online attivo nel periodo iniziale supporterà i futuri startupper nella fase di registrazione dell’atto, compilazione e trasmissione della pratica di Comunicazione Unica al registro delle imprese. Informazioni e supporto alla costituzione della propria startup si potranno comunque ottenere presso ogni Camera di Commercio.

Dal sito del Registro Imprese, cliccando su “Scopri come diventare una startup innovativa” e poi su “Crea la tua startup”, si accede al servizio Atti startup che consente la compilazione guidata dell’atto costitutivo. Il modello standard può essere redatto anche attraverso software disponibili sul mercato.

L’atto costitutivo informatico compilato online va firmato digitalmente e poi presentato al Registro Imprese,  sul sito dedicato è attivo, fino al 30 settembre, un servizio di assistenza online che supporta i futuri imprenditori nella fase di registrazione, compilazione e trasmissione della pratica, mentre per qualsiasi altra informazione o supporto ci si può rivolgere alle Camere di Commercio.

Al termine della compilazione, vengono prodotti due file in formato XML che costituiscono rispettivamente la sezione atto costitutivo e statuto del modello informatico standard definito nel decreto ministeriale del 17 febbraio 2016. I due file vanno registrati fiscalmente attraverso la funzione di Registrazione presente nella piattaforma. Ottenuta la ricevuta dall'Agenzia delle Entrate si provvede all'iscrizione della startup al Registro Imprese con pratica di Comunicazione Unica corredata da:

modulistica del Registro Imprese o altri eventuali enti;

i due file XML firmati digitalmente dai contraenti;

ricevuta di registrazione fiscale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Il Registro Imprese effettua i controlli previsti,  in caso di esito positivo delle verifiche, l’ufficio procede all'iscrizione provvisoria – entro 10 giorni dalla data di protocollo – nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva “start-up costituita a norma dell’art. 4, comma 10 bis, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione nella sezione speciale”.

Questa iscrizione costituisce il presupposto per poter avviare il procedimento di iscrizione della società della sezione speciale prevista per le startup.  L’ufficio procederà ad eliminare la dicitura “iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione nella sezione speciale”, nel momento in cui la società startup innovativa viene iscritta nella sezione speciale.

Gli aspiranti imprenditori possono scegliere anche il tradizionale atto pubblico con assistenza di un professionista.







domenica 27 novembre 2011

Posta Elettronica Certificata (PEC): c'è la proroga

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è il sistema che consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, la Pec è in grado di garantire la certezza del contenuto non rendendo possibili modifiche al messaggio, sia per quanto riguarda i contenuti che eventuali allegati. La Posta Elettronica Certificata garantisce - in caso di contenzioso - l'opponibilità a terzi del messaggio. Per informazioni si consiglia di visitare il sito http://www.pec.it/.
Una circolare emanata dal ministero dello Sviluppo economico ha invitato le Camere di commercio a non applicare la sanzione prevista per le società che non comunicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro imprese entro la scadenza che era fissata per il 29 novembre 2011. Quindi a causa delle numerose segnalazioni da parti di gestori del sistema di posta elettronica certificata e per l'impossibilità di fare fronte all'enorme tante richieste di nuovi indirizzi di P.E.C. concentratasi nell'imminenza del termine del 29 novembre, il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato la circolare n. 224402 in cui si dà l'opportunità alla Camere di commercio di astenersi dall'applicare le sanzioni a società e soggetti che non abbiano provveduto alla comunicazione nei termini e di considerare come corretto anche l'adempimento tardivo.
Ed il termine dovrebbe arrivare «almeno fino all'inizio del nuovo anno».  La circolare ha spiegato che essendo nel frattempo pervenute numerose segnalazioni», da parte dei gestori del sistema di posta elettronica certificata, sull'«impossibilità di fare fronte all'enorme mole di richieste di nuovi indirizzi di Pec, concentratasi nell'imminenza del termine, in tempi compatibili con il rispetto del termine stesso». Nonostante la scadenza per la comunicazione dell'indirizzo Pec al Registro imprese sia stata fissata nel 2008, tutte le società si sono attivate, dunque, negli ultimi giorni disponibili.
Il ministero dello Sviluppo economico ha ritenuto che sia impossibile individuare, per le società che non dovessero rispettare la scadenza (quelle già in regola al 21 novembre erano solo il 36,5%), «l'elemento soggettivo (dolo o colpa)» che in base all'articolo 3 della legge 689/81 «è presupposto necessario per l'assoggettamento alla sanzione amministrativa».
Vediampo come funziona. I messaggi di Posta Certificata vengono spediti tra 2 caselle, e quindi Domini, certificati. Quando il mittente possessore di una casella di PEC invia un messaggio ad un altro utente certificato, il messaggio viene raccolto dal gestore del dominio certificato detto punto di accesso, che lo racchiude in una busta di trasporto e vi applica una firma elettronica in modo da garantirne inalterabilità e provenienza. Dopo questo passaggio questo indirizza il messaggio al gestore di PEC destinatario che verifica la firma e lo consegna al destinatario denominato punto di consegna. Per ulteriori informazioni si consiglia di visitare il sito http://www.pecimprese.it/
La Pec deve essere acquistata - anche online - da uno dei gestori autorizzati da DigiitPA (Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione).  Per acquistare la casella basta cliccare sul nome del gestore e seguire le istruzioni. L'indirizzo Pec deve essere già attivato nel momento della comunicazione al Registro Imprese. L'indirizzo Pec va comunicato al Registro Imprese della sede legale dell'impresa esclusivamente per via telematica attraverso le procedure presenti sul portale a questo indirizzo http://www.registroimprese.it/
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