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lunedì 19 agosto 2013

Lavorare in Franchising come iniziare l'attività nel 2013



Il Franchising è il contratto concluso tra due imprenditori con il quale una parte, il franchisor, cioè l’affiliante, attribuisce all’altra, franchisee, cioè l’affiliato, il diritto di produrre o commercializzare beni o servizi con i propri segni distintivi o brevetti, esperienze e tecniche contro un corrispettivo di denaro, e fa parte della categoria dei contratti atipici.

Il lavoro franchising è una delle più solide opportunità per lo sviluppo di un proprio punto vendita e della crescita economica di un proprio settore. Da un negozio di abbigliamento ad una agenzia viaggi, da un alimentari di prodotti tipici ad uno store di telefonia, molti sono i vantaggi garantiti dai marchi presente sul mercato che offrono contratti di franchising.

Per Contratto di Franchising si deve intendere un accordo con la quale un Franchisor (Impresa Affiliante) concede ad un Franchisee (Impresa affiliata), dietro un corrispettivo finanziario che può essere diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un franchising con la possibilità di poter commercializzare beni e/o servizi.

Il contratto di franchising è un accordo tra produttore (che concede la commercializzazione dei propri prodotti a terze persone, nonché l’utilizzo del marchio e dell’insegna) e rivenditore, ossia l’affiliato. Il primo, franchisor, si impegna nella fornitura di prodotti secondo la quantità richiesta (in molti casi contrattualizzata in misura minima o massima). Il franchisee si obbliga a promuovere ed eseguire le vendita nella zona assegnata; prestare assistenza (anche post-vendita) ai clienti; sottostare alle clausole dettate dal franchisor, da intendersi quali regole interne di organizzazione su modalità e prezzo di vendita dei prodotti.  Nella concessione di vendita è molto frequente la clausola “concessionario di vendita in esclusiva” a favore del venditore all’interno di un’area specificata.

Lavorare in franchising presenta un vantaggio, da una parte si avvantaggia l'Impresa Affiliante che riesce grazie alle reciproche prestazioni di servizi dell’affiliato di aumentare le proprie capacità di penetrazione nel mercato, dall’altra si avvantaggia l'Impresa affiliata che si avvale della posizione di affidabilità, Conoscenza e di prestigio acquisita dal franchisor, permettendogli di inserirsi nel mercato sfruttando il Nome e la conoscenza da parte dei consumatori finali del nome dell’impresa Affiliante.

Da preventivare prima di siglare un’affiliazione in franchising sono i costi di inizio attività (start-up). Primo fra tutti per l’affitto di locale idoneo: solitamente, infatti, i franchisor richiedono locali costosi, ubicati in centro città o luoghi ad alta frequentazione come centri commerciali e aeroporti. Le spese per le attrezzatura IT(dotazione informatica e software), per la gestione commerciale e ovviamente per il personale. A queste si aggiungono solitamente anche costi fissi da riconoscere al franchisor quali diritti d’ingresso o fee periodici, ossia una cifra fissa che l’affiliato versa al momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale. Per royalties si intende poi la percentuale che l’affiliante deve riconoscere al franchisor commisurata al giro d’affare oppure in quota fissa.

Nella stipula di contratti di franchising è necessario prestare attenzione ai seguenti elementi che possono rivelarsi fondamentali per la buona riuscita dell'attività.
Definizione dell’ambito e estensione della clausola di esclusiva. Questa clausola di esclusiva nei Contratti di franchising è solitamente reciproca, in quanto vincola sia l'Impresa affiliata a non vendere beni prestare servizi in concorrenza con quelli dell’affiliato o dell'Impresa Affiliante, obbligando  l'Impresa affiliata nel Contratto di franchising  non venderli e prestare servizi al di fuori del territorio assegnato.

Durata del contratto in franchising. E’ bene precisare che non è prevista una durata massima del contratto di franchising, infatti può essere stipulato sia tempo indeterminato (in questo caso le parti indicheranno nel contratto la modalità e il potere di recesso da parte sia del Franchisor che del franchisee) sia tempo determinato ( in questo caso le parti dovranno disciplinare la facoltà di rinnovo del contratto di franchising. In ogni caso ed è bene precisare questo punto , la durata del contratto in franchising deve in ogni caso essere tale da consentire al franchisee l’ammortamento degli investimenti effettuati.

Definizione dell’oggetto del contratto di franchising. Occorre che venga definito e descritto con particolare minuzia e attenzione tutto il know how, cioè l’insieme di formule, conoscenze, segni distintivi che permettono di individuare i prodotti e servizi del franchisor.
E’ necessario infine definire sempre nell’ambito dell’oggetto del contratto di franchising nei dettagli anche la tipologia di consulenza commerciale, promozionale e di marketing che il franchisor si impegna a trasmettere ai propri affiliati.
Definire con attenzione gli obblighi per il franchisee al rispetto delle direttive indicate dal franchisor, anche eventualmente modificate in corso d’opera.
Definire con attenzione l’ambito dell’obbligo di riservatezza sul know how trasferito.
Definire il rispetto di determinati standard di qualità e le modalità di verifica dei suddetti standard.
Definire eventuali penali per il non rispetto degli obblighi contrattuali nel contratto in franchising.

Vediamo alcuni siti online da consigliare:

Aprireinfranchising.it
Lavorofranchising.it
Franchising.it

sabato 27 aprile 2013

Srl semplificata regole più flessibili

Chi considera la possibilità di costituire una Srl semplificata o una Srl a capitale ridotto può contare su regole più flessibili rispetto a quelle che, in base alle prime interpretazioni, sembrava stabilire la legge. La flessibilità riguarda:
Statuto, l’età dei soci, aumenti di capitale e trasformazione societaria.

Statuto. Lo statuto standard può essere integrabile, pur mantenendo inalterate le clausole di base (si veda anche il parere del MiSE n. 43644 del 10 dicembre 2012): secondo l’interpretazione autentica del Ministero al testo della legge («conformità al modello standard», il modello uniformato è necessario ma può essere modificato nel caso lo si integri con ulteriori clausole condivise dalle parti. Ma il modello non è rigido. Può invece essere integrato con clausole nelle quali, per esempio, è possibile indicare la data di scadenza degli esercizi sociali, la sede della società e il tipo di gestione o che possono vincolare il trasferimento delle quote o stabilire cause di recesso diverse rispetto a quelle previste per legge.

Niente atto standard per le Srl a capitale ridotto: per costituire queste società la legge non stabilisce regole particolari.

Età dei soci. Il requisito della soglia massima dei 35 anni di età, necessario per diventare socio di una società a responsabilità limitata semplificata, «non è un requisito di carattere permanente per l’assunzione e la detenzione di partecipazioni in s.r.l. semplificate».

Le Srl semplificate sono state pensate per aiutare i giovani. E infatti la legge precisa che possono essere fondate da persone fisiche che non abbiano ancora compiuto 35 anni. A restare incerto era il destino dei soci fondatori al momento del superamento della soglia d'età. Il limite di 35 anni è stabilito solo per la costituzione della società. Il suo superamento non comporta alcuna conseguenza, né per i soci, che continuano a partecipare alla società, né per la Srl, che mantiene la qualificazione di "semplificata".

Aumenti di capitale. Il divieto di cedere quote a soci senza il requisito di età (art. 2463 bis del codice civile):
si applica a tutti gli atti che comportino trasferimento delle partecipazioni sociali, ha come oggetto trasferimento o costituzione di diritti parziali di godimento, o trasferimento della nuda proprietà da essi gravata, comporta anche il divieto di porre in essere operazioni societarie (aumenti di capitale, fusioni, scissioni, etc.) in esito alle quali una o più partecipazioni della s.r.l. semplificata venga attribuita a persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni o a soggetti diverse dalle persone fisiche.

Sia le Srl semplificate sia quelle a capitale ridotto hanno l’obbligo di versare completamente, in denaro, il capitale (da uno a 10mila euro, superati i quali bisogna cambiare forma societaria). Ma l’obbligo di conferimento in denaro non vale per gli aumenti di capitale, «nemmeno nelle ipotesi in cui il capitale non venga aumentato a un importo pari o superiore a euro 10mila e la società mantenga la forma di s.r.l. semplificata o s.r.l. a capitale ridotto». Quindi si può aumentare il capitale fino ai 10mila euro senza obbligo integrale di versamento in denaro.

Le operazioni di aumento di capitale sono disciplinate dalle norme dettate per la srl ordinaria. Questo vale anche in caso di perdite: in materia di ricostituzione del capitale in presenza di perdite che superano un terzo (articoli 2482-bis e 2482-ter del codice civile), ovviamente con riferimento ai diversi valori di capitale richieste per srls e srlcr (da 1 a 10mila euro).

Trasformazione in srl ordinaria. E’ possibile modificare lo statuto per:
passare da srl semplificata a srl a capitale ridotto e viceversa
In tutti i casi, è necessario che l’atto costitutivo (o lo statuto) risultante dalle modificazioni sia conforme alla disciplina del modello di destinazione e che siano rispettati i requisiti soggettivi dei soci.

Per quanto riguarda in particolare il passaggio da srl semplificata o da srl a capitale ridotto alla forma di srl ordinaria, è necessario il contestuale aumento del capitale sociale ad almeno 10mila euro, con modalità analoghe a quanto avviene in caso di trasformazione di una srl (con capitale inferiore a euro 120.000) in SpA, senza che risulti necessario accertare il valore del patrimonio sociale mediante una relazione di stima.

Quindi, non è necessaria la perizia di stima del patrimonio sociale che, invece, è per esempio richiesta nel caso di trasformazione di una società di persone in Srl. Questo perché in sostanza si rimane all’interno della disciplina della stessa tipologia societaria, la Srl.

Infine nel caso opposto, di passaggio da srl ordinaria a uno dei due sotto-tipi, è necessario ridurre il capitale sociale sotto i 10mila euro. Ne consegue che il passaggio al sotto-tipo prescelto può essere deliberato:
con efficacia immediata (salva l’iscrizione nel registro delle imprese) in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, anche ai sensi dell’art. 2482-ter del codice civile;
con efficacia subordinata al decorso del termine di 90 giorni nel caso in cui la riduzione del capitale sociale avvenga in base all‘art 2482 del codice civile (rimborso ai soci).

sabato 16 marzo 2013

Imprenditoria femminile fondo perduto per il 2013

I contributi a fondo perduto sono somme che, una volta ricevute, non devono essere restituite da coloro che ne hanno beneficiato. Sono finanziamenti erogati generalmente da enti pubblici (Unione Europea, Ministeri, Regioni, ecc.) a favore delle nuove imprese o delle imprese già attive. Normalmente non sono necessarie garanzie per ottenere il contributo, tranne nei casi in cui è prevista l’erogazione di un anticipo.

Il contributo a fondo perduto viene concesso a fronte di un investimento dell’imprenditore per la realizzazione di opere o l’acquisto di beni strumentali che abbiano effetti durevoli sull’impresa ed è calcolato in percentuale sul totale dell’investimento. Il contributo viene erogato solo a fronte della presentazione di documentazione di spese (ovvero fatture dei fornitori quietanzate).

Il nuovo momento sociale, la crisi economica e ovviamente la mancanza di lavoro, hanno negli ultimi anni ingenerato un forte aumento dell’interesse verso l’imprenditoria femminile e i finanziamenti a fondo perduto. Sicuramente, l’idea di aprire un’impresa è un’ottima opportunità per mettersi in gioco e lavorare di creatività, consentendo di innovarsi su più fronti.

Vediamo come si può partecipare al bando finanziamenti imprenditoria femminile.
Richiedere la partecipazione ai bandi è possibile presentando un business plan fornito di descrizione del progetto che si intende realizzare e di una sezione più dettagliata inerente a requisiti di fattibilità finanziaria del progetto. Le spese ammissibili per le agevolazioni riguardano solitamente l’acquisto di terreni, di impianti e macchinari, consulenze e corsi di formazione.

Per ottenere i vantaggi dedicati all’imprenditoria femminile con finanziamenti a fondo perduto occorre possedere alcuni requisiti di ammissibilità. Sarà pertanto possibile ricevere le agevolazioni finanziarie nei casi di:
imprese individuali in cui il titolare sia una donna;
società di persone costituite in maggioranza, sia numerica che di capitale, da donne;
società di capitali costituite in maggioranza, sia numerica che di capitale da donne, e in cui l’organo di amministrazione sia costituito prevalentemente al femminile.

Possono essere erogate diverse tipologie di contributi a fondo perduto, si tratta di contributi in conto impianti (il cui valore massimo può ammontare per le micro e piccole imprese fino al 50% delle spese), contributo in conto interessi, il cui valore massimo del finanziamento può arrivare al 75% dell’investimento per micro e piccole imprese.
Inoltre vi è la possibilità di richiedere una combinazione di contributi Per accedere ai finanziamenti a fondo perduto le imprese devono operare nei settori dell’industria, del commercio e dei servizi.

Per vedersi agevolati nell’imprenditoria al femminile e poter usufruire dei finanziamenti a fondo perduto, è necessario rientrare in alcuni settori. Tra i settori ammessi vi sono quello manifatturiero e il settore dei servizi, mentre tra i settori esclusi emergono l’industria carboniera, il settore siderurgico e quello delle fibre sintetiche.

Come trovare i finanziamenti a fondo perduto attualmente a disposizione? Considerato che l’elenco di tutti i finanziamenti a fondo perduto esistenti attualmente in disponibilità sul territorio italiano sarebbe troppo lungo, cerchiamo di tracciare un percorso per consentirvi di individuare il finanziamento a fondo perduto più conforme alle proprie esigenze.

Una prima strada porta indubbiamente alle istituzioni comunitarie (Unione Europea – europa.eu) e a quelle statali (Governo – governo.it). Molti finanziamenti a fondo perduto vengono tuttavia erogati da parte delle Regioni su stanziamenti comunitari. Di conseguenza, è certamente buona norma consultare il sito internet della vostra regione (es. regione.nomeregione.it). Si consiglia inopltre di consultare il sito internet dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell’impresa (invitalia.it) e quello della Camera di Commercio più vicino alla sede della vostra impresa.

domenica 6 gennaio 2013

Lavorare nell’amministrazione del personale

L'amministrazione del personale deve assicurare l'elaborazione delle spettanze e adempimenti di tutto il personale dell'azienda, nel rispetto delle norme del contratto e delle leggi in materia.

Le prime regole per l’amministrazione del personale devono essere: il verificare le aspettative, il saper animare con spirito di conoscenza i diversi aspetti strutturali, cercare di dare credito alle idee innovative e avere un modello di gestione che raggruppi tutti gli interessi sia tecnologici che scientifici dell'azienda.

Conoscere la realtà in cui si vive e si "governa". Regole che devono avere un forte riscontro umano, lavorativo e di effettiva produzione con i singoli dipendenti che devono essere i primi fruitori dell’amministrazione del personale. E’ importante misurare le diverse funzionalità alle competenze, vale a dire l’insieme di capacità, conoscenze, esperienze che la persona possiede diventando l’aspetto fondamentale su cui incentrare la gestione e l’amministrazione del personale e la definizione di ciò che è atteso dal lavoratore.

L'amministrazione del personale ha anche lo scopo di garantire l’espletamento di tutte le procedure relative: all’acquisizione delle risorse umane - con contratto di lavoro dipendente e con contratto di lavoro autonomo sulla base effettiva del fabbisogno dell'azienda;

al controllo dei costi del personale ed al monitoraggio del livello occupazionale, sulla scorta degli obiettivi di spesa determinati dall'azienda;

all’applicazione delle norme legislative ed agli altri istituti contrattuali sia giuridici che economici nella gestione del personale, con riferimento alle varie tipologie di rapporto di lavoro;

all'assolvimento dei debiti informativi nei confronti di Enti e Direzioni Aziendali.

Il Master per l'Amministrazione del Personale ha l’obiettivo di offrire una specializzazione di alto profilo nell’ambito della gestione e della amministrazione del Personale e del Diritto del Lavoro e si deve proporre di esaminare la normativa del diritto, illustrare le logiche e i meccanismi delle norme e delle procedure gestionali e analizzare i percorsi operativi che consentono di adottare le scelte più aderenti alle esigenze delle aziende.

I destinatari dei master Amministrazione del Personale sono:
responsabili e addetti alla gestione e all’amministrazione del personale, uffici paghe e contributi, uffici che si occupano di normativa del lavoro e relazioni sindacali;
responsabili del personale e consulenti del lavoro commercialisti e praticanti di studi professionali.

L'obiettivo del master Amministrazione del Personale è di formare un responsabile dell'Amministrazione del Personale che sia in grado di assicurare la puntuale e corretta elaborazione e corresponsione delle spettanze e relativi adempimenti a tutto il personale dell'azienda, nel rispetto delle norme del contratto e delle leggi in materia. Formare  un responsabile della corretta interpretazione delle leggi vigenti in materia e dell'assolvimento degli adempimenti previdenziali, fiscali (versamenti contributivi, trattenute erariali e controllo dell'esatta compilazione della relativa modulistica) e della tenuta dei libri obbligatori e la cura la costituzione, l'evoluzione e la risoluzione di tutti i rapporti di lavoro.

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