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venerdì 16 settembre 2016

INPS: Fondo integrazione salariale, istruzioni e chiarimenti



Arrivano i chiarimenti dell'Inps sul Fondo di integrazione salariale, che ha sostituito  il Fondo di solidarietà residuale, strumento introdotto al posto del Fondo di solidarietà residuale dal decreto di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali e destinato a tutelare il reddito dei lavoratori dipendenti delle imprese non soggette alla disciplina della cassa integrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare, sono inclusi:

a i lavoranti a domicilio, dirigenti e gli apprendisti di qualunque tipologia;

i lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno;

i lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente.

i lavoratori ripartiti sono computati nell'organico aziendale come parti di un’unica unità lavorativa;

Rimane escluso il lavoratore assente ancorché non retribuito nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore;

In caso di oscillazione del numero delle unità occupate in più o fino a cinque, l'obbligo sussiste unicamente nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, più di cinque dipendenti.

Con la circolare n. 176 del 9 settembre l’INPS illustra la disciplina del Fondo di integrazione salariale che, a decorrere da quest’anno, assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali  non rientranti nell'ambito di applicazione della cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali a norma dell’art. 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi a norma dell’art. 27 del citato D.L.vo n. 148/2015.

L’Inps ricorda che possono accedere alle prestazioni garantite dal Fondo:

dal 1 gennaio 2016 le imprese che risultavano già iscritte al Fondo residuale;

dal 14 aprile 2016 i datori di lavoro con più di quindici dipendenti non iscritti al Fondo residuale in quanto non organizzati in forma di impresa;

dal 1 luglio 2016 i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque e sino a quindici dipendenti.

Va ricordato che sono destinatari delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, ricompresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. Restano invece esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

E’ importante segnalare inoltre che il decreto prevede un "tetto aziendale" , ossia un limite specifico di accesso per ciascun datore di lavoro alle risorse del Fondo. Le prestazioni sono infatti determinate, per ciascun datore di lavoro, in misura non superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti . Questo tetto però sarà introdotto gradualmente  andando a regime nel 2022, come di seguito:

nessun tetto aziendale per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell'anno 2016;

tetto aziendale pari a dieci volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell'anno 2017;

otto volte per gli eventi di sospensione o riduzione nell'anno 2018;

sette volte per gli eventi decorrenti nell'anno 2019;

sei volte per gli eventi decorrenti nell'anno 2020;

cinque volte  per gli eventi decorrenti nell'anno 2021.

L’assegno di solidarietà è una prestazione a sostegno del reddito garantita ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario.

La durata massima della prestazione è pari a 12 mesi in un biennio mobile. Ai fini del calcolo di detto periodo va verificato che, durante le 103 settimane a ritroso dalla fine della prima settimana di riduzione di orario, non siano state già usufruite 52 settimane di riduzione.

In ogni caso la riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà è stipulato.

L’istanza deve essere presentata alla sede INPS competente entro sette giorni dalla data dell’accordo sindacale, allegando:

l’accordo collettivo aziendale che stabilisce la riduzione dell’orario di lavoro con l’elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dal datore di lavoro;

l’elenco dei lavoratori in forza all'unità produttiva, integrato con le informazioni inerenti alla qualifica, all'orario contrattuale e alle altre informazioni presenti nel file in formato .csv.

La riduzione dell’attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

L’assegno ordinario spetta ai dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro, posti in sospensione o riduzione di attività a seguito di:

situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali;

situazioni temporanee di mercato;

riorganizzazione aziendale;

crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa.

Il periodo massimo di fruizione è fissato in 26 settimane in un biennio mobile.

La domanda di accesso all'assegno ordinario deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.


sabato 12 marzo 2016

Integrazioni salariali, le sedi INPS competenti


L’integrazione salariale è una prestazione economica erogata dall’Inps con la funzione di integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori che vengono a trovarsi in precarie condizioni economiche a causa di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla Sede Inps territorialmente competente. La nuova competenza viene esercitata anche su tutte le domande giacenti in quanto non definite nel 2015.

L’assegno di solidarietà è un trattamento previsto in caso di contratti di solidarietà, stipulati in base ad accordo sindacale per evitare licenziamenti, con una riduzione media oraria non superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile, e non superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo in cui si applica il contratto di solidarietà. Attenzione: questo ammortizzatore sociale è garantito a partire dallo scorso primo gennaio solo per le aziende sopra i 15 dipendenti, mentre le imprese fra i cinque e i 15 dipendenti invece si parte il prossimo 1 luglio 2016. La domanda va presentata entro sette giorni dall’accordo collettivo aziendale di solidarietà, la riduzione di attività deve iniziare entro il 30esimo giorno successivo alla presentazione della domanda.

Mentre l’assegno ordinario è riservato alle imprese con almeno 15 dipendenti, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a partire dal primo gennaio 2016, per le causali che danno diritto alla cassa integrazione per riorganizzazione e crisi aziendale. E’ previsto a partire dallo scorso primo gennaio 2016, la domanda si presenta non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione di attività lavorativa. In caso di presentazione tardiva, il trattamento viene corrisposto dal lunedì della settimana precedente a quella di presentazione.

Con la circolare n. 7 del 20 gennaio 2016 l’INPS ha quindi fornito le istruzioni per l’individuazione delle strutture territorialmente competenti per la concessione della CIGO, nonché i soggetti legittimati ad adottare i provvedimenti amministrativi di concessione della integrazione salariale ordinaria o di reiezione della domanda. E ha fornito istruzioni amministrative ed operative per la gestione della nuova disciplina sulla concessione delle integrazioni salariali ordinarie, regolata dall’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla Sede Inps territorialmente competente.

Per una istanza di CIG Ordinaria la struttura territorialmente competente alla concessione è individuata in base ai seguenti criteri.

Se l’Unità produttiva è ubicata nella medesima provincia dove è iscritta l’Azienda, la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l’Azienda.

Se l’Unità produttiva è ubicata in una provincia diversa da quella dove è iscritta l’Azienda, la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è ubicata l’Unità produttiva. Nel caso in cui l’Unità produttiva, oltre ad essere “fuori provincia” rispetto alla sede INPS presso cui è iscritta l’azienda di riferimento, è ubicata in un’Area metropolitana o in una Provincia con almeno una Agenzia complessa, la sede territorialmente competente a ricevere la domanda è rispettivamente la Direzione metropolitana o la Direzione provinciale, a prescindere dalla circoscrizione territoriale in cui è ubicata tale Unità produttiva.

Se il Cantiere non è qualificabile come Unità produttiva, la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l’Azienda. In tali fattispecie, per l’istruttoria delle domande relative ad eventi meteo nel settore edilizia ed affini, in attesa dell’attivazione della convenzione con un unico soggetto abilitato alla fornitura dei dati, le Sedi Inps dove è ubicato il cantiere dovranno rendere disponibili tutte le informazioni e i dati necessari alla Sede Inps competente alla trattazione della domanda.

La nuova competenza viene esercitata anche su tutte le domande giacenti in quanto non definite nel 2015 indipendentemente dal fatto che siano riconducibili alla vecchia o nuova disciplina secondo i criteri illustrati nella circolare n. 197 del 2 dicembre 2015 e nel messaggio n. 7336 del 7 dicembre 2015. Si precisa tuttavia che   le domande già prese in carico da una Sede saranno definite  dalla Sede  stessa.

Quanto ai soggetti legittimati ad adottare i provvedimenti amministrativi di concessione della integrazione salariale ordinaria o di reiezione della domanda, i Direttori di Sede hanno l’esclusiva competenza, ferma restando la possibilità che, per ragioni di carattere operativo-funzionale, di delegarne formalmente la trattazione alla dirigenza di sede.

Infine, fino all’adozione del previsto decreto ministeriale, le Strutture territorialmente competenti, in sede di istruttoria della domanda, continuano ad osservare i criteri di esame delle domande di concessione già applicati dalle Commissione Provinciali.

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