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sabato 14 settembre 2013
Richiesta assegni per il nucleo familiare per figli maggiorenni e studenti
Guida alla richiesta degli assegni familiari per i figli maggiorenni di età compresa tra 18 e 21 anni purché studenti o apprendisti.
Molte volte fra i commenti ci viene chiesto se possono essere richiesti gli assegni familiari anche per figli maggiorenni. La risposta è si se si è in presenza di un nucleo familiare numeroso e i figli in questione hanno fra i 18 e i 21 anni e sono studenti o apprendisti, ma vediamo di affrontare più nel dettaglio la questione.
Con la Circolare numero 13 del 12-1-2007 l’INPS ha attuato l’Art 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con tale legge oltre a rivedere i vari livelli di reddito sono state introdotte varie novità, tra le quali la possibilità di richiedere gli ANF anche per figli che hanno compiuto il 18° anno di età e fino al compimento dei 21 anni, ma solo a determinate condizioni.
Quando si possono richiedere e per chi
Solo per le famiglie numerose, così come indicato dalla legge, è stata prevista la possibilità di richiedere l’assegno per il nucleo familiare anche per i figli di età compresa tra 18 e 21 anni purché studenti o apprendisti.
Ai fini della determinazione dell’assegno per il nucleo familiare, in presenza di nuclei numerosi (almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni) rilevano al pari dei figli minori anche i figli o equiparati di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti.
Come bisogna procedere per la richiesta
Il primo passo da compiere è far riconoscere il proprio nucleo come numeroso, cioè composto da almeno 4 figli o equiparati che non hanno ancora compiuto 26 anni. Per fare questo l’INPS ha messo a disposizione il modello ANF/NN (lo trovate a fondo pagina) che non è altro che un’autocertificazione della propria situazione familiare. N.B. Al posto dell’autocertificazione si possono comunque presentare altresì il certificato di frequenza scolastica/universitaria e/o copia del contratto di apprendistato
Il secondo passo è compilare il modello ANF42 (lo trovate a fondo pagina), cioè il modello che l’INPS ha previsto per richiedere l’autorizzazione ad includere nel proprio nucleo determinati familiari, in questo caso figli maggiorenni.
Questi due modelli, compilati in ogni parte, vanno presentati, corredati del Documento d’identità del richiedente, ad uno sportello INPS di propria competenza territoriale.
Una volta ricevuta l’autorizzazione dall’INPS, il richiedente può compilare il modello ANF/DIP, allegando l’autorizzazione dell’INPS e presentarla al Datore di Lavoro, che è tenuto quindi a pagare gli assegni familiari anche per i suddetti familiari. Ovviamente potranno essere chiesti anche gli assegni familiari arretrati.
Allo stesso modo, chi richiede gli Assegni direttamente all’INPS, ad esempio gli iscritti alla gestione separata o coloro che percepiscono la disoccupazione o la mobilità (ANF/PREST, ANF/GEST.SEP.) dovranno allegare direttamente alla domanda i modelli di cui ai punti 1 e 2 della presente guida.
Il nucleo per i lavoratori dipendenti, i parasubordinati e i titolari di pensioni dirette (vecchiaia, anzianità, invalidità, assegno ordinario di invalidità, inabilità) è composto da:
il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
il coniuge è escluso dalla composizione del nucleo familiare il coniuge che sia legalmente ed effettivamente separato o che abbia abbandonato la famiglia.
La separazione legale deve risultare dalla relativa sentenza, mentre l’effettività della separazione deve essere desumibile dalla certificazione anagrafica.
Lo stato di separazione dei coniugi risulta comprovato, provvisoriamente, dal provvedimento di affidamento dei figli minori emesso a norma dell’art. 708 c.p.c. e l’effettiva separazione si ritiene verificata per tutta la durata del procedimento di separazione legale. Al coniuge affidatario può essere rilasciata l’autorizzazione a percepire la prestazione con decorrenza non anteriore al provvedimento di affidamento e con validità annuale, rinnovabile se permane l’affidamento dei minori.
Lo stato di abbandono è comprovato da un documento dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.
i figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati dai competenti organi a norma di legge), di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non coniugati;
N.B.:Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro;
i figli ed equiparati, studenti o apprendisti,di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purchè facenti parte di "nuclei numerosi",cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni. (Circ. 13 del 12/1/2007 punto 6)
Per la corresponsione dell'assegno ai figli ed equiparati di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, bisognerà farne richiesta all'I.NP.S. su apposito modello af 42 ed ottenere la necessaria autorizzazione.
i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente;
i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati.
Il nipote, il fratello e la sorella formalmente affidati sono equiparati ai figli e quindi entrano nella composizione del nucleo familiare anche se non è orfano ovvero è orfano di un solo genitore o titolare di pensione ai superstiti;.
L'assegno per il nucleo può essere richiesto anche se i familiari suindicati:
non sono a carico del lavoratore o del pensionato (per la concessione dell’assegno per il nucleo non è più previsto il requisito del carico familiare);
non sono residenti in Italia, a condizione che il richiedente sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di altro Stato estero convenzionato;
non sono conviventi con il lavoratore o pensionato.
La convivenza è richiesta per i figli naturali, legalmente riconosciuti da entrambi i genitori.
I nipoti in linea retta per essere equiparati ai figli devono essere a carico dell'ascendente (nonno/bisnonno). Tali requisiti sono dimostrati quando l’ascendente provvede abitualmente al mantenimento del minore.
Il mantenimento è presunto in caso di convivenza, mentre, in caso di non convivenza, può essere attestato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Nell’applicazione delle tabelle andranno comunque esclusi dal numero dei componenti e dalla determinazione del reddito familiare, oltre ai figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, non aventi la qualità di studente o la qualifica di apprendista, anche i figli di età compresa tra i 21 e i 26 anni, anche se studenti o apprendisti, i quali rilevano solo ai fini dell’individuazione del nucleo numeroso. Cioè nel nucleo in questi casi saranno conteggiati anche loro ma solo per poter stabilire che si tratta di nucleo familiare numeroso, ma non si potranno richiedere per loro gli ANF nè si dovrà indicare il loro eventuale reddito.
Con il venir meno del requisito relativo al numero dei figli (almeno 4) di età inferiore a 26 anni o con la perdita della qualifica di studente o di apprendista o con il compimento del ventunesimo anno di età tale equiparazione cessa e i figli ultradiciottenni sono esclusi dal nucleo familiare salvo che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
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