Firmato il decreto con i modelli DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica) in vigore da gennaio 2015 per il calcolo ISEE. L’indicatore della situazione economica equivalente – per accedere alle prestazioni di Welfare (asilo, università, mense scolastiche…) – diventa più preciso (meno autocertificazioni) e più selettivo: la DSU si compone di un Modello Mini oppure di un Modello integrale per particolari prestazioni o composizioni del nucleo familiare.
L’ISEE misura la situazione economica tenendo conto di reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare. La dichiarazione con modello DSU va presentata nel momento in cui si richiede una prestazione sociale agevolata cioè servizi o aiuti economici rivolti a situazioni di bisogno o necessità (solo a titolo di esempio: dalle prestazioni ai non autosufficienti ai servizi per la prima infanzia, dalle agevolazioni economiche sulle tasse universitarie a quelle per le rette di ricovero in strutture assistenziali, alle eventuali agevolazioni su tributi locali).
Nella nuova DSU il contribuente è chiamato a fornire solo informazioni che il Fisco non conosce, mentre quelle note (es.: reddito) vengono comunicate all’INPS dall’Anagrafe Tributaria. Nel Modello DSU Mini si compilano i campi su immobili, beni di lusso, famiglia e investimenti.
La riforma dell'ISEE è stata attuata per migliorare l’equità sociale e rafforzare la lotta contro gli abusi che hanno comportato una indebita fruizione di prestazioni e agevolazioni, ed adotta una più ampia nozione di reddito, includendovi anche somme fiscalmente esenti;
dà una maggiore valorizzazione alla componente patrimoniale;
considera le caratteristiche dei nuclei familiari con carichi particolarmente gravosi, come le famiglie numerose (con tre o più figli) e quelle con persone con disabilità;
istituisce il cosiddetto "ISEE corrente", riferito cioè ad un periodo di tempo più ravvicinato, in caso di variazioni (in negativo) superiori al 25% dell’indicatore della situazione reddituale dovute a variazioni della situazione lavorativa.
Per calcolare l'ISEE, oltre al reddito complessivo ai fini IRPEF, sono ora rilevanti anche:
tutti i redditi tassati con regimi sostitutivi o a titolo di imposta (ad esempio, contribuenti minimi, cedolare secca sugli affitti, premi di produttività, Tfr, ecc.);
tutti i redditi esenti, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA (a tal fine, si assume la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato);
gli assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef;
i redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, non indicati nel reddito complessivo Irpef. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all'estero) non indicati nel reddito complessivo Irpef;
il reddito figurativo delle attività finanziarie;
il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel Paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE).
Dal risultato che si ottiene sommando tutti i sopraelencati redditi, si devono sottrarre, fino a concorrenza:
l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;
l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, ne' legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;
l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA.
Inoltre, per garantire una migliore equità e favorire le persone con redditi più bassi e le persone con disabilità più gravi:
per i redditi da lavoro dipendente, è prevista la sottrazione di una quota pari al 20%, fino ad un massimo di 3.000 euro, per tenere conto dei costi di produzione del reddito, ma anche per evitare il fenomeno noto col nome di “trappola della povertà”, per cui la piena considerazione del reddito nella prova dei mezzi disincentiva l’offerta di lavoro dei soggetti più deboli;
per le pensioni e trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari si sottrae una quota pari al 20%, fino ad un massimo di 1.000 euro, per tenere conto in modo forfettario delle maggiori spese connesse alla vecchiaia e ad altre condizioni di fragilità dei beneficiari di trattamenti fiscalmente esenti;
per tenere conto dei costi dell’abitare viene aumentato (da 5.165 a 7.000 euro all’anno) l’importo massimo della spesa effettivamente sostenuta per l’affitto registrato che può essere portato in deduzione. Tale importo è incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente dal terzo in poi. Con riferimento ai proprietari, si tiene conto dei costi dell’abitare in modo comparabile nella componente patrimoniale;
per tenere conto dei costi sostenuti per persone con disabilità o non autosufficienti, il nuovo indicatore riclassifica le diverse definizioni di disabilità, invalidità e non autosufficienza accorpandole in tre distinte classi (disabilità media, disabilità grave e non autosufficienza) e riconosce un abbattimento diretto del reddito della famiglia in cui è presente una persona con disabilità, articolato in funzione del grado di disabilità (mentre oggi l'abbattimento dell'ISEE avviene indipendentemente dalla gravità del bisogno).
Le nuova franchigie sono:
4.000 euro (5.500 se < 18 anni) Disabilità media
5.500 euro (7.500 se < 18 anni) Disabilità grave
7.000 euro (9.500 se < 18 anni) Non autosufficienza
per le persone non autosufficienti è ammessa la deduzione di tutti i trasferimenti ottenuti nella misura in cui si traducano in spese certificate per l’acquisizione, diretta o indiretta, dei servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero presso strutture residenziali.
Viene, poi, introdotta la possibilità per tutti di sottrarre (fino ad un massimo di 5.000 euro) le spese relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali: spese sanitarie per disabili, spese per l’acquisto di cani guida, spese sostenute per servizi di interpretariato per le persone sorde e spese mediche e di assistenza specifica per i disabili.
La valorizzazione del patrimonio ai fini ISEE
A tal fine, viene considerato anche il patrimonio all’estero (in tal caso, va fatto riferimento alle regole previste per l’IVIE), il valore degli immobili rivalutato ai fini IMU (invece che ICI; il nuovo valore sarà, quindi, più alto di quello presente nei calcoli dell'ISEE attuale) e viene ridotta (da 15.494 euro a 10.000 euro) la franchigia massima sulla componente mobiliare, che però sarà articolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto sale di 1.000 euro per ogni figlio dal terzo in poi.
Con riguardo agli immobili, si considera patrimonio solo il valore della casa che eccede il valore del mutuo ancora in essere.
In più, per tenere conto dei costi dell’abitare, per la prima casa viene previsto un calcolo particolare: il valore IMU è, infatti, calcolato al netto del mutuo e di una franchigia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Il valore residuo dell’abitazione, così calcolato, viene abbattuto a due terzi.