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lunedì 15 settembre 2014
Maternità e paternità: adozione, affidamento o collocamento temporaneo in famiglia
Per gli ingressi in famiglia avvenuti nell'anno 2007, potranno essere indennizzati i periodi di effettiva astensione dal lavoro ricadenti nell'anno 2008 purché fruiti entro i 5 mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.
Gli eventuali periodi di astensione fruiti a titolo di ferie, congedo parentale ecc. nei 5 mesi decorrenti dall'ingresso in Italia del minore, potranno essere commutati su domanda, in congedo di maternità e indennizzati.
I periodi di permanenza all'estero, ricadenti nell'anno 2007, non potranno essere indennizzati anche se si riferiscono ad ingressi in Italia avvenuti nel 2008.
Indennità di maternità e adozione
nel caso di adozione nazionale, l’indennità spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia + il giorno di ingresso stesso per i periodi di effettiva astensione dal lavoro, anche nell’ipotesi in cui l’adottato raggiunga la maggiore età durante il congedo.
nel caso di adozione internazionale , l’indennità spetta per i 5 mesi successivi all’ingresso in Italia del minore + il giorno dell’ingresso stesso, per i periodi di effettiva astensione dal lavoro.
Tale ingresso risulterà dalla autorizzazione rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fermo restando la durata massima di 5 mesi e 1 giorno, il congedo può essere fruito anche parzialmente e frazionato, prima dell’ingresso in Italia del minore. Il periodo non fruito antecedentemente all’ingresso in Italia può essere fruito, anche frazionato, entro i 5 mesi dal giorno successivo all’ingresso in Italia del minore. Per la fruizione dei congedi e dell’indennità è necessaria l’astensione dal lavoro. La lavoratrice per i periodi di permanenza all’estero può avvalersi anche di periodi di congedo né indennizzati né retribuiti.
Quanto detto trova applicazione anche nei casi in cui, al momento dell’ingresso del minore in Italia, lo stesso si trovi in affidamento preadottivo.
Indennità di paternità - adozione e affidamento. Spetta al lavoratore subordinato per tutta la durata ( 5 mesi più 1 giorno) del congedo di maternità o per la parte residua qualora si verifichi:
decesso o grave infermità della madre
abbandono
affidamento esclusivo
in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che vi rinunci anche parzialmente.
Al padre richiedente il congedo di paternità spetta alle stesse condizioni previste per la madre.
Indennità di maternità e affidamento. La lavoratrice che prende in affidamento ( NON preadottivo) un minore ha diritto, nei 5 mesi successivi alla data di affidamento del minore, a un periodo di astensione dal lavoro pari a 3 mesi. Tale congedo, nei 5 mesi successivi all'affidamento, può essere fruito in modo frazionato o continuativo.
Congedo di paternità in caso di adozione o affidamento. Il congedo di maternità può essere riconosciuto anche nell’ipotesi di collocamento temporaneo del minore in famiglia (è da escludere nel caso in cui il collocamento temporaneo avvenga in una comunità di tipo familiare) con le stesse modalità dell’adozione o affidamento. Msg n. 5748 del 23.02.2006
N.B. Qualora la lavoratrice fruisca del congedo in occasione del collocamento temporaneo in famiglia, per lo stesso minore non potrà avvalersi di un ulteriore periodo in caso di successivo affidamento preadottivo o adozione.
LE GIORNATE INDENNIZZABILI
L'indennità giornaliera di maternità spetta per tutte le giornate indennizzabili comprese nel periodo di assenza obbligatoria.
Alle operaie (comprese le apprendiste e le agricole) l'indennità spetta per le giornate feriali (con esclusione delle domeniche e delle festività) incluse nel periodo di astensione.
Alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari l'indennità di maternità per astensione obbligatoria spetta con gli stessi criteri previsti per le operaie.
Alle impiegate l'indennità spetta per tutte le giornate incluse nel periodo di astensione con esclusione delle festività nazionali e infrasettimanali cadenti di domenica.
La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui ha sede l'azienda non deve essere indennizzata qualora l'azienda sia tenuta, per legge o per contratto, ad erogare per la stessa giornata la normale retribuzione.
Nei casi in cui, per effetto dello stato di disoccupazione o di sospensione dal lavoro, le lavoratrici di cui sopra (impiegate, operaie e apprendiste) non ricevono, per legge o per contratto, alcun trattamento economico per le festività nazionali e infrasettimanali comprese nel periodo di' maternità, l'indennità è dovuta anche per le predette festività.
Nel caso di prestazioni lavorative limitate ad alcuni giorni della settimana, l'indennità spetta solo per le giornate che sarebbero state retribuite se la dipendente non fosse stata assente
IL CALCOLO DELL'INDENNITÀ
La misura dell’indennità è pari all' 80% della retribuzione giornaliera per le giornate indennizzabili comprese nel periodo di astensione obbligatoria.
LE PARTICOLARITÀ
Lavora a tempo parziale verticale
l’indennità di maternità spetta per tutto il periodo di maternità, compreso quello rientrante nella pausa lavorativa, quando l’astensione obbligatoria inizia nel corso di una fase lavorativa;
l’indennità di maternità spetta per tutto il periodo di maternità, compreso quello rientrante nella pausa lavorativa, quando l’astensione obbligatoria inizia entro 60 giorni dall’ultimo giorno lavorato;
l’indennità di maternità spetta per le sole giornate di astensione incluse nei periodi di prevista ripresa lavorativa (non va corrisposta,quindi, per le giornate comprese nella pausa contrattuale), quando l’astensione obbligatoria inizia oltre 60 giorni dall’ultimo giorno lavorato.
Nel caso in cui la lavoratrice e il datore di lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della indennità non sarà quella del periodo di paga precedente l’inizio del congedo ma quella dovuta per l’attività lavorativa a tempo pieno che la lavoratrice avrebbe svolto se non avesse dovuto astenersi obbligatoriamente dal lavoro.
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Calcolo indennità di maternità che spetta alla madre dipendente
Il calcolo dell'indennità di maternità spettante alla lavoratrice dipende dal tipo di astensione, obbligatoria o facoltativa e dalla retribuzione di fatto percepita nel mese precedente la data di astensione dal lavoro.
La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
Durante il periodo di astensione dal lavoro per maternità e nei sette mesi di età del figlio, alla lavoratrice non possono essere assegnate determinate tipologie di lavori, considerati come pericolosi, faticosi ed insalubri.
Le lavoratrici con un bebè in arrivo attesa hanno il diritto a permessi retribuiti per effettuare esami prenatali, accertamenti clinici e visite mediche specialistiche.
Il Decreto legislativo stabilisce il divieto, per i datori di lavoro, di adibire al lavoro le donne nel periodo intercorrente tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi alla data effettiva del parto.
Se la data effettiva è superiore alla data presunta, come può accadere nella maggior parte dei casi, è incluso naturalmente anche l'intervallo di tempo tra la data presunta e quella effettiva (se invece la data effettiva è anteriore a quella presunta, i 5 mesi non saranno più 5 mesi, ma un periodo inferiore!)
Prima dell'inizio del periodo di astensione per maternità la lavoratrice deve consegnare al datore di lavoro e all'INPS la domanda di congedo per maternità redatta su appositi moduli, unitamente al certificato medico indicante la data presunta del parto.
Il congedo per la maternità può essere anticipato rispetto al minimo obbligatorio previsto (5 mesi) in determinati casi che dovranno essere accertare dalla Direzione provinciale del lavoro, come ad esempio la presenza di condizioni di lavoro potenzialmente pregiudizievoli, l' impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni o altri rischi per la salute e la sicurezza della lavoratrice e del nascituro.
Divieto di licenziamento, sospensione dal lavoro, dimissioni in caso di maternità
Durante il periodo di maternità la lavoratrice non può essere licenziata. La lavoratrice madre non può essere licenziata o sospesa dall'inizio della gestazione fino al termine del periodo di astensione obbligatoria e in ogni caso fino al compimento del primo anno di età del bambino.
Per lo stesso periodo non può essere sospesa dal lavoro a meno che non si tratti di sospensione dell'intera azienda o reparto.
In caso di congedo di paternità, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino/a.
La normativa si applica anche in caso di adozione e di affidamento.
Nel caso in cui la lavoratrice madre presenti le dimissioni dal posto di lavoro durante lo stesso periodo è necessario comunicare le dimissioni alla Direzione provinciale del Lavoro, che dovrà controllarne la regolarità e provvedere alla loro convalida.
In ogni caso permane il diritto al TFR oltre, ovviamente, l'indennità sostitutiva di preavviso.
Il divieto non si applica:
1) nel caso di licenziamento per giusta causa dovuto a colpa grave della lavoratrice;
2) nel caso di cessazione dell'attività dell'azienda;
3) nel caso di ultimazione della prestazione per cui la lavoratrice era stata assunta;
4) in caso di esito negativo della prova.
Il licenziamento intimato alla lavoratrice in stato di gravidanza al di fuori dei precedenti casi è nullo.
La lavoratrice madre ha diritto di conservare il proprio posto di lavoro e, salvo che vi rinunci, di rientrare nella stessa unità produttiva ove era occupata all'inizio del periodo di gravidanza o in altra situata nello stesso comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino.
Ha anche il diritto di essere assegnata alle mansioni svolte prima di entrare in maternità o a mansioni analoghe.
Il congedo di maternità può essere anticipato, su richiesta della lavoratrice e a seguito dell'approvazione della Direzione provinciale del lavoro, sulla base di accertamento medico, quando sussistono le seguenti circostanze:
a) vi sono gravi complicanze della gestazione o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) le condizioni ambientali o di lavoro sono ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino/a;
c) la lavoratrice addetta a lavorazioni pesanti pericolose o insalubri non può essere spostata ad altre mansioni.
L'indennità giornaliera, a carico dell'INPS, è pari all'80% della retribuzione media percepita nel periodo di paga mensile immediatamente precedente l'inizio dell'astensione.
Il datore di lavoro è tenuto ad integrare fino al 100% se il contratto collettivo applicato dall'azienda lo prevede.
L'indennità di maternità a carico dell'INPS è anticipata in busta paga dal datore di lavoro e deve essere calcolata con riferimento alla retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.
E’ possibile il pagamento diretto da parte dell'INPS in alcuni particolari casi come: le lavoratrici agricole, le collaboratrici domestiche, le lavoratrici a tempo determinato per lavori stagionali, le lavoratrici sospese senza trattamento di Cassa Integrazione e le lavoratici in CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) a zero ore con pagamento diretto da parte dell'INPS.
Il congedo di maternità è computabile ai fini della maturazione del TFR (Trattamento di Fine Rapporto), delle mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima) e delle ferie.
Anche al padre spetta il congedo obbligatorio in tre determinati casi: qualora la madre sia defunta o gravemente inferma, qualora la madre abbandonasse il bambino o, infine, qualora il bambino fosse affidato esclusivamente al padre.
Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non superiore a dieci mesi.
Con questo articolo si rinnova il vecchio istituto dell'astensione facoltativa ed emerge una nuova nozione di lavoro di cura.
Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha il diritto di astenersi dal lavoro facoltativamente per un massimo di sei mesi (anche contemporaneamente).
Il congedo parentale dà diritto ad una indennità a carico INPS del 30% della retribuzione media globale giornaliera.
Nella maggior parte dei casi non è prevista una integrazione a carico del datore di lavoro, ma occorre verificare il CCNL applicabile.
Il datore di lavoro è comunque tenuto a conservare il posto di lavoro e a riconoscere la maturazione della sola anzianità di servizio utile ai fini del TFR, ma non è tenuto a garantire la maturazione dei ratei relativi agli altri elementi retributivi differiti, come ferie, permessi e mensilità aggiuntive.
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