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martedì 23 giugno 2015
Contratto di ricollocazione, come funziona la nuova occupazione
Il contratto di ricollocazione è uno speciale istituto destinato ai lavoratori disoccupati di lunga data che garantisce loro un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di una nuova occupazione. In pratica, con il contratto di ricollocazione (o ricollocamento) il lavoratore licenziato riceve l'indennità di disoccupazione prevista dalla legge, cioè la Naspi, e inizia contemporaneamente un percorso di formazione e reinserimento professionale, attraverso un programma coordinato dalla sua Regione. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto di ricollocazione riceve dall'amministrazione regionale un contributo in denaro (voucher) che potrà poi spendere per un percorso di formazione presso un'agenzia di lavoro privata.
Il contratto di ricollocazione è riservato ai disoccupati da più di 12 mesi, non solo lavoratori dipendenti ma anche lavoratori autonomi e prevede un accordo con cui il lavoratore si impegna e farsi seguire da un ente accreditato in un percorso di formazione e ricollocazione in cambio di un voucher erogato dalla Regione che copra i costi della formazione Il voucher è suddiviso in una parte fissa e una maggiore, che viene erogata soltanto a ricollocazione avvenuta.
La procedura per accedere è la seguente:
Il lavoratore disoccupato deve prima di tutto scegliere la struttura privata accreditata o pubblica dalla quale intende farsi assistere, la quale per prima cosa definisce il livello di occupabilità del disoccupato. Da tale livello dipende l ’importo del voucher che verrà garantito al lavoratore, che è inversamente proporzionale alla probabilità di trovare un nuovo impiego.
In seguito, viene assegnato un tutor o job advisor che guiderà il soggetto verso la sua nuova occupazione. il tutor svolge anche funzioni di controllo, in quanto verifica se il lavoratore disoccupato segue regolarmente i corsi di formazione e se è disposto davvero ad accettare le offerte di impiego che gli arrivano.
I soggetti coinvolti nella gestione del Contratto di ricollocazione sono le Regioni che devono regolare con una delibera la possibilità di stipulare il contratto, garantendo la copertura del costo dell'outplacement, cioè dell' assistenza intensiva nella ricerca del nuovo posto di lavoro, tramite i voucher. Nella pratica la procedura può essere gestita da:
Centri per l’Impiego;
agenzie per il lavoro;
soggetti specificatamente accreditati per la formazione, ovvero:
gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio;
le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;
i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;
i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante;
l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, con esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa vigente.
Con questo contratto il lavoratore oltre a godere dell’ammortizzatore sociale unico NASpI, si impegna in un percorso di formazione e reinserimento professionale presso un'agenzia di lavoro privata, attraverso un programma coordinato dalla Regione in cui risiede, garantendosi un contributo in denaro (voucher) per coprirne i costi . Vi possono accedere come detto tutti i soggetti in stato di disoccupazione di lunga durata, cioè tutti quei lavoratori che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova occupazione da più di dodici mesi.
Il contratto di ricollocazione prevede la decadenza del lavoratore in caso di inadempienza dai diritti-doveri ossia:
qualora il soggetto non si renda parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato;
qualora il soggetto non partecipi alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato;
nel caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro;
in caso di perdita dello stato di disoccupazione.
In merito alla terza causa di decadenza, il Ministero del Lavoro ha definito il termine “congrua offerta di lavoro” sulla base dei seguenti principi: coerenza con le competenze e d esperienze maturate dal lavoratore distanza dalla residenza e tempo di percorrenza con mezzi pubblici retribuzione superiore almeno del 20% rispetto all'ultima indennità di disoccupazione conseguita.
In sintesi il contratto di ricollocazione prevede l’affidamento della persona interessata a un tutor designato dall’agenzia, che ha il compito di assisterla, e di controllarne la disponibilità effettiva per tutto quanto è necessario ai fini della reinserimento nel mercato di lavoro, compresi eventuali corsi di riqualificazione mirati. Nel caso di rifiuto ingiustificato di una iniziativa, o addirittura di un posto di lavoro, il tutor lo contesta al lavoratore. E alla contestazione – salva possibilità di impugnazione da parte del lavoratore davanti a un arbitro – consegue il dimezzamento dell’indennità; poi, la seconda volta, l’interruzione.
La novità più interessante sta nel meccanismo di determinazione automaticamente equilibrata del grado della disponibilità che può e deve essere richiesta al disoccupato, in relazione alle condizioni del mercato del lavoro locale.
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