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sabato 3 giugno 2017

Tirocini, linee guida per il 2017



La conferenza Stato Regioni permette l'utilizzo tirocini extracurricolari in misura maggiore, in caso di assunzioni dei partecipanti precedenti.

Si conferma il divieto di attivazione per i datori di lavoro che abbiano fatto licenziamenti nei 12 mesi precedenti

E possibile  attivare tirocini in presenza di contratti di solidarietà espansivi, ossia per le imprese che riducono l’orario di lavoro o la retribuzione per riorganizzazioni finalizzate allo sviluppo dell’azienda.

Restano invariati i limiti precedenti:
un tirocinio per datori di lavoro fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato,

2 tirocinanti per quelli tra 6 e 20 dipendenti e

del 10% per quelli con più di 20 dipendenti, sempre a tempo indeterminato,

Tirocini nelle imprese che applicano i contratti di solidarietà espansivi, incentivi per l’assunzione al termine del percorso, durata minima due mesi: sono alcune novità emerse dalle linee guida approvate dalla Conferenza Stato Regioni per i tirocini extra-curriculari (non i periodi di lavoro formativi, di competenza di scuole e centri di formazione) e l’accesso alle professioni ordinistiche, ai sensi dell’articolo 1, commi 34-36, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Confermato il minimo di 300 euro lordi al mese per l’indennità, che le Regioni possono aumentare. Viene riconosciuta a fronte di una partecipazione minima pari almeno al 70%.

Il tirocinio dura al massimo 12 mesi, è stato però introdotto il limite minimo di 2 mesi, che si riduce a un mese nel caso di lavori stagionali. Comunque sia, la durata del tirocinio è indicata nel piano formativo individuale e deve essere congrua rispetto agli obiettivi di formazione. Il tirocinante ha diritto alla sospensione dello stage in caso di maternità, infortunio, malattia di lunga durata, periodi di chiusura aziendale oltre i 15 giorni.

Niente tirocini se ci sono in corso procedure di cassa integrazione nelle medesime unità produttive e niente stage per i datori di lavoro che abbiano effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti all’attivazione o per svolgere le stesse mansioni del personale che ha lasciato l’azienda

nel caso di licenziamenti collettivi,

per giustificato motivo oggettivo,

per superamento del periodo di comporto,

per mancato superamento del periodo di prova,

per fine appalto

nel caso di risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

E’ invece esplicitamente previsto che si possano attivare tirocini nelle imprese che applicano contratti di solidarietà espansivi finalizzati all’incremento dell’occupazione.

Il numero massimo di tirocinanti cambia a seconda delle dimensioni aziendali:

imprese fino a cinque dipendenti: massimo un tirocinante;

imprese fra 6 e 20 dipendenti: due tirocinanti;

sopra i 20 dipendenti: il tetto è rappresentato dal 10% dei dipendenti.

Nelle imprese sopra i 20 dipendenti, le stabilizzazioni dei tirocinanti consentono di incrementare il numero degli stage attivabili, nelle seguenti misure:

un tirocinio se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti dei 24 mesi precedenti;

due tirocini se hanno assunto il 50% (la metà dei tirocinanti);

tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti;

quattro tirocini se hanno assunto tutti i tirocinanti dei 24 mesi precedenti.

Restano valide le fondamentali regole sul tirocinio, che viene svolto sulla base di apposite convenzioni, prevede un piano formativo, la presenza di un tutor e al termine un’attestazione dell’attività svolta.

Tra le novità, anche un chiarimento anti-sfruttamento: niente tirocini che coinvolgano professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni.

Come noto il tirocinio extracurriculare  richiede per l'attivazione una convenzione tra ente promotore e azienda ospitante,   cui va  allegato il piano formativo individuale del tirocinante. L’attività di quest’ultimo si deve svolgere sotto la supervisione e l’accompagnamento di due tutor: uno del promotore e l’altro dell’ospitante. Ogni tutor può seguire fino a 20 tirocinanti, ma  il limite può essere superato in caso di più tirocinanti presso la stessa azienda.

Per i tirocini in una Regione diversa da quella del promotore oppure in imprese  con molte sedi ,  la misura dell’indennità da considerare  è quella della Regione o della Provincia autonoma in cui ha la sede operativa o legale del  soggetto ospitante.

Infine, in materia di sanzioni sono confermate quelle già previste per l’omissione delle comunicazioni obbligatorie e per la mancato pagamento dell’indennità di partecipazione,  ma si  aggiunge in casi gravi  l’interdizione dall’attivazione di tirocini fino a un anno.




domenica 29 maggio 2016

Programma garanzia giovani: le nuove opportunità di lavoro




Il Ministero Lavoro e delle   Politiche Sociali,ha reso noto che è stato sottoscritto un 'accordo di collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la società FlixBus, giovane operatore della mobilità che ha realizzato un connubio tra start-up tecnologica, piattaforma e-commerce e sistema di trasporti. L'accordo con Flixbus - ha affermato il Ministro, Giuliano Poletti - si inserisce nel percorso di miglioramento del programma Garanzia Giovani, con l'obiettivo di ampliare progressivamente le opportunità per i giovani iscritti".

In pratica, l'iniziativa punta a migliorare l'occupabilità dei Neet (le persone che non studiano e non lavorano) e offrirà - ai giovani in possesso di determinati requisiti e registrati a Garanzia Giovani - l'opportunità di candidarsi alle posizioni aperte nell'azienda o tra i suoi partner operativi. Dal suo canto, FlixBus Italia si è impegnata - direttamente o attraverso il coinvolgimento delle imprese a lei collegate- ad assumere 220 giovani Neet, favorendo l'inserimento lavorativo di figure con competenze specialistiche, beneficiando delle agevolazioni previste dal programma. Per questi ragazzi, è previsto un percorso di tirocinio formativo - della durata di tre/sei mesi, anche in "mobilità geografica" - finalizzato all'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante o a tempo indeterminato.

Ecco di che si tratta.
«FlixBus 4 Young»: 220 opportunità di lavoro per giovani NEET

Con il progetto  ォFlixBus 4 Youngサ  saranno disponibili  220 opportunità di lavoro per altrettanti giovani NEET, attraverso l'inserimento nella società di mobilita FlixBus Italia, che si occupa di organizzare viaggi in autobus low cost, sia in Italia che in tutta Europa.

L'inserimento lavorativo avverrà direttamente in azienda, o in altre imprese con la stessa collegate, per quelle figure con  competenze specialistiche, che sono iscritte al programma  Garanzia Giovani  e usufruiscono dei relativi incentivi.

Per i ragazzi in possesso delle competenze professionali richieste è previsto un percorso di  tirocinio formativo  che potrà durare dai 3 ai 6 mesi, alla scadenza dei quali ci sarà la firma di un  contratto di apprendistato professionalizzante o a tempo indeterminato.

«FlixBus 4 Young»: quali sono le posizioni aperte?

Le posizioni aperte riguardano in prevalenza:
autisti e meccanici;
personale tecnico-amministrativo;
personale in area marketing;
nuove professioni digitali.

I giovani ragazzi potranno essere assunti nelle diverse sedi della FlixBus quali: Monaco, Berlino e Milano, o tra i suoi partner operativi in Lombardia, Piemonte, Trentino, Valle d’Aosta, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania e Puglia.

Come ha affermato il Ministro Giuliano Poletti l'obiettivo del Governo è quello di migliorare il programma Garanzia Giovani  con l'obiettivo di ampliare progressivamente le opportunità per i giovani iscritti:

«L’esperienza Flixbus dimostra come il digitale possa rappresentare un’occasione di crescita anche per la piccola e media impresa italiana, con ricadute positive in termini di nuova occupazione».





domenica 17 gennaio 2016

Apprendistato formativo: si parte con il sistema duale. Alternanza scuola-lavoro


 Al via la sperimentazione del sistema duale in apprendistato, uno degli strumenti attuativi del Jobs Act pensato per promuovere la formazione dei giovani finalizzata al loro ingresso nel mondo del lavoro. Per sistema duale si intende la formazione alternata per il 50% a scuola e il restante 50% nell’ambiente di lavoro,  con l’obiettivo di rafforzare l’offerta educativa per i giovani, affinché raggiungano un maggior livello di qualificazione.

A darne notizia è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con un comunicato stampa, con il quale ha reso nota la sottoscrizione dell’apposito Protocollo d’intesa con gli assessori regionali alla formazione.

Per una parte dei giovani studenti l'apprendimento in impresa avverrà tramite un contratto di apprendistato di primo livello, mentre per l'altra parte avverrà attraverso l'introduzione dell'alternanza "rafforzata" di 400 ore annue a partire dal secondo anno del percorso di istruzione e formazione professionale.

L'Agenzia Italia Lavoro sta  attualmente completando la selezione di 300 centri di formazione professionale che realizzeranno la sperimentazione. "Si tratta di uno degli strumenti attuativi del Jobs Act, attraverso il quale il Governo vuole favorire la occupazione giovanile e la possibilità di conseguire un titolo di studio anche attraverso un contratto di apprendistato, ha dichiarato il Sottosegretario al lavoro. "La collaborazione con tutti i soggetti coinvolti: Regioni, enti di formazione e parti sociali  ha consentito" di dare piena e concreta attuazione ai decreti legislativi 81 e 150 con l'obiettivo di rilanciare l'apprendistato di primo e terzo livello al fine di ridurre la dispersione scolastica e  ampliare l'offerta formativa." Di fatto la sottoscrizione di questi protocolli con gli Assessori regionali dà il via alla sperimentazione che è frutto di una intensa e proficua collaborazione con tutti i soggetti coinvolti: Regioni, enti di formazione e parti sociali.

La sperimentazione vedrà coinvolti 60 mila giovani nel prossimo biennio i quali, facendo ricorso all’apprendistato formativo e all’alternanza scuola-lavoro “rafforzata” di 400 ore annue a partire dal secondo anno del percorso di istruzione e formazione professionale, potranno conseguire gli stessi titoli di studio previsti nei percorsi di qualifica e diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore, titoli di laurea triennale o magistrale, master e dottorato. Per la sperimentazione del Sistema Duale sono stati stanziati 87 milioni di euro sia per il 2015 che per il 2016, in aggiunta ai 189 milioni già previsti per la Istruzione e formazione professionale, ripartiti tra le Regioni e le Province Autonome sulla base del numero di studenti annualmente iscritti ai percorsi di IeFP e del numero complessivo di studenti qualificati e diplomati.

Sottoscrivendo i protocolli di intesa che hanno dato il via al Sistema Duale, il Sottosegretario al lavoro ha definito l’iniziativa:

«Una misura volta a promuovere, in maniera innovativa, la formazione dei giovani e a favorire la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro partendo dalla alternanza scuola-lavoro. Si tratta di uno degli strumenti attuativi del Jobs Act, per favorire la occupazione dei giovani e la possibilità di conseguire un titolo di studio anche attraverso un contratto di apprendistato.

«Le imprese che assumeranno in apprendistato formativo e quelle che ospiteranno studenti in alternanza rafforzata beneficeranno oltre che di minori costi per l’apprendista, anche di incentivi per abbattere i costi derivanti dall’impiego di tutor aziendali. Ma non solo. La nuova normativa, prevede, altresì, per l’apprendistato formativo un azzeramento della retribuzione per la formazione in aula, una diminuzione della remunerazione degli apprendisti al 10% (della retribuzione) per la formazione svolta in azienda, l’abolizione del contributo previsto a carico dei datori di lavoro in caso di licenziamento dell’apprendista, lo sgravio dal pagamento dei contributi per l’ASpI rivolto alle imprese artigiane, la cancellazione della contribuzione dello 0.30% per la formazione continua e, infine, viene dimezzata l’aliquota di contribuzione del 10% portandola al 5% per le imprese con più di nove dipendenti».

Il contratto, stipulato tra azienda e apprendista, è regolato in modo dettagliato dalla legge tedesca, che definisce con precisione obblighi e doveri delle parti. Il sistema duale è diffuso in altri paesi, come Austria e Svizzera e soprattutto nell’Europa del Nord. Soluzioni che si sono dimostrate in grado di assicurare una più ampia integrazione dei giovani nel mercato del lavoro, riducendo così i livelli di disoccupazione, e che ora l’Italia è pronta a testare modulandole ad hoc per mantenere le proprie caratteristiche strutturali.

La sperimentazione italiana del nuovo apprendistato normativo si basa su un modello fortemente innovativo che passa innanzitutto attraverso la ristrutturazione dell’apprendistato e delle sue caratteristiche (requisiti di accesso e modalità di regolazione della formazione): si punta così ad agire direttamente sul fronte delle imprese tramite la definizione di un nuovo mix di vincoli e benefici, in grado di bilanciare meglio l’onere formativo che esse assumono.

L’altro versante è quello della riorganizzazione dei percorsi formativi nell’ambito del Sistema regionale di Istruzione e formazione professionale (IeFP) e il potenziamento delle reti di servizi interne alle strutture formative. Illustrato a Job & Orienta, il progetto prevede la qualificazione dei servizi di placement dei centri di formazione professionale e la sperimentazione nel biennio 2015-2017 del contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale (IeFP) o del diploma professionale nei centri di formazione professionale.

martedì 23 giugno 2015

Contratto di ricollocazione, come funziona la nuova occupazione



Il contratto di ricollocazione è uno speciale istituto destinato ai lavoratori disoccupati di lunga data che garantisce loro un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di una nuova occupazione. In pratica, con il contratto di ricollocazione (o ricollocamento) il lavoratore licenziato riceve l'indennità di disoccupazione prevista dalla legge, cioè la Naspi, e inizia contemporaneamente un percorso di formazione e reinserimento professionale, attraverso un programma coordinato dalla sua Regione. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto di ricollocazione riceve dall'amministrazione regionale un contributo in denaro (voucher) che potrà poi spendere per un percorso di formazione presso un'agenzia di lavoro privata.

Il contratto di ricollocazione è riservato ai  disoccupati da più di 12 mesi,  non solo lavoratori dipendenti ma anche lavoratori autonomi e prevede un accordo con cui il lavoratore si impegna e farsi seguire da un ente accreditato in un percorso di formazione e ricollocazione in cambio di un voucher erogato dalla Regione che copra i costi della formazione Il voucher è suddiviso in una parte fissa e una maggiore,  che viene erogata  soltanto a ricollocazione avvenuta.

La procedura per accedere è la seguente:
Il lavoratore disoccupato deve prima di tutto scegliere la struttura privata accreditata o pubblica dalla quale intende farsi assistere, la quale per prima cosa definisce il livello di occupabilità del disoccupato. Da tale livello dipende l ’importo del voucher che verrà garantito al lavoratore, che  è inversamente proporzionale alla probabilità di trovare un nuovo impiego.

In seguito, viene  assegnato un tutor o job advisor che guiderà il soggetto verso la sua nuova occupazione.  il tutor svolge anche funzioni di controllo, in quanto verifica se il lavoratore  disoccupato  segue regolarmente i corsi di formazione e se è disposto davvero ad accettare le offerte di impiego che gli arrivano.
I soggetti coinvolti nella gestione del Contratto di ricollocazione sono le Regioni che  devono regolare con una delibera la possibilità di stipulare il contratto,  garantendo la copertura del costo dell'outplacement, cioè dell' assistenza intensiva nella ricerca del nuovo posto di lavoro, tramite i voucher. Nella  pratica la procedura  può essere  gestita da:

Centri per l’Impiego;

agenzie per il lavoro;

soggetti specificatamente accreditati per la formazione, ovvero:

gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;

le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;

i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio;

le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;

i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;

i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante;

l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, con esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa vigente.

Con questo contratto il lavoratore oltre a godere dell’ammortizzatore sociale unico NASpI, si impegna in un percorso di formazione e reinserimento professionale presso un'agenzia di lavoro privata, attraverso un programma coordinato dalla Regione in cui risiede, garantendosi un contributo in denaro (voucher) per coprirne i costi . Vi possono accedere come detto tutti i soggetti in stato di disoccupazione di lunga durata, cioè  tutti quei lavoratori che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova occupazione da più di dodici mesi.

Il contratto di ricollocazione prevede la decadenza del lavoratore in caso di inadempienza dai diritti-doveri ossia:

qualora il soggetto non si renda parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato;

qualora il soggetto non partecipi alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato;

nel caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro;

in caso di perdita dello stato di disoccupazione.

In merito alla terza causa di decadenza, il Ministero del Lavoro ha definito il termine “congrua offerta di lavoro” sulla base  dei seguenti principi: coerenza con le competenze e d esperienze maturate dal lavoratore distanza dalla residenza e tempo di percorrenza con mezzi pubblici retribuzione superiore almeno del 20% rispetto all'ultima indennità di disoccupazione conseguita.

In sintesi il contratto di ricollocazione prevede l’affidamento della persona interessata a un tutor designato dall’agenzia, che ha il compito di assisterla, e di controllarne la disponibilità effettiva per tutto quanto è necessario ai fini della reinserimento nel mercato di lavoro, compresi eventuali corsi di riqualificazione mirati. Nel caso di rifiuto ingiustificato di una iniziativa, o addirittura di un posto di lavoro, il tutor lo contesta al lavoratore. E alla contestazione – salva possibilità di impugnazione da parte del lavoratore davanti a un arbitro – consegue il dimezzamento dell’indennità; poi, la seconda volta, l’interruzione.

La novità più interessante sta nel meccanismo di determinazione automaticamente equilibrata del grado della disponibilità che può e deve essere richiesta al disoccupato, in relazione alle condizioni del mercato del lavoro locale.



domenica 14 giugno 2015

Consiglio Europeo: opportunità di tirocinio per 5 mesi UE a partire da febbraio 2016



Il Consiglio dell'Unione Europea offre 100 tirocini retribuiti della durata di 5 mesi nel 2016, le domande devono essere inviate  entro il 31 agosto 2015.

Gli interessati devono - entro il termine di presentazione delle domande - aver completato almeno la prima parte degli studi universitari e avere un certificato di laurea o equivalente.

I tirocini sono divisi in 2 diversi periodi, ciascuna della durata di cinque mesi:
• 1 febbraio - 30 Giugno (primo periodo);
• 1 Settembre - 31 gennaio (secondo periodo).

Viene richiesta la conoscenza del francese o dell’inglese, e una qualifica in una delle seguenti materie: diritto, scienze politiche, relazioni internazionali, studi europei, economia.
Ma l’istituzione europea ricerca anche tirocinanti con qualifiche in altri campi, come ad esempio: traduzione, risorse umane, comunicazione, studi di istruzione, informatica, progettazione grafica, multimedia, tecnologia agraria, ingegneria biochimica, la salute e la sicurezza alimentare, gestione dell'energia, ambiente, ingegneria aerospaziale.

Non saranno accettate domande presentate da persone che hanno già svolto tirocini per più di 8 settimane (retribuito o meno), in una delle istituzioni o degli organi comunitari.

Le candidature per i tirocini retribuiti devono essere presentate per via elettronica tra giugno e agosto dell'anno precedente il tirocinio.

Il modulo di candidatura è disponibile in francese e in inglese. Per presentare la propria candidatura è necessaria una conoscenza approfondita di una delle due lingue.

Tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo indicato nel profilo elettronico. I candidati sono pregati di aggiornare il profilo in caso di modifica dell'indirizzo. Tale indirizzo sarà utilizzato sia nell'offerta di tirocinio sia per il trattamento amministrativo del fascicolo e sarà considerato il luogo di assunzione.

Le e-mail dall’Ufficio tirocini spesso finiscono nella cartella "spam" di Gmail, Hotmail e di vari altri tipi di account di posta elettronica. Si prega di controllare la cartella "spam" regolarmente per i messaggi in arrivo dal "bureau de stages" (stages@consilium.europa.eu). Si prega inoltre di accertarsi di fornire un numero telefonico di contatto nel modulo di candidatura, in modo di permetterci di entrare in contatto in caso di necessità.

Le candidature online convalidate saranno esaminate in ottobre. I candidati selezionati per il primo periodo verranno contattati al più tardi nel mese di dicembre, i candidati selezionati per il secondo periodo verranno contattati in gennaio.

I candidati non prescelti saranno informati per posta elettronica o tramite il loro account EPSO alla fine di gennaio 2016 (per i tirocini con inizio nel febbraio) e alla fine di marzo 2016 (per i tirocini con inizio a settembre).

I candidati prescelti riceveranno un'offerta tramite posta elettronica in cui saranno indicati il periodo del tirocinio e il dipartimento a cui saranno assegnati. Una volta accettata l’offerta, essi saranno invitati a presentare tutti i documenti giustificativi, in particolare:
copia leggibile del passaporto o della carta d'identità;

copia dei diplomi o certificati ufficiali;

una prova o una dichiarazione motivata relativa alla conoscenza delle lingue indicate nel modulo di candidatura e, ove necessario, una prova dell’esperienza professionale,

Dopo la convalida, l’Ufficio tirocini invierà ai candidati prescelti un contratto di tirocinio.

Qualsiasi altro documento facoltativo a sostegno della candidatura per un tirocinio, ad esempio referenze, può essere inviato unitamente ai documenti giustificativi.

I documenti giustificativi non devono essere inviati quando si effettua la candidatura online. Essi saranno richiesti se vi sarà un'offerta di tirocinio. In caso di mancata presentazione del fascicolo completo i candidati prescelti non saranno ammessi. Il candidato dovrà fornire prova di tutte le informazioni indicate nel modulo di candidatura (istruzione, esperienza professionale, conoscenza delle lingue). Occorre pertanto includere nel formulario di candidatura solo le informazioni per cui si dispone di documenti giustificativi.

È opportuno conservare una copia di tutti i documenti inviati all'Ufficio tirocini. I candidati sono pregati di non inviare gli originali dei certificati di laurea.

Tutte le domande devono contenere:
il modulo di candidatura debitamente compilato
il curriculum vitae
una lettera di motivazione
una copia del passaporto o della carta d'identità
un attestato ufficiale dell'istituto d'insegnamento superiore frequentato che certifichi l'obbligo, per il candidato, di effettuare un tirocinio nel quadro del corso di studi o per poter accedere all'esercizio di una professione, o la necessità di effettuare ricerche ai fini della tesi o di un dottorato
copia dei diplomi o certificati ufficiali
prova dell'esperienza professionale (ove richiesta)
una prova o una dichiarazione motivata relativa alla conoscenza delle lingue indicate nel modulo di candidatura.

Nel fascicolo è inoltre possibile includere documenti giustificativi facoltativi quali referenze.

È opportuno conservare una copia di tutti i documenti inviati all'Ufficio tirocini. I candidati sono pregati di non inviare gli originali dei certificati di laurea.
Il fascicolo di candidatura completo deve essere inviato tramite posta elettronica in formato PDF:
Invia la candidatura

Indirizzo indicato nel profilo

Tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo indicato nel modulo di candidatura. I candidati sono pregati di informare l'Ufficio tirocini tramite posta elettronica in caso di modifica dell'indirizzo. Tale indirizzo sarà utilizzato sia nell'offerta di tirocinio sia per il trattamento amministrativo del fascicolo e sarà considerato il luogo di assunzione.

I candidati prescelti riceveranno un'offerta tramite posta elettronica in cui saranno indicati il periodo del tirocinio e il dipartimento in cui questo si svolgerà. Se l'offerta è accettata, l'Ufficio tirocini invierà il contratto.

I candidati esclusi verranno informati tramite posta elettronica al termine della procedura di selezione. È possibile presentare una nuova candidatura nel corso del periodo di assunzione successivo.




sabato 25 ottobre 2014

Apprendisti e il contratto di lavoro: giurisprudenza



Con la Sentenza 2015 del 13 febbraio 2012, la sezione Lavoro della Cassazione ha compiuto una completa e puntuale ricognizione normativa della fattispecie dell’apprendistato e ed evidenzia gli elementi differenziali di tale rapporto rispetto a quelli propri del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato La sentenza in epigrafe si segnala per la completa e puntuale ricognizione normativa della fattispecie dell’apprendistato e per l’accuratezza della motivazione nella distinzione degli elementi di tale rapporto rispetto a quelli propri del rapporto di lavoro subordinato.

Il caso riguardava il recesso datoriale esercitato nei confronti di un’apprendista; quest’ultima aveva dedotto la dissimulazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed aveva impugnato l’atto quale licenziamento illegittimo, chiedendo la reintegra nel posto di lavoro. La Corte conferma la sentenza impugnata che ha respinto le pretese attoree, e, tra l’altro, precisa che la disciplina legale dell’apprendistato richiede che il rapporto debba avere un effettivo contenuto formativo professionale, ma non fissa al datore di lavoro l’obbligo di impartire l’insegnamento pratico secondo modalità’ particolari, restando possibile una sua modulazione secondo le esigenze aziendali.

Secondo la sentenza, l’attività formativa può assumer maggiore o minore rilievo a seconda che si tratti di lavoro di elevata professionalità o di semplici prestazioni di mera esecuzione, fermo restando la necessità dell’adeguatezza di tale attività formativa a raggiungere lo scopo del contratto.

La valutazione di tale adeguatezza, peraltro, precisa la Corte, è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivata. In precedenza, nella giurisprudenza di legittimità, si richiama Cass., Sez. L, Sentenza n. 11482 del 01/08/2002, secondo la quale l'apprendistato è un rapporto di lavoro speciale in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire nella sua impresa all'apprendista l'insegnamento necessario perché questi possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato. Affinché tale obiettivo possa essere raggiunto è necessario lo svolgimento effettivo sia delle prestazioni lavorative da parte del dipendente sia della corrispondente attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, essendo consentito a quest'ultimo di modulare la prestazione dell'apprendista e l'addestramento pratico in relazione alle concrete esigenze dell'organizzazione aziendale.

Sulle differenze tra l’apprendistato ed il contratto di formazione e lavoro, Cass., Sez. L, Sentenza n. 11365 del 08/05/2008, ha affermato – traendone alcune conseguenze in ordine alla conversione del rapporto medesimo in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - il principio secondo il quale nel contratto di formazione e lavoro la funzione del contratto, diversamente dall'apprendistato, non tende a consentire il mero conseguimento delle nozioni base per l'esecuzione della prestazione professionale, ma a favorire, attraverso l'acquisizione di specifiche conoscenze, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale in funzione dell'accesso nel mondo del lavoro.

Il contratto di apprendistato ha una causa tipicamente mista: accanto a quella propria del rapporto di lavoro, caratterizzato dallo scambio tra retribuzione e prestazione lavorativa, si pone quella del conseguimento della capacità tecnica necessaria per divenire lavoratore qualificato. A tal fine, il datore di lavoro è obbligato a impartire, o comunque garantire, la necessaria formazione all’apprendista. Tuttavia, se si instaura un ordinario rapporto di lavoro subordinato, ciò avviene in quanto il datore di lavoro ritiene che il prestatore sia sufficientemente perito per espletare quella mansione senza la necessità di un previo addestramento; il successivo contratto di apprendistato che venga eventualmente stipulato con assegnazione alle medesime mansioni, in mancanza di quella causa tipica, non può pertanto che essere considerato nullo quale contratto di apprendistato, e deve invece essere qualificato quale contratto ordinario di lavoro.

Non è incostituzionale l'art. 23, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, che ha modificato l'art. 49, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, eliminando la previsione della durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante. La legge non riduce automaticamente i tempi della formazione professionale e non lede la competenza delle Regioni in materia di formazione professionale.

E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 117 e 120 Cost. e con il principio di leale collaborazione - l'art. 23, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, limitatamente alle parole "non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi", "integralmente" e "definiscono la nozione di formazione aziendale e", in quanto, rimettendo esclusivamente ai contratti collettivi di lavoro o agli enti bilaterali profili normativi dell'apprendistato professionalizzante, oblitera le competenze regionali in materia.

L’apprendistato è una forma di apprendimento consistente in un’attività di lavoro associata all’acquisizione di cognizioni tecnico-pratiche finalizzate all’acquisizione della professionalità oggetto dell’apprendistato. La circostanza che il contratto di apprendistato non preveda alcun progetto formativo né il programma di ore di studio esterno non fa venir meno l’esistenza del rapporto di apprendistato, essendo sufficiente ai fini della qualificazione del rapporto che in concreto il datore di lavoro abbia impartito direttamente o tramite i colleghi dotati di esperienza professionale le istruzioni tecniche necessarie. (Trib. Bologna 19/5/2009, Giud. Pugliese, in Lav. Nella giur. 2009, 956)

L’apprendistato è uno speciale contratto di lavoro caratterizzato non solo dall’insegnamento professionale svolto nell’interesse dell’apprendista ma anche dal diritto di quest’ultimo a ricevere tale insegnamento correlativamente all’obbligo del datore di lavoro di impartirlo o di farlo impartire. Ne consegue che lo svolgimento delle prestazioni di lavoro secondo modalità che implicano l’inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 10 e 11, l. n. 25/1995 comporta, ai sensi dell’art. 1418 c.c., la nullità del contratto di apprendistato stipulato solo per occultare un ordinario contratto di lavoro subordinato. (Trib. Milano 20/7/2004, Est. Bianchini, in Lav. nella giur. 2005, 289)

L’assunzione di un lavoratore con la qualifica di apprendista non comporta di per sé l’instaurazione di un rapporto di apprendistato e pertanto, in caso di contestazione, la sussistenza di tale rapporto va provata dalla parte che l’allega, mediante la dimostrazione dei relativi requisiti essenziali e soprattutto dell’insegnamento professionale; non assume al detto fine significato decisivo il fatto che il lavoratore assunto sia privo di una precedente esperienza lavorativa, trattandosi di circostanza non incompatibile con la costituzione di un normale rapporto di lavoro. (Corte d’appello Milano 18/5/2004, Est. Ruiz, in Lav. nella giur. 2005, 87)

È illegittimo il contratto di apprendistato stipulato nei confronti di un lavoratore che già lavorava di fatto alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, svolgendo le stesse mansioni (nella fattispecie è stata dichiarata l'illegittimità della risoluzione del rapporto, con conseguente diritto del lavoratore alla riassunzione con inquadramento corrispondente alla qualifica che sarebbe stata conseguita al termine dell'apprendistato). È illegittimo il contratto di apprendistato nel caso in cui il datore di lavoro non provi di aver impartito all'apprendista l'insegnamento necessario al conseguimento delle capacità per diventare lavoratore qualificato.

E' responsabile per violazione delle regole di comune prudenza (colpa generica, art. 43 c.p.) il datore di lavoro che assegni ad attività oggettivamente pericolosa un giovanissimo apprendista, omettendo, in tal modo, di attenersi alla rigorosa necessità di seguire con assoluta cura i giovani che prestano attività pericolose ed essere, rispetto ad essi, attenti in senso assoluto.

Il contratto di apprendistato non è un contratto a termine, essendo a termine solo l'inquadramento come apprendista. Ne discende che l'inizio di attività di lavoro qualche giorno prima della formale assunzione del dipendente come apprendista non comporta la nullità del contratto di apprendistato in mancanza di allegazioni relative alla instaurazione, prima di quello, di un normale rapporto di lavoro subordinato.

L'apprendistato è un rapporto di lavoro speciale in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire nella sua impresa all'apprendista l'insegnamento necessario perché questi possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato. Affinché tale obiettivo possa essere raggiunto è necessario lo svolgimento effettivo sia delle prestazioni lavorative da parte del dipendente sia della corrispondente attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, essendo consentito a quest'ultimo di modulare la prestazione dell'apprendista e l'addestramento pratico in relazione alle concrete esigenze dell'organizzazione aziendale.

L'apprendistato, secondo la stessa definizione data dall'art.2, l. n. 25/55, è un rapporto di lavoro speciale in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire nella sua impresa all'apprendista l'insegnamento necessario perché questi possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato. Affinché tale obiettivo possa essere raggiunto è necessario lo svolgimento effettivo e non meramente figurativo sia delle prestazioni lavorative da parte del dipendente sia della corrispondente attività di insegnamento da parte del datore di lavoro per un periodo di tempo non inferiore a quello ritenuto congruo dalla contrattazione collettiva per l'apprendimento dell'allievo. Ne consegue che dal computo del periodo di apprendistato vanno esclusi tutti i periodi di interruzione del rapporto sia che siano imputabili al lavoratore (come i giorni di assenza per malattia) sia che dipendano da comprovate esigenze produttive dell'impresa (Cass. 12/5/00, n. 6134, pres. Sciarelli, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 983; in Lavoro giur. 2002, pag. 159, con nota di Simonato, Gli effetti della sospensione dell'attività produttiva nel rapporto di apprendistato).

E’ affetto da nullità il contratto di apprendistato sottoscritto successivamente all’effettivo inizio del rapporto, in quanto sovrapposto a un normale rapporto di lavoro subordinato instauratosi per fatti concludenti.

Nell’ipotesi di licenziamento disciplinare di un apprendista gli addebiti devono essere oggetto di apposita contestazione ex art. 7 SL la cui normativa trova applicazione anche nel rapporto di apprendistato.

L’assunzione di un lavoratore con qualifica di apprendista senza il tramite dell’Ufficio di collocamento (così come previsto dall’art. 3, L. 19/1/55 n. 25) qualifica il rapporto come ordinario rapporto di lavoro subordinato.

Ai fini della qualificazione dello speciale rapporto di apprendistato grava sul datore di lavoro l’onere di provare di aver impartito al lavoratore l’insegnamento professionale.

La mancata effettuazione del tirocinio e lo svolgimento regolare di lavoro straordinario rende inquadrabile il contratto di lavoro come ordinario rapporto subordinato nonostante il formale di apprendistato, e di conseguenza illegittimo perché privo di giustificazione va ritenuto il licenziamento intervenuto al termine del fissato periodi di apprendistato.



Apprendisti e il contratto di lavoro



L’apprendistato secondo la riforma del mercato del lavoro è visto come principale strumento per lo sviluppo professionale del lavoratore, individuando tale istituto come la «modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro».

Formazione più agile, costi leggeri, minori vincoli sulle stabilizzazioni. E ancora: ridurre la differenza territoriale dei percorsi formativi e rafforzare l'alto apprendistato nell’università.

La comunicazione datoriale di scadenza del contratto di apprendistato per mancato raggiungimento della qualifica non può qualificarsi come licenziamento, trovando applicazione i principi in materia di disdetta da un contratto a termine; ne consegue l’inapplicabilità del rito speciale di cui all’art. 1, commi 47 ss. l. n. 92 del 2012 e, in mancanza di una specifica disposizione, l’applicazione del principio generale, desumibile dall’art. 702-ter c.p.c., che impone, in caso di errore nella scelta del rito, di dichiarare la inammissibilità della domanda.

Il contratto di apprendistato si configura come contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dall’origine caratterizzato, essenzialmente, dalla causa mista e dalla facoltà del datore di lavoro di recedere dal rapporto ex art. 2118 c.c. alla scadenza del termine dell’attività formativa. Qualora il lavoratore abbia già in precedenza effettuato, preso la medesima azienda, le mansioni tipiche della qualifica che il contratto successivo punta a far ottenere allo stesso lavoratore, residua nel contratto la sola funzione economico sociale propria dell’ordinario contratto di lavoro subordinato, ossia lo scambio fra l’erogazione di energie psico-fisiche e la retribuzione. In tal caso, il rapporto di lavoro deve essere qualificato da origine come un rapporto di lavoro a subordinato ordinario a tempo indeterminato.

Nel caso di contratto di apprendistato illegittimo, con conseguente qualificazione da origine dello stesso come contratto di lavoro subordinato ordinario a tempo indeterminato, l’eventuale disdetta data dall’azienda ex art. 2118 c.c. deve qualificarsi come licenziamento illegittimo perché privo di giusta causa o giustificato motivo oggettivo.

La sussistenza del rapporto di apprendistato non può, in particolare, essere esclusa solo per l’esercizio da parte del dipendente delle mansioni proprie della qualifica cui lo stesso aspira potendo tale esercizio essere manifestazione dell’addestramento pratico caratteristico del rapporto di apprendistato in cui lo svolgimento delle prestazioni lavorative è collegato all’insegnamento impartito dal datore di lavoro – elemento essenziale e sufficiente del rapporto – sicché tali prestazioni risultano di minore livello sia quantitativo che qualitativo e di minore utilità per l’attività produttiva dell’azienda. (Trib. Milano 4/4/2012, Giud. Scarzella, in Lav. nella giur. 2012, 827)

Il contratto di apprendistato è qualificabile come un contratto a causa mista caratterizzato, oltre che dallo svolgimento della prestazione lavorativa, dall’obbligo del datore di lavoro di garantire un’effettiva formazione, finalizzata al conseguimento da parte dell’apprendista di una qualificazione professionale. Conseguentemente, l’omessa formazione professionale determina la sussistenza di un ordinario contratto di lavoro subordinato. (Trib. Prato 9/3/2012, Est. Consani, in D&L 2012, con nota di Andrea Ranfagni, “Apprendistato: natura, conseguenze sanzionatorie, onere della prova e ricostruzione del rapporto”, 470)

Il contratto di apprendistato si configura come contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dall’origine caratterizzato, essenzialmente, dalla causa mista e dalla facoltà del datore di lavoro di recedere dal rapporto ex art. 2118 c.c. alla scadenza del termine dell’attività formativa. Qualora il lavoratore abbia già in precedenza effettuato, preso la medesima azienda, le mansioni tipiche della qualifica che il contratto successivo punta a far ottenere allo stesso lavoratore, residua nel contratto la sola funzione economico sociale propria dell’ordinario contratto di lavoro subordinato, ossia lo scambio fra l’erogazione di energie psico-fisiche e la retribuzione. In tal caso, il rapporto di lavoro deve essere qualificato ab origine come un rapporto di lavoro a subordinato ordinario a tempo indeterminato. (Trib. Prato 11/4/2012, Est. Consani, in D&L 2012, con nota di Andrea Ranfagni, “Apprendistato: natura, conseguenze sanzionatorie, onere della prova e ricostruzione del rapporto”, 470)

Il piano formativo individuale, da redigersi in forma scritta, rappresenta l’elemento indefettibile nel contratto di apprendistato professionalizzante al fine di accertare il corretto svolgimento del rapporto che, in quanto tale, deve necessariamente svilupparsi attraverso un percorso formativo delineato e funzionale all’acquisizione delle competenze professinali proprie della qualifica finale; ne consegue che la mancanza del piano formativo individuale, stante il suo carattere essenziale, determina la nullità del contratto di apprendistato che, quindi, sin dal suo inizio va considerato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente diritto del lavoratore alle differenze retributive e venir meno del diritto del datore di lavoro agli incentivi economici e normativi applicati all’apprendistato.

Il contratto di apprendistato consente ai giovani di fare il primo passo nella mercato del lavoro sotto la guida e la supervisione di occhi esperti. Si tratta di una formula rivolta ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, che delega all’azienda responsabile dell’assunzione il compito di monitorare e migliorare la formazione dell’apprendista attraverso un insegnamento di tipo pratico, tecnico-professionale.


domenica 15 settembre 2013

I corsi che garantiscono più tirocini e lavoro



Le esperienze di tirocinio aumentano del 12% la possibilità di assunzione come rivelato da Almalaurea. I tirocini aumentano le possibilità di assunzione. Il primato va ai corsi di laurea in medicina, chimica e farmacia: otto laureati su dieci, secondo lo studio, si sono sperimentati fuori dalle aule universitarie prima della discussione di tesi. In linea con l'appello del Ministro dell'Istruzione Carrozza a «non vedere mai più» 25enni con curriculum fitto di lodi e vuoto di esperienze professionali.

Nel 2012, il totale degli laureati con una esperienza di stage ha toccato il 56%, con punte del 68% fra coloro che hanno fatto un percorso di laurea triennale che non hanno intenzione di iscriversi al biennio di magistrale. Un balzo vertiginoso, rispetto al 20% che si registrava nel 2004. Tra i corsi più attivi nell'organizzazione di tirocini, svettano le discipline mediche: il 97% delle esperienze è gestito dalla facoltà, contro il 3% di opportunità attivate in altra sede. Seguono chimica e farmaceutica (94%), geologia e biologia (92%), agraria e psicologia (90%).

Certo: un conto sono le posizioni aperte, un conto il feedback. I tirocini funzionano? Il rapporto tra laureati e stage svolti sembra dire di sì. Tra i gruppi disciplinari che producono più stagisti, non a caso, spiccano medicina (84 laureati su 100), chimica e farmacia (81%), agraria (77%) e discipline di area geo-biologica (73%). Con due (prevedibili) new entry: insegnamento, 83%, ed educazione fisica (78%). Da un lato, la percentuale è resa ovvia dall'obbligatorietà dei periodi di formazione su campo: a Medicina, il tirocinio specializzato dura tre mesi e si svolge a seguito della laurea magistrale. Dall'altro, la diffusione di stage nei corsi più tecnici apre sviluppi sul mercato delle professioni più qualificate.

E chi ha hanno meno occasione sono gli studenti di giurisprudenza, ultimi per percentuali di stage effettuati (13 su 100), sono i terzi per intraprendenza: un laureato su quattro, il 27%, ha trovato e svolto un'attività lavorativa esterna alle offerte universitarie. E si viaggia su medie simili nei settori linguistico ed economico (28%), letterario (24%).

sabato 20 luglio 2013

Stagisti: 24 luglio 2013 scadenza del termine per le linee guida


Ricordiamo che la riforma del lavoro Fornero ha previsto la revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo. Ed  è stato introdotto anche il riconoscimento di una “congrua indennità” anche in forma forfettaria in relazione alla prestazione svolta, e il mancato rispetto sarà punito con sanzioni ingenti da un minimo di mille a un massimo di 6mila euro. Gli stage dovranno essere retribuiti.

Entro il 24 luglio le Regioni sono chiamate a recepire le nuove “Linee guida per la regolamentazione dei tirocini”, ma non tutte rispondono all'invito. Si tratta di una cruciale scadenza che arriva dopo una lunga mobilitazione contro gli stage truffa. L’uso tipico degli stage è di contrastare l'uso improprio dei tirocini, favorire l'inserimento lavorativo e garantire una indennità minima per gli stagisti. Le Linee guida per la regolamentazione dei tirocini", chiamati anche stage, approvate dalla conferenza Stato Regioni lo scorso gennaio, così come previsto dalla riforma Fornero.

Entro tale data vanno recepite le regole sui tirocini stabiliti dalla conferenza Stato Regioni. Nella maggior parte dei casi è stata introdotta una indennità minima di 400 euro, ma c'è grande diversità sulla durata massima degli stage. In questo panorama lavorativo  dovrebbero far tirare un sospiro di sollievo a 300 mila stagisti e ai tanti giovani che si affacciano al mondo del lavoro.

Nel merito delle decisioni assunte, si rileva come la maggior parte delle regioni ha introdotto una indennità minima di 400 euro, salvo il Piemonte con 600 euro rimodulabili a seconda dell'impegno orario e il Veneto che ha preferito optare per 300 euro comprensivi di buono pasto in alternativa ai 400. L'indennità, inoltre, è a carico dell'azienda ospitante, salvo l'eventuale cofinanziamento della Regione. In alcune Regioni poi sono stati previsti incentivi alle assunzioni per chi ha terminato il tirocinio e misure di controllo e monitoraggio sulla qualità dei tirocini. Le normative regionali infine si discostano tra di loro sulla durata massima dei tirocini di inserimento (6 o 12 mesi) e sul numero minimo di dipendenti necessario per ospitare un tirocinante.

Non hanno ancora risposto all'appello regioni come l'Umbria, il Friuli Venezia Giulia, la Valle D'Aosta e la Sicilia.

venerdì 4 gennaio 2013

Stage e tirocini dal 2013 retribuiti con congrua indennità


La riforma del lavoro ha previsto la revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo. Infatti, è stato introdotto anche il riconoscimento di una “congrua indennità” anche in forma forfettaria in relazione alla prestazione svolta, e il mancato rispetto sarà punito con sanzioni ingenti da un minimo di mille a un massimo di 6mila euro. Gli stage dovranno essere retribuiti.

Quindi si pone fine ai tirocini e agli stage non retribuiti per chi ha terminato la formazione universitaria e nelle scuole di specializzazione. Per queste figure le aziende sono tenute a proporre forme contrattuali remunerate. Per chi ha terminato il proprio percorso formativo è possibile attivare contratti di apprendistato e, se si sono superati i 29 anni, contratti di inserimento lavorativo.

L’apprendista, all’interno dell’azienda, sarà seguito da un tutor.

Vedendo la legge di riforma la normativa non prevede alcun tetto sulle somme da percepire somme per chi fa un tirocinio. Però gli stagisti vi sarà una retribuzione minima di 400 euro al mese e tetto massimo per tutto il periodo del tirocinio. Quello che fino a poco tempo fa si limitava a un’esperienza molto semplice e spesso di dubbia utilità.

Ricordiamo che una volte su due, in Italia, lo stage non prevedeva nemmeno un rimborso spese. Il compenso è pari a euro zero nel 52,4% dei casi, secondo l'ultimo studio curato dall'Isfol, l'Istituto per lo sviluppo della formazione dei lavoratori, e dalla «Repubblica degli stagisti», una rivista on line tutta dedicata. Adesso, se la legge di riforma del lavoro verrà attuta le cose dovrebbero cambiare con una soglia minima di 400 euro lordi al mese.

La novità è prevista dalla bozza delle linee guida sui tirocini che il ministero del Lavoro ha definito e sarebbe una rivoluzione. Oggi non esiste uno «stipendio» minimo per gli stagisti. Non a livello nazionale almeno, anche se alcune Regioni hanno fissato un livello base valido solo nel loro territorio.

Un primo passo era stato fatto con la riforma del mercato del lavoro approvata a luglio 2012: dice la legge Fornero che per gli stage va riconosciuta una «congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta». E aggiunge che la somma va fissata entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge con un documento che metta d'accordo governo e Regioni. I 180 giorni scadono alla fine di gennaio e l'intesa sulle linee guida sembra a buon punto. Il via libera da parte della Conferenza Stato-Regioni dovrebbe arrivare nella prima riunione dopo le feste, probabilmente il 24 gennaio.

L'impianto del documento va bene c'è solo qualche dettaglio da mettere a punto» ha sostenuto Gianfranco Simoncini, assessore alle Attività produttive della Toscana e coordinatore della commissione Lavoro per la conferenza delle Regioni. Rispetto alla bozza iniziale un punto è già stato cambiato: non c'è più il limite massimo al rimborso mensile.

La regola era stata pensata con l'obiettivo di evitare un uso distorto dello stage che a volte può mascherare un contratto sottopagato. Ma è stata tolta per non mettere fuori legge quei tirocini più ricchi dove il compenso supera i 750 euro al mese.

Le linee guida prevedono anche dei limiti temporali: il tirocinio standard non potrà durare più di sei mesi; quello di reinserimento, riservato a disoccupati e cassaintegrati, non più di un anno; quello riservato ai disabili non più di due anni. Tutti limiti che non sono prorogabili. Non sarà possibile fare più di uno stage presso lo stesso datore di lavoro e ci sarà anche un tetto al numero di stagisti a seconda delle dimensioni dell'azienda: al massimo uno stagista per le aziende fino a cinque dipendenti e così via a salire. Mentre le imprese senza dipendenti potranno avere tirocinanti solo se appartengono al settore dell'artigianato artistico, anche se su questo punto c'è ancora da lavorare.

Per quanto riguarda la retribuzione mensile non sarà possibile scendere sotto i 400 euro, che sarà vincolante dopo l'intesa della Conferenza Stato-Regioni.

Il legislatore comunque ha rimandato alla Conferenza Stato-Regioni il compito di indicare le linee guida in materia di tirocini e stage. La Riforma individua, però, alcuni principi da seguire per riordinare l’impianto vigente: revisione della disciplina dei tirocini formativi; prevenzione e arginamento dell’uso distorto di questo strumento; individuazione degli elementi qualificanti. Importante novità è l’introduzione del riconoscimento di una “indennità” in relazione alla prestazione svolta, la cui mancanza sarà punita con sanzioni fino a 6mila euro.

sabato 24 novembre 2012

Lavorare in Europa con gli stage: guida al manuale Isfol

Vediamo una guida pratica per chi vuole fare un tirocinio all’estero, il "Manuale dello stage in Europa" dell’ISFOL.

Innanzitutto mettiamo in evidenza un dato: nell'Unione europea ben l'87% degli studenti olandesi vanta da più di un decennio esperienze di stage contro appena il 22% degli studenti italiani. L'Isfol ha presentato il nuovo "Manuale dello stage in Europa", che contiene 31 schede paese, in cui si forniscono dettagliate indicazioni su come muoversi per cercare uno stage, contattare le aziende, preparare la documentazione, trovare un alloggio, conoscere il luogo di destinazione. Insomma un vademecum ideale per trarre il meglio dalle esperienze di tirocinio in Europa.

Per affrontare un tirocinio in Europa è necessario informarsi sulle diverse opportunità e sulle fonti disponibili, dai programmi europei Erasmus Placement e Leonardo da Vinci alle organizzazioni internazionali, dalle associazioni studentesche internazionali ai siti web specializzati.

Nel manuale pubblicato dall’ISFOL si sottolinea l´importanza di preparare "uno stage su misura". Da un lato è necessario informarsi sulle diverse opportunità e sulle fonti disponibili dall'altro è indispensabile preparare in maniera impeccabile i propri "biglietti da visita": la lettera di presentazione nello stile del Paese scelto e/o dell'azienda individuata e l'Europass Curriculum Vitae, corredato di certificati (anche linguistici), diplomi e via dicendo. Il tutto allo scopo di non farsi trovare impreparati per l'eventuale colloquio di selezione, l´intervista telefonica o l´assessment center.

Per quel che riguarda, invece, le schede paese, sono state arricchite di nuove informazioni sia sulle caratteristiche e le tipologie dei diversi tipi di stage offerti, sia sui possibili contatti a cui rivolgersi, in particolare per quanto riguarda le aziende e le associazioni che le rappresentano. Il Manuale, inoltre, offre anche alcuni esempi di grandi aziende internazionali che da anni utilizzano lo stage come principale metodo di selezione, nonché testimonianze di giovani italiani che hanno già fatto un tirocinio in Europa. E’ stata inoltre introdotta una nuova sezione dedicata alle imprese italiane presenti in ciascun paese esaminato, all’interno delle quali potrebbe essere strategico fare uno stage per poi essere presi maggiormente in considerazione una volta rientrati in Italia.

Le potenzialità di questo strumento non sono state ancora del tutto sfruttate in Italia. Infatti, a fronte di un tasso di disoccupazione giovanile al 35%, si riscontra un’insufficiente diffusione del tirocinio come parte integrante delle politiche del lavoro. come abbiamo ricordato sopra l’87% degli studenti olandesi vanta esperienze di stage contro il 22% di quelli italiani. Tuttavia, negli ultimi anni si riscontra anche da in Italia una maggior propensione a fare un’esperienza all’estero per arricchire le proprie opportunità professionali: basti ricordare che nel 2011 oltre 8.000 giovani hanno partecipato ad uno stage con i Programmi europei, oltre 6.000 con Leonardo da Vinci e più di 2.000 con Erasmus Placement.

Lo stage deve rappresentare un vero investimento per il futuro dei giovani, poiché non solo è una straordinaria occasione di crescita personale e professionale, ma è anche e soprattutto il miglior biglietto da visita per entrare nel mondo del lavoro.

lunedì 9 aprile 2012

Stage al Parlamento europeo 2012

Per partecipare alla formazione professionale dei cittadini e permettere loro di familiarizzarsi con il funzionamento dell'Istituzione, il Parlamento europeo offre loro varie possibilità di tirocinio presso il proprio Segretariato generale.
Al via le domande per la sessione primavera-estate dei percorsi di lavoro e formazione a cui hanno partecipato anche quelli che poi sono divenuti illustri protagonisti della palcoscenico politico e sociale europeo. Si è iniziato il primo marzo del 2012 e si concluderanno entro la mezzanotte del 15 ottobre.
Sono opportunità di lavoro rivolte a laureati, giornalisti, traduttori, interpreti e per disabili. Le istituzioni aprono le porte per formare giovani cittadini europei, migliorare l'accesso al mondo del lavoro e favorire la comprensione dei funzionamenti dell’istituzione.
Sono tirocini intitolati a Robert Schuman. Per partecipare ai tirocini retribuiti, della durata di cinque mesi, è necessario avere conseguito un titolo di laurea e prevedono due diverse opzioni. La prima, ovvero le borse Chris Piening, sono di indirizzo generale e per potervi accedere è necessario avere scritto un elaborato sui temi legati alle relazioni tra l’Unione europea e gli Stati Uniti. La seconda scelta è di indirizzo giornalistico.
Il loro scopo è quello di permettere ai tirocinanti di completare le conoscenze che hanno acquisito nel corso dei loro studi e di familiarizzarsi con le attività dell’Unione europea e in particolare del Parlamento Europeo.
Esistono due tipologie di stage:
- i tirocini Robert Schuman con opzione generale;
- i tirocini Robert Schuman con opzione giornalismo.
Per informazioni, dettagli e documenti da presentare si consiglia di visitare la pagina Traineeships ed è ricordato nel sito che In caso di candidatura on line, per completare ogni pagina è disponibile un tempo massimo di 30 minuti. E se si è interessati si consiglia di leggere le norme interne.
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