Visualizzazione post con etichetta pagamento. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta pagamento. Mostra tutti i post

lunedì 9 dicembre 2013

Aspi: messaggio novembre 2013 sul blocco delle domande


Si richiama l’attenzione sul sotto riportato messaggio dell’Inps per segnalare che si va l’esaurimento delle risorse finanziare previste per il 2013 con cui si liquida l’indennità ASPI ai lavoratori sospesi con relativo blocco delle domande.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 17 della legge 28 giugno 2012, n. 92 - al fine dell’erogazione della prestazione ASPI ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali - è stato riconosciuto un finanziamento pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015. L’Inps, con messaggio n. 19436 del 28 novembre 2013 ha fornito informazioni sull’indennità di disoccupazione ASPI ai lavoratori sospesi con il rischio di raggiungimento del budget annuale di 20 milioni di euro per le prestazioni di sostegno.

Si è così reso necessario avvisare gli Enti bilaterali e le aziende che gestiscono le sospensioni - attraverso un messaggio che, ferma restando la possibilità di continuare ad inserire le dichiarazioni di sospensione, i pagamenti potranno essere effettuati solo fino al raggiungimento del finanziamento disposto dalla norma.

L’INPS ha avvisato gli Enti bilaterali e le aziende che gestiscono le sospensioni che si riferisce all’applicazione di acquisizione delle domande sospesi, sia al momento della esposizione dei dati aziendali, che, ferma restando la possibilità di continuare ad inserire le dichiarazioni di sospensione, i pagamenti potranno essere effettuati solo fino al raggiungimento del finanziamento.


Per consentire il completamento puntuale del monitoraggio sul residuo del fondo destinato a tale prestazione le nuove domande pervenute e non ancora acquisite in DSWeb, momentaneamente non possono essere scaricate sugli archivi di procedura, e sono stati momentaneamente bloccati i pagamenti, con la sola eccezione della sistemazione relativa alla casistica degli apprendisti sospesi le cui domande sono già presenti in procedura.

Inoltre per le domande di questa tipologia si è provveduto a modificare le elaborazioni di pagamento in modo tale da impostare a “N” il campo “Permane DS” ad ogni pagamento.

Pertanto per effettuare un ulteriore pagamento di tali prestazioni l’operatore dovrà variare in “S” il valore di tale campo; in tal modo, peraltro, sarà possibile verificare l’avvenuta ricezione dei rendiconti aziendali relativi ai periodi di ripresa attività lavorativa prima di effettuare un nuovo pagamento.




domenica 13 ottobre 2013

Inps: i versamenti volontari il pagamento


Le norme che regolano la prosecuzione volontaria sono cogenti: il prosecutore volontario deve perfezionare il pagamento nel trimestre successivo a quello cui si riferisce. Nel caso di ritardato versamento, il bollettino viene posto a rimborso (art. 8 D.Lgs. 184/97).Chi non effettua il pagamento entro il termine stabilito non potrà essere ammesso nella platea dei Salvaguardati.

E’ possibile non pagare l’intero periodo di contributi volontari, ma i soli versamenti necessari per il diritto alla pensione.

Se il prosecutore verserà contributi relativi a periodi precedenti alla data di accesso al pensionamento, questi saranno utili al calcolo della pensione aumentandone l’importo e non potranno dare luogo a rimborso.
Se invece il lavoratore verserà contribuzione volontaria relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, l’Istituto procederà d’ufficio al rimborso della contribuzione.

Per i lavoratori che scelgono questa strada, infatti, l’INPS provvede alla rideterminazione dell’onere di prosecuzione volontaria emettendo nuovi bollettini.

L’importo dei contributi volontari da versare viene determinato dall’Inps in base alla retribuzione imponibile percepita nell’anno precedente la data della domanda. L’importo minimo di retribuzione sulla quale sono calcolati i contributi non può essere inferiore alla retribuzione settimanale minima imponibile stabilita dalla legge anno per anno.

I contributi volontari si pagano entro il trimestre successivo a quello cui i contributi si riferiscono.

Le scadenze di pagamento sono le seguenti:

Scadenza Trimestre
30 giugno Gennaio - marzo
30 settembre Aprile - giugno
31 dicembre Luglio - settembre
31 marzo Ottobre - dicembre

Se l’assicurato riprende a versare i contributi volontari dopo un periodo di rioccupazione, può chiedere che sia rideterminato l’importo del contributo da lui dovuto. La somma dei contributi viene così calcolata sulla base delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la ripresa dei versamenti stessi. La domanda deve essere presentata entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro per non perdere il diritto al versamento dei contributi.

La domanda di autorizzazione ai versamenti volontari va presentata alla propria sede Inps sull’apposito modulo 010/M/02 (reperibile presso qualunque sede Inps oppure sul sito Internet www.inps.it, nella sezione “moduli”) allegando la documentazione indicata sul modulo stesso. Inoltre, è necessario aggiungere la dichiarazione dei periodi assicurativi rilasciata dal datore di lavoro per l’anno di presentazione della domanda (su mod. 01/M-Sost.) e la copia del modello CUD relativo all’anno precedente. La domanda può essere inviata anche tramite Internet all’ufficio Inps di residenza, che provvederà a richiedere la documentazione aggiuntiva.

Gli artigiani e i commercianti devono allegare il certificato che attesta la cancellazione dagli elenchi di categoria e la copia delle ricevute dei versamenti effettuati nell’anno immediatamente precedente a quello della domanda.

I coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni devono allegare il certificato di cancellazione dagli elenchi di categoria rilasciato dall’Inps e indicare la fascia di reddito assegnata al titolare dell’azienda agricola.

Il pagamento è trimestrale e si effettua utilizzando direttamente i bollettini di conto corrente postale prestampati, che l’Inps invia al domicilio di coloro che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria. Ogni anno vengono inviati quattro bollettini prestampati. Se non si ricevono, devono essere richiesti agli uffici Inps di residenza entro la scadenza del versamento.

Se si paga una somma inferiore all’importo comunicato dall’Inps, il periodo da coprire viene ridotto in modo proporzionale.

Se si paga di più: l’importo versato in più viene rimborsato automaticamente dall’Inps.

Se si paga in ritardo: i versamenti dei contributi devono essere effettuati entro le scadenze stabilite per legge. I contributi pagati in ritardo non possono essere accreditati al periodo per il quale sono stati versati, ma è previsto il rimborso o si può chiedere agli uffici dell’Inps che l’importo venga utilizzato per coprire il trimestre successivo.

Supponiamo, ad esempio, che il versamento per il trimestre gennaio-marzo venga effettuato il 2 luglio anziché il 30 giugno (con due giorni di ritardo rispetto alla scadenza stabilita). In questo caso si può chiedere agli uffici che il pagamento valga per il trimestre aprile-giugno, evitando così di chiedere il rimborso.
Il primo trimestre rimane comunque scoperto di contribuzione.

sabato 27 aprile 2013

Pensioni 2013 contributi INPS non versati. Una guida


Innanzitutto diciamo che esistono contributi previdenziali non versati e sono contributi che vengono accreditati a seguito della facoltà concessa al lavoratore o al pensionato di coprire periodi, altrimenti privi di contribuzione, per i quali:
vi è stata omissione nel versamento all’Inps dei contributi obbligatori che non possono essere, altrimenti, recuperati essendo intervenuta la prescrizione di legge;

non vi era l’obbligo del versamento contributivo;

sono state introdotte particolari disposizioni legislative.

Ricordiamo che l’omesso versamento di contributi previdenziali (INPS) è il reato previsto da legge speciale che punisce il datore di lavoro che non abbia adempiuto l’obbligo di pagamento all’Inps dei contributi dovuti con riferimento alla retribuzione dei propri dipendenti.

È possibile comunque un recupero di tali contributi, segnalando i mancati versamenti all'Inps dopo aver controllato il proprio Estratto Contributivo.

È consentito riscattare i periodi di lavoro non coperti da contribuzione e per i quali non sussiste più l’obbligo assicurativo, se i contributi risultano non versati:
dal datore di lavoro per attività lavorativa subordinata;

dal titolare di impresa artigiana o commerciale per i coadiuvanti;

dal titolare del nucleo coltivatore diretto, colono e mezzadro in favore dei familiari coadiuvanti.

dagli iscritti alla gestione separata che non siano titolari all’obbligo contributivo.(circolare 101/2010).

A differenza dei contributi figurativi, il cui accredito è gratuito, il riscatto è sempre a titolo oneroso e si perfeziona con il pagamento di un onere di riscatto. Ed è consentito riscattare i periodi non coperti da contribuzione corrispondenti a:
corso legale di laurea, le lauree brevi e i titoli di studio ad esse equiparati;

attività lavorativa svolta all’estero in Paesi non convenzionati;

astensione facoltativa per maternità che si colloca al di fuori del rapporto di lavoro;

gli anni di praticantato effettuati dai Promotori finanziari;

attività svolta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per periodi antecedenti il 1.4.1996;

i periodi non lavorati e privi di contribuzione previsti da specifiche disposizioni di legge e comunque successivi al 31.12.1996;

periodi di lavoro svolto con contratto a tempo parziale;

i periodi di lavoro socialmente utili per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura delle pensioni ulteriori periodi di riscatto previsti da specifiche disposizioni di legge.

Il recupero dei contributi prevede inoltre il versamento di una somma di denaro all'Inps calcolata in base:
all'età del lavoratore,
al guadagno,
al periodo di contributi omessi e già versati.

L’importo da pagare (onere di riscatto) viene notificato dall’Inps con il provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto.

Il pagamento può essere effettuato:
in unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento;
in forma rateale.

Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato come rinuncia alla domanda che viene archiviata dall’Inps senza ulteriori adempimenti.
Il mancato versamento dell’importo in unica soluzione o della prima rata sarà considerato come rinuncia alla domanda.
Il tardivo versamento dell’importo in unica soluzione o della prima rata sarà considerato, a richiesta e ove consentito dalla normativa, come nuova domanda, presentata il giorno del versamento tardivo.
Il tardivo versamento delle rate successive potrà anch’esso essere considerato, a richiesta e ove consentito dalla normativa, come nuova domanda, con le suddette conseguenze sull’onere.

Tuttavia, per non più di cinque volte, il ritardato versamento verrà ritenuto valido, con l’addebito degli interessi di dilazione, se effettuato entro trenta giorni dalla data di scadenza del bollettino.

Il recupero contributi può essere richiesto anche per lavori in altri paesi e può avvenire solo nei casi in cui non ci sia stata la prescrizione che varia a seconda di chi la richiede; è di 5 anni se la denuncia del mancato versamento è opera del datore di lavoro, di 10 anno se sono i lavoratori.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BlogItalia - La directory italiana dei blog