Visualizzazione post con etichetta riscatto. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta riscatto. Mostra tutti i post

domenica 20 gennaio 2019

Riscatto della pensione e scivolo quota 100





Si possono riscattare cinque anni non coperti da contribuzione, detrazione fiscale al 50% dell'onere, può pagare il datore di lavoro usando i premi di produzione: decreto riforma pensioni.

Dopo quella fiscale arriva anche la pace contributiva: consente di riscattare periodi contributivi non coperti da versamenti agli istituti previdenziali, fino a un massimo di cinque anni: si tratta di un nuovo strumento, che dovrà dare attuazione alla riforma pensioni e in particolare alla quota 100.

Ecco come funziona: è una possibilità prevista nel triennio 2019-2021 destinata ai dipendenti pubblici e privati, agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata. Devono essere privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, quindi lo strumento è attivabile solo dai cosiddetti contributivi puri (versamenti a partire dal primo gennaio 1996).

Non possono utilizzarlo coloro che calcolano la pensione con il sistema retributivo o misto. Facendo i calcoli, risulta quindi non praticabile per raggiungere il requisito per la quota 100, destinata a lavoratori con maggiore anzianità (ci vogliono 62 anni di età e 38 di contributi). La pace contributiva non è altresì prevista per coloro che percepiscono già una pensione.

Il riscatto contributi può riguardare i periodi per i quali non sussiste l’obbligo contributivo, e che non siano già coperti da contribuzione, compresi fra la data di prima iscrizione all’istituto previdenziale e quella dell’ultimo contributo accreditato. Ad esempio, periodi di disoccupazione. C’è un limite di cinque anni riscattabili, anche non consecutivi. La domanda può essere fatta anche dai superstiti, parenti e affini entro il secondo grado.

Il riscatto è oneroso ma c’è un’agevolazione fiscale. In pratica, l’onere si calcola applicando l’aliquota contributiva prevista dal regime presso il quale si esercita il riscatto agli ultimi 12 mesi di retribuzione. L’incentivo fiscale consiste in una detrazione al 50%, ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

Come si paga l’onere di riscatto: con un unico versamento, oppure in un massimo di 60 rate mensili. Attenzione: se il riscatto viene effettuato per l’immediata liquidazione di una pensione, o per l’accoglimento di una domanda di versamento contributi volontari, allora non è possibile la rateizzazione.

L’onere di riscatto può essere pagato anche dal datore di lavoro utilizzando i premi di produzione. Le relative somme sono deducibili dal reddito d’impresa.

In arrivo la possibilità di un accordo aziendale per anticipare la pensione a tre anni dalla quota 100: funzionamento e vantaggi della misura attesa nel decreto di riforma pensioni. E’ una delle novità più rilevanti sulla quota 100, in pratica è uno scivolo che consente alle aziende, in cambio dell’assunzione di giovani, l’esodo dei lavoratori a cui mancano al massimo tre anni per raggiungere i requisiti della quota 100, purché (nell’ottica del ricambio occupazionale). Si tratta di una misura importante, perché introduce una nuova forma di pensione anticipata nell’ambito di piani d’impresa per il ricambio generazionale.

E’ inserita nella bozza di decreto che istituirà le diverse novità in materia di riforma pensioni.

Lo scivolo per la quota 100 prevede che i fondi bilaterali di settore possano versare delle prestazioni di sostegno al reddito a coloro a cui mancano al massimo tre anni per raggiungere il requisiti della quota 100 (62 anni di età e 38 di contributi). Questa prestazione è prevista solo a fronte di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che devono stabilire a garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale strumento.

La prestazione viene erogata dai fondi di solidarietà ma è finanziata dai datori di lavoro. Prevede un assegno di sostegno al reddito e il pagamento dei contributi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili, precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà. Quindi, i lavoratori possono raggiungere il requisito per accedere alla prestazione anche attraverso il riscatto o la ricongiunzione di contributi.

La misura è rilevante perché consente di risolvere rapporti di lavoro. Spieghiamo bene: la quota 100, in generale, è una scelta del lavoratore, che non sostituisce le altre forme previdenziali. Il lavoratore può invece decidere di aspettare l’età pensionabile o la pensione anticipata ordinaria. Il meccanismo della quota 100, inoltre, non prevede penalizzazioni sul fronte del calcolo pensione, ma l’assegno sarà comunque più basso perché ci si ritira prima (e quindi si versano meno contributi).

Lo scivolo aziendale nell’ambito di accordi aziendali, di fatto, rende lo strumento utilizzabile anche senza che il lavoratore lo scelga come alternativa alla pensione di vecchiaia o anticipata. La garanzia è certamente rappresentata dalla necessità di accordo sindacale, ma nel testo della norma non è previsto l’esplicito consenso del lavoratore. Che, quindi, in presenza di un accordo aziendale, può essere obbligato (par di capire) a ritirarsi con la quota 100. Il pagamento dei contributi di riscatto i ricongiunzione, però, potrebbe comunque rendere questo strumento appetibile. In questo caso, gli anni contributivi a cui si rinuncia possono essere compensati dai versamenti a carico dei fondi.

Ci sono però specifici paletti che non consentono di applicare questo scivolo a coloro che hanno già fatto accordi di incentivo all’esodo per la pensione (isopensione), o che hanno in essere prestazioni di sostegno al reddito o riqualificazione professionale da parte dei fondi bilaterali.




venerdì 10 marzo 2017

Pensioni: riscatto congedo parentale per maternità



Sono riscattabili, a domanda, i periodi corrispondenti all’astensione facoltativa, anche per periodi relativi a maternità che si è verificata al di fuori di un rapporto di lavoro, a prescindere dal periodo in cui si è verificato l’evento e dalla circostanza che lo stesso si sia verificato prima o dopo un rapporto di lavoro.

La domanda deve essere presentata alla sede Inps territorialmente competente, unitamente ad autocertificazione attestante tutti i dati da cui si possano desumere maternità, paternità e data di nascita del bambino.

Al pari di quanto avviene per gli anni universitari, precedenti al conseguimento della laurea, anche gli eventi di maternità collocati al di fuori del rapporto di lavoro possono essere riscattati dai lavoratori dipendenti per recuperare tali periodi ai fini pensionistici.

La richiesta di riscatto del periodo corrispondente all’astensione facoltativa (congedo parentale) anche per periodi relativi a maternità che si sono verificati al di fuori di un rapporto di lavoro, indipendentemente dal periodo in cui si è verificato l’evento e dal fatto che si sia verificato prima o dopo un rapporto di lavoro, deve essere presentata dal lavoratore stesso. La domanda di riscatto può essere presentata in qualsiasi momento con un limite massimo di periodi riscattabili di cinque anni.

Il periodo riscattabile è lo stesso riconosciuto alla madre e al padre per l’astensione facoltativa in costanza di rapporto di lavoro con diritto alla relativa indennità, quindi quello successivo ai 3 mesi successivi alla nascita del bambino (astensione obbligatoria), entro i primi 8 anni di vita del bambino fino ad un massimo di sei mesi per ciascun genitore.

Tra i requisiti richiesti per poter fruire del riscatto del congedo parentale:

l’iscrizione al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive;

avere almeno 5 anni di contributi da attività lavorativa maturata in costanza di lavoro dipendente in periodi precedenti o successivi all’evento che dà luogo al diritto;

il periodo da riscattare non deve essere già coperto da altra tipologia di contribuzione.

Tale facoltà che consente ai lavoratori di cumulare il riscatto degli eventi di maternità collocati al di fuori del rapporto di lavoro con il riscatto della laurea è in vigore dal 1° gennaio 2016 per effetto della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), mentre fino al 31 dicembre 2015 il riscatto dei periodi riscattabili per congedo parentale extra-lavorativo era alternativa alla facoltà del riscatto di laurea. La circolare INPS 44/2016 chiarisce, in merito alla nuova normativa, che:

la cumulabilità opera anche con riferimento a periodo precedenti il 2016;

le domande di riscatto presentate prima del 2016 , se già elaborate in base alla vecchia normativa, non possono essere riaperte;

le domande presentate nel 2015 ma non ancora elaborate dovranno essere definite in base alla nuova normativa.

L’onere del riscatto è a totale carico del richiedente, così come avviene con il riscatto della laurea, e il periodo riscattato sarà utile sia ai fini dell’anzianità contributiva che della determinazione della misura della pensione.

LE CONDIZIONI PER L'ACCREDITO

Unica condizione per ottenere l’accredito è che risultino versati almeno 260 contributi settimanali di effettiva attività lavorativa (5 anni di contribuzione).

Nel computo dei 5 anni devono essere considerati i periodi durante i quali vi è stata corresponsione di retribuzione assoggettata al pagamento dei contributi, anche se non vi è stata effettiva prestazione di lavoro (ferie, malattia retribuita, ecc.).

Il requisito di cui sopra deve essere già stato raggiunto alla data di presentazione della domanda.

L'ONERE DI RISCATTO

È a totale carico del richiedente e varia in relazione all'età, al periodo da riscattare, al sesso e alla retribuzione media settimanale percepita dal richiedente, determinata come per i trattamenti pensionistici.

Per tutti i periodi precedenti l' 1.1.1996, l'onere è calcolato secondo i criteri della riserva matematica prevista in caso di costituzione di posizione assicurativa per contribuzione omessa e caduta in prescrizione (art. 13 Legge 1338/62).

Per i periodi dal 1.1.1996 l'onere è calcolato con le modalità suindicate, se il richiedente ha diritto ad una pensione interamente retributiva potendo far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995, mentre si applicherà un calcolo percentuale, previsto con il sistema contributivo, per coloro che non possono far valere la predetta anzianità.

GLI EFFETTI PENSIONISTICI

I contributi accreditati dopo l'avvenuto pagamento dell'onere di riscatto sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione, compresa quella di anzianità.

Se il riscatto si riferisce a periodi anteriori al 1.1.1994, la pensione diretta o ai superstiti può essere liquidata solo con decorrenza 1.5.2001 o successiva. Analogamente, nel caso che il richiedente sia già titolare di trattamento pensionistico, la ricostituzione può operare solo dal 1.5.2001 o dalla data di decorrenza, se successiva.

Le domande di pensione già definite negativamente per mancanza dei requisiti contributivi e assicurativi, con provvedimento per il quale non è intervenuto il termine di decadenza, devono essere riesaminate, su richiesta dell'interessato.

I ricorsi, presentati dopo il termine di decadenza, sono considerati come nuova domanda di pensione.

Come per gli altri casi di riscatto dei contributi l’onere del riscatto è a carico del lavoratore richiedente: l’importo varia in relazione ad età, periodo da riscattare, sesso e retribuzione media settimanale percepita.

Chiudiamo chiarendo un punto importante che, fino al 2015, determinava una discriminazione di genere piuttosto grave: fino a quella data infatti la facoltà di riscatto del congedo parentale era riconosciuta solo in via facoltativa al riscatto della laurea. Una discriminazione per le donne laureate e mamme che è stata risolta grazie alla legge 208/2015: il riscatto maternità è diventato cumulabile con quello della laurea con effetto retroattivo.


mercoledì 4 gennaio 2017

Riscatto INPS: domande online dal 30 dicembre 2016




Dal prossimo 1° Aprile 2017 le domande di riscatto dei periodi assicurativi potranno essere presentate solo tramite il canale online dell’Inps

Nella Circolare n. 228 del 29/12/2016 l'INPS ha reso noto che dal 30 dicembre scorso è possibile inviare online all’Istituto le domande di riscatto dei periodi contributivi nelle gestioni dei dipendenti privati. Resta ancora possibile  comunque presentare la domanda cartacea fino al  31 marzo 2017.

Gli utenti potranno scegliere di presentare le domande telematiche attraverso uno dei seguenti canali:
• WEB – tramite il servizio online accessibile direttamente dal cittadino con PIN nel portale dell’Istituto dal Menu Servizi online>Accedi ai servizi>Menu Servizi per il cittadino> Riscatto di periodi contributivi;

• Contact Center Multicanale – 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);

• Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Il servizio di presentazione delle domande è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) nella sezione Servizi ON LINE > Elenco di tutti i servizi > Riscatto di periodi contributivi (Cittadino)

Per poter accedere al servizio, il richiedente deve essere in possesso del PIN INPS di autenticazione. Dopo aver superato la fase di autenticazione con Codice Fiscale e PIN, nella pagina iniziale è reso disponibile l’accesso alle funzionalità principali:

“Inserisci Domanda”;

“Consulta Domande”.

Nel caso in cui l’utente non sia dotato di Pin dispositivo, i dati essenziali della domanda verranno ugualmente acquisiti, ma in questo caso l’applicazione inviterà l’interessato a trasformare il Pin, avvertendo che l’istanza non sarà completata finché il Pin non assumerà caratteristiche “dispositive”.

Questi i tipi di  riscatto per i quali è prevista la domanda con modalità telematica (all.1 della circolare)

Riscatto per costituzione di rendita vitalizia riversibile di contributi omessi o caduti in prescrizione (art. 13 legge 12 agosto 1962, n. 1338)

Riscatto dei periodi di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ante 01 aprile 1996 (art.51 della legge n.488/1999)

Riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro (art.5 del D. Lgs. n.564/1996)

Riscatto dei periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei (art.7 del D. Lgs. n.654/1996)

Riscatto dei periodi di non attività connessi a rapporti di lavoro prestato con contratto a part-time (art.8 del D. Lgs. n.564/1996)

Riscatto dei periodi di occupazione in lavori socialmente utili ai fini della misura delle pensioni (art.8, comma 19, D.Lgs. n. 468/1997)

Riscatto degli anni di praticantato effettuati dai promotori finanziari (art. 1, c. 198   legge n.662/96)

Riscatto del servizio civile su base volontaria, successivo al 1 gennaio 2009 (art.4, comma 2, del decreto n.185/2008, così come convertito in legge n.2/2009)

Riscatto del servizio prestato in qualità di dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all’Assicurazione Generale Obbligatoria (art. 14 e 15 del DPR 1092/1973)

Riscatto della decorrenza giuridica ed economica del servizio prestato IN RUOLO (art. 8 e 142 del D.P.R. 1092/1973)

Riscatto di periodi di aspettativa senza assegni per seguire il coniuge all’estero (art. 3 , c. 2, del DLgs. 184/1997)

Riscatto di periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia (art. 1, comma 789, legge 27 dicembre 2006 n. 296)

Riscatto dei periodi di lavoro subordinato compiuti all’estero (art. 51, comma 2 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall’art. 2-octies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184).

Riscatto dei periodi di assenza facoltativa per maternità collocati al di fuori del rapporto di lavoro (art. 35 comma 2, D.Lgs. 151/2001).

Riscatto del periodo di congedo per la formazione (art.5, comma 5, legge n.53/2000),

Riscatto del periodo di formazione professionale, di studio o di ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro (art.6 legge n.564/1996),

Riscatto periodi di attività svolta anteriormente all'istituzione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità la vecchiaia e i superstiti da parte di giocatori, allenatori di calcio e sportivi professionisti (art.9 della legge n.366/1973 e art.9 della legge n.91/1981).

La novità, spiega l’INPS, fa parte del piano per l’estensione e il potenziamento dei servizi telematici Inps portato avanti da anni. Riguarda, in particolare, la presentazione delle domande di riscatto di ­periodi contributivi nelle gestioni dei dipendenti privati: assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, fondi ad essa sostitutivi, gestioni speciali dei lavoratori autonomi, gestione separata dell’Inps e fondo Poste e Ferrovie dello stato. L’obbligo di presentazione telematica riguarda in particolare le domande di riscatto dei periodi di maternità collocati fuori dal rapporto di lavoro, del congedo per formazione, del riscatto del periodo di praticantato dei promotori finanziari, delle collaborazioni ante 1996 nella gestione separata, i periodi di LSU, di servizio civile

La presentazione telematica diventerà il canale esclusivo dall’1 aprile 2017. Fino a tale data l’Istituto continuerà a gestire le domande presentate mediante la modulistica cartacea disponibile nella sezione Modulistica del sito Inps (AP103 - tipo pratica A503; AP109 - tipi pratica GS51, ISL5, DST7, PTV8, LSU468, PPF662, CF5, SCV, FR, REGPT, AE; AP35 - tipo pratica AMF; AP37 - tipo pratica LE; AP81 - tipo pratica RV). Fino a tale data l’Istituto continuerà a gestire le domande presentate mediante la modulistica cartacea disponibile nella sezione Modulistica del sito Inps .

 

sabato 27 aprile 2013

Pensioni 2013 contributi INPS non versati. Una guida


Innanzitutto diciamo che esistono contributi previdenziali non versati e sono contributi che vengono accreditati a seguito della facoltà concessa al lavoratore o al pensionato di coprire periodi, altrimenti privi di contribuzione, per i quali:
vi è stata omissione nel versamento all’Inps dei contributi obbligatori che non possono essere, altrimenti, recuperati essendo intervenuta la prescrizione di legge;

non vi era l’obbligo del versamento contributivo;

sono state introdotte particolari disposizioni legislative.

Ricordiamo che l’omesso versamento di contributi previdenziali (INPS) è il reato previsto da legge speciale che punisce il datore di lavoro che non abbia adempiuto l’obbligo di pagamento all’Inps dei contributi dovuti con riferimento alla retribuzione dei propri dipendenti.

È possibile comunque un recupero di tali contributi, segnalando i mancati versamenti all'Inps dopo aver controllato il proprio Estratto Contributivo.

È consentito riscattare i periodi di lavoro non coperti da contribuzione e per i quali non sussiste più l’obbligo assicurativo, se i contributi risultano non versati:
dal datore di lavoro per attività lavorativa subordinata;

dal titolare di impresa artigiana o commerciale per i coadiuvanti;

dal titolare del nucleo coltivatore diretto, colono e mezzadro in favore dei familiari coadiuvanti.

dagli iscritti alla gestione separata che non siano titolari all’obbligo contributivo.(circolare 101/2010).

A differenza dei contributi figurativi, il cui accredito è gratuito, il riscatto è sempre a titolo oneroso e si perfeziona con il pagamento di un onere di riscatto. Ed è consentito riscattare i periodi non coperti da contribuzione corrispondenti a:
corso legale di laurea, le lauree brevi e i titoli di studio ad esse equiparati;

attività lavorativa svolta all’estero in Paesi non convenzionati;

astensione facoltativa per maternità che si colloca al di fuori del rapporto di lavoro;

gli anni di praticantato effettuati dai Promotori finanziari;

attività svolta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per periodi antecedenti il 1.4.1996;

i periodi non lavorati e privi di contribuzione previsti da specifiche disposizioni di legge e comunque successivi al 31.12.1996;

periodi di lavoro svolto con contratto a tempo parziale;

i periodi di lavoro socialmente utili per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura delle pensioni ulteriori periodi di riscatto previsti da specifiche disposizioni di legge.

Il recupero dei contributi prevede inoltre il versamento di una somma di denaro all'Inps calcolata in base:
all'età del lavoratore,
al guadagno,
al periodo di contributi omessi e già versati.

L’importo da pagare (onere di riscatto) viene notificato dall’Inps con il provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto.

Il pagamento può essere effettuato:
in unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento;
in forma rateale.

Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato come rinuncia alla domanda che viene archiviata dall’Inps senza ulteriori adempimenti.
Il mancato versamento dell’importo in unica soluzione o della prima rata sarà considerato come rinuncia alla domanda.
Il tardivo versamento dell’importo in unica soluzione o della prima rata sarà considerato, a richiesta e ove consentito dalla normativa, come nuova domanda, presentata il giorno del versamento tardivo.
Il tardivo versamento delle rate successive potrà anch’esso essere considerato, a richiesta e ove consentito dalla normativa, come nuova domanda, con le suddette conseguenze sull’onere.

Tuttavia, per non più di cinque volte, il ritardato versamento verrà ritenuto valido, con l’addebito degli interessi di dilazione, se effettuato entro trenta giorni dalla data di scadenza del bollettino.

Il recupero contributi può essere richiesto anche per lavori in altri paesi e può avvenire solo nei casi in cui non ci sia stata la prescrizione che varia a seconda di chi la richiede; è di 5 anni se la denuncia del mancato versamento è opera del datore di lavoro, di 10 anno se sono i lavoratori.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BlogItalia - La directory italiana dei blog