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domenica 11 ottobre 2015

Come funziona il portale dei pagamenti INPS



Sul sito dell'INPS è attivo sul proprio portale un nuovo servizio che consente ai cittadini di controllare on line i dati dei pagamenti INPS delle prestazioni a sostegno del reddito; vale a dire, indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, indennità di disoccupazione agricola, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria, ecc.

La nuova funzione si trova all'interno dell’applicazione “Cassetto previdenziale del cittadino” che consente a tutti i cittadini muniti di pin di controllare la propria situazione nei confronti dell’Istituto Previdenziale.

Per accedere alla consultazione dei pagamenti della disoccupazione e simili, una volta entrati nel proprio cassetto previdenziale, bisogna selezionare sul menù a sinistra, la voce “Prestazioni” e poi la sottovoce “Pagamenti”.

Quindi, appare il “Riepilogo dei pagamenti eseguiti”, vale a dire la lista, divisa per anno, dei pagamenti eseguiti in favore dell’assicurato. Dal “Riepilogo dei pagamenti eseguiti”, selezionando poi la categoria di prestazione desiderata (relativa ad un determinato anno) appaiono le “Prestazioni in pagamento per l’anno xxxx”, vale a dire i dati di riepilogo dei pagamenti delle prestazioni comprese nella categoria medesima, eseguiti nel corso di quell’anno.

Infine, dalla schermata recante le “Prestazioni in pagamento per l’anno xxxx”, cliccando sul contenuto della sezione “Note” del singolo pagamento appare il “Dettaglio pagamenti”, cioè un prospetto che indica le singole voci che compongono l’importo in pagamento.

Il Portale permette di eseguire pagamenti online tramite il POS Virtuale di Intesa SanPaolo, stampare il bollettino MAV, visualizzare la lista dei pagamenti effettuati per:
Lavoratori Domestici;
Riscatti Ricongiunzioni e Rendite (vitalizie);
Versamenti Volontari;
Lavoro  Accessorio;
Attività Sociali Gestione Dipendenti Pubblici.
mentre permette di stampare il bollettino MAV e visualizzare la lista dei pagamenti effettuati per:
Amministratori Locali;
Fondo Clero;
Mutui Gestione Dipendenti Pubblici

Per il Lavoro Accessorio il servizio permette di acquistare online i voucher (buoni-lavoro),  utilizzando la Porta dei Pagamenti di Poste Italiane, senza recarsi alle sede Inps, e di visualizzare la lista dei pagamenti effettuati.

Con questo nuovo strumento   si semplificano le operazioni di pagamento   e si evitano le code agli sportelli, con la garanzia di una migliore qualità del servizio.

Diviso in tre aree (area pagamenti, informazioni sui pagamenti, contatti), il portale offre ai cittadini e agli utenti un punto unico dove si possono trovare tutti i servizi abilitati per eseguire il pagamento dei bollettini online, stampare i bollettini MAV, acquistare i buoni lavoro o voucher online, visualizzare i pagamenti effettuati e avere notizie e aggiornamenti sulle nuove modalità di pagamento.

Il cittadino può utilizzare i servizi di interesse semplicemente cliccando all'interno del quale la navigazione sarà possibile dopo aver provveduto autentificatone tramite Pin. Le modalità di accesso sono indicate in ogni area.

Possono accedere alla nuova funzionalità sia i cittadini che gli operatori INPS:
il  cittadino  si collega al sito istituzionale www.inps.it e, previa identificazione tramite PIN, accede al proprio Cassetto previdenziale; dal Cassetto seleziona, sul menu a sinistra, la voce Prestazioni・e poi la sottovoce Pagamenti・

l’operatore INPS  si collega al sito intranet dell’Istituto e seleziona, in successione, il menù “Processi”, la voce “Assicurato pensionato” e l’applicazione “Cassetto previdenziale del cittadino”; su tale applicazione effettua la ricerca per codice fiscale o per dati anagrafici dell’assicurato di interesse e, una volta apparsa la schermata contenente il “Dettaglio soggetto”, seleziona, sul menù a sinistra, la voce “Prestazioni” e poi la sottovoce “Pagamenti”.

Una volta selezionata la sottovoce “Pagamenti” apparirà il “Riepilogo dei pagamenti eseguiti” suddiviso per anno, accedendo poi alla categoria di prestazione desiderata relativamente ad un determinato anno potranno essere visualizzate le “Prestazioni in pagamento per l’anno xxxx”. Da qui, cliccando sul contenuto della sezione “Note” del singolo pagamento, apparirà il “Dettaglio pagamenti” con il prospetto delle singole voci che compongono l’importo in pagamento:

Beneficiario: xxxxxx xxxxxx
Prestazione in pagamento: xxxxxx
Numero della domanda: xxxxxxxxxxxxx
Giorni erogati: xxx
Periodo di riferimento: xx/x/xxxx – xx/x/xxxx
Importo indennità: + xxxxxx
Trattenute sindacali: – xxxxxx
Importo ANF: + xxxxxx
Tattenute IRPEF Anno Corrente: – xxxxxx
Netto Pagamento: + xxxxxx



martedì 12 maggio 2015

La «Dis-coll» è online solo domande telematiche. Le istruzioni dell'Inps



La domanda per l'indennità di disoccupazione Dis-Coll può essere inoltrata all'Inps esclusivamente per via telematica. La Dis-Coll è rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi che siano rimasti involontariamente senza lavoro tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2015. L'Inps fornisce le istruzioni per l'inoltro della domanda.

Il modello da utilizzare è quello presente sul sito dell’INPS nella sezione “Modulistica”, denominato “Mod. DIS-COLL (COD. SR154)”.

Il nuovo sostegno economico, rivolto ai rapporti di co.co.co. e co.co.pro. iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, scatta per gli eventi di disoccupazione involontarie verificatesi nell’anno 2015.

Requisiti – Affinché l’interessato possa ottenere la DIS-COLL è necessaria la presenza congiunta dei seguenti requisiti:

• stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda (art. 1, co. 2, lett. C) del D.Lgs. n. 181/2000);

• maturazione di almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;

• maturazione, nell'anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, di un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno a un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

L’INPS, con la pubblicazione della circolare n. 83, ha emanato le disposizioni attuative per l’erogazione agli eventi diritto della speciale indennità di disoccupazione prevista dal D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, in attuazione delle deleghe introdotte dal Jobs Act.

L'indennità di disoccupazione infatti, entrata in vigore lo scorso primo maggio insieme alla Naspi, potrà essere richiesta soltanto sul sito dell'Inps tramite apposito Pin.

L’indennità Dis-Coll è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati nell’anno solare in cui si è verifica la cessazione del lavoro e a quello precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi. Il calcolo dell’importo dell’indennità Dis-Coll si basa sulle seguenti disposizioni:

- nel caso in cui il reddito medio mensile sia pari o inferiore, per l’anno 2015, all'importo di 1.195 euro la Dis-Coll è pari al 75% della retribuzione;

- nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura della Dis-Coll è pari al 75% del predetto importo a cui si aggiunge il 25% della differenza tra il reddito medio mensile e l’importo di 1.195 euro.

Per l’anno 2015, la Dis-Coll non potrà superare l’importo massimo fissato in 1.300 euro al mese. Inoltre la circolare Inps precisa che l’importo dell’indennità di disoccupazione si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

L’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente fino alla data di cessazione del rapporto di collaborazione, entro un tetto massimo di 6 mesi. Ai soli fini della durata, non sono computati i “periodi contributivi” che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

Domanda telematica per la Dis-Coll
Come annunciato dalla circolare Inps, la domanda per l'indennità Dis-Coll a partire  può essere inoltrata esclusivamente per via telematica. Il cittadino deve accedere ai servizi telematici dell'Inps tramite il proprio Pin personale e poi seguire il percorso indicato: Home > Servizi Online > Elenco di tutti i Servizi  > Servizi per il cittadino> Invio domande prestazioni a sostegno del reddito (Sportello virtuale per i servizi di informazione e richiesta di prestazione) > Dis-Coll.

L’avente diritto deve comunicare all’INPS, entro trenta giorni rispettivamente dall’inizio dell’attività, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività e:

o in caso reddito annuo inferiore o pari al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, la prestazione DIS-COLL sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno;

o in caso di reddito superiore al predetto limite, il diritto alla prestazione decade.

Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

Attività di lavoro occasionale di tipo accessorio:
la prestazione sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

Il beneficiario decade dall'indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei casi di seguito elencati:

perdita dello stato di disoccupazione;

mancata partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti;

nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;

nuova attività lavorativa autonoma senza che il lavoratore comunichi all’INPS entro trenta giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività;

raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità DIS-COLL.




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