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venerdì 28 settembre 2012
Lavoro a chiamata si ferma il 18 luglio 2013
Il lavoro a chiamata che starà in vita per altri 10 mesi è il contratto con il quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro che ricorre alla sua prestazione soltanto quando ne abbia effettivamente bisogno. Ed è entrato nel mondo del lavoro in quella fattispecie di nuovi contratti di lavoro che sono stati introdotti dalla riforma Biagi con il preciso obiettivo di regolarizzare la prassi diffusa del cosiddetto lavoro a fattura, utilizzato per lo svolgimento di lavori autonomi non occasionali ma caratterizzati da una certa continuità e al tempo stesso a cadenza intermittente.
Con la riforma del lavoro voluta dal ministro Fornero ai contratti flessibili toccano anche il lavoro a chiamata. Le novità apportate si muovono lungo due linee guida: in primo luogo sono state riscritte le regole che consentono il ricorso a questa fattispecie contrattuale, poi sono state disciplinate - con carattere innovativo - particolari modalità sull'uso di questa prestazione lavorativa, con l'intento di arginare i possibili abusi.
Le ipotesi soggettive secondo cui è possibile instaurare contratti di lavoro a chiamata o job-on-call, senza limitazioni sulle attività di impiego, sono state individuate in capo a due tipologie di soggetti.
La prima riguarda i giovani di età inferiore a 24 anni: in questa ipotesi, dall'entrata in vigore della riforma (18 luglio 2012) è - di fatto - possibile dar corso solo a rapporti di lavoro a termine, poiché la prestazione si deve esaurire entro il venticinquesimo anno di età.
Il contratto di lavoro a chiamata si può stipulare poi con soggetti di età superiore a cinquantacinque anni, anche pensionati. Rimangono in vita le ipotesi oggettive: per le prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
La riforma del lavoro ha abrogato la possibilità di utilizzo del lavoro a chiamata per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno: nella precedente disciplina era infatti possibile il ricorso nei periodi del fine settimana, delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali indipendentemente dal tipo di attività, da lavoratori con meno di 25 anni di età o di più di 45.
Con le norme attuali, l'uso di questo istituto nei periodi "predeterminati" è possibile solo laddove questi siano stati individuati dai Ccnl (e pertanto dal 18 luglio questa declinazione non è più stipulabile se non espressamente prevista nei contratti collettivi).
I contratti di lavoro a chiamata in corso all'entrata in vigore della legge 92/2012 che non siano conformi alle nuove disposizioni (si pensi a un contratto stipulato con un soggetto quarantacinquenne, prima ammesso), sia a tempo determinato che indeterminato, si dovranno concludere il 18 luglio 2013, altrimenti cesseranno per forza maggiore.
Secondo le indicazioni del Ministero del Lavoro (circolare n. 18 del 2012), l'eventuale prosecuzione della prestazione sarà considerata "in nero", poiché vietata: le conseguenze possono essere pesanti perché farebbero scattare le sanzioni previste per questa condotta. I contratti attivati in assenza delle condizioni legittimanti la stipulazione saranno considerati a tempo pieno e tempo indeterminato: in questa ipotesi, in sede di accertamento da parte dell'Inps, si potrebbe profilare la pretesa contributiva con riferimento al minimale giornaliero, anche per i periodi non lavorati.
La riforma Fornero si occupa delle modalità di svolgimento della prestazione: dal 18 luglio scorso, i datori di lavoro sono obbligati a comunicare preventivamente l'inizio della prestazione o di un ciclo integrato di prestazioni non superiore a trenta giorni.
È bene ricordare che il ricorso al contratto intermittente è vietato per sostituire i lavoratori in sciopero, in unità produttive nelle quali si sia proceduto a licenziamenti collettivi o a sospensioni/riduzione dell'attività con ricorso a integrazioni salariali (per lavoratori adibiti alle medesime mansioni), o nel caso di aziende non in regola con la valutazione dei rischi.
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